Art. 9.
I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.
I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi, nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.
Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo e' considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita', trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la, detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.
I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.
I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi, nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.
Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo e' considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita', trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la, detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.