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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 122 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , e , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Murgia, giusta procure speciali come in atti, presso il cui studio in ono elettivamente domiciliati;
Pt_1
APPELLATI
All'esito della udienza collegiale del 19 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: Nell'interesse del comunica che le parti Parte_1
hanno raggiunto un accordo stragiudiziale pertanto si chiede venga pronunciata la cessata materia del contendere a spese compensate, avendo regolato anche tale aspetto.
Nell'interesse degli appellati: Si comunica che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, pertanto si chiede che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, depositati nell'arco temporale ricompreso tra il 12 aprile 2021 ed il 12 ottobre 2021, il ha proposto opposizione avverso complessivi tredici Parte_1
decreti, meglio dettagliati in atti, con i quali il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore degli odierni appellati di complessivi 1.731,14 euro in favore di ciascuno di costoro (eccettuata la posizione di che ha agito onde ottenere il Controparte_11
pagamento di 1.899,00 euro), oltre accessori di legge e spese di lite ivi meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha esposto che i lavoratori in questione erano stati assunti come braccianti agricoli a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, scadenza poi prorogata all'8 ottobre 2020, presso i cantieri finanziati dalla Controparte_14
siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè gli stessi lavoratori avevano interrotto l'attività lavorativa e che, successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione, segnatamente la n. 18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali ove operavano gli odierni appellati, potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che costoro non avevano svolto alcuna attività lavorativa nel periodo per il quale hanno rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
2 Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale è stato quantificato il credito azionato in via monitoria siccome basato su un conteggio parametrato alla retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_15
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dai decreti opposti
[...]
ovvero dalle emanande sentenze domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
I lavoratori si sono ritualmente costituiti in giudizio ed hanno resistito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio rispettivamente azionato.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione dei giudizi di opposizione al procedimento di più remota iscrizione recante R.A.C.L. n. 194/2021, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della con Controparte_15
la sentenza n. 59/2022 del 16 marzo 2022 ha accertato l'effettiva insorgenza del credito rivendicato da lavoratori opposti e, per l'effetto, ha rigettato i ricorsi in opposizione proposti dal con contestuale conferma dei decreti monitori opposti. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello incentrandolo su tre distinti motivi di gravame Parte_1
che si trascrivono nella formulazione di sintesi adoperata dall'appellante per ciascuno di essi:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite –
Motivazione inadeguata in ordine al rigetto della chiamata in causa di terzo.
Con un primo motivo di doglianza lamenta l'appellante l'erroneità della decisione del primo giudice laddove non ha accolto l'istanza di chiamata in causa della in quanto, Controparte_14
per un verso, non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto
3 a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
II. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione di legge - Motivazione inadeguata
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza, nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile. Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria Controparte_14
Il Tribunale aveva altresì errato nell'attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto Cura Italia, in quanto non aveva considerato che la condizione dei dipendenti pubblici in era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 dell'8 aprile CP_14
2020.
Era stato, quindi, commesso un errore laddove non era stato attribuito alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa soggetto erogatore del finanziamento e Controparte_14
4 titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri
Comunali - Forestali.
1.1. L'amministrazione aveva quindi concluso nei seguenti termini:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della , Controparte_14
- riformare la sentenza impugnata n. 59/2022, revocando e/o dichiarando nulli e di nessun effetto i decreti ingiuntivi opposti, ordinando la restituzione delle somme percepite e corrisposte in esecuzione dei provvedimenti già indicati provvisoriamente esecutivi.
- In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della domanda dispiegata;
- dichiarare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_15
tenuta a rilevare e mantenere indenne il da tutti gli effetti pregiudizievoli Parte_1
dei decreti ingiuntivi opposti e della emananda sentenza, ivi compreso il pagamento delle spese legali.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
2. I lavoratori appellati si sono costituiti in giudizio onde contestare le avverse ragioni di gravame ed hanno concluso per il rigetto dell'appello.
3. Nelle more del giudizio di appello i difensori delle parti, al pari di quanto già avvenuto nel corso di altri analoghi giudizi ove il Collegio aveva sollecitato le parti a valutare la possibilità, in ottica conciliativa e tenuto conto dell'esito sfavorevole per la parte appellante altre identiche controversie, di abbandonare la lite a spese compensate per quanto concerne il presente grado di giudizio, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale ed hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio, il tutto come da conformi conclusioni sopra trascritte.
4. Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
5 altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass. ord. n. 30251/2023).
5. Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nel corso del giudizio di appello, come visto, le parti, stante il perfezionamento di un accordo in via stragiudiziale, hanno manifestato la mancanza di interesse alla ulteriore prosecuzione della lite.
Conseguentemente è venuto meno l'interesse rispetto all'adozione di una pronuncia nel merito delle questioni controverse.
Nemmeno risulta necessario statuire in punto di spese di lite mediante il criterio della cd. soccombenza virtuale avendo le parti rappresentato, come si è visto, la volontà di ottenere la compensazione delle stesse per il grado di giudizio di appello.
6. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 21 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Donatella Aru
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 122 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , e , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Murgia, giusta procure speciali come in atti, presso il cui studio in ono elettivamente domiciliati;
Pt_1
APPELLATI
All'esito della udienza collegiale del 19 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: Nell'interesse del comunica che le parti Parte_1
hanno raggiunto un accordo stragiudiziale pertanto si chiede venga pronunciata la cessata materia del contendere a spese compensate, avendo regolato anche tale aspetto.
Nell'interesse degli appellati: Si comunica che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, pertanto si chiede che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, depositati nell'arco temporale ricompreso tra il 12 aprile 2021 ed il 12 ottobre 2021, il ha proposto opposizione avverso complessivi tredici Parte_1
decreti, meglio dettagliati in atti, con i quali il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore degli odierni appellati di complessivi 1.731,14 euro in favore di ciascuno di costoro (eccettuata la posizione di che ha agito onde ottenere il Controparte_11
pagamento di 1.899,00 euro), oltre accessori di legge e spese di lite ivi meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha esposto che i lavoratori in questione erano stati assunti come braccianti agricoli a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, scadenza poi prorogata all'8 ottobre 2020, presso i cantieri finanziati dalla Controparte_14
siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè gli stessi lavoratori avevano interrotto l'attività lavorativa e che, successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione, segnatamente la n. 18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali ove operavano gli odierni appellati, potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che costoro non avevano svolto alcuna attività lavorativa nel periodo per il quale hanno rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
2 Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale è stato quantificato il credito azionato in via monitoria siccome basato su un conteggio parametrato alla retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_15
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dai decreti opposti
[...]
ovvero dalle emanande sentenze domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
I lavoratori si sono ritualmente costituiti in giudizio ed hanno resistito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio rispettivamente azionato.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione dei giudizi di opposizione al procedimento di più remota iscrizione recante R.A.C.L. n. 194/2021, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della con Controparte_15
la sentenza n. 59/2022 del 16 marzo 2022 ha accertato l'effettiva insorgenza del credito rivendicato da lavoratori opposti e, per l'effetto, ha rigettato i ricorsi in opposizione proposti dal con contestuale conferma dei decreti monitori opposti. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello incentrandolo su tre distinti motivi di gravame Parte_1
che si trascrivono nella formulazione di sintesi adoperata dall'appellante per ciascuno di essi:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite –
Motivazione inadeguata in ordine al rigetto della chiamata in causa di terzo.
Con un primo motivo di doglianza lamenta l'appellante l'erroneità della decisione del primo giudice laddove non ha accolto l'istanza di chiamata in causa della in quanto, Controparte_14
per un verso, non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto
3 a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
II. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione di legge - Motivazione inadeguata
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza, nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile. Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria Controparte_14
Il Tribunale aveva altresì errato nell'attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto Cura Italia, in quanto non aveva considerato che la condizione dei dipendenti pubblici in era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 dell'8 aprile CP_14
2020.
Era stato, quindi, commesso un errore laddove non era stato attribuito alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa soggetto erogatore del finanziamento e Controparte_14
4 titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri
Comunali - Forestali.
1.1. L'amministrazione aveva quindi concluso nei seguenti termini:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della , Controparte_14
- riformare la sentenza impugnata n. 59/2022, revocando e/o dichiarando nulli e di nessun effetto i decreti ingiuntivi opposti, ordinando la restituzione delle somme percepite e corrisposte in esecuzione dei provvedimenti già indicati provvisoriamente esecutivi.
- In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della domanda dispiegata;
- dichiarare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_15
tenuta a rilevare e mantenere indenne il da tutti gli effetti pregiudizievoli Parte_1
dei decreti ingiuntivi opposti e della emananda sentenza, ivi compreso il pagamento delle spese legali.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
2. I lavoratori appellati si sono costituiti in giudizio onde contestare le avverse ragioni di gravame ed hanno concluso per il rigetto dell'appello.
3. Nelle more del giudizio di appello i difensori delle parti, al pari di quanto già avvenuto nel corso di altri analoghi giudizi ove il Collegio aveva sollecitato le parti a valutare la possibilità, in ottica conciliativa e tenuto conto dell'esito sfavorevole per la parte appellante altre identiche controversie, di abbandonare la lite a spese compensate per quanto concerne il presente grado di giudizio, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale ed hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio, il tutto come da conformi conclusioni sopra trascritte.
4. Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
5 altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass. ord. n. 30251/2023).
5. Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nel corso del giudizio di appello, come visto, le parti, stante il perfezionamento di un accordo in via stragiudiziale, hanno manifestato la mancanza di interesse alla ulteriore prosecuzione della lite.
Conseguentemente è venuto meno l'interesse rispetto all'adozione di una pronuncia nel merito delle questioni controverse.
Nemmeno risulta necessario statuire in punto di spese di lite mediante il criterio della cd. soccombenza virtuale avendo le parti rappresentato, come si è visto, la volontà di ottenere la compensazione delle stesse per il grado di giudizio di appello.
6. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 21 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Donatella Aru
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