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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 691/2024 tra
(C.F.: ), nata a [...] (R.E.) il 15/10/1960 e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Modena, Via
Luigi Carlo Farini n.53, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Pedrazzini;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Oggi 04/03/2025 ad ore 11.00[così come dell'avviso di addebito, NDR], il Giudice, dott. Andrea
Marangoni, dà atto che:
Per 'Avv. PEDRAZZINI DIEGO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. ESTER CASCIO ha depositato Controparte_1
le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] (R.E.) il 15/10/1960 e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Modena, Via
Luigi Carlo Farini n.53, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Pedrazzini;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/04/2024, ha proposto opposizione avverso due Parte_1
Avvisi di addebito (n. 395 2023 00000397 43 000 relativo al 2015, recante “Agenzia delle Entrate accertamento unificato anno 2015 n. THH016S00377, notificato il 20/09/2021”; n.395 2023 00000396
42 000, recante “Agenzia delle Entrate accertamento unificato anno 2016 n. THH01DN00908, notificato il 29/11/2021”), con i quali gli è stato intimato dall'INPS il pagamento, a titolo di maggiori contributi asseritamente dovuti a titolo di “Gestione Artigiani”, dell'importo di Euro 24.553,53 per l'anno 2015 e di Euro 5.321,98 per l'anno 2016, eccependo:
- L'inesistenza e/o nullità degli Avvisi di addebito formati dall'INPS nel 2023 esclusivamente sulla base di accertamenti fiscali risalenti al 2021, già annullati con sentenza nel 2022: i due accertamenti fiscali, sulla base dei quali l'INPS ha avanzato le proprie pretese creditorie,
pagina 2 di 4 sarebbero stati dichiarati illegittimi e annullati dal Giudice tributario con sentenze depositate, rispettivamente, a maggio 2022 (annullamento dell'accertamento relativo al 2015) e a ottobre
2022 (annullamento dell'accertamento relativo al 2016) e, pertanto, anche il conteggio di maggiori contributi previdenziali contenuto in tali due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate (cfr. doc. n.2, pag. 6 e doc. n.3, pag.4 sub “Quadro RR – contributi previdenziali”) dovrebbe ritenersi annullato e privo di valore.
- La prescrizione dei (denegati) crediti contributive sorti nel 2015 e 2016, per i quali l'INPS di
Modena ha notificato gli Avvisi di addebito il 10 maggio 2023.
Si è costituito l'INPS, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione è inammissibile, giusta la pacifica proposizione del ricorso oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito de quo.
Come è noto, l'art. 24 del d.lgs. 49/1999 prevede, infatti, al comma 5, che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento” e alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010, convertito in l.
122/2010, con cui è stato modificato il sistema di riscossione dei crediti previdenziali, “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito”.
Con orientamento ormai costante, il Supremo Collegio ha affermato il principio per cui il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché teso a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012; Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007 nonché da ultimo Cass. SSUU, n. 23397/2016).
Inoltre, in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto,
pagina 3 di 4 eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi
"aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416
c.p.c. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 19/07/2018, n. 19226).
Per la medesima ragione è preclusa l'introduzione in giudizio della questione della prescrizione.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento [così come all'avviso di addebito, NDR], determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023,
n.8853).
Le spese di lite sono compensate (Corte Cost. n. 77/2018), in ragione dell'annullamento atti tributari presupposto dell'imposizione contributiva e del comportamento stragiudiziale tenuto dall'INPS (Cfr. doc. 9 ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 395 2023 00000397 43
000 e n. 395 2023 00000396 42 000 per intervenuta decadenza;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Modena, 4 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 691/2024 tra
(C.F.: ), nata a [...] (R.E.) il 15/10/1960 e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Modena, Via
Luigi Carlo Farini n.53, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Pedrazzini;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Oggi 04/03/2025 ad ore 11.00[così come dell'avviso di addebito, NDR], il Giudice, dott. Andrea
Marangoni, dà atto che:
Per 'Avv. PEDRAZZINI DIEGO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. ESTER CASCIO ha depositato Controparte_1
le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] (R.E.) il 15/10/1960 e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Modena, Via
Luigi Carlo Farini n.53, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Pedrazzini;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/04/2024, ha proposto opposizione avverso due Parte_1
Avvisi di addebito (n. 395 2023 00000397 43 000 relativo al 2015, recante “Agenzia delle Entrate accertamento unificato anno 2015 n. THH016S00377, notificato il 20/09/2021”; n.395 2023 00000396
42 000, recante “Agenzia delle Entrate accertamento unificato anno 2016 n. THH01DN00908, notificato il 29/11/2021”), con i quali gli è stato intimato dall'INPS il pagamento, a titolo di maggiori contributi asseritamente dovuti a titolo di “Gestione Artigiani”, dell'importo di Euro 24.553,53 per l'anno 2015 e di Euro 5.321,98 per l'anno 2016, eccependo:
- L'inesistenza e/o nullità degli Avvisi di addebito formati dall'INPS nel 2023 esclusivamente sulla base di accertamenti fiscali risalenti al 2021, già annullati con sentenza nel 2022: i due accertamenti fiscali, sulla base dei quali l'INPS ha avanzato le proprie pretese creditorie,
pagina 2 di 4 sarebbero stati dichiarati illegittimi e annullati dal Giudice tributario con sentenze depositate, rispettivamente, a maggio 2022 (annullamento dell'accertamento relativo al 2015) e a ottobre
2022 (annullamento dell'accertamento relativo al 2016) e, pertanto, anche il conteggio di maggiori contributi previdenziali contenuto in tali due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate (cfr. doc. n.2, pag. 6 e doc. n.3, pag.4 sub “Quadro RR – contributi previdenziali”) dovrebbe ritenersi annullato e privo di valore.
- La prescrizione dei (denegati) crediti contributive sorti nel 2015 e 2016, per i quali l'INPS di
Modena ha notificato gli Avvisi di addebito il 10 maggio 2023.
Si è costituito l'INPS, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione è inammissibile, giusta la pacifica proposizione del ricorso oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito de quo.
Come è noto, l'art. 24 del d.lgs. 49/1999 prevede, infatti, al comma 5, che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento” e alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010, convertito in l.
122/2010, con cui è stato modificato il sistema di riscossione dei crediti previdenziali, “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito”.
Con orientamento ormai costante, il Supremo Collegio ha affermato il principio per cui il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché teso a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012; Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007 nonché da ultimo Cass. SSUU, n. 23397/2016).
Inoltre, in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto,
pagina 3 di 4 eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi
"aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416
c.p.c. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 19/07/2018, n. 19226).
Per la medesima ragione è preclusa l'introduzione in giudizio della questione della prescrizione.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento [così come all'avviso di addebito, NDR], determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023,
n.8853).
Le spese di lite sono compensate (Corte Cost. n. 77/2018), in ragione dell'annullamento atti tributari presupposto dell'imposizione contributiva e del comportamento stragiudiziale tenuto dall'INPS (Cfr. doc. 9 ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 395 2023 00000397 43
000 e n. 395 2023 00000396 42 000 per intervenuta decadenza;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Modena, 4 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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