TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1446 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
Il giorno 22/12/2025 alle ore 09:55 innanzi al Giudice CA ES viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1446 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Amato in sostituzione dell'avv. Riccardo Pinella per parte opponente e l'avv. Rosalinda Mangiapane per parte opposta.
L'avv. Mangiapane insiste nei mezzi istruttori e in subordine conclude e discute come in atti.
L'avv. Amato si oppone alle richieste istruttorie e discute la causa riportandosi agli atti.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10:10.
Il Giudice onorario
CA ES
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. CA ES al termine dell'udienza del giorno 22/12/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:10 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:25, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1446 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AN IO GE (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Filangieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Riccardo Pinella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f.: nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a AN IO GE (AG) e ivi elettivamente domiciliata in via Dante n. 48, presso lo studio degli avv.ti Daniela La Novara e Rosalinda Mangiapane, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 17 maggio 2022, con cui
– agendo in forza dell'ordinanza emessa in data 12 agosto 2020 “in seno al Parte_2 procedimento di separazione giudiziale dei coniugi … Tribunale di Agrigento - R.G. 652/18” con la quale è stato disposto a carico di il “pagamento della somma di € 250,00 Parte_1 mensili quale contributo a titolo di mantenimento per il figlio , oltre il 50% delle Persona_1 spese straordinarie” – gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro
5.156,00, di cui € 5.000,00 quale “mantenimento dal 12.08.2020 al 30.04.2022”, € 150,00 quale compenso per precetto ed € 6,00 per cpa su detto, “oltre agli interessi legali maturati alla data dell'effettivo soddisfo e le spese legali del precetto e del successivo procedimento esecutivo”.
L'opponente, dopo aver premesso che “con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti cron. n. 9989/18 del 13.06.2018, reso nel proc. civ. n. RG. 652/2018, il Presidente F.F., dott.
FO PI … disponeva che , a titolo di mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 nonché del figlio , maggiorenne ma non autonomo, doveva corrispondere a Per_2 Pt_1
l'assegno di euro 450,00 mensili, rivalutati istat, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie” e che “la non ha mai provveduto né a versare la Parte_2 somma di euro 450,00 mensili, né il 50% per le spese straordinarie”, rilevava di non dovere
“nulla … alla sig.ra la quale ad oggi, risulta essere debitrice nei confronti del marito Parte_2 della somma complessiva di euro 11.700,00 somma dovuta in forza dell'ordinanza presidenziale del 12.06.2018 fino all'ordinanza di modifica del 12.08.2020 pari a 26 mesi per euro 450,00”.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “- in via preliminare … concedersi … la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
- nel merito … accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Parte_2 marito con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e Parte_1 processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dichiarando, altresì, che nulla
è dovuto in forza della richiamata ordinanza del 12.08.2020; - in via riconvenzionale dichiarare
tenuta a pagare a in forza dell'ordinanza presidenziale del Parte_2 Parte_1
12.06.2018, che disponeva a carico della stessa il versamento della somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento dei figli e , la somma complessiva di euro 11.700,00 oltre Per_2 Per_1 interessi e rivalutazione come per legge”.
Radicatasi la lite, si costituiva depositando telematicamente il 21 Parte_2 settembre 2022 comparsa di risposta con la quale contestava l'avverso dedotto, rappresentando
3 che dopo circa due/tre mesi dall'ordinanza presidenziale i figli “ e decidevano di Per_1 Per_2 non voler vivere più con il padre, né tantomeno nella casa coniugale” e si erano trasferiti dalla madre e che solo lei da allora “provvede, ed ha sempre provveduto, interamente a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli, nonché all'educazione e al sostegno affettivo e psicologico, atteso che il ha chiuso ogni rapporto con i figli da quando li ha abbandonati”. Pt_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “preliminarmente: - rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del tiolo azionato. Nel Merito: - rigettare le richieste avversarie, tutte, … e per l'effetto condannare il al pagamento dell'importo di €. 5.156,00, così come da precetto Parte_1 opposto;
- con condanna del ex art. 96 c.p.c. ... - con condanna alle spese e compensi Pt_1 professionali del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c.; quindi, con ordinanza riservata depositata il 21 giugno 2023, “ritenuta non ammissibile e irrilevante ai fini del decidere la prova per testi articolata dalla parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione”, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e poi quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., successivamente differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione con domanda riconvenzionale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Mette conto rammentare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo o durante il suo svolgimento
(Cass. Civ. 19.07.2005 n. 15190).
Nel caso in esame, come visto, il titolo esecutivo è costituito dall'ordinanza emessa in data
12.08.2020 dal Tribunale di Agrigento, nel corso del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi (R.G. 652/18), con cui è stato posto a carico dell'odierno opponente l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra la complessiva somma di euro 250,00 mensili a Parte_2 titolo di contributo di mantenimento del figlio . Persona_1
Tale ordinanza non è stata oggetto di reclamo, né vi è prova agli atti di causa che sia stata modificata nel suo contenuto dalla sentenza definitiva del giudizio di separazione.
Deve pertanto ritenersi accertato il diritto - tra l'altro non contestato dall'opponente - della
4 sig.ra ad ottenere il pagamento delle somme oggetto dell'atto di precetto opposto pari Parte_2 ad € 5.156,00 (n. 20 mensilità di € 250,00 ognuna dal 12.08.2020 al 30.04.2022, più compenso precetto e cpa).
3. Meritevole di accoglimento è, anche, la domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente di corresponsione da parte dell'opposta dell'importo di € 450,00 mensili Pt_1 stabilito a titolo di mantenimento con l'ordinanza presidenziale del 13.06.2018 sino alla sua revoca da parte del G.I. con l'ordinanza del 12.08.2020 (26 mesi per € 450,00 = € 11.700,00).
Irrilevanti devono ritenersi le contestazioni formulate al riguardo dall'opposta , Parte_2 con riguardo alle circostanze che dopo pochi mesi i figli si trasferirono da lei, che la casa coniugale era priva di utenze ed è stata finanche pignorata e venduta all'asta.
Invero, il provvedimento temporaneo e urgente emesso dal Presidente del Tribunale F.F., non oggetto di reclamo, è stato sì correttamente oggetto di domanda di modifica presentata al G.I. nel giudizio di separazione ma l'ordinanza che ne disponeva la modifica emessa il 12 agosto 2020, doveva anche lei essere oggetto di impugnazione, ove si ritenesse per le contestazioni di cui sopra, errata nella indicazione della data di decorrenza.
Le eventuali modifiche alle condizioni della separazione, ivi comprese le modalità e la decorrenza della corresponsione dell'assegno di mantenimento, possono infatti essere fatte valere esclusivamente nel corso del giudizio di separazione o, nelle ipotesi in cui questo sia stato già definito, con la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c.
In tal senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza 27602/2020 ha ribadito il seguente principio: “In sede di opposizione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, cfr. Cass. n. 17689 del 02/07/2019 Rv. 654560 – 01: "Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9)"”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve trovare conferma il diritto dell'opponente ad ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale sopra detta sino al momento della sua revoca (12.08.2022).
In applicazione dei sopra richiamati principi e non potendo i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione essere oggetto di esame nel merito da parte del giudice dell'opposizione
5 all'esecuzione, deve confermarsi l'irrilevanza e l'inammissibilità della richiesta di prova per testi formulata dalla in comparsa di costituzione e risposta, e poi ribadita nella memoria ex Parte_2 art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e nelle note conclusive.
Conseguentemente dovrà essere disposta la compensazione ex art. 1243 tra i rispettivi crediti delle parti, in quanto aventi entrambi ad oggetto una somma di denaro ed essendo egualmente liquidi ed esigibili (e finanche omogenei: assegni di mantenimento).
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente la sig.ra dovrà essere condannata al pagamento in favore del della Parte_3 Parte_1 complessiva somma di € 6.544,00, risultante dalla compensazione dei due crediti (11.700,00 –
5.156,00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
4. La particolarità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. CA ES, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1446/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- conferma la debenza degli importi richiesti rispettivamente dalle parti a titolo di assegni di mantenimento (€ 5.156,00 in favore di dal 12.08.2020 al 30.04.2022 ed € Parte_2
11.700,00 in favore di dal 13.06.2018 al 12.08.2020) e, operata la compensazione Parte_1 tra i due citati crediti vantati dalle parti, condanna al pagamento in favore di Parte_2
della complessiva somma di € 6.544,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 presente sentenza sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 22/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA ES
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
Il giorno 22/12/2025 alle ore 09:55 innanzi al Giudice CA ES viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1446 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Amato in sostituzione dell'avv. Riccardo Pinella per parte opponente e l'avv. Rosalinda Mangiapane per parte opposta.
L'avv. Mangiapane insiste nei mezzi istruttori e in subordine conclude e discute come in atti.
L'avv. Amato si oppone alle richieste istruttorie e discute la causa riportandosi agli atti.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10:10.
Il Giudice onorario
CA ES
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. CA ES al termine dell'udienza del giorno 22/12/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:10 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:25, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1446 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AN IO GE (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Filangieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Riccardo Pinella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f.: nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a AN IO GE (AG) e ivi elettivamente domiciliata in via Dante n. 48, presso lo studio degli avv.ti Daniela La Novara e Rosalinda Mangiapane, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 17 maggio 2022, con cui
– agendo in forza dell'ordinanza emessa in data 12 agosto 2020 “in seno al Parte_2 procedimento di separazione giudiziale dei coniugi … Tribunale di Agrigento - R.G. 652/18” con la quale è stato disposto a carico di il “pagamento della somma di € 250,00 Parte_1 mensili quale contributo a titolo di mantenimento per il figlio , oltre il 50% delle Persona_1 spese straordinarie” – gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro
5.156,00, di cui € 5.000,00 quale “mantenimento dal 12.08.2020 al 30.04.2022”, € 150,00 quale compenso per precetto ed € 6,00 per cpa su detto, “oltre agli interessi legali maturati alla data dell'effettivo soddisfo e le spese legali del precetto e del successivo procedimento esecutivo”.
L'opponente, dopo aver premesso che “con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti cron. n. 9989/18 del 13.06.2018, reso nel proc. civ. n. RG. 652/2018, il Presidente F.F., dott.
FO PI … disponeva che , a titolo di mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 nonché del figlio , maggiorenne ma non autonomo, doveva corrispondere a Per_2 Pt_1
l'assegno di euro 450,00 mensili, rivalutati istat, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie” e che “la non ha mai provveduto né a versare la Parte_2 somma di euro 450,00 mensili, né il 50% per le spese straordinarie”, rilevava di non dovere
“nulla … alla sig.ra la quale ad oggi, risulta essere debitrice nei confronti del marito Parte_2 della somma complessiva di euro 11.700,00 somma dovuta in forza dell'ordinanza presidenziale del 12.06.2018 fino all'ordinanza di modifica del 12.08.2020 pari a 26 mesi per euro 450,00”.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “- in via preliminare … concedersi … la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
- nel merito … accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Parte_2 marito con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e Parte_1 processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dichiarando, altresì, che nulla
è dovuto in forza della richiamata ordinanza del 12.08.2020; - in via riconvenzionale dichiarare
tenuta a pagare a in forza dell'ordinanza presidenziale del Parte_2 Parte_1
12.06.2018, che disponeva a carico della stessa il versamento della somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento dei figli e , la somma complessiva di euro 11.700,00 oltre Per_2 Per_1 interessi e rivalutazione come per legge”.
Radicatasi la lite, si costituiva depositando telematicamente il 21 Parte_2 settembre 2022 comparsa di risposta con la quale contestava l'avverso dedotto, rappresentando
3 che dopo circa due/tre mesi dall'ordinanza presidenziale i figli “ e decidevano di Per_1 Per_2 non voler vivere più con il padre, né tantomeno nella casa coniugale” e si erano trasferiti dalla madre e che solo lei da allora “provvede, ed ha sempre provveduto, interamente a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli, nonché all'educazione e al sostegno affettivo e psicologico, atteso che il ha chiuso ogni rapporto con i figli da quando li ha abbandonati”. Pt_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “preliminarmente: - rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del tiolo azionato. Nel Merito: - rigettare le richieste avversarie, tutte, … e per l'effetto condannare il al pagamento dell'importo di €. 5.156,00, così come da precetto Parte_1 opposto;
- con condanna del ex art. 96 c.p.c. ... - con condanna alle spese e compensi Pt_1 professionali del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c.; quindi, con ordinanza riservata depositata il 21 giugno 2023, “ritenuta non ammissibile e irrilevante ai fini del decidere la prova per testi articolata dalla parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione”, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e poi quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., successivamente differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione con domanda riconvenzionale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Mette conto rammentare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo o durante il suo svolgimento
(Cass. Civ. 19.07.2005 n. 15190).
Nel caso in esame, come visto, il titolo esecutivo è costituito dall'ordinanza emessa in data
12.08.2020 dal Tribunale di Agrigento, nel corso del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi (R.G. 652/18), con cui è stato posto a carico dell'odierno opponente l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra la complessiva somma di euro 250,00 mensili a Parte_2 titolo di contributo di mantenimento del figlio . Persona_1
Tale ordinanza non è stata oggetto di reclamo, né vi è prova agli atti di causa che sia stata modificata nel suo contenuto dalla sentenza definitiva del giudizio di separazione.
Deve pertanto ritenersi accertato il diritto - tra l'altro non contestato dall'opponente - della
4 sig.ra ad ottenere il pagamento delle somme oggetto dell'atto di precetto opposto pari Parte_2 ad € 5.156,00 (n. 20 mensilità di € 250,00 ognuna dal 12.08.2020 al 30.04.2022, più compenso precetto e cpa).
3. Meritevole di accoglimento è, anche, la domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente di corresponsione da parte dell'opposta dell'importo di € 450,00 mensili Pt_1 stabilito a titolo di mantenimento con l'ordinanza presidenziale del 13.06.2018 sino alla sua revoca da parte del G.I. con l'ordinanza del 12.08.2020 (26 mesi per € 450,00 = € 11.700,00).
Irrilevanti devono ritenersi le contestazioni formulate al riguardo dall'opposta , Parte_2 con riguardo alle circostanze che dopo pochi mesi i figli si trasferirono da lei, che la casa coniugale era priva di utenze ed è stata finanche pignorata e venduta all'asta.
Invero, il provvedimento temporaneo e urgente emesso dal Presidente del Tribunale F.F., non oggetto di reclamo, è stato sì correttamente oggetto di domanda di modifica presentata al G.I. nel giudizio di separazione ma l'ordinanza che ne disponeva la modifica emessa il 12 agosto 2020, doveva anche lei essere oggetto di impugnazione, ove si ritenesse per le contestazioni di cui sopra, errata nella indicazione della data di decorrenza.
Le eventuali modifiche alle condizioni della separazione, ivi comprese le modalità e la decorrenza della corresponsione dell'assegno di mantenimento, possono infatti essere fatte valere esclusivamente nel corso del giudizio di separazione o, nelle ipotesi in cui questo sia stato già definito, con la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c.
In tal senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza 27602/2020 ha ribadito il seguente principio: “In sede di opposizione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, cfr. Cass. n. 17689 del 02/07/2019 Rv. 654560 – 01: "Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9)"”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve trovare conferma il diritto dell'opponente ad ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale sopra detta sino al momento della sua revoca (12.08.2022).
In applicazione dei sopra richiamati principi e non potendo i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione essere oggetto di esame nel merito da parte del giudice dell'opposizione
5 all'esecuzione, deve confermarsi l'irrilevanza e l'inammissibilità della richiesta di prova per testi formulata dalla in comparsa di costituzione e risposta, e poi ribadita nella memoria ex Parte_2 art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e nelle note conclusive.
Conseguentemente dovrà essere disposta la compensazione ex art. 1243 tra i rispettivi crediti delle parti, in quanto aventi entrambi ad oggetto una somma di denaro ed essendo egualmente liquidi ed esigibili (e finanche omogenei: assegni di mantenimento).
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente la sig.ra dovrà essere condannata al pagamento in favore del della Parte_3 Parte_1 complessiva somma di € 6.544,00, risultante dalla compensazione dei due crediti (11.700,00 –
5.156,00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
4. La particolarità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. CA ES, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1446/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- conferma la debenza degli importi richiesti rispettivamente dalle parti a titolo di assegni di mantenimento (€ 5.156,00 in favore di dal 12.08.2020 al 30.04.2022 ed € Parte_2
11.700,00 in favore di dal 13.06.2018 al 12.08.2020) e, operata la compensazione Parte_1 tra i due citati crediti vantati dalle parti, condanna al pagamento in favore di Parte_2
della complessiva somma di € 6.544,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 presente sentenza sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 22/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA ES
6