TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
ES DI CE
RE RC CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 9715/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a AN (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. DAMIOLI DARIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“* dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
* ordinare al Comune di Concesio (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
1 OMOLOGARE
la separazione alle seguenti condizioni della separazione:
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi in costanza di matrimonio, le parti convengono e/o si obbligano:
a) a vendere la casa coniugale sita in Nuvolera (Bs) via Villaggio dei Platani n. 9 dando esecuzione al contratto preliminare stipulato dalle parti in data 26.05.2025 con l'intermediazione dell' di AN (Bs) e rogito programmato Parte_3 entro fine settembre 2025.
b) a suddividere il corrispettivo residuante dalla vendita in ragione del 50% ciascuno, previa estinzione del mutuo ipotecario e di tutte le spese derivanti dalla vendita di cui alla precedente lett. a) (a titolo esemplificativo, provvigione in favore di agenzia immobiliare, ecc); estinto il mutuo, i ricorrenti provvederanno alla chiusura del c/c cointestato;
c) a dividere e/o vendere concordemente la mobilia sita nella casa familiare, fermo restando che ciascuno preleverà gli effetti e i beni personali;
d) nelle more della vendita e sino al 30.09.2025 il signor occuperà in via esclusiva Pt_2
l'immobile suddetto, senza che l'uso possa occasionare l'acquisizione di alcun diritto da parte di terzi;
e) fermo restando quanto pattuito alla precedente lett. a), dando atto che l'attuale rata mensile del mutuo è pari a circa € 816,00, la signora proseguirà a concorrere al pagamento del Pt_1 mutuo per la somma mensile di € 316,00 e al residuo provvederà il signor sino al mese Pt_2 di settembre 2025, rilasciando in ogni caso l'immobile in data 30.09.2025 avendo trovato alternativa sistemazione abitativa. Nella denegata ipotesi in cui la vendita e la conseguente estinzione del mutuo dovessero essere posticipati oltre il 30.09.2025, a decorrere dall'ottobre
2025 le parti provvederanno al pagamento della rata del mutuo in parti uguali sino alla relativa estinzione e nella stessa misura del 50% ciascuno saranno pagate anche le spese condominiali ordinarie successive al 30.09.2025 oltre che quelle straordinarie già condivise al 50% ciascuno;
nella denegata ipotesi in cui il preliminare per qualsiasi ragione non dovesse essere più perfezionato resta fermo che i ricorrenti si obbligano a vendere tempestivamente per la somma di € 210.000,00 la casa coniugale sita in Nuvolera (BS), via Villaggio dei Platani nr. 9 prorogando all'uopo l'incarico conferito all'agenzia di AN (BS), Parte_3 concordando sin da ora che l'agente immobiliare stabilirà le tempistiche e l'importo dei futuri
2 ribassi di prezzo, rimettendosi i ricorrenti al suo prudente apprezzamento;
previa estinzione del mutuo ipotecario e di tutte le spese derivanti dalla vendita di cui alla precedente lett. a) (a titolo esemplificativo, agenzia immobiliare ecc…). In ogni caso resta fermo l'impegno a suddividere il corrispettivo residuante dalla vendita in ragione del 50% ciascuno ed estinto il mutuo, i ricorrenti provvederanno anche alla chiusura del c/c cointestato;
f) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente a qualunque assegno alimentare e/o di mantenimento e regolamentate come previsto ai punti che precedono i loro rapporti economici patrimoniali connessi al matrimonio, dichiarano altresì di null'altro aver reciprocamente a pretendere j) spese compensate;
k) le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emendanda sentenza emessa in conformità alle suddette condizioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CONCESIO (BS) in data 16.7.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CONCESIO al n. 5, parte I, anno 2016.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi, e, successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza non definitiva di separazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD GH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
ES DI CE
RE RC CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 9715/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a AN (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. DAMIOLI DARIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“* dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
* ordinare al Comune di Concesio (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
1 OMOLOGARE
la separazione alle seguenti condizioni della separazione:
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi in costanza di matrimonio, le parti convengono e/o si obbligano:
a) a vendere la casa coniugale sita in Nuvolera (Bs) via Villaggio dei Platani n. 9 dando esecuzione al contratto preliminare stipulato dalle parti in data 26.05.2025 con l'intermediazione dell' di AN (Bs) e rogito programmato Parte_3 entro fine settembre 2025.
b) a suddividere il corrispettivo residuante dalla vendita in ragione del 50% ciascuno, previa estinzione del mutuo ipotecario e di tutte le spese derivanti dalla vendita di cui alla precedente lett. a) (a titolo esemplificativo, provvigione in favore di agenzia immobiliare, ecc); estinto il mutuo, i ricorrenti provvederanno alla chiusura del c/c cointestato;
c) a dividere e/o vendere concordemente la mobilia sita nella casa familiare, fermo restando che ciascuno preleverà gli effetti e i beni personali;
d) nelle more della vendita e sino al 30.09.2025 il signor occuperà in via esclusiva Pt_2
l'immobile suddetto, senza che l'uso possa occasionare l'acquisizione di alcun diritto da parte di terzi;
e) fermo restando quanto pattuito alla precedente lett. a), dando atto che l'attuale rata mensile del mutuo è pari a circa € 816,00, la signora proseguirà a concorrere al pagamento del Pt_1 mutuo per la somma mensile di € 316,00 e al residuo provvederà il signor sino al mese Pt_2 di settembre 2025, rilasciando in ogni caso l'immobile in data 30.09.2025 avendo trovato alternativa sistemazione abitativa. Nella denegata ipotesi in cui la vendita e la conseguente estinzione del mutuo dovessero essere posticipati oltre il 30.09.2025, a decorrere dall'ottobre
2025 le parti provvederanno al pagamento della rata del mutuo in parti uguali sino alla relativa estinzione e nella stessa misura del 50% ciascuno saranno pagate anche le spese condominiali ordinarie successive al 30.09.2025 oltre che quelle straordinarie già condivise al 50% ciascuno;
nella denegata ipotesi in cui il preliminare per qualsiasi ragione non dovesse essere più perfezionato resta fermo che i ricorrenti si obbligano a vendere tempestivamente per la somma di € 210.000,00 la casa coniugale sita in Nuvolera (BS), via Villaggio dei Platani nr. 9 prorogando all'uopo l'incarico conferito all'agenzia di AN (BS), Parte_3 concordando sin da ora che l'agente immobiliare stabilirà le tempistiche e l'importo dei futuri
2 ribassi di prezzo, rimettendosi i ricorrenti al suo prudente apprezzamento;
previa estinzione del mutuo ipotecario e di tutte le spese derivanti dalla vendita di cui alla precedente lett. a) (a titolo esemplificativo, agenzia immobiliare ecc…). In ogni caso resta fermo l'impegno a suddividere il corrispettivo residuante dalla vendita in ragione del 50% ciascuno ed estinto il mutuo, i ricorrenti provvederanno anche alla chiusura del c/c cointestato;
f) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente a qualunque assegno alimentare e/o di mantenimento e regolamentate come previsto ai punti che precedono i loro rapporti economici patrimoniali connessi al matrimonio, dichiarano altresì di null'altro aver reciprocamente a pretendere j) spese compensate;
k) le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emendanda sentenza emessa in conformità alle suddette condizioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CONCESIO (BS) in data 16.7.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CONCESIO al n. 5, parte I, anno 2016.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi, e, successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza non definitiva di separazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD GH
4