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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2024, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 27153 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2024 e vertente
T R A
in persona del suo amministratore Parte_1
elettivamente domiciliato in via Pasquale Revoltella n 35, presso lo studio Pt_1
dell'avv Danilo De Angelis che lo rappresenta e difende per procura in atti.
Attore
E
domiciliata in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_1 Pt_1
dell'avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Francesca Stizia
in virtù di procura generale alle liti
Convenuta
OGGETTO: altre controversie diritto amministrativo
CONCLUSIONI Come dal verbale in atti
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore ha convenuto in giudizio per l'annullamento della CP_1
cartella di pagamento n 09720200171555368000 notificato da per il CP_1
pagamento della somma di euro 1.764,79 a titolo di canone per l'Occupazione
permanente di Spazi ed Aree Pubbliche relativo all' anno 2015 per C.F._1
intercapedini –sottosuolo e griglie insistenti sul suolo lungo il perimetro dell'edifico ubicato in . Parte_1
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto assoluto dell'atto di concessione, quale presupposto impositivo anche in considerazione al fatto che le griglie ed intercapedini risultavano realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia, e sono divenute componenti essenziali dell'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono necessariamente ed irreversibilmente inglobate;
riferiva inoltre che l'Autorità giudiziaria ordinaria si è già pronunciata su citazioni presentate dal
, in opposizione a richieste di pagamento COSAP per griglie ed Parte_1
intercapedini relative ad annualità diverse.
Si costituiva dando atto dell'avvenuto discarico della cartella oggetto CP_1
di opposizione (cfr doc 4) e chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese . Per l'effetto dell' intervenuto discarico della cartella opposta , a seguito del quale è
sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio,
va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte,
Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n.
46).
Pertanto la convenuta, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per ottenere quanto alla stessa dovuto, deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare alla società attrice, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91
c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare al condominio attore le spese processuali da CP_1
quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1.000,00 di cui €. 150.00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 15 febbraio 2024
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 27153 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2024 e vertente
T R A
in persona del suo amministratore Parte_1
elettivamente domiciliato in via Pasquale Revoltella n 35, presso lo studio Pt_1
dell'avv Danilo De Angelis che lo rappresenta e difende per procura in atti.
Attore
E
domiciliata in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_1 Pt_1
dell'avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Francesca Stizia
in virtù di procura generale alle liti
Convenuta
OGGETTO: altre controversie diritto amministrativo
CONCLUSIONI Come dal verbale in atti
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore ha convenuto in giudizio per l'annullamento della CP_1
cartella di pagamento n 09720200171555368000 notificato da per il CP_1
pagamento della somma di euro 1.764,79 a titolo di canone per l'Occupazione
permanente di Spazi ed Aree Pubbliche relativo all' anno 2015 per C.F._1
intercapedini –sottosuolo e griglie insistenti sul suolo lungo il perimetro dell'edifico ubicato in . Parte_1
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto assoluto dell'atto di concessione, quale presupposto impositivo anche in considerazione al fatto che le griglie ed intercapedini risultavano realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia, e sono divenute componenti essenziali dell'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono necessariamente ed irreversibilmente inglobate;
riferiva inoltre che l'Autorità giudiziaria ordinaria si è già pronunciata su citazioni presentate dal
, in opposizione a richieste di pagamento COSAP per griglie ed Parte_1
intercapedini relative ad annualità diverse.
Si costituiva dando atto dell'avvenuto discarico della cartella oggetto CP_1
di opposizione (cfr doc 4) e chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese . Per l'effetto dell' intervenuto discarico della cartella opposta , a seguito del quale è
sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio,
va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte,
Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n.
46).
Pertanto la convenuta, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per ottenere quanto alla stessa dovuto, deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare alla società attrice, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91
c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare al condominio attore le spese processuali da CP_1
quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1.000,00 di cui €. 150.00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 15 febbraio 2024
Il Giudice
Concettina Midili