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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 21 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 309/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale “ ” (P.Iva: ), Organizzazione_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, via Cairoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Pino che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, via Cordoneva n. 76, presso lo studio dell'avv. Antonio Matasso che lo rappresenta e difende, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 0921 384463, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 convenuto, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
è presente l'avv. Angela Pino la quale precisa le conclusioni insistendo nelle richieste istruttorie avanzate nell'atto introduttivo e nelle successive memorie autorizzate;
si riporta alle proprie domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. Su invito del Giudice, discute la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli atti di causa. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 21 febbraio 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Organizzazione_1 corrente in Capo D'Orlando, via Pirandello n. 22/A, sito di un cantiere che l'aveva resa impraticabile alla pubblica utenza, anche a piedi, dal 7 dicembre 2015 al 30 giugno 2016; ha chiesto, dunque, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per la riduzione del CP_1 fatturato nell'anno 2016 e in quelli successivi quale conseguenza degli impedimenti all'accesso all'azienda da parte della clientela, per l'importo stimato di euro 72.670,00, oltre i danni morali, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 gennaio 2021, si è costituito il , contestando la domanda attrice Controparte_1 perché infondata deducendo la legittimità della propria condotta, l'assenza del nesso di causalità tra il fatto addotto ed i danni allegati, nonché l'assenza di prova degli stessi. Ha chiesto il rigetto delle domande articolate dall'attore. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. La domanda proposta dall'attore appare infondata. In via generale, la condanna al risarcimento del danno può essere disposta qualora risulti una condotta illecita che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In tale ottica, per «danno ingiusto» risarcibile si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto, con la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico. Il requisito della colpa, peraltro, si considera sussistente se il comportamento della P.A. sia stato posto in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (ex art. 97 Cost).
Ciò posto, la chiusura di una strada, giustificata da ragioni di pubblico interesse e per un tempo comunque limitato, non può produrre danni alle attività ivi allocate se non si fornisce la prova concreta del pregiudizio patito e non sono impugnati gli atti dispositivi della chiusura stessa
(Consiglio di Stato, 6 novembre 2020 n. 6834). La Corte di Cassazione ha ritenuto che i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale evidenzino, per loro stessa natura, l'oggettiva impossibilità di una precisa dimostrazione. Pur tuttavia, il danneggiato è tenuto a fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione (Cass., n. 31251/2021).
Il relativo danno cagionato dalla cosa in custodia della P.A., anche qualificando la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è considerato in re ipsa ma, costituendo una conseguenza diversa e ulteriore richiede, in ogni caso, di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (Cass., n. 3865/2020; Cass., n.
25921/2015; Cass., n. 1000/2013; Cass., n. 19430/2003). La prova dell'esistenza del danno e del suo nesso causale con la condotta illecita non può essere ritratta solo sulla base del calo del fatturato dell'azienda, peraltro affermato genericamente sulla base di una relazione di parte alla quale non risultano allegati i libri contabili, poiché tale circostanza può avere le più svariate origini e spiegazioni.
In questo senso, non sarebbe stato possibile accertare la veridicità dei dati riportati nella consulenza in mancanza del deposito delle scritture contabili dalle quali essi sono stati estrapolati. Anche l'escussione testimoniale del consulente di parte è apparsa inammissibile perché volta a confermare genericamente la relazione tecnica senza la formulazione di separati capitolati di prova ai sensi dell'art. 244 c.p.c.. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio (Cass., n. 3708/2019). La liquidazione equitativa dei danni, rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, è possibile non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass., n. 9339/2019). Indubbiamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, tuttavia, due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass., n. 4534/2017). Nella specie, l'attore ha allegato un generico danno da sviamento della clientela, non dimostrando concretamente l'entità della clientela sviata (i diversi dati di fatturato nel corso degli anni avrebbero dovuto essere oggetto di prova documentale ovvero con prova testimoniale su capitolati specifici circa tali elementi contabili che, invero, non è stata articolata).
Non risulta, in ogni caso, dimostrato il collegamento causale tra il dedotto calo di fatturato ed il comportamento della P.A., ad esempio, provando che a causa della chiusura della strada, la clientela era stata concretamente impedita nell'accesso all'agenzia e ovvero in ordine al flusso di clientela precedente alla chiusura della strada (con un quantitativo medio indicato per mese) e a quello rilevato nel corso della disposta chiusura. Solo in questo caso, sarebbe stato possibile, ricondurre causalmente l'eventuale calo di fatturato, anch'esso, peraltro, non adeguatamente provato (come rilevato sopra), al comportamento della
P.A.. Per quanto esposto, le domande dell'attore vanno rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate e la serialità della materia oggetto di causa, con istruttoria, scaglione di valore indeterminato – complessità bassa) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 309/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, coì provvede:
- rigetta le domande dell'attore; - condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute.
Patti, 21 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 21 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 309/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale “ ” (P.Iva: ), Organizzazione_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, via Cairoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Pino che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, via Cordoneva n. 76, presso lo studio dell'avv. Antonio Matasso che lo rappresenta e difende, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 0921 384463, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 convenuto, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
è presente l'avv. Angela Pino la quale precisa le conclusioni insistendo nelle richieste istruttorie avanzate nell'atto introduttivo e nelle successive memorie autorizzate;
si riporta alle proprie domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. Su invito del Giudice, discute la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli atti di causa. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 21 febbraio 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Organizzazione_1 corrente in Capo D'Orlando, via Pirandello n. 22/A, sito di un cantiere che l'aveva resa impraticabile alla pubblica utenza, anche a piedi, dal 7 dicembre 2015 al 30 giugno 2016; ha chiesto, dunque, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per la riduzione del CP_1 fatturato nell'anno 2016 e in quelli successivi quale conseguenza degli impedimenti all'accesso all'azienda da parte della clientela, per l'importo stimato di euro 72.670,00, oltre i danni morali, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 gennaio 2021, si è costituito il , contestando la domanda attrice Controparte_1 perché infondata deducendo la legittimità della propria condotta, l'assenza del nesso di causalità tra il fatto addotto ed i danni allegati, nonché l'assenza di prova degli stessi. Ha chiesto il rigetto delle domande articolate dall'attore. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. La domanda proposta dall'attore appare infondata. In via generale, la condanna al risarcimento del danno può essere disposta qualora risulti una condotta illecita che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In tale ottica, per «danno ingiusto» risarcibile si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto, con la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico. Il requisito della colpa, peraltro, si considera sussistente se il comportamento della P.A. sia stato posto in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (ex art. 97 Cost).
Ciò posto, la chiusura di una strada, giustificata da ragioni di pubblico interesse e per un tempo comunque limitato, non può produrre danni alle attività ivi allocate se non si fornisce la prova concreta del pregiudizio patito e non sono impugnati gli atti dispositivi della chiusura stessa
(Consiglio di Stato, 6 novembre 2020 n. 6834). La Corte di Cassazione ha ritenuto che i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale evidenzino, per loro stessa natura, l'oggettiva impossibilità di una precisa dimostrazione. Pur tuttavia, il danneggiato è tenuto a fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione (Cass., n. 31251/2021).
Il relativo danno cagionato dalla cosa in custodia della P.A., anche qualificando la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è considerato in re ipsa ma, costituendo una conseguenza diversa e ulteriore richiede, in ogni caso, di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (Cass., n. 3865/2020; Cass., n.
25921/2015; Cass., n. 1000/2013; Cass., n. 19430/2003). La prova dell'esistenza del danno e del suo nesso causale con la condotta illecita non può essere ritratta solo sulla base del calo del fatturato dell'azienda, peraltro affermato genericamente sulla base di una relazione di parte alla quale non risultano allegati i libri contabili, poiché tale circostanza può avere le più svariate origini e spiegazioni.
In questo senso, non sarebbe stato possibile accertare la veridicità dei dati riportati nella consulenza in mancanza del deposito delle scritture contabili dalle quali essi sono stati estrapolati. Anche l'escussione testimoniale del consulente di parte è apparsa inammissibile perché volta a confermare genericamente la relazione tecnica senza la formulazione di separati capitolati di prova ai sensi dell'art. 244 c.p.c.. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio (Cass., n. 3708/2019). La liquidazione equitativa dei danni, rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, è possibile non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass., n. 9339/2019). Indubbiamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, tuttavia, due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass., n. 4534/2017). Nella specie, l'attore ha allegato un generico danno da sviamento della clientela, non dimostrando concretamente l'entità della clientela sviata (i diversi dati di fatturato nel corso degli anni avrebbero dovuto essere oggetto di prova documentale ovvero con prova testimoniale su capitolati specifici circa tali elementi contabili che, invero, non è stata articolata).
Non risulta, in ogni caso, dimostrato il collegamento causale tra il dedotto calo di fatturato ed il comportamento della P.A., ad esempio, provando che a causa della chiusura della strada, la clientela era stata concretamente impedita nell'accesso all'agenzia e ovvero in ordine al flusso di clientela precedente alla chiusura della strada (con un quantitativo medio indicato per mese) e a quello rilevato nel corso della disposta chiusura. Solo in questo caso, sarebbe stato possibile, ricondurre causalmente l'eventuale calo di fatturato, anch'esso, peraltro, non adeguatamente provato (come rilevato sopra), al comportamento della
P.A.. Per quanto esposto, le domande dell'attore vanno rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate e la serialità della materia oggetto di causa, con istruttoria, scaglione di valore indeterminato – complessità bassa) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 309/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, coì provvede:
- rigetta le domande dell'attore; - condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute.
Patti, 21 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)