Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 869
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Sentenza 22 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Torino, in sede di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1791/2023, ha esaminato la controversia originata dalla pretesa di una società bancaria (appellata e ricorrente in via incidentale) volta ad ottenere il pagamento di somme derivanti da cessioni di crediti commerciali, ceduti da fornitori nei confronti di amministrazioni pubbliche (appellanti principali). L'appellante principale contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato il credito per forniture di ACEA ATO 2, basandosi sulla registrazione delle fatture sulla piattaforma MEF, sostenendo l'assenza di un contratto scritto e l'avvenuto pagamento delle fatture da parte di una diversa articolazione territoriale dell'ente. La società bancaria, dal canto suo, chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale per il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e indennizzo forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, oltre al riconoscimento dei crediti relativi a MA IDEA S.p.A. e EN Energia S.p.A. Le amministrazioni convenute avevano eccepito l'assenza di prova della fonte negoziale del diritto vantato, la produzione di meri prospetti di sintesi e l'omessa allegazione delle fatture relative alle prestazioni, disconoscendo i rapporti contrattuali e gli importi fatturati.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello principale, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibile la produzione dei mandati di pagamento relativi alle fatture ACEA ATO 2, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ma ha comunque escluso la sussistenza del credito principale e dei relativi accessori. La Corte ha ribadito il principio generale della necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisce jure privatorum, e ha affermato che la mera registrazione delle fatture sulla piattaforma MEF non costituisce prova del contratto né della sua validità formale. Di conseguenza, in assenza di prova del contratto scritto e dell'atto di cessione, le domande relative alle fatture ACEA ATO 2 sono state respinte. Per quanto concerne le fatture EN Energia, pur pacifico il pagamento della sorte capitale, la Corte ha rigettato le pretese accessorie per mancanza di prova del titolo contrattuale e del ritardo. Analogamente, per le fatture MA IDEA S.p.A., la sentenza di primo grado che aveva escluso la debenza è stata confermata. Infine, la Corte ha escluso la debenza dell'indennizzo forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, ritenendo che esso presupponga l'accertamento di un'obbligazione valida e di un ritardo nel pagamento, condizioni non sussistenti in assenza di prova del contratto scritto. L'appello incidentale è stato integralmente rigettato. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico della società appellata incidentale, integralmente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 869
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 869
    Data del deposito : 22 ottobre 2025

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