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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(P. IVA ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale , con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Orazio n. 16, Parte_2
elettivamente domiciliata in Teramo in Corso Porta Romana n. 31, presso e nello studio degli avv.ti
Gaetano Luca Ronchi e Luca D'Alessio, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
attrice nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in CP_1 P.IVA_2
Copertino (LE) in Piazza Antonio Venturi n. 42 ed elettivamente domiciliata in Lecce al Viale M. De
Pietro n.23, presso e nello studio dell'avv. Gianni M. Zecca, giusta procura in atti convenuta
E di
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lecce al V.le M. De Pietro n.23 presso e nello studio dell'avv. Gianni M.
Zecca dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: azione di simulazione assoluta;
azione revocatoria ex art.2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025.
1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 17.03.2022
[...]
in persona del proprio rappresentante legale, ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2
conclusioni:
”accertare e conseguentemente dichiarare, con ogni conseguenziale statuizione di legge, l'intervenuta simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita Repertorio n. 118202 e Raccolta n. 28386 del 14 dicembre del 2017 per OT Avv.
LO L'NA in Copertino (LE), con il quale la Signora (c.f. Parte_3 C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente in [...], in
[...]
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società a Responsabilità Limitata
Noname Service S.r.l., alienava al figlio Sig. (c.f. ) nato a [...]_3
Copertino il 1. maggio 1998, residente in [...], la piena proprietà di un'abitazione di proprietà della predetta posta al piano terra, sita in Copertino Parte_4
alla Via Emilia, della consistenza di 8,5 vani, con superfice catastale di 195 mq totale, escluse aree scoperte 176 mq, con relativa area solare, iscritta nel Catasto Fabbricati del Comune di Copertino al
Foglio n. 43, particella 970 categoria A/3, classe 3, rendita catastale 430,21. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali”.
A fondamento della domanda, la parte attrice, ha dedotto:
- di essere stata titolare dell'azienda costituita dall'esercizio dell'attività di bar, gelateria, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sede in Ascoli Piceno in Piazza del
Popolo n. 32, sotto l'insegna “Caffè Ferretti”;
- che con formale atto di cessione d'azienda a rogito del Notaio dell'8 Persona_1
febbraio 2016, depositato e registrato in data 24 febbraio 2016, aveva ceduto la predetta azienda alla on sede in Copertino (LE), con amministratore unico e legale Parte_4
rappresentante ; Parte_3
- che il prezzo complessivo della cessione era stato convenuto e stabilito tra le parti nella somma di euro 50.000,00, di cui euro 40.000,00 per avviamento ed euro 10.000,00 per attrezzature e merci, da corrispondersi senza maggiorazione di interessi, nel seguente modo: euro 12.000,00, mediante n. 12 rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna, da corrispondersi, a partire dal mese di marzo 2016, entro il giorno 30 di ogni mese e la restante parte, pari ad euro
38.000,00, entro e non oltre il 31 marzo 2017;
2 - che in virtù dei richiamati accordi contrattuali, aveva corrisposto alla Parte_4
la somma complessiva di euro 10.000,00 e che, dunque, secondo quanto stabilito Parte_1 dal richiamato contratto di cessione d'azienda, risultava ancora debitrice dell'importo residuo di euro 40.000,00 e, nonostante i ripetuti solleciti e la formale messa in mora, avvenuta a mezzo racc. a.r. /p.e.c. del 14 giugno 2017, non aveva ancora provveduto a corrispondere, neppure parzialmente, le somme ancora dovute all'attrice;
- che la società debitrice era risultata altresì protestata;
- che in data 14 dicembre 2017, con atto per OT LO L'NA in Copertino (Lecce),
Repertorio n. 118202, Raccolta n. 28386, , in qualità di amministratore unico Parte_3
e legale rappresentante della aveva alienato al figlio Parte_4 CP_2
, a fronte del dichiarato pagamento della somma di euro 50.000,00, un'abitazione di
[...]
proprietà della predetta sita in Copertino alla Via Emilia, della Parte_4
consistenza di 8,5 vani, con superfice catastale di 195 mq totale, iscritta nel Catasto Fabbricati del Comune di Copertino al Foglio n. 43, particella 970 categoria A/3, classe 3, rendita catastale 430,21;
- che in virtù dell'atto di alienazione sopra richiamato, la non risultava più Parte_4
titolare di diritti immobiliari, con grave pregiudizio per le ragioni della creditrice istante;
- che in via principale andava rilevata la natura simulata dell'atto di compravendita immobiliare con il quale , in qualità di titolare della aveva alienato Parte_3 Parte_4
a (suo figlio), la proprietà immobiliare descritta in fatto;
Controparte_2
- che sussisteva una evidente sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile (composto da ben 8,5 vani catastali di mq 195 escluse le aree scoperte con relativa area solare di ulteriori mq
176) ed il prezzo pagato (euro 50.000,00), in quanto gli estratti dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio attestavano, per quella zona e quel periodo, su tipologie di abitazioni simili, un valore minimo di circa euro 580,00 al mq per l'edificio ed un valore minimo di circa euro 150,00 al mq per il terreno su cui insiste il fabbricato, il cui valore complessivo minimo approssimato non poteva dunque essere inferiore ad euro 140.000,00;
- che lo stretto rapporto parentale sussistente tra le parti evidenziava la piena consapevolezza del danno che l'atto de quo aveva arrecato alle ragioni del ceto creditorio potendosi presumere che , madre di , avesse reso edotto il figlio dell'esposizione Parte_3 Controparte_3
debitoria della società;
- che con la compravendita in questione la debitrice aveva dismesso, con un solo atto, tutto il patrimonio immobiliare a favore del figlio e dunque era ampiamente presumibile che
3 fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della madre ed avesse Controparte_3 partecipato, direttamente e consapevolmente, all'operazione, concertata da quest'ultima, di svuotare il proprio patrimonio con ciò sottraendolo ad eventuali azioni esecutive;
- che ove non si fosse ritenuta accoglibile la domanda giudiziale di simulazione, subordinatamente si instava per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria in quanto con l'atto di vendita aveva privato la di ogni possibilità di Parte_3 Parte_1
esecuzione;
- che l'esperimento dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto di compravendita stipulato in data 14 dicembre 2017, era suggerito dalla finalità cautelare dell'azione revocatoria che attribuiva al creditore il potere di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, in pregiudizio alle sue ragioni;
- che l'eventus damni era in re ipsa, posto che nel caso di specie con il predetto atto di alienazione si era spogliata di tutti i suoi cespiti immobiliari, mentre quanto Parte_3 alla scientia damni, la giurisprudenza aveva chiarito che “l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni” (Cass. Civ. sex III, 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. Civ. 8892/20; 7093/17; Trib. Roma 7050/20; Corte di Appello di
L'Aquila 908/2020);
- che aveva venduto al figlio l'unico immobile di Parte_3 Controparte_2
proprietà della di cui era amministratrice e rappresentante legale;
la debitrice, quindi, non Pt_4
poteva non essere consapevole del danno che così arrecava alla odierna attrice.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio, con comparsa in data 27.06.2022 , il quale ha dedotto, in Controparte_2 sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- di non aver alcuna conoscenza in ordine al pregiudizio da parte del terzo, oggi convenuto, e soprattutto che quest'ultimo avesse agito in concorso all'atto unilaterale del debitore, il cui onus probandi era posto a carico del soggetto revocante ovvero dell'attore;
- che nessun concorso nella simulazione vi era stato da parte sua in qualità di acquirente, essendosi limitato a corrispondere il prezzo della vendita dell'immobile, fissato in euro 50.000,00, in parte mediante sottoscrizione di un contratto di finanziamento per l'importo di euro 25.000,00, ed in parte mediante corresponsione in contanti o a mezzo di effetti poi girati alla creditrice Parte_4
4 - che non era vera la sua incapacità a produrre reddito al momento dell'acquisto in quanto era titolare di un negozio di abbigliamento;
- che nessuna prova, sul punto era stata fornita dall'attrice in merito all'esistenza del pregiudizio sia con riferimento all'animus nocendi e tantomeno alla sussistenza del consilium fraudis, essendosi la stessa limitata ad enucleare il grado di parentela, senza tuttavia verificare l'onerosità dell'atto impugnato sotto l'aspetto finanziario (prestito) e la conoscenza effettiva del pregiudizio di tale atto da parte del medesimo convenuto;
- che era evidente la buona fede del convenuto, il quale al contrario, aveva acquisito l'immobile ben prima dell'insorgenza del credito supposto e che tutt'ora era in contestazione, circostanza della quale, peraltro, non poteva essere a conoscenza né tantomeno era tenuto a conoscere atteso che allo stato l'immobile sito in Copertino alla via Emilia era libero da pesi e vincoli pregiudizievoli;
- che nessuna conoscenza aveva il convenuto della situazione debitoria della che al CP_1 momento della vendita era solo eventuale: egli si era limitato all'acquisto dell'immobile contraendo a tale scopo gli obblighi finanziari suddetti;
- che nessun pregiudizio era stato causato all'attrice, in quanto nessuna diminuzione patrimoniale era intervenuta anche in relazione al credito vantato all'epoca dei fatti e non ancora maturato.
Tanto premesso, ha così concluso: Controparte_2
“Dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita dell'immobile sito in Copertino alla via Emilia per notar L'NA del 14/12/2017 tra in persona del suo legale rappresentante p.t. e Parte_4
; 2) Per l'effetto rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e diritto per Controparte_3
i motivi di cui in premessa. Con riserva espressa di ogni mezzo istruttorio all'esito nei termini e delle richieste avversarie ai sensi dell'art 183 cpc”.
Si è costituita la quale ha impugnato e contestato integralmente la domanda attorea, Parte_4 esponendo in sintesi e per quanto d'interesse:
- che l'attrice aveva solo un'aspettativa di credito derivante dal contratto di cessione dell'azienda
“Caffè Ferretti”, non avendo richiesto alla convenuta, rispetto al contratto di cessione datato
08/02/2016, alcun pagamento, né avendo sollevato l'eccezione di inadempimento rispetto al predetto contratto;
- che mancava nella specie l'elemento oggettivo del pregiudizio che l'atto avrebbe apportato alle ragioni del creditore, il c.d. eventus damni, in quanto la valutazione della incapienza patrimoniale andava fatta con riguardo alla posizione del revocante e andava valutata rispetto al tempo del compimento dell'atto dispositivo;
5 - che l'accertamento del pregiudizio doveva avvenire valutando la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione del credito alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell'attore revocante e poiché, nella specie, l'atto dispositivo de quo era intervenuto con atto in data 17/12/2017, ovvero a pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione d'azienda, e in un momento storico in cui alcuna pendenza e/o insoluto risultava in capo all'odierna convenuta nei confronti della società attrice, difettava uno degli elementi fondamentali richiesti dall'ordinamento ai fini dell'accoglimento della domanda attorea;
- che infatti, la capienza del patrimonio residuo del debitore doveva essere valutata all'epoca della disposizione dedotta in giudizio, per cui l'azione revocatoria poteva considerarsi ammissibile solo se il danno sussisteva all'atto della vendita di cui si chiedeva la revocatoria, essendo irrilevanti le altre azioni successive;
- che non erano stati addotti elementi probatori tali da provare la volontà da parte della convenuta di arrecare pregiudizio all'attrice, tanto più che questi elementi non potevano concretizzarsi nella vendita di un bene ad un prezzo congruo ed in un momento in cui la stessa convenuta non era adempiente nei confronti dell'attrice, essendo la vendita del cespite avvenuta ben oltre 4 anni e mezzo prima della azione da parte dell'odierna attrice;
- che mancava anche l'altro presupposto dell'azione intrapresa dalla società attrice, costituito dalla consapevolezza da parte del debitore di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis) ossia la consapevolezza di un pericolo attuale e concreto di insolvenza e non la semplice eventualità che il patrimonio risultasse incapiente;
- che difettava altresì il requisito della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, il quale avesse agito o concorso all'atto unilaterale del debitore, il cui onus probandi era posto a carico del soggetto revocante;
- che nella revocatoria era necessario dimostrare che l'acquirente dell'immobile fosse consapevole della situazione fraudolenta effettuata al fine di truffare il creditore, mentre sul punto, l'odierna attrice si era solo limitata a riportare quelle che secondo la legge erano le presunzioni in virtù delle quali era possibile dimostrabile la “complicità” del terzo acquirente;
- che la parentela tra i due soggetti (debitore e acquirente) doveva essere considerata solo quale elemento accidentale, mentre la circostanza che avessero residenza nello stesso immobile non rappresentava ai fini della legge alcun tipo di illecito e che, quanto al prezzo fissato per la vendita, esso era stato certamente concordato anche in virtù di tale rapporto di parentela.
Tutto quanto sopra premesso, la società convenuta ha così concluso:
6 “1) Dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita dell'immobile sito in Copertino alla via
Emilia per notar L'NA del 14/12/2017 tra in persona del suo legale Parte_4 rappresentante p.t. e;
2) Per l'effetto rigettare la domanda proposta poiché Controparte_3
infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa. Con riserva espressa di ogni mezzo istruttorio all'esito nei termini e delle richieste avversarie ai sensi dell'art 183 cpc.”
La causa veniva istruita con le produzioni documentali e le prove orali articolate dalle parti, assunte le quali si precisavano le conclusioni all'udienza del 27.02.2025, sostituita da note scritte a mente dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa veniva dunque trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Delimitazione del thema decidendum. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare l'intervenuta simulazione Parte_1 assoluta ex art. 1414 c.c., ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 14 dicembre del 2017 per OT LO L'NA in Copertino (LE), con il quale , Parte_3
in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Noname Service S.r.l., aveva alienato al figlio la piena proprietà di un'abitazione di proprietà della predetta Controparte_3 [...]
sita in Copertino alla Via Emilia, della consistenza di 8,5 vani. Parte_4
Il convenuto ha contestato le domande, escludendo il suo concorso, in qualità di Controparte_2 acquirente, alla simulazione, avendo egli corrisposto il prezzo della vendita dell'immobile fissato in euro 50.000,00, ricorrendo alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento per l'importo di euro
25.000,00, e corrispondendo il residuo in contanti o a mezzo di effetti poi girati alla creditrice sostenendo che nessuna prova era stata fornita dall'attrice in merito all'esistenza del Parte_4 pregiudizio, sia con riferimento all'animus nocendi che al consilium fraudis, essendosi la stessa limitata a declinare il grado di parentela, senza tuttavia verificare l'onerosità dell'atto impugnato sotto l'aspetto finanziario (prestito) e la conoscenza effettiva del pregiudizio di tale atto da parte del medesimo convenuto. Il convenuto ha altresì resistito alla domanda affermando l'evidenza Controparte_2 della sua buona fede per aver acquistato l'immobile ben prima dell'insorgenza del credito supposto, del quale non poteva peraltro essere a conoscenza atteso che l'immobile sito in Copertino alla via Emilia era libero da pesi e vincoli pregiudizievoli. Più o meno analoga la posizione difensiva della convenuta
Parte_4
Tanto premesso, la domanda di simulazione assoluta proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
Il dato normativo e giurisprudenziale.
7 Preliminarmente, giova precisare la compatibilità tra azione di simulazione assoluta o relativa ed azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e la conseguente possibilità di avanzare in giudizio tali domande contemporaneamente, sia in via alternativa che in via subordinata.
Secondo un costante e granitico indirizzo giurisprudenziale, difatti, l'azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (cfr. ex multis
Cass. 16 gennaio 1987 n. 294; Cass. 4 dicembre 1999 n. 13564; Cass. 17 maggio 1991 n. 5581).
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto un species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata, o comunque da rigettare, esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cassazione civile sez. III 19.10.2016, n. 21083; Cassazione civile sez. III 22.8.2007, n. 17867).
Nel considerare le differenze intercorrenti, in punto di diritto, tra i due istituti, giova sottolineare che la simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c. si configura come ipotesi di difformità tra volontà (accordo simulatorio) e dichiarazione (negozio dissimulato) e può essere assoluta o relativa a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto ovvero di costituirne uno diverso da quello posto in essere. L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., invece, ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore sul patrimonio del debitore, a seguito della dismissione pregiudizievole sui cespiti immobiliari da parte di quest'ultimo; condizioni per l'esercizio della revocatoria sono l'eventus damni ed il consilium fraudis (o la scientia damni o la partecipatio fraudis), atteggiamenti psicologici del debitore ed eventualmente del terzo rilevanti nel momento dell'atto di disposizione. La simulazione assoluta non produce effetti tra le parti per volontà degli stessi contraenti del negozio dissimulato e la relativa domanda si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all'azione revocatoria ordinaria, la quale è invece volta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti (cfr. Corte appello sezione III Roma 29.12.2021 n. 8546).
In punto di onere della prova, si ritiene che la prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori possa essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Inoltre, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso (Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui
8 è sorto il credito di chi agisce (Cfr. Cass. n. 1127/1987), per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non è anteriore all'atto simulato (cfr. Tribunale Perugia Sez. II, Sent., 22/04/2021).
In particolare, secondo la Suprema Corte per l'accertamento della simulazione occorre provare non solo la preordinazione dell'atto alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, bensì anche che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (cfr. Cassazione civile sez. III 30.6.2015 n. 13345;
Cassazione civile 20.10.2008 n. 25490; Cassazione civile 6.10.1994 n. 8188).
La simulazione di un atto va accertata in base ad una valutazione complessiva dei vari indizi, in applicazione del principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati dal giudice in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di essi (v. fra tante: Cass. 4.11.2002, n. 15399; 27.9.2000, n. 12803; Cass. n. 8428 dell'11.4.2006; Cass. n. 4865 del
3.4.2001; Cass. n. 4323 dell'11.5.1987).
Va, infine, ricordato che l'individuazione della “causa simulandi”, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima. (Cass. 8428/2006; Cass. 4865/2001;
Cass. 4323/1987).
Il caso di specie.
Applicando i superiori principi normativi ed interpretativi al caso di specie deve riconoscersi, per le ragioni che seguono, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.) circa la mera apparenza dell'atto traslativo della proprietà intervenuto in data 14.12.2017 tra e CP_1 [...]
. CP_2
Si osserva, in primo luogo, l'assoluta rilevanza della collocazione temporale della stipulazione del rogito di acquisto dell'immobile di proprietà della in data 14.12.2017 da parte di CP_1 [...]
, posto in essere quando si era già concretizzato l'inadempimento della venditrice alle CP_2 obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice in virtù dell'atto di cessione di azienda dell'8.02.2016 e la stessa aveva già ricevuto la p.e.c./racc. a.R. del 14.06.2017 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attrice) a firma del legale di con cui si preannunciava l'intenzione di procedere al recupero dei crediti Parte_2
vantati.
Secondo le modalità temporali stabilite nell'atto di cessione per la corresponsione del prezzo della ceduta azienda “Caffè Ferretti”, alla data del 31.03.2017, si era già determinato un insoluto di
40.000,00 euro, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione della Dott. , Persona_2
9 contabile della del 27 dicembre 2017, con autentica di firma attestata dal Notaio Parte_1 [...]
(cfr. doc. n. 4 fascicolo attrice). Per_3
Quanto alla prova dell'accordo simulatorio tra le parti convenute, non appare verosimile la circostanza che , figlio convivente (v. certificazioni anagrafiche in atti) di , Controparte_2 Parte_3
cioè della legale rappresentante della non fosse al corrente della situazione debitoria in CP_1
cui versava la società amministrata dalla madre. Appare altresì poco credibile che egli procedesse all'acquisto dell'unico immobile in proprietà della società senza la consapevolezza di CP_1 privare così la creditrice dell'unica garanzia di recupero del proprio credito. La giovane Parte_1
età del convenuto, la sua precaria redditualità, la non proporzionalità del prezzo di vendita ai canoni di mercato;
la mancata prova dell'aver effettuato il pagamento del prezzo di euro 50.000,00 concordato, sono tutte circostanze che portano il decidente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1414 c.c., configurandosi l'ipotesi di difformità tra volontà (accordo simulatorio) e dichiarazione (negozio dissimulato).
Il mancato deposito della comparsa conclusionale da parte di entrambe le parti convenute, pur non potendo assurgere, come invocato da parte attrice, ad una rinuncia a svolgere le proprie difese conclusive nella fase finale del giudizio, può essere ulteriore elemento a favore della fondatezza delle argomentazioni della Parte_1
Le considerazioni fin qui svolte conducono all'accoglimento della domanda principale di simulazione.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda principale di parte attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda di simulazione assoluta e, per l'effetto,
- dichiara la simulazione assoluta e, quindi, l'inefficacia dell'atto di compravendita rogato in data
14.12.2017 dal Notaio LO L'NA in Copertino (Lecce), Repertorio n. 118202, Raccolta n. 28386, tra e e per l'effetto; Parte_4 Controparte_3
- autorizza la parte attrice interessata a procedere alla trascrizione della sentenza ordinando al
Conservatore dei RR.II di effettuare le annotazioni/trascrizioni conseguenti, con esonero da ogni responsabilità.
10 - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di da liquidare in euro 545,00 per esborsi ed euro Parte_5
7.616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 16 Giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(P. IVA ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale , con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Orazio n. 16, Parte_2
elettivamente domiciliata in Teramo in Corso Porta Romana n. 31, presso e nello studio degli avv.ti
Gaetano Luca Ronchi e Luca D'Alessio, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
attrice nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in CP_1 P.IVA_2
Copertino (LE) in Piazza Antonio Venturi n. 42 ed elettivamente domiciliata in Lecce al Viale M. De
Pietro n.23, presso e nello studio dell'avv. Gianni M. Zecca, giusta procura in atti convenuta
E di
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lecce al V.le M. De Pietro n.23 presso e nello studio dell'avv. Gianni M.
Zecca dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: azione di simulazione assoluta;
azione revocatoria ex art.2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025.
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 17.03.2022
[...]
in persona del proprio rappresentante legale, ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2
conclusioni:
”accertare e conseguentemente dichiarare, con ogni conseguenziale statuizione di legge, l'intervenuta simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita Repertorio n. 118202 e Raccolta n. 28386 del 14 dicembre del 2017 per OT Avv.
LO L'NA in Copertino (LE), con il quale la Signora (c.f. Parte_3 C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente in [...], in
[...]
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società a Responsabilità Limitata
Noname Service S.r.l., alienava al figlio Sig. (c.f. ) nato a [...]_3
Copertino il 1. maggio 1998, residente in [...], la piena proprietà di un'abitazione di proprietà della predetta posta al piano terra, sita in Copertino Parte_4
alla Via Emilia, della consistenza di 8,5 vani, con superfice catastale di 195 mq totale, escluse aree scoperte 176 mq, con relativa area solare, iscritta nel Catasto Fabbricati del Comune di Copertino al
Foglio n. 43, particella 970 categoria A/3, classe 3, rendita catastale 430,21. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali”.
A fondamento della domanda, la parte attrice, ha dedotto:
- di essere stata titolare dell'azienda costituita dall'esercizio dell'attività di bar, gelateria, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sede in Ascoli Piceno in Piazza del
Popolo n. 32, sotto l'insegna “Caffè Ferretti”;
- che con formale atto di cessione d'azienda a rogito del Notaio dell'8 Persona_1
febbraio 2016, depositato e registrato in data 24 febbraio 2016, aveva ceduto la predetta azienda alla on sede in Copertino (LE), con amministratore unico e legale Parte_4
rappresentante ; Parte_3
- che il prezzo complessivo della cessione era stato convenuto e stabilito tra le parti nella somma di euro 50.000,00, di cui euro 40.000,00 per avviamento ed euro 10.000,00 per attrezzature e merci, da corrispondersi senza maggiorazione di interessi, nel seguente modo: euro 12.000,00, mediante n. 12 rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna, da corrispondersi, a partire dal mese di marzo 2016, entro il giorno 30 di ogni mese e la restante parte, pari ad euro
38.000,00, entro e non oltre il 31 marzo 2017;
2 - che in virtù dei richiamati accordi contrattuali, aveva corrisposto alla Parte_4
la somma complessiva di euro 10.000,00 e che, dunque, secondo quanto stabilito Parte_1 dal richiamato contratto di cessione d'azienda, risultava ancora debitrice dell'importo residuo di euro 40.000,00 e, nonostante i ripetuti solleciti e la formale messa in mora, avvenuta a mezzo racc. a.r. /p.e.c. del 14 giugno 2017, non aveva ancora provveduto a corrispondere, neppure parzialmente, le somme ancora dovute all'attrice;
- che la società debitrice era risultata altresì protestata;
- che in data 14 dicembre 2017, con atto per OT LO L'NA in Copertino (Lecce),
Repertorio n. 118202, Raccolta n. 28386, , in qualità di amministratore unico Parte_3
e legale rappresentante della aveva alienato al figlio Parte_4 CP_2
, a fronte del dichiarato pagamento della somma di euro 50.000,00, un'abitazione di
[...]
proprietà della predetta sita in Copertino alla Via Emilia, della Parte_4
consistenza di 8,5 vani, con superfice catastale di 195 mq totale, iscritta nel Catasto Fabbricati del Comune di Copertino al Foglio n. 43, particella 970 categoria A/3, classe 3, rendita catastale 430,21;
- che in virtù dell'atto di alienazione sopra richiamato, la non risultava più Parte_4
titolare di diritti immobiliari, con grave pregiudizio per le ragioni della creditrice istante;
- che in via principale andava rilevata la natura simulata dell'atto di compravendita immobiliare con il quale , in qualità di titolare della aveva alienato Parte_3 Parte_4
a (suo figlio), la proprietà immobiliare descritta in fatto;
Controparte_2
- che sussisteva una evidente sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile (composto da ben 8,5 vani catastali di mq 195 escluse le aree scoperte con relativa area solare di ulteriori mq
176) ed il prezzo pagato (euro 50.000,00), in quanto gli estratti dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio attestavano, per quella zona e quel periodo, su tipologie di abitazioni simili, un valore minimo di circa euro 580,00 al mq per l'edificio ed un valore minimo di circa euro 150,00 al mq per il terreno su cui insiste il fabbricato, il cui valore complessivo minimo approssimato non poteva dunque essere inferiore ad euro 140.000,00;
- che lo stretto rapporto parentale sussistente tra le parti evidenziava la piena consapevolezza del danno che l'atto de quo aveva arrecato alle ragioni del ceto creditorio potendosi presumere che , madre di , avesse reso edotto il figlio dell'esposizione Parte_3 Controparte_3
debitoria della società;
- che con la compravendita in questione la debitrice aveva dismesso, con un solo atto, tutto il patrimonio immobiliare a favore del figlio e dunque era ampiamente presumibile che
3 fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della madre ed avesse Controparte_3 partecipato, direttamente e consapevolmente, all'operazione, concertata da quest'ultima, di svuotare il proprio patrimonio con ciò sottraendolo ad eventuali azioni esecutive;
- che ove non si fosse ritenuta accoglibile la domanda giudiziale di simulazione, subordinatamente si instava per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria in quanto con l'atto di vendita aveva privato la di ogni possibilità di Parte_3 Parte_1
esecuzione;
- che l'esperimento dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto di compravendita stipulato in data 14 dicembre 2017, era suggerito dalla finalità cautelare dell'azione revocatoria che attribuiva al creditore il potere di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, in pregiudizio alle sue ragioni;
- che l'eventus damni era in re ipsa, posto che nel caso di specie con il predetto atto di alienazione si era spogliata di tutti i suoi cespiti immobiliari, mentre quanto Parte_3 alla scientia damni, la giurisprudenza aveva chiarito che “l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni” (Cass. Civ. sex III, 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. Civ. 8892/20; 7093/17; Trib. Roma 7050/20; Corte di Appello di
L'Aquila 908/2020);
- che aveva venduto al figlio l'unico immobile di Parte_3 Controparte_2
proprietà della di cui era amministratrice e rappresentante legale;
la debitrice, quindi, non Pt_4
poteva non essere consapevole del danno che così arrecava alla odierna attrice.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio, con comparsa in data 27.06.2022 , il quale ha dedotto, in Controparte_2 sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- di non aver alcuna conoscenza in ordine al pregiudizio da parte del terzo, oggi convenuto, e soprattutto che quest'ultimo avesse agito in concorso all'atto unilaterale del debitore, il cui onus probandi era posto a carico del soggetto revocante ovvero dell'attore;
- che nessun concorso nella simulazione vi era stato da parte sua in qualità di acquirente, essendosi limitato a corrispondere il prezzo della vendita dell'immobile, fissato in euro 50.000,00, in parte mediante sottoscrizione di un contratto di finanziamento per l'importo di euro 25.000,00, ed in parte mediante corresponsione in contanti o a mezzo di effetti poi girati alla creditrice Parte_4
4 - che non era vera la sua incapacità a produrre reddito al momento dell'acquisto in quanto era titolare di un negozio di abbigliamento;
- che nessuna prova, sul punto era stata fornita dall'attrice in merito all'esistenza del pregiudizio sia con riferimento all'animus nocendi e tantomeno alla sussistenza del consilium fraudis, essendosi la stessa limitata ad enucleare il grado di parentela, senza tuttavia verificare l'onerosità dell'atto impugnato sotto l'aspetto finanziario (prestito) e la conoscenza effettiva del pregiudizio di tale atto da parte del medesimo convenuto;
- che era evidente la buona fede del convenuto, il quale al contrario, aveva acquisito l'immobile ben prima dell'insorgenza del credito supposto e che tutt'ora era in contestazione, circostanza della quale, peraltro, non poteva essere a conoscenza né tantomeno era tenuto a conoscere atteso che allo stato l'immobile sito in Copertino alla via Emilia era libero da pesi e vincoli pregiudizievoli;
- che nessuna conoscenza aveva il convenuto della situazione debitoria della che al CP_1 momento della vendita era solo eventuale: egli si era limitato all'acquisto dell'immobile contraendo a tale scopo gli obblighi finanziari suddetti;
- che nessun pregiudizio era stato causato all'attrice, in quanto nessuna diminuzione patrimoniale era intervenuta anche in relazione al credito vantato all'epoca dei fatti e non ancora maturato.
Tanto premesso, ha così concluso: Controparte_2
“Dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita dell'immobile sito in Copertino alla via Emilia per notar L'NA del 14/12/2017 tra in persona del suo legale rappresentante p.t. e Parte_4
; 2) Per l'effetto rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e diritto per Controparte_3
i motivi di cui in premessa. Con riserva espressa di ogni mezzo istruttorio all'esito nei termini e delle richieste avversarie ai sensi dell'art 183 cpc”.
Si è costituita la quale ha impugnato e contestato integralmente la domanda attorea, Parte_4 esponendo in sintesi e per quanto d'interesse:
- che l'attrice aveva solo un'aspettativa di credito derivante dal contratto di cessione dell'azienda
“Caffè Ferretti”, non avendo richiesto alla convenuta, rispetto al contratto di cessione datato
08/02/2016, alcun pagamento, né avendo sollevato l'eccezione di inadempimento rispetto al predetto contratto;
- che mancava nella specie l'elemento oggettivo del pregiudizio che l'atto avrebbe apportato alle ragioni del creditore, il c.d. eventus damni, in quanto la valutazione della incapienza patrimoniale andava fatta con riguardo alla posizione del revocante e andava valutata rispetto al tempo del compimento dell'atto dispositivo;
5 - che l'accertamento del pregiudizio doveva avvenire valutando la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione del credito alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell'attore revocante e poiché, nella specie, l'atto dispositivo de quo era intervenuto con atto in data 17/12/2017, ovvero a pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione d'azienda, e in un momento storico in cui alcuna pendenza e/o insoluto risultava in capo all'odierna convenuta nei confronti della società attrice, difettava uno degli elementi fondamentali richiesti dall'ordinamento ai fini dell'accoglimento della domanda attorea;
- che infatti, la capienza del patrimonio residuo del debitore doveva essere valutata all'epoca della disposizione dedotta in giudizio, per cui l'azione revocatoria poteva considerarsi ammissibile solo se il danno sussisteva all'atto della vendita di cui si chiedeva la revocatoria, essendo irrilevanti le altre azioni successive;
- che non erano stati addotti elementi probatori tali da provare la volontà da parte della convenuta di arrecare pregiudizio all'attrice, tanto più che questi elementi non potevano concretizzarsi nella vendita di un bene ad un prezzo congruo ed in un momento in cui la stessa convenuta non era adempiente nei confronti dell'attrice, essendo la vendita del cespite avvenuta ben oltre 4 anni e mezzo prima della azione da parte dell'odierna attrice;
- che mancava anche l'altro presupposto dell'azione intrapresa dalla società attrice, costituito dalla consapevolezza da parte del debitore di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis) ossia la consapevolezza di un pericolo attuale e concreto di insolvenza e non la semplice eventualità che il patrimonio risultasse incapiente;
- che difettava altresì il requisito della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, il quale avesse agito o concorso all'atto unilaterale del debitore, il cui onus probandi era posto a carico del soggetto revocante;
- che nella revocatoria era necessario dimostrare che l'acquirente dell'immobile fosse consapevole della situazione fraudolenta effettuata al fine di truffare il creditore, mentre sul punto, l'odierna attrice si era solo limitata a riportare quelle che secondo la legge erano le presunzioni in virtù delle quali era possibile dimostrabile la “complicità” del terzo acquirente;
- che la parentela tra i due soggetti (debitore e acquirente) doveva essere considerata solo quale elemento accidentale, mentre la circostanza che avessero residenza nello stesso immobile non rappresentava ai fini della legge alcun tipo di illecito e che, quanto al prezzo fissato per la vendita, esso era stato certamente concordato anche in virtù di tale rapporto di parentela.
Tutto quanto sopra premesso, la società convenuta ha così concluso:
6 “1) Dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita dell'immobile sito in Copertino alla via
Emilia per notar L'NA del 14/12/2017 tra in persona del suo legale Parte_4 rappresentante p.t. e;
2) Per l'effetto rigettare la domanda proposta poiché Controparte_3
infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa. Con riserva espressa di ogni mezzo istruttorio all'esito nei termini e delle richieste avversarie ai sensi dell'art 183 cpc.”
La causa veniva istruita con le produzioni documentali e le prove orali articolate dalle parti, assunte le quali si precisavano le conclusioni all'udienza del 27.02.2025, sostituita da note scritte a mente dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa veniva dunque trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Delimitazione del thema decidendum. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare l'intervenuta simulazione Parte_1 assoluta ex art. 1414 c.c., ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 14 dicembre del 2017 per OT LO L'NA in Copertino (LE), con il quale , Parte_3
in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Noname Service S.r.l., aveva alienato al figlio la piena proprietà di un'abitazione di proprietà della predetta Controparte_3 [...]
sita in Copertino alla Via Emilia, della consistenza di 8,5 vani. Parte_4
Il convenuto ha contestato le domande, escludendo il suo concorso, in qualità di Controparte_2 acquirente, alla simulazione, avendo egli corrisposto il prezzo della vendita dell'immobile fissato in euro 50.000,00, ricorrendo alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento per l'importo di euro
25.000,00, e corrispondendo il residuo in contanti o a mezzo di effetti poi girati alla creditrice sostenendo che nessuna prova era stata fornita dall'attrice in merito all'esistenza del Parte_4 pregiudizio, sia con riferimento all'animus nocendi che al consilium fraudis, essendosi la stessa limitata a declinare il grado di parentela, senza tuttavia verificare l'onerosità dell'atto impugnato sotto l'aspetto finanziario (prestito) e la conoscenza effettiva del pregiudizio di tale atto da parte del medesimo convenuto. Il convenuto ha altresì resistito alla domanda affermando l'evidenza Controparte_2 della sua buona fede per aver acquistato l'immobile ben prima dell'insorgenza del credito supposto, del quale non poteva peraltro essere a conoscenza atteso che l'immobile sito in Copertino alla via Emilia era libero da pesi e vincoli pregiudizievoli. Più o meno analoga la posizione difensiva della convenuta
Parte_4
Tanto premesso, la domanda di simulazione assoluta proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
Il dato normativo e giurisprudenziale.
7 Preliminarmente, giova precisare la compatibilità tra azione di simulazione assoluta o relativa ed azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e la conseguente possibilità di avanzare in giudizio tali domande contemporaneamente, sia in via alternativa che in via subordinata.
Secondo un costante e granitico indirizzo giurisprudenziale, difatti, l'azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (cfr. ex multis
Cass. 16 gennaio 1987 n. 294; Cass. 4 dicembre 1999 n. 13564; Cass. 17 maggio 1991 n. 5581).
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto un species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata, o comunque da rigettare, esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cassazione civile sez. III 19.10.2016, n. 21083; Cassazione civile sez. III 22.8.2007, n. 17867).
Nel considerare le differenze intercorrenti, in punto di diritto, tra i due istituti, giova sottolineare che la simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c. si configura come ipotesi di difformità tra volontà (accordo simulatorio) e dichiarazione (negozio dissimulato) e può essere assoluta o relativa a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto ovvero di costituirne uno diverso da quello posto in essere. L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., invece, ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore sul patrimonio del debitore, a seguito della dismissione pregiudizievole sui cespiti immobiliari da parte di quest'ultimo; condizioni per l'esercizio della revocatoria sono l'eventus damni ed il consilium fraudis (o la scientia damni o la partecipatio fraudis), atteggiamenti psicologici del debitore ed eventualmente del terzo rilevanti nel momento dell'atto di disposizione. La simulazione assoluta non produce effetti tra le parti per volontà degli stessi contraenti del negozio dissimulato e la relativa domanda si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all'azione revocatoria ordinaria, la quale è invece volta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti (cfr. Corte appello sezione III Roma 29.12.2021 n. 8546).
In punto di onere della prova, si ritiene che la prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori possa essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Inoltre, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso (Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui
8 è sorto il credito di chi agisce (Cfr. Cass. n. 1127/1987), per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non è anteriore all'atto simulato (cfr. Tribunale Perugia Sez. II, Sent., 22/04/2021).
In particolare, secondo la Suprema Corte per l'accertamento della simulazione occorre provare non solo la preordinazione dell'atto alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, bensì anche che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (cfr. Cassazione civile sez. III 30.6.2015 n. 13345;
Cassazione civile 20.10.2008 n. 25490; Cassazione civile 6.10.1994 n. 8188).
La simulazione di un atto va accertata in base ad una valutazione complessiva dei vari indizi, in applicazione del principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati dal giudice in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di essi (v. fra tante: Cass. 4.11.2002, n. 15399; 27.9.2000, n. 12803; Cass. n. 8428 dell'11.4.2006; Cass. n. 4865 del
3.4.2001; Cass. n. 4323 dell'11.5.1987).
Va, infine, ricordato che l'individuazione della “causa simulandi”, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima. (Cass. 8428/2006; Cass. 4865/2001;
Cass. 4323/1987).
Il caso di specie.
Applicando i superiori principi normativi ed interpretativi al caso di specie deve riconoscersi, per le ragioni che seguono, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.) circa la mera apparenza dell'atto traslativo della proprietà intervenuto in data 14.12.2017 tra e CP_1 [...]
. CP_2
Si osserva, in primo luogo, l'assoluta rilevanza della collocazione temporale della stipulazione del rogito di acquisto dell'immobile di proprietà della in data 14.12.2017 da parte di CP_1 [...]
, posto in essere quando si era già concretizzato l'inadempimento della venditrice alle CP_2 obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice in virtù dell'atto di cessione di azienda dell'8.02.2016 e la stessa aveva già ricevuto la p.e.c./racc. a.R. del 14.06.2017 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attrice) a firma del legale di con cui si preannunciava l'intenzione di procedere al recupero dei crediti Parte_2
vantati.
Secondo le modalità temporali stabilite nell'atto di cessione per la corresponsione del prezzo della ceduta azienda “Caffè Ferretti”, alla data del 31.03.2017, si era già determinato un insoluto di
40.000,00 euro, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione della Dott. , Persona_2
9 contabile della del 27 dicembre 2017, con autentica di firma attestata dal Notaio Parte_1 [...]
(cfr. doc. n. 4 fascicolo attrice). Per_3
Quanto alla prova dell'accordo simulatorio tra le parti convenute, non appare verosimile la circostanza che , figlio convivente (v. certificazioni anagrafiche in atti) di , Controparte_2 Parte_3
cioè della legale rappresentante della non fosse al corrente della situazione debitoria in CP_1
cui versava la società amministrata dalla madre. Appare altresì poco credibile che egli procedesse all'acquisto dell'unico immobile in proprietà della società senza la consapevolezza di CP_1 privare così la creditrice dell'unica garanzia di recupero del proprio credito. La giovane Parte_1
età del convenuto, la sua precaria redditualità, la non proporzionalità del prezzo di vendita ai canoni di mercato;
la mancata prova dell'aver effettuato il pagamento del prezzo di euro 50.000,00 concordato, sono tutte circostanze che portano il decidente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1414 c.c., configurandosi l'ipotesi di difformità tra volontà (accordo simulatorio) e dichiarazione (negozio dissimulato).
Il mancato deposito della comparsa conclusionale da parte di entrambe le parti convenute, pur non potendo assurgere, come invocato da parte attrice, ad una rinuncia a svolgere le proprie difese conclusive nella fase finale del giudizio, può essere ulteriore elemento a favore della fondatezza delle argomentazioni della Parte_1
Le considerazioni fin qui svolte conducono all'accoglimento della domanda principale di simulazione.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda principale di parte attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda di simulazione assoluta e, per l'effetto,
- dichiara la simulazione assoluta e, quindi, l'inefficacia dell'atto di compravendita rogato in data
14.12.2017 dal Notaio LO L'NA in Copertino (Lecce), Repertorio n. 118202, Raccolta n. 28386, tra e e per l'effetto; Parte_4 Controparte_3
- autorizza la parte attrice interessata a procedere alla trascrizione della sentenza ordinando al
Conservatore dei RR.II di effettuare le annotazioni/trascrizioni conseguenti, con esonero da ogni responsabilità.
10 - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di da liquidare in euro 545,00 per esborsi ed euro Parte_5
7.616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 16 Giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
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