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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause reunite iscritte ai N.R.G. 3880/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Carlo Annunziata, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via Francesco Manzo n. 38, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio
D'Acunto, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Nizza n. 134, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 04/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 509/2020 del Giudice
[...]
di Pace di Buccino, emessa il 20/12/2019 e pubblicata il 30/1/2020, mai notificata, con cui veniva accolta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
n. 1919/2015 proposta dalla sig.ra con compensazione integrale CP_1
delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto: che su suo ricorso monitorio il Giudice di Pace di
Salerno emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1919/2015, con cui la sig.ra veniva ingiunta al pagamento, in suo favore, della somma CP_1
pari ad € 3.528,36 a titolo di quota condominiale per i lavori di straordinaria manutenzione, oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
che la sig.ra proponeva opposizione, deducendo l'assenza CP_1
di qualsiasi diritto del ad ottenere gli importi richiesti, Parte_1
nonché l'inesistenza di una delibera condominiale idonea a costituire titolo di credito in favore del e la mancanza dei presupposti legali CP_2
per l'emissione del Decreto Ingiuntivo;
che il Giudice di prime cure alla prima udienza rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., quindi veniva escusso il testimone di parte opponente sig. e decisa la causa. Tes_1
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di
Pace di Salerno è incorso in errore laddove ha ritenuto non provato il credito azionato in via monitoria dal , ha ravvisato la responsabilità Parte_1
dell'Amministratore p.t. in relazione all'appalto per la cui esecuzione era stato richiesto ed emesso il Decreto Ingiuntivo;
che, infatti, il CONDOMINIO attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo ha fornito la prova del diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione, producendo la Delibera assembleare del 18/9/2009 approvata all'unanimità dei condomini, compresa l'opponente sig.ra con cui CP_1
veniva scelta quale appaltatrice dei lavori la ed Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza approvato il riparto generale di spesa come allegato al verbale assembleare stesso (in particolare veniva approvato lo stato di riparto a preventivo per lavori straordinari, sia di parte private, sia generale), affidando all'Amministratore p.t. la riscossione delle quote in n. 24 rate mensili;
che esso produceva il “consuntivo lavorazioni privati balconi” approvato all'assemblea condominiale del 29/5/2012, da cui emergeva un costo finale e complessivo a carico della sig.ra pari ad € 3.528,86; che esso CP_1
produceva il “piano di riparto consuntivo globale” approvato all'unanimità
(compreso il delegato della sig.ra con delibera assembleare del CP_1
17/6/2015; che ai sensi dell'art. 63 Dispp. Att. C.p.c. il Decreto Ingiuntivo può essere ottenuto dal sulla base del preventivo di spesa e Parte_1
del piano di riparto approvati;
che, dunque, contrariamente a quanto motivato dal Giudice di prime cure, esso ha fornito la prova del credito attivato in via monitoria, nonchè del fatto che il consuntivo dei lavori fu approvato con Delibera del 17/6/2015 all'unanimità, anche dal delegato della opponente sig.ra che la sentenza è errata anche laddove ha CP_1
ritenuto fondata l'opposizione a Decreto Ingiuntivo sulla base della ravvisata eccepita cattiva esecuzione dei lavori straordinari, rispetto ai quali il opposto nulla ha provato;
che, infatti, secondo la disciplina Parte_1
codicistica in tema di rapporti tra e singoli condomini, Parte_1
l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. è opponibile solo ed esclusivamente tra le parti del contratto di appalto, cioè tra il Condominio committente e l'appaltatore, cui è evidentemente estrenea la sig.ra CP_1
che, quindi, quan'anche fosse accertato che i lavori al balcone di proprietà privata della sig.ra siano stati eseguiti in modo non corretto, non CP_1
sussisterebbe alcuna responsabilità solidale del e del suo Parte_1
Amministratore p.t., atteso che la sig.ra avrebbe dovuto agire nei CP_1
confronti dell'impresa appaltatrice, ricorrendone le condizioni;
che il
è quindi privo della legittimazione passiva in relazione alla Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza domanda risarcitoria della sig.ra la quale aveva azione diretta solo CP_1
nei confronti dell'appaltatore e della direzione dei lavori;
che stante l'inoperatività dell'eccezione di inadempimento al caso di specie, ne deriva che esso non era tenuto a dimostrare alcunché, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
In virtù di quanto innanzi esposto il ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2020 del Giudice di Pace di Salerno, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra e confermare il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 1919/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
, da distrarsi in favore dell'Avvocato GERARDO PERILLO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , deducendo: che il Decreto CP_1
Ingiuntivo opposto pone, quale “titolo di credito”, il “consuntivo lavorazioni private balconi” allegato all'assemblea condominiale del 29/5/2012; che dai documenti prodotti dal emerge che l'assemblea condominiale Parte_1
del 29/5/2012, per mancanza della necessaria maggioranza, non ha affatto discusso ed approvato il consuntivo (e relativo riparto) su cui si fonderebbe il provvedimento monitorio opposto;
che nel verbale, infatti, i condomini presenti precisano che “…sul punto n° 2 (quello per cui è causa) mancando la maggioranza prevista è rinviata ad altra assemblea”; che non esisteva e non esiste nessuna deliberazione condominiale idonea a costituire per legge il titolo di credito in favore del né sussisteva, come non Parte_1
sussiste, prova idonea ai fini della concessione dell'opposto Decreto
Ingiuntivo; che nel caso di specie, il credito non solo non è liquido ed esigile ma è addirittura privo di prova scritta;
che nè vale la considerazione di parte appellante secondo cui il D.I. si fonderebbe, allora, sulla delibera assembleare del 18/9/2009 o su quella del 17/6/2015, dove viene
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza approvato il riparto – rispettivamente in via preventiva e consuntiva – dei lavori privati ai balconi dei singoli condomini;
che tali delibere, infatti, sono nulle, poiché l'assemblea condominiale non può deliberare sulle parti di proprietà privata dei singoli condomini e neppure su parti che interessino contemporaneamente beni comuni e beni in proprietà esclusiva;
che, inoltre, già in data 04/5/2012 il Direttore dei Lavori, Ing.
[...]
con la sua relazione prodotta nel giudizio di primo grado Persona_1
rappresentava la cattiva esecuzione dei lavori – ivi compresi i balconi della proprietà della sig.ra e diffidava l'Amministratore p.t. dal CP_1
“pagamento del credito vantato dall'impresa appaltatrice per i difetti di esecuzione e danni ai manufatti come precedentemente riportato, il cui ammontare al momento non è stato ancora de-terminato…”; che proprio nel verbale assembleare del 17/6/2015, prodotto dal , tale Parte_1
cattiva esecuzione dei lavori veniva nuovamente ribadita e lamentata dall'odierna appellata, la quale chiedeva all'Amministratore se avesse provveduto a denunciare, personalmente o tramite il Direttore dei Lavori, tali vizi all'impresa appaltatrice e se questa si fosse dichiarata disposta ad accettare una riduzione proporzionale del prezzo o ad eliminare le anomalie a sue spese;
che per questo motivo, sempre in tale assemblea, la condomina sig.ra precisava che avrebbe saldato i lavori privati del balcone se CP_1
fossero stati rifatti a regola d'arte; che, inaspettatamente, l'Amministratore del depositava il ricorso per ingiunzione di pagamento, senza Parte_1
peraltro fornire il più volte richiesto e dovuto collaudo delle opere del
Direttore dei Lavori che ne certificasse la corretta esecuzione e, quindi, rendes-se esigibile l'importo di cui al consuntivo;
che, come è noto, il certificato di collaudo costituisce il momento conclusivo che ha avuto inizio con la stipula del contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione;
che la presenza dei difetti nelle opere eseguite ivi compreso il balcone della odierna oppo-nente – circostanza peraltro non contestata – ha reso l'importo
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza indicato nel consuntivo assolutamente incerto nel suo ammontare (come dichiarato dallo stesso Direttore dei Lavori) e non esigibile;
che ne consegue che la pretesa monitoria del si è fondata su una delibera Parte_1
inesistente (29/5/2012) oppure, al netto della spiegata eccezione di nullità rilevabile d'ufficio, su una precedente (19/9/2009) che approvava un preventivo però sostituito dal consuntivo successivo (17/6/2015) il cui ammontare, per i motivi svolti e volti, è incerto e non ancora esigibile per la mancanza del necessario collaudo;
che, inoltre, dopo aver accertato che le delibere relative ai balconi privati dell'appellata sono radicalmente nulle, si potrebbe al più affermare che l'Amministratore p.t., nel caso di specie, abbia agito nella duplice veste di Amministratore del per i lavori sulle Parte_1
parti comuni e di mandatario “ad hoc” per i lavori individuali (rectius: privati); che il committente di tali lavori, quindi, non è il Condominio, ma la proprietaria appellata con l'ovvia conseguenza che il rapporto obbligatorio si
è instaurato direttamente con l'impresa appaltatrice, unico soggetto titolare del credito per cui è causa ed eventualmente legittimato ad agire per il recupero;
che ciò, a ben vedere, costituisce un vero e proprio paradosso atteso che l'amministratore quale mandatario dell'appellata anziché curarne gli interessi, tutelandola dal lamentato inadempimento dell'appaltatore, si è preoccupato invece di esigere col monitorio il credito di quest'ultimo; che da tale inconfutabile assunto, emerge icto oculi che il diritto vantato in giudizio appartiene ad un terzo e non all'appellante, che impropriamente asserisce di esserne il titolare;
che la Suprema Corte ha costantemente ribadito che la legittimazione attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si ricollega al principio contenuto nell'art. 81 c.p.c., secondo cui nel processo nessuno può far valere un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi previsti dalla legge;
che, pertanto, si eccepisce la carenza di legittimazione ad agire del condominio appellante, eccezione che – si ricorda – può essere
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza contestata in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
che in via preliminare, quindi, chiede al Tribunale adito di rigettare l'appello proposto per difetto della “legitimatio ad causam” del per mancanza della titolarità del Parte_1
rapporto giuridico dedotto in giudizio ossia per essere di un terzo il diritto fatto valere.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha formulato le CP_1
seguenti conclusioni: in via preliminare dichiarare inammissibile il gravame proposto per la carenza di legittimazione ad agire del
[...]
nel merito, rigettare l'appello, in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
509/2020 del Giudice di Pace di Salerno;
con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In data 22/12/2020 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
All'udienza del 04/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto tempestivamente entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è ammissibile.
2 – L'appello è infondato e va rigettato: infatti, ancorché con motivazione diversa, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Con unico motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il
Giudice di Pace di Salerno avrebbe accolto l'opposizione a Decreto
Ingiuntivo proposta dalla sig.ra sulla base della motivazione per cui CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza il opposto e quindi attore in senso Parte_1
sostanziale, non avrebbe fornito la prova dell'esistenza del credito attivato in via monitoria, laddove tale prova sarebbe invece stata data, nonché sulla ravvisata mancanza di prova, da parte del opposto circa la Parte_1
corretta esecuzione dei lavori straordinari effettuati dalla appaltatrice sui balconi di proprietà esclusiva della odierna appellata, lavori per il cui pagamento del corrispettivo è stato chiesto ed emesso il provvedimento monitorio, laddove tale eccezione ai sensi dell'articolo 1460 c.c. avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti della appaltatrice.
2.1. - Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che la “quaestio nullitatis” della Delibera assembleare del 19/9/2009 (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria del fascicolo di primo grado) con cui al punto b) è stata individuata la quale appaltatrice dei lavori privati Parte_3
ed il riparto del costo dei lavori tra i singoli condomini - per il cui pagamento del corrispettivo è stato chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo
n. 1919/2015 – ancorché sollevata dalla appellata sig.ra soltanto CP_1
nel presente grado di giudizio è ammissibile.
Da un lato, infatti, la nullità costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile sia ad eccezione di parte, sia d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, purchè desumibile “ex actis” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242 e
26243 del 2014 Cass. Civ., Sez. III, n. 4867/2024), ragion per cui ben può essere sollevata per la prima volta anche in grado di appello.
Dall'altro lato, poi, le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 9839 del 2021, a composizione del contrasto ermeneutico sorto sul punto, hanno sancito che nell' opposizione a Decreto Ingiuntivo per spese condominiali il Giudice ben può esaminare la nullità e l'annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, ma mentre non vi sono limiti per la nullità, che costituisce la più grave forma di patologia negoziale contemplata dall'ordinamento, l'annullabilità può essere scrutinata soltanto se il
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza condomino interessato la eccepisce formalmente tramite un'apposita domanda riconvenzionale nel suo atto di opposizione, rispettando il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'articolo 1137, comma 2, del Codice
Civile.
2.2. - Fermo quanto innanzi esposto, in ordine ai vizi delle delibere condominiali, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la storica pronuncia n. 4806/2005 (i cui principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Civ., SS.UU., n. 9839/2021) ha sancito che "debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto").
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, deve ritenersi che nel caso di specie la delibera dell'assemblea del
[...]
del 19/9/2009 (cfr. all. 1 della produzione della fase Parte_1
monitoria della produzione di primo grado) laddove al punto B) ha approvato, ancorchè all'unanimità, l'esecuzione dei lavori sui balconi di proprietà privata dei singoli condomini ed il relativo riparto delle spese tra i condomini stessi, sia affetta da una delle residuali ipotesi di nullità
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nella misura in cui ha un oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea (beni di proprietà privata) ed incide sui diritti individuali sulle cose o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.
Pertanto, stante la nullità della predetta delibera, certamente eccepibile anche in grado di appello ed anche dal che la abbia approvata, Parte_1
deve ritenersi che non sussiste alcun diritto del Parte_1
ad ottenere la condanna della sig.ra al pagamento del
[...] CP_1
corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice per lavori straordinari eseguiti sui balconi della opponente-appellata. Da ciò consegue altresì l'irrilevanza del piano di riparto allegato a tale delibera radicalmente improduttiva di effetti, nonché del consuntivo delle lavorazioni private sui balconi (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria della produzione di primo grado), consuntivo che si basa proprio sulla delibera assembleare del 2009 affetta da nullità.
Né tanto meno può fondare in alcun modo l'accoglimento della domanda azionata in via monitoria dall'opposta la delibera dell'assemblea condominiale del 29/5/2012 (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria della produzione di primo grado), in quanto dalla lettura di tale documento emerge che l'assemblea condominiale del 29/5/2012 non ha approvato né discusso il consuntivo ed il relativo riparto posto alla base del ricorso per Decreto Ingiuntivo, in quanto sul punto 2) all'ordine del giorno – che qui rileva – è riportato che “…sul punto n° 2 mancando la maggioranza prevista è rinviata ad altra assemblea”.
Da tanto deriva, dunque, che non sussiste alcun diritto di credito del al pagamento, da parte della sig.ra Parte_1
della somma di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1919/2015 per lavori CP_1
straordinari a beni di proprietà privata della appellata, di talchè correttamente il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione e revocato il
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza provvedimento monitorio.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n. 509/2020 del
Giudice di Pace di Salerno va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3 - Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'appello, andrebbero poste a carico del tuttavia, Parte_1
considerato che l'appello è stato respinto sulla base di una questione, quella di nullità della delibera condominiale del 19/9/2009, non dedotta nel processo di primo grado, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
4 – Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1- quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n.
9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015),
l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per conferma la sentenza n. 509/2020 del Giudice di Pace di Salerno;
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza 2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte del;
Parte_1
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 06/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3880/2020 – Sentenza