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6 maggio 2017
6 maggio 2017
Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario 1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato e' adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Commentario • 1
- 1. Quando non possono essere respinti i minori stranieriRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2018 · 12.92917
[…] Sottraendo tale competenza all'ufficio presso la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro, l'art. 8, legge 47/2017 prevede ora che il provvedimento di rimpatrio del m.s.n.a. sia volontario (è dunque imprescindibile il suo consenso) e debba essere adeguatamente assistito. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Firenze, decreto 01/08/2024Provvedimento: […] - il servizio sociale, tramite l'ambasciata, prenderà contatti con il _2, ente deputato ad individuare la migliore collocazione per la minore ed organizzerà il rientro della ragazza in modo che venga garantito che una volta giunti alla frontiera o nella stazione aeroportuale che verrà individuata, a secondo della tipologia di viaggio prescelta, sarà presente un operatore autorizzato a prendere in carico Per_1 P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando nell'interesse della minore Persona_1 visto l'art. 19 del D. Lvo 142/15, art. 8 Legge 47/2017 e 33 D.Lvo 286/98 Ratifica le misure di accoglienza predisposte nell'interesse della minore suindicata; Dispone il suo rimpatrio assistito affinchè possa fare rientro nel paese di origine e possa tornare sotto la protezione del _2;Leggi di più...