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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7191/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Antonio Costanzo Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7191/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PALADINI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA FRANCA, 60 29121 PIACENZA presso il difensore avv. PALADINI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLORENZO Controparte_1 C.F._1
VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALLORENZO Parte_2 C.F._2 VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLORENZO Parte_3 C.F._3 VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 SALLORENZO VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO
CONVENUTI
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di in qualità di ex Controparte_1 amministratore della società fallita, nonché azione revocatoria degli atti dispositivi a titolo gratuito del proprio patrimonio personale.
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 2/10/2024
pagina 1 di 21 Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis, così giudicare: a) accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in qualità di amministratore unico della società Controparte_1 fallita, ai sensi dell'art. 146 L.F. e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni in favore del , Parte_1 in misura non inferiore all'importo di Euro 2.376.190,02, ovvero in quella maggiore o minore misura ritenuta equa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
b) revocare e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e/o 66 L.F., l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del , del contratto di donazione stipulato in data 12 ottobre 2016 per atto del Notaio Parte_1
(Rep. n. 68500, Racc. n. 31287), trascritto il 14 ottobre 2016, con cui: il Sig. donava al Per_1 Controparte_1 figlio la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio delle seguenti uni-tà Parte_3 immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, denomina-to “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via
XXIV Maggio n. 136, e precisamente: un appartamento posto al piano ottavo, composto di tre vani oltre cucina, due bagni, corridoio, disimpegno, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/109, via Ventriquattro Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani
8, rendita Euro 1.012,26); un vano ad uso autorimessa posto al piano primo interrato (identificato al mapp.
2045/136, via Francesco Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 7, mq. 20, rendita Euro 138,41); il Sig. Controparte_1 donava alla moglie Sig.ra l'usufrutto generale vitalizio e al figlio Sig. la nuda Parte_2 Parte_4 proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale, denominato “Condominio
Torino”, sito in Piacenza, via XXIV Maggio n. 136, e precisamente: appartamento posto al piano ot-tavo, composto di quattro vani oltre ingresso, cucina, due bagni, corri-doio, ripostiglio, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/107, via Ventiquattro
Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita Euro 948,99); un vano ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato (identificato al mapp. 2045/142, via Francesco Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 8, mq. 23, rendita
Euro 184,12);
c) condannare le controparti al pagamento di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Parti convenute:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
- dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare le domande tutte svolte dall'Attrice nei confronti dei Convenuti esponenti;
- rigettare, in quanto inammissibili ed infondate, tanto in fatto quanto in diritto, e, comunque, per tutte le ragioni e i motivi esposti in atti, le domande formulate dal fallimento in quanto prescritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, nonché spese forfettarie (15%) e con salvezza di ogni ulteriore pregiudizio.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.6.2020 nella sua Parte_5 qualità di curatore del Fallimento della “ (dichiarato Parte_1
con sentenza n. 14/17 in data 23/3/2017 del Tribunale di Piacenza), promuoveva azione di responsabilità contro quale amministratore unico della società fallita, ai Controparte_1 sensi dell'art. 146 L.F., su autorizzazione del Giudice Delegato rilasciata con provvedimento del 13/1/2020: il curatore agiva, dunque, nei confronti dell'amministratore della società fallita ai fini dell'accertamento e declaratoria di responsabilità dello stesso pagina 2 di 21 per il dissesto dell'impresa (che avrebbe condotto anche al suo fallimento), avendo individuato una serie di operazioni anomale nella gestione della medesima all'esito dell'esame della contabilità, chiedendo anche la condanna per il pregiudizio economico subito sia dalla società, sia dai relativi creditori.
La Procedura chiedeva, dunque, il risarcimento complessivo di quanto dovuto al
, per una somma non inferiore all'importo di € 2.376.190,02, quantificato nella Parte_1
differenza tra la situazione patrimoniale della società riferita alla data in cui si è verificata l'insolvenza e la situazione patrimoniale della società alla data della dichiarazione di fallimento, oppure nell'importo quantificato in misura superiore, secondo il criterio del deficit fallimentare, quale differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, rimettendo in subordine all'equo apprezzamento del Tribunale adito l'ammontare della somma da liquidare, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la curatela individuava quali operazioni anomale, qualificabili come atti di mala gestio compiuti dall'ex amministratore unico:
- il passaggio a sopravvenienze passive di crediti per oltre euro 1.500.000,00 in data
1.1.2016, con la conseguente perdita del patrimonio netto della società a far data dall'esercizio 2014;
- l'anomala gestione contabile del conto “Cassa contanti”, dall'analisi del quale era risultato come in data 1.1.2014 fosse stata accreditata sul conto la somma di euro
367.000,00, importo nuovamente addebitato il 31.12.2014, dovendosi concludere per l'esecuzione di prelievi del tutto privi di giustificazione, per l'importo indicato, a più riprese, dai conti correnti bancari societari, in data anteriore al 1.1.2014;
- l'esistenza di rapporti societari tali da configurare un potenziale conflitto di interessi con altre società nelle quali il convenuto ricopriva il ruolo di consigliere di amministrazione, amministratore unico o liquidatore, nonché socio;
- gli equivoci rapporti con la costituita prima della presentazione Controparte_2
della domanda di concordato preventivo prenotativo, con la partecipazione dei figli di e Controparte_1 Pt_4 Parte_3
- l'omesso versamento di Iva, ritenute alla fonte, sanzioni, interessi, che avevano portato all'insinuazione al passivo per l'importo di euro 2.812.291,01. CP_3
Con il medesimo atto di citazione, poi, il curatore fallimentare conveniva in giudizio moglie di ed i figli e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei
[...]
pagina 3 di 21 creditori del ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F. di atti dispositivi del patrimonio, posti Parte_1
in essere a titolo gratuito ed in particolare degli atti dispositivi di cui al contratto stipulato in data 12 ottobre 2016 per atto del notaio trascritto il 14 ottobre 2016, con il Per_1
quale:
- donava a favore del figlio la nuda proprietà – riservandosi Parte_3
l'usufrutto generale vitalizio – delle seguenti unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via
XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) un appartamento posto al piano ottavo, composto di tre vani oltre cucina, due bagni, corridoio, disimpegno, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto
(identificato al mapp. 2045/109, via Ventiquattro Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 8, rendita Euro 1.012,26); b) un vano ad uso autorimessa posto al piano primo interrato (identificato al mapp. 2045/136, via Francesco Appiani, zona 1, cat.
C/6, classe 7, mq. 20, rendita Euro 138,41);
- donava alla moglie l'usufrutto generale vitalizio ed al figlio Parte_2 Parte_4
la nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un
[...] fabbricato condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via
XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) appartamento posto al piano ottavo, composto da quattro vani oltre ingresso, cucina, due bagni, corridoio, ripostiglio, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/107, via Ventiquattro Maggio n. 136, zona
1, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita Euro 948,99); b) un vano ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato (identificato al mapp. 2045/142, via Francesco
Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 8, mq. 23, rendita Euro 184,12).
2. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, con il patrocinio del medesimo difensore e con comparse aventi sostanzialmente il medesimo contenuto, con le quali deducevano che la società “ . aveva una compagine sociale costituita Parte_1
da per il 50% ed per il rimanente 50%. Controparte_1 Controparte_4
Amministratore unico della società era il convenuto e tanto i suoi figli, Controparte_1
ossia i convenuti e , quanto i figli di ossia e Pt_3 Pt_4 Controparte_4 CP_5
, erano stati dipendenti della società, nella quale svolgeva attività lavorativa anche Pt_5
moglie di Persona_2 Controparte_4
pagina 4 di 21 Deducevano ancora i convenuti che, in data 12 gennaio 2017, Controparte_1
constatato lo stato di insolvenza, aveva depositato domanda prenotativa di concordato ex art. 161 comma 6, R.D. 267/42, che era stata accolta dal Tribunale di Piacenza, con provvedimento in data 16 gennaio 2017, con concessione del termine di giorni 60 per depositare il piano concordatario e nomina del dott. nella qualità di Parte_5
precommissario. Tuttavia, in data 20 marzo 2017, rilevato che non vi Controparte_1
erano i presupposti patrimoniali per accedere ad una procedura di concordato preventivo, aveva depositato una richiesta di fallimento in proprio ex art. 18 R.D. 267/42. Veniva quindi dichiarato il fallimento della società con la sentenza del Tribunale di Piacenza sopra indicata. In tale contesto, decideva, in quanto ormai ottantenne, di Controparte_1
disporre dei suoi beni a favore dei suoi eredi legittimi quali moglie e dei figli, in quanto l'intervento per rimuovere una neoplasia all'intestino e la malattia lo avevano debilitato e ne avevano ridotto la mobilità e stipulava il contratto di donazione in data 12 ottobre 2016 per atto del Notaio Per_1
Con riferimento, poi, alla condizione di dissesto della società, i convenuti esponevano che, nel periodo compreso tra il 2011-2015, l'impresa aveva subito una grave crisi, determinata da una pesante contrazione del fatturato, stentando tuttavia ad adeguare i costi
– in particolare, quelli relativi al personale dipendente – alla riduzione degli incassi, pertanto, in previsione di un accesso ad una procedura per risolvere la crisi di impresa, effettuava il passaggio a sopravvenienze passive di crediti nei confronti di società ed artigiani andati in difficoltà per oltre Euro 1.000.000,00 in data 1.1.2016, con la conseguente perdita del patrimonio netto.
In data 15 dicembre 2016 e dipendenti della “ Pt_3 Parte_4 [...]
costituivano una società denominata ed i Parte_1 Controparte_2
lavoratori non litigiosi , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
e , dimessisi spontaneamente dalla società fallita, Per_6 Per_7 Persona_8
intraprendevano un nuovo rapporto di lavoro con la con il Controparte_2 beneplacito dell'allora precommissario oggi curatore fallimentare ed il consenso delle organizzazioni sindacali. La società stipulava successivamente un Controparte_2
contratto di noleggio di alcuni strumenti di compendio con la società oggi fallita, contratto poi risolto in data 10 maggio 2017, in quanto antieconomico, sempre con il curatore fallimentare. Il cantiere di proprietà della società , che Parte_6 vedeva come società affidataria l' veniva Parte_1
pagina 5 di 21 portato a termine dalla al fine di evitare di far incorrere nelle Controparte_2
gravose penali la società fallita.
Tale schema prospettico di salvataggio del ramo aziendale veniva attuato con la consapevolezza e la conoscenza e l'adesione degli organi della procedura fallimentare, sicché nessun comportamento di mala gestio, distrattivo poteva ritenersi ascrivibile all'allora legale rappresentante Controparte_1
Esponevano, poi, che il salvataggio dell'azienda con il contestuale agglomerato dei lavoratori comportavano il momentaneo omesso versamento di Iva, ritenute alla fonte, sanzioni, interessi, condotta che si rendeva necessaria e giustificata, come comprovato dalla sentenze di assoluzione pronunciate dal Tribunale di Piacenza nelle date 17 luglio
2018 e 16 settembre 2020 in relazione ai reati relativi all'omesso versamento IVA ed all'omesso versamento delle ritenute certificate.
Sulla base di tali presupposti in fatto, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti dell'amministratore, deducendo come già dalla prospettazione di parte attorea fosse possibile evincere che l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori si era esteriorizzata e strutturata “nel quinquennio 2011-2015”, essendo quindi irrilevante che le appostazioni dei bilanci dal
2011 al 2015 fossero state sovradimensionate o indebitamente mantenute invariate, invece che essere svalutate, con la conseguenza che lo stato di insolvenza poteva ritenersi già esteriorizzato e, quindi, percepibile all'esterno dai creditori sociali con i bilanci pubblicati a partire dal 2011.
I convenuti, poi, eccepivano la prescrizione dell'azione con riferimento ad ogni contestazione e/o addebito anteriore all'11 giugno 2015, in ragione delle disposizioni di cui agli artt. 2935 e 2949, primo comma, c.c., osservando come l'azione esercitata dalla curatela fallimentare dovesse ritenersi riconducibile all'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. e che l'azione sociale di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore si prescrive in cinque anni dal compimento della condotta che si assume lesiva laddove la curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex- amministratori l'azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale.
In proposito, i convenuti evidenziavano che la prescrizione quinquennale dell'azione dei creditori sociali, di cui all'art. 2949, 2° comma, cod. civ., inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile pagina 6 di 21 da tutti i creditori sociali, sicché è necessario collegare il decorso del termine non alla commissione dei fatti integranti la contestata responsabilità, ovvero al momento della cessazione dalla carica di amministratore, ma al momento in cui è oggettivamente emersa l'insufficienza del patrimonio sociale, momento che potrebbe in concreto individuarsi prima o anche dopo della dichiarazione di fallimento, ma che solo per presunzione semplice, viene identificato con quest'ultimo e ribadivano come tutte le pretese attoree riferibili alla gestione sociale della società negli esercizi 2011 (momento nel quale l'attrice stessa colloca in via principale, ma non univoca, l'asserita perdita del capitale), 2012,
2013, 2014 e 2015 dovessero ritenersi prescritte.
Nel merito, i convenuti deducevano come le domande attoree dovessero ritenersi infondate in quanto proposte, in violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., non avendo il fallimento allegato i bilanci sottostanti, né provato i fatti costitutivi della domanda risarcitoria fatta valere nei confronti dell'amministratore, non essendosi nemmeno comprovato se la prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale, richiamando consolidati principi secondo i quali il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi di diligente amministrazione deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico- commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi (Cass., n. 22911/2010; n.
17033/2008; n. 3694/2007), contestando altresì i criteri con i quali sono stati quantificati i danni richiesti.
Pertanto, i convenuti chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dalla curatela fallimentare e, in via subordinata, il rigetto delle stesse.
Con riferimento, poi, alle domande di parte attrice volte a dichiarare l'inefficacia nei confronti della curatela degli atti dispositivi del patrimonio posti in essere da
[...]
in favore dei propri stretti congiunti, i convenuti formulavano analoghe CP_1
conclusioni sul presupposto della assenza di prova della sussistenza del credito, in ragione della assenza di responsabilità dedotta ex art. 146 L.F., nonché per l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio positivo dell'azione revocatoria, mancando pagina 7 di 21 la prova della consapevolezza, da parte di del pregiudizio recato ai Controparte_1
creditori.
3. Sullo svolgimento del processo
Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'esito della prima udienza del 12 novembre 2020 e del successivo provvedimento di restituzione nel termine adottato su congiunta richiesta delle parti, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., con decorrenza dal 1maggio 2021 (giorno escluso dal computo ex art. 155 co. 1
c.p.c.), rinviando la causa, per la decisione sulle istanze istruttorie, alla data del 23 settembre 2021, poi rinviata al 31.3.2022. Con ordinanza in data 29.7.2022 il G.I. ammetteva il solo interrogatorio formale di con riferimento ai capitoli di Controparte_1
prova idonei a provocarne la eventuale confessione su circostanze rilevanti ai fini del decidere, delegando per l'assunzione della prova il GOP dott. avanti alla Testimone_1 quale si svolgeva interrogatorio formale all'udienza del 12.1.2023, rimettendo poi il fascicolo avanti al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.10.2024, quindi, avanti a nuova G.I. nel frattempo subentrata nella trattazione del procedimento, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
4. Sulle eccezioni di prescrizione formulate da parte convenuta.
L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti dell'amministratore sollevata dal convenuto, è infondata. Controparte_1
Ed invero, va premesso che le azioni di responsabilità esercitate nei confronti degli amministratori delle società di capitali, previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità spettante al curatore, ai sensi dell'art. 146 L.F., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni.
Infatti, secondo l'uniforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2393-2392 c.c., sia l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c.: pertanto, non risulta nemmeno necessaria l'individuazione del tipo di azione che si vuole promuovere. Al riguardo si è affermato che “L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le
pagina 8 di 21 diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società
e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni” (Cass. civ. n. 23452 del 20/09/2019).
Il termine di prescrizione è sempre quinquennale, ma nell'azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2393-2392 c.c. viene sospeso, a norma dell'art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell'amministratore, che nel caso di è intervenuta Controparte_1
al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento della società, emessa dal Tribunale di Piacenza in data 23.3.2017: pertanto, detto termine non era decorso alla data del 11.06.2020 di notificazione dell'atto di citazione.
Nell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2394 c.c., a tutela dei creditori sociali, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale
(Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014; Cass. civ. n. 8426 del 5.04.2013). Di tale evenienza il convenuto non ha offerto alcuna prova, in base ad elementi oggettivi, essendosi egli limitato a richiamare le deduzioni avversarie secondo le quali lo stato di insolvenza della società sarebbe da far risalire alla crisi vissuta dall'impresa tra gli anni 2011 – 2015, senza tuttavia porre in adeguato risalto le ulteriori deduzioni di parte attrice relative alla concreta impossibilità per i creditori sociali di avere cognizione del predetto stato di insolvenza sino alla dichiarazione di fallimento, in ragione delle modalità di redazione dei bilanci con criteri che, quantomeno sino all'anno 2016, data in cui per stessa ammissione di parte convenuta si è dato corso alla svalutazione dei crediti al fine della presentazione della domanda di concordato preventivo prenotativo, non hanno dato conto del valore negativo del patrimonio netto.
pagina 9 di 21 La circostanza che già nell'esercizio 2014 siano state commesse irregolarità contabili, che hanno determinato l'effetto di occultare il passivo, comporta che il patrimonio netto positivo indicato nei bilanci fosse fittizio, cosicché secondo la stessa prospettazione attorea lo stato di insufficienza patrimoniale della società non era conoscibile sulla base dei dati contabili ufficiali.
Rileva, peraltro, lo si deve subito ribadire, la circostanza che gli stessi convenuti, nelle difese svolte, non abbiano mai contestato che dovesse in effetti provvedersi al passaggio a sopravvenienze passive di crediti oltre euro 1.500.000,00 prima della data 1.1.2016, essendosi limitati a dedurre di averlo fatto in quel contesto temporale al solo fine di accedere al concordato preventivo prenotativo, con ciò comprovandosi ulteriormente la fittizietà dele pregresse appostazioni di bilancio.
5. Sulla domanda di parte attrice ex art. 146 L.F.
Nel merito, le domande di parte attrice relative alla responsabilità per condotte di mala gestio dell'amministratore possono trovare solo parziale accoglimento, Controparte_1
sulla base delle ragioni di seguito precisate.
Ed invero, è pacifico che chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – debba allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto (ossia, il depauperamento del patrimonio societario) di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi impostigli, per legge o per statuto.
Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza dei due elementi essenziali, in tema di “an debeatur” e di “quantum”; il ristoro economico, dunque, va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino compiutamente: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza;
2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva od omissiva) dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e
“misurabile”, che incida sul patrimonio sociale (cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.
2281/2017).
pagina 10 di 21 Tale prova, tuttavia, risulta qui fornita esclusivamente rispetto all'operazione distrattiva relativa ai prelievi effettuati dal conto cassa, che costituisce certamente una delle voci concretamente identificate a fondamento della domanda di risarcimento della curatela.
Infatti, dalla relazione della curatela fallimentare e dal mastrino della cassa contanti versati in atti da parte attrice si trae come, nella data del 31.12.2014, siano stati prelevati dal conto cassa contanti 367.000,00 euro e poi ulteriori 54,00 euro, senza alcuna giustificazione del prelievo, con la mera annotazione nel mastrino “G/C cassa a credito verso altri”, lasciando alla medesima data un saldo a zero nel medesimo conto.
Come osservato nella relazione ex art. 33 L.F. dalla curatela “dal punto di vista sostanziale l'operazione contabile maschera uscite dai conti correnti bancari che non trovano giustificazione “ufficiale”. In partica, i prelevamenti dai conti bancari vengono fittiziamente parcheggiati nel conto cassa contanti in quanto non viene indicata in contabilità la reale destinazione degli stessi. Ciò naturalmente comporta un incremento anomalo del saldo cassa e per evitare che detto saldo venga esposto in bilancio evidenziando l'anomalia (quale società detiene in cassa 367.000 euro avendo i conti correnti bancari deficitari?), con una scrittura contabile di giro il saldo viene trasferito su un conto di transito, che nel nostro caso è il conto crediti v/Altri”.
Rilevano, poi, le dichiarazioni rese alla curatela fallimentare, pure versate in atti, dai dipendenti della società addetta alla contabilità e dipendente della società Persona_2
dal 1995 e degli stessi e (si noti, figli di Pt_5 Testimone_2 Controparte_4
non di ), i quali hanno riferito della anomala gestione della cassa contanti, nella CP_1
quale venivano annotate fittizie movimentazioni per ridurre il saldo e poi prelevare a fine anno il residuo.
Ne consegue che tale prelievo deve essere ritenuto del tutto privo di causale ed avente quindi natura distrattiva.
La natura distrattiva dell'operazione rende pacifica l'esistenza del danno provocato al patrimonio sociale a seguito dell'operazione sopra richiamata;
invero, è sicuro che tale operazione abbia aggravato il dissesto finanziario della società poi fallita, a fronte della prova piena e soddisfacente qui raggiunta, ai fini della positiva esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'amministratore ed il danno così lamentato, senz'altro suscettibile in parte qua di ottenere il richiesto risarcimento.
Il discorso suddetto, viceversa, non si estende a tutti gli altri aspetti fatti valere dalla CP_ curatela: le conseguenze relative ai descritti rapporti tra la società fallita e la società
pagina 11 di 21 costituita dai propri figli e con la quale sarebbe stata sottoscritta una Controparte_2 scrittura privata per l'utilizzo delle proprie attrezzature dietro corrispettivo di un canone, ma anche gli asseriti rapporti in conflitto di interesse con le società e Parte_7
società nelle quali il convenuto Parte_8 Controparte_1 ricopriva l'incarico di consigliere di amministrazione, amministratore unico o liquidatore, infatti, non risultano adeguatamente comprovati.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come l'inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifichi di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l'entità della incidenza risarcitoria: sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa…>> (così Cass. S.U. 9100/2015). Anche la giurisprudenza di merito, poi, si è orientata nel ritenere che non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno – concreto e quantificabile – al patrimonio societario,
pagina 12 di 21 danno che deve essere legato da un nesso eziologico a tali illeciti (cfr. Trib. Modena
15/6/2017, su “Sito Giuraemilia”, Tribunale di Bologna sopra citato). Si tratta, dunque, di esigere un doppio profilo di “apporti”, esteso da un lato alla prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra danno e comportamento inadempiente dell'amministratore, dall'altro idoneo a determinare in concreto il quantum del danno di cui si chiede il ristoro.
Nel caso di specie, pur potendosi ritenere la fondatezza dei rilievi di irregolarità dei bilanci a far data dall'esercizio 2014, non può per ciò solo ritenersi accertato il verificarsi di un danno nei confronti della società e dei creditori sociali, per effetto della condotta posta in essere dall'amministratore in violazione degli obblighi inerenti alla carica.
Infatti, nell'affrontare il tema della determinazione del danno risarcibile (correlato a quello dell'individuazione delle condotte illecite e del nesso causale tra queste e il danno), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra citate, hanno ripreso l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi sin dalla fine degli anni '90, secondo il quale il curatore che eserciti l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha l'onere di allegare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge e di provare che quelle violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che
l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”.
Tale principio opererebbe anche nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta la violazione relativa alla irregolare redazione dei bilanci e delle scritture contabili: la domanda non potrebbe comunque essere accolta, proprio in ragione della mancata allegazione di un danno in capo alla società e/o ai terzi creditori (cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.
872/2020).
Le Sezioni Unite hanno definitivamente superato, con considerazioni condivisibili,
l'orientamento enunciato dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 7606/2011 e n.
5876/2011, che avevano ammesso, pur in via d'eccezione, nelle ipotesi di assoluta mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili, la possibilità di un'inversione dell'onere della prova. Anche in relazione a tale aspetto, con la sentenza n. 9100/2015 le
Sezioni Unite hanno statuito l'ulteriore principio di diritto, secondo cui “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall.,
pagina 13 di 21 la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
La sentenza in motivazione spiega, inoltre, come la circostanza che l'irregolare tenuta delle scritture contabili non consenta al curatore del fallimento di ricostruire le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa possa forse essere addotta, essa stessa, come causa del danno rappresentato dal maggior onere nell'espletamento dei compiti del curatore e dall'aggravio dei costi della procedura, non apparendo logicamente plausibile farne discendere invece la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente: del resto, “la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina;
ed è da questi accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità”.
Pertanto, dall'eventuale irregolarità nella redazione del bilancio non potrebbe comunque derivare automaticamente il riconoscimento di un danno per responsabilità dell'amministratore.
In relazione, poi, all'asserita prosecuzione dell'attività d'impresa (negli anni 2015 e 2016) dopo il conclamarsi dello stato di insolvenza, parte attrice non ha assolto l'onere di allegazione posto a suo carico, né con riguardo al danno, né con riferimento alla condotta illecita.
Innanzitutto, secondo i principi generali, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall'impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell'aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in pagina 14 di 21 quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale (Cass. civ.
n. 19733 del 2.10.2015; Cass. civ. n. 25977 del 29.10.2008; S.U. 9100/2015 sopra cit.).
Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi (Cass. civ. n. 22911 dell'11.11.2010; Cass. civ. n. 17033 del
23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007).
La natura dinamica e complessa dell'attività di impresa può rendere assai difficoltoso l'assolvimento del suddetto onere di allegazione, soprattutto quando la perdita del capitale sia risalente rispetto alla dichiarazione di insolvenza: in tali casi, la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova, ed in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., mediante l'utilizzo del criterio della differenza tra i netti patrimoniali (cioè tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa e il patrimonio netto della società al momento della sentenza dichiarativa di fallimento).
Trattasi, peraltro, di criterio presuntivo da applicarsi con prudente apprezzamento tenendo conto che, in astratto, la prosecuzione dell'attività, anche non conservativa, può non aver cagionato alcun danno;
ed invero, "non tutta la perdita riscontrata dopo il verificatasi di una causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività potendo in parte prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa" (Cass. civ. n. 17033 del
23.06.2008). Inoltre, la Suprema Corte richiede che l'utilizzo di tale criterio sia congruente con le circostanze del caso concreto “e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta" (Cass. civ. n. 9983 del 20.04.2017).
pagina 15 di 21 Nella fattispecie in esame, non ricorrono, invece, i presupposti enunciati nelle sentenze citate, in quanto il curatore non ha esposto le ragioni della necessità del ricorso all'uso di un criterio presuntivo, come quello costituito dall'entità del deficit patrimoniale, e non ha comunque dedotto se l'amministratore abbia posto in essere, a seguito della riduzione del capitale sociale, nuove operazioni connotate dall'assunzione di rischio imprenditoriale e comunque compiute in violazione dei poteri riconosciuti all'amministratore ai fini della conservazione del patrimonio sociale, cosicché non è dato verificare quale danno possa essere conseguito dal presunto aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano eventualmente derivate dalla continuazione dell'attività d'impresa.
Ne consegue che, anche ove sia comprovata la violazione degli obblighi relativi alla modalità di redazione dei bilanci e sia provata la condizione di insolvenza, non può farsi automaticamente discendere dalla stessa l'obbligo risarcitorio per tutti quei danni ulteriori che – seppure in via astratta – potrebbero collegarsi a tali negligenti condotte, giacché, altrimenti, si finirebbe per ammettere una sorta di risarcimento “sanzionatorio”, che tuttavia il nostro ordinamento riconosce nei soli casi previsti dalla legge. Dunque, la violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori rappresenta un presupposto necessario ma non esauriente, ai fini della condanna specifica per responsabilità risarcitoria, a carico degli amministratori inadempienti di società di capitali, sicché alle ulteriori irregolarità rilevate – peraltro, in termini piuttosto generici, sulla base di ipotesi rimaste quanto meno prive di convincente riscontro ai fini della pretesa sul “quantum” – non è possibile far corrispondere alcuna realistica liquidazione del danno, neppure ravvisandosi i presupposti minimi per una eventuale stima equitativa.
Ci si riferisce, in particolare al debito erariale. Il , infatti, anche con riferimento Parte_1
a tale debito non ha offerto adeguate allegazioni in ordine al danno che sarebbero derivato dalla continuazione dell'attività sociale, limitandosi a richiamare l'aumento del debito erariale: non ha invece dedotto a quali imposte ed annualità si riferisca il debito verso l'Erario, né se esso riguardi tributi comunque dovuti o che altrimenti la società non avrebbe dovuto pagare in caso di interruzione della propria attività, o non piuttosto interessi e sanzioni maturati su imposte comunque dovute e non pagate, che non sarebbero stati richiesti se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
La responsabilità di quindi, può essere affermata nei limiti della somma Controparte_1
di euro 367.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione pagina 16 di 21 verificatasi in data 11/6/2020, oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
6. Sull'azione revocatoria fallimentare
La domanda formulata da parte attrice di declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi del patrimonio, posti in essere a titolo gratuito ed in particolare degli atti dispositivi di cui al contratto stipulato in data 12 ottobre 2016 per atto del notaio trascritto il 14 Per_1
ottobre 2016, con il quale ha donato al figlio la nuda Controparte_1 Parte_3 proprietà delle unità immobiliari già sopra specificate, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, nonché, con il quale il medesimo ha donato al figlio la nuda Parte_4 proprietà dell'ulteriore immobiliare già indicato in narrativa ed alla moglie
[...]
l relativo usufrutto generale vitalizio, deve essere accolta. Pt_2
In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, ex art. 2697 c.c., incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare, eventualmente, i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio, che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.
Deve ritenersi provata documentalmente l'avvenuta donazione in favore dei predetti convenuti.
Dalla documentazione disponibile in atti risulta, infatti, copia dell'atto notarile sottoscritto in data 12 ottobre 2016, avanti il Notaio ed alla presenza di testimoni, con il quale Per_1
donava la nuda proprietà degli immobili sopra descritti, riservandosene Controparte_1
l'usufrutto generale vitalizio nei termini sopra indicati a sé ed alla moglie.
In diritto si osserva che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica assicurata dal patrimonio del debitore, la quale consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione con cui il debitore, depauperando il suo patrimonio, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia relativa dello stesso, onde consentire al creditore vittorioso di esercitare le azioni esecutive o conservative (art. 2902 c.c.) sui beni che formano oggetto pagina 17 di 21 dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 1961/1991; Cass. n. 11349/1996; Cass. n. 791/2000;
Cass. n. 7127/2001; Cass. n. 6422/2003; Cass. n. 20874/2006).
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è dunque il bene in sé, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
L'art. 2901 c.c., comma 1, stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
L'art. 64 L.F. stabilisce, poi, che: “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
Infatti, l'atto a titolo gratuito, comportando un depauperamento del patrimonio dell'impresa poi fallita, è di per sé pregiudizievole per le ragioni dei creditori che su di esso fanno affidamento, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'inefficacia sancita dall'art. 64 L.F. ha carattere necessario ed oggettivo ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 della legge fallimentare (Cass., sez. 1^, 9 febbraio 2001,
n. 1831, m. 543739, Cass., sez. 1^, 18 giugno 1980, n. 3854, m. 407706, Cass., sez. 1^, 10 giugno 1968, n. 1785, m. 333690). Si tratta di una inefficacia de iure che prescinde da qualsivoglia accertamento sull'animus o sulla scientia con riguardo al fallito ed ai terzi destinatari della liberalità.
Nel caso di specie non è in contestazione tra le parti il requisito temporale, poiché l'atto impugnato si è perfezionato nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento,
pagina 18 di 21 cosicchè l'attribuzione patrimoniale risulta effettuata ampiamente entro il termine di operatività prescritto dalla norma.
L'atto dispositivo è pacificamente riferibile a , la cui qualità di genitore e Controparte_1
coniuge dei beneficiari degli atti a titolo gratuito compiuti non è in contestazione e che è stato chiamato a rispondere, in questa sede, degli atti di mala gestio compiuti quale amministratore unico della società fallita.
Quanto alla qualificazione dell'attribuzione patrimoniale, quale atto a titolo gratuito, necessaria ai fini dell'esperibilità dell'azione di revocatoria fallimentare ex art. 64 L.F., nel caso in esame non pare si possa in alcun modo dubitare della gratuità dell'attribuzione patrimoniale effettuata posto che l'atto è sicuramente qualificabile come donazione, così come si evince dalle stesse dichiarazioni delle parti rese in sede di stipula del negozio. La donazione rientra, infatti, nella più ampia categoria dei negozi a titolo gratuito, come tali posti in essere in assenza di corrispettivo: è caratterizzata dall'incremento dell'altrui patrimonio e dalla concorrenza di un elemento soggettivo (spirito di liberalità), consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione (Cass.
13087/2015).
Vale la pena sottolineare, che nel caso in esame non è integrata la fattispecie della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, 1° comma cod. civ., posto che non è in alcun modo ravvisabile dalla documentazione disponibile in atti un “motivo” dell'attribuzione patrimoniale, correlato specificamente a comportamenti dei donatari, nei cui confronti la liberalità possa porsi come riconoscenza, apprezzamento di meriti o
“speciale remunerazione” di attività svolta.
La declaratoria di inefficacia del contratto priva di effetti il trasferimento dei diritti reali immobiliari.
7. Le spese
Le spese, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti. Tuttavia, sono poste in solido tra tutti i convenuti solo le spese relative al 30% dell'ammontare complessivo, relative alla domanda di inefficacia dell'atto di donazione, mentre il restante
70% delle spese è posto a carico del solo in relazione alla domanda Controparte_1
svolta nei suoi confronti ex art. 146 L.F. e sono liquidate con riferimento ai valori minimi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta attività istruttoria prevalentemente pagina 19 di 21 documentale, operandosi l'aumento dovuto in presenza di più parti aventi la medesima posizione, liquidandosi, quindi, in favore di parte attrice la somma di euro 24.535, 37, dei quali 17.174,75 posti a carico di e 7.360,611 a carico di tutti i convenuti Controparte_1
in solido tra loro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal Fallimento della società
“ nei confronti di condanna quest'ultimo Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 367.000,00 oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata – con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (11.6.2020) – oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2. dichiara inefficace nei confronti della curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 64 L.F., l'atto di donazione stipulato in data 12 ottobre 2016 avanti al notaio (Rep. N. 68500, Racc. n. Per_1
31287), trascritto il 14 ottobre 2016, con il quale il predetto: donava a favore del figlio la nuda proprietà – riservandosi l'usufrutto Parte_3
generale vitalizio – delle seguenti unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) un appartamento posto al piano ottavo, composto di tre vani oltre cucina, due bagni, corridoio, disimpegno, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/109, via Ventiquattro
Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 8, rendita Euro 1.012,26); b) un vano ad uso autorimessa posto al piano primo interrato (identificato al mapp. 2045/136, via Francesco
Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 7, mq. 20, rendita Euro 138,41); donava alla moglie l'usufrutto generale vitalizio ed al figlio Parte_2 Parte_4
a nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un fabbricato
[...] condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) appartamento posto al piano ottavo, composto da quattro vani oltre ingresso, cucina, due bagni, corridoio, ripostiglio, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/107, via
Ventiquattro Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita Euro 948,99); b) un pagina 20 di 21 vano ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato (identificato al mapp. 2045/142, via
Francesco Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 8, mq. 23, rendita Euro 184,12);
3. condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che vengono poste a carico del solo in misura pari al 70% e di tutti i convenuti, Controparte_1 in solido tra loro, per l'ulteriore 30% e sono liquidate in euro 3.372,00 per spese, euro
24.535,35 per compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice
dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Antonio Costanzo Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7191/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PALADINI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA FRANCA, 60 29121 PIACENZA presso il difensore avv. PALADINI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLORENZO Controparte_1 C.F._1
VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALLORENZO Parte_2 C.F._2 VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLORENZO Parte_3 C.F._3 VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 SALLORENZO VIRGILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 29121 PIACENZA presso il difensore avv. SALLORENZO VIRGILIO
CONVENUTI
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di in qualità di ex Controparte_1 amministratore della società fallita, nonché azione revocatoria degli atti dispositivi a titolo gratuito del proprio patrimonio personale.
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 2/10/2024
pagina 1 di 21 Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis, così giudicare: a) accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in qualità di amministratore unico della società Controparte_1 fallita, ai sensi dell'art. 146 L.F. e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni in favore del , Parte_1 in misura non inferiore all'importo di Euro 2.376.190,02, ovvero in quella maggiore o minore misura ritenuta equa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
b) revocare e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e/o 66 L.F., l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del , del contratto di donazione stipulato in data 12 ottobre 2016 per atto del Notaio Parte_1
(Rep. n. 68500, Racc. n. 31287), trascritto il 14 ottobre 2016, con cui: il Sig. donava al Per_1 Controparte_1 figlio la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio delle seguenti uni-tà Parte_3 immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, denomina-to “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via
XXIV Maggio n. 136, e precisamente: un appartamento posto al piano ottavo, composto di tre vani oltre cucina, due bagni, corridoio, disimpegno, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/109, via Ventriquattro Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani
8, rendita Euro 1.012,26); un vano ad uso autorimessa posto al piano primo interrato (identificato al mapp.
2045/136, via Francesco Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 7, mq. 20, rendita Euro 138,41); il Sig. Controparte_1 donava alla moglie Sig.ra l'usufrutto generale vitalizio e al figlio Sig. la nuda Parte_2 Parte_4 proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale, denominato “Condominio
Torino”, sito in Piacenza, via XXIV Maggio n. 136, e precisamente: appartamento posto al piano ot-tavo, composto di quattro vani oltre ingresso, cucina, due bagni, corri-doio, ripostiglio, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/107, via Ventiquattro
Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita Euro 948,99); un vano ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato (identificato al mapp. 2045/142, via Francesco Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 8, mq. 23, rendita
Euro 184,12);
c) condannare le controparti al pagamento di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Parti convenute:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
- dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare le domande tutte svolte dall'Attrice nei confronti dei Convenuti esponenti;
- rigettare, in quanto inammissibili ed infondate, tanto in fatto quanto in diritto, e, comunque, per tutte le ragioni e i motivi esposti in atti, le domande formulate dal fallimento in quanto prescritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, nonché spese forfettarie (15%) e con salvezza di ogni ulteriore pregiudizio.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.6.2020 nella sua Parte_5 qualità di curatore del Fallimento della “ (dichiarato Parte_1
con sentenza n. 14/17 in data 23/3/2017 del Tribunale di Piacenza), promuoveva azione di responsabilità contro quale amministratore unico della società fallita, ai Controparte_1 sensi dell'art. 146 L.F., su autorizzazione del Giudice Delegato rilasciata con provvedimento del 13/1/2020: il curatore agiva, dunque, nei confronti dell'amministratore della società fallita ai fini dell'accertamento e declaratoria di responsabilità dello stesso pagina 2 di 21 per il dissesto dell'impresa (che avrebbe condotto anche al suo fallimento), avendo individuato una serie di operazioni anomale nella gestione della medesima all'esito dell'esame della contabilità, chiedendo anche la condanna per il pregiudizio economico subito sia dalla società, sia dai relativi creditori.
La Procedura chiedeva, dunque, il risarcimento complessivo di quanto dovuto al
, per una somma non inferiore all'importo di € 2.376.190,02, quantificato nella Parte_1
differenza tra la situazione patrimoniale della società riferita alla data in cui si è verificata l'insolvenza e la situazione patrimoniale della società alla data della dichiarazione di fallimento, oppure nell'importo quantificato in misura superiore, secondo il criterio del deficit fallimentare, quale differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, rimettendo in subordine all'equo apprezzamento del Tribunale adito l'ammontare della somma da liquidare, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la curatela individuava quali operazioni anomale, qualificabili come atti di mala gestio compiuti dall'ex amministratore unico:
- il passaggio a sopravvenienze passive di crediti per oltre euro 1.500.000,00 in data
1.1.2016, con la conseguente perdita del patrimonio netto della società a far data dall'esercizio 2014;
- l'anomala gestione contabile del conto “Cassa contanti”, dall'analisi del quale era risultato come in data 1.1.2014 fosse stata accreditata sul conto la somma di euro
367.000,00, importo nuovamente addebitato il 31.12.2014, dovendosi concludere per l'esecuzione di prelievi del tutto privi di giustificazione, per l'importo indicato, a più riprese, dai conti correnti bancari societari, in data anteriore al 1.1.2014;
- l'esistenza di rapporti societari tali da configurare un potenziale conflitto di interessi con altre società nelle quali il convenuto ricopriva il ruolo di consigliere di amministrazione, amministratore unico o liquidatore, nonché socio;
- gli equivoci rapporti con la costituita prima della presentazione Controparte_2
della domanda di concordato preventivo prenotativo, con la partecipazione dei figli di e Controparte_1 Pt_4 Parte_3
- l'omesso versamento di Iva, ritenute alla fonte, sanzioni, interessi, che avevano portato all'insinuazione al passivo per l'importo di euro 2.812.291,01. CP_3
Con il medesimo atto di citazione, poi, il curatore fallimentare conveniva in giudizio moglie di ed i figli e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei
[...]
pagina 3 di 21 creditori del ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F. di atti dispositivi del patrimonio, posti Parte_1
in essere a titolo gratuito ed in particolare degli atti dispositivi di cui al contratto stipulato in data 12 ottobre 2016 per atto del notaio trascritto il 14 ottobre 2016, con il Per_1
quale:
- donava a favore del figlio la nuda proprietà – riservandosi Parte_3
l'usufrutto generale vitalizio – delle seguenti unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via
XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) un appartamento posto al piano ottavo, composto di tre vani oltre cucina, due bagni, corridoio, disimpegno, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto
(identificato al mapp. 2045/109, via Ventiquattro Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 8, rendita Euro 1.012,26); b) un vano ad uso autorimessa posto al piano primo interrato (identificato al mapp. 2045/136, via Francesco Appiani, zona 1, cat.
C/6, classe 7, mq. 20, rendita Euro 138,41);
- donava alla moglie l'usufrutto generale vitalizio ed al figlio Parte_2 Parte_4
la nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un
[...] fabbricato condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via
XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) appartamento posto al piano ottavo, composto da quattro vani oltre ingresso, cucina, due bagni, corridoio, ripostiglio, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/107, via Ventiquattro Maggio n. 136, zona
1, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita Euro 948,99); b) un vano ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato (identificato al mapp. 2045/142, via Francesco
Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 8, mq. 23, rendita Euro 184,12).
2. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, con il patrocinio del medesimo difensore e con comparse aventi sostanzialmente il medesimo contenuto, con le quali deducevano che la società “ . aveva una compagine sociale costituita Parte_1
da per il 50% ed per il rimanente 50%. Controparte_1 Controparte_4
Amministratore unico della società era il convenuto e tanto i suoi figli, Controparte_1
ossia i convenuti e , quanto i figli di ossia e Pt_3 Pt_4 Controparte_4 CP_5
, erano stati dipendenti della società, nella quale svolgeva attività lavorativa anche Pt_5
moglie di Persona_2 Controparte_4
pagina 4 di 21 Deducevano ancora i convenuti che, in data 12 gennaio 2017, Controparte_1
constatato lo stato di insolvenza, aveva depositato domanda prenotativa di concordato ex art. 161 comma 6, R.D. 267/42, che era stata accolta dal Tribunale di Piacenza, con provvedimento in data 16 gennaio 2017, con concessione del termine di giorni 60 per depositare il piano concordatario e nomina del dott. nella qualità di Parte_5
precommissario. Tuttavia, in data 20 marzo 2017, rilevato che non vi Controparte_1
erano i presupposti patrimoniali per accedere ad una procedura di concordato preventivo, aveva depositato una richiesta di fallimento in proprio ex art. 18 R.D. 267/42. Veniva quindi dichiarato il fallimento della società con la sentenza del Tribunale di Piacenza sopra indicata. In tale contesto, decideva, in quanto ormai ottantenne, di Controparte_1
disporre dei suoi beni a favore dei suoi eredi legittimi quali moglie e dei figli, in quanto l'intervento per rimuovere una neoplasia all'intestino e la malattia lo avevano debilitato e ne avevano ridotto la mobilità e stipulava il contratto di donazione in data 12 ottobre 2016 per atto del Notaio Per_1
Con riferimento, poi, alla condizione di dissesto della società, i convenuti esponevano che, nel periodo compreso tra il 2011-2015, l'impresa aveva subito una grave crisi, determinata da una pesante contrazione del fatturato, stentando tuttavia ad adeguare i costi
– in particolare, quelli relativi al personale dipendente – alla riduzione degli incassi, pertanto, in previsione di un accesso ad una procedura per risolvere la crisi di impresa, effettuava il passaggio a sopravvenienze passive di crediti nei confronti di società ed artigiani andati in difficoltà per oltre Euro 1.000.000,00 in data 1.1.2016, con la conseguente perdita del patrimonio netto.
In data 15 dicembre 2016 e dipendenti della “ Pt_3 Parte_4 [...]
costituivano una società denominata ed i Parte_1 Controparte_2
lavoratori non litigiosi , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
e , dimessisi spontaneamente dalla società fallita, Per_6 Per_7 Persona_8
intraprendevano un nuovo rapporto di lavoro con la con il Controparte_2 beneplacito dell'allora precommissario oggi curatore fallimentare ed il consenso delle organizzazioni sindacali. La società stipulava successivamente un Controparte_2
contratto di noleggio di alcuni strumenti di compendio con la società oggi fallita, contratto poi risolto in data 10 maggio 2017, in quanto antieconomico, sempre con il curatore fallimentare. Il cantiere di proprietà della società , che Parte_6 vedeva come società affidataria l' veniva Parte_1
pagina 5 di 21 portato a termine dalla al fine di evitare di far incorrere nelle Controparte_2
gravose penali la società fallita.
Tale schema prospettico di salvataggio del ramo aziendale veniva attuato con la consapevolezza e la conoscenza e l'adesione degli organi della procedura fallimentare, sicché nessun comportamento di mala gestio, distrattivo poteva ritenersi ascrivibile all'allora legale rappresentante Controparte_1
Esponevano, poi, che il salvataggio dell'azienda con il contestuale agglomerato dei lavoratori comportavano il momentaneo omesso versamento di Iva, ritenute alla fonte, sanzioni, interessi, condotta che si rendeva necessaria e giustificata, come comprovato dalla sentenze di assoluzione pronunciate dal Tribunale di Piacenza nelle date 17 luglio
2018 e 16 settembre 2020 in relazione ai reati relativi all'omesso versamento IVA ed all'omesso versamento delle ritenute certificate.
Sulla base di tali presupposti in fatto, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti dell'amministratore, deducendo come già dalla prospettazione di parte attorea fosse possibile evincere che l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori si era esteriorizzata e strutturata “nel quinquennio 2011-2015”, essendo quindi irrilevante che le appostazioni dei bilanci dal
2011 al 2015 fossero state sovradimensionate o indebitamente mantenute invariate, invece che essere svalutate, con la conseguenza che lo stato di insolvenza poteva ritenersi già esteriorizzato e, quindi, percepibile all'esterno dai creditori sociali con i bilanci pubblicati a partire dal 2011.
I convenuti, poi, eccepivano la prescrizione dell'azione con riferimento ad ogni contestazione e/o addebito anteriore all'11 giugno 2015, in ragione delle disposizioni di cui agli artt. 2935 e 2949, primo comma, c.c., osservando come l'azione esercitata dalla curatela fallimentare dovesse ritenersi riconducibile all'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. e che l'azione sociale di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore si prescrive in cinque anni dal compimento della condotta che si assume lesiva laddove la curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex- amministratori l'azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale.
In proposito, i convenuti evidenziavano che la prescrizione quinquennale dell'azione dei creditori sociali, di cui all'art. 2949, 2° comma, cod. civ., inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile pagina 6 di 21 da tutti i creditori sociali, sicché è necessario collegare il decorso del termine non alla commissione dei fatti integranti la contestata responsabilità, ovvero al momento della cessazione dalla carica di amministratore, ma al momento in cui è oggettivamente emersa l'insufficienza del patrimonio sociale, momento che potrebbe in concreto individuarsi prima o anche dopo della dichiarazione di fallimento, ma che solo per presunzione semplice, viene identificato con quest'ultimo e ribadivano come tutte le pretese attoree riferibili alla gestione sociale della società negli esercizi 2011 (momento nel quale l'attrice stessa colloca in via principale, ma non univoca, l'asserita perdita del capitale), 2012,
2013, 2014 e 2015 dovessero ritenersi prescritte.
Nel merito, i convenuti deducevano come le domande attoree dovessero ritenersi infondate in quanto proposte, in violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., non avendo il fallimento allegato i bilanci sottostanti, né provato i fatti costitutivi della domanda risarcitoria fatta valere nei confronti dell'amministratore, non essendosi nemmeno comprovato se la prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale, richiamando consolidati principi secondo i quali il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi di diligente amministrazione deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico- commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi (Cass., n. 22911/2010; n.
17033/2008; n. 3694/2007), contestando altresì i criteri con i quali sono stati quantificati i danni richiesti.
Pertanto, i convenuti chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dalla curatela fallimentare e, in via subordinata, il rigetto delle stesse.
Con riferimento, poi, alle domande di parte attrice volte a dichiarare l'inefficacia nei confronti della curatela degli atti dispositivi del patrimonio posti in essere da
[...]
in favore dei propri stretti congiunti, i convenuti formulavano analoghe CP_1
conclusioni sul presupposto della assenza di prova della sussistenza del credito, in ragione della assenza di responsabilità dedotta ex art. 146 L.F., nonché per l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio positivo dell'azione revocatoria, mancando pagina 7 di 21 la prova della consapevolezza, da parte di del pregiudizio recato ai Controparte_1
creditori.
3. Sullo svolgimento del processo
Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'esito della prima udienza del 12 novembre 2020 e del successivo provvedimento di restituzione nel termine adottato su congiunta richiesta delle parti, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., con decorrenza dal 1maggio 2021 (giorno escluso dal computo ex art. 155 co. 1
c.p.c.), rinviando la causa, per la decisione sulle istanze istruttorie, alla data del 23 settembre 2021, poi rinviata al 31.3.2022. Con ordinanza in data 29.7.2022 il G.I. ammetteva il solo interrogatorio formale di con riferimento ai capitoli di Controparte_1
prova idonei a provocarne la eventuale confessione su circostanze rilevanti ai fini del decidere, delegando per l'assunzione della prova il GOP dott. avanti alla Testimone_1 quale si svolgeva interrogatorio formale all'udienza del 12.1.2023, rimettendo poi il fascicolo avanti al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.10.2024, quindi, avanti a nuova G.I. nel frattempo subentrata nella trattazione del procedimento, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
4. Sulle eccezioni di prescrizione formulate da parte convenuta.
L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti dell'amministratore sollevata dal convenuto, è infondata. Controparte_1
Ed invero, va premesso che le azioni di responsabilità esercitate nei confronti degli amministratori delle società di capitali, previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità spettante al curatore, ai sensi dell'art. 146 L.F., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni.
Infatti, secondo l'uniforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2393-2392 c.c., sia l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c.: pertanto, non risulta nemmeno necessaria l'individuazione del tipo di azione che si vuole promuovere. Al riguardo si è affermato che “L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le
pagina 8 di 21 diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società
e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni” (Cass. civ. n. 23452 del 20/09/2019).
Il termine di prescrizione è sempre quinquennale, ma nell'azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2393-2392 c.c. viene sospeso, a norma dell'art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell'amministratore, che nel caso di è intervenuta Controparte_1
al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento della società, emessa dal Tribunale di Piacenza in data 23.3.2017: pertanto, detto termine non era decorso alla data del 11.06.2020 di notificazione dell'atto di citazione.
Nell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2394 c.c., a tutela dei creditori sociali, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale
(Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014; Cass. civ. n. 8426 del 5.04.2013). Di tale evenienza il convenuto non ha offerto alcuna prova, in base ad elementi oggettivi, essendosi egli limitato a richiamare le deduzioni avversarie secondo le quali lo stato di insolvenza della società sarebbe da far risalire alla crisi vissuta dall'impresa tra gli anni 2011 – 2015, senza tuttavia porre in adeguato risalto le ulteriori deduzioni di parte attrice relative alla concreta impossibilità per i creditori sociali di avere cognizione del predetto stato di insolvenza sino alla dichiarazione di fallimento, in ragione delle modalità di redazione dei bilanci con criteri che, quantomeno sino all'anno 2016, data in cui per stessa ammissione di parte convenuta si è dato corso alla svalutazione dei crediti al fine della presentazione della domanda di concordato preventivo prenotativo, non hanno dato conto del valore negativo del patrimonio netto.
pagina 9 di 21 La circostanza che già nell'esercizio 2014 siano state commesse irregolarità contabili, che hanno determinato l'effetto di occultare il passivo, comporta che il patrimonio netto positivo indicato nei bilanci fosse fittizio, cosicché secondo la stessa prospettazione attorea lo stato di insufficienza patrimoniale della società non era conoscibile sulla base dei dati contabili ufficiali.
Rileva, peraltro, lo si deve subito ribadire, la circostanza che gli stessi convenuti, nelle difese svolte, non abbiano mai contestato che dovesse in effetti provvedersi al passaggio a sopravvenienze passive di crediti oltre euro 1.500.000,00 prima della data 1.1.2016, essendosi limitati a dedurre di averlo fatto in quel contesto temporale al solo fine di accedere al concordato preventivo prenotativo, con ciò comprovandosi ulteriormente la fittizietà dele pregresse appostazioni di bilancio.
5. Sulla domanda di parte attrice ex art. 146 L.F.
Nel merito, le domande di parte attrice relative alla responsabilità per condotte di mala gestio dell'amministratore possono trovare solo parziale accoglimento, Controparte_1
sulla base delle ragioni di seguito precisate.
Ed invero, è pacifico che chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – debba allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto (ossia, il depauperamento del patrimonio societario) di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi impostigli, per legge o per statuto.
Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza dei due elementi essenziali, in tema di “an debeatur” e di “quantum”; il ristoro economico, dunque, va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino compiutamente: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza;
2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva od omissiva) dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e
“misurabile”, che incida sul patrimonio sociale (cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.
2281/2017).
pagina 10 di 21 Tale prova, tuttavia, risulta qui fornita esclusivamente rispetto all'operazione distrattiva relativa ai prelievi effettuati dal conto cassa, che costituisce certamente una delle voci concretamente identificate a fondamento della domanda di risarcimento della curatela.
Infatti, dalla relazione della curatela fallimentare e dal mastrino della cassa contanti versati in atti da parte attrice si trae come, nella data del 31.12.2014, siano stati prelevati dal conto cassa contanti 367.000,00 euro e poi ulteriori 54,00 euro, senza alcuna giustificazione del prelievo, con la mera annotazione nel mastrino “G/C cassa a credito verso altri”, lasciando alla medesima data un saldo a zero nel medesimo conto.
Come osservato nella relazione ex art. 33 L.F. dalla curatela “dal punto di vista sostanziale l'operazione contabile maschera uscite dai conti correnti bancari che non trovano giustificazione “ufficiale”. In partica, i prelevamenti dai conti bancari vengono fittiziamente parcheggiati nel conto cassa contanti in quanto non viene indicata in contabilità la reale destinazione degli stessi. Ciò naturalmente comporta un incremento anomalo del saldo cassa e per evitare che detto saldo venga esposto in bilancio evidenziando l'anomalia (quale società detiene in cassa 367.000 euro avendo i conti correnti bancari deficitari?), con una scrittura contabile di giro il saldo viene trasferito su un conto di transito, che nel nostro caso è il conto crediti v/Altri”.
Rilevano, poi, le dichiarazioni rese alla curatela fallimentare, pure versate in atti, dai dipendenti della società addetta alla contabilità e dipendente della società Persona_2
dal 1995 e degli stessi e (si noti, figli di Pt_5 Testimone_2 Controparte_4
non di ), i quali hanno riferito della anomala gestione della cassa contanti, nella CP_1
quale venivano annotate fittizie movimentazioni per ridurre il saldo e poi prelevare a fine anno il residuo.
Ne consegue che tale prelievo deve essere ritenuto del tutto privo di causale ed avente quindi natura distrattiva.
La natura distrattiva dell'operazione rende pacifica l'esistenza del danno provocato al patrimonio sociale a seguito dell'operazione sopra richiamata;
invero, è sicuro che tale operazione abbia aggravato il dissesto finanziario della società poi fallita, a fronte della prova piena e soddisfacente qui raggiunta, ai fini della positiva esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'amministratore ed il danno così lamentato, senz'altro suscettibile in parte qua di ottenere il richiesto risarcimento.
Il discorso suddetto, viceversa, non si estende a tutti gli altri aspetti fatti valere dalla CP_ curatela: le conseguenze relative ai descritti rapporti tra la società fallita e la società
pagina 11 di 21 costituita dai propri figli e con la quale sarebbe stata sottoscritta una Controparte_2 scrittura privata per l'utilizzo delle proprie attrezzature dietro corrispettivo di un canone, ma anche gli asseriti rapporti in conflitto di interesse con le società e Parte_7
società nelle quali il convenuto Parte_8 Controparte_1 ricopriva l'incarico di consigliere di amministrazione, amministratore unico o liquidatore, infatti, non risultano adeguatamente comprovati.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come l'inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifichi di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l'entità della incidenza risarcitoria: sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa…>> (così Cass. S.U. 9100/2015). Anche la giurisprudenza di merito, poi, si è orientata nel ritenere che non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno – concreto e quantificabile – al patrimonio societario,
pagina 12 di 21 danno che deve essere legato da un nesso eziologico a tali illeciti (cfr. Trib. Modena
15/6/2017, su “Sito Giuraemilia”, Tribunale di Bologna sopra citato). Si tratta, dunque, di esigere un doppio profilo di “apporti”, esteso da un lato alla prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra danno e comportamento inadempiente dell'amministratore, dall'altro idoneo a determinare in concreto il quantum del danno di cui si chiede il ristoro.
Nel caso di specie, pur potendosi ritenere la fondatezza dei rilievi di irregolarità dei bilanci a far data dall'esercizio 2014, non può per ciò solo ritenersi accertato il verificarsi di un danno nei confronti della società e dei creditori sociali, per effetto della condotta posta in essere dall'amministratore in violazione degli obblighi inerenti alla carica.
Infatti, nell'affrontare il tema della determinazione del danno risarcibile (correlato a quello dell'individuazione delle condotte illecite e del nesso causale tra queste e il danno), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra citate, hanno ripreso l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi sin dalla fine degli anni '90, secondo il quale il curatore che eserciti l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha l'onere di allegare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge e di provare che quelle violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che
l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”.
Tale principio opererebbe anche nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta la violazione relativa alla irregolare redazione dei bilanci e delle scritture contabili: la domanda non potrebbe comunque essere accolta, proprio in ragione della mancata allegazione di un danno in capo alla società e/o ai terzi creditori (cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.
872/2020).
Le Sezioni Unite hanno definitivamente superato, con considerazioni condivisibili,
l'orientamento enunciato dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 7606/2011 e n.
5876/2011, che avevano ammesso, pur in via d'eccezione, nelle ipotesi di assoluta mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili, la possibilità di un'inversione dell'onere della prova. Anche in relazione a tale aspetto, con la sentenza n. 9100/2015 le
Sezioni Unite hanno statuito l'ulteriore principio di diritto, secondo cui “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall.,
pagina 13 di 21 la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
La sentenza in motivazione spiega, inoltre, come la circostanza che l'irregolare tenuta delle scritture contabili non consenta al curatore del fallimento di ricostruire le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa possa forse essere addotta, essa stessa, come causa del danno rappresentato dal maggior onere nell'espletamento dei compiti del curatore e dall'aggravio dei costi della procedura, non apparendo logicamente plausibile farne discendere invece la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente: del resto, “la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina;
ed è da questi accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità”.
Pertanto, dall'eventuale irregolarità nella redazione del bilancio non potrebbe comunque derivare automaticamente il riconoscimento di un danno per responsabilità dell'amministratore.
In relazione, poi, all'asserita prosecuzione dell'attività d'impresa (negli anni 2015 e 2016) dopo il conclamarsi dello stato di insolvenza, parte attrice non ha assolto l'onere di allegazione posto a suo carico, né con riguardo al danno, né con riferimento alla condotta illecita.
Innanzitutto, secondo i principi generali, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall'impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell'aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in pagina 14 di 21 quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale (Cass. civ.
n. 19733 del 2.10.2015; Cass. civ. n. 25977 del 29.10.2008; S.U. 9100/2015 sopra cit.).
Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi (Cass. civ. n. 22911 dell'11.11.2010; Cass. civ. n. 17033 del
23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007).
La natura dinamica e complessa dell'attività di impresa può rendere assai difficoltoso l'assolvimento del suddetto onere di allegazione, soprattutto quando la perdita del capitale sia risalente rispetto alla dichiarazione di insolvenza: in tali casi, la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova, ed in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., mediante l'utilizzo del criterio della differenza tra i netti patrimoniali (cioè tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa e il patrimonio netto della società al momento della sentenza dichiarativa di fallimento).
Trattasi, peraltro, di criterio presuntivo da applicarsi con prudente apprezzamento tenendo conto che, in astratto, la prosecuzione dell'attività, anche non conservativa, può non aver cagionato alcun danno;
ed invero, "non tutta la perdita riscontrata dopo il verificatasi di una causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività potendo in parte prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa" (Cass. civ. n. 17033 del
23.06.2008). Inoltre, la Suprema Corte richiede che l'utilizzo di tale criterio sia congruente con le circostanze del caso concreto “e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta" (Cass. civ. n. 9983 del 20.04.2017).
pagina 15 di 21 Nella fattispecie in esame, non ricorrono, invece, i presupposti enunciati nelle sentenze citate, in quanto il curatore non ha esposto le ragioni della necessità del ricorso all'uso di un criterio presuntivo, come quello costituito dall'entità del deficit patrimoniale, e non ha comunque dedotto se l'amministratore abbia posto in essere, a seguito della riduzione del capitale sociale, nuove operazioni connotate dall'assunzione di rischio imprenditoriale e comunque compiute in violazione dei poteri riconosciuti all'amministratore ai fini della conservazione del patrimonio sociale, cosicché non è dato verificare quale danno possa essere conseguito dal presunto aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano eventualmente derivate dalla continuazione dell'attività d'impresa.
Ne consegue che, anche ove sia comprovata la violazione degli obblighi relativi alla modalità di redazione dei bilanci e sia provata la condizione di insolvenza, non può farsi automaticamente discendere dalla stessa l'obbligo risarcitorio per tutti quei danni ulteriori che – seppure in via astratta – potrebbero collegarsi a tali negligenti condotte, giacché, altrimenti, si finirebbe per ammettere una sorta di risarcimento “sanzionatorio”, che tuttavia il nostro ordinamento riconosce nei soli casi previsti dalla legge. Dunque, la violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori rappresenta un presupposto necessario ma non esauriente, ai fini della condanna specifica per responsabilità risarcitoria, a carico degli amministratori inadempienti di società di capitali, sicché alle ulteriori irregolarità rilevate – peraltro, in termini piuttosto generici, sulla base di ipotesi rimaste quanto meno prive di convincente riscontro ai fini della pretesa sul “quantum” – non è possibile far corrispondere alcuna realistica liquidazione del danno, neppure ravvisandosi i presupposti minimi per una eventuale stima equitativa.
Ci si riferisce, in particolare al debito erariale. Il , infatti, anche con riferimento Parte_1
a tale debito non ha offerto adeguate allegazioni in ordine al danno che sarebbero derivato dalla continuazione dell'attività sociale, limitandosi a richiamare l'aumento del debito erariale: non ha invece dedotto a quali imposte ed annualità si riferisca il debito verso l'Erario, né se esso riguardi tributi comunque dovuti o che altrimenti la società non avrebbe dovuto pagare in caso di interruzione della propria attività, o non piuttosto interessi e sanzioni maturati su imposte comunque dovute e non pagate, che non sarebbero stati richiesti se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
La responsabilità di quindi, può essere affermata nei limiti della somma Controparte_1
di euro 367.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione pagina 16 di 21 verificatasi in data 11/6/2020, oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
6. Sull'azione revocatoria fallimentare
La domanda formulata da parte attrice di declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi del patrimonio, posti in essere a titolo gratuito ed in particolare degli atti dispositivi di cui al contratto stipulato in data 12 ottobre 2016 per atto del notaio trascritto il 14 Per_1
ottobre 2016, con il quale ha donato al figlio la nuda Controparte_1 Parte_3 proprietà delle unità immobiliari già sopra specificate, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, nonché, con il quale il medesimo ha donato al figlio la nuda Parte_4 proprietà dell'ulteriore immobiliare già indicato in narrativa ed alla moglie
[...]
l relativo usufrutto generale vitalizio, deve essere accolta. Pt_2
In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, ex art. 2697 c.c., incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare, eventualmente, i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio, che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.
Deve ritenersi provata documentalmente l'avvenuta donazione in favore dei predetti convenuti.
Dalla documentazione disponibile in atti risulta, infatti, copia dell'atto notarile sottoscritto in data 12 ottobre 2016, avanti il Notaio ed alla presenza di testimoni, con il quale Per_1
donava la nuda proprietà degli immobili sopra descritti, riservandosene Controparte_1
l'usufrutto generale vitalizio nei termini sopra indicati a sé ed alla moglie.
In diritto si osserva che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica assicurata dal patrimonio del debitore, la quale consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione con cui il debitore, depauperando il suo patrimonio, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia relativa dello stesso, onde consentire al creditore vittorioso di esercitare le azioni esecutive o conservative (art. 2902 c.c.) sui beni che formano oggetto pagina 17 di 21 dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 1961/1991; Cass. n. 11349/1996; Cass. n. 791/2000;
Cass. n. 7127/2001; Cass. n. 6422/2003; Cass. n. 20874/2006).
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è dunque il bene in sé, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
L'art. 2901 c.c., comma 1, stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
L'art. 64 L.F. stabilisce, poi, che: “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
Infatti, l'atto a titolo gratuito, comportando un depauperamento del patrimonio dell'impresa poi fallita, è di per sé pregiudizievole per le ragioni dei creditori che su di esso fanno affidamento, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'inefficacia sancita dall'art. 64 L.F. ha carattere necessario ed oggettivo ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 della legge fallimentare (Cass., sez. 1^, 9 febbraio 2001,
n. 1831, m. 543739, Cass., sez. 1^, 18 giugno 1980, n. 3854, m. 407706, Cass., sez. 1^, 10 giugno 1968, n. 1785, m. 333690). Si tratta di una inefficacia de iure che prescinde da qualsivoglia accertamento sull'animus o sulla scientia con riguardo al fallito ed ai terzi destinatari della liberalità.
Nel caso di specie non è in contestazione tra le parti il requisito temporale, poiché l'atto impugnato si è perfezionato nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento,
pagina 18 di 21 cosicchè l'attribuzione patrimoniale risulta effettuata ampiamente entro il termine di operatività prescritto dalla norma.
L'atto dispositivo è pacificamente riferibile a , la cui qualità di genitore e Controparte_1
coniuge dei beneficiari degli atti a titolo gratuito compiuti non è in contestazione e che è stato chiamato a rispondere, in questa sede, degli atti di mala gestio compiuti quale amministratore unico della società fallita.
Quanto alla qualificazione dell'attribuzione patrimoniale, quale atto a titolo gratuito, necessaria ai fini dell'esperibilità dell'azione di revocatoria fallimentare ex art. 64 L.F., nel caso in esame non pare si possa in alcun modo dubitare della gratuità dell'attribuzione patrimoniale effettuata posto che l'atto è sicuramente qualificabile come donazione, così come si evince dalle stesse dichiarazioni delle parti rese in sede di stipula del negozio. La donazione rientra, infatti, nella più ampia categoria dei negozi a titolo gratuito, come tali posti in essere in assenza di corrispettivo: è caratterizzata dall'incremento dell'altrui patrimonio e dalla concorrenza di un elemento soggettivo (spirito di liberalità), consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione (Cass.
13087/2015).
Vale la pena sottolineare, che nel caso in esame non è integrata la fattispecie della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, 1° comma cod. civ., posto che non è in alcun modo ravvisabile dalla documentazione disponibile in atti un “motivo” dell'attribuzione patrimoniale, correlato specificamente a comportamenti dei donatari, nei cui confronti la liberalità possa porsi come riconoscenza, apprezzamento di meriti o
“speciale remunerazione” di attività svolta.
La declaratoria di inefficacia del contratto priva di effetti il trasferimento dei diritti reali immobiliari.
7. Le spese
Le spese, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti. Tuttavia, sono poste in solido tra tutti i convenuti solo le spese relative al 30% dell'ammontare complessivo, relative alla domanda di inefficacia dell'atto di donazione, mentre il restante
70% delle spese è posto a carico del solo in relazione alla domanda Controparte_1
svolta nei suoi confronti ex art. 146 L.F. e sono liquidate con riferimento ai valori minimi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta attività istruttoria prevalentemente pagina 19 di 21 documentale, operandosi l'aumento dovuto in presenza di più parti aventi la medesima posizione, liquidandosi, quindi, in favore di parte attrice la somma di euro 24.535, 37, dei quali 17.174,75 posti a carico di e 7.360,611 a carico di tutti i convenuti Controparte_1
in solido tra loro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal Fallimento della società
“ nei confronti di condanna quest'ultimo Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 367.000,00 oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata – con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (11.6.2020) – oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2. dichiara inefficace nei confronti della curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 64 L.F., l'atto di donazione stipulato in data 12 ottobre 2016 avanti al notaio (Rep. N. 68500, Racc. n. Per_1
31287), trascritto il 14 ottobre 2016, con il quale il predetto: donava a favore del figlio la nuda proprietà – riservandosi l'usufrutto Parte_3
generale vitalizio – delle seguenti unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) un appartamento posto al piano ottavo, composto di tre vani oltre cucina, due bagni, corridoio, disimpegno, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/109, via Ventiquattro
Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 8, rendita Euro 1.012,26); b) un vano ad uso autorimessa posto al piano primo interrato (identificato al mapp. 2045/136, via Francesco
Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 7, mq. 20, rendita Euro 138,41); donava alla moglie l'usufrutto generale vitalizio ed al figlio Parte_2 Parte_4
a nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un fabbricato
[...] condominiale, denominato “Condominio Torino”, sito in Piacenza, via XXIV Maggio n. 136, e precisamente: a) appartamento posto al piano ottavo, composto da quattro vani oltre ingresso, cucina, due bagni, corridoio, ripostiglio, due balconi, con annessi un vano di cantina al piano secondo interrato, e una soffitta al piano sottotetto (identificato al mapp. 2045/107, via
Ventiquattro Maggio n. 136, zona 1, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita Euro 948,99); b) un pagina 20 di 21 vano ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato (identificato al mapp. 2045/142, via
Francesco Appiani, zona 1, cat. C/6, classe 8, mq. 23, rendita Euro 184,12);
3. condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che vengono poste a carico del solo in misura pari al 70% e di tutti i convenuti, Controparte_1 in solido tra loro, per l'ulteriore 30% e sono liquidate in euro 3.372,00 per spese, euro
24.535,35 per compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice
dott.ssa Roberta Dioguardi
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