Articolo 5 della Legge 14 dicembre 1978, n. 836
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 gennaio 1979
Art. 5.
Il direttore generale dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione.
Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attivita' degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'Ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali.
Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente, e' riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979