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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 21.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1538/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 07/11/1987 in Parte_1
CATANIA (CT), c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 atti, dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Il
Minore ricorrente di anni 9 in atto é affetto dalla seguente infermità: "Disturbo da tic motori e ADHD. Le infermità suddette configurano nel minore ricorrente la situazione di
“Non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71 come accertato dalla
CIC di A.S.P. Catania 1^ Comm. In data 20/12/23”.
Parte opponente ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “Disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività Le infermità erano già presenti all'epoca della istanza. Ad avviso dello scrivente, studiata la documentazione medica e visitato il bambino si ritiene che quanto oggi osservato non possa essere così grave da determinare una condizione di invalidità Il bambino non frequenta alcuna riabilitazione né questa gli è stata prescritta (solo insegnante di sostegno scolastica e controlli)-. Rispetto ai suoi coetanei, dunque, non appaiono esserci condizioni di invalidità. Pertanto, sulla scorta di quanto rappresentato si risponde come se fosse il sSignor Giudice Dottor Pennisi si ritiene che il bambino sia un
NON invalido civile”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 21/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 21.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1538/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 07/11/1987 in Parte_1
CATANIA (CT), c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 atti, dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Il
Minore ricorrente di anni 9 in atto é affetto dalla seguente infermità: "Disturbo da tic motori e ADHD. Le infermità suddette configurano nel minore ricorrente la situazione di
“Non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71 come accertato dalla
CIC di A.S.P. Catania 1^ Comm. In data 20/12/23”.
Parte opponente ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “Disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività Le infermità erano già presenti all'epoca della istanza. Ad avviso dello scrivente, studiata la documentazione medica e visitato il bambino si ritiene che quanto oggi osservato non possa essere così grave da determinare una condizione di invalidità Il bambino non frequenta alcuna riabilitazione né questa gli è stata prescritta (solo insegnante di sostegno scolastica e controlli)-. Rispetto ai suoi coetanei, dunque, non appaiono esserci condizioni di invalidità. Pertanto, sulla scorta di quanto rappresentato si risponde come se fosse il sSignor Giudice Dottor Pennisi si ritiene che il bambino sia un
NON invalido civile”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 21/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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