Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella proc. n. 269 / 2024 R.VG. promossa da rapp. e dif. dall'Avv.to BRIGNOLE MONICA Parte_1
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMANTE nei confronti di curatela omonima liquidazione giudiziale
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA
Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI delle PARTI
Parte reclamante
1) revocare la procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico di Parte_1
per i motivi esposti in reclamo.
[...]
2) Con ogni consequenziale decisione in punto di spese.
Procuratore Generale : si rimette.
Fatto e diritto
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA proponeva istanza di liquidazione nei confronti di attesa la rilevante Parte_1 esposizione nei confronti dell'Erario.
1
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo Parte_1
instando per la revoca della dichiarazione deducendo :
a) che la società era stata cancellata da oltre un anno;
b) di non avere un attivo patrimoniale annuo superiore ad €.300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data dell'istanza di liquidazione giudiziale, non essendo la società attiva sin dal 2017; e che non aveva ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad €.200.000,00 nei tre esercizi precedenti, per il medesimo motivo.
Instaurato il contraddittorio la curatela non si costituiva. Il PG apponeva il visto rimettendosi nel merito alla Corte.
All'udienza del 27.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, fissata per la discussione la procedura era trattenuta in decisione.
1. Sui motivi di RECLAMO
1.1.sulla cancellazione della società
Deduce la parte reclamante:
“Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Massa, la data da cui far decorrere il termine annuale dalla cancellazione della società è al più tardi il 14/9/2023, data in cui si sono verificati i presupposti per la cancellazione e non la successiva data del 7/12/2023 in cui il provvedimento è stato iscritto sulla visura della C.C.I.A.A.; dalla stessa visura camerale (pag.5 doc.4) risulta che la società è stata “cancellata d'ufficio con provvedimento del conservatore n.62 del 29 agosto 2023, avverso il quale on è stato presentato ricorso”. L'iscrizione del provvedimento di cancellazione è un tipico caso di pubblicità notizia e non di pubblicità costitutiva, in quanto i presupposti giuridici per la cancellazione si sono già verificati e sono stati portati a conoscenza dei terzi con la pubblicazione del provvedimento del conservatore sull'albo on line per 15 giorni (in questo caso trattasi di pubblicità costitutiva o legale) senza che sia stato presentato alcun ricorso.
E' evidente che una volta che siano regolarmente decorsi i termini di pubblicazione senza che vi sia stata alcuna opposizione, la società deve essere cancellata;
il fatto che l'iscrizione nel Registro delle Imprese e conseguentemente nella visura camerale sia stata eseguita ben oltre due mesi dalla conclusione del procedimento di cancellazione non può ripercuotersi sulla società stessa.
La stessa Suprema Corte ha stabilito (Cass.sez.1, Ord. n.13221/2021) che l'omissione nell'adempimento degli obblighi di pubblicità di un terzo che avrebbe dovuto provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese non possa nuocere alla parte, che non ha alcun potere di supplire all'inerzia altrui.” ( reclamo pag.4).
2 “……Peraltro, in base all'art.33, comma 3 C.C.I.I. in caso di cancellazione d'ufficio, come nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha facoltà di dimostrare il momento della effettiva cessazione dell'attività; il Pubblico Ministero ha affermato (doc.7) che di fatto la società ha cessato la propria attività nel 2017, confermando che la società non era più attiva sin dal 2017 e sostanzialmente avallando l'avvenuta cessazione ben oltre 6 anni prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. A conferma di ciò, si evidenzia che la Fasi Ecologica sia stata cancellata dall'
[...]
in data 15/11/2018 (pag.8 doc.4). Controparte_1
Ne consegue che la , al momento della pronuncia della Parte_1
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale era stata cancellata da oltre un anno e che pertanto non poteva essere soggetta a procedure concorsuali” ( reclamo pag. 4 e seg.).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente deve essere osservato che il precedente citato della Suprema Corte dalla parte reclamante non è pertinente perché attiene ad una diverso fatto relativo alla responsabilità degli organi sociali.
Nel merito si rileva il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall.,oggi 33 cc.ii., “ decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, sicché la pregressa cancellazione dall'albo dei trasportatori non è idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento”. (Cass. Sez. 6, 20/08/2020, n. 17377, Rv. 658715 - 01) .
Nel caso in esame la cancellazione dall' in data 15/11/2018 (pag.8 doc.4). Controparte_1
è dunque irrelavante, non avendo in ogni caso l'imprenditore possibilità di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 8092/2016; Cass. 24549/2016). La cancellazione dall'albo dei trasportatori — che non equivale alla cancellazione dal registro delle imprese — non è idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento.
Né giova all'imprenditore la natura dichiarativa della pubblicità del registro delle imprese, che tutela invece - secondo i principi ordinari della materia - i terzi, e la cui efficacia decorre solo ed esclusivamente dalla iscrizione della formalità.
Infatti “Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, né rilevando l'iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data” (Cass. Sez. 1, 01/12/2016, n. 24549, Rv. 641893 - 01).
3 La parte reclamante non ha addotto idonei motivi per discostarsi dal costante insegnamento della
Suprema Corte in conformità ai principi generali dell'ordinamento per la tutela dei terzi.
La Suprema Come ha più volte chiarito che esclusivamente “il creditore o il pubblico ministero"
(e non l'imprenditore) hanno facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine annuale, essendo la cancellazione “ufficiale” della società dato dirimente per la tutela dei terzi che solo da tale momento hanno ragionevole contezza dell'episodio per esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche.
Tali esigenze richiedono di individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata (Cass. n. 6199-
09; n. 18618-06).
L'accertamento della tempestività deve essere affidato al momento in cui è portata a conoscenza dei terzi la cessazione dell'attività in sé e per sé considerata, indipendentemente dal soggetto al quale fosse imputabile.
Peraltro l'inadempimento dell'onere dell'imprenditore di provvedere tempestivamente alla cancellazione non può trasformarsi in un beneficio a favore dello stesso.
1.2. Esposizione debitoria della società e 1.3. Requisiti previsti dall'art.2, comma 1, lettera d)
C.C.I.I.
La reclamante deduce:
- che il debito“ ammonta ad una somma inferiore ad €.500.000,00 (ad un calcolo approssimativo, mancando alcune cartelle esattoriali su cui poter effettuare il ricalcolo, è pari a circa € 490.000,00, somma che andrà a diminuire una volta che sia stato effettuato il preciso ricalcolo delle sole imposte sulle cartelle);
- che la società ha il possesso congiunto di tutti i requisiti oggettivi richiesti dall'art.2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14/2019 e la conseguente non assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale quale “imprenditore minore” perché :
I. non ha un attivo patrimoniale annuo superiore ad €.300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data dell'istanza di liquidazione giudiziale, non essendo la società attiva sin dal 2017 (come peraltro affermato anche dalla Guardia di Finanza a pagina 6 della nota (doc.5) allegata al ricorso del Sostituto Procuratore della Repubblica), seppur non cancellata. Non assume particolare rilievo che i bilanci non siano stati depositati sin dal 2010, rilevando solamente gli ultimi tre anni, nei quali risulta che la società (in liquidazione dal 31/12/2016) sostanzialmente non operasse più;
II. non ha ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi precedenti, per il medesimo motivo;
4 III. non ha debiti superiori ad €.500.000,00 in quanto i debiti indicati nella nota della Guardia di
Finanza devono essere ricalcolati, secondo quanto indicato al punto 2.2; ed in particolare dovranno essere detratti dal calcolo sia tutti i crediti prescritti (prescrizioni decennali;
quinquennali per interessi e sanzioni, nonché per crediti previdenziali ex art.3, comma 9 lettera b della L.335/1995, sanzioni amministrative, diritti della C.C.I.A.A., crediti degli enti locali;
triennale per le imposte di bollo auto), sia tutti i crediti soggetti a stralcio ex L.197/2022. Le cartelle esattoriali non prescritte, ma per le quali siano trascorsi oltre 5 anni dalla notificazione dovranno essere ricalcolate per le sole imposte, essendo le sanzioni ed interessi prescritti” (atto di reclamo).
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
La procedura di liquidazione giudiziale, come già prima il fallimento, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore (Cfr. per tutte Sez. un. n. 1521-13, cui adde Sez. 1" n. 11421-14). Il procedimento per dichiarazione di fallimento non
è invero funzionale all'accertamento (o alla verifica) del credito della parte istante, ma all'accertamento dello stato d'insolvenza, sicché, riguardo al credito contestato, suppone - e consente - un'indagine solo incidenter tantum, per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte.
Sull'accertamento dello stato di insolvenza la parte reclamante nulla ha dedotto e quindi questo deve ritenersi definitamente assodato.
Quanto ai requisiti dimensionali si osserva:
- che “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017);
- che il requisito della fallibilità deve ritenersi integrato anche con il superamento di uno solo dei limiti dimensionali relativamente ad un solo esercizio ( art.2, comma 1 lettera d,
121, comma 1, CCII);
- che i parametri sopra richiamati, hanno carattere contabile e sono desumibili, dall'esame delle scritture obbligatorie per gli imprenditori commerciali collettivi e dall'inventario annuale che si chiude con il bilancio per gli imprenditori individuali. La necessaria verifica del dato contabile
5 determina l'irrilevanza - ai fini della fallibilità - del dato formale dell'iscrizione al registro delle imprese atteso che la qualità imprenditoriale si assume con l'esercizio effettivo di un'attività impresa, e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (art. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque quaestio facti ,il cui accertamento è rimesso al solo apprezzamento del giudice di merito;
- che “In tema di liquidazione giudiziale, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (
Cass. Ordinanza n. 13746 del 31/05/2017, principi dettati per la precedente normativa ma applicabili anche alla fattispecie in esame);
- che i bilanci degli ultimi tre esercizi, ancorché privi di efficacia di prova legale, costituiscono la base documentale imprescindibile della dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti (che il debitore ha l'onere di fornire) per sottrarsi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, in particolare quando siano stati redatti conformemente alle disposizioni di legge in materia e non siano stati oggetto di impugnativa per violazione delle disposizioni stesse;
da ciò deriva che il debitore può contestare i dati dei propri bilanci purché la prova della non fallibilità possa desumersi da documenti altrettanto significativi o nel senso di verificare la correttezza e veridicità del dato contabile apparente, al di là delle regole codicistiche;
- che solo per la soglia di natura economica la norma ( art. 2 cit. CCII) prevede l'inciso “in qualunque modo risulti”, prefigurando quindi l'eventualità che i ricavi prodotti dall'impresa risultino anche da altri atti idonei a darne prova (accertamenti P.G, Agenzia delle entrate;
e da qualsiasi fonte di prova dalla quale emergano ricavi non dichiarati);
- che le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito di bilanci potranno assolvere l'onere probatorio su di esse gravante per mezzo della produzione di documenti che ai bilanci equivalgono sotto l'aspetto sostanziale, in quanto idonei a fornire una chiara, trasparente, completa ed intelligibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa;
- che nella valutazione dell'ammontare dell'attivo patrimoniale, in quanto tesa a far emergere la realtà economica dell'impresa, si deve prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione dei bilanci ogni qualvolta il loro rigoroso rispetto venga a determinare una divergenza tra il dato "formale" contabile e la reale dimensione dell'impresa; il
6 dato contabile deve essere disatteso solo ove lo stesso appaia frutto - per qualsiasi ragione - di irregolari annotazioni contabili o sia il frutto di un'erronea contabilizzazione degli importi relativi alla voce "titolare c/prelievi";
- che “Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non i fatti sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del liquidazione giudiziale, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
ne consegue che l'estinzione delle passività, nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del liquidazione giudiziale (Cass. Ordinanza n. 3479 del 11/02/2011; conf. Cass. Ord. 16180/2017).
Ritenuto:
- che, alla luce dei principi sopra esposti , la parte reclamante non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, che era certamente tenuta al deposito quanto meno del bilancio di liquidazione (se effettivamente inattiva);
- che infatti la reclamante era una società di capitale e come tale soggetta a una rigorosa disciplina quanto alla tenuta delle scritture contabili e quanto agli obblighi di deposito dei bilanci. Il debitore ha l'onere di ricostruire la propria attività e la propria vita economica per poter provare, sulla base di elementi certi, documentali e inoppugnabili l'insussistenza di quelle soglie ritenute necessarie ai fini della dichiarazione di fallimento.
Le società di capitali sono obbligate a una rigorosa disciplina in materia di scritture contabili e bilancio e attraverso tali documenti possono dare dimostrazione della loro vita sociale, offrendone una ricostruzione, e possono assolvere all'onere probatorio posto a loro favore. Scritture contabili e bilancio sono normativamente previsti a tutela non solo dei terzi e dei creditori, ma della società stessa, giacché costituiscono lo strumento attraverso il quale poter ricostruire la vita della società, verificare la realizzazione di un attivo patrimoniale, accertare l'esistenza di ricavi lordi e appurare il reale ammontare dei debiti. Pertanto è priva di rilievo l'annotazione della Guardia di Finanza nella parte in cui afferma che la società era inattiva da tempo almeno sotto un duplice profilo: da un lato,
l'inattività apparente non prova l'assenza di un attivo patrimoniale o l'inesistenza di ricavi;
dall'altro, tale documento è del tutto diverso e per nulla equipollente al contenuto dei documenti contabili o di bilancio.
Quanto al primo profilo, la circostanza che la società sia formalmente inattiva è un dato privo di rilievo concreto, dovendosi tale situazione addebitare alla scelta degli amministratori di non svolgere attività o di creare una simile apparenza. Solo il dato contabile permette, tuttavia, di dare
7 un contenuto alla inattività. Il fatto che la società fosse apparentemente inattiva non significa che non avesse avuto comunque utili o ricavi.
Quanto al secondo profilo il Supremo Collegio con un orientamento costante ha affermato che “in ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art.
1, comma 2, l. fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cass. Ord. 35381/2022). È evidente, per quanto qui rileva, che la relazione della Guardia di Finanza non è stata predisposta per fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa, non ne ricostruisce il reale andamento e si fonda solo su elementi del tutto parziali e in parte induttivi.
A tal proposito si rileva che non è possibile sapere se la società avesse altri utili o ricavi diversi da quelli suoi propri, in totale assenza di qualsivoglia contabilità e bilancio e che non è possibile stabilire quali fossero i reali debiti anche non scaduti della società in assenza di tali documenti;
-che le plurime omissioni circa la mancata tempestiva iscrizione della cancellazione e del deposito dei bilanci non consente alcun accertamento positivo circa l'effettiva attività della reclamante;
- che pertanto il reclamo debba essere respinto.
2. sulle spese del reclamo
Nulla in punto spese non essendosi costituite parti private.
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il reclamo;
2) nulla in punto spese;
3) si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato;
Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 09/04/2025
Il Presidente est. dott.ssa Rosella Silvestri
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