Ordinanza presidenziale 15 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 8012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8012 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15466/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15466 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Loris Suriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- del decreto -OMISSIS-, notificato via posta elettronica in data 27.9.2022, di rigetto della domanda volta alla concessione del permesso di soggiorno in sanatoria ex art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. RC ME e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. In data 13.7.2020 il sig. -OMISSIS- ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 in favore dell’odierna ricorrente.
Espletato il relativo procedimento, con l’impugnato provvedimento del 6.9.2022 (notificato a mezzo p.e.c. in data 27.9.2022) lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha respinto tale istanza.
A fondamento della reiezione dell’istanza l’amministrazione ha posto la carenza del requisito della presenza ininterrotta sul territorio nazionale dall’8.3.2020.
In particolare, l’amministrazione ha evidenziato: che “ in sede di convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione in data 16/06/2022, si è presentata solamente la lavoratrice … e, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti art.103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esibito, tra l'altro, due passaporti a lei intestati in corso di validità, il primo n. -OMISSIS- recante timbri di uscita da Roma Fiumicino in data 06/05/2021, ed il secondo n. -OMISSIS- recante timbro di ingresso a Roma Fiumicino in data 08/03/2022 ”; che “risultava mancare la seguente documentazione: titolo giuridico intestato al cedente alloggio, copia relativa al pagamento del contributo forfettario ex art.8 c.2 del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell'Interno ”; la non condivisibilità delle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente in sede procedimentale, “ in quanto è stata trasmessa documentazione sanitaria relativa al ricovero della lavoratrice presso un ospedale russo in data 22/10/2021 e conseguente dimissione in data 25/10/2021, con la conseguenza che non può ritenersi dettata da causa di forza maggiore l'uscita dall'Italia fin dal 06/05/2021, ossia più di 5 mesi prima del predetto ricovero, ed il rientro solo in data 08/03/2022, vale a dire quasi 5 mesi l'avvenuta dimissione ospedaliera, con complessiva permanenza all'estero per oltre dieci mesi; inoltre, di prende atto del fatto che è stata trasmessa ulteriore documentazione relativa ad un secondo ricovero per il periodo dal 10/05/2022 al 01/06/2022 presso un ospedale russo, il che lascerebbe supporre che la lavoratrice sia uscita anche in seguito alla data riportata sull'ultimo timbro di ingresso in Italia, datato 08/03/2022, presente sul passaporto esibito in sede di convocazione il 16/06/2022, nonostante non siano risultati apposti timbri successivi al 08/03/2022 ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 18.11.2022 e depositato in data 9.12.2022) la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tale provvedimento alla luce della giurisprudenza amministrativa di primo grado relativa alla possibilità per l’istante di allontanarsi dall’Italia dopo la presentazione della domanda di emersione in caso di allontanamenti brevi e motivati o comunque in presenza di cause di forza maggiore o di gravi e documentati motivi personali e/o familiari.
Con riferimento al caso di specie la ricorrente ha allegato di essersi allontanata dall’Italia per due ricoveri in Russia per ragioni di salute (documentati da cartelle cliniche), che questa non avrebbe goduto dell’assistenza sanitaria in Italia, che l’amministrazione non avrebbe potuto sindacare la durata della patologia e delle relative cure, che nei periodi in discussione le frontiere sarebbero state chiuse in ragione dell’emergenza pandemica e che per tali motivi la ricorrente non sarebbe potuta rientrare in Italia appena terminate le cure.
3. Con ordinanza pubblicata in data 15.5.2025 il Presidente di Sezione ha disposto incombenti nel senso del deposito da parte dell’amministrazione di una relazione documentata sui fatti di causa e della richiesta a parte ricorrente di specificare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito.
L’amministrazione non ha provveduto a tale incombente.
La ricorrente con memoria depositata in data 13.6.2025 ha dichiarato la persistenza di tale interesse.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24.4.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, va ricordato che l’art. 103 del D.L. 34/2020 prevede che i cittadini stranieri che aspirano a usufruire della procedura di emersione non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
La ratio del requisito della presenza continuativa dello straniero sul territorio nazionale “ testimonia la stabile presenza in Italia dello straniero e mira a evitare l’ingresso del medesimo soltanto al fine di ottenere una facile regolarizzazione della posizione di soggiorno sul territorio.
Se tale è la voluntas legis, l’abbandono del territorio nazionale deve considerarsi un ostacolo al riconoscimento del titolo soltanto laddove protratto per un arco di tempo apprezzabile, non avendo la disciplina sulla regolarizzazione previsto, quale condizione ostativa al suo perfezionamento, qualunque ipotesi di temporaneo allontanamento dal territorio nazionale (cfr. ex multis T.A.R. Toscana, sentenza n. 1617/2004): qualora il legislatore avesse effettivamente voluto individuare quale ipotesi ostativa all’accoglimento della domanda di emersione da lavoro irregolare qualsiasi assenza, anche breve, dal territorio italiano fino all’emissione del provvedimento, avrebbe testualmente indicato quale requisito la dimostrazione della presenza dello straniero nel territorio medesimo a far data dall’8 marzo 2020 e fino alla conclusione del procedimento.
D’altra parte, sostenendo una diversa interpretazione della normativa, si arriverebbe ad affermare che, a fronte del tempo decorso dalla presentazione dell’istanza e data la mancanza di alcun riscontro in ordine alle prevedibili tempistiche di conclusione del procedimento, allo straniero sia inibita sine die la possibilità di lasciare il territorio nazionale, anche in presenza di valide e urgenti ragioni.
In realtà, attesa l’assenza di una norma che espressamente preveda la permanenza sul territorio nazionale fino alla conclusione del procedimento, non può ritenersi sussistente a carico del lavoratore straniero un obbligo inderogabile in tal senso: lo stesso, invero, non è rinvenibile in alcuna norma primaria limitativa della libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 Cost.. D’altra parte, esso sarebbe del tutto irragionevole non solo nelle specifiche ipotesi di ritardo imputabile all’Amministrazione (cfr. ex multis T.A.R. Emilia Romagna, Sentenza n. 418/2022), ma anche in generale, atteso che l’incertezza dei tempi procedimentali in questa materia impone la necessità di ammettere l’allontanamento, ove dettato da esigenze primarie e significative sia in relazione all’interesse pubblico sia con riferimento alle posizioni soggettive dei richiedenti, avendo riguardo, in generale, alla durata dell’assenza, al momento in cui la stessa si è verificata e alle relative motivazioni.
…
Ne deriva che l’art. 103 del Decreto Legge n. 34/2020, nella parte in cui stabilisce che “i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”, non può intendersi come norma inderogabile, dovendo, invece, necessariamente ammettersi delle eccezioni ogniqualvolta si verifichino eventi che configurino la concreta impossibilità, per lo straniero istante, di evitare l’allontanamento alla luce degli interessi in gioco nel caso concreto.
Invero, anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare che l’Amministrazione, nel considerare l’allontanamento dal territorio nazionale come motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, deve verificare se lo stesso è dettato, come nel caso di specie, da esigenze di carattere eccezionale (cfr. Consiglio di Stato, 22 novembre 2010, n. 8120).
Dunque, anche ammettendo - in linea di principio - che vada garantita la continuità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale, deve comunque riconoscersi che l’eccezionalità e la temporaneità dell’assenza sul territorio nazionale non possono risolversi nella lesione dell’aspettativa legittimamente maturata alla sanatoria della posizione di lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 8120/2010).
Una siffatta interpretazione si impone, inoltre, considerando che, in uno Stato democratico ispirato al rispetto dei diritti fondamentali, sarebbe irragionevole ritenere che l’intento del legislatore sia quello di costringere, come nel caso in esame, una persona a scegliere tra la possibilità di regolarizzare la presenza sul territorio nazionale e l’assolvimento di impegni a carattere familiare.
È per tale ragione, dunque, che occorre accogliere un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del requisito della permanenza ininterrotta sul territorio nazionale, che, peraltro, non risulta in contrasto con lo spirito della norma. Invero, da un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall’esercizio di un diritto qualificabile come fondamentale della persona umana - in quanto inquadrabile nell’ambito degli artt. 2 e 29 Cost. e dell’art.8 della CEDU - non può automaticamente desumersi l’assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio italiano in modo stabile e continuativo.
Deve, pertanto, affermarsi che, nell’ambito della disciplina in materia di emersione da lavoro irregolare, è necessario un bilanciamento tra esigenze di vita personale e familiare, da un lato, ed onere di permanenza sul territorio, con prevalenza delle prime in presenza di adeguate motivazioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Prima Ter, 4 gennaio 2023, n. 150; orientamento confermato successivamente anche dalle sentenze nn. 4084/2023 e 16350/2024) .
Ancora, va osservato che dalla ratio del requisito del non aver lasciato l’Italia in seguito all’8 marzo 2020 “ si desume l’impossibilità della equiparazione di due situazioni ben distinte, quella, summenzionata, dell’aver lasciato il territorio italiano (intesa nell’accezione di essersi recati al di fuori dei confini nazionali in maniera immotivata o comunque per motivazioni irrilevanti dal punto di vista giuridico e per un periodo di tempo prolungato), e quella … dell’essersi momentaneamente allontanati dall’Italia, per un lasso temporale circoscritto e per poter esercitare un diritto fondamentale dell’individuo, quello al rispetto della vita privata e familiare, tutelato sia dalla Costituzione all’art. 29 sia a livello europeo ed internazionale, nello specifico dall’art. 9 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea e dall’art. 8 CEDU.
Nulla, a tal proposito, disciplina l’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, ma non è revocabile in dubbio che una interpretazione della normativa che tenga in debito conto la tutela di un diritto fondamentale dell’individuo risulti prevalente rispetto ad una interpretazione restrittiva. L’interpretazione costituzionalmente (e comunitariamente) orientata, peraltro, non è in contrasto con lo spirito della norma, poiché un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana non implica di certo l’assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo ” (Consiglio di Stato, III Sez., 27 dicembre 2022, n. 11385).
4.2. Ciò posto, nella presente vicenda le tesi sostenute dalla ricorrente non risultano persuasive.
In effetti, non si è in alcun modo in presenza di allontanamenti momentanei della ricorrente dal territorio italiano, perché è pacifico che la stessa si sia allontanata dall’Italia una prima volta in data 6.5.2021 e sia rientrata soltanto in data 8.3.2022 e che poco tempo dopo si sia nuovamente allontanata dall’Italia e poi vi sia rientrata nuovamente a giugno 2022.
Pertanto, in primo luogo, si è in presenza di un allontanamento che giudicato nel suo complesso è certamente avvenuto per un periodo di tempo prolungato.
In secondo luogo, neppure convince l’argomento della ricorrente relativo al fatto che gli allontanamenti sarebbero avvenuti unicamente per sottoporsi a cure presso un ospedale russo.
In effetti, con riferimento al primo allontanamento risulta significativo osservare che tra l’uscita dall’Italia in data 6.5.2021 ed il ricovero in Russia nell’ottobre 2021 sono trascorsi oltre cinque mesi, il che rende più che verosimile che l’allontanamento dall’Italia non sia avvenuto unicamente per la tutela del diritto alla salute.
Non essendo stato giustificato dalla ricorrente l’allontanamento in relazione a tale significativo periodo di tempo di cinque mesi (rispetto al quale non risultano né precise allegazioni, né prodotta documentazione nel presente giudizio) non può quindi invocarsi in alcun modo la prevalenza dell’esigenze della ricorrente rispetto al suddetto onere di permanenza sul territorio italiano.
Ne deriva che anche a giudicare non inverosimile l’esistenza di difficoltà di tempestivo rientro in Italia della ricorrente a causa dell’emergenza sanitaria globale allora in essere comunque il periodo di allontanamento precedente al primo ricovero presso ospedale russo non è stato giustificato in alcun modo.
Ne consegue che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 103 del D.L. 34/2020 non può portare nel caso di specie all’accoglimento del ricorso.
In conclusione, il ricorso va respinto.
5. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare la ricorrente ed il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL Di AR, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
RC ME, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RC ME | AL Di AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.