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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15433 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54843 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO CLAUDIA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO MARIA BEATRICE per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 6259/2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, espletate le prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, parte ricorrente ha concluso, chiedendo “la sospensione della responsabilità genitoriale paterna in forza dell'art. 34 cp, essendo stata emessa sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia, agli atti” nonchè riportandosi “alle richieste contenute in tutti i propri scritti difensivi.”.
Parte resistente ha così concluso: “1) Nulla disporre in merito alla casa coniugale, di proprietà di terzi, che è già stata rilasciata sia dalla sig.ra
[...] che dal marito. 2) Affidare i figli minori e in modo Parte_1 Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con incarico ai Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione padre-figli in forma libera, ivi prevedendo la possibilità di pernotto, come nell'attualità, nonché con prosecuzione degli interventi attivati. 3) Per maggior comodità, si indica il seguente calendario orientativo in cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo imprevisti lavorativi che verranno tempestivamente comunicati alla madre. In tal caso, ossia se il padre nei giorni di competenza dovesse essere impegnato in un turno di lavoro, stante la specialità dell'attività lavorativa svolta, potrà recuperare i giorni persi in altra data, se possibile entro lo stesso mese, comunicandolo alla madre: - il padre, previo avviso di almeno 24 ore prima, potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino all'ora di cena;
- nei fine settimana, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernotto presso la sua abitazione (che, al momento, coincide con quella dei nonni paterni); - durante il periodo delle festività natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal primo gennaio al 6 gennaio con l'altro. Le festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro 2 genitore. Ad anni alterni, le altre festività nazionali (es. 1 maggio, 29 giugno, 8 dicembre, etc.); - durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane da concordarsi con l'altro genitore entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
- in occasione del compleanno dei bambini, i genitori avranno sempre la facoltà di vederli e/o partecipare alla loro festa. 4) IN VIA SUBORDINATA: come da decreto del 25.3.2024 emesso dal Tribunale per i minorenni, Voglia affidare i minori al
Servizio Sociale, con collocamento prevalente presso la madre, con incarico ai medesimi di regolamentare la frequentazione padre-figli con pernotto, con la prosecuzione di tutti i percorsi di sostegno alla genitorialità indicati;
i Servizi riferiranno alla Procura della Repubblica in caso di pregiudizio ovvero in caso di recupero da parte dei genitori e conseguente possibilità da parte degli stessi di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli, ove gli obiettivi venissero raggiunti. 5) Sulle condizioni economiche: - revocare il contributo al mantenimento stabilito di € 500,00 mensili a favore della signora e Parte_1 disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al mantenimento, stante la delineata situazione economica;
- in via del tutto subordinata, voglia disporre congrua riduzione dell'indicato assegno di mantenimento della moglie;
- confermare l'importo attualmente versato dal padre per il mantenimento dei figli per un totale di
€ 934,00 mensili. Tutto ciò indipendentemente dal percepimento o meno del reddito di cittadinanza. - modificare la percentuale a carico del padre relativamente alle spese straordinarie rapportandola al 60% (il restante 40% sarà a carico della madre). -
Vinte le spese di lite.”.
Orbene, va preliminarmente rilevato che parte ricorrente, nella propria memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, atto in cui si cristallizza in via definitiva il thema decidendum rispetto alla domanda di addebito (soggetta alle ordinarie preclusioni), rassegnando analiticamente le conclusioni, non ha riproposto detta domanda, su cui non ha espressamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni (dovendo anzi il generico richiamo “alle richieste contenute in tutti i propri scritti difensivi.” riferirsi anche alla predetta memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, che non fa menzione, nè nel corpo dell'atto né nelle analitiche conclusioni, della domanda di addebito) e tantomeno negli scritti 3 conclusionali, invero non depositati. In ragione di tale complessiva condotta processuale della ricorrente, la domanda di addebito deve, pertanto, ritenersi rinunciata (vedi Cass. civ. 15860/14; 31571/19).
Nulla va inoltre stabilito in merito alla originaria domanda di assegnazione della casa familiare sita in Roma, via Sesto San Giovanni 137 A, dovendosene ritenere incontestato l'avvenuto rilascio, ammesso dalla stessa ricorrente in sede di proposta conciliativa avanzata nella memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc.
Quanto alle domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori e alle domande accessorie economiche, va premesso che con ordinanza in data 14.5.2022 il Presidente ff ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…..rilevato che con ordinanza del GIP di Roma in data
25.11.2019 è stato attinto dalla misura cautelare del divieto di CP_1 avvicinamento alla moglie per il reato di maltrattamenti Parte_1 aggravati nei confronti della moglie e dei due figli minori e come Per_1 Per_2 da capo di imputazione ivi riportato, misura ancora vigente;
rilevato che, precedentemente al deposito del ricorso per separazione personale, risulta promosso dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un procedimento a tutel a dei figli, tuttora pendente (sub n. 1065/2020), nel corso del quale, con decreto in data
22- 24.6.2020, il padre è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori per le condotte di cui al suddetto capo di imputazione;
rilevato ch e con successivo decreto del Tribunale per i Minorenni in data 16.2.2021 è stato demandato al Servizio sociale di regolamentare la frequentazione padre-figli, “gradualmente liberalizzando gli incontri in funzione del benessere dei bambini” e con ulteriore decreto in data 23.6.2021 è stato demandato al Servizio sociale di regolamentare la frequentazione padre-figli in forma libera prevedendo solo i primi incontri all'interno dell'educativa domiciliare con l'obiettivo di sostenere i bambini nella fase di riavvicinamento al genitore;
rilevato che con l'ultimo decreto in data 12.1.2022 il
Tribunale per i Minorenni, sul presupposto di condotte materne ostacolanti
“l'apertura dello spazio affettivo dei figli al padre” e “non funzionali ai bisogni ed
4 alle esigenze emotive e evolutive dei bambini”, ha sospeso anche la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e ha nominato Tutore provvisorio degli stessi il Sindaco di Roma, a cui è stato demandato l'avvio urgente della frequentazione padre-figli nei termini indicati dal decreto;
rilevato che allo stato, pertanto, i minori sono collocati presso la madre, alla quale va perciò assegnata la ex casa familiare ex art. 336 sexies cc;
rilevato che, secondo la condivisibile interpretazione data dalla Suprema Corte al disposto dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nella formulazione alla data odierna ancora vigente, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza, norme “che rafforzano la interpretazione della disposizione dell'art. 38 diretta a non vanificare il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda diretta all'adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori” (Cass. civ. 2833/15); ritenuto, pertanto, che sussistendo un provvedimento provvisorio di limitazione della responsabilità genitoriale delle parti previamente adottato dal Tribunale specializzato, giudice funzionalmente competente per la modifica o revoca di tale provvedimento sia esclusivamente il Tribunale per i minorenni, con conseguente inammissibilità, in questa sede, della domanda, avanzata dall' di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale paterna CP_1 nonché, allo stato, delle domande delle parti di regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione dei minori, atteso che solo in caso di revoca della limitazione della responsabilità genitoriale - antecedente logico prima che giuridico affinché venga pienamente ripristinata la responsabilità genitoriale delle
5 parti (ora in capo al Tutore) - esse riacquisterebbero la legittimazione a svolgere siffatte domande, con conseguenziale operatività della competenza funzionale del
Giudice Ordinario ex art 38 disp. att. cc, essendo allo stato l'esercizio della responsabilità genitoriale concentrato esclusivamente in capo al Tutore provvisorio, come da ultimo decreto del TM;
rilevato che la è allo stato disoccupata, Parte_1 ha percepito sino al dicembre 2021 un reddito di cittadinanza dell'importo mensile di 980,00 euro, la cui domanda di rinnovo è in fase di evasione, e deve corrispondere un canone di locazione per l'abitazione ove vive con i figli minori attualmente pari a
750,00 euro mensili (secondo quanto dichiarato in udienza), mentre l' pilota CP_1 di linea per Poste Air Cargo, ha percepito dal datore di lavoro nell'anno 2020 compensi per complessivi 51.000,00 euro circa (oltre a circa 12.000,00 euro per TSF relativo al cessato rapporto di lavoro), come risulta dagli estratti conto in atti (da cui emergono le maggiori entrate rispetto alle voci sottoposte a tassazione risultanti dalla dichiarazione dei redditi) e per 32.000,00 euro circa nel periodo giugno/dicembre
2021 (come da buste paga in atti) ed è gravato da una cessione del quinto dello stipendio per 268,00 euro mensili, da una rata di mutuo pari a 447,00 euro mensili e da una rata per restituzione di un prestito Findomestic per 492,50 euro (non essendo invece valutabile l'ulteriore debito restitutorio relativo al prestito siccome Pt_2 contratto in pendenza del presente giudizio); ritenuto, pertanto, che, in ragione della sperequazione tra le situazioni economiche delle parti, avuto riguardo anche agli esborsi sulle stesse gravanti e considerato che non è stato ancora definito il procedimento di rinnovo del reddito di cittadinanza in favore della va Parte_1 posto a carico dell' un assegno, quale contributo al mantenimento della moglie, CP_1 dell'importo di 500,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
rilevato che, avuto riguardo alla limitata capacità contributiva della e considerata la valenza economica Parte_1 dei compiti di cura dei minori gravanti allo stato in via esclusiva sulla stessa, la madre ed il padre dovranno contribuire al mantenimento dei due figli corrispondendo al Tutore rispettivamente il 30% ed il 70% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense (da autorizzarsi dal
Tutore laddove il Protocollo preveda il previo consenso di entrambi i genitori) nonché
6 il padre anche un assegno mensile dell'importo di 700,00 euro per ciascun figlio
(tenuto conto anche delle spese di locazione per il soddisfacimento delle esigenze abitative dei minori), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il 5 di ogni mese al Tutore nelle more individuato e, sino a quando non sarà stato individuato, alla madre collocataria con obbligo di successiva rendicontazione al Tutore;
rilevato che, ove venisse riconfermato il reddito di cittadinanza alla e sino alla sua erogazione, gli assegni dovuti dall' per la moglie e Parte_1 CP_1
i due figli dovranno essere decurtati dell'importo dell'emolumento assistenziale riconosciutele, nella misura di 1/3 di tale importo per ciascuno dei tre assegni, considerato che detto emolumento è previsto anche al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Roma, via Sesto San Giovanni 137 A;
3) pone a carico di un assegno CP_1 dell'importo mensile di 500,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di CP_1 un assegno dell'importo mensile di 700,00 euro quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tutore nelle more individuato e, sino a quando non sarà stato individuato, alla madre collocataria con obbligo di successiva rendicontazione al Tutore;
5) pone a carico di
[...]
e ad rispettivamente il 30% ed il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie per i due figli minori come previste dal vigente Protocollo tra il
Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense, da autorizzarsi dal Tutore laddove il Protocollo preveda il previo consenso di entrambi i genitori;
6) nomina se stessa G.I. ….”.
La Corte d'Appello in sede di reclamo, con provvedimento in data 17-
21.3.2023, ha corretto il dispositivo della suddetta ordinanza nella parte relativa alla quota di contribuzione alle spese straordinarie (erroneamente riportata) e vi ha inserito la riduzione (riportata solo in motivazione) di 1/3 degli assegni in caso di percezione del reddito di cittadinanza da parte della
7 così statuendo: “in parziale riforma del decreto impugnato così Parte_1
provvede: - stabilisce che le spese straordinarie per i figli minori debbano gravare al
70% su ed al 30% su - dispone che gli importi CP_1 Parte_1 del contributo dovuto da quantificati rispettivamente in 500,00 € CP_1 mensili per il mantenimento della moglie ed in 700,00 € mensili per il mantenimento di ciascun figlio, siano decurtati di un terzo nei periodi di percezione del reddito di cittadinanza nella misura di 980,00 da parte di - conferma nel Controparte_2 resto il provvedimento impugnato”.
A seguito di istanza per l'adozione di “tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali nel preminente interesse di ed in punto inter Per_1 CP_3 alia di limitazione e/o sospensione della responsabilità genitoriale paterna e di frequentazione protetta padre-figli, che l'Autorità adita vorrà disporre”, presentata dalla nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Parte_1
Minorenni, a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale di Roma depositata il 9 novembre 2023, con cui era stato condannato CP_1
alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato “p. e p. dall'art. 81 cpv., 572, co. 1 e c.p., perché, maltrattava la moglie ed i figli minori Parte_1 Per_3
(nato il [...]) e (nata il [...]), costringendoli
[...] CP_3 altresì ad assistere alle violenze in danno della madre, ed, in particolare, sottoponeva a reiterati e gravi atti di violenza fisica, morale e Parte_1 psicologica, ingiuriandola, umiliandola e percuotendola, anche ed in particolar modo durante le gravidanze della donna […]. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di donna in stati di gravidanza ed in danno e in presenza dei figli minori
(nato il [...]) e (nata il [...]). In Persona_3 CP_3
Roma, dal 2012 con carattere di permanenza”, il Tribunale per i Minorenni - all'esito dell'udienza del 5.10.2023, in cui l' aveva dichiarato di CP_1 frequentare i figli in forma libera, serenamente, sia nel pomeriggio che con due pernotti al mese e la aveva confermato di aver ripreso a Parte_1
parlare con l' e che i figli erano contenti di vederlo (vedi verbale in CP_1
8 atti), nonché dell'udienza del 7.3.2024 (menzionata nel provvedimento definitivo del TM) - disattendendo le domande avanzate dalla Parte_1
successivamente alla suddetta sentenza di condanna, di limitazione o sospensione paterna nonché di frequentazione protetta, ha emesso in data 25 marzo 2024 il seguente decreto definitivo nel procedimento sub n. 1065/2020:
“Letti gli atti del procedimento RG. N. 1065/20 VG relativo ai minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_3 CP_3
26 gennaio 2017 di e , osserva. CP_1 Parte_1
Con ricorso in data 11 giugno 2020, il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 330-336 c.c. nell'interesse dei minori in epigrafe chiedendone l'affidamento esclusivo alla madre, la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, l'allontanamento dell'uomo dall'abitazione familiare con regolamentazione della frequentazione padre-figli ed una verifica delle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
rappresentava il PM che l' è imputato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie CP_1
e dei figli e che i bambini, alla presenza dei quali i gravi fatti avvenivano, presentano condizioni di disagio psicologico.
Con decreto in data 22 giugno 2020 il Collegio, in attesa di effettuare accertamenti istruttori, alla luce dei gravi fatti rappresentati dai capi di imputazione, sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti CP_1 dei figli, disponeva l'allontanamento dell'uomo dal nucleo familiare e incaricava i
Servizi Sociali e specialistici di elaborare un progetto di intervento;
il Tribunale disponeva effettuarsi una valutazione del profilo di personalità e delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, dei legami di attaccamento e delle condizioni psico- evolutive dei bambini, nonchè attivarsi un Servizio di educativa domiciliare con funzione di sostegno presso l'abitazione degli stessi. Infine, il Collegio incaricava il
Servizio di regolamentare la frequentazione padre-figli secondo tempi e modalità funzionali al benessere dei minori alla scadenza della misura e di individuare i progetti di sostegno e cura da attivare indirizzando il padre ad un percorso per uomini maltrattanti.
9 All'udienza del 3 novembre 2020 venivano, quindi, convocati i genitori costituitisi in giudizio con i rispettivi difensori. Il sig. dichiarava di avere CP_1 seguito le indicazioni del Tribunale e chiedeva di essere reintegrato nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale e di vedere liberamente i propri figli. Il Tribunale, con decreto in data 16 febbraio 2021, sollecitava l'invio delle relazioni da parte dei Servizi
Sociali che incaricava di liberalizzare gradualmente gli incontri tra i bambini e d il padre assicurandone la frequentazione.
Con decreto in data 23 giugno 2021, sentiti i genitori e il Municipio X, il
Tribunale incaricava i Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione padre -figli in forma libera avviando gli incontri in presenza dell'educatore domiciliare e convocava nuovamente i genitori ed i Servizi all'udienza del 8 novembre 2021.
Compariva la madre dei minori che riferiva che prosegue il Servizio di educativa domiciliare e che i minori non vedono il padre. Quest'ultimo si doleva della lunga interruzione della frequentazione risalente al giugno 2020 e rappresentava di avere Parte seguito il percorso al lamentando la sospensione dei percorsi di sostegno.
Il Tribunale convocava l'educatrice domiciliare all'udienza del 20 dicembre
2021. I Servizi del Municipio X e del SISMIF riferivano, quindi, che la Parte_1 assume comportamenti ostacolanti non favorendo l'apertura dello spazio affettivo dei figli al padre ed assumendo comportamenti non funzionali ai bisogni ed alle esigenze emotive ed evolutive dei bambini. Si conveniva, quindi, sulla necessità di dare corso agli incontri padre-figli una volta alla settimana in luogo neutro alla presenza di un operatore ed in assenza della madre. Quindi, rilevata la gravità della mancata ripresa della frequentazione padre-figli, l'evidente rischio di un distacco emotivo dei bambini dal genitore e l'urgenza di ripristinare il diritto di ed ad intrattenere Per_1 Per_2 una relazione sana, regolare e continuativa con il padre essenziale per il percorso evolutivo di entrambi, il Tribunale sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale della madre dei minori, nominava il Tutore provvisorio che avrebbe dovuto assicurare l'immediata attivazione degli incontri tra i bambini ed il padre che solo inizialmente avrebbero dovuto svolgersi alla presenza di un operatore in spazio neutro per poi essere regolamentati assicurando ai bambini la concreta possibilità di trascorrere del tempo con il genitore anche con il pernotto. Avverso tale decisione
10 proponeva reclamo . La Corte d'Appello di Roma, con decisione Parte_1 del 28 luglio 2022, respingeva il reclamo ravvisando, quanto al merito della decisione impugnata, che “il provvedimento è giustificato dalla situazione di stallo quanto al disposto ripristino della relazione tra il padre e i figli da tempo interrotti per effetto dell'elevata conflittualità genitoriale degenerata in episodi tuttora al vaglio penale;
è incontestato che, nonostante i pregressi provvedimenti autorizzativi di incontr i dapprima protetti e poi liberi tra padre e figli, mediati anche da familiari paterni, soltanto dopo il provvedimento impugnato il Servizio Sociale sia riuscito a rendere effettivo l'intervento ed il progetto di ripristino della frequentazione;
dalla relazione di aggiornamento del servizio sociale e dall'evoluzione processuale in primo grado emerge, tuttavia, un atteggiamento materno ancora di ostacolo alimentato peraltro da invadenti interventi dei familiari materni;
non a caso si è determinato nel minore un atteggiamento oppositivo non giustificato dal tenore negli incontri con Per_1 il padre riferiti dagli operatori presenti e che la madre non contribuisce per nulla a ridimensionare addirittura imputando agli operatori dei servizi gravi condotte di alterazione dei fatti … tali riscontri sono oltremodo sufficienti per ritenere conforme all'interesse dei minori il provvedimento provvisorio adottato, dal momento che nessun pregiudizio risulta derivabile ai minori dal ripristino della relazione con il padre e la madre, al contrario, persevera in un atteggiamento contrario alla normalizzazione dei rapporti che già si riverbera sul figlio determinando Per_1 una condizione di rischio nella sua sana crescita psico-evolutiva; lungi dal perseguire una finalità punitiva nei confronti del genitore, il provvedimento sospensivo è invece strumentale all'adozione degli interventi a tutela dei minori che la madre, al momento, non dimostra di essere in grado di assicurare”.
In data 27 ottobre 2022, il Municipio X trasmetteva le relazioni redatte all'esito della valutazione delle competenze genitoriali. Quanto a , Parte_1 si legge nella relazione che si evidenzia un quadro di una personalità che si presenta attualmente priva di alcuna psicopatologia degna di attenzione clinica;
la signora rientra in un funzionamento psicologico normale e ha collaborato al percorso anche se ha affrontato la valutazione in maniera in qualche modo difensiva. Scrive l'equipe che “… la signora sembra essere in grado di assolvere alla funzione di base della
11 genitorialità che consiste nel prendersi cura non solo dei bisogni primari ma anche dei processi di socializzazione e protezione assicurando i confini di sicurezza dell'ambiente esterno in funzione della fase evolutiva del figlio. Le angosce della signora in seno alla preoccupazione di includere il padre nella vita dei Parte_1 minori risiedono tutte sulla narrazione degli episodi di maltrattamenti subiti e su un profondo senso di sfiducia nei confronti del padre dei bambini. In generale si rileva, dunque, una difficoltà nella costruzione di una condivisione educativa con l'altro genitore. Si ipotizza che il dolore e l'emozione presenti verso il suo ex marito non le consentano appieno di collaborare con l'altro genitore. Riconoscendo comunque buone competenze genitoriali, si ritiene ancora da costruire la capacità di collaborare con l'altro genitore;
la signora, infatti, durante tutto l'iter valutativo difficilmente è riuscita a parlare dell'ex marito e genitore dei suoi figli al di là delle questioni di coppia e giuridiche che certamente hanno un peso nella sua difficoltà di includere l'altro genitore nella vita dei figli. In virtù di tale riflessione reputiamo utile che la signora possa seguire un percorso allo scopo di fare una “pulizia” emotiva superando questo momento di blocco per preservare i minori da emozioni che non le appartengono e favorire una maggiore inclusione dell'altro genitore”.
Riguardo alla valutazione del padre dei bambini, si legge nella relazione che
“… il signor ha collaborato pienamente al percorso di valutazione anche se ha CP_1 affrontato la valutazione in maniera in qualche modo difensiva fornendo una rappresentazione sbilanciata dei propri problemi e delle proprie risorse enfatizzando in una certa misura le proprie risorse di coping e sottovalutando probabilmente la portata dei suoi aspetti meno funzionali. Egli è capace di subordinare il bisogno di gratificazione immediata ad altri valori e ciò è indice di maturità perché l'individuo si mostra capace di differire la gratificazione senza incorrere in conflitti interiori. Il soggetto è in grado di esercitare un controllo sui suoi impulsi e sulle sue emozioni, quindi, è capace di rispondere in modo sano e genuino all'ambiente. Il signor CP_1 sembra avere acquisito la consapevolezza che per molti anni è stato concentrato nel raggiungimento del suo obiettivo: diventare pilota di aerei;
ciò ha certamente fatto percepire come meno presente la sua presenza e il suo ruolo all'interno del sistema famiglia. Risultano adeguati la capacità narrativa e di comprensione che valuta i
12 comportamenti descritti dal genitore, ma anche la sua capacità di comprendere l'argomento proposto ed esporlo con risposte coerenti… Adeguata anche la capacità riflessiva correlata alla funzione riflessiva che consente di elaborare risposte partendo dalle flessioni critiche legate al significato e all'assenza e al senso dell'area indagata in modo da poter interpretare i bisogni e le esigenze dei figli. Il signor sembra CP_1 essere in grado di assolvere alla funzione di base della genitorialità che consist e nel prendersi cura non solo dei bisogni primari ma anche dei processi di socializzazione e protezione assicurando ai confini di sicurezza dell'ambiente esterno in funzione della fase evolutiva del figlio. La valutazione delle competenze genitoriali non p uò non tenere conto della mancata frequentazione continuativa con i figli. E' possibile, comunque, ipotizzare un atteggiamento costruttivo e desideroso di trovare delle soluzioni per il bene dei minori … presente la funzione rappresentativa e comunicativa come capacità di saper aggiornare le rappresentazioni del bambino e di saper comunicare attraverso scambi di messaggi chiari e congrui. Sembra siano presenti, dunque, competenze e sforzi attivi per riprendere a svolgere il ruolo di aiuto nella crescita dei minori. Si consiglia un supporto emotivo al fine di elaborare vissuti traumatici, come la perdita del bambino che sembra avere ancora peso nella vita interiore del Signore . CP_1
Il PM, in data 18 novembre 2022, esprimeva parere favorevole all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa, volto a facilitare la collaborazione dei genitori nella gestione dei figli.
Il Tribunale, quindi, in un'ottica di auspicabile definizione del procedimento, revocava la sospensione della responsabilità genitoriale con l'obiettivo di una piena collaborazione dei genitori ed incaricava i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno psicologico per i minori che si auspicava potessero frequentare il padre liberamente, anche con pernotto.
Con nota in data 31 gennaio 2023, il Municipio X comunicava di avere appreso dal difensore della madre dei bambini che la stessa aveva sporto denuncia-querela nei confronti dell' in data 16 ottobre 2022 per presunte condotte violente del padre CP_1
a danno dei figli (la circostanza era stata dalla donna taciuta); scrive il Servizio che era stato predisposto il calendario degli incontri padre-figli prevedendo anche il
13 pernotto e che ci si è trovati nella condizione di dovere sospendere nuovamente la frequentazione.
Il difensore della presentava, quindi, in data 8 marzo 2023 istanza Parte_1 di sospensione degli incontri liberi (e, quindi, evidentemente della frequentazione) segnalando le resistenze dei bambini motivate dai comportamenti asseritamente violenti del padre. Con nota in data 9 marzo 2023, all'esito dell'udienza in data 7 marzo 2023 cui comparivano i genitori, il Curatore speciale segnalava i comportamenti incongrui della madre dei minori, che ancora ostacola la relazione padre-figli, e chiedeva una nuova sospensione della responsabilità genitoriale della un riavvio degli incontri padre-figli e l'acquisizione delle valutazioni dei Parte_1 profili di personalità dei genitori presso il CSM con prosecuzione del Servizio di educativa domiciliare e sostegno psicologico per i fratelli non ancora avviato.
Con decreto in data 5 aprile 2023 il Tribunale così osservava e disponeva: deve essere tristemente stigmatizzata la persistente condotta di inadeguatezza della madre di che, evidentemente, non ha compreso come i figli Parte_4 non siano un proprio possesso rispetto al quale decidere se consentire o meno l'accesso al padre;
il comportamento ostruzionistico di che, a fronte di Parte_1 numerosi interventi, continua ad essere alienante nei confronti della figura paterna, danneggia in modo importante i bambini che a breve, come sta appunto accadendo, si chiuderanno definitivamente alla relazione con l'altro genitore per essere solidali con la madre con la quale convivono. Trattasi di comportamento che denuncia una importante compromissione delle funzioni genitoriali e che potrebbe fondare sia la decisione di sospendere nuovamente la responsabilità genitoriale materna, che quella di rivedere il collocamento dei minori. Dunque, ritiene il Collegio che debbano essere immediatamente ripristinati gli incontri padre-figli in forma protetta (solo al fine di favorire la relazione) ma, con l'obiettivo di una rapida liberalizzazione e con pernotto anche prolungato;
ove la madre continuasse ad impedire l'accesso del padre nella vita dei figli, il Tribunale dovrà valutare l'adozione di misure più incisive a tutela dei fratellini per proteggerli dal “sequestro affettivo” materno. E' chiaro, infatti, che nonostante il tempo trascorso, mantenga il comportamento Parte_1 ostacolante e pregiudizievole per i minori, osservato anche dalla Corte d'appello in
14 sede di reclamo, privandoli del disposto ripristino della relazione con il genitore a favore della quale non gioca il “fattore tempo” che, invero, contribuisce a far maturare un distacco emotivo rafforzato dal messaggio materno della pericolosità paterna. Dunque, un nuovo ed eventuale provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale materna potrà rendersi necessario, dopo l'aggiornamento dei Servizi Sociali, a tutela dei minori ai quali la madre, che non ha attuato la “pulizia emotiva” di cui alla valutazione delle competenze genitoriali, non assicura un corretto sviluppo psicologico ed un ambiente accessibile al padre, in un'ottica di condivisione educativa e di fruibilità affettiva;
il Tribunale incaricava il Servizio
Sociale del Municipio X ed il Servizio Specialistico, per quanto di rispettiva competenza di regolamentare la frequentazione padre-figli in forma protetta solo al fine di favorire la relazione, ma con l'obiettivo di una rapida liberalizzazione con possibilità di pernotto prolungato, anche in vista della sospensione dell'attività scolastica, prevedendo un periodo durante il quale i minori trascorreranno l'estate con il padre;
i Servizi proseguiranno il SISMIF e riferiranno in ordine alle disposte valutazioni presso il CSM, in ordine ai percorsi disposti per i genitori ed in ordine al percorso di sostegno psicologico che i bambini, come già disposto, devono intraprendere per essere accompagnati emotivamente verso il padre;
Considerato che i Servizi Sociali venivano convocati all'udienza del 7 marzo
2024 alla quale si apprendeva la positiva prosecuzione dei percorsi dei minori e la prosecuzione dell'educativa domiciliare;
i Servizi riferivano, però, che persistono le criticità dei genitori ai quali sono stati proposti degli interventi: il padre ha aderito alla proposta di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, mentre la madre oppone delle resistenze;
Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento debba essere definito con l'affidamento dei minori al Municipio X, alla luce delle fragilità che la coppia ancora presenta e che impedisce una comunicazione funzionale che assicuri ai fratelli un contesto sereno;
i minori devono essere, quindi, prevalentemente collocati presso la madre con incarico ai Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione in forma libera con il padre (con pernotto), con attivazione di un percorso di sostegno alla
15 genitorialità per i genitori che preveda anche incontri congiunti e prosecuzione degli interventi attivati fino al raggiungimento degli obiettivi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 330 e segg. c.c., così provvede in via definitiva: - AFFIDA i minori nata a [...] il [...] e nata a [...]_3
Roma il 26 gennaio 2017, al Servizio Sociale del Municipio X con collocamento prevalente presso la madre, con incarico ai medesimi di regolamentare la frequentazione padre-figli con pernotto, con attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori che preveda anche incontri congiunti e con la prosecuzione degli interventi attivati;
i Servizi riferiranno alla Procura della
Repubblica in caso di pregiudizio ovvero in ipotesi di recupero da parte dei genitori e conseguente possibilità da parte degli stessi di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ove gli obiettivi fossero raggiunti….”.
Orbene, premessa l'inammissibilità della domanda della ricorrente di
“sospensione della responsabilità genitoriale paterna in forza dell'art. 34 cp, essendo stata emessa sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia”, trattandosi di pena accessoria, non automatica (vedi sent. Corte Cost. 55/2025), la cui applicabilità è rimessa alla valutazione del Giudice penale, va rilevato che questo Tribunale non può che prendere atto del suddetto decreto del
Tribunale per i Minorenni, adottato poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che la domanda de potestate della ricorrente, ove in tal senso volesse riqualificarsi la richiesta sospensione ex art. 34 cp, così come le domande di affidamento esclusivo o condiviso e le domande di diversa regolamentazione della frequentazione padre-figli avanzate nel presente giudizio dalle parti (che con il decreto provvisorio del TM in data 23.11.2022 avevano entrambe riacquisito la piena responsabilità genitoriale), implicando una modifica del suddetto decreto del TM in assenza di sopravvenienze, sono inammissibili, introducendo altrimenti una non consentita impugnazione del
16 provvedimento del TM innanzi ad un Giudice diverso dalla Corte d'Appello competente.
Pertanto, va confermata la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione dei minori come da decreto definitivo del
TM in data 25.3.2024.
Quanto alle domande della ricorrente di assegno di mantenimento per sé e per i minori, va rilevato che, a seguito di cessazione del Tutore provvisorio dall'Ufficio, per effetto della revoca della sospensione dei genitori con decreto del TM del 23.11.2022, il GI, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori, con ordinanza in data 4.10.2023, ha disposto che l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del padre venisse corrisposto direttamente alla madre e non più al Tutore. Con successiva ordinanza in data 21.6.2024, decidendo sull'istanza dell'Atzeni di revoca e, in subordine, di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nonché di riduzione della compartecipazione alle spese straordinarie per i figli alla quota del 60%, dato atto della richiesta della di rigetto dell'istanza e, in subordine, di “limitare la riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie all'importo pari ad € 334,00, anche al termine della prestazione del reddito di cittadinanza”, ha così ulteriormente modificato i provvedimenti provvisori ed urgenti: “…. rilevato che l'unica sopravvenienza dedotta, valutabile ai fini della modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori, è la relazione more uxorio con Per_4
P
ascritta alla rilevato che la IO all'udienza del
[...] Parte_1
24.11.2023, con riferimento alla relazione intrattenuta con , ha Persona_4 confermato “quanto riportato nella relazione investigativa relativamente ai nostri spostamenti (luoghi, giorni ed orari)…” (pur precisando che l'uomo era con lei ed aveva dormito con lei per aiutarla), sicchè appare del tutto superflua la prova per testi articolata dall' (peraltro su capitoli valutativi e/o generici); rilevato che CP_1 la circostanza che l' abbia continuativamente, nel periodo di cui alla Per_4 relazione investigativa (5-17 marzo 2023), coadiuvato la nella gestione Parte_1
17 dei figli (sebbene la stessa sia libera da impegni lavorativi) e pernottato presso la sua abitazione nonchè la circostanza che nella relazione del SISMIF del 29.9.2023 si dia atto della presenza, al secondo piano della casa materna, della camera da letto d ella madre e del compagno oltre che di quella dei bambini (i quali, negli incontri precedenti, si erano più volte riferiti al compagno della madre chiamandolo papà) appaiono fortemente indicativi, salva ogni diversa valutazione del Collegio, di una stabile relazione more uxorio, in ragione della quale l' deve presumersi Per_4 contribuisca (e comunque deve ritenersi tenuto a contribuire) alle spese abitativ e e al menage familiare, con conseguente risparmio di spesa della rilevato che, Parte_1 alla luce della suddetta sopravvenienza, si giustifica, a far data dalla mensilità successiva al deposito dell'istanza dell' la rideterminazione dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore della nell'importo di 234,00 euro mensili e, in Parte_1 caso di cessazione della percezione del reddito di cittadinanza, nell'importo di 400,00 euro mensili, non ritenendosi invece giustificata la riduzione in corso di causa del contributo paterno alle spese straordinarie per i figli, salva ogni definitiva diversa decisione del Collegio
PQM
ogni diversa istanza disattesa, ridetermina, a far data dall'agosto 2023, l'assegno di mantenimento a carico dell' e in favore della CP_1 nell'importo di 234,00 euro mensili e, in caso di cessazione della Parte_1 percezione del reddito di cittadinanza, nell'importo di 400,00 euro mensili;
….”.
Ciò posto, la situazione economica dell' pilota di aerei, non ha CP_1
subito significative variazioni dall'udienza presidenziale, atteso che dagli estratti conto risulta aver percepito dal datore di lavoro, negli anni 2021, 2022
e 2023, redditi (maggiori di quelli sottoposti a tassazione risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti) rispettivamente pari a circa 53.000 euro, a circa
48.000 euro e a circa 51.000 euro, al netto della cessione del quinto dello stipendio per 268,00 euro mensili, con una media annua nel triennio di circa
50.6000 euro;
è inoltre gravato da una rata di mutuo pari a 447,00 euro mensili per la casa di abitazione di cui è comproprietario per 1/3 e da un finanziamento ER (che ha sostituito il finanziamento Findomestic contratto nel 2018, secondo quanto chiarito in comparsa conclusionale) con una rata mensile di 414,69 euro, non essendo, invece, valutabili gli esborsi per 18 il contratto successivamente all'allontanamento dalla casa Parte_6
familiare e per i finanziamenti non indicati nella iniziale dichiarazione sostitutiva, pertanto stipulati in pendenza del presente giudizio e di cui peraltro è sconosciuta la causale e non è pertanto valutabile la indispensabilità. La disoccupata, ha autocertificato la percezione Parte_1
di un reddito di cittadinanza pari a 980,00 euro mensili (vedi dichiarazione sostitutiva in data 19.10.2023) ed è gravata da un canone di locazione di 725,00 euro mensili, al cui pagamento, come già rilevato dal GI con ordinanza in data
21.6.2024, deve ritenersi contribuisca l'attuale convivente, con conseguente risparmio di spesa da parte della ricorrente.
Pertanto, considerato che, come rilevato dalla Corte d'Appello nel confermare gli importi degli assegni stabiliti con l'ordinanza presidenziale, già in corso di convivenza la moglie, dopo la nascita dei figli, aveva cessato di svolgere attività lavorativa, considerato che, nel regime separativo, va tendenzialmente garantito al coniuge più debole il medesimo tenore di vita fruito in costanza di matrimonio, tenuto conto che la moglie percepiva all'ottobre 2023 un reddito di cittadinanza pari a circa 980,00 al mese ed è onerata del canone locatizio per la casa familiare nella quale vive con i due figli, pur considerato il risparmio di spesa derivante dalla contribuzione dell'attuale convivente al menage familiare, va confermato a carico del marito un assegno in favore della moglie, come rideterminato con la ordinanza del
GI in data 21.6.2024, a far data dalla mensilità successiva al deposito dell'istanza di modifica dell' ossia dall'agosto 2023, fermi per il CP_1 pregresso, a far data dalla domanda (10.9.2021), i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza presidenziale come modificata dalla Corte
d'Appello, dell'importo di 234,00 euro mensili e, in caso di cessazione della percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte della Parte_1
dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
19 Va altresì confermato, pur valutati i maggiori tempi di frequentazione padre-figli, tenuto conto dell'incremento delle esigenze di questi ultimi con la crescita, l'assegno di mantenimento di 700,00 euro in favore di ciascun figlio, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, a far data dalla domanda (ossia dal 10.9.2021), decurtato di 1/3 nei periodi di percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte di da Parte_1
corrispondere a quest'ultima entro il 5 di ogni mese, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense, nella misura del 70%.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle domande accessorie, va disposta la compensazione delle spese del giudizio
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda rinunciata e/o disattesa e/o inammissibile: conferma la regolamentazione, di cui prende atto, dell'affidamento al
Servizio sociale del X Municipio, nonché del collocamento e della frequentazione dei minori e di cui al decreto Per_1 CP_3 definitivo del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 25-26.3.2024, riportato in parte motiva;
pone a carico di un assegno dell'importo di 700,00 euro CP_1 mensili, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, a far data dalla domanda (ossia dal 10.9.2021), decurtato di 1/3 nei periodi di percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte di da corrispondere a quest'ultima entro il 5 di Parte_1
ogni mese, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense, nella misura del 70%; pone a carico di dall'agosto 2023, fermi per il pregresso, CP_1
a far data dalla domanda (10.9.2021), i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza presidenziale, un assegno, quale contributo al
20 mantenimento della moglie dell'importo di 234,00 euro Parte_1
mensili e, in caso di cessazione della percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte della dell'importo di 400,00 euro mensili, da Parte_1
corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese compensate.
Roma, 24.7.2025
Si comunichi al Servizio sociale affidatario.
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54843 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO CLAUDIA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO MARIA BEATRICE per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 6259/2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, espletate le prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, parte ricorrente ha concluso, chiedendo “la sospensione della responsabilità genitoriale paterna in forza dell'art. 34 cp, essendo stata emessa sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia, agli atti” nonchè riportandosi “alle richieste contenute in tutti i propri scritti difensivi.”.
Parte resistente ha così concluso: “1) Nulla disporre in merito alla casa coniugale, di proprietà di terzi, che è già stata rilasciata sia dalla sig.ra
[...] che dal marito. 2) Affidare i figli minori e in modo Parte_1 Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con incarico ai Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione padre-figli in forma libera, ivi prevedendo la possibilità di pernotto, come nell'attualità, nonché con prosecuzione degli interventi attivati. 3) Per maggior comodità, si indica il seguente calendario orientativo in cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo imprevisti lavorativi che verranno tempestivamente comunicati alla madre. In tal caso, ossia se il padre nei giorni di competenza dovesse essere impegnato in un turno di lavoro, stante la specialità dell'attività lavorativa svolta, potrà recuperare i giorni persi in altra data, se possibile entro lo stesso mese, comunicandolo alla madre: - il padre, previo avviso di almeno 24 ore prima, potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino all'ora di cena;
- nei fine settimana, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernotto presso la sua abitazione (che, al momento, coincide con quella dei nonni paterni); - durante il periodo delle festività natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal primo gennaio al 6 gennaio con l'altro. Le festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro 2 genitore. Ad anni alterni, le altre festività nazionali (es. 1 maggio, 29 giugno, 8 dicembre, etc.); - durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane da concordarsi con l'altro genitore entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
- in occasione del compleanno dei bambini, i genitori avranno sempre la facoltà di vederli e/o partecipare alla loro festa. 4) IN VIA SUBORDINATA: come da decreto del 25.3.2024 emesso dal Tribunale per i minorenni, Voglia affidare i minori al
Servizio Sociale, con collocamento prevalente presso la madre, con incarico ai medesimi di regolamentare la frequentazione padre-figli con pernotto, con la prosecuzione di tutti i percorsi di sostegno alla genitorialità indicati;
i Servizi riferiranno alla Procura della Repubblica in caso di pregiudizio ovvero in caso di recupero da parte dei genitori e conseguente possibilità da parte degli stessi di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli, ove gli obiettivi venissero raggiunti. 5) Sulle condizioni economiche: - revocare il contributo al mantenimento stabilito di € 500,00 mensili a favore della signora e Parte_1 disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al mantenimento, stante la delineata situazione economica;
- in via del tutto subordinata, voglia disporre congrua riduzione dell'indicato assegno di mantenimento della moglie;
- confermare l'importo attualmente versato dal padre per il mantenimento dei figli per un totale di
€ 934,00 mensili. Tutto ciò indipendentemente dal percepimento o meno del reddito di cittadinanza. - modificare la percentuale a carico del padre relativamente alle spese straordinarie rapportandola al 60% (il restante 40% sarà a carico della madre). -
Vinte le spese di lite.”.
Orbene, va preliminarmente rilevato che parte ricorrente, nella propria memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, atto in cui si cristallizza in via definitiva il thema decidendum rispetto alla domanda di addebito (soggetta alle ordinarie preclusioni), rassegnando analiticamente le conclusioni, non ha riproposto detta domanda, su cui non ha espressamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni (dovendo anzi il generico richiamo “alle richieste contenute in tutti i propri scritti difensivi.” riferirsi anche alla predetta memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, che non fa menzione, nè nel corpo dell'atto né nelle analitiche conclusioni, della domanda di addebito) e tantomeno negli scritti 3 conclusionali, invero non depositati. In ragione di tale complessiva condotta processuale della ricorrente, la domanda di addebito deve, pertanto, ritenersi rinunciata (vedi Cass. civ. 15860/14; 31571/19).
Nulla va inoltre stabilito in merito alla originaria domanda di assegnazione della casa familiare sita in Roma, via Sesto San Giovanni 137 A, dovendosene ritenere incontestato l'avvenuto rilascio, ammesso dalla stessa ricorrente in sede di proposta conciliativa avanzata nella memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc.
Quanto alle domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori e alle domande accessorie economiche, va premesso che con ordinanza in data 14.5.2022 il Presidente ff ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…..rilevato che con ordinanza del GIP di Roma in data
25.11.2019 è stato attinto dalla misura cautelare del divieto di CP_1 avvicinamento alla moglie per il reato di maltrattamenti Parte_1 aggravati nei confronti della moglie e dei due figli minori e come Per_1 Per_2 da capo di imputazione ivi riportato, misura ancora vigente;
rilevato che, precedentemente al deposito del ricorso per separazione personale, risulta promosso dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un procedimento a tutel a dei figli, tuttora pendente (sub n. 1065/2020), nel corso del quale, con decreto in data
22- 24.6.2020, il padre è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori per le condotte di cui al suddetto capo di imputazione;
rilevato ch e con successivo decreto del Tribunale per i Minorenni in data 16.2.2021 è stato demandato al Servizio sociale di regolamentare la frequentazione padre-figli, “gradualmente liberalizzando gli incontri in funzione del benessere dei bambini” e con ulteriore decreto in data 23.6.2021 è stato demandato al Servizio sociale di regolamentare la frequentazione padre-figli in forma libera prevedendo solo i primi incontri all'interno dell'educativa domiciliare con l'obiettivo di sostenere i bambini nella fase di riavvicinamento al genitore;
rilevato che con l'ultimo decreto in data 12.1.2022 il
Tribunale per i Minorenni, sul presupposto di condotte materne ostacolanti
“l'apertura dello spazio affettivo dei figli al padre” e “non funzionali ai bisogni ed
4 alle esigenze emotive e evolutive dei bambini”, ha sospeso anche la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e ha nominato Tutore provvisorio degli stessi il Sindaco di Roma, a cui è stato demandato l'avvio urgente della frequentazione padre-figli nei termini indicati dal decreto;
rilevato che allo stato, pertanto, i minori sono collocati presso la madre, alla quale va perciò assegnata la ex casa familiare ex art. 336 sexies cc;
rilevato che, secondo la condivisibile interpretazione data dalla Suprema Corte al disposto dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nella formulazione alla data odierna ancora vigente, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza, norme “che rafforzano la interpretazione della disposizione dell'art. 38 diretta a non vanificare il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda diretta all'adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori” (Cass. civ. 2833/15); ritenuto, pertanto, che sussistendo un provvedimento provvisorio di limitazione della responsabilità genitoriale delle parti previamente adottato dal Tribunale specializzato, giudice funzionalmente competente per la modifica o revoca di tale provvedimento sia esclusivamente il Tribunale per i minorenni, con conseguente inammissibilità, in questa sede, della domanda, avanzata dall' di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale paterna CP_1 nonché, allo stato, delle domande delle parti di regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione dei minori, atteso che solo in caso di revoca della limitazione della responsabilità genitoriale - antecedente logico prima che giuridico affinché venga pienamente ripristinata la responsabilità genitoriale delle
5 parti (ora in capo al Tutore) - esse riacquisterebbero la legittimazione a svolgere siffatte domande, con conseguenziale operatività della competenza funzionale del
Giudice Ordinario ex art 38 disp. att. cc, essendo allo stato l'esercizio della responsabilità genitoriale concentrato esclusivamente in capo al Tutore provvisorio, come da ultimo decreto del TM;
rilevato che la è allo stato disoccupata, Parte_1 ha percepito sino al dicembre 2021 un reddito di cittadinanza dell'importo mensile di 980,00 euro, la cui domanda di rinnovo è in fase di evasione, e deve corrispondere un canone di locazione per l'abitazione ove vive con i figli minori attualmente pari a
750,00 euro mensili (secondo quanto dichiarato in udienza), mentre l' pilota CP_1 di linea per Poste Air Cargo, ha percepito dal datore di lavoro nell'anno 2020 compensi per complessivi 51.000,00 euro circa (oltre a circa 12.000,00 euro per TSF relativo al cessato rapporto di lavoro), come risulta dagli estratti conto in atti (da cui emergono le maggiori entrate rispetto alle voci sottoposte a tassazione risultanti dalla dichiarazione dei redditi) e per 32.000,00 euro circa nel periodo giugno/dicembre
2021 (come da buste paga in atti) ed è gravato da una cessione del quinto dello stipendio per 268,00 euro mensili, da una rata di mutuo pari a 447,00 euro mensili e da una rata per restituzione di un prestito Findomestic per 492,50 euro (non essendo invece valutabile l'ulteriore debito restitutorio relativo al prestito siccome Pt_2 contratto in pendenza del presente giudizio); ritenuto, pertanto, che, in ragione della sperequazione tra le situazioni economiche delle parti, avuto riguardo anche agli esborsi sulle stesse gravanti e considerato che non è stato ancora definito il procedimento di rinnovo del reddito di cittadinanza in favore della va Parte_1 posto a carico dell' un assegno, quale contributo al mantenimento della moglie, CP_1 dell'importo di 500,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
rilevato che, avuto riguardo alla limitata capacità contributiva della e considerata la valenza economica Parte_1 dei compiti di cura dei minori gravanti allo stato in via esclusiva sulla stessa, la madre ed il padre dovranno contribuire al mantenimento dei due figli corrispondendo al Tutore rispettivamente il 30% ed il 70% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense (da autorizzarsi dal
Tutore laddove il Protocollo preveda il previo consenso di entrambi i genitori) nonché
6 il padre anche un assegno mensile dell'importo di 700,00 euro per ciascun figlio
(tenuto conto anche delle spese di locazione per il soddisfacimento delle esigenze abitative dei minori), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il 5 di ogni mese al Tutore nelle more individuato e, sino a quando non sarà stato individuato, alla madre collocataria con obbligo di successiva rendicontazione al Tutore;
rilevato che, ove venisse riconfermato il reddito di cittadinanza alla e sino alla sua erogazione, gli assegni dovuti dall' per la moglie e Parte_1 CP_1
i due figli dovranno essere decurtati dell'importo dell'emolumento assistenziale riconosciutele, nella misura di 1/3 di tale importo per ciascuno dei tre assegni, considerato che detto emolumento è previsto anche al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Roma, via Sesto San Giovanni 137 A;
3) pone a carico di un assegno CP_1 dell'importo mensile di 500,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di CP_1 un assegno dell'importo mensile di 700,00 euro quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tutore nelle more individuato e, sino a quando non sarà stato individuato, alla madre collocataria con obbligo di successiva rendicontazione al Tutore;
5) pone a carico di
[...]
e ad rispettivamente il 30% ed il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie per i due figli minori come previste dal vigente Protocollo tra il
Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense, da autorizzarsi dal Tutore laddove il Protocollo preveda il previo consenso di entrambi i genitori;
6) nomina se stessa G.I. ….”.
La Corte d'Appello in sede di reclamo, con provvedimento in data 17-
21.3.2023, ha corretto il dispositivo della suddetta ordinanza nella parte relativa alla quota di contribuzione alle spese straordinarie (erroneamente riportata) e vi ha inserito la riduzione (riportata solo in motivazione) di 1/3 degli assegni in caso di percezione del reddito di cittadinanza da parte della
7 così statuendo: “in parziale riforma del decreto impugnato così Parte_1
provvede: - stabilisce che le spese straordinarie per i figli minori debbano gravare al
70% su ed al 30% su - dispone che gli importi CP_1 Parte_1 del contributo dovuto da quantificati rispettivamente in 500,00 € CP_1 mensili per il mantenimento della moglie ed in 700,00 € mensili per il mantenimento di ciascun figlio, siano decurtati di un terzo nei periodi di percezione del reddito di cittadinanza nella misura di 980,00 da parte di - conferma nel Controparte_2 resto il provvedimento impugnato”.
A seguito di istanza per l'adozione di “tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali nel preminente interesse di ed in punto inter Per_1 CP_3 alia di limitazione e/o sospensione della responsabilità genitoriale paterna e di frequentazione protetta padre-figli, che l'Autorità adita vorrà disporre”, presentata dalla nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Parte_1
Minorenni, a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale di Roma depositata il 9 novembre 2023, con cui era stato condannato CP_1
alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato “p. e p. dall'art. 81 cpv., 572, co. 1 e c.p., perché, maltrattava la moglie ed i figli minori Parte_1 Per_3
(nato il [...]) e (nata il [...]), costringendoli
[...] CP_3 altresì ad assistere alle violenze in danno della madre, ed, in particolare, sottoponeva a reiterati e gravi atti di violenza fisica, morale e Parte_1 psicologica, ingiuriandola, umiliandola e percuotendola, anche ed in particolar modo durante le gravidanze della donna […]. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di donna in stati di gravidanza ed in danno e in presenza dei figli minori
(nato il [...]) e (nata il [...]). In Persona_3 CP_3
Roma, dal 2012 con carattere di permanenza”, il Tribunale per i Minorenni - all'esito dell'udienza del 5.10.2023, in cui l' aveva dichiarato di CP_1 frequentare i figli in forma libera, serenamente, sia nel pomeriggio che con due pernotti al mese e la aveva confermato di aver ripreso a Parte_1
parlare con l' e che i figli erano contenti di vederlo (vedi verbale in CP_1
8 atti), nonché dell'udienza del 7.3.2024 (menzionata nel provvedimento definitivo del TM) - disattendendo le domande avanzate dalla Parte_1
successivamente alla suddetta sentenza di condanna, di limitazione o sospensione paterna nonché di frequentazione protetta, ha emesso in data 25 marzo 2024 il seguente decreto definitivo nel procedimento sub n. 1065/2020:
“Letti gli atti del procedimento RG. N. 1065/20 VG relativo ai minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_3 CP_3
26 gennaio 2017 di e , osserva. CP_1 Parte_1
Con ricorso in data 11 giugno 2020, il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 330-336 c.c. nell'interesse dei minori in epigrafe chiedendone l'affidamento esclusivo alla madre, la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, l'allontanamento dell'uomo dall'abitazione familiare con regolamentazione della frequentazione padre-figli ed una verifica delle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
rappresentava il PM che l' è imputato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie CP_1
e dei figli e che i bambini, alla presenza dei quali i gravi fatti avvenivano, presentano condizioni di disagio psicologico.
Con decreto in data 22 giugno 2020 il Collegio, in attesa di effettuare accertamenti istruttori, alla luce dei gravi fatti rappresentati dai capi di imputazione, sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti CP_1 dei figli, disponeva l'allontanamento dell'uomo dal nucleo familiare e incaricava i
Servizi Sociali e specialistici di elaborare un progetto di intervento;
il Tribunale disponeva effettuarsi una valutazione del profilo di personalità e delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, dei legami di attaccamento e delle condizioni psico- evolutive dei bambini, nonchè attivarsi un Servizio di educativa domiciliare con funzione di sostegno presso l'abitazione degli stessi. Infine, il Collegio incaricava il
Servizio di regolamentare la frequentazione padre-figli secondo tempi e modalità funzionali al benessere dei minori alla scadenza della misura e di individuare i progetti di sostegno e cura da attivare indirizzando il padre ad un percorso per uomini maltrattanti.
9 All'udienza del 3 novembre 2020 venivano, quindi, convocati i genitori costituitisi in giudizio con i rispettivi difensori. Il sig. dichiarava di avere CP_1 seguito le indicazioni del Tribunale e chiedeva di essere reintegrato nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale e di vedere liberamente i propri figli. Il Tribunale, con decreto in data 16 febbraio 2021, sollecitava l'invio delle relazioni da parte dei Servizi
Sociali che incaricava di liberalizzare gradualmente gli incontri tra i bambini e d il padre assicurandone la frequentazione.
Con decreto in data 23 giugno 2021, sentiti i genitori e il Municipio X, il
Tribunale incaricava i Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione padre -figli in forma libera avviando gli incontri in presenza dell'educatore domiciliare e convocava nuovamente i genitori ed i Servizi all'udienza del 8 novembre 2021.
Compariva la madre dei minori che riferiva che prosegue il Servizio di educativa domiciliare e che i minori non vedono il padre. Quest'ultimo si doleva della lunga interruzione della frequentazione risalente al giugno 2020 e rappresentava di avere Parte seguito il percorso al lamentando la sospensione dei percorsi di sostegno.
Il Tribunale convocava l'educatrice domiciliare all'udienza del 20 dicembre
2021. I Servizi del Municipio X e del SISMIF riferivano, quindi, che la Parte_1 assume comportamenti ostacolanti non favorendo l'apertura dello spazio affettivo dei figli al padre ed assumendo comportamenti non funzionali ai bisogni ed alle esigenze emotive ed evolutive dei bambini. Si conveniva, quindi, sulla necessità di dare corso agli incontri padre-figli una volta alla settimana in luogo neutro alla presenza di un operatore ed in assenza della madre. Quindi, rilevata la gravità della mancata ripresa della frequentazione padre-figli, l'evidente rischio di un distacco emotivo dei bambini dal genitore e l'urgenza di ripristinare il diritto di ed ad intrattenere Per_1 Per_2 una relazione sana, regolare e continuativa con il padre essenziale per il percorso evolutivo di entrambi, il Tribunale sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale della madre dei minori, nominava il Tutore provvisorio che avrebbe dovuto assicurare l'immediata attivazione degli incontri tra i bambini ed il padre che solo inizialmente avrebbero dovuto svolgersi alla presenza di un operatore in spazio neutro per poi essere regolamentati assicurando ai bambini la concreta possibilità di trascorrere del tempo con il genitore anche con il pernotto. Avverso tale decisione
10 proponeva reclamo . La Corte d'Appello di Roma, con decisione Parte_1 del 28 luglio 2022, respingeva il reclamo ravvisando, quanto al merito della decisione impugnata, che “il provvedimento è giustificato dalla situazione di stallo quanto al disposto ripristino della relazione tra il padre e i figli da tempo interrotti per effetto dell'elevata conflittualità genitoriale degenerata in episodi tuttora al vaglio penale;
è incontestato che, nonostante i pregressi provvedimenti autorizzativi di incontr i dapprima protetti e poi liberi tra padre e figli, mediati anche da familiari paterni, soltanto dopo il provvedimento impugnato il Servizio Sociale sia riuscito a rendere effettivo l'intervento ed il progetto di ripristino della frequentazione;
dalla relazione di aggiornamento del servizio sociale e dall'evoluzione processuale in primo grado emerge, tuttavia, un atteggiamento materno ancora di ostacolo alimentato peraltro da invadenti interventi dei familiari materni;
non a caso si è determinato nel minore un atteggiamento oppositivo non giustificato dal tenore negli incontri con Per_1 il padre riferiti dagli operatori presenti e che la madre non contribuisce per nulla a ridimensionare addirittura imputando agli operatori dei servizi gravi condotte di alterazione dei fatti … tali riscontri sono oltremodo sufficienti per ritenere conforme all'interesse dei minori il provvedimento provvisorio adottato, dal momento che nessun pregiudizio risulta derivabile ai minori dal ripristino della relazione con il padre e la madre, al contrario, persevera in un atteggiamento contrario alla normalizzazione dei rapporti che già si riverbera sul figlio determinando Per_1 una condizione di rischio nella sua sana crescita psico-evolutiva; lungi dal perseguire una finalità punitiva nei confronti del genitore, il provvedimento sospensivo è invece strumentale all'adozione degli interventi a tutela dei minori che la madre, al momento, non dimostra di essere in grado di assicurare”.
In data 27 ottobre 2022, il Municipio X trasmetteva le relazioni redatte all'esito della valutazione delle competenze genitoriali. Quanto a , Parte_1 si legge nella relazione che si evidenzia un quadro di una personalità che si presenta attualmente priva di alcuna psicopatologia degna di attenzione clinica;
la signora rientra in un funzionamento psicologico normale e ha collaborato al percorso anche se ha affrontato la valutazione in maniera in qualche modo difensiva. Scrive l'equipe che “… la signora sembra essere in grado di assolvere alla funzione di base della
11 genitorialità che consiste nel prendersi cura non solo dei bisogni primari ma anche dei processi di socializzazione e protezione assicurando i confini di sicurezza dell'ambiente esterno in funzione della fase evolutiva del figlio. Le angosce della signora in seno alla preoccupazione di includere il padre nella vita dei Parte_1 minori risiedono tutte sulla narrazione degli episodi di maltrattamenti subiti e su un profondo senso di sfiducia nei confronti del padre dei bambini. In generale si rileva, dunque, una difficoltà nella costruzione di una condivisione educativa con l'altro genitore. Si ipotizza che il dolore e l'emozione presenti verso il suo ex marito non le consentano appieno di collaborare con l'altro genitore. Riconoscendo comunque buone competenze genitoriali, si ritiene ancora da costruire la capacità di collaborare con l'altro genitore;
la signora, infatti, durante tutto l'iter valutativo difficilmente è riuscita a parlare dell'ex marito e genitore dei suoi figli al di là delle questioni di coppia e giuridiche che certamente hanno un peso nella sua difficoltà di includere l'altro genitore nella vita dei figli. In virtù di tale riflessione reputiamo utile che la signora possa seguire un percorso allo scopo di fare una “pulizia” emotiva superando questo momento di blocco per preservare i minori da emozioni che non le appartengono e favorire una maggiore inclusione dell'altro genitore”.
Riguardo alla valutazione del padre dei bambini, si legge nella relazione che
“… il signor ha collaborato pienamente al percorso di valutazione anche se ha CP_1 affrontato la valutazione in maniera in qualche modo difensiva fornendo una rappresentazione sbilanciata dei propri problemi e delle proprie risorse enfatizzando in una certa misura le proprie risorse di coping e sottovalutando probabilmente la portata dei suoi aspetti meno funzionali. Egli è capace di subordinare il bisogno di gratificazione immediata ad altri valori e ciò è indice di maturità perché l'individuo si mostra capace di differire la gratificazione senza incorrere in conflitti interiori. Il soggetto è in grado di esercitare un controllo sui suoi impulsi e sulle sue emozioni, quindi, è capace di rispondere in modo sano e genuino all'ambiente. Il signor CP_1 sembra avere acquisito la consapevolezza che per molti anni è stato concentrato nel raggiungimento del suo obiettivo: diventare pilota di aerei;
ciò ha certamente fatto percepire come meno presente la sua presenza e il suo ruolo all'interno del sistema famiglia. Risultano adeguati la capacità narrativa e di comprensione che valuta i
12 comportamenti descritti dal genitore, ma anche la sua capacità di comprendere l'argomento proposto ed esporlo con risposte coerenti… Adeguata anche la capacità riflessiva correlata alla funzione riflessiva che consente di elaborare risposte partendo dalle flessioni critiche legate al significato e all'assenza e al senso dell'area indagata in modo da poter interpretare i bisogni e le esigenze dei figli. Il signor sembra CP_1 essere in grado di assolvere alla funzione di base della genitorialità che consist e nel prendersi cura non solo dei bisogni primari ma anche dei processi di socializzazione e protezione assicurando ai confini di sicurezza dell'ambiente esterno in funzione della fase evolutiva del figlio. La valutazione delle competenze genitoriali non p uò non tenere conto della mancata frequentazione continuativa con i figli. E' possibile, comunque, ipotizzare un atteggiamento costruttivo e desideroso di trovare delle soluzioni per il bene dei minori … presente la funzione rappresentativa e comunicativa come capacità di saper aggiornare le rappresentazioni del bambino e di saper comunicare attraverso scambi di messaggi chiari e congrui. Sembra siano presenti, dunque, competenze e sforzi attivi per riprendere a svolgere il ruolo di aiuto nella crescita dei minori. Si consiglia un supporto emotivo al fine di elaborare vissuti traumatici, come la perdita del bambino che sembra avere ancora peso nella vita interiore del Signore . CP_1
Il PM, in data 18 novembre 2022, esprimeva parere favorevole all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa, volto a facilitare la collaborazione dei genitori nella gestione dei figli.
Il Tribunale, quindi, in un'ottica di auspicabile definizione del procedimento, revocava la sospensione della responsabilità genitoriale con l'obiettivo di una piena collaborazione dei genitori ed incaricava i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno psicologico per i minori che si auspicava potessero frequentare il padre liberamente, anche con pernotto.
Con nota in data 31 gennaio 2023, il Municipio X comunicava di avere appreso dal difensore della madre dei bambini che la stessa aveva sporto denuncia-querela nei confronti dell' in data 16 ottobre 2022 per presunte condotte violente del padre CP_1
a danno dei figli (la circostanza era stata dalla donna taciuta); scrive il Servizio che era stato predisposto il calendario degli incontri padre-figli prevedendo anche il
13 pernotto e che ci si è trovati nella condizione di dovere sospendere nuovamente la frequentazione.
Il difensore della presentava, quindi, in data 8 marzo 2023 istanza Parte_1 di sospensione degli incontri liberi (e, quindi, evidentemente della frequentazione) segnalando le resistenze dei bambini motivate dai comportamenti asseritamente violenti del padre. Con nota in data 9 marzo 2023, all'esito dell'udienza in data 7 marzo 2023 cui comparivano i genitori, il Curatore speciale segnalava i comportamenti incongrui della madre dei minori, che ancora ostacola la relazione padre-figli, e chiedeva una nuova sospensione della responsabilità genitoriale della un riavvio degli incontri padre-figli e l'acquisizione delle valutazioni dei Parte_1 profili di personalità dei genitori presso il CSM con prosecuzione del Servizio di educativa domiciliare e sostegno psicologico per i fratelli non ancora avviato.
Con decreto in data 5 aprile 2023 il Tribunale così osservava e disponeva: deve essere tristemente stigmatizzata la persistente condotta di inadeguatezza della madre di che, evidentemente, non ha compreso come i figli Parte_4 non siano un proprio possesso rispetto al quale decidere se consentire o meno l'accesso al padre;
il comportamento ostruzionistico di che, a fronte di Parte_1 numerosi interventi, continua ad essere alienante nei confronti della figura paterna, danneggia in modo importante i bambini che a breve, come sta appunto accadendo, si chiuderanno definitivamente alla relazione con l'altro genitore per essere solidali con la madre con la quale convivono. Trattasi di comportamento che denuncia una importante compromissione delle funzioni genitoriali e che potrebbe fondare sia la decisione di sospendere nuovamente la responsabilità genitoriale materna, che quella di rivedere il collocamento dei minori. Dunque, ritiene il Collegio che debbano essere immediatamente ripristinati gli incontri padre-figli in forma protetta (solo al fine di favorire la relazione) ma, con l'obiettivo di una rapida liberalizzazione e con pernotto anche prolungato;
ove la madre continuasse ad impedire l'accesso del padre nella vita dei figli, il Tribunale dovrà valutare l'adozione di misure più incisive a tutela dei fratellini per proteggerli dal “sequestro affettivo” materno. E' chiaro, infatti, che nonostante il tempo trascorso, mantenga il comportamento Parte_1 ostacolante e pregiudizievole per i minori, osservato anche dalla Corte d'appello in
14 sede di reclamo, privandoli del disposto ripristino della relazione con il genitore a favore della quale non gioca il “fattore tempo” che, invero, contribuisce a far maturare un distacco emotivo rafforzato dal messaggio materno della pericolosità paterna. Dunque, un nuovo ed eventuale provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale materna potrà rendersi necessario, dopo l'aggiornamento dei Servizi Sociali, a tutela dei minori ai quali la madre, che non ha attuato la “pulizia emotiva” di cui alla valutazione delle competenze genitoriali, non assicura un corretto sviluppo psicologico ed un ambiente accessibile al padre, in un'ottica di condivisione educativa e di fruibilità affettiva;
il Tribunale incaricava il Servizio
Sociale del Municipio X ed il Servizio Specialistico, per quanto di rispettiva competenza di regolamentare la frequentazione padre-figli in forma protetta solo al fine di favorire la relazione, ma con l'obiettivo di una rapida liberalizzazione con possibilità di pernotto prolungato, anche in vista della sospensione dell'attività scolastica, prevedendo un periodo durante il quale i minori trascorreranno l'estate con il padre;
i Servizi proseguiranno il SISMIF e riferiranno in ordine alle disposte valutazioni presso il CSM, in ordine ai percorsi disposti per i genitori ed in ordine al percorso di sostegno psicologico che i bambini, come già disposto, devono intraprendere per essere accompagnati emotivamente verso il padre;
Considerato che i Servizi Sociali venivano convocati all'udienza del 7 marzo
2024 alla quale si apprendeva la positiva prosecuzione dei percorsi dei minori e la prosecuzione dell'educativa domiciliare;
i Servizi riferivano, però, che persistono le criticità dei genitori ai quali sono stati proposti degli interventi: il padre ha aderito alla proposta di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, mentre la madre oppone delle resistenze;
Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento debba essere definito con l'affidamento dei minori al Municipio X, alla luce delle fragilità che la coppia ancora presenta e che impedisce una comunicazione funzionale che assicuri ai fratelli un contesto sereno;
i minori devono essere, quindi, prevalentemente collocati presso la madre con incarico ai Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione in forma libera con il padre (con pernotto), con attivazione di un percorso di sostegno alla
15 genitorialità per i genitori che preveda anche incontri congiunti e prosecuzione degli interventi attivati fino al raggiungimento degli obiettivi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 330 e segg. c.c., così provvede in via definitiva: - AFFIDA i minori nata a [...] il [...] e nata a [...]_3
Roma il 26 gennaio 2017, al Servizio Sociale del Municipio X con collocamento prevalente presso la madre, con incarico ai medesimi di regolamentare la frequentazione padre-figli con pernotto, con attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori che preveda anche incontri congiunti e con la prosecuzione degli interventi attivati;
i Servizi riferiranno alla Procura della
Repubblica in caso di pregiudizio ovvero in ipotesi di recupero da parte dei genitori e conseguente possibilità da parte degli stessi di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ove gli obiettivi fossero raggiunti….”.
Orbene, premessa l'inammissibilità della domanda della ricorrente di
“sospensione della responsabilità genitoriale paterna in forza dell'art. 34 cp, essendo stata emessa sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia”, trattandosi di pena accessoria, non automatica (vedi sent. Corte Cost. 55/2025), la cui applicabilità è rimessa alla valutazione del Giudice penale, va rilevato che questo Tribunale non può che prendere atto del suddetto decreto del
Tribunale per i Minorenni, adottato poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che la domanda de potestate della ricorrente, ove in tal senso volesse riqualificarsi la richiesta sospensione ex art. 34 cp, così come le domande di affidamento esclusivo o condiviso e le domande di diversa regolamentazione della frequentazione padre-figli avanzate nel presente giudizio dalle parti (che con il decreto provvisorio del TM in data 23.11.2022 avevano entrambe riacquisito la piena responsabilità genitoriale), implicando una modifica del suddetto decreto del TM in assenza di sopravvenienze, sono inammissibili, introducendo altrimenti una non consentita impugnazione del
16 provvedimento del TM innanzi ad un Giudice diverso dalla Corte d'Appello competente.
Pertanto, va confermata la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione dei minori come da decreto definitivo del
TM in data 25.3.2024.
Quanto alle domande della ricorrente di assegno di mantenimento per sé e per i minori, va rilevato che, a seguito di cessazione del Tutore provvisorio dall'Ufficio, per effetto della revoca della sospensione dei genitori con decreto del TM del 23.11.2022, il GI, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori, con ordinanza in data 4.10.2023, ha disposto che l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del padre venisse corrisposto direttamente alla madre e non più al Tutore. Con successiva ordinanza in data 21.6.2024, decidendo sull'istanza dell'Atzeni di revoca e, in subordine, di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nonché di riduzione della compartecipazione alle spese straordinarie per i figli alla quota del 60%, dato atto della richiesta della di rigetto dell'istanza e, in subordine, di “limitare la riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie all'importo pari ad € 334,00, anche al termine della prestazione del reddito di cittadinanza”, ha così ulteriormente modificato i provvedimenti provvisori ed urgenti: “…. rilevato che l'unica sopravvenienza dedotta, valutabile ai fini della modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori, è la relazione more uxorio con Per_4
P
ascritta alla rilevato che la IO all'udienza del
[...] Parte_1
24.11.2023, con riferimento alla relazione intrattenuta con , ha Persona_4 confermato “quanto riportato nella relazione investigativa relativamente ai nostri spostamenti (luoghi, giorni ed orari)…” (pur precisando che l'uomo era con lei ed aveva dormito con lei per aiutarla), sicchè appare del tutto superflua la prova per testi articolata dall' (peraltro su capitoli valutativi e/o generici); rilevato che CP_1 la circostanza che l' abbia continuativamente, nel periodo di cui alla Per_4 relazione investigativa (5-17 marzo 2023), coadiuvato la nella gestione Parte_1
17 dei figli (sebbene la stessa sia libera da impegni lavorativi) e pernottato presso la sua abitazione nonchè la circostanza che nella relazione del SISMIF del 29.9.2023 si dia atto della presenza, al secondo piano della casa materna, della camera da letto d ella madre e del compagno oltre che di quella dei bambini (i quali, negli incontri precedenti, si erano più volte riferiti al compagno della madre chiamandolo papà) appaiono fortemente indicativi, salva ogni diversa valutazione del Collegio, di una stabile relazione more uxorio, in ragione della quale l' deve presumersi Per_4 contribuisca (e comunque deve ritenersi tenuto a contribuire) alle spese abitativ e e al menage familiare, con conseguente risparmio di spesa della rilevato che, Parte_1 alla luce della suddetta sopravvenienza, si giustifica, a far data dalla mensilità successiva al deposito dell'istanza dell' la rideterminazione dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore della nell'importo di 234,00 euro mensili e, in Parte_1 caso di cessazione della percezione del reddito di cittadinanza, nell'importo di 400,00 euro mensili, non ritenendosi invece giustificata la riduzione in corso di causa del contributo paterno alle spese straordinarie per i figli, salva ogni definitiva diversa decisione del Collegio
PQM
ogni diversa istanza disattesa, ridetermina, a far data dall'agosto 2023, l'assegno di mantenimento a carico dell' e in favore della CP_1 nell'importo di 234,00 euro mensili e, in caso di cessazione della Parte_1 percezione del reddito di cittadinanza, nell'importo di 400,00 euro mensili;
….”.
Ciò posto, la situazione economica dell' pilota di aerei, non ha CP_1
subito significative variazioni dall'udienza presidenziale, atteso che dagli estratti conto risulta aver percepito dal datore di lavoro, negli anni 2021, 2022
e 2023, redditi (maggiori di quelli sottoposti a tassazione risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti) rispettivamente pari a circa 53.000 euro, a circa
48.000 euro e a circa 51.000 euro, al netto della cessione del quinto dello stipendio per 268,00 euro mensili, con una media annua nel triennio di circa
50.6000 euro;
è inoltre gravato da una rata di mutuo pari a 447,00 euro mensili per la casa di abitazione di cui è comproprietario per 1/3 e da un finanziamento ER (che ha sostituito il finanziamento Findomestic contratto nel 2018, secondo quanto chiarito in comparsa conclusionale) con una rata mensile di 414,69 euro, non essendo, invece, valutabili gli esborsi per 18 il contratto successivamente all'allontanamento dalla casa Parte_6
familiare e per i finanziamenti non indicati nella iniziale dichiarazione sostitutiva, pertanto stipulati in pendenza del presente giudizio e di cui peraltro è sconosciuta la causale e non è pertanto valutabile la indispensabilità. La disoccupata, ha autocertificato la percezione Parte_1
di un reddito di cittadinanza pari a 980,00 euro mensili (vedi dichiarazione sostitutiva in data 19.10.2023) ed è gravata da un canone di locazione di 725,00 euro mensili, al cui pagamento, come già rilevato dal GI con ordinanza in data
21.6.2024, deve ritenersi contribuisca l'attuale convivente, con conseguente risparmio di spesa da parte della ricorrente.
Pertanto, considerato che, come rilevato dalla Corte d'Appello nel confermare gli importi degli assegni stabiliti con l'ordinanza presidenziale, già in corso di convivenza la moglie, dopo la nascita dei figli, aveva cessato di svolgere attività lavorativa, considerato che, nel regime separativo, va tendenzialmente garantito al coniuge più debole il medesimo tenore di vita fruito in costanza di matrimonio, tenuto conto che la moglie percepiva all'ottobre 2023 un reddito di cittadinanza pari a circa 980,00 al mese ed è onerata del canone locatizio per la casa familiare nella quale vive con i due figli, pur considerato il risparmio di spesa derivante dalla contribuzione dell'attuale convivente al menage familiare, va confermato a carico del marito un assegno in favore della moglie, come rideterminato con la ordinanza del
GI in data 21.6.2024, a far data dalla mensilità successiva al deposito dell'istanza di modifica dell' ossia dall'agosto 2023, fermi per il CP_1 pregresso, a far data dalla domanda (10.9.2021), i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza presidenziale come modificata dalla Corte
d'Appello, dell'importo di 234,00 euro mensili e, in caso di cessazione della percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte della Parte_1
dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
19 Va altresì confermato, pur valutati i maggiori tempi di frequentazione padre-figli, tenuto conto dell'incremento delle esigenze di questi ultimi con la crescita, l'assegno di mantenimento di 700,00 euro in favore di ciascun figlio, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, a far data dalla domanda (ossia dal 10.9.2021), decurtato di 1/3 nei periodi di percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte di da Parte_1
corrispondere a quest'ultima entro il 5 di ogni mese, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense, nella misura del 70%.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle domande accessorie, va disposta la compensazione delle spese del giudizio
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda rinunciata e/o disattesa e/o inammissibile: conferma la regolamentazione, di cui prende atto, dell'affidamento al
Servizio sociale del X Municipio, nonché del collocamento e della frequentazione dei minori e di cui al decreto Per_1 CP_3 definitivo del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 25-26.3.2024, riportato in parte motiva;
pone a carico di un assegno dell'importo di 700,00 euro CP_1 mensili, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, a far data dalla domanda (ossia dal 10.9.2021), decurtato di 1/3 nei periodi di percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte di da corrispondere a quest'ultima entro il 5 di Parte_1
ogni mese, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense, nella misura del 70%; pone a carico di dall'agosto 2023, fermi per il pregresso, CP_1
a far data dalla domanda (10.9.2021), i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza presidenziale, un assegno, quale contributo al
20 mantenimento della moglie dell'importo di 234,00 euro Parte_1
mensili e, in caso di cessazione della percezione dell'assegno di sostegno al reddito da parte della dell'importo di 400,00 euro mensili, da Parte_1
corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese compensate.
Roma, 24.7.2025
Si comunichi al Servizio sociale affidatario.
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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