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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 685/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in BENEVENTO (BN) il Parte_1 C.F._1
02/08/1956 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA NINO BIXIO, 34/3 16043
CHIAVARI - rappresentato e difeso dall'Avv. LANATA GIOVANNI appellante nei confronti di
(COD. Controparte_1
FISC. ) - elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura in V.LE BRIGATE P.IVA_1
PARTIGIANE 2 16100 GENOVA rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO
STATO GENOVA resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente : “In via principale e nel merito, per le ragioni suesposte, Pt_1
1 1. Annullare il verbale n. 41 del 7 giugno 2024 della Sottocommissione Circondariale elettorale di Sestri Levante notificato in pari data
2. Per l'effetto, adottare i provvedimenti meglio visti e ritenuti per l'iscrizione del ricorrente nelle liste elettorali del Comune di residenza – Lavagna”
Per la resistente SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SESTRI
LEVANTE: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, in subordine, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Spese per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/7/2024 , Parte_1
dopo aver premesso.
«L'odierno ricorrente, in data 3 giugno 2024, si recava presso l'Ufficio Elettorale del
Comune di Lavagna, luogo ove risiede, al fine di ritirare il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in vista delle consultazioni amministrative ed europee che si sarebbero tenute il 8-9 giugno 2024;
In tale occasione, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune rifiutava di adempiere alla richiesta del Sig. in quanto sottoposto alla pena accessoria della privazione dei diritti Pt_1
politici.
Il Sig. rappresentava che il Decreto n. 6462/2023 emesso dal Tribunale di Pt_1
Sorveglianza di Genova in data 21 febbraio 2024 “DICHIARA ESTINTA la pena detentiva ed ogni altro effetto penale inflitto alla persona ...” e che tale provvedimento era stato comunicato ai competenti Uffici in data 8 maggio 2024 dal Tribunale di Sorveglianza stesso.
Il giorno successivo, 4 giugno u.s., il Sig. si recava nuovamente presso l'Ufficio Pt_1
Elettorale del Comune di Lavagna e reitera.va la propria richiesta consegnando a protocollo l'istanza di rilascio del certificato elettorale e copia del Decreto di estinzione della pena di cui sopra (all. 1);
Non ottenendo rilascio del certificato, l'odierno ricorrente si rivolgeva all'avv. Alessandro
Barba, il quale rappresentava l'inadempimento ad opera dell' Controparte_2
chiedendo venisse disposta l'immediata revisione delle liste elettorali in merito
[...]
alla posizione del Sig. nonché il rilascio del documento elettorale necessario Pt_1 all'esercizio del diritto di voto (all.2);
Con pec del 7 giugno 2024 l'ufficio elettorale del Comune di Lavagna trasmetteva verbale n. 41 del 7 giugno 2024 della sottocommissione circondariale elettorale di , CP_1
2 con cui il predetto organo non ammetteva l'odierno ricorrente a votare per le Elezioni
Europee (ed amministrative comunali) dell'8 e 9 giugno 2024 (all. 3);» formulava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con comparsa si costituiva SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI
, la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne CP_1
chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza collegiale in data 12/3/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., viene emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, IL RICORSO È INFONDATO.
I) Come riportato dal ricorrente
«La sottocommissione elettorale circondariale, premettendo che motivava la non ammissione al voto dell'odierno ricorrente per le consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno sulla scorta di
3 II) La SOTTOCOMMISSIONE resistente, nel costituirsi, eccepiva: «La domanda del ricorrente è volta ad annullare il verbale in oggetto e a richiedere a codesta Ecc.ma Corte di adottare i provvedimenti necessari per l'iscrizione nelle liste del Comune di residenza.
Entrambe le richieste difettano del requisito di cui all'art. 100 c.p.c. Il verbale in oggetto, infatti, esclude la partecipazione del ricorrente dalla tornata elettorale dell'8/9 giugno 2024.
Il sig. , non conseguirebbe alcuna utilità pratica dall'accoglimento della domanda. Pt_1
Inoltre, è noto che l'interesse sorga quando chi esercita l'azione non potrebbe conseguire l'utilità senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Nel caso di specie, non spetta al Giudice provvedere in merito all'iscrizione dello stesso alle liste elettorali, tenendo conto che, in ogni caso, sono decorsi i 2 anni e 11 mesi della pena accessoria all'interdizione dei pubblici uffici, essendo stata stabilita con sentenza del 27/09/2021 dalla Corte d'Appello di
Torino. Pertanto, sarà onere del sig. richiedere di essere ammesso alle liste elettorali Pt_1
presso il proprio Comune di residenza».
III) Effettivamente, dal verbale impugnato emerge che il provvedimento è stato assunto sulla scorta delle risultanze di seguito riprodotte:
IV) D'altro canto dalle conclusioni che il ricorrente ha formulato («1. Annullare il verbale n.
41 del 7 giugno 2024 della Sottocommissione Circondariale elettorale di Sestri Levante notificato in pari data;
2. Per l'effetto, adottare i provvedimenti meglio visti e ritenuti per l'iscrizione del ricorrente nelle liste elettorali del Comune di residenza – Lavagna») si desume con chiarezza che la richiesta di annullamento è funzionale alla richiesta adozione dei provvedimenti meglio visti per l'iscrizione del FROIO nelle liste elettorali.
V) Infine, dal certificato del casellario giudiziale emerge quanto segue a carico del Pt_1
4 VI) Alla data odierna, pertanto, il FROIO ha diritto a richiedere l'iscrizione, essendo decorso il termine di durata della sanzione applicatagli, come del resto la
SOTTOCOMMISSIONE riconosce espressamente nelle proprie difese.
VII) In ogni caso, indipendentemente dalla decisione in ordine alla questione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata da parte resistente, applicando il criterio della ragione più liquida, la causa può essere decisa nel merito in quanto il ricorso è infondato: “La sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 223 del 1967
- non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, ai sensi della previsione speciale di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del
1975, come inequivocabilmente riformulata per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 410 del 1994, il giudice di sorveglianza pronuncia ordinanza dichiarativa dell'estinzione della "pena detentiva e di ogni altro effetto penale", espressione che, diversamente da quella precedente, che si riferiva "alla pena e ad ogni altro effetto penale", non può interpretarsi come ricomprendente le pene accessorie” (Cass. Sez. 1,
22/08/2018, n. 20952, Rv. 650227 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 32259 del 10/12/2019 Rv.
656047 - 01)
5 TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RICORSO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte resistente, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso proposto da , avverso l'impugnato verbale della Parte_1
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SESTRI LEVANTE.
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA,
CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte resistente.
Genova, 26/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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