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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7402/2021 RG per controversia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, nella percentuale accertata in corso di causa.
Deduceva, infatti, di aver svolto attività lavorativa di tubista carpentiere dal 1974 al
2007 dapprima presso lo stabilimento siderurgico ex Ilva e poi presso l'Arsenale della Marina Militare. Precisava che nello svolgimento della sua attività veniva quotidianamente a contatto con sostanze cancerogene, quali fibre di amianto e altre polveri minerali, tanto da aver determinato l'insorgenza di noduli polmonari- inspessimenti pleurici polmonari bilaterali. Riferiva di aver altresì ottenuto il riconoscimento per l'accertata esposizione al rischio amianto.
In ragione di ciò, veniva presentata domanda amministrativa all' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, che l'istituto riconosceva solo in misura del
4%. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, deducendo la CP_1 mancanza di documentazione medica. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Quanto all'occasione di lavoro, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare CP_1 che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto, già in sede amministrativa, la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla patologia denunciata, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Ebbene, in ordine agli aspetti medico-legali deve rilevarsi che dalle risultanze della perizia medica del dott. è emerso che il ricorrente risulta attualmente Persona_1 affetto da “ispessimenti pleurici multifocali di aspetto nodulare, alcuni calcifici, in particolare a livello diaframmatico”, da considerarsi di natura professionale.
In merito alla valutazione delle conseguenze della malattia professionale sull'integrità psico-fisica dell'istante, in considerazione dei referti degli esami clinici e strumentali, e dopo le osservazioni sollevate dal medico referente dell'istituto resistente, il ctu rapportandosi alle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, ha attribuito il codice 331 “Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”, cui consegue un danno biologico nella misura del 5%.
Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il CTU a ravvisare e confermare un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello da ultimo determinato in sede amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Tuttavia, trattandosi di un grado di menomazione inferiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS.
LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda non può essere accolta.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
Taranto, 17.11.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7402/2021 RG per controversia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, nella percentuale accertata in corso di causa.
Deduceva, infatti, di aver svolto attività lavorativa di tubista carpentiere dal 1974 al
2007 dapprima presso lo stabilimento siderurgico ex Ilva e poi presso l'Arsenale della Marina Militare. Precisava che nello svolgimento della sua attività veniva quotidianamente a contatto con sostanze cancerogene, quali fibre di amianto e altre polveri minerali, tanto da aver determinato l'insorgenza di noduli polmonari- inspessimenti pleurici polmonari bilaterali. Riferiva di aver altresì ottenuto il riconoscimento per l'accertata esposizione al rischio amianto.
In ragione di ciò, veniva presentata domanda amministrativa all' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, che l'istituto riconosceva solo in misura del
4%. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, deducendo la CP_1 mancanza di documentazione medica. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Quanto all'occasione di lavoro, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare CP_1 che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto, già in sede amministrativa, la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla patologia denunciata, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Ebbene, in ordine agli aspetti medico-legali deve rilevarsi che dalle risultanze della perizia medica del dott. è emerso che il ricorrente risulta attualmente Persona_1 affetto da “ispessimenti pleurici multifocali di aspetto nodulare, alcuni calcifici, in particolare a livello diaframmatico”, da considerarsi di natura professionale.
In merito alla valutazione delle conseguenze della malattia professionale sull'integrità psico-fisica dell'istante, in considerazione dei referti degli esami clinici e strumentali, e dopo le osservazioni sollevate dal medico referente dell'istituto resistente, il ctu rapportandosi alle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, ha attribuito il codice 331 “Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”, cui consegue un danno biologico nella misura del 5%.
Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il CTU a ravvisare e confermare un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello da ultimo determinato in sede amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Tuttavia, trattandosi di un grado di menomazione inferiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS.
LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda non può essere accolta.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
Taranto, 17.11.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)