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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1389/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1389/2023 promossa da:
(C.F. ) e l' Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ), rappresentato e Parte_2 P.IVA_2 difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in VIA ARSENALE 21 TORINO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3 difesa dall'avv. BONALUME PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO
MAGENTA 84 20123 MILANO parte appellata
OGGETTO: factoring
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1791/2023 nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento di somme già corrisposte. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
pagina 1 di 16 Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello dell in quanto infondato Parte_1 per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza per la Cont parte in cui ha riconosciuto il credito di;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti dell della Controparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, Cont fermo restando la conferma della sentenza con riferimento alla parte in cui ha riconosciuto il credito di;
IN VIA INCIDENTALE: previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1791/23 pubblicata dal Tribunale di TORINO il 27 APRILE 2023 nel giudizio RG 8412/20, condannare l al Parte_1 pagamento in favore di elle seguenti somme: € 217,34 per sorte capitale portati dalle 4 fatture emesse Controparte_1 da MAidea S.p.A.; gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
gli interessi anatocistici;
€
160 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02; € 880 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 per le 22 fatture ACEA Pt_3
2; gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 530,48 portata dalla fattura emessa da EN Energia;
[...] gli interessi anatocistici relativi;
€ 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 per la fattura EN;
€ 963,21 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora pari ad € 963,21; € 2.480 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla pretesa avanzata da (successivamente Controparte_1 denominata nei confronti dell' e dell' Controparte_1 Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento di svariate somme Controparte_2 derivanti da cessioni di crediti commerciali. La società bancaria aveva acquisito, mediante contratti di cessione pro-soluto, diversi crediti vantati da fornitori nei confronti delle amministrazioni convenute, richiedendo il pagamento delle somme capitali, degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e del risarcimento forfetario previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.
I crediti oggetto di cessione riguardavano forniture di servizi di pulizia erogati da MA ID S.p.A. per un importo di € 217,34, forniture di energia e gas da parte di per € 4.395,36 e forniture Controparte_3 di EN Energia S.p.A. per € 530,48. Su tali somme, secondo la prospettazione attorea, sarebbero maturati interessi di mora con decorrenza dalla scadenza delle fatture, calcolati secondo la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre agli interessi anatocistici per i crediti scaduti da oltre sei mesi e al risarcimento forfetario di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta impagata. pagina 2 di 16 La società attrice, inoltre, vantava un ulteriore credito di € 1.157,82 a titolo di interessi di mora maturati su altre fatture cedute, il cui capitale sarebbe stato tardivamente pagato dalle amministrazioni convenute.
Anche su tale somma sarebbero dunque maturati interessi anatocistici e il risarcimento forfetario calcolato su 62 fatture tardivamente pagate.
La parte convenuta contestava l'esistenza di rapporti contrattuali con le società erogatrici delle forniture, sostenendo di non aver mai intrattenuto relazioni commerciali con e rilevando Controparte_3
l'omessa allegazione nell'atto di cessione delle fatture relative alle prestazioni o forniture di MA ID
S.p.A. L' di aveva comunicato alla Parte_2 Controparte_2 [...]
di non aver mai intrapreso rapporti contrattuali né di avere debiti pendenti con le predette CP_1 società, disconoscendo e rifiutando gli importi delle fatture elencate negli atti di cessione.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il giudizio di primo grado si svolgeva secondo il rito ordinario davanti al Tribunale di Torino, quale Foro erariale. Le parti si costituivano regolarmente, con l' e l' Parte_1 [...]
che eccepivano l'assenza di prova della fonte negoziale del Controparte_2 diritto vantato dalla società attrice, avendo questa prodotto solamente gli atti di cessione del credito e meri prospetti di sintesi con elencazione di somme asseritamente dovute dalle quali non era possibile comprendere la natura delle prestazioni sottostanti.
L'amministrazione convenuta affermava di non aver mai avuto alcun rapporto negoziale con le società cedenti il credito, in particolare con contestando la sussistenza stessa dei rapporti di Controparte_3 debito e credito. Con nota protocollo n. 23233 del 22 ottobre 2018, l aveva Controparte_4 comunicato all'odierna appellata di non aver mai intrapreso rapporti contrattuali né di avere debiti pendenti con le predette società, disconoscendo gli importi delle fatture elencate negli atti di cessione.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., all'esito delle quali la causa veniva rimessa in decisione senza fase istruttoria. Il Tribunale non disponeva l'ammissione di mezzi di prova, ritenendo di poter decidere sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Durante il corso del giudizio, la parte attrice dichiarava che i crediti ancora dovuti erano quelli relativi alle forniture rese da e MA ID S.p.A., con esclusione di quelli pertinenti a Controparte_3 prestazioni di EN Energia, dando atto del pagamento della sorte capitale di € 530,48 relativa alla fattura
EN Energia ma proseguendo il giudizio per tutte le altre somme correlate a tale credito.
Giova ricordare che parte attrice, sebbene durante la fase di trattazione avesse fatto riserva di documentare in prosieguo di causa il contratto di fornitura riferito alla prestazione da cui era nato il credito, tale produzione, in concreto, non sarebbe poi stata fornita. L'amministrazione convenuta insisteva sulla necessità dell'esibizione del contratto di fornitura per comprendere quale articolazione territoriale pagina 3 di 16 dell' avesse effettivamente stipulato i rapporti contrattuali con le società Parte_1 fornitrici.
Il giudice di primo grado, precisate le conclusioni all'udienza del 12 settembre 2022, tratteneva la causa a decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 1791/2023 pubblicata il 27 aprile 2023, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l' e l' Parte_1 Controparte_2
al pagamento della somma di € 4.395,36 oltre interessi di mora calcolati dalla scadenza
[...] delle fatture al saldo, nonché interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi dalla notifica della citazione al saldo ed alla somma di € 194,61 a titolo di interessi di mora oltre interessi anatocistici dalla notifica della citazione al saldo.
Il Tribunale fondava la propria decisione sulla circostanza che le fatture emesse da Controparte_3 risultavano registrate sulla piattaforma del MEF-Ragioneria Generale dello Stato-Crediti Commerciali e riportavano il nominativo dell'amministrazione debitrice. Il confronto tra il numero delle fatture indicate nell'elenco allegato all'atto di cessione concluso tra e la Banca attrice e le fatture Controparte_3 caricate sulla piattaforma ministeriale consentiva, secondo il primo giudice, di ritenere assolto l'onere probatorio in capo alla creditrice cessionaria circa l'effettiva sussistenza di rapporti di debito e credito.
Per quanto riguardava i crediti ceduti da MA ID S.p.A. per € 217,34, la domanda di condanna veniva respinta per non aver la cessionaria fornito prova piena dell'effettiva sussistenza di rapporti di dare e avere con le amministrazioni convenute. Il Tribunale rilevava che la si era limitata a produrre il solo atto di CP_1 cessione registrato il 12 giugno 2019, avente ad oggetto crediti futuri e crediti esistenti, ma senza alcuna allegazione delle amministrazioni debitrici e delle relative fatture.
Relativamente alla domanda di pagamento dell'importo forfetario di € 40,00 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002, il Tribunale la respingeva ritenendo che tale importo non potesse essere considerato una mera appendice del credito, ma postulasse che vi fosse stata un'attività di recupero che avesse impegnato il creditore. Non risultando prova che la parte cessionaria del credito avesse promosso attività diretta ad ottenere il pagamento, la domanda veniva rigettata.
Per quanto concerneva la somma di € 1.157,82 a titolo di interessi di mora, il Tribunale riconosceva dovuto solo l'importo di € 194,61, corrispondente agli interessi maturati su una fattura di ACEA e una fattura di Part er le quali emergeva un positivo riscontro tra i crediti ceduti e quelli tardivamente pagati.
Le spese venivano parzialmente compensate nella misura del 50%, tenuto conto che la domanda di condanna era stata solo parzialmente accolta, mentre il restante 50% delle spese veniva posto a carico dell'amministrazione convenuta per € 1.276,00 per onorari e € 132,00 per esborsi.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello pagina 4 di 16 L' e l' proponevano Parte_1 Controparte_2 appello, contestando la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto assolto l'onere probatorio del credito per il solo fatto che alcune fatture risultassero caricate sulla piattaforma del
[...]
. L'appellante sosteneva che la semplice presenza di fatture nella piattaforma Parte_5 ministeriale non costituiva titolo idoneo a dimostrare il credito, la sua attualità e la sua esigibilità. Con L'amministrazione appellante deduceva che le fatture non erano riconducibili all' di Alessandria-Asti, Con Con bensì all' di Roma, e che si trattava di fatture tempestivamente saldate dall' di Roma nel febbraio
2018, quindi in data precedente all'instaurazione della controversia di primo grado. Veniva evidenziato che Con la struttura dell' conta ottanta centri di spesa dislocati sul territorio nazionale, ognuno dei quali dotato di autonoma gestione amministrativa e contabile, sicché era la singola articolazione territoriale di Roma, e non quella di , ad aver intrattenuto rapporti con Parte_2 Controparte_3
L'appellante produceva inoltre la documentazione relativa ai mandati di pagamento che dimostravano Con l'avvenuto tempestivo pagamento delle fatture da parte dell' di Roma, sostenendo che se il giudice avesse preteso l'esibizione del contratto di fornitura, come richiesto dalla difesa erariale, avrebbe potuto accertare che il contratto era stato stipulato con altra articolazione territoriale dell' . Parte_1 si costituiva, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello promosso Controparte_1 dall' e proponendo appello incidentale per l'omesso riconoscimento di diversi crediti. La società Parte_1 bancaria eccepiva l'inammissibilità del motivo di appello relativo al pagamento delle fatture, in quanto l'appellante aveva introdotto un tema di indagine non sollevato nel giudizio di primo grado.
Quanto al motivo relativo all'assenza di rapporto tra l' e l'appellata ne Parte_2 CP_3 sosteneva l'infondatezza rilevando che la domanda era stata avanzata nei confronti dell' Parte_1
soggetto legittimato al pagamento dei debiti degli Ispettorati territoriali. Inoltre, l'appellante
[...] aveva posto in essere un comportamento confessorio eccependo il pagamento delle fatture, il che presupponeva l'esistenza del sottostante rapporto contrattuale. evidenziava che le fatture erano state emesse da 2 in forza del contratto CP_1 CP_3 sottoscritto con l' , recavano l'indicazione del periodo di riferimento delle forniture e del CIG Parte_1
(Codice Identificativo Gara), e che l'amministrazione non aveva contestato la produzione documentale. La presenza del CIG nelle fatture veniva ritenuta elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto, secondo orientamenti giurisprudenziali richiamati.
Con l'appello incidentale, richiedeva la riforma della sentenza per l'omesso riconoscimento CP_1 dell'importo di € 880 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, corrispondente a € 40 per ciascuna delle 22 fatture riconosciute dovute dal Tribunale. La società sosteneva che tale importo era dovuto CP_3 per il solo fatto del ritardo nel pagamento, senza necessità di costituzione in mora o di attività di recupero, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e la Direttiva 2011/7/EU. pagina 5 di 16 L'appello incidentale riguardava inoltre l'omesso riconoscimento di € 217,34 per le fatture MA ID, Cont sostenendo che il Tribunale aveva omesso di considerare le allegazioni e produzioni di e l'assenza di contestazione da parte dell' . Veniva richiesta la riforma anche per le somme correlate alla fattura Parte_1
EN Energia di € 530,48 e per € 963,21 a titolo di ulteriori interessi di mora derivanti dalle Note Debito.
Nelle successive difese, l' ribadiva che la controversia si collocava entro una prassi consolidata – Parte_1
e, nella prospettazione di parte, del tutto censurabile – della società appellata di richiedere il pagamento di crediti già corrisposti dalle amministrazioni, approfittando della difficoltà delle stesse di reperire le voci di costo pretese. Veniva contestata l'affermazione della Banca di aver convenuto in giudizio l' CP_5
Con evidenziando che la citazione introduttiva era stata notificata solo all' di . Controparte_2
L'amministrazione sosteneva che la piattaforma informatica era luogo deputato al pagamento delle fatture e non al sorgere dell'obbligazione, non costituendo indice di esistenza del debito per la pubblica amministrazione. Relativamente all'appello incidentale, veniva eccepita l'infondatezza delle richieste di CP_1
sia perché il capitale era stato corrisposto, sia perché il pagamento delle fatture era intervenuto
[...] tempestivamente.
5. Tema del contendere
La controversia verte essenzialmente sulla valutazione probatoria dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti ceduti a da parte delle società fornitrici, con particolare riferimento al valore probatorio Controparte_1 della registrazione delle fatture sulla piattaforma MEF-Ragioneria Generale dello Stato-Crediti Commerciali
e alla corretta identificazione del soggetto debitore nell'ambito dell'articolazione territoriale dell'
[...]
. Parte_1
Il primo profilo controverso attiene alla questione se la mera registrazione delle fatture sulla piattaforma ministeriale sia sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante e l'effettiva sussistenza del credito. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che tale circostanza, unitamente al confronto tra l'elenco delle fatture indicate nell'atto di cessione e quelle caricate sulla piattaforma, consentisse di ritenere assolto l'onere probatorio in capo alla creditrice cessionaria. L'appellante contesta tale valutazione sostenendo che la piattaforma costituisce mero strumento di pagamento e non prova dell'esistenza dell'obbligazione.
Il secondo aspetto controverso riguarda l'identificazione del soggetto debitore e la questione dell'autonomia contabile delle diverse articolazioni territoriali dell' . L'appellante deduce Parte_1
Con che le fatture erano riferibili a rapporti contrattuali intrattenuti dall' di Roma e non da quello di
[...]
, e che il pagamento era già avvenuto da parte della competente articolazione territoriale. Tale Parte_2 eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado, sollevando questioni di ammissibilità delle nuove deduzioni in sede di appello.
pagina 6 di 16 Un ulteriore profilo controverso concerne l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e il diritto al risarcimento forfetario di € 40 per ciascuna fattura non pagata tempestivamente. Il Tribunale aveva respinto tale domanda ritenendo necessaria la prova di un'attività di recupero da parte del creditore, mentre sostiene che tale importo è dovuto automaticamente per il solo fatto del ritardo, CP_1 richiamando la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La controversia investe inoltre la valutazione probatoria relativa ai crediti ceduti da MA ID S.p.A. e agli interessi di mora oggetto delle Note Debito, con che lamenta l'omessa considerazione delle CP_1 proprie allegazioni e dell'assenza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, mentre quest'ultima ribadisce l'insufficienza della documentazione prodotta per dimostrare l'esistenza dei crediti.
È altresì non controverso che durante il corso del giudizio di primo grado è intervenuto il pagamento della sorte capitale relativa alla fattura EN Energia di € 530,48. Residuano pertanto, per tale posizione, esclusivamente le pretese accessorie richieste da nell'appello incidentale, consistenti negli CP_1 interessi di mora maturati e maturandi, negli interessi anatocistici e nell'importo forfettario di € 40 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002. La controversia su tale credito non verte quindi sull'esistenza dell'obbligazione principale, ma sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli accessori in assenza di documentazione contrattuale idonea a dimostrare la validità della cessione e le scadenze di pagamento.
Il tema del contendere, in sintesi, si concentra pertanto sulla sufficienza probatoria della documentazione prodotta per dimostrare l'esistenza dei crediti, sull'ammissibilità in concreto dell'eccezione di pagamento formulata per la prima volta in sede di appello e sull'interpretazione della normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con particolare riferimento al risarcimento forfetario previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
6. Ragioni della decisione
6.1. La necessità della forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione e la prova dei crediti ceduti
Deve essere in primo luogo ribadito il principio generale, di diritto e di metodo, secondo cui i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, quand'anche aventi a oggetto rapporti di diritto privato, devono rivestire la forma scritta ad substantiam, non costituendo la forma un mero mezzo di prova, ma un requisito di validità del negozio.
Il fondamento normativo di ordine generale è rinvenibile negli artt. 16 e 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, che impongono la stipulazione per iscritto dei contratti delle amministrazioni statali, a pena di nullità, e vietano che impegni di spesa o obbligazioni possano essere assunti verbalmente o per comportamenti concludenti.
Le Sezioni Unite (cit. n. 9775/2022) hanno altresì precisato che, laddove la P.A. agisca jure privatorum, la forma scritta può desumersi da più documenti tra loro coordinati e compenetrati, purché da essi risulti in pagina 7 di 16 modo inequivoco la volontà dell'amministrazione di vincolarsi e l'oggetto della prestazione;
resta però escluso che la mera esecuzione del rapporto o l'accettazione della prestazione possano sanare il difetto della forma richiesta ad substantiam.
Nel caso di specie, tuttavia, l' di Alessandria-Asti, parte appellante Parte_2 principale, costituisce articolazione periferica dell' , istituito con D.Lgs. n. Parte_1
149/2015 quale amministrazione centrale dello Stato. A tale struttura si applicano pertanto direttamente le regole della contabilità generale dello Stato, sicché ogni rapporto contrattuale e ogni successiva cessione del credito devono risultare da atto scritto conforme al R.D. n. 2440/1923.
La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., 25 marzo 2022, n. 9775), peraltro, ha da tempo riconosciuto la portata generale di tale principio, a prescindere dal perimetro di applicazione del RD 2440/2023: esso non si limita alle amministrazioni centrali dello Stato, ma si estende a tutti gli organismi di diritto pubblico e/o amministrazioni aggiudicatrici, ivi compresi enti sanitari, università e aziende speciali, in quanto soggetti comunque tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e tracciabilità della spesa (Cass.
2.12.2016 n. 24640).
La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n. 22537; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174) essendo altresì irrilevante, ai fini della conclusione del contratto, l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal fornitore (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n.1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94;
Cass. Civ. n. 4742/87).
Non risultano agli atti, per le fatture in contestazione, né i contratti originari stipulati tra i fornitori e l'amministrazione né gli atti di cessione redatti in forma scritta;
le sole produzioni consistono in copie di fatture, elenchi PCC e riferimenti CIG, documenti che, sebbene attestino la presa in carico amministrativa e l'esistenza di ordini di pagamento, non valgono di per sé a costituire prova del titolo contrattuale né della sua validità formale.
Pertanto, per le posizioni MAidea e note di debito diverse, correttamente il Tribunale ha escluso la Cont fondatezza della pretesa principale e degli accessori e l'appello incidentale di sul punto, già solo sotto tale profilo, deve essere rigettato.
6.2 L'appello principale dell' : fatture 2 Parte_2 CP_3
pagina 8 di 16 6.2.1 La prova del pagamento. L' deduce, con l'appello principale, l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il diritto di al pagamento delle fatture Controparte_1
ACEA ATO 2 (per complessivi € 4.395,36), affermando che:
– il giudice di prime cure ha indebitamente attribuito efficacia di prova della fonte contrattuale alle mere risultanze della piattaforma elettronica MEF (PCC);
– nessun contratto scritto era stato prodotto a fondamento delle fatture, né era stato depositato l'atto di cessione del credito, richiesto anch'esso in forma scritta;
– infine, le fatture risultavano comunque già pagate con mandati UNDE del 5 febbraio 2018, anteriori all'instaurazione del giudizio.
resiste eccependo l'inammissibilità del documento nuovo (mandati di pagamento) e sostenendo CP_1 che l'avvenuto pagamento costituisce, in sé, confessione tacita dell'esistenza del rapporto obbligatorio e del credito originario.
Il collegio ritiene che la produzione dei mandati UNDE 5.2.2018 sia inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
È certamente vero che il pagamento dedotto dall'amministrazione non costituisce un fatto sopravvenuto alla decisione di primo grado, poiché risulta avvenuto – come attestano i mandati – nel febbraio 2018, e dunque anteriormente alla sentenza impugnata e financo all'instaurazione stessa di quel giudizio.
Si tratta di un fatto preesistente alla decisione, che non fu esaminato perché non era stato documentato, né adeguatamente dedotto in primo grado.
Non siamo quindi in presenza di un fatto nuovo in senso sostanziale, ma della produzione di documenti nuovi attestanti un fatto già esistente.
Nel caso di specie, il pagamento delle fatture costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione già dedotta, e i relativi documenti – mandati di pagamento provenienti dall'amministrazione –presentano le caratteristiche di documenti amministrativi contabili dotati di data certa in quanto provenienti da uffici della pubblica amministrazione e recanti elementi identificativi certi (numero, data, importo, beneficiario), la cui produzione non comporta nuove indagini istruttorie ma si limita a fornire riscontro documentale di un evento di immediata verificabilità.
È dunque corretto qualificare la deduzione come precisazione difensiva fondata su documenti sopravvenuti
– in thesi – all'attenzione della parte, e non come proposizione di un fatto nuovo.
Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di legittimità, dopo la novella del 2012, ammette la produzione in appello di documenti nuovi allorché essi siano diretti a dimostrare fatti già dedotti o comunque rilevanti ai fini della decisione, quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in pagina 9 di 16 precedenza per causa non imputabile o quando la loro produzione si renda necessaria per la decisione in relazione agli sviluppi della controversia (Cass. civ. Sez. I, n. 31931 del 6.12.2019).
È altresì evidente che mantenere ferma la condanna, pur a fronte dell'estinzione del debito, comporterebbe la persistenza di un titolo esecutivo ormai privo di causa, con la conseguenza di esporre la parte pubblica al rischio di indebito oggettivo in caso di esecuzione, fermo restando che adducere inconveniens non est resolvere argumentum.
La produzione, tuttavia, dev'essere ritenuta inammissibile, sotto il profilo della propugnata ma insussistente non imputabilità del ritardo. Il pagamento proveniva da un diverso ufficio statale (UNDE Roma), ma pur sempre interno alla medesima struttura organizzativa dell' , né l'inerzia o la disfunzione Parte_1 comunicativa tra articolazioni dello stesso ente può essere addotta per eludere le preclusioni processuali, dal momento che tale articolazione plurale, proprio perché dato strutturale, coessenziale alla natura dell'Ente, non può essere sussunto nella categoria del caso fortuito o della forza maggiore, sulla cui sola base può essere positivamente valutata la causa non imputabile, a maggior ragione nel quadro processuale dell'appello, costituente revisio prioris instantiae e non già judicium novum. D'altronde, la stessa prospettazione difensiva dell'appellante, nella parte in cui censura la prassi avversa di richiedere il pagamento di crediti, vuoi per capitale, vuoi per gli accessori, riferiti ai titoli più diversi e, conseguentemente, fondati su un coacervo documentale del tutto eterogeneo, elide il carattere di estemporanea e impreveduta sorpresa della condotta avversaria, imponendo all'Ente, a tutela delle ragioni erariali ed al cospetto di una struttura articolata su di una tale, disseminata pluralità di centri di spesa, l'adozione di assetti organizzativi e contabili idonei ad assicurare tempestivo e memore monitoraggio di titoli e capitoli di spesa.
Ne deriva che il documento, pur rilevante in sé, non può essere valutato, e l'appello – sotto questo profilo
– deve essere rigettato per inammissibilità della prova, fermo restando che tale declaratoria non comporta giudicato sostanziale sull'inadempimento, ma solo sulla preclusione probatoria.
6.2.2. La forma del contratto. Resta tuttavia da esaminare il diverso motivo di appello, di carattere pregiudiziale, con cui l' censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente e provato il Parte_1 titolo contrattuale scritto a fondamento del credito.
Già s'è detto (par.6.1) della necessità di forma scritta ad substantiam sia richiesta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Tale requisito di validità non è derogabile né surrogabile dal comportamento concludente dell'amministrazione né da documenti unilaterali del creditore.
Nel caso in esame non è stato prodotto né il contratto di fornitura stipulato con ACEA ATO 2 né l'atto di cessione a favore di Controparte_1
pagina 10 di 16 Il Tribunale ha desunto l'esistenza del contratto scritto dalla presenza delle fatture nella piattaforma telematica del Ministero dell'Economia (PCC), considerandola equipollente a una “presa d'atto” formale dell'impegno di spesa.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La piattaforma PCC ha funzione contabile e ricognitiva dei flussi di pagamento della Pubblica
Amministrazione; essa non costituisce documento contrattuale né è idonea a soddisfare il requisito formale richiesto ad substantiam.
La registrazione di una fattura o la sua validazione informatica non integrano manifestazione di volontà negoziale, ma meri adempimenti procedimentali successivi e di natura amministrativa e, con specifico riguardo ai contratti della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta, anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, non può ritenersi soddisfatto da atti scritti risultino meri comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale. Le fatture e le bolle di consegna provenienti unilateralmente dal soggetto privato non possono mai rappresentare la forma scritta dell'accordo contrattuale, in quanto emanano da una sola delle parti del rapporto e non sono suscettibili di configurare neppure un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale e le semplici annotazioni nei registri dell'amministrazione, che si limitano a evocare senza manifestare espressamente la volontà del legale rappresentante dell'ente pubblico, non possono supplire al difetto di forma scritta del contratto, costituendo anch'esse meri comportamenti attuativi privi del carattere di esternazione diretta della volontà negoziale richiesta dalla legge per la validità del vincolo contrattuale, posto che, a ragionare diversamente, si finirebbe per ammettere la contrattazione per facta concludentia (Cass. civ. Sez. I, n. 9397 del 8 maggio 2015).
Pertanto, deve escludersi che da tale annotazione possa trarsi la prova dell'esistenza di un contratto stipulato per iscritto tra l'amministrazione e ACEA, e a maggior ragione di una successiva cessione scritta a Cont
Ne consegue che manca la prova del titolo contrattuale, requisito necessario non solo per l'esigibilità del credito capitale, ma anche per la legittimazione stessa del cessionario.
Cont La difesa di sostiene che il pagamento eseguito dall'amministrazione avrebbe valore confessorio o ricognitivo dell'obbligazione.
L'assunto non può essere accolto.
pagina 11 di 16 In materia di contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, il pagamento non può assumere valore confessorio dell'esistenza del contratto, poiché la confessione è atto dichiarativo, non può supplire al requisito formale del negozio, e l'effetto obbligatorio resta condizionato all'esistenza di un titolo valido.
L'adempimento di un pagamento, in tali casi, può rilevare solo come atto di gestione contabile o esecutiva, ma non sana la nullità o l'inesistenza del contratto.
Lo stesso principio per cui il “non contestato” non equivale a “provato” in materia di rapporti con la P.A.
(Cass. SS.UU. 9775/2022) vale a fortiori per la confessione tacita: non può ritenersi confessato un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam.
L'assenza di prova del contratto e della cessione comporta, oltre al venir meno del capitale, l'infondatezza automatica delle domande accessorie relative a interessi moratori, interessi anatocistici e indennizzo forfettario di € 40 a fattura.
Tutti tali accessori presuppongono, infatti, la validità del rapporto e la certezza di una scadenza contrattuale scritta, elementi entrambi mancanti.
La fattura, come atto unilaterale, non può surrogare né il contratto né l'atto di cessione. L'appello principale dell' deve quindi essere accolto, dovendosi dichiarare che nulla Parte_2
è più dovuto a in relazione alle fatture con conseguente riforma del Controparte_1 CP_3 relativo capo della sentenza impugnata.
6.3. Le fatture EN Energia – mancanza di prova del titolo e del ritardo
Proseguendo, ora, nell'esame delle singole pretese creditorie riproposte dall'appellata con il proprio appello incidentale, ferma la premessa di carattere generale di cui al superiore punto 6.1, va preso atto che è la fattura EN Energia di € 530,48, risulta pacifico l'intervenuto pagamento della sorte capitale durante il corso del giudizio di primo grado, come dichiarato dalla stessa CP_1
Residuano le pretese accessorie per le quali non ha fornito elementi idonei a dimostrare CP_1
l'esistenza di un contratto scritto di fornitura tra EN e l'amministrazione, né di un atto di cessione in forma scritta, limitandosi a riproporre le stesse risultanze contabili già valutate in primo grado.
Inoltre, secondo quanto espressamente affermato da parte attrice (e appellante principale) nessun documento attesta la data di scadenza delle fatture né la data del pagamento, elementi indispensabili per accertare un eventuale ritardo, senza che ciò abbia formato oggetto di espressa e specifica contestazione.
La domanda relativa a tali crediti deve pertanto essere definitivamente rigettata, restando assorbite le pretese di interessi moratori, anatocistici e importo forfettario ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
6.4. Le fatture MAidea S.p.A. – difetto di forma e di prova del rapporto
pagina 12 di 16 Con riguardo alle fatture emesse da MAidea S.p.A., pari a euro 217,34, la decisione di primo grado aveva già escluso la debenza, osservando che la documentazione prodotta non dimostrava l'esistenza di un contratto stipulato in forma scritta con l'amministrazione, né di una cessione valida a favore di CP_1
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza già ricordata, quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, non opera il principio di non contestazione, poiché l'osservanza dell'onere formale non è prescritta ai fini della dimostrazione del fatto ma per l'esistenza stessa del diritto.
In assenza di tali elementi, non solo la pretesa principale deve ritenersi infondata, ma non possono essere riconosciuti neppure interessi moratori o indennizzi forfettari, non essendo configurabile alcun titolo valido da cui farli derivare.
L'appello incidentale sul punto è dunque rigettato, dovendosi confermare la valutazione del primo giudice.
6.5. Sulle note di debito e sugli importi forfettari ex art. 6 d.lgs. 231/2002
6.5.1. Interessi moratori ed anatocistici conteggiati secondo le note di debito. Il quarto motivo di appello incidentale concerne l'omesso riconoscimento di € 963,21 a titolo di interessi di mora derivanti dalle Note
Debito (per poste diverse da quelle azionate anche in linea capitale). La questione presenta profili probatori analoghi a quelli già esaminati per i crediti principali.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che per i crediti per interessi moratori derivanti da tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale azionata non possono essere riconosciuti in assenza della prova della cessione dei crediti principali da cui derivano gli accessori e della produzione della documentazione contrattuale necessaria per determinare le scadenze e verificare la correttezza dei conteggi. Questa stessa Corte (sentenza n. 347 del 16 aprile 2025) ha ancora recentemente affermato che "i crediti per interessi moratori derivanti da tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale azionata non possono essere riconosciuti in assenza della prova della cessione dei crediti principali da cui derivano gli accessori", né vi sono agli atti elementi di fatto o di giudizio suscettibili di condurre ad un diverso approdo interpretativo.
La produzione delle sole Note Debito, in assenza della documentazione contrattuale sottostante e della prova della cessione dei crediti principali, non consente di ritenere dimostrata l'esistenza e l'ammontare del credito per interessi (sull'inidoneità di note di debito e fatture a costituire ex se elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale, cfr., ancora, Cass. Civ., 21.10.2019 n.
26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299). Il principio di non contestazione non può operare quando manchi la prova documentale dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa creditoria.
6.5.2. L'indennizzo forfettario ex art. 6 d. lgs. 231/2002. Quanto all'indennizzo forfettario di euro 40 per fattura, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal d.lgs. 192/2012, dispone pagina 13 di 16 che «il creditore ha diritto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, ad ottenere dal debitore, oltre agli interessi moratori, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero».
La Corte di Giustizia (sentenza 20 ottobre 2022, causa C-585/20, Unicredit Leasing) ha chiarito che:
– l'importo di 40 euro ha natura forfettaria e automatica;
– spetta senza necessità di provare un danno effettivo, una volta accertato il ritardo nel pagamento;
– si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici, in quanto la direttiva non prevede deroghe di principio.
Tuttavia, la medesima sentenza – come già altre pronunce nazionali (v. Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2024,
n. 3581, sull'accettazione della fattura) – sottolinea che l'automatismo presuppone l'accertamento del ritardo di pagamento rispetto a una obbligazione valida, certa e liquida, così conseguendo il carattere strettamente accessorio (art. 1286 c.c.) rispetto all'obbligazione principale di tale forfait.
Di conseguenza, la sua debenza presuppone che il credito principale sia validamente sorto e che sia provato l'effettivo ritardo nel pagamento.
Ora, nei rapporti con la pubblica amministrazione, per le ragioni dianzi più volte ricordate, la nascita stessa dell'obbligazione è condizionata alla forma scritta ad substantiam del contratto.
In assenza di tale forma, non può ritenersi esistente – e quindi neppure ritardato – un pagamento
“contrattuale”: la fattura non è titolo sufficiente a costituire né il credito principale né il suo accessorio.
Pertanto, anche il rimborso forfettario di 40 euro deve considerarsi inapplicabile finché non sia provato il contratto scritto che fonda il debito.
Contr La piattaforma PCC del che registra la ricezione e l'esecuzione dei pagamenti, ha mera funzione contabile e non vale a dimostrare né la stipula del contratto né l'assunzione di obbligazioni in forma scritta.
Il pagamento ritardato, infatti, non implica ricognizione confessorio-negoziale della validità del rapporto, poiché la confessione non può supplire al difetto di forma scritta ad substantiam; né l'automatismo comunitario può operare in assenza del titolo principale.
La ratio del rimborso forfettario è quella di compensare i costi di sollecito e recupero in un rapporto contrattuale esistente e provato: se il contratto manca, non vi è ritardo giuridicamente apprezzabile ma solo una movimentazione contabile.
La sentenza dev'essere dunque confermata anche sul punto, sia pur con diversa motivazione, poiché
l'indennizzo forfetario de quo prescinde dal concreto esperimento di un'attività di recupero, ma esso non pagina 14 di 16 può essere accordato in assenza di accertamento del ritardo nel pagamento: condizione che, nel caso di specie, difetta, non essendo stato possibile determinare le date di scadenza e di pagamento delle singole fatture.
Deve pertanto escludersi anche la debenza dell'importo forfettario, che risulterebbe comunque incongruo rispetto alla natura dei rapporti e alla circostanza che la cessionaria esercita professionalmente attività di factoring e gestione di crediti in sofferenza.
6.6. Sintesi conclusiva e spese
L'appello principale dell' deve pertanto essere accolto nei limiti sopra Controparte_2 Parte_1 indicati;
l'appello incidentale di va rigettato integralmente. Controparte_1
L'accoglimento dell'appello principale dell' e il rigetto integrale dell'appello incidentale di Parte_1 CP_1 determinano l'applicazione del principio della soccombenza.
[...]
risultando integralmente soccombente nel giudizio di appello, deve essere condannata al CP_1 rimborso delle spese processuali sostenute dall' per il presente grado di giudizio. Parte_1
L'integrale soccombenza rispetto alle pretese azionate conduce altresì alla riforma della sentenza di primo grado in punto spese, laddove il primo giudice aveva disposto la compensazione parziale del 50% e la condanna dell' al pagamento del restante 50%,poiché, anche in assenza di specifico gravame sul Parte_1 punto, "il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite" (Cass. Sez. I, ord. 4026 del 14 febbraio 2024).
Lo scaglione di riferimento è sempre il medesimo (€ 5201/26.000).
Con riguardo al primo grado, il compenso va riconosciuto per tutte e quattro le fasi, a valore medio
(arrotondato) secondo l'escursione tariffaria consentita, salvo che per la fase di trattazione/istruzione, da liquidare al minimo in ragione dell'assenza di prove costituende esperite.
Con riguardo al presente grado, non sussistono ragioni per discostarsi dall'applicazione dei medi tariffari, arrotondati per comodità di calcolo, con riguardo a ciascuna fase in concreto esperita (studio, introduttiva e decisoria).
Per la rappresentanza erariale non sono dovuti CPA e IVA, come stabilito dalla normativa speciale applicabile all'Avvocatura dello Stato.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, parte appellante incidentale, siccome integralmente soccombente, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza pagina 15 di 16 impugnata:
- accoglie l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto,
- respinge integralmente le domande proposte da ei confronti di Controparte_1
e Parte_1 Parte_1
; Controparte_7
- condanna rimborsare a Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_1 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come di Controparte_7 seguito liquidate:
- per il primo grado € 4250,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%;
- per il secondo grado € 4000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
Controparte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1389/2023 promossa da:
(C.F. ) e l' Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ), rappresentato e Parte_2 P.IVA_2 difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in VIA ARSENALE 21 TORINO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3 difesa dall'avv. BONALUME PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO
MAGENTA 84 20123 MILANO parte appellata
OGGETTO: factoring
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1791/2023 nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento di somme già corrisposte. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
pagina 1 di 16 Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello dell in quanto infondato Parte_1 per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza per la Cont parte in cui ha riconosciuto il credito di;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti dell della Controparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, Cont fermo restando la conferma della sentenza con riferimento alla parte in cui ha riconosciuto il credito di;
IN VIA INCIDENTALE: previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1791/23 pubblicata dal Tribunale di TORINO il 27 APRILE 2023 nel giudizio RG 8412/20, condannare l al Parte_1 pagamento in favore di elle seguenti somme: € 217,34 per sorte capitale portati dalle 4 fatture emesse Controparte_1 da MAidea S.p.A.; gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
gli interessi anatocistici;
€
160 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02; € 880 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 per le 22 fatture ACEA Pt_3
2; gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 530,48 portata dalla fattura emessa da EN Energia;
[...] gli interessi anatocistici relativi;
€ 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 per la fattura EN;
€ 963,21 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora pari ad € 963,21; € 2.480 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla pretesa avanzata da (successivamente Controparte_1 denominata nei confronti dell' e dell' Controparte_1 Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento di svariate somme Controparte_2 derivanti da cessioni di crediti commerciali. La società bancaria aveva acquisito, mediante contratti di cessione pro-soluto, diversi crediti vantati da fornitori nei confronti delle amministrazioni convenute, richiedendo il pagamento delle somme capitali, degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e del risarcimento forfetario previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.
I crediti oggetto di cessione riguardavano forniture di servizi di pulizia erogati da MA ID S.p.A. per un importo di € 217,34, forniture di energia e gas da parte di per € 4.395,36 e forniture Controparte_3 di EN Energia S.p.A. per € 530,48. Su tali somme, secondo la prospettazione attorea, sarebbero maturati interessi di mora con decorrenza dalla scadenza delle fatture, calcolati secondo la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre agli interessi anatocistici per i crediti scaduti da oltre sei mesi e al risarcimento forfetario di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta impagata. pagina 2 di 16 La società attrice, inoltre, vantava un ulteriore credito di € 1.157,82 a titolo di interessi di mora maturati su altre fatture cedute, il cui capitale sarebbe stato tardivamente pagato dalle amministrazioni convenute.
Anche su tale somma sarebbero dunque maturati interessi anatocistici e il risarcimento forfetario calcolato su 62 fatture tardivamente pagate.
La parte convenuta contestava l'esistenza di rapporti contrattuali con le società erogatrici delle forniture, sostenendo di non aver mai intrattenuto relazioni commerciali con e rilevando Controparte_3
l'omessa allegazione nell'atto di cessione delle fatture relative alle prestazioni o forniture di MA ID
S.p.A. L' di aveva comunicato alla Parte_2 Controparte_2 [...]
di non aver mai intrapreso rapporti contrattuali né di avere debiti pendenti con le predette CP_1 società, disconoscendo e rifiutando gli importi delle fatture elencate negli atti di cessione.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il giudizio di primo grado si svolgeva secondo il rito ordinario davanti al Tribunale di Torino, quale Foro erariale. Le parti si costituivano regolarmente, con l' e l' Parte_1 [...]
che eccepivano l'assenza di prova della fonte negoziale del Controparte_2 diritto vantato dalla società attrice, avendo questa prodotto solamente gli atti di cessione del credito e meri prospetti di sintesi con elencazione di somme asseritamente dovute dalle quali non era possibile comprendere la natura delle prestazioni sottostanti.
L'amministrazione convenuta affermava di non aver mai avuto alcun rapporto negoziale con le società cedenti il credito, in particolare con contestando la sussistenza stessa dei rapporti di Controparte_3 debito e credito. Con nota protocollo n. 23233 del 22 ottobre 2018, l aveva Controparte_4 comunicato all'odierna appellata di non aver mai intrapreso rapporti contrattuali né di avere debiti pendenti con le predette società, disconoscendo gli importi delle fatture elencate negli atti di cessione.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., all'esito delle quali la causa veniva rimessa in decisione senza fase istruttoria. Il Tribunale non disponeva l'ammissione di mezzi di prova, ritenendo di poter decidere sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Durante il corso del giudizio, la parte attrice dichiarava che i crediti ancora dovuti erano quelli relativi alle forniture rese da e MA ID S.p.A., con esclusione di quelli pertinenti a Controparte_3 prestazioni di EN Energia, dando atto del pagamento della sorte capitale di € 530,48 relativa alla fattura
EN Energia ma proseguendo il giudizio per tutte le altre somme correlate a tale credito.
Giova ricordare che parte attrice, sebbene durante la fase di trattazione avesse fatto riserva di documentare in prosieguo di causa il contratto di fornitura riferito alla prestazione da cui era nato il credito, tale produzione, in concreto, non sarebbe poi stata fornita. L'amministrazione convenuta insisteva sulla necessità dell'esibizione del contratto di fornitura per comprendere quale articolazione territoriale pagina 3 di 16 dell' avesse effettivamente stipulato i rapporti contrattuali con le società Parte_1 fornitrici.
Il giudice di primo grado, precisate le conclusioni all'udienza del 12 settembre 2022, tratteneva la causa a decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 1791/2023 pubblicata il 27 aprile 2023, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l' e l' Parte_1 Controparte_2
al pagamento della somma di € 4.395,36 oltre interessi di mora calcolati dalla scadenza
[...] delle fatture al saldo, nonché interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi dalla notifica della citazione al saldo ed alla somma di € 194,61 a titolo di interessi di mora oltre interessi anatocistici dalla notifica della citazione al saldo.
Il Tribunale fondava la propria decisione sulla circostanza che le fatture emesse da Controparte_3 risultavano registrate sulla piattaforma del MEF-Ragioneria Generale dello Stato-Crediti Commerciali e riportavano il nominativo dell'amministrazione debitrice. Il confronto tra il numero delle fatture indicate nell'elenco allegato all'atto di cessione concluso tra e la Banca attrice e le fatture Controparte_3 caricate sulla piattaforma ministeriale consentiva, secondo il primo giudice, di ritenere assolto l'onere probatorio in capo alla creditrice cessionaria circa l'effettiva sussistenza di rapporti di debito e credito.
Per quanto riguardava i crediti ceduti da MA ID S.p.A. per € 217,34, la domanda di condanna veniva respinta per non aver la cessionaria fornito prova piena dell'effettiva sussistenza di rapporti di dare e avere con le amministrazioni convenute. Il Tribunale rilevava che la si era limitata a produrre il solo atto di CP_1 cessione registrato il 12 giugno 2019, avente ad oggetto crediti futuri e crediti esistenti, ma senza alcuna allegazione delle amministrazioni debitrici e delle relative fatture.
Relativamente alla domanda di pagamento dell'importo forfetario di € 40,00 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002, il Tribunale la respingeva ritenendo che tale importo non potesse essere considerato una mera appendice del credito, ma postulasse che vi fosse stata un'attività di recupero che avesse impegnato il creditore. Non risultando prova che la parte cessionaria del credito avesse promosso attività diretta ad ottenere il pagamento, la domanda veniva rigettata.
Per quanto concerneva la somma di € 1.157,82 a titolo di interessi di mora, il Tribunale riconosceva dovuto solo l'importo di € 194,61, corrispondente agli interessi maturati su una fattura di ACEA e una fattura di Part er le quali emergeva un positivo riscontro tra i crediti ceduti e quelli tardivamente pagati.
Le spese venivano parzialmente compensate nella misura del 50%, tenuto conto che la domanda di condanna era stata solo parzialmente accolta, mentre il restante 50% delle spese veniva posto a carico dell'amministrazione convenuta per € 1.276,00 per onorari e € 132,00 per esborsi.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello pagina 4 di 16 L' e l' proponevano Parte_1 Controparte_2 appello, contestando la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto assolto l'onere probatorio del credito per il solo fatto che alcune fatture risultassero caricate sulla piattaforma del
[...]
. L'appellante sosteneva che la semplice presenza di fatture nella piattaforma Parte_5 ministeriale non costituiva titolo idoneo a dimostrare il credito, la sua attualità e la sua esigibilità. Con L'amministrazione appellante deduceva che le fatture non erano riconducibili all' di Alessandria-Asti, Con Con bensì all' di Roma, e che si trattava di fatture tempestivamente saldate dall' di Roma nel febbraio
2018, quindi in data precedente all'instaurazione della controversia di primo grado. Veniva evidenziato che Con la struttura dell' conta ottanta centri di spesa dislocati sul territorio nazionale, ognuno dei quali dotato di autonoma gestione amministrativa e contabile, sicché era la singola articolazione territoriale di Roma, e non quella di , ad aver intrattenuto rapporti con Parte_2 Controparte_3
L'appellante produceva inoltre la documentazione relativa ai mandati di pagamento che dimostravano Con l'avvenuto tempestivo pagamento delle fatture da parte dell' di Roma, sostenendo che se il giudice avesse preteso l'esibizione del contratto di fornitura, come richiesto dalla difesa erariale, avrebbe potuto accertare che il contratto era stato stipulato con altra articolazione territoriale dell' . Parte_1 si costituiva, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello promosso Controparte_1 dall' e proponendo appello incidentale per l'omesso riconoscimento di diversi crediti. La società Parte_1 bancaria eccepiva l'inammissibilità del motivo di appello relativo al pagamento delle fatture, in quanto l'appellante aveva introdotto un tema di indagine non sollevato nel giudizio di primo grado.
Quanto al motivo relativo all'assenza di rapporto tra l' e l'appellata ne Parte_2 CP_3 sosteneva l'infondatezza rilevando che la domanda era stata avanzata nei confronti dell' Parte_1
soggetto legittimato al pagamento dei debiti degli Ispettorati territoriali. Inoltre, l'appellante
[...] aveva posto in essere un comportamento confessorio eccependo il pagamento delle fatture, il che presupponeva l'esistenza del sottostante rapporto contrattuale. evidenziava che le fatture erano state emesse da 2 in forza del contratto CP_1 CP_3 sottoscritto con l' , recavano l'indicazione del periodo di riferimento delle forniture e del CIG Parte_1
(Codice Identificativo Gara), e che l'amministrazione non aveva contestato la produzione documentale. La presenza del CIG nelle fatture veniva ritenuta elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto, secondo orientamenti giurisprudenziali richiamati.
Con l'appello incidentale, richiedeva la riforma della sentenza per l'omesso riconoscimento CP_1 dell'importo di € 880 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, corrispondente a € 40 per ciascuna delle 22 fatture riconosciute dovute dal Tribunale. La società sosteneva che tale importo era dovuto CP_3 per il solo fatto del ritardo nel pagamento, senza necessità di costituzione in mora o di attività di recupero, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e la Direttiva 2011/7/EU. pagina 5 di 16 L'appello incidentale riguardava inoltre l'omesso riconoscimento di € 217,34 per le fatture MA ID, Cont sostenendo che il Tribunale aveva omesso di considerare le allegazioni e produzioni di e l'assenza di contestazione da parte dell' . Veniva richiesta la riforma anche per le somme correlate alla fattura Parte_1
EN Energia di € 530,48 e per € 963,21 a titolo di ulteriori interessi di mora derivanti dalle Note Debito.
Nelle successive difese, l' ribadiva che la controversia si collocava entro una prassi consolidata – Parte_1
e, nella prospettazione di parte, del tutto censurabile – della società appellata di richiedere il pagamento di crediti già corrisposti dalle amministrazioni, approfittando della difficoltà delle stesse di reperire le voci di costo pretese. Veniva contestata l'affermazione della Banca di aver convenuto in giudizio l' CP_5
Con evidenziando che la citazione introduttiva era stata notificata solo all' di . Controparte_2
L'amministrazione sosteneva che la piattaforma informatica era luogo deputato al pagamento delle fatture e non al sorgere dell'obbligazione, non costituendo indice di esistenza del debito per la pubblica amministrazione. Relativamente all'appello incidentale, veniva eccepita l'infondatezza delle richieste di CP_1
sia perché il capitale era stato corrisposto, sia perché il pagamento delle fatture era intervenuto
[...] tempestivamente.
5. Tema del contendere
La controversia verte essenzialmente sulla valutazione probatoria dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti ceduti a da parte delle società fornitrici, con particolare riferimento al valore probatorio Controparte_1 della registrazione delle fatture sulla piattaforma MEF-Ragioneria Generale dello Stato-Crediti Commerciali
e alla corretta identificazione del soggetto debitore nell'ambito dell'articolazione territoriale dell'
[...]
. Parte_1
Il primo profilo controverso attiene alla questione se la mera registrazione delle fatture sulla piattaforma ministeriale sia sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante e l'effettiva sussistenza del credito. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che tale circostanza, unitamente al confronto tra l'elenco delle fatture indicate nell'atto di cessione e quelle caricate sulla piattaforma, consentisse di ritenere assolto l'onere probatorio in capo alla creditrice cessionaria. L'appellante contesta tale valutazione sostenendo che la piattaforma costituisce mero strumento di pagamento e non prova dell'esistenza dell'obbligazione.
Il secondo aspetto controverso riguarda l'identificazione del soggetto debitore e la questione dell'autonomia contabile delle diverse articolazioni territoriali dell' . L'appellante deduce Parte_1
Con che le fatture erano riferibili a rapporti contrattuali intrattenuti dall' di Roma e non da quello di
[...]
, e che il pagamento era già avvenuto da parte della competente articolazione territoriale. Tale Parte_2 eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado, sollevando questioni di ammissibilità delle nuove deduzioni in sede di appello.
pagina 6 di 16 Un ulteriore profilo controverso concerne l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e il diritto al risarcimento forfetario di € 40 per ciascuna fattura non pagata tempestivamente. Il Tribunale aveva respinto tale domanda ritenendo necessaria la prova di un'attività di recupero da parte del creditore, mentre sostiene che tale importo è dovuto automaticamente per il solo fatto del ritardo, CP_1 richiamando la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La controversia investe inoltre la valutazione probatoria relativa ai crediti ceduti da MA ID S.p.A. e agli interessi di mora oggetto delle Note Debito, con che lamenta l'omessa considerazione delle CP_1 proprie allegazioni e dell'assenza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, mentre quest'ultima ribadisce l'insufficienza della documentazione prodotta per dimostrare l'esistenza dei crediti.
È altresì non controverso che durante il corso del giudizio di primo grado è intervenuto il pagamento della sorte capitale relativa alla fattura EN Energia di € 530,48. Residuano pertanto, per tale posizione, esclusivamente le pretese accessorie richieste da nell'appello incidentale, consistenti negli CP_1 interessi di mora maturati e maturandi, negli interessi anatocistici e nell'importo forfettario di € 40 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002. La controversia su tale credito non verte quindi sull'esistenza dell'obbligazione principale, ma sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli accessori in assenza di documentazione contrattuale idonea a dimostrare la validità della cessione e le scadenze di pagamento.
Il tema del contendere, in sintesi, si concentra pertanto sulla sufficienza probatoria della documentazione prodotta per dimostrare l'esistenza dei crediti, sull'ammissibilità in concreto dell'eccezione di pagamento formulata per la prima volta in sede di appello e sull'interpretazione della normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con particolare riferimento al risarcimento forfetario previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
6. Ragioni della decisione
6.1. La necessità della forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione e la prova dei crediti ceduti
Deve essere in primo luogo ribadito il principio generale, di diritto e di metodo, secondo cui i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, quand'anche aventi a oggetto rapporti di diritto privato, devono rivestire la forma scritta ad substantiam, non costituendo la forma un mero mezzo di prova, ma un requisito di validità del negozio.
Il fondamento normativo di ordine generale è rinvenibile negli artt. 16 e 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, che impongono la stipulazione per iscritto dei contratti delle amministrazioni statali, a pena di nullità, e vietano che impegni di spesa o obbligazioni possano essere assunti verbalmente o per comportamenti concludenti.
Le Sezioni Unite (cit. n. 9775/2022) hanno altresì precisato che, laddove la P.A. agisca jure privatorum, la forma scritta può desumersi da più documenti tra loro coordinati e compenetrati, purché da essi risulti in pagina 7 di 16 modo inequivoco la volontà dell'amministrazione di vincolarsi e l'oggetto della prestazione;
resta però escluso che la mera esecuzione del rapporto o l'accettazione della prestazione possano sanare il difetto della forma richiesta ad substantiam.
Nel caso di specie, tuttavia, l' di Alessandria-Asti, parte appellante Parte_2 principale, costituisce articolazione periferica dell' , istituito con D.Lgs. n. Parte_1
149/2015 quale amministrazione centrale dello Stato. A tale struttura si applicano pertanto direttamente le regole della contabilità generale dello Stato, sicché ogni rapporto contrattuale e ogni successiva cessione del credito devono risultare da atto scritto conforme al R.D. n. 2440/1923.
La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., 25 marzo 2022, n. 9775), peraltro, ha da tempo riconosciuto la portata generale di tale principio, a prescindere dal perimetro di applicazione del RD 2440/2023: esso non si limita alle amministrazioni centrali dello Stato, ma si estende a tutti gli organismi di diritto pubblico e/o amministrazioni aggiudicatrici, ivi compresi enti sanitari, università e aziende speciali, in quanto soggetti comunque tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e tracciabilità della spesa (Cass.
2.12.2016 n. 24640).
La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n. 22537; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174) essendo altresì irrilevante, ai fini della conclusione del contratto, l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal fornitore (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n.1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94;
Cass. Civ. n. 4742/87).
Non risultano agli atti, per le fatture in contestazione, né i contratti originari stipulati tra i fornitori e l'amministrazione né gli atti di cessione redatti in forma scritta;
le sole produzioni consistono in copie di fatture, elenchi PCC e riferimenti CIG, documenti che, sebbene attestino la presa in carico amministrativa e l'esistenza di ordini di pagamento, non valgono di per sé a costituire prova del titolo contrattuale né della sua validità formale.
Pertanto, per le posizioni MAidea e note di debito diverse, correttamente il Tribunale ha escluso la Cont fondatezza della pretesa principale e degli accessori e l'appello incidentale di sul punto, già solo sotto tale profilo, deve essere rigettato.
6.2 L'appello principale dell' : fatture 2 Parte_2 CP_3
pagina 8 di 16 6.2.1 La prova del pagamento. L' deduce, con l'appello principale, l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il diritto di al pagamento delle fatture Controparte_1
ACEA ATO 2 (per complessivi € 4.395,36), affermando che:
– il giudice di prime cure ha indebitamente attribuito efficacia di prova della fonte contrattuale alle mere risultanze della piattaforma elettronica MEF (PCC);
– nessun contratto scritto era stato prodotto a fondamento delle fatture, né era stato depositato l'atto di cessione del credito, richiesto anch'esso in forma scritta;
– infine, le fatture risultavano comunque già pagate con mandati UNDE del 5 febbraio 2018, anteriori all'instaurazione del giudizio.
resiste eccependo l'inammissibilità del documento nuovo (mandati di pagamento) e sostenendo CP_1 che l'avvenuto pagamento costituisce, in sé, confessione tacita dell'esistenza del rapporto obbligatorio e del credito originario.
Il collegio ritiene che la produzione dei mandati UNDE 5.2.2018 sia inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
È certamente vero che il pagamento dedotto dall'amministrazione non costituisce un fatto sopravvenuto alla decisione di primo grado, poiché risulta avvenuto – come attestano i mandati – nel febbraio 2018, e dunque anteriormente alla sentenza impugnata e financo all'instaurazione stessa di quel giudizio.
Si tratta di un fatto preesistente alla decisione, che non fu esaminato perché non era stato documentato, né adeguatamente dedotto in primo grado.
Non siamo quindi in presenza di un fatto nuovo in senso sostanziale, ma della produzione di documenti nuovi attestanti un fatto già esistente.
Nel caso di specie, il pagamento delle fatture costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione già dedotta, e i relativi documenti – mandati di pagamento provenienti dall'amministrazione –presentano le caratteristiche di documenti amministrativi contabili dotati di data certa in quanto provenienti da uffici della pubblica amministrazione e recanti elementi identificativi certi (numero, data, importo, beneficiario), la cui produzione non comporta nuove indagini istruttorie ma si limita a fornire riscontro documentale di un evento di immediata verificabilità.
È dunque corretto qualificare la deduzione come precisazione difensiva fondata su documenti sopravvenuti
– in thesi – all'attenzione della parte, e non come proposizione di un fatto nuovo.
Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di legittimità, dopo la novella del 2012, ammette la produzione in appello di documenti nuovi allorché essi siano diretti a dimostrare fatti già dedotti o comunque rilevanti ai fini della decisione, quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in pagina 9 di 16 precedenza per causa non imputabile o quando la loro produzione si renda necessaria per la decisione in relazione agli sviluppi della controversia (Cass. civ. Sez. I, n. 31931 del 6.12.2019).
È altresì evidente che mantenere ferma la condanna, pur a fronte dell'estinzione del debito, comporterebbe la persistenza di un titolo esecutivo ormai privo di causa, con la conseguenza di esporre la parte pubblica al rischio di indebito oggettivo in caso di esecuzione, fermo restando che adducere inconveniens non est resolvere argumentum.
La produzione, tuttavia, dev'essere ritenuta inammissibile, sotto il profilo della propugnata ma insussistente non imputabilità del ritardo. Il pagamento proveniva da un diverso ufficio statale (UNDE Roma), ma pur sempre interno alla medesima struttura organizzativa dell' , né l'inerzia o la disfunzione Parte_1 comunicativa tra articolazioni dello stesso ente può essere addotta per eludere le preclusioni processuali, dal momento che tale articolazione plurale, proprio perché dato strutturale, coessenziale alla natura dell'Ente, non può essere sussunto nella categoria del caso fortuito o della forza maggiore, sulla cui sola base può essere positivamente valutata la causa non imputabile, a maggior ragione nel quadro processuale dell'appello, costituente revisio prioris instantiae e non già judicium novum. D'altronde, la stessa prospettazione difensiva dell'appellante, nella parte in cui censura la prassi avversa di richiedere il pagamento di crediti, vuoi per capitale, vuoi per gli accessori, riferiti ai titoli più diversi e, conseguentemente, fondati su un coacervo documentale del tutto eterogeneo, elide il carattere di estemporanea e impreveduta sorpresa della condotta avversaria, imponendo all'Ente, a tutela delle ragioni erariali ed al cospetto di una struttura articolata su di una tale, disseminata pluralità di centri di spesa, l'adozione di assetti organizzativi e contabili idonei ad assicurare tempestivo e memore monitoraggio di titoli e capitoli di spesa.
Ne deriva che il documento, pur rilevante in sé, non può essere valutato, e l'appello – sotto questo profilo
– deve essere rigettato per inammissibilità della prova, fermo restando che tale declaratoria non comporta giudicato sostanziale sull'inadempimento, ma solo sulla preclusione probatoria.
6.2.2. La forma del contratto. Resta tuttavia da esaminare il diverso motivo di appello, di carattere pregiudiziale, con cui l' censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente e provato il Parte_1 titolo contrattuale scritto a fondamento del credito.
Già s'è detto (par.6.1) della necessità di forma scritta ad substantiam sia richiesta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Tale requisito di validità non è derogabile né surrogabile dal comportamento concludente dell'amministrazione né da documenti unilaterali del creditore.
Nel caso in esame non è stato prodotto né il contratto di fornitura stipulato con ACEA ATO 2 né l'atto di cessione a favore di Controparte_1
pagina 10 di 16 Il Tribunale ha desunto l'esistenza del contratto scritto dalla presenza delle fatture nella piattaforma telematica del Ministero dell'Economia (PCC), considerandola equipollente a una “presa d'atto” formale dell'impegno di spesa.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La piattaforma PCC ha funzione contabile e ricognitiva dei flussi di pagamento della Pubblica
Amministrazione; essa non costituisce documento contrattuale né è idonea a soddisfare il requisito formale richiesto ad substantiam.
La registrazione di una fattura o la sua validazione informatica non integrano manifestazione di volontà negoziale, ma meri adempimenti procedimentali successivi e di natura amministrativa e, con specifico riguardo ai contratti della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta, anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, non può ritenersi soddisfatto da atti scritti risultino meri comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale. Le fatture e le bolle di consegna provenienti unilateralmente dal soggetto privato non possono mai rappresentare la forma scritta dell'accordo contrattuale, in quanto emanano da una sola delle parti del rapporto e non sono suscettibili di configurare neppure un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale e le semplici annotazioni nei registri dell'amministrazione, che si limitano a evocare senza manifestare espressamente la volontà del legale rappresentante dell'ente pubblico, non possono supplire al difetto di forma scritta del contratto, costituendo anch'esse meri comportamenti attuativi privi del carattere di esternazione diretta della volontà negoziale richiesta dalla legge per la validità del vincolo contrattuale, posto che, a ragionare diversamente, si finirebbe per ammettere la contrattazione per facta concludentia (Cass. civ. Sez. I, n. 9397 del 8 maggio 2015).
Pertanto, deve escludersi che da tale annotazione possa trarsi la prova dell'esistenza di un contratto stipulato per iscritto tra l'amministrazione e ACEA, e a maggior ragione di una successiva cessione scritta a Cont
Ne consegue che manca la prova del titolo contrattuale, requisito necessario non solo per l'esigibilità del credito capitale, ma anche per la legittimazione stessa del cessionario.
Cont La difesa di sostiene che il pagamento eseguito dall'amministrazione avrebbe valore confessorio o ricognitivo dell'obbligazione.
L'assunto non può essere accolto.
pagina 11 di 16 In materia di contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, il pagamento non può assumere valore confessorio dell'esistenza del contratto, poiché la confessione è atto dichiarativo, non può supplire al requisito formale del negozio, e l'effetto obbligatorio resta condizionato all'esistenza di un titolo valido.
L'adempimento di un pagamento, in tali casi, può rilevare solo come atto di gestione contabile o esecutiva, ma non sana la nullità o l'inesistenza del contratto.
Lo stesso principio per cui il “non contestato” non equivale a “provato” in materia di rapporti con la P.A.
(Cass. SS.UU. 9775/2022) vale a fortiori per la confessione tacita: non può ritenersi confessato un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam.
L'assenza di prova del contratto e della cessione comporta, oltre al venir meno del capitale, l'infondatezza automatica delle domande accessorie relative a interessi moratori, interessi anatocistici e indennizzo forfettario di € 40 a fattura.
Tutti tali accessori presuppongono, infatti, la validità del rapporto e la certezza di una scadenza contrattuale scritta, elementi entrambi mancanti.
La fattura, come atto unilaterale, non può surrogare né il contratto né l'atto di cessione. L'appello principale dell' deve quindi essere accolto, dovendosi dichiarare che nulla Parte_2
è più dovuto a in relazione alle fatture con conseguente riforma del Controparte_1 CP_3 relativo capo della sentenza impugnata.
6.3. Le fatture EN Energia – mancanza di prova del titolo e del ritardo
Proseguendo, ora, nell'esame delle singole pretese creditorie riproposte dall'appellata con il proprio appello incidentale, ferma la premessa di carattere generale di cui al superiore punto 6.1, va preso atto che è la fattura EN Energia di € 530,48, risulta pacifico l'intervenuto pagamento della sorte capitale durante il corso del giudizio di primo grado, come dichiarato dalla stessa CP_1
Residuano le pretese accessorie per le quali non ha fornito elementi idonei a dimostrare CP_1
l'esistenza di un contratto scritto di fornitura tra EN e l'amministrazione, né di un atto di cessione in forma scritta, limitandosi a riproporre le stesse risultanze contabili già valutate in primo grado.
Inoltre, secondo quanto espressamente affermato da parte attrice (e appellante principale) nessun documento attesta la data di scadenza delle fatture né la data del pagamento, elementi indispensabili per accertare un eventuale ritardo, senza che ciò abbia formato oggetto di espressa e specifica contestazione.
La domanda relativa a tali crediti deve pertanto essere definitivamente rigettata, restando assorbite le pretese di interessi moratori, anatocistici e importo forfettario ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
6.4. Le fatture MAidea S.p.A. – difetto di forma e di prova del rapporto
pagina 12 di 16 Con riguardo alle fatture emesse da MAidea S.p.A., pari a euro 217,34, la decisione di primo grado aveva già escluso la debenza, osservando che la documentazione prodotta non dimostrava l'esistenza di un contratto stipulato in forma scritta con l'amministrazione, né di una cessione valida a favore di CP_1
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza già ricordata, quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, non opera il principio di non contestazione, poiché l'osservanza dell'onere formale non è prescritta ai fini della dimostrazione del fatto ma per l'esistenza stessa del diritto.
In assenza di tali elementi, non solo la pretesa principale deve ritenersi infondata, ma non possono essere riconosciuti neppure interessi moratori o indennizzi forfettari, non essendo configurabile alcun titolo valido da cui farli derivare.
L'appello incidentale sul punto è dunque rigettato, dovendosi confermare la valutazione del primo giudice.
6.5. Sulle note di debito e sugli importi forfettari ex art. 6 d.lgs. 231/2002
6.5.1. Interessi moratori ed anatocistici conteggiati secondo le note di debito. Il quarto motivo di appello incidentale concerne l'omesso riconoscimento di € 963,21 a titolo di interessi di mora derivanti dalle Note
Debito (per poste diverse da quelle azionate anche in linea capitale). La questione presenta profili probatori analoghi a quelli già esaminati per i crediti principali.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che per i crediti per interessi moratori derivanti da tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale azionata non possono essere riconosciuti in assenza della prova della cessione dei crediti principali da cui derivano gli accessori e della produzione della documentazione contrattuale necessaria per determinare le scadenze e verificare la correttezza dei conteggi. Questa stessa Corte (sentenza n. 347 del 16 aprile 2025) ha ancora recentemente affermato che "i crediti per interessi moratori derivanti da tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale azionata non possono essere riconosciuti in assenza della prova della cessione dei crediti principali da cui derivano gli accessori", né vi sono agli atti elementi di fatto o di giudizio suscettibili di condurre ad un diverso approdo interpretativo.
La produzione delle sole Note Debito, in assenza della documentazione contrattuale sottostante e della prova della cessione dei crediti principali, non consente di ritenere dimostrata l'esistenza e l'ammontare del credito per interessi (sull'inidoneità di note di debito e fatture a costituire ex se elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale, cfr., ancora, Cass. Civ., 21.10.2019 n.
26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299). Il principio di non contestazione non può operare quando manchi la prova documentale dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa creditoria.
6.5.2. L'indennizzo forfettario ex art. 6 d. lgs. 231/2002. Quanto all'indennizzo forfettario di euro 40 per fattura, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal d.lgs. 192/2012, dispone pagina 13 di 16 che «il creditore ha diritto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, ad ottenere dal debitore, oltre agli interessi moratori, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero».
La Corte di Giustizia (sentenza 20 ottobre 2022, causa C-585/20, Unicredit Leasing) ha chiarito che:
– l'importo di 40 euro ha natura forfettaria e automatica;
– spetta senza necessità di provare un danno effettivo, una volta accertato il ritardo nel pagamento;
– si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici, in quanto la direttiva non prevede deroghe di principio.
Tuttavia, la medesima sentenza – come già altre pronunce nazionali (v. Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2024,
n. 3581, sull'accettazione della fattura) – sottolinea che l'automatismo presuppone l'accertamento del ritardo di pagamento rispetto a una obbligazione valida, certa e liquida, così conseguendo il carattere strettamente accessorio (art. 1286 c.c.) rispetto all'obbligazione principale di tale forfait.
Di conseguenza, la sua debenza presuppone che il credito principale sia validamente sorto e che sia provato l'effettivo ritardo nel pagamento.
Ora, nei rapporti con la pubblica amministrazione, per le ragioni dianzi più volte ricordate, la nascita stessa dell'obbligazione è condizionata alla forma scritta ad substantiam del contratto.
In assenza di tale forma, non può ritenersi esistente – e quindi neppure ritardato – un pagamento
“contrattuale”: la fattura non è titolo sufficiente a costituire né il credito principale né il suo accessorio.
Pertanto, anche il rimborso forfettario di 40 euro deve considerarsi inapplicabile finché non sia provato il contratto scritto che fonda il debito.
Contr La piattaforma PCC del che registra la ricezione e l'esecuzione dei pagamenti, ha mera funzione contabile e non vale a dimostrare né la stipula del contratto né l'assunzione di obbligazioni in forma scritta.
Il pagamento ritardato, infatti, non implica ricognizione confessorio-negoziale della validità del rapporto, poiché la confessione non può supplire al difetto di forma scritta ad substantiam; né l'automatismo comunitario può operare in assenza del titolo principale.
La ratio del rimborso forfettario è quella di compensare i costi di sollecito e recupero in un rapporto contrattuale esistente e provato: se il contratto manca, non vi è ritardo giuridicamente apprezzabile ma solo una movimentazione contabile.
La sentenza dev'essere dunque confermata anche sul punto, sia pur con diversa motivazione, poiché
l'indennizzo forfetario de quo prescinde dal concreto esperimento di un'attività di recupero, ma esso non pagina 14 di 16 può essere accordato in assenza di accertamento del ritardo nel pagamento: condizione che, nel caso di specie, difetta, non essendo stato possibile determinare le date di scadenza e di pagamento delle singole fatture.
Deve pertanto escludersi anche la debenza dell'importo forfettario, che risulterebbe comunque incongruo rispetto alla natura dei rapporti e alla circostanza che la cessionaria esercita professionalmente attività di factoring e gestione di crediti in sofferenza.
6.6. Sintesi conclusiva e spese
L'appello principale dell' deve pertanto essere accolto nei limiti sopra Controparte_2 Parte_1 indicati;
l'appello incidentale di va rigettato integralmente. Controparte_1
L'accoglimento dell'appello principale dell' e il rigetto integrale dell'appello incidentale di Parte_1 CP_1 determinano l'applicazione del principio della soccombenza.
[...]
risultando integralmente soccombente nel giudizio di appello, deve essere condannata al CP_1 rimborso delle spese processuali sostenute dall' per il presente grado di giudizio. Parte_1
L'integrale soccombenza rispetto alle pretese azionate conduce altresì alla riforma della sentenza di primo grado in punto spese, laddove il primo giudice aveva disposto la compensazione parziale del 50% e la condanna dell' al pagamento del restante 50%,poiché, anche in assenza di specifico gravame sul Parte_1 punto, "il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite" (Cass. Sez. I, ord. 4026 del 14 febbraio 2024).
Lo scaglione di riferimento è sempre il medesimo (€ 5201/26.000).
Con riguardo al primo grado, il compenso va riconosciuto per tutte e quattro le fasi, a valore medio
(arrotondato) secondo l'escursione tariffaria consentita, salvo che per la fase di trattazione/istruzione, da liquidare al minimo in ragione dell'assenza di prove costituende esperite.
Con riguardo al presente grado, non sussistono ragioni per discostarsi dall'applicazione dei medi tariffari, arrotondati per comodità di calcolo, con riguardo a ciascuna fase in concreto esperita (studio, introduttiva e decisoria).
Per la rappresentanza erariale non sono dovuti CPA e IVA, come stabilito dalla normativa speciale applicabile all'Avvocatura dello Stato.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, parte appellante incidentale, siccome integralmente soccombente, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza pagina 15 di 16 impugnata:
- accoglie l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto,
- respinge integralmente le domande proposte da ei confronti di Controparte_1
e Parte_1 Parte_1
; Controparte_7
- condanna rimborsare a Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_1 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come di Controparte_7 seguito liquidate:
- per il primo grado € 4250,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%;
- per il secondo grado € 4000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
Controparte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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