Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Amendola S.r.l. Trasporti e Logistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato S. Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione n. 111 del 26 giugno 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 gennaio 2026:
della Relazione di sopralluogo prot, n. 11961 del 7 maggio 2025;
della Nota prot. n. 15984/2025;
dei verbali del 20 marzo, 24 marzo, 25 marzo e del 3 aprile del 2025;
dei criteri di misurazione, non indicati nella relazione e non conosciuti;
di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato S. Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AU ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si impugna l’ordinanza di demolizione n. 111 del 26 giugno 2025 emessa dal Comune resistente.
Si eccepisce l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 in quanto le opere realizzate si fondano sui permessi di costruire n. 12/2022 e n. 3/2024, nemmeno richiamati nell’ordinanza gravata, la quale rileva una mera difformità, come tale non idonea a determinare alcuna sanzione edilizia demolitoria.
Si rileva che la realizzazione del capannone è stata fatta in virtù del permesso n. 12/2022 con una variazione minima (di 60 mq su 5578,75) e in diminuzione, il che esclude che possa ritenersi integrata una variazione essenziale, contestando anche le modalità di misurazione effettuate e il difetto di motivazione specifica sul perché detta diminuzione legittimasse la sanzione demolitoria.
Quanto alle ulteriori contestazioni, si deduce quanto segue:
“ Ampliamento nella parte retrostante della superficie coperta, lato ovest, costituto da elementi in acciaio ancorati al suolo ed una porzione dello stesso chiuso con pannelli coibentati di dimensioni 35,60 m x 2,70 m circa ed un’altezza di 2,80 m circa, con destinazione allocazione impianti, avente superficie pari a circa mq. 96,12 non assentito ”: trattasi di delimitazione degli impianti tecnici (motori e quadri elettici) relativi alla “centrale frigo” che non costituisce superficie e volume di un ambiente autonomo e funzionale e per il quale non occorreva alcun permesso di costruire;
“ Corpo di fabbrica destinato ufficio mt. 5,00 x mt. 10,00 la superficie netta a circa mq. 50,00 mentre quella in copertura risulta essere pari a mq. 84,00 circa derivante dalla presenza di uno sporto perimetrale in variazione rispetto a quanto assentito ”: trattasi di un aggetto della copertura e non di aumento di superficie utile né di volume consistente nel fatto che il solaio di copertura fuoriesce di 1 metro rispetto alla pianta dell’edificio, eccedendo di 20 cm la sporgenza rispetto al consentito, sicché non occorreva alcun permesso di costruire;
“ Container di forma rettangolare con tompagnature costituita da pannelli coibentati di dimensioni mt. 3,60 x mt. 5,60 circa con un’altezza di mt. 2,75 circa destinato ad alloggiamento impianti tecnologici non assentito ”: trattasi di pannellature a protezione del serbatoio e impianto antincendio, destinate alle esigenze di sicurezza dell’area e degli impianti tecnici presenti, per le quali non occorreva alcun permesso di costruire;
“ Cabina elettrica, di forma quadrata, costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni mt. 2,50 x mt. 2,50 circa con un’altezza di mt. 2,55 circa non assentita ”: trattasi di un volume tecnico, senza funzionalità autonoma, per il quale non occorreva alcun permesso di costruire;
“ Cabine elettriche, di forma rettangolare, costituite da due monoblocchi prefabbricati di dimensioni totali complessive di mt. 8,70 x mt. 2,55 circa con un’altezza di mt. 2,55 circa non assentite ”, si rileva che trattasi di un volume tecnico, senza funzionalità autonoma, per il quale non occorreva alcun permesso di costruire;
“ N 3 container costituiti da monoblocchi modulari, con pannellatura in lamiera coibentata, di cui uno di dimensioni mt. 4,00 x mt. 1,95 mt per un’altezza di mt. 3,00 circa, uno di dimensioni mt. 8,20 x mt. 4,95 e 2,00 mt x 2,45 mt x per un’altezza di mt. 3,00 circa ed uno di dimensioni 3,00 mt x 1,95 mt per un’altezza di 2,75 m circa destinati a servizi per i l personale ed autisti nonché di deposito non assentito ”: trattasi di container in lamiera di carattere provvisorio, in quanto sono in esecuzione le lavorazioni per il completamento di palazzina uffici (giusto permesso n. 3 del 6 marzo 2024) in cui sono dislocate le diverse attività, non stabilmente ancorati al suolo e aventi funzione temporanea;
“ Gabbiotto, per uso guardiania, costituito da monoblocco modulare con pannellatura in lamiera coibentata, sopraelevato di mt. 1,00 circa, rispetto al piano campagna, e raggiungibile attraverso scala in ferro ha dimensioni di mt. 2,00 x mt. 3,00 x per un’altezza di mt. 3,10 circa non assentito ”: trattasi di un piccolo container di 3x 2 utilizzato temporaneamente per il guardiano, provvisorio e sanabile;
“ diversa distanza della logistica rispetto al muro di confine, lato sud, di mt. 10.80 e mt. 9.80 circa, r i spetto ad 11,43 e 10,50 assentiti e al lato est di mt. 51,00 circa r i spetto a 51,97 assentiti ”: trattasi di una differenza da attribuire ad un adattamento in corso d’opera, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per le aree da cedere al Comune, che non comporta alcuna conseguenza in termini urbanistici e per la quale non occorreva alcun permesso di costruire.
Si è costituito il Comune eccependo l’improcedibilità per intervenuta presentazione di domanda di sanatoria.
In data 12 gennaio 2026 sono stati depositati motivi aggiunti avverso: la Relazione di sopralluogo prot, n. 11961 del 7 maggio 2025, a firma di due tecnici comunali; la Nota prot. n. 15984/2025; i verbali del 20 marzo, 24 marzo, 25 marzo e del 3 aprile del 2025; i criteri di misurazione, non indicati nella relazione e non conosciuti; tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Con memoria di data 19 marzo 2026 il Comune ha ribadito l’improcedibilità del ricorso in quanto la ricorrente in data 26 settembre 2026, dopo la notifica della gravata ordinanza, ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria.
In data 21 aprile 2026, il Comune ha depositato il permesso di costruire in sanatoria n. 10 del 16 aprile 2026.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 22 aprile 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Risulta dagli atti che parte ricorrente, dopo la notifica della gravata ordinanza di demolizione, ha presentato istanza di rilascio di permesso a costruire in sanatoria per interventi realizzati in difformità presso l’opificio industriale di proprietà e che il Comune, nelle more del giudizio, ha rilasciato il titolo richiesto.
Ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, essendo venuto meno qualsiasi interesse alla decisione della causa.
Ritiene, altresì, che l’esito del giudizio sorregga la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO DU, Presidente
AU ZO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AU ZO | CO DU |
IL SEGRETARIO