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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3804 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA nato il [...] a [...] che agisce anche per il figlio minore Parte_1 nato il [...] a [...]/SP; nato il Persona_1 Controparte_1
24/11/2000 a São Paulo/SP; nato il [...] ad [...] Controparte_2
Paolo; nata il [...] ad [...] S.P; Controparte_3 Controparte_2 [...]
, nato il [...] ad [...]; Parte_2 Parte_3 nata il [...] a [...]; il 04/04/1974 a Controparte_4
Rancharia SP, che agisce anche per la minore nata il [...] a Persona_2
San Paolo;
nato il [...] a [...] tutti Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro del Foro di Salerno, presso il cui studio domiciliano.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale Controparte_5 P.IVA_1 CP_6 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_5 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti di nato il [...] a Persona_3
Caloveto (CS) Italia, il quale sposò il 25/04/1891 a Tatuí S.P Angelica da Conceição senza mai naturalizzarsi, come da certificazioni in atti. (all.1).
Dalla predetta unione nascevano: , e . Persona_4 Persona_5 Persona_6
, nato il [...] a [...] S.P che il 18/09/1937 a Ribeirão Claro PR sposò Persona_4
(all.2). Dall'unione nacque, il 27/04/1953 a Ribeirão Claro PR, Persona_7 [...]
che sposò, il 24/01/1970 a Ribeirão Claro PR, (all.
2.a) e, da Per_8 Persona_9 detta unione nacque il 30/06/1975 a Ribeirão Claro PR ove, il 24/07/1993, sposò Parte_1
(da cui ha divorziato nel 2006) (all.
2.a.1.). Nacquero dall'unione: Persona_10 [...] il 19/04/2016 a São Paulo/SP; il 24/11/2000 a São Persona_1 Controparte_1
Paulo/SP (all.
2.a.1.b).
Vicente Parrotta il 04/03/1892 a Tatui S.P che l'11/10/1919 ad Itatinga sposò Persona_11
e morì il 26/08/1947 ad Avarè S.P. (all.3). Dall'unione nacque, il 07/03/1933 ad Avaré
[...]
S.P, che, il 03/07/1954 ad Avaré S.P sposò , ove morì il Parte_5 Persona_12
22/08/1995 (all.
3.a). Dall'unione nacque il 28/03/1967 ad Controparte_2
Avaré S.P, ove il 29/05/1993, sposò da (all.
3.a.1.). Nacquero Persona_13 Persona_14 dall'unione: il 21/12/1995 ad Avaré S.P ove sposò, il Persona_15
09/12/2021, (all.
3.a.1.a); il Persona_16 Parte_2
25/12/2002 ad Avaré S.P. (all.
3.a.1.b).
Benedito Parrotta il 23/09/1949 a Ribeirão Claro PR che, l'11/02/1973 ad Agissê Rancharia S.P, sposò (all.4). Nacquero dall'unione: il Persona_17 Persona_18
05/07/1976 a Rancharia SP che, il 02/04/2016 a Praia Grande SP, sposò Persona_19
(all.
4.a); Parrotta il 04/04/1974 a Rancharia SP, che il 16/06/2001 a São Paulo CP_4
SP, sposò ; (all.
4.b). Nacquero da detta unione: il Persona_20 Persona_2
24/08/2004 a San Paolo (all.
4.b.1.); Caio il 02.04.2002 a Solemar Praia Parte_4
Grande SP (all.
4.b.2.).
Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, e ciò anche in considerazione del fatto che l'avo non ha mai rinunciato Persona_3 alla propria cittadinanza italiana, così come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione
Pag. 2 di 6 rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana
(all.25)
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al Parte_6 fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 16.01.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera.
(art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Pag. 3 di 6 Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro Persona_3 rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole,
Pag. 4 di 6 unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_7 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal
D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_6 bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Pag. 5 di 6 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di: nato il [...] a [...]; Parte_1 nato il [...] a [...]/SP; Persona_1 nato il [...] a [...]/SP; Controparte_1
nato il [...] ad [...]; Controparte_2
nata il [...] ad [...] S.P; Parte_8
nato il [...] ad [...]; Parte_2 nata il [...] a [...]; Parte_3
il 04/04/1974 a Rancharia SP;
Controparte_4
nata il [...] a [...]; Persona_2
nato il [...] a [...] Grande SP. Parte_4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 16.01.2025
La Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3804 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA nato il [...] a [...] che agisce anche per il figlio minore Parte_1 nato il [...] a [...]/SP; nato il Persona_1 Controparte_1
24/11/2000 a São Paulo/SP; nato il [...] ad [...] Controparte_2
Paolo; nata il [...] ad [...] S.P; Controparte_3 Controparte_2 [...]
, nato il [...] ad [...]; Parte_2 Parte_3 nata il [...] a [...]; il 04/04/1974 a Controparte_4
Rancharia SP, che agisce anche per la minore nata il [...] a Persona_2
San Paolo;
nato il [...] a [...] tutti Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro del Foro di Salerno, presso il cui studio domiciliano.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale Controparte_5 P.IVA_1 CP_6 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_5 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti di nato il [...] a Persona_3
Caloveto (CS) Italia, il quale sposò il 25/04/1891 a Tatuí S.P Angelica da Conceição senza mai naturalizzarsi, come da certificazioni in atti. (all.1).
Dalla predetta unione nascevano: , e . Persona_4 Persona_5 Persona_6
, nato il [...] a [...] S.P che il 18/09/1937 a Ribeirão Claro PR sposò Persona_4
(all.2). Dall'unione nacque, il 27/04/1953 a Ribeirão Claro PR, Persona_7 [...]
che sposò, il 24/01/1970 a Ribeirão Claro PR, (all.
2.a) e, da Per_8 Persona_9 detta unione nacque il 30/06/1975 a Ribeirão Claro PR ove, il 24/07/1993, sposò Parte_1
(da cui ha divorziato nel 2006) (all.
2.a.1.). Nacquero dall'unione: Persona_10 [...] il 19/04/2016 a São Paulo/SP; il 24/11/2000 a São Persona_1 Controparte_1
Paulo/SP (all.
2.a.1.b).
Vicente Parrotta il 04/03/1892 a Tatui S.P che l'11/10/1919 ad Itatinga sposò Persona_11
e morì il 26/08/1947 ad Avarè S.P. (all.3). Dall'unione nacque, il 07/03/1933 ad Avaré
[...]
S.P, che, il 03/07/1954 ad Avaré S.P sposò , ove morì il Parte_5 Persona_12
22/08/1995 (all.
3.a). Dall'unione nacque il 28/03/1967 ad Controparte_2
Avaré S.P, ove il 29/05/1993, sposò da (all.
3.a.1.). Nacquero Persona_13 Persona_14 dall'unione: il 21/12/1995 ad Avaré S.P ove sposò, il Persona_15
09/12/2021, (all.
3.a.1.a); il Persona_16 Parte_2
25/12/2002 ad Avaré S.P. (all.
3.a.1.b).
Benedito Parrotta il 23/09/1949 a Ribeirão Claro PR che, l'11/02/1973 ad Agissê Rancharia S.P, sposò (all.4). Nacquero dall'unione: il Persona_17 Persona_18
05/07/1976 a Rancharia SP che, il 02/04/2016 a Praia Grande SP, sposò Persona_19
(all.
4.a); Parrotta il 04/04/1974 a Rancharia SP, che il 16/06/2001 a São Paulo CP_4
SP, sposò ; (all.
4.b). Nacquero da detta unione: il Persona_20 Persona_2
24/08/2004 a San Paolo (all.
4.b.1.); Caio il 02.04.2002 a Solemar Praia Parte_4
Grande SP (all.
4.b.2.).
Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, e ciò anche in considerazione del fatto che l'avo non ha mai rinunciato Persona_3 alla propria cittadinanza italiana, così come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione
Pag. 2 di 6 rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana
(all.25)
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al Parte_6 fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 16.01.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera.
(art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Pag. 3 di 6 Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro Persona_3 rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole,
Pag. 4 di 6 unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_7 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal
D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_6 bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Pag. 5 di 6 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di: nato il [...] a [...]; Parte_1 nato il [...] a [...]/SP; Persona_1 nato il [...] a [...]/SP; Controparte_1
nato il [...] ad [...]; Controparte_2
nata il [...] ad [...] S.P; Parte_8
nato il [...] ad [...]; Parte_2 nata il [...] a [...]; Parte_3
il 04/04/1974 a Rancharia SP;
Controparte_4
nata il [...] a [...]; Persona_2
nato il [...] a [...] Grande SP. Parte_4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 16.01.2025
La Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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