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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4846/2024 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. CINZIA Parte_1
MAURO e GIUSEPPE FERRARO
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO
NICCOLI
resistente
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorare Controparte_1 alle dipendenze della convenuta amministrazione con contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di operatore tecnico specializzato autista ambulanza (categoria BS CCNL Comparto Sanità), deduceva che per svolgere le proprie prestazioni lavorative deve necessariamente indossare la divisa, composta da casacca, pantaloni, calzature specifiche e giubbotto, forniti dal datore di lavoro, aggiungendo che per compiere l'operazione di vestizione e di successiva svestizione (presso appositi locali aziendali) è costretto a giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima
1 dell'orario di inizio della propria attività e ad allontanarsene dieci minuti dopo l'orario di fine lavoro. Esponeva che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa (20 minuti giornalieri) deve essere incluso nell'orario lavorativo e autonomamente retribuito.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale, previa declaratoria del suo diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per le attività di vestizione e di svestizione, una condanna della convenuta a Controparte_1 corrisponderle la complessiva somma di euro 4.127,00, oltre interessi legali, per il periodo 1° dicembre 2019/31 dicembre 2023.
L si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda per infondatezza.
La causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione del 10.09.2025.
All'esito della discussione il procedimento è stato definito con sentenza contestuale.
Ritiene il Tribunale, aderendo a molteplici pronunce della Corte di Appello di Catanzaro sulla specifica questione (cfr. tra le tante la sentenza n.
282/2023 del 21.02/24.04.2023) che il ricorso non meriti accoglimento.
Il ricorrente (che risulta inquadrato nella categoria BS con il profilo di operatore tecnico specializzato autista ambulanza) agisce per il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo delle operazioni propedeutiche per la vestizione della divisa di dotazione per dieci minuti prima di ciascun turno di lavoro e per le analoghe operazioni di svestizione alla fine del turno di lavoro, assumendo che tali operazioni di circa venti minuti al giorno siano compiute al di fuori e oltre l'orario di lavoro in senso stretto (vale a dire il turno secondo l'articolazione oraria descritta in ricorso per complessive 36 ore settimanali) e che non sono retribuite.
Ebbene, ritenuto che in linea astratta compete il diritto retributivo azionato alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 27799 del 2017; conf. n. 12935/2018) secondo il quale, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo
2 imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto e che, inoltre, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 21.5.2018, il tempo di vestizione e svestizione è qualificato quale tempo di lavoro (nei limiti di 10 minuti tra entrata ed uscita) nel caso in esame punto decisivo è quello relativo alla collocazione dei tempi di vestizione/svestizione al di fuori ed oltre l'orario di lavoro ovvero all'interno dell'orario di lavoro.
Tale assunto non forma oggetto della richiesta di prova testimoniale perché ai testimoni non si chiedeva di confermare che il ricorrente sia stato costretto ad indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a dismetterla solo dopo aver timbrato in uscita.
Il ricorrente, infatti, assume di dover presentarsi in azienda prima dell'inizio dell'attività lavorativa in senso stretto e di allontanarsi dopo circa 10 minuti dalla fine del turno, ma, appunto, non chiede di provare che le attività di vestizione/svestizione avvengono prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita.
E', pertanto, indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature.
La conclusione qui raggiunta ha trovato avallo, tra l'altro nelle recenti pronunce di Cass. n. 4253 e n. 4249 del 18.2.2025 (“…il giudice di appello, oltre
a rilevare che la disposizione contrattuale impone al datore l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni i è imitato ad affermare che questo tempo deve risultare dalle
“timbrature” dei cartellini del personale. Tale ragionamento è corretto sol che si consideri il contenuto testuale dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: «12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle
24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed
Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel
3 presente articolo». Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
La Corte territoriale ha evidenziato che il differenziale retributivo riconosciuto dal
Tribunale in effetti valeva a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario (come risultante dalla timbratura): ossia lo straordinario, mentre non era stata neppure allegata la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e pertanto la stessa non poteva considerarsi pacifica. Si tratta di una verifica che preclude l'accoglimento della domanda…”.
La Corte ha, quindi, affermato, il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.
Il ricorso, pertanto, va respinto, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite vengono compensate attesa la sussistenza di precedenti difformi, superati dalla Corte di Cassazione con le citate pronunce, successive al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 10/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4846/2024 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. CINZIA Parte_1
MAURO e GIUSEPPE FERRARO
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO
NICCOLI
resistente
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorare Controparte_1 alle dipendenze della convenuta amministrazione con contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di operatore tecnico specializzato autista ambulanza (categoria BS CCNL Comparto Sanità), deduceva che per svolgere le proprie prestazioni lavorative deve necessariamente indossare la divisa, composta da casacca, pantaloni, calzature specifiche e giubbotto, forniti dal datore di lavoro, aggiungendo che per compiere l'operazione di vestizione e di successiva svestizione (presso appositi locali aziendali) è costretto a giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima
1 dell'orario di inizio della propria attività e ad allontanarsene dieci minuti dopo l'orario di fine lavoro. Esponeva che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa (20 minuti giornalieri) deve essere incluso nell'orario lavorativo e autonomamente retribuito.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale, previa declaratoria del suo diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per le attività di vestizione e di svestizione, una condanna della convenuta a Controparte_1 corrisponderle la complessiva somma di euro 4.127,00, oltre interessi legali, per il periodo 1° dicembre 2019/31 dicembre 2023.
L si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda per infondatezza.
La causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione del 10.09.2025.
All'esito della discussione il procedimento è stato definito con sentenza contestuale.
Ritiene il Tribunale, aderendo a molteplici pronunce della Corte di Appello di Catanzaro sulla specifica questione (cfr. tra le tante la sentenza n.
282/2023 del 21.02/24.04.2023) che il ricorso non meriti accoglimento.
Il ricorrente (che risulta inquadrato nella categoria BS con il profilo di operatore tecnico specializzato autista ambulanza) agisce per il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo delle operazioni propedeutiche per la vestizione della divisa di dotazione per dieci minuti prima di ciascun turno di lavoro e per le analoghe operazioni di svestizione alla fine del turno di lavoro, assumendo che tali operazioni di circa venti minuti al giorno siano compiute al di fuori e oltre l'orario di lavoro in senso stretto (vale a dire il turno secondo l'articolazione oraria descritta in ricorso per complessive 36 ore settimanali) e che non sono retribuite.
Ebbene, ritenuto che in linea astratta compete il diritto retributivo azionato alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 27799 del 2017; conf. n. 12935/2018) secondo il quale, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo
2 imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto e che, inoltre, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 21.5.2018, il tempo di vestizione e svestizione è qualificato quale tempo di lavoro (nei limiti di 10 minuti tra entrata ed uscita) nel caso in esame punto decisivo è quello relativo alla collocazione dei tempi di vestizione/svestizione al di fuori ed oltre l'orario di lavoro ovvero all'interno dell'orario di lavoro.
Tale assunto non forma oggetto della richiesta di prova testimoniale perché ai testimoni non si chiedeva di confermare che il ricorrente sia stato costretto ad indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a dismetterla solo dopo aver timbrato in uscita.
Il ricorrente, infatti, assume di dover presentarsi in azienda prima dell'inizio dell'attività lavorativa in senso stretto e di allontanarsi dopo circa 10 minuti dalla fine del turno, ma, appunto, non chiede di provare che le attività di vestizione/svestizione avvengono prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita.
E', pertanto, indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature.
La conclusione qui raggiunta ha trovato avallo, tra l'altro nelle recenti pronunce di Cass. n. 4253 e n. 4249 del 18.2.2025 (“…il giudice di appello, oltre
a rilevare che la disposizione contrattuale impone al datore l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni i è imitato ad affermare che questo tempo deve risultare dalle
“timbrature” dei cartellini del personale. Tale ragionamento è corretto sol che si consideri il contenuto testuale dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: «12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle
24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed
Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel
3 presente articolo». Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
La Corte territoriale ha evidenziato che il differenziale retributivo riconosciuto dal
Tribunale in effetti valeva a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario (come risultante dalla timbratura): ossia lo straordinario, mentre non era stata neppure allegata la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e pertanto la stessa non poteva considerarsi pacifica. Si tratta di una verifica che preclude l'accoglimento della domanda…”.
La Corte ha, quindi, affermato, il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.
Il ricorso, pertanto, va respinto, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite vengono compensate attesa la sussistenza di precedenti difformi, superati dalla Corte di Cassazione con le citate pronunce, successive al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 10/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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