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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3335/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3335/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 ori . Parte_2 C.F._2 [...]
Parte_4 ell'avv. CARDINALI MONIA ATTORI contro
in persona del Direttore Generale Controparte_1 Do CP_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TARTUFERI RENZO CONVENUTO e
RT
in persona del legale rappresentante p.t. (p.i. )
[...] P.IVA_2 vv. LOCATELLI LORENZO TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli attori: “NEL MERITO - accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_4 con sede ad Ancona, Via Oberdan n. 2 (c.a.p. 601
[...]
, p.e.c.: in persona del legale rappresentante pro tempore, comunque qualificata, nella P.IVA_1 Email_1 'evento ella signora e per l'effetto, condannare l al Controparte_5 CP_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti nelle seguenti misure: - in favore di euro 350.000/00; Parte_1
- in favore di euro 350.000/00; - in euro Parte_2 Parte_3
200.000/00, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”. per parte convenuta: “IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre la rinnovazione della CTU medico-legale, con nomina di un collegio peritale composto da professionisti che non si trovino in posizione di conflitto di interessi con alcuna delle parti in causa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 della legge 24/2017.NEL MERITO si richiamano le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi nei confronti degli attori: per il rigetto integrale delle domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
nei confronti della terza chiamata: per l'accoglimento delle domande come formulate dell'atto di chiamata in causa. Si chiede l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali”.
pagina 1 di 12 per il terzo chiamato: “L' RT
in ottemperanza al provvedimento del 6 novembre 2024 con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza
[...]
per il 23 gennaio 2025, dichiara, per il tramite dello scrivente procuratore, di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata da codesto Giudice nell'ambito dell'ordinanza del 6 novembre 2024”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 06.11.2019, , Parte_1
e , rappresentato dai genitori, Parte_2 Parte_3 [...] tato Tribunale onde sentir Parte_2 Parte_4 seguenti conclusioni: NEL MERITO - accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] P.IVA con sede ad Ancona, Via Oberdan n. 2 (c.a.p. ), c Controparte_4
, p.e.c.: in persona del legale rappresentante pro tempore, comunque qualificata, nella P.IVA_1 Email_1
'evento ella signora e per l'effetto, condannare l al Controparte_5 CP_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti nelle seguenti misure:- in favore di euro 350.000/00; - Parte_1 in favore di euro 350.000/00; - in euro Parte_2 Parte_3 200.000/00, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”. In fatto esponevano: che essi ricorrenti erano rispettivamente figli ( e ) e nipote di che in data 15 agosto 1953 Pt_2 Pt_1 Pt_3 Controparte_5 [...] si recava al pronto soccorso dell'Ospedale Generale Provinciale di Macerata, dove, a seguito di CP_5 addome, le veniva diagnosticato “ematoma retroperitoneale in recente ecografia in paziente in tao (terapia anticoagulante orale); che veniva ricoverata nel reparto di chirurgia;
che all'atto Controparte_5 dell'ingresso l'indice INR veniva disposta la sospensione del Coumadin e la somministrazione di una fiala di vit. K.; che alle ore 16.00 del 4.9.2013 l'INR scendeva 2,01; che in data 5.9.2013 veniva posizionato un drenaggio percutaneo;
che dal giorno successivo all'intervento di drenaggio, su prescrizione dei medici del Reparto di Chirurgia del predetto nosocomio, iniziava la somministrazione di AN (EBPM eparina a basso peso molecolare) 6000ux2; che veniva dimessa in data Controparte_5 11.9.2013 con le seguenti prescrizioni "dimettiamo data odierna la Sig.ra (omissis). Il successivo Controparte_5 decorso si è svolto in maniera sostanzialmente regolare ed alla dimissione la pa d in buone condizioni generali. (omissis) A domicilio consigliamo: Ciproxin 500 mg 1 cpsx2/die per 7 gg;
ripresa della terapia in atto precedentemente al ricovero ad eccezione del Coumadin;
AN 6000UI i flx2/die fino alla ripresa del Coumadin. Rivedremo la paziente per visita di controllo e medicazione 16 settembre pv presso l'ambulatorio chirurgico divisionale previa prenotazione tramite CUP. Non necessita di impegnativa. La paziente è attesa il 26 settembre alle 10:00 presso la radiologia interventistica del nostro nosocomio per il controllo con eventuale rimozione dal drenaggio percutaneo. Non necessita di impegnativa”; che in data 16.9.2013 veniva eseguita la visita e la medicazione dal drenaggio;
che in data 24.09.2013 veniva eseguito il controllo del drenaggio presso la radiologia interventistica di Macerata con il seguente risultato "al controllo odierno la raccolta appare ridotta in dimensioni ma non scomparsa. Al lavaggio permane contenuto purulento-corpuscolato. Si effettuano lavaggi antisettici. Si consiglia controllo tra 10-15 giorni per eventuale rimozione"; che nella medesima giornata le condizioni di salute peggioravano e si recava Controparte_5 al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, ove si annotava che “la paziente giunge in pronto soccorso per ipostenia brachio crurale destra in tao con Coumadin, in anamnesi patologica remota sostituzione valvolare mitralica meccanica in atto paziente cosciente collaborante GCS15 non deficit di forza in quattro arti, allergia penicillina, in terapia con protettore gastrico, eutero,sotalex, triatec"; che l' esame TC cerebrale rilevava "ampia ipodensità da esito malacico in sede temporo-parieto-occipitale dx. non aree iperdense da riferire a sanguinamenti cerebro-meningei in atto. Linea mediana in asse.nei limiti di norma, in rapporto all'età, l'ampiezza delle cavità ventricolo-cisternali"; che la paziente veniva dimessa con diagnosi di "riferita ipostenia arto superiore destro ed inferiore destro" e riaffidata a domicilio al curante;
che in pagina 2 di 12 data 29.9.2013 il dolore alla gamba destra diveniva talmente forte da costringere la a CP_5 rivolgersi alla Guardia Medica che si limitava a prescrivere un antidolorifico;
che in serata, a seguito della comparsa di difficoltà respiratorie, la si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Civitanova CP_5 ove i sanitari, valutato il caso ed eseguita una consulenza cardiologica (completata con Ecocardiogramma ed Ecocolordoppler arti inferiori), ponevano diagnosi di "dispnea ingravescente e dolore dell'arto inferiore sinistro in paziente con sospetta trombosi della protesi valvolare mitralica meccanica complicata da embolia arteriosa periferica" e, con prognosi, disponevano il trasferimento della paziente presso l'Ospedale "G.M.Lancisi" di Ancona;
che in data 27.12.2013, nonostante le cure prestate presso il predetto centro, decedeva;
che Controparte_5 il decesso di era causalmente riconducibile all dell'Ospedale Controparte_5 provinciale di Macerata che avevano colposamente errato nel dosaggio del clexane e nella prescrizione della ripresa del Coumadin;
che era portatrice di una protesi valvolare meccanica mitralica Controparte_5 e questa circostanza avrebbe dovuto indurre i medici del nosocomio di Macerata a prestare la massima attenzione disponendo la ripresa del trattamento anticoagulante (TAO) con il farmaco Coumadin nel più breve tempo possibile e, comunque, nell'arco di due o tre giorni dall'intervento; che, nella specie, invece, la sospensione si era protratta per 3 settimane circa senza che vi fosse alcuna menzione delle circostanze eccezionali che potessero in qualche modo legittimare un discostamento tanto rilevante dalle indicazioni riportate nelle Linee Guida scientificamente accettate e ciò anche alla luce del fatto del maggiore fattore di rischio rappresentato per la dalla presenza di una valvola meccanica;
che, oltre a ciò, nella specie, CP_5
i sanitari somministravano, el Coumadin, il farmaco AN ma con un dosaggio (pari a 70 U.I./kg di peso corporeo) di gran lunga inferiore a quello riportato in letteratura scientifica (100 U.I./Kg di peso corporeo) peraltro per un lasso di tempo assolutamente ingiustificato e non conforme alle Linee Guida riconosciute in caso di c.d. “Bridging Terapy” (vedasi al riguardo pag 26 della Linee Guida del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna al riguardo, “Indicazioni per un razionale utilizzo delle eparine a basso peso molecolare”– nel quale è riportato correttamente il dosaggio scientificamente riconosciuto con la precisazione, a pagina 6, che sulla base della letteratura attualmente disponibile, e sulla base delle indicazioni terapeutiche registrate, appare ragionevole considerare equivalenti OX (AN) DR (Fraxiparina/Seleparina) e RI (Fragmin)); che la sospensione eccessivamente prolungata del trattamento TAO (farmaco Coumadin), in presenza di protesi valvolari meccaniche, aveva determinato la formazione di una trombosi valvolare con un conseguente evento embolico periferico che, dopo tre mesi di ricovero nel reparto di rianimazione del Presidio Ospedaliero Lancisi di Ancona, aveva condotto al decesso;
che il consulente tecnico di parte, dott. Persona_1
specialista in Medicina Legale, aveva accertato che, “dovendo compiere un atto operatorio, quale quello del
[...] ento di un drenaggio percutaneo per trattare un ascesso della parete addominale, si è proceduto correttamente alla sospensione del trattamento anticoagulante orale (Coumadin) sostituendolo con una eparina a basso peso molecolare (EBPM AN); non altrettanto correttamente si è proceduto nella valutazione del dosaggio di quest'ultimo farmaco. Per quanto concerne il dosaggio del AN infatti, i protocolli e le linee guida sono concordi nell'affermare che, se nelle fasi perioperatorie questo non deve superare il 70% della dose di mantenimento, successivamente a tale fase la dose del farmaco va portata al 100% del suo utilizzo terapeutico. Per quanto riguarda l'uso del farmaco AN, utilizzato nello specifico caso, il suo dosaggio terapeutico viene valutato sulla base del peso corporeo del paziente (100 Ul/kg ogni 12 ore); la dose da utilizzare quindi , tenuto conto che il peso della signora era di 78 kg (dato rilevato da scheda anamnestica della divisione di Cardiologia AOUOR AN) era di circa 6000 U1x2 nel perioperatorio e di 8000 UI x2 dalla terza giornata in poi e, comunque, successivamente alla dimissione dal reparto di Chirurgia, avvenuta in data 11.9.2013. Il "sottodosaggio" del farmaco utilizzato, per un prolungato periodo di tempo (circa tre settimane), ha comportato una inefficace azione anticoagulante dello stesso, favorendo così la formazione di trombi, come quello che si è venuto a formare sulla valvola meccanica mitralica e nell'arteria iliaca sinistra, innescando la sintomatologia che, a partire dal 29 settembre, attraverso una serie di eventi concatenati, ha condotto all'exitus della paziente in data 27.12.2013” ; che tale conclusione trovava riscontro nella diagnosi del Medico Chirurgo-Cardiologo Dott. degli Ospedali Riuniti di Ancona – Presidio Persona_2 Cardiologico Lancisi, chiamato ad effettuare un intervento d'urgenza il giorno del trasferimento della presso il centro cardiologico specialistico di Ancona (30/09/2013) per “sostituzione valvolare CP_5 mitralica con protesi meccanica SJM Master con Flex Cuff n. 27 (omissis). Disostruzione dell'asse arterioso inferiore sx con
pagina 3 di 12 tecnica se. ”; che il Dott. nella propria diagnosi rilevava “Disfunzioni protesi mitralica per trombosi CP_6 Per_2 massiva da sospensione prolungata del Coumadin. Ischemia art inf. Sx da embolia.” ; che la riconducibilità causale del decesso della alle condotte colpose poste in essere dai sanitari dell'Ospedale di Macerata era stata CP_5 appurata, altresì, dai consulenti tecnici d'ufficio, Dott. e Dr.ssa designati dal Tribunale di Per_3 Per_4
Macerata nell'ambito del giudizio R.G. n. iscritto al . 1701/ osso da , Parte_5 convivente more uxorio della nei confronti della convenuta al fine di ottenere il Controparte_5 risarcimento dei danni patiti;
rrenti avevano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, danno da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano, e del danno patrimoniale, per le gli esborsi sostenuti a seguito del ricovero d'urgenza della propria congiunta e della necessità di prestare assistenza continuativa in favore della stessa per tutto il tempo della degenza presso l'Ospedale di Ancona, ovvero dal 29 settembre al 27 dicembre dell'anno 2013; che il tentativo di mediazione aveva avuto essi negativi. Concludevano, dunque, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva l' che contestava l'avversa domanda. In via pregiudiziale, chiedeva l'autorizzazione a CP_4 chiamare in cau in quanto ritenuta responsabile e/o Controparte_7 corresponsabile del decesso della Sempre in via pregiudiziale eccepiva la inammissibilità della CP_5 domanda per asserito abuso del p iolazione del divieto di frazionamento del credito in quanto per il medesimo fatto risultava incardinato altro giudizio da parte del convivente more uxorio di
[...] con il patrocinio del medesimo difensore, dinanzi al Tribunale di Macerata. Quindi, fo CP_5 istanza di riunione dei due procedimenti e di mutamento del rito. Nel merito, contestava la riconducibilità causale del decesso della ad una condotta colpevole dei sanitari dell'ospedale di Macerata CP_5 assumendo che per la era stato adottato un trattamento sanitario adeguato a fronteggiare CP_5 contemporanei rischi tr una parte ed emorragici dall'altra, che necessitavano di un intervento chirurgico;
che era improbabile che la serie di eventi che avevano portato al decesso della paziente potessero essere imputati al solo trattamento eparinico;
che la morte era sopravvenuta a distanza di tre mesi e mezzo dal ricovero presso l'ospedale di Macerata e che si dovevano considerare le pregresse condizioni di salute della paziente, già portatrice di protesi meccanica monodisco in sede mitralica che, di per sé, comporta un rischio trombotico elevato, complicato da rischio emorragico grave, che necessitava di un intervento chirurgico, per il quale si andava delineando anche un rischio di sanguinamento;
che dal bilanciamento dei tre rischi, i sanitari di Macerata erano giunti alla prescrizione di un trattamento con eparina a bpm ai limiti bassi, come da prassi consolidata;
che la consulenza disposta nel procedimento iscritto al n. R.G. 1701/2016 non era utilizzabile;
che le risultanze della predetta consulenza non erano attendibili in quanto il ctu, dott. era il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Ancona nel Per_3 quale la era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico ed aveva altresì prestato una CP_5 consule in data 27.11.2023, di talchè versava in una evidente situazione di conflitto di Per_5 interessi;
che l'omessa valutazione della condotta dei sanitari dell'Ospedale di Ancona nella relazione depositata nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1701/2016 non consentiva di ritenere provato, secondo la regola del più probabile che non, il nesso causale tra il decesso della e l'errore CP_5 ascritto alla condotta dei sanitari dell'ospedale provinciale di Macerata: che pertanto ecessario disporre il rinnovo della ctu. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Macerata, IN VIA PRELIMINARE, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto del termine a comparire, al fine di consentire la chiamata in causa della terza chiamata “
[...]
, di seguito denominata Controparte_8 CP_9 legale in Ancona, alla Via Conca n. 71; Partita Iva e Codice Fiscale per la ragione giuridica e fattuale sopra P.IVA_2 indicate ed affinché essa, accertata la sua responsabilità causale e ella ex adverso vantata e contestata insorgenza delle conseguenze lamentate dalla parte ricorrente venga condannata e tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta dalle pretese attrici malauguratamente riconosciute per ogni eventuale inadempienza connessa alla propria sfera di responsabilità in relazione all'intervento chirurgico ed al ricovero di tre mesi effettuati presso la sua struttura sanitaria;
NEL MERITO assolvere la parte resistente dalle pretese di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, spese, e compenso defensionale rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA, - disporre la
pagina 4 di 12 riunione presente procedimento al procedimento connesso oggettivamente per l'oggetto ed il titolo e soggettivamente avente il n. 1701/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Macerata assegnato per la precisazione delle conclusioni al 18/11/20 ed instaurato dal sig. allora convivente della sig.ra avente ad oggetto lo stesso evento per cui è Parte_5 CP_5 l'attuale giudizio. - Disporre la trasformazione del rito con la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nell'ambito del Giudizio ordinario. - In ogni caso disporre, anche in mancanza di conversione, nel rito deformalizzato, la rinnovazione della consulenza medico legale stante la mancata valutazione della fase relativa all'intervento chirurgico ed al ricovero di tre mesi effettuati presso la struttura sanitaria della “ Controparte_8 Per_
, nel repartio diretto dal CTU Dott. che avrebbe dovuto astenersi”
[...]
terza chiamata che rassegnava guenti conclusioni: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: si chiede che il Giudice, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo alla terza chiamata
, ne disponga anche revocando e modificando il provvedimento Controparte_10 di cui all'ordinanza del 7 maggio 2020, revochi la chiamata in causa dell' , col favore delle Controparte_11 spese di lite;
in ogni caso, si chiede che il Giudice disponga l'estromissione ausa in ragione Controparte_11 dell'accertata decadenza delle controparti rispetto ai termini di cui agli artt. 106, 167 e 289 c.p.c. per la tempestiva chiamata di terzi nella causa r.g. 1701/2016; si chiede che il Giudice valuti la riunione della causa r.g. 3335/2019 con la causa r.g. 1701/2016, chiedendo, che accerti e dichiari la continenza con riguardo alle domande promosse nella causa R.G. 3335/2019, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in ogni caso, ferma l'estromissione dell , Controparte_11 per tutte le ragioni esposte, dal momento che nessuna domanda risulta essere stata svolta dalle parti attrice e ricorrenti né dall' originariamente costituita nella causa 1701/2016, si chiede, comunque, che il Giudice valuti, CP_4 comunque, la sospensione della causa rg. 3335/2019 in attesa della decisione della causa 1701/2016, per le ragioni espresse in narrativa;
accertarsi e dichiararsi comunque l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte da parte attrice, con integrale rigetto delle stesse ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e/o, comunque, in ragione del divieto di frazionamento;
accertarsi e dichiararsi comunque, l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie per le ragioni espresse ai sensi dell'art 8 della Legge Gelli;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva, titolarità attiva e di interesse ad agire, delle parti ricorrenti e comunque di parte attrice nella causa r.g. 1701/2016 per tutte le ragioni esposte in narrativa in ragione della carenza di prova della qualità di eredi e prossimi congiunti (e di convivente more uxorio quanto al signor attore della causa r.g. 1701/2016) della signora accertarsi e dichiararsi l'intervenuta Pt_5 Controparte_5 prescrizione del diritto risarcitorio dei ricorrenti (ed a maggior ragione dell'attore della causa r.g. 1701/2016) nei riguardi dell' , per le ragioni espresse in RT narrativa;
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi l'estraneità dell' RT in relazione alla fattispecie ogge
[...] proposta, anche in via di regresso e/o rivalsa e/o manleva nei confronti dell'Ente Ospedaliero terzo chiamato, disponendo, dunque, l'estromissione dal giudizio dell' e comunque, mandando la stessa assolta da ogni Controparte_11 avversa pretesa per tutte le ragioni esposte;
respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l'Azienda terza chiamata, assolta da ogni pretesa da chiunque svolta e a qualsiasi titolo evocata, anche in via di regresso e/o rivalsa e/o manleva;
respingersi, comunque, ogni domanda nei confronti dell
[...]
, anche in via di regresso e/o RT stessa assolta da ogni avversa pretesa per tutte le ragioni esposte;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità delle domande avversarie e, altresì, di accertata responsabilità dell' in relazione ai fatti dedotti RT in criteri di diritto e prova assolutamente rigorosi, limitandosi l'obbligazione dell'Ente terzo chiamato in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità accertato, anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., e ai reali danni subiti strettamente connessi alla condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e Controparte_5 di prova rigorosi, ridimensionandosi, rse pretese, con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante in via di solidarietà, e dunque accertando l'eventuale percentuale di responsabilità e mantenendo l'eventuale obbligazione strettamente riferita alla quota di responsabilità che fosse accertata in capo all' terza chiamata;
nella denegata ipotesi di CP_1 accertamento della sussistenza di responsabilità dell'dell RT
, in concorso con gli altri cond
[...] responsabilità e dell'obbligazione di ciascuno con conseguente condanna alla restituzione all' RT
pagina 5 di 12 degli importi che fossero, eventualmente, versati da RT quest'ultima oltre la propria quota di responsabilità; IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite Con ordinanza in data 09.07.2020 veniva disposto il mutamento del rito. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Si dà atto che il presente fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta con provvedimento presidenziale in data 20.09.2024 e che è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23.01.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto Preliminarmente va rilevato che è pacifico, in quanto non contestato, che il giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016 promosso dal convivente more uxorio di nei confronti dell' , avente ad Controparte_5 CP_4 oggetto il risarcimento dei danni patiti a causa ed in edesimi fatti ded ndamento della domanda risarcitoria proposta con l'introduzione del presente giudizio, è stato definito con sentenza n. 363/2022 con la quale il Tribunale di Macerata ha accertato la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Macerata ed ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore e al pagamento delle spese di lite. E' altresì pacifico, in quanto non contestato, che la predetta sentenza è passata in giudicato. Ne consegue che, anche a voler ritenere che vi sia stato un frazionamento della pretesa creditoria non sorretto da un concreto interesse oggettivo (cosa che deve escludersi in ragione della circostanza per cui gli attori del presente giudizio sono soggetti diversi dall'attore che ha promosso il giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016), la domanda proposta dagli attori non potrebbe essere dichiarata improcedibile, siccome richiesta dalla convenuta e dalla terza chiamata, ma dove essere esaminata nel merito atteso che la stessa non sarebbe riproponibile unitariamente, stante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016 (v. Cass. sezioni Unite sentenza n. 7299/2025) Nel merito le domande proposte dagli attori sono fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito indicati. Prima di affrontare nel merito l'esame delle singole domande, occorre distinguere la natura della responsabilità medica avuto riguardo alle domande formulate dagli attori Gli attori hanno, infatti, formulato domande di risarcimento del danno iure proprio per lesione diretta di loro beni interessi di rilevanza costituzionale verificatasi dopo la morte del congiunto, c.d. danno parentale, avvenuta per violazione di norme di condotta e per omissioni poste in essere dai sanitari delle strutture convenuta. Giova evidenziare come, nel momento dell'accesso del paziente presso una struttura ospedaliera al fine di ricevere cure, viene concluso tra il paziente e la struttura sanitaria, un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 8826/07), in forza del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio composito di cura ed assistenza. Dalla conclusione di tale contratto discende la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, con precisa ripartizione dell'onere della prova. Il danneggiato dovrà provare: l'esistenza del rapporto contrattuale;
dovrà allegare inadempimento della struttura e dovrà provare il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08). Al contrario, il danno lamentato dai parenti per il decesso del paziente per perdita del c.d. rapporto parentale non è riconducibile nell'alveo della responsabilità contrattuale, non avendo i parenti del defunto concluso alcun accordo negoziale con la struttura (salvi casi particolari, come quello del contratto concluso dalla gestante per le prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione): tale responsabilità deve essere, pertanto, ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con diversa ripartizione dell'onere della prova. In merito deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14615/2020) che ha chiarito tale distinzione: “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole
pagina 6 di 12 parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione.” In punto di prova del nesso causale si ricorda ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè del criterio della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile nel processo civile e nel processo penale, sicchè nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" ( così fra le tante cfr. Cass. n. 16123 del 8.7.2010). Nella fattispecie in esame è pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che nell'agosto 2013 presentando dolori addominali si rivolgeva al proprio Controparte_5 medico curante il quale prescr un'ecografia dell'addome che veniva eseguita in data 3/9/2013; che il suddetto esame individuava una formazione pseudocistica posteriormente al rene di sinistra, compatibile con ematoma spontaneo retroperitoneale in corso di TAO;
che in data 04.09.2013 la paziente si recava al PS dell'Ospedale di Macerata ed eseguiva TAC addome dalla quale si rilevava “problema clinico: ematoma retroperitoneale in paziente in TAO rilevato in recente ecografia dell'addome. A livello del fianco sinistro grossolana raccolta di parete con valori densitometrici di tipo sovraliquido. Estensione cranio-caudale di circa cm 12, con spessore massimo di cm 6. La raccolta origina dalla parete muscolare con scollamento del peritoneo ed estensione intraddominale, con segni di compressione del colon discendente che risulta medializzato con iperemia delle pareti. Si associa moderato versamento libero nello scavo pelvico. Si segnala anche iperdensità di tipo flogistico del grasso cutaneo profondo in corrispondenza della parete interessata dalla raccolta”; che a seguito di tali accertamenti la paziente veniva ricoverata in Chirurgia;
che all'ingresso l'INR era 5,88, per cui veniva sospeso il warfarin e praticata Vitamina K e.v.; che la paziente era inoltre febbrile, con TC < 39° e veniva posta in trattamento antibiotico empirico essendo al momento indisponibili esami culturali per terapia “mirata”; che era presente importante leucocitosi neutrofila (quasi 20.000 GB/(ml!) associata alla febbre;
che l'emocromo mostrava anche piastrinosi;
che l'ECG mostrava ritmo sinusale con frequenti extrasistoli sopraventricolari;
che in data 05.09.2013 la paziente veniva sottoposta a intervento di posizionamento di drenaggio c/o la Radiologia Interventistica;
che venivano evacuati “diversi cc” di liquido purulento su cui veniva eseguito esame colturale con sviluppo di Enterococcus Faecalis, sensibile al trattamento con Teicoplanina 400 mg e.v. impostato;
che veniva inoltre impostata terapia con Enoxeparine a 6000 UI x 2 sc., in sostituzione del trattamento con warfarin;
che il drenaggio veniva lasciato in situ, con evacuazione giornaliera di liquido corpuscolato da cui veniva isolato anche in data 7/9 uno Staphilococcus hominis, ad indicare una infezione mista, come di sovente riscontrato nella pratica clinica per raccolte ascessuali formatesi per sovrainfezione di ematomi retroperitoneali trattati con drenaggio percutaneo;
che in data 11.09.2013 la paziente veniva dimessa con a) Trattamento antibiotico con Ciprofloxacina 500 mg x 2 (trattamento non testato negli antibiogrammi a disposizione alla dimissione), b) Trattamento con Enoxeparine sc 6000 UI x 2 sc;
drenaggio in situ e programma di controllo ambulatoriale, che veniva eseguito in data 24.09.2013 con rilievo di persistenza – sia pure in quota ridotta - della raccolta liquida;
che non veniva richiesta né eseguita alcuna consulenza cardiologico per verificare la corretta gestione della terapia anticoagulante in una paziente con protesi valvolare meccanica in posizione mitralica e per escludere una possibile endocardite sempre sospettabile in pazienti con patologia infettiva, febbre e portatori di protesi valvolari;
che in data 24.09.2013 la paziente accedeva al PS di Macerata per ipostenia arto superiore e inferiore di destra;
che la paziente, definita “in TAO” dal medico di PS (in realtà risulta ancora in trattamento con Enoxeparine), veniva sottoposta a visita generale e ad una TAC cerebrale che evidenziava un ampio focolaio malacico definito “in esito”, ma in assenza nella documentazione esaminata di alcun cenno anamnestico a pregressi pagina 7 di 12 accidenti cerebro-vascolari (ACV); che l'ECG mostrava ritmo sinusale con alcune extrasistoli sopraventricolari;
che non veniva eseguito alcun esame ematochimico, né un esame neurologico specialistico né una consulenza cardiologica;
che la paziente, dimessa con indicazione a rivolgersi al proprio medico curante, presentava, in data 29.09.2013, intenso dolore all'arto inferiore sinistro, trattato, su consiglio del sanitario di guardia medica, con antidolorofici e successivamente intensa dispnea per cui veniva trasportata dal 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitanova, ove giungeva con quadro di EPA ipertensivo associata a marezzatura della cute, segni chiari di embolia dell'arto inferiore sinistro ed evidenza clinico-strumentale di trombosi della protesi impiantata in posizione mitralica;
che dagli esami eseguiti emergevano a) D-dimero > 13.000, b) ECG con tachicardia sinusale compensatoria e sovraccarico ventricolare sinistro, c) grave acidosi respiratoria (lattati non dosati), d) congestione polmonare e versamento pleurico destro, e) ipertensione polmonare associata ad alti gradienti transprotesici, f) ostruzione della femorale sinistra all'origine (doppler arterioso arti inferiori); che la paziente veniva pertanto indirizzata alla Cardiochirurgia Controparte_12
– per ipotesi di trattamento, con iniziale ricovero in Cardiologia/UTIC per trattamento intensivo
[...] mpenso cardiaco acuto ed esecuzione degli esami preliminari all'intervento, inclusa valutazione coronarografica;
che, stante le condizioni estremamente critiche e, pur in presenza di un bilancio rischio/beneficio non favorevole, la paziente veniva sottoposta in urgenza ad intervento “combo” di risostituzione della protesi valvolare in sede mitralica e disostruzione della arteria femorale sinistra;
che il decorso successivo in TIPO, caratterizzato fin dall'inizio da condizioni cliniche gravi con EPA e vasocostrizione periferica, necessità di supporto respiratorio protratto con alte pressioni, acidosi metabolica, instabilità emodinamica con necessità di supporto del circolo con amine, era complicato da sanguinamento mediastinico, infezioni ricorrenti, insufficienza respiratoria, difficoltà di svezzamento da respiratore con necessità di tracheostomia e revisioni per sanguinamento, politrasfusioni;
che dopo lunghissimo decorso in TIPO la paziente veniva trasferita per stabilizzazione clinica in reparto di Cardiochirurgia, ove si verificava l'evento terminale, costituito da arresto di circolo per sanguinamento da fistola aorto-tracheale; che, nonostante il nuovo ricovero in TIPO e il supporto respiratorio, il decesso in data 27.12.2013 avveniva per insufficienza respiratoria da inondazione bronchiale da fistola aorto-tracheale. Dalla ctu espletata nel corso del giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016 emerge la prova della sussistenza del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta, connotato da colpa grave ed il tragico evento della morte di
[...]
CP_5 Sul punto, appaiono, infatti, pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dai consulenti nominati nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1701/2016 (v. relazione dei ctu dott. e dott.ssa Per_3 in data 30.09.2018 fascicolo attori) i quali, dopo aver dettagliatamente analizzato le risultanze Per_6 anno ricostruito in maniera puntuale e convincente l'iter clinico che ha condotto alla morte di per grave negligenza e imperizia dei sanitari dell'Ospedale di Macerata Controparte_5 ità degli esiti della predetta relazione vale rilevato che, come è stato statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata. (v. Cass. 220 n. 12422) I Consulenti hanno accertato che la causa determinante l'evento fatale è stata la trombosi della protesi posizionata in sede mitralica. Tale trombosi di protesi, a sua volta, è stata causata dalla sospensione protratta del warfarin, con sostituzione del trattamento anticoagulante orale con Eparina a basso peso molecolare. Sono, pertanto, addebitabili ai sanitari dell'ospedale di Macerata due gravi errori: la protratta e ingiustificata sospensione del trattamento anticoagulante e la mancata tempestiva possibile diagnosi di trombosi su protesi valvolare il 24.9.2013. La prolungata sospensione dell'anticoagulante è in contrasto con le linee-guida europee ESC 2009
pagina 8 di 12 disponibili all'epoca dei fatti, le quali raccomandavano, in un paziente ad alto rischio trombo-embolico, quale era la in quanto portatore di protesi valvolare, la ripresa della terapia anticoagulante dopo CP_5
24-48 ore d ra chirurgica e un consulto cardiologico preoperatorio e post-operatorio. Nel caso di specie, invece, la terapia anticoagulante con warfarin è stata ripresa circa venti giorni dopo la procedura di drenaggio. Inoltre, in data 24.09.2013, quando la paziente si rivolgeva al Pronto Soccorso di Macerata, si ometteva una valutazione cardiologica che avrebbe, con elevata probabilità, evidenziato la presenza di trombosi e consentito un diverso trattamento medico in tempi adeguati. La paziente veniva invece dimessa senza eseguire nè un esame ematochimico né un esame neurologico specialistico, né tanto meno una consulenza cardiologica. La mancata diagnosi di trombosi su protesi, che per i CC.TT.UU. era sicuramente presente in data 24/9/2013, anche se non con una estensione tale da provocare disagio emodinamico, ha privato la di un trattamento farmacologico e/o chirurgico che secondo la regola del “più probabile che CP_5 non”, le avrebbe consentito un esito diverso da quello successivamente manifestatosi e che ha condotto al decesso in Ancona. Dopo la procedura interventistica percutanea la terapia con EBPM con protratta sospensione del warfarin (oltre 20 gg) è assolutamente ingiustificata e costituisce un errore clinico in diretta relazione causale con l'evento successivo di trombosi su protesi palesatosi poi clinicamente in tutta la sua evidenza in data 29/9/2013. Al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta, la paziente, al momento della sospensione della TAO, doveva essere soggetta a procedura interventistica (drenaggio percutaneo) associata a rischio emorragico basso e non ad un intervento chirurgico “maggiore” con rischio emorragico alto, così come precisato dai ctu in sede di risposte alle osservazioni formulate dai ccttpp. Ne consegue, pertanto, che non è fondata la tesi della convenuta secondo la quale i medici hanno adottato un trattamento sanitario adeguato in relazione ai contrapposti rischi emorragici e trombotici, avendo invece sospeso la terapia anticoagulante per un periodo di tempo eccessivo, in contrasto con le Linee Guida di cui sopra. In definitiva, i sanitari che eseguirono la procedura interventistica di drenaggio dell'ascesso sospesero, impropriamente, in maniera protratta il trattamento anticoagulante con warfarin in una paziente portatrice di protesi meccanica, così esponendola al rischio poi concretatosi di rischio trombo emolitico. Inoltre, i sanitari che presero in cura la presso il Pronto Soccorso di Macerata il 24 settembre CP_5 e il successivo 29 settembre non formularono diagnosi di trombosi su protesi valvolare. Si condividono, pertanto, le conclusioni cui sono giunti i cc.tt.uu. ossia che vanno ravvisati errori professionali nell'atteggiamento di tipo sia terapeutico (sanitari della Chirurgia dell'Ospedale di Macerata) che diagnostico (sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata) assunto nei confronti di CP_5 da parte dei sanitari dell'Ospedale di Macerata che la tennero in cura dal 4 al giorno 11 settembre
[...]
, ancora, in data 24.09.2013; che il decesso di è riconducibile all'errato Controparte_5 atteggiamento diagnostico-terapeutico tenuto dai sanitari in questione;
che non sussistono stati morbosi, coesistenti o concorrenti, che possano aver avuto un ruolo significativo nel determinismo del decesso;
che, infine, l'approccio diagnostico e terapeutico del caso non richiedeva la soluzione di problemi di CP_5 speciale difficoltà. Quanto ai trattamenti cui la paziente è stata sottoposta presso l'Ospedale di Ancona ed alla possibile incidenza sull'exitus i consulenti hanno accertato che la fistola aorto-esofagea che costituisce l'evento mortifero terminale dopo un lungo decorso operatorio durante il quale la paziente non si era mai ripresa, è una complicanza prevedibile ma non prevenibile dell'intervento chirurgico, soprattutto nei “redux” e soprattutto negli interventi che vengono eseguiti nelle condizioni critiche in cui la giunse con CP_5 conseguenti infezioni mediastiniche subdole ed hanno, pertanto, escluso che fosse licanza del warfarin, che comunque doveva essere usato pur con le difficoltà di impiego in una paziente che solo a quel punto della sua storia clinica era esposta sia ad alto e noto rischio tromboembolico che a rischio emorragico elevato.
pagina 9 di 12 Alla luce delle superiori considerazioni, della chiarezza e piena condivisibilità delle conclusioni cui sono giunti i consulenti d'ufficio, va disattesa la richiesta di rinnovazione della ctu formulata dalla convenuta atteso che le osservazioni tecniche di parte, reiterate dalla convenuta anche nell'ambito del presente giudizio, risultano contraddette dalla valutazione delle stesse da parte dei consulenti tecnici di ufficio, così come sopra riportato. Deve, quindi, ritenersi provata la responsabilità della sola convenuta nella causazione del decesso di con esenzione di qualunque addebito di responsabilità alla terza chiamata. Persona_7 Precisato quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum. E' ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta ovvero abbia perso la possibilità di sopravvivere, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e, quindi, della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno o attenuare la predetta presunzione, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Cass. n. 9010/2022) Si è poi precisato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l 'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico - relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. civ. 27142/2024). Nella specie, , sono i figli di vittima dell'errore Parte_1 Parte_2 Controparte_5 medico, mentre è il nipote (v. certificato di residenza storica e dichiarazioni rese dai Parte_3 testi escussi all'u
La espletata prova orale ha consentito di provare che, nonostante gli attori vivessero in una città diversa da quella in cui risiedeva quest'ultima era solita fare visita settimanale ai figli ed accudire Controparte_5 il nipote (v. verbale di udienza del 20.10.2022 dichiarazioni rese da e da Pt_3 Testimone_1
n ciò risultando dimostrata la permanenza e l'intensità del r Testimone_2 Ne consegue che il danno può ritenersi effettivamente provato. Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute dalla Cassazione del tutto conformi ai dettami ermeneutici enucleati dalla Suprema Corte (si legge in Cass. Civ. n. 6026/2025 "le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie").
pagina 10 di 12 Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello "a punto", vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Milano. Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 60 al momento del decesso) e di quella dei congiunti ( Parte_2
figlio non convivente di anni 37, figlio non convivente di anni 33,
[...] Pt_1 Parte_1
n convivente di mesi 3) Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
- figlio non convivente la somma complessiva di euro 260.000,00; Parte_2
- AT figlio non convivente la somma complessiva di euro 260.000,00;
- nipote non convivente la somma complessiva di euro 90.000,00 Parte_1 Per quanto concerne l'intensità della relazione si è ritenuto di attribuire il valore prossimo al medio non essendo stati dedotti né provati elementi tali da giustificare il discostamento dal parametro medio e, dunque, in mancanza di prova di una diversa qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava gli specifici rapporti parentali. Alcuna riduzione va disposta in relazione alla circostanza dedotta dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale secondo cui la avrebbe avuto un'aspettativa concreta di vita più bassa rispetto a CP_5 quella media. Al riguardo va rilevato che i ctu hanno chiarito che “Al momento della sostituzione valvolare mitralica la paziente aveva 54 anni, una normale funzione contrattile del ventricolo sinistro e assenza di comorbilità significative. Considerato il trattamento anticoagulante orale correttamente condotto e l'assenza di eventi correlati alla protesi e/o eventi interferenti extracardiaci, l'aspettativa di vita della paziente era elevata”. Sulle somme di cui sopra vanno, altresì, riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi
- quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non risultando depositato alcun documento giustificativo di spese. Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza ai CP_4 sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ap ri minimi per tutte e quattro le fasi per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000,0 di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) tenuto conto della attività concretamente svolta;
non viene, infine, applicato l'aumento di cui all'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 (la cui attribuzione è meramente pagina 11 di 12 discrezionale e della quale nella specie non ricorrono i presupposti, non avendo la pluralità di attori comportato per il loro difensore, se non in via del tutto marginale, l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto: v. sul tema Cass. 712/2018). Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata - stante il rigetto delle CP_4 domande proposte dalla prima nei confronti d ono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono come da dispositivo applicando i parametri minimi per tutte e quattro le fasi per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000,0 tenuto conto dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertata la responsabilità extracontrattuale della
[...]
- per le ragioni di cui in motivazione condanna Controparte_13
a) al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_2
260.000,00, oltre interessi come spe va;
b) al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
260.000,00, oltre interessi come spe iva;
c) al pagamento in favore di e nella qualità di Parte_2 Parte_4 genitori esercenti la potestà sul complessiva di Parte_3 euro 90.000,00, oltre interessi come specificato in parte motiva;
2. condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che si liquidano
€ 14.598,00 per compenso, oltre rimborso per spese vive (contributo unificato, iscrizione a ruolo) rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. rigetta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
4. condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese del presente giudizio che si liquidano € 14.598,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge. Macerata, 4 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3335/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 ori . Parte_2 C.F._2 [...]
Parte_4 ell'avv. CARDINALI MONIA ATTORI contro
in persona del Direttore Generale Controparte_1 Do CP_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TARTUFERI RENZO CONVENUTO e
RT
in persona del legale rappresentante p.t. (p.i. )
[...] P.IVA_2 vv. LOCATELLI LORENZO TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli attori: “NEL MERITO - accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_4 con sede ad Ancona, Via Oberdan n. 2 (c.a.p. 601
[...]
, p.e.c.: in persona del legale rappresentante pro tempore, comunque qualificata, nella P.IVA_1 Email_1 'evento ella signora e per l'effetto, condannare l al Controparte_5 CP_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti nelle seguenti misure: - in favore di euro 350.000/00; Parte_1
- in favore di euro 350.000/00; - in euro Parte_2 Parte_3
200.000/00, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”. per parte convenuta: “IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre la rinnovazione della CTU medico-legale, con nomina di un collegio peritale composto da professionisti che non si trovino in posizione di conflitto di interessi con alcuna delle parti in causa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 della legge 24/2017.NEL MERITO si richiamano le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi nei confronti degli attori: per il rigetto integrale delle domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
nei confronti della terza chiamata: per l'accoglimento delle domande come formulate dell'atto di chiamata in causa. Si chiede l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali”.
pagina 1 di 12 per il terzo chiamato: “L' RT
in ottemperanza al provvedimento del 6 novembre 2024 con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza
[...]
per il 23 gennaio 2025, dichiara, per il tramite dello scrivente procuratore, di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata da codesto Giudice nell'ambito dell'ordinanza del 6 novembre 2024”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 06.11.2019, , Parte_1
e , rappresentato dai genitori, Parte_2 Parte_3 [...] tato Tribunale onde sentir Parte_2 Parte_4 seguenti conclusioni: NEL MERITO - accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] P.IVA con sede ad Ancona, Via Oberdan n. 2 (c.a.p. ), c Controparte_4
, p.e.c.: in persona del legale rappresentante pro tempore, comunque qualificata, nella P.IVA_1 Email_1
'evento ella signora e per l'effetto, condannare l al Controparte_5 CP_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti nelle seguenti misure:- in favore di euro 350.000/00; - Parte_1 in favore di euro 350.000/00; - in euro Parte_2 Parte_3 200.000/00, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”. In fatto esponevano: che essi ricorrenti erano rispettivamente figli ( e ) e nipote di che in data 15 agosto 1953 Pt_2 Pt_1 Pt_3 Controparte_5 [...] si recava al pronto soccorso dell'Ospedale Generale Provinciale di Macerata, dove, a seguito di CP_5 addome, le veniva diagnosticato “ematoma retroperitoneale in recente ecografia in paziente in tao (terapia anticoagulante orale); che veniva ricoverata nel reparto di chirurgia;
che all'atto Controparte_5 dell'ingresso l'indice INR veniva disposta la sospensione del Coumadin e la somministrazione di una fiala di vit. K.; che alle ore 16.00 del 4.9.2013 l'INR scendeva 2,01; che in data 5.9.2013 veniva posizionato un drenaggio percutaneo;
che dal giorno successivo all'intervento di drenaggio, su prescrizione dei medici del Reparto di Chirurgia del predetto nosocomio, iniziava la somministrazione di AN (EBPM eparina a basso peso molecolare) 6000ux2; che veniva dimessa in data Controparte_5 11.9.2013 con le seguenti prescrizioni "dimettiamo data odierna la Sig.ra (omissis). Il successivo Controparte_5 decorso si è svolto in maniera sostanzialmente regolare ed alla dimissione la pa d in buone condizioni generali. (omissis) A domicilio consigliamo: Ciproxin 500 mg 1 cpsx2/die per 7 gg;
ripresa della terapia in atto precedentemente al ricovero ad eccezione del Coumadin;
AN 6000UI i flx2/die fino alla ripresa del Coumadin. Rivedremo la paziente per visita di controllo e medicazione 16 settembre pv presso l'ambulatorio chirurgico divisionale previa prenotazione tramite CUP. Non necessita di impegnativa. La paziente è attesa il 26 settembre alle 10:00 presso la radiologia interventistica del nostro nosocomio per il controllo con eventuale rimozione dal drenaggio percutaneo. Non necessita di impegnativa”; che in data 16.9.2013 veniva eseguita la visita e la medicazione dal drenaggio;
che in data 24.09.2013 veniva eseguito il controllo del drenaggio presso la radiologia interventistica di Macerata con il seguente risultato "al controllo odierno la raccolta appare ridotta in dimensioni ma non scomparsa. Al lavaggio permane contenuto purulento-corpuscolato. Si effettuano lavaggi antisettici. Si consiglia controllo tra 10-15 giorni per eventuale rimozione"; che nella medesima giornata le condizioni di salute peggioravano e si recava Controparte_5 al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, ove si annotava che “la paziente giunge in pronto soccorso per ipostenia brachio crurale destra in tao con Coumadin, in anamnesi patologica remota sostituzione valvolare mitralica meccanica in atto paziente cosciente collaborante GCS15 non deficit di forza in quattro arti, allergia penicillina, in terapia con protettore gastrico, eutero,sotalex, triatec"; che l' esame TC cerebrale rilevava "ampia ipodensità da esito malacico in sede temporo-parieto-occipitale dx. non aree iperdense da riferire a sanguinamenti cerebro-meningei in atto. Linea mediana in asse.nei limiti di norma, in rapporto all'età, l'ampiezza delle cavità ventricolo-cisternali"; che la paziente veniva dimessa con diagnosi di "riferita ipostenia arto superiore destro ed inferiore destro" e riaffidata a domicilio al curante;
che in pagina 2 di 12 data 29.9.2013 il dolore alla gamba destra diveniva talmente forte da costringere la a CP_5 rivolgersi alla Guardia Medica che si limitava a prescrivere un antidolorifico;
che in serata, a seguito della comparsa di difficoltà respiratorie, la si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Civitanova CP_5 ove i sanitari, valutato il caso ed eseguita una consulenza cardiologica (completata con Ecocardiogramma ed Ecocolordoppler arti inferiori), ponevano diagnosi di "dispnea ingravescente e dolore dell'arto inferiore sinistro in paziente con sospetta trombosi della protesi valvolare mitralica meccanica complicata da embolia arteriosa periferica" e, con prognosi, disponevano il trasferimento della paziente presso l'Ospedale "G.M.Lancisi" di Ancona;
che in data 27.12.2013, nonostante le cure prestate presso il predetto centro, decedeva;
che Controparte_5 il decesso di era causalmente riconducibile all dell'Ospedale Controparte_5 provinciale di Macerata che avevano colposamente errato nel dosaggio del clexane e nella prescrizione della ripresa del Coumadin;
che era portatrice di una protesi valvolare meccanica mitralica Controparte_5 e questa circostanza avrebbe dovuto indurre i medici del nosocomio di Macerata a prestare la massima attenzione disponendo la ripresa del trattamento anticoagulante (TAO) con il farmaco Coumadin nel più breve tempo possibile e, comunque, nell'arco di due o tre giorni dall'intervento; che, nella specie, invece, la sospensione si era protratta per 3 settimane circa senza che vi fosse alcuna menzione delle circostanze eccezionali che potessero in qualche modo legittimare un discostamento tanto rilevante dalle indicazioni riportate nelle Linee Guida scientificamente accettate e ciò anche alla luce del fatto del maggiore fattore di rischio rappresentato per la dalla presenza di una valvola meccanica;
che, oltre a ciò, nella specie, CP_5
i sanitari somministravano, el Coumadin, il farmaco AN ma con un dosaggio (pari a 70 U.I./kg di peso corporeo) di gran lunga inferiore a quello riportato in letteratura scientifica (100 U.I./Kg di peso corporeo) peraltro per un lasso di tempo assolutamente ingiustificato e non conforme alle Linee Guida riconosciute in caso di c.d. “Bridging Terapy” (vedasi al riguardo pag 26 della Linee Guida del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna al riguardo, “Indicazioni per un razionale utilizzo delle eparine a basso peso molecolare”– nel quale è riportato correttamente il dosaggio scientificamente riconosciuto con la precisazione, a pagina 6, che sulla base della letteratura attualmente disponibile, e sulla base delle indicazioni terapeutiche registrate, appare ragionevole considerare equivalenti OX (AN) DR (Fraxiparina/Seleparina) e RI (Fragmin)); che la sospensione eccessivamente prolungata del trattamento TAO (farmaco Coumadin), in presenza di protesi valvolari meccaniche, aveva determinato la formazione di una trombosi valvolare con un conseguente evento embolico periferico che, dopo tre mesi di ricovero nel reparto di rianimazione del Presidio Ospedaliero Lancisi di Ancona, aveva condotto al decesso;
che il consulente tecnico di parte, dott. Persona_1
specialista in Medicina Legale, aveva accertato che, “dovendo compiere un atto operatorio, quale quello del
[...] ento di un drenaggio percutaneo per trattare un ascesso della parete addominale, si è proceduto correttamente alla sospensione del trattamento anticoagulante orale (Coumadin) sostituendolo con una eparina a basso peso molecolare (EBPM AN); non altrettanto correttamente si è proceduto nella valutazione del dosaggio di quest'ultimo farmaco. Per quanto concerne il dosaggio del AN infatti, i protocolli e le linee guida sono concordi nell'affermare che, se nelle fasi perioperatorie questo non deve superare il 70% della dose di mantenimento, successivamente a tale fase la dose del farmaco va portata al 100% del suo utilizzo terapeutico. Per quanto riguarda l'uso del farmaco AN, utilizzato nello specifico caso, il suo dosaggio terapeutico viene valutato sulla base del peso corporeo del paziente (100 Ul/kg ogni 12 ore); la dose da utilizzare quindi , tenuto conto che il peso della signora era di 78 kg (dato rilevato da scheda anamnestica della divisione di Cardiologia AOUOR AN) era di circa 6000 U1x2 nel perioperatorio e di 8000 UI x2 dalla terza giornata in poi e, comunque, successivamente alla dimissione dal reparto di Chirurgia, avvenuta in data 11.9.2013. Il "sottodosaggio" del farmaco utilizzato, per un prolungato periodo di tempo (circa tre settimane), ha comportato una inefficace azione anticoagulante dello stesso, favorendo così la formazione di trombi, come quello che si è venuto a formare sulla valvola meccanica mitralica e nell'arteria iliaca sinistra, innescando la sintomatologia che, a partire dal 29 settembre, attraverso una serie di eventi concatenati, ha condotto all'exitus della paziente in data 27.12.2013” ; che tale conclusione trovava riscontro nella diagnosi del Medico Chirurgo-Cardiologo Dott. degli Ospedali Riuniti di Ancona – Presidio Persona_2 Cardiologico Lancisi, chiamato ad effettuare un intervento d'urgenza il giorno del trasferimento della presso il centro cardiologico specialistico di Ancona (30/09/2013) per “sostituzione valvolare CP_5 mitralica con protesi meccanica SJM Master con Flex Cuff n. 27 (omissis). Disostruzione dell'asse arterioso inferiore sx con
pagina 3 di 12 tecnica se. ”; che il Dott. nella propria diagnosi rilevava “Disfunzioni protesi mitralica per trombosi CP_6 Per_2 massiva da sospensione prolungata del Coumadin. Ischemia art inf. Sx da embolia.” ; che la riconducibilità causale del decesso della alle condotte colpose poste in essere dai sanitari dell'Ospedale di Macerata era stata CP_5 appurata, altresì, dai consulenti tecnici d'ufficio, Dott. e Dr.ssa designati dal Tribunale di Per_3 Per_4
Macerata nell'ambito del giudizio R.G. n. iscritto al . 1701/ osso da , Parte_5 convivente more uxorio della nei confronti della convenuta al fine di ottenere il Controparte_5 risarcimento dei danni patiti;
rrenti avevano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, danno da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano, e del danno patrimoniale, per le gli esborsi sostenuti a seguito del ricovero d'urgenza della propria congiunta e della necessità di prestare assistenza continuativa in favore della stessa per tutto il tempo della degenza presso l'Ospedale di Ancona, ovvero dal 29 settembre al 27 dicembre dell'anno 2013; che il tentativo di mediazione aveva avuto essi negativi. Concludevano, dunque, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva l' che contestava l'avversa domanda. In via pregiudiziale, chiedeva l'autorizzazione a CP_4 chiamare in cau in quanto ritenuta responsabile e/o Controparte_7 corresponsabile del decesso della Sempre in via pregiudiziale eccepiva la inammissibilità della CP_5 domanda per asserito abuso del p iolazione del divieto di frazionamento del credito in quanto per il medesimo fatto risultava incardinato altro giudizio da parte del convivente more uxorio di
[...] con il patrocinio del medesimo difensore, dinanzi al Tribunale di Macerata. Quindi, fo CP_5 istanza di riunione dei due procedimenti e di mutamento del rito. Nel merito, contestava la riconducibilità causale del decesso della ad una condotta colpevole dei sanitari dell'ospedale di Macerata CP_5 assumendo che per la era stato adottato un trattamento sanitario adeguato a fronteggiare CP_5 contemporanei rischi tr una parte ed emorragici dall'altra, che necessitavano di un intervento chirurgico;
che era improbabile che la serie di eventi che avevano portato al decesso della paziente potessero essere imputati al solo trattamento eparinico;
che la morte era sopravvenuta a distanza di tre mesi e mezzo dal ricovero presso l'ospedale di Macerata e che si dovevano considerare le pregresse condizioni di salute della paziente, già portatrice di protesi meccanica monodisco in sede mitralica che, di per sé, comporta un rischio trombotico elevato, complicato da rischio emorragico grave, che necessitava di un intervento chirurgico, per il quale si andava delineando anche un rischio di sanguinamento;
che dal bilanciamento dei tre rischi, i sanitari di Macerata erano giunti alla prescrizione di un trattamento con eparina a bpm ai limiti bassi, come da prassi consolidata;
che la consulenza disposta nel procedimento iscritto al n. R.G. 1701/2016 non era utilizzabile;
che le risultanze della predetta consulenza non erano attendibili in quanto il ctu, dott. era il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Ancona nel Per_3 quale la era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico ed aveva altresì prestato una CP_5 consule in data 27.11.2023, di talchè versava in una evidente situazione di conflitto di Per_5 interessi;
che l'omessa valutazione della condotta dei sanitari dell'Ospedale di Ancona nella relazione depositata nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1701/2016 non consentiva di ritenere provato, secondo la regola del più probabile che non, il nesso causale tra il decesso della e l'errore CP_5 ascritto alla condotta dei sanitari dell'ospedale provinciale di Macerata: che pertanto ecessario disporre il rinnovo della ctu. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Macerata, IN VIA PRELIMINARE, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto del termine a comparire, al fine di consentire la chiamata in causa della terza chiamata “
[...]
, di seguito denominata Controparte_8 CP_9 legale in Ancona, alla Via Conca n. 71; Partita Iva e Codice Fiscale per la ragione giuridica e fattuale sopra P.IVA_2 indicate ed affinché essa, accertata la sua responsabilità causale e ella ex adverso vantata e contestata insorgenza delle conseguenze lamentate dalla parte ricorrente venga condannata e tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta dalle pretese attrici malauguratamente riconosciute per ogni eventuale inadempienza connessa alla propria sfera di responsabilità in relazione all'intervento chirurgico ed al ricovero di tre mesi effettuati presso la sua struttura sanitaria;
NEL MERITO assolvere la parte resistente dalle pretese di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, spese, e compenso defensionale rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA, - disporre la
pagina 4 di 12 riunione presente procedimento al procedimento connesso oggettivamente per l'oggetto ed il titolo e soggettivamente avente il n. 1701/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Macerata assegnato per la precisazione delle conclusioni al 18/11/20 ed instaurato dal sig. allora convivente della sig.ra avente ad oggetto lo stesso evento per cui è Parte_5 CP_5 l'attuale giudizio. - Disporre la trasformazione del rito con la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nell'ambito del Giudizio ordinario. - In ogni caso disporre, anche in mancanza di conversione, nel rito deformalizzato, la rinnovazione della consulenza medico legale stante la mancata valutazione della fase relativa all'intervento chirurgico ed al ricovero di tre mesi effettuati presso la struttura sanitaria della “ Controparte_8 Per_
, nel repartio diretto dal CTU Dott. che avrebbe dovuto astenersi”
[...]
terza chiamata che rassegnava guenti conclusioni: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: si chiede che il Giudice, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo alla terza chiamata
, ne disponga anche revocando e modificando il provvedimento Controparte_10 di cui all'ordinanza del 7 maggio 2020, revochi la chiamata in causa dell' , col favore delle Controparte_11 spese di lite;
in ogni caso, si chiede che il Giudice disponga l'estromissione ausa in ragione Controparte_11 dell'accertata decadenza delle controparti rispetto ai termini di cui agli artt. 106, 167 e 289 c.p.c. per la tempestiva chiamata di terzi nella causa r.g. 1701/2016; si chiede che il Giudice valuti la riunione della causa r.g. 3335/2019 con la causa r.g. 1701/2016, chiedendo, che accerti e dichiari la continenza con riguardo alle domande promosse nella causa R.G. 3335/2019, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in ogni caso, ferma l'estromissione dell , Controparte_11 per tutte le ragioni esposte, dal momento che nessuna domanda risulta essere stata svolta dalle parti attrice e ricorrenti né dall' originariamente costituita nella causa 1701/2016, si chiede, comunque, che il Giudice valuti, CP_4 comunque, la sospensione della causa rg. 3335/2019 in attesa della decisione della causa 1701/2016, per le ragioni espresse in narrativa;
accertarsi e dichiararsi comunque l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte da parte attrice, con integrale rigetto delle stesse ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e/o, comunque, in ragione del divieto di frazionamento;
accertarsi e dichiararsi comunque, l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie per le ragioni espresse ai sensi dell'art 8 della Legge Gelli;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva, titolarità attiva e di interesse ad agire, delle parti ricorrenti e comunque di parte attrice nella causa r.g. 1701/2016 per tutte le ragioni esposte in narrativa in ragione della carenza di prova della qualità di eredi e prossimi congiunti (e di convivente more uxorio quanto al signor attore della causa r.g. 1701/2016) della signora accertarsi e dichiararsi l'intervenuta Pt_5 Controparte_5 prescrizione del diritto risarcitorio dei ricorrenti (ed a maggior ragione dell'attore della causa r.g. 1701/2016) nei riguardi dell' , per le ragioni espresse in RT narrativa;
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi l'estraneità dell' RT in relazione alla fattispecie ogge
[...] proposta, anche in via di regresso e/o rivalsa e/o manleva nei confronti dell'Ente Ospedaliero terzo chiamato, disponendo, dunque, l'estromissione dal giudizio dell' e comunque, mandando la stessa assolta da ogni Controparte_11 avversa pretesa per tutte le ragioni esposte;
respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l'Azienda terza chiamata, assolta da ogni pretesa da chiunque svolta e a qualsiasi titolo evocata, anche in via di regresso e/o rivalsa e/o manleva;
respingersi, comunque, ogni domanda nei confronti dell
[...]
, anche in via di regresso e/o RT stessa assolta da ogni avversa pretesa per tutte le ragioni esposte;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità delle domande avversarie e, altresì, di accertata responsabilità dell' in relazione ai fatti dedotti RT in criteri di diritto e prova assolutamente rigorosi, limitandosi l'obbligazione dell'Ente terzo chiamato in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità accertato, anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., e ai reali danni subiti strettamente connessi alla condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e Controparte_5 di prova rigorosi, ridimensionandosi, rse pretese, con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante in via di solidarietà, e dunque accertando l'eventuale percentuale di responsabilità e mantenendo l'eventuale obbligazione strettamente riferita alla quota di responsabilità che fosse accertata in capo all' terza chiamata;
nella denegata ipotesi di CP_1 accertamento della sussistenza di responsabilità dell'dell RT
, in concorso con gli altri cond
[...] responsabilità e dell'obbligazione di ciascuno con conseguente condanna alla restituzione all' RT
pagina 5 di 12 degli importi che fossero, eventualmente, versati da RT quest'ultima oltre la propria quota di responsabilità; IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite Con ordinanza in data 09.07.2020 veniva disposto il mutamento del rito. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Si dà atto che il presente fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta con provvedimento presidenziale in data 20.09.2024 e che è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23.01.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto Preliminarmente va rilevato che è pacifico, in quanto non contestato, che il giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016 promosso dal convivente more uxorio di nei confronti dell' , avente ad Controparte_5 CP_4 oggetto il risarcimento dei danni patiti a causa ed in edesimi fatti ded ndamento della domanda risarcitoria proposta con l'introduzione del presente giudizio, è stato definito con sentenza n. 363/2022 con la quale il Tribunale di Macerata ha accertato la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Macerata ed ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore e al pagamento delle spese di lite. E' altresì pacifico, in quanto non contestato, che la predetta sentenza è passata in giudicato. Ne consegue che, anche a voler ritenere che vi sia stato un frazionamento della pretesa creditoria non sorretto da un concreto interesse oggettivo (cosa che deve escludersi in ragione della circostanza per cui gli attori del presente giudizio sono soggetti diversi dall'attore che ha promosso il giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016), la domanda proposta dagli attori non potrebbe essere dichiarata improcedibile, siccome richiesta dalla convenuta e dalla terza chiamata, ma dove essere esaminata nel merito atteso che la stessa non sarebbe riproponibile unitariamente, stante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016 (v. Cass. sezioni Unite sentenza n. 7299/2025) Nel merito le domande proposte dagli attori sono fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito indicati. Prima di affrontare nel merito l'esame delle singole domande, occorre distinguere la natura della responsabilità medica avuto riguardo alle domande formulate dagli attori Gli attori hanno, infatti, formulato domande di risarcimento del danno iure proprio per lesione diretta di loro beni interessi di rilevanza costituzionale verificatasi dopo la morte del congiunto, c.d. danno parentale, avvenuta per violazione di norme di condotta e per omissioni poste in essere dai sanitari delle strutture convenuta. Giova evidenziare come, nel momento dell'accesso del paziente presso una struttura ospedaliera al fine di ricevere cure, viene concluso tra il paziente e la struttura sanitaria, un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 8826/07), in forza del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio composito di cura ed assistenza. Dalla conclusione di tale contratto discende la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, con precisa ripartizione dell'onere della prova. Il danneggiato dovrà provare: l'esistenza del rapporto contrattuale;
dovrà allegare inadempimento della struttura e dovrà provare il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08). Al contrario, il danno lamentato dai parenti per il decesso del paziente per perdita del c.d. rapporto parentale non è riconducibile nell'alveo della responsabilità contrattuale, non avendo i parenti del defunto concluso alcun accordo negoziale con la struttura (salvi casi particolari, come quello del contratto concluso dalla gestante per le prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione): tale responsabilità deve essere, pertanto, ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con diversa ripartizione dell'onere della prova. In merito deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14615/2020) che ha chiarito tale distinzione: “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole
pagina 6 di 12 parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione.” In punto di prova del nesso causale si ricorda ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè del criterio della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile nel processo civile e nel processo penale, sicchè nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" ( così fra le tante cfr. Cass. n. 16123 del 8.7.2010). Nella fattispecie in esame è pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che nell'agosto 2013 presentando dolori addominali si rivolgeva al proprio Controparte_5 medico curante il quale prescr un'ecografia dell'addome che veniva eseguita in data 3/9/2013; che il suddetto esame individuava una formazione pseudocistica posteriormente al rene di sinistra, compatibile con ematoma spontaneo retroperitoneale in corso di TAO;
che in data 04.09.2013 la paziente si recava al PS dell'Ospedale di Macerata ed eseguiva TAC addome dalla quale si rilevava “problema clinico: ematoma retroperitoneale in paziente in TAO rilevato in recente ecografia dell'addome. A livello del fianco sinistro grossolana raccolta di parete con valori densitometrici di tipo sovraliquido. Estensione cranio-caudale di circa cm 12, con spessore massimo di cm 6. La raccolta origina dalla parete muscolare con scollamento del peritoneo ed estensione intraddominale, con segni di compressione del colon discendente che risulta medializzato con iperemia delle pareti. Si associa moderato versamento libero nello scavo pelvico. Si segnala anche iperdensità di tipo flogistico del grasso cutaneo profondo in corrispondenza della parete interessata dalla raccolta”; che a seguito di tali accertamenti la paziente veniva ricoverata in Chirurgia;
che all'ingresso l'INR era 5,88, per cui veniva sospeso il warfarin e praticata Vitamina K e.v.; che la paziente era inoltre febbrile, con TC < 39° e veniva posta in trattamento antibiotico empirico essendo al momento indisponibili esami culturali per terapia “mirata”; che era presente importante leucocitosi neutrofila (quasi 20.000 GB/(ml!) associata alla febbre;
che l'emocromo mostrava anche piastrinosi;
che l'ECG mostrava ritmo sinusale con frequenti extrasistoli sopraventricolari;
che in data 05.09.2013 la paziente veniva sottoposta a intervento di posizionamento di drenaggio c/o la Radiologia Interventistica;
che venivano evacuati “diversi cc” di liquido purulento su cui veniva eseguito esame colturale con sviluppo di Enterococcus Faecalis, sensibile al trattamento con Teicoplanina 400 mg e.v. impostato;
che veniva inoltre impostata terapia con Enoxeparine a 6000 UI x 2 sc., in sostituzione del trattamento con warfarin;
che il drenaggio veniva lasciato in situ, con evacuazione giornaliera di liquido corpuscolato da cui veniva isolato anche in data 7/9 uno Staphilococcus hominis, ad indicare una infezione mista, come di sovente riscontrato nella pratica clinica per raccolte ascessuali formatesi per sovrainfezione di ematomi retroperitoneali trattati con drenaggio percutaneo;
che in data 11.09.2013 la paziente veniva dimessa con a) Trattamento antibiotico con Ciprofloxacina 500 mg x 2 (trattamento non testato negli antibiogrammi a disposizione alla dimissione), b) Trattamento con Enoxeparine sc 6000 UI x 2 sc;
drenaggio in situ e programma di controllo ambulatoriale, che veniva eseguito in data 24.09.2013 con rilievo di persistenza – sia pure in quota ridotta - della raccolta liquida;
che non veniva richiesta né eseguita alcuna consulenza cardiologico per verificare la corretta gestione della terapia anticoagulante in una paziente con protesi valvolare meccanica in posizione mitralica e per escludere una possibile endocardite sempre sospettabile in pazienti con patologia infettiva, febbre e portatori di protesi valvolari;
che in data 24.09.2013 la paziente accedeva al PS di Macerata per ipostenia arto superiore e inferiore di destra;
che la paziente, definita “in TAO” dal medico di PS (in realtà risulta ancora in trattamento con Enoxeparine), veniva sottoposta a visita generale e ad una TAC cerebrale che evidenziava un ampio focolaio malacico definito “in esito”, ma in assenza nella documentazione esaminata di alcun cenno anamnestico a pregressi pagina 7 di 12 accidenti cerebro-vascolari (ACV); che l'ECG mostrava ritmo sinusale con alcune extrasistoli sopraventricolari;
che non veniva eseguito alcun esame ematochimico, né un esame neurologico specialistico né una consulenza cardiologica;
che la paziente, dimessa con indicazione a rivolgersi al proprio medico curante, presentava, in data 29.09.2013, intenso dolore all'arto inferiore sinistro, trattato, su consiglio del sanitario di guardia medica, con antidolorofici e successivamente intensa dispnea per cui veniva trasportata dal 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitanova, ove giungeva con quadro di EPA ipertensivo associata a marezzatura della cute, segni chiari di embolia dell'arto inferiore sinistro ed evidenza clinico-strumentale di trombosi della protesi impiantata in posizione mitralica;
che dagli esami eseguiti emergevano a) D-dimero > 13.000, b) ECG con tachicardia sinusale compensatoria e sovraccarico ventricolare sinistro, c) grave acidosi respiratoria (lattati non dosati), d) congestione polmonare e versamento pleurico destro, e) ipertensione polmonare associata ad alti gradienti transprotesici, f) ostruzione della femorale sinistra all'origine (doppler arterioso arti inferiori); che la paziente veniva pertanto indirizzata alla Cardiochirurgia Controparte_12
– per ipotesi di trattamento, con iniziale ricovero in Cardiologia/UTIC per trattamento intensivo
[...] mpenso cardiaco acuto ed esecuzione degli esami preliminari all'intervento, inclusa valutazione coronarografica;
che, stante le condizioni estremamente critiche e, pur in presenza di un bilancio rischio/beneficio non favorevole, la paziente veniva sottoposta in urgenza ad intervento “combo” di risostituzione della protesi valvolare in sede mitralica e disostruzione della arteria femorale sinistra;
che il decorso successivo in TIPO, caratterizzato fin dall'inizio da condizioni cliniche gravi con EPA e vasocostrizione periferica, necessità di supporto respiratorio protratto con alte pressioni, acidosi metabolica, instabilità emodinamica con necessità di supporto del circolo con amine, era complicato da sanguinamento mediastinico, infezioni ricorrenti, insufficienza respiratoria, difficoltà di svezzamento da respiratore con necessità di tracheostomia e revisioni per sanguinamento, politrasfusioni;
che dopo lunghissimo decorso in TIPO la paziente veniva trasferita per stabilizzazione clinica in reparto di Cardiochirurgia, ove si verificava l'evento terminale, costituito da arresto di circolo per sanguinamento da fistola aorto-tracheale; che, nonostante il nuovo ricovero in TIPO e il supporto respiratorio, il decesso in data 27.12.2013 avveniva per insufficienza respiratoria da inondazione bronchiale da fistola aorto-tracheale. Dalla ctu espletata nel corso del giudizio iscritto al n. R.G. 1701/2016 emerge la prova della sussistenza del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta, connotato da colpa grave ed il tragico evento della morte di
[...]
CP_5 Sul punto, appaiono, infatti, pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dai consulenti nominati nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1701/2016 (v. relazione dei ctu dott. e dott.ssa Per_3 in data 30.09.2018 fascicolo attori) i quali, dopo aver dettagliatamente analizzato le risultanze Per_6 anno ricostruito in maniera puntuale e convincente l'iter clinico che ha condotto alla morte di per grave negligenza e imperizia dei sanitari dell'Ospedale di Macerata Controparte_5 ità degli esiti della predetta relazione vale rilevato che, come è stato statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata. (v. Cass. 220 n. 12422) I Consulenti hanno accertato che la causa determinante l'evento fatale è stata la trombosi della protesi posizionata in sede mitralica. Tale trombosi di protesi, a sua volta, è stata causata dalla sospensione protratta del warfarin, con sostituzione del trattamento anticoagulante orale con Eparina a basso peso molecolare. Sono, pertanto, addebitabili ai sanitari dell'ospedale di Macerata due gravi errori: la protratta e ingiustificata sospensione del trattamento anticoagulante e la mancata tempestiva possibile diagnosi di trombosi su protesi valvolare il 24.9.2013. La prolungata sospensione dell'anticoagulante è in contrasto con le linee-guida europee ESC 2009
pagina 8 di 12 disponibili all'epoca dei fatti, le quali raccomandavano, in un paziente ad alto rischio trombo-embolico, quale era la in quanto portatore di protesi valvolare, la ripresa della terapia anticoagulante dopo CP_5
24-48 ore d ra chirurgica e un consulto cardiologico preoperatorio e post-operatorio. Nel caso di specie, invece, la terapia anticoagulante con warfarin è stata ripresa circa venti giorni dopo la procedura di drenaggio. Inoltre, in data 24.09.2013, quando la paziente si rivolgeva al Pronto Soccorso di Macerata, si ometteva una valutazione cardiologica che avrebbe, con elevata probabilità, evidenziato la presenza di trombosi e consentito un diverso trattamento medico in tempi adeguati. La paziente veniva invece dimessa senza eseguire nè un esame ematochimico né un esame neurologico specialistico, né tanto meno una consulenza cardiologica. La mancata diagnosi di trombosi su protesi, che per i CC.TT.UU. era sicuramente presente in data 24/9/2013, anche se non con una estensione tale da provocare disagio emodinamico, ha privato la di un trattamento farmacologico e/o chirurgico che secondo la regola del “più probabile che CP_5 non”, le avrebbe consentito un esito diverso da quello successivamente manifestatosi e che ha condotto al decesso in Ancona. Dopo la procedura interventistica percutanea la terapia con EBPM con protratta sospensione del warfarin (oltre 20 gg) è assolutamente ingiustificata e costituisce un errore clinico in diretta relazione causale con l'evento successivo di trombosi su protesi palesatosi poi clinicamente in tutta la sua evidenza in data 29/9/2013. Al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta, la paziente, al momento della sospensione della TAO, doveva essere soggetta a procedura interventistica (drenaggio percutaneo) associata a rischio emorragico basso e non ad un intervento chirurgico “maggiore” con rischio emorragico alto, così come precisato dai ctu in sede di risposte alle osservazioni formulate dai ccttpp. Ne consegue, pertanto, che non è fondata la tesi della convenuta secondo la quale i medici hanno adottato un trattamento sanitario adeguato in relazione ai contrapposti rischi emorragici e trombotici, avendo invece sospeso la terapia anticoagulante per un periodo di tempo eccessivo, in contrasto con le Linee Guida di cui sopra. In definitiva, i sanitari che eseguirono la procedura interventistica di drenaggio dell'ascesso sospesero, impropriamente, in maniera protratta il trattamento anticoagulante con warfarin in una paziente portatrice di protesi meccanica, così esponendola al rischio poi concretatosi di rischio trombo emolitico. Inoltre, i sanitari che presero in cura la presso il Pronto Soccorso di Macerata il 24 settembre CP_5 e il successivo 29 settembre non formularono diagnosi di trombosi su protesi valvolare. Si condividono, pertanto, le conclusioni cui sono giunti i cc.tt.uu. ossia che vanno ravvisati errori professionali nell'atteggiamento di tipo sia terapeutico (sanitari della Chirurgia dell'Ospedale di Macerata) che diagnostico (sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata) assunto nei confronti di CP_5 da parte dei sanitari dell'Ospedale di Macerata che la tennero in cura dal 4 al giorno 11 settembre
[...]
, ancora, in data 24.09.2013; che il decesso di è riconducibile all'errato Controparte_5 atteggiamento diagnostico-terapeutico tenuto dai sanitari in questione;
che non sussistono stati morbosi, coesistenti o concorrenti, che possano aver avuto un ruolo significativo nel determinismo del decesso;
che, infine, l'approccio diagnostico e terapeutico del caso non richiedeva la soluzione di problemi di CP_5 speciale difficoltà. Quanto ai trattamenti cui la paziente è stata sottoposta presso l'Ospedale di Ancona ed alla possibile incidenza sull'exitus i consulenti hanno accertato che la fistola aorto-esofagea che costituisce l'evento mortifero terminale dopo un lungo decorso operatorio durante il quale la paziente non si era mai ripresa, è una complicanza prevedibile ma non prevenibile dell'intervento chirurgico, soprattutto nei “redux” e soprattutto negli interventi che vengono eseguiti nelle condizioni critiche in cui la giunse con CP_5 conseguenti infezioni mediastiniche subdole ed hanno, pertanto, escluso che fosse licanza del warfarin, che comunque doveva essere usato pur con le difficoltà di impiego in una paziente che solo a quel punto della sua storia clinica era esposta sia ad alto e noto rischio tromboembolico che a rischio emorragico elevato.
pagina 9 di 12 Alla luce delle superiori considerazioni, della chiarezza e piena condivisibilità delle conclusioni cui sono giunti i consulenti d'ufficio, va disattesa la richiesta di rinnovazione della ctu formulata dalla convenuta atteso che le osservazioni tecniche di parte, reiterate dalla convenuta anche nell'ambito del presente giudizio, risultano contraddette dalla valutazione delle stesse da parte dei consulenti tecnici di ufficio, così come sopra riportato. Deve, quindi, ritenersi provata la responsabilità della sola convenuta nella causazione del decesso di con esenzione di qualunque addebito di responsabilità alla terza chiamata. Persona_7 Precisato quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum. E' ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta ovvero abbia perso la possibilità di sopravvivere, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e, quindi, della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno o attenuare la predetta presunzione, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Cass. n. 9010/2022) Si è poi precisato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l 'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico - relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. civ. 27142/2024). Nella specie, , sono i figli di vittima dell'errore Parte_1 Parte_2 Controparte_5 medico, mentre è il nipote (v. certificato di residenza storica e dichiarazioni rese dai Parte_3 testi escussi all'u
La espletata prova orale ha consentito di provare che, nonostante gli attori vivessero in una città diversa da quella in cui risiedeva quest'ultima era solita fare visita settimanale ai figli ed accudire Controparte_5 il nipote (v. verbale di udienza del 20.10.2022 dichiarazioni rese da e da Pt_3 Testimone_1
n ciò risultando dimostrata la permanenza e l'intensità del r Testimone_2 Ne consegue che il danno può ritenersi effettivamente provato. Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute dalla Cassazione del tutto conformi ai dettami ermeneutici enucleati dalla Suprema Corte (si legge in Cass. Civ. n. 6026/2025 "le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie").
pagina 10 di 12 Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello "a punto", vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Milano. Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 60 al momento del decesso) e di quella dei congiunti ( Parte_2
figlio non convivente di anni 37, figlio non convivente di anni 33,
[...] Pt_1 Parte_1
n convivente di mesi 3) Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
- figlio non convivente la somma complessiva di euro 260.000,00; Parte_2
- AT figlio non convivente la somma complessiva di euro 260.000,00;
- nipote non convivente la somma complessiva di euro 90.000,00 Parte_1 Per quanto concerne l'intensità della relazione si è ritenuto di attribuire il valore prossimo al medio non essendo stati dedotti né provati elementi tali da giustificare il discostamento dal parametro medio e, dunque, in mancanza di prova di una diversa qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava gli specifici rapporti parentali. Alcuna riduzione va disposta in relazione alla circostanza dedotta dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale secondo cui la avrebbe avuto un'aspettativa concreta di vita più bassa rispetto a CP_5 quella media. Al riguardo va rilevato che i ctu hanno chiarito che “Al momento della sostituzione valvolare mitralica la paziente aveva 54 anni, una normale funzione contrattile del ventricolo sinistro e assenza di comorbilità significative. Considerato il trattamento anticoagulante orale correttamente condotto e l'assenza di eventi correlati alla protesi e/o eventi interferenti extracardiaci, l'aspettativa di vita della paziente era elevata”. Sulle somme di cui sopra vanno, altresì, riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi
- quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non risultando depositato alcun documento giustificativo di spese. Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza ai CP_4 sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ap ri minimi per tutte e quattro le fasi per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000,0 di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) tenuto conto della attività concretamente svolta;
non viene, infine, applicato l'aumento di cui all'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 (la cui attribuzione è meramente pagina 11 di 12 discrezionale e della quale nella specie non ricorrono i presupposti, non avendo la pluralità di attori comportato per il loro difensore, se non in via del tutto marginale, l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto: v. sul tema Cass. 712/2018). Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata - stante il rigetto delle CP_4 domande proposte dalla prima nei confronti d ono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono come da dispositivo applicando i parametri minimi per tutte e quattro le fasi per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000,0 tenuto conto dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertata la responsabilità extracontrattuale della
[...]
- per le ragioni di cui in motivazione condanna Controparte_13
a) al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_2
260.000,00, oltre interessi come spe va;
b) al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
260.000,00, oltre interessi come spe iva;
c) al pagamento in favore di e nella qualità di Parte_2 Parte_4 genitori esercenti la potestà sul complessiva di Parte_3 euro 90.000,00, oltre interessi come specificato in parte motiva;
2. condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che si liquidano
€ 14.598,00 per compenso, oltre rimborso per spese vive (contributo unificato, iscrizione a ruolo) rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. rigetta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
4. condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese del presente giudizio che si liquidano € 14.598,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge. Macerata, 4 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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