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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 25163, decisa all'udienza dell'11.2.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Fabrizio Bruni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco dell'Anno 10
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: prestazioni a carico fondo di garanzia CP_1
CONCLUSIONI: per la sola parte ricorrente, quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate.
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.6.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che aveva lavorato presso l' dal 14.06.2012 al 30.07.2018, data nella quale aveva Controparte_2
rassegnato le dimissioni, poiché il datore di lavoro, oltre a non regolarizzare la sua posizione di “quadro” a tempo indeterminato full time, non le aveva corrisposto da mesi la retribuzione dovuta;
che aveva lavorato (con mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro) senza formale regolarizzazione fino a gennaio 2015, allorché era stata fittiziamente regolarizzata come lavoratrice part-time; che, dopo le dimissioni, aveva più volte in inutilmente tentato di ottenere in via bonaria quanto spettantele;
che dunque aveva promosso ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Roma, n. R.G. 20101/2022
(doc. 1 – c. , conclusosi con sentenza n. Persona_1 Controparte_2
5569/2023, pubblicata il 29.05.2023, che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro full time con le mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro, e, di conseguenza, aveva quantificato le differenze retributive effettivamente dovutele dalla datrice di lavoro, nonché il T.F.R. (Doc. 2 – sent. Trib. Roma sez. lavoro n. 5569/2023); che, in data 19.6.2023, aveva operato il tentativo di esecuzione forzata presso la sede della Società datrice, mediante un pignoramento mobiliare preceduto da atto di precetto, spirati i termini di cui all'art. 482 c.p.c. (Doc. 3 – c. , precetto, Parte_1 CP_2
pignoramento e notifiche UNEP); che, in data 14.11.2023, aveva presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R., nonché delle ultime tre mensilità (Doc. 4 – domanda Fondo di Garanzia), quantificate in base ai conteggi depositati nel procedimento di primo grado presso il Tribunale e da questo recepiti in sede di sentenza (p. 3 sentenza n. 5569/2023); che, in data 07.02.2024, l'istituto previdenziale aveva accolto la richiesta per il pagamento del T.F.R., ma aveva rigettato la richiesta di intervento relativamente alle ultime tre mensilità con la seguente motivazione: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia
pagina 2 di 6 del fondo (art.2, co. 1, D. LGS 80/92)” (Doc. 5 – risposta rigetto 3 mensilità); che CP_1
aveva impugnato la su citata decisione con ricorso al in Controparte_3
data 07.03.2024, per chiedere l'annullamento del provvedimento di rigetto (Doc. 6 –
Ricorso al , senza alcun riscontro nei termini di legge, Controparte_3
ormai spirati.
Tanto premesso, ritenuto errato il computo da parte dell' dei termini per la richiesta CP_1
della liquidazione da parte del Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità ex art. 2, comma 1, D.lgs. 80/92, sul rilievo della mancata scadenza del termine decadenziale di una anno, previsto per la liquidazione da parte del Fondo delle ultime tre mensilità, in quanto decorrente dalla data dell'apertura delle procedure concorsuali nei confronti del datore di lavoro insolvente, ovvero dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (lett. b) e dunque nel caso in esame dal 19.06.2023, data del pignoramento mobiliare presso la sede legale della società.
Ha concluso, quindi, chiedendo che “l' [fosse] condannato a liquidare le ultime CP_1
3 mensilità retributive in favore della ricorrente per la somma complessiva di €
5.902,62, come accertato dal Tribunale di Roma nella sentenza che costituisce titolo esecutivo, oltre accessori”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l' , di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, la causa
è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Pur essendo rimasto contumace l , appare necessario esaminare se ricorrano in CP_1
concreto i presupposti di legge per la condanna dell'Istituto di Previdenza al versamento, per il tramite del Fondo di Garanzia, al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione richieste dalla ricorrente e dunque se possa escludersi ogni eventuale decadenza o prescrizione, rilevabili anche d'ufficio.
pagina 3 di 6 Quanto alla decadenza, è appena il caso di rilevare che la domanda al Fondo di Garanzia
è stata promossa in data 14.11.2023 (v. doc. 4 della produzione di parte ricorrente); che in data 7.2.2024 l'Istituto previdenziale ha accolto la domanda di pagamento del TFR, rigettando quella di pagamento delle ultime tre mensilità (v. doc. 5); che tale decisione è stata impugnata innanzi al Comitato Provinciale in data 7.3.2024 (v. doc. 6), senza ottenere alcun riscontro nei termini di legge;
che il ricorso giudiziale in esame è stato depositato in data 29.6.2024; sicché non è certo decorso il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 4 D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992, per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee in favore dei lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/1989), tra cui rientrano quelle a carico del Fondo di
Garanzia.
Né alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Non nei confronti della datrice di lavoro
(come implicitamente accertato nella sentenza n. 5569/2023 del 29.5.2023, pronunciata nel giudizio promosso nei confronti della iscritto al N.R.G. Controparte_2
20101/2022).
Non nei confronti dell' CP_1
E' bene precisare che i crediti fatti valere nei confronti del Fondo di Garanzia (a titolo di
TFR e, per quel che interessa nel presente giudizio, a titolo di ultime tre mensilità) sono stati accertati nella predetta sentenza, anche relativamente al loro esatto importo (che per le ultime tre mensilità è risultato essere pari alla somma lorda di euro 5.902,62).
Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente, risultano il tentativo di porre in esecuzione la sentenza: in data 19.6.2023, la ricorrente ha operato il tentativo di esecuzione forzata presso la sede della Società datrice di lavoro, mediante un tentativo di pignoramento mobiliare, preceduto da un atto di precetto, spirati i termini di cui all'art. 482 c.p.c. (v. Doc. 3).
In data 14.11.2023, la ricorrente ha presentato istanza al Fondo di Garanzia dell' CP_1
(Doc. 4).
pagina 4 di 6 Premesso che il termine di prescrizione delle ultime tre mensilità è annuale nei confronti dell' (v. art. 2, comma 5, D. Lgs. 80/1992), avuto riguardo alla suddetta tempistica, CP_1
detto termine non può ritenersi decorso nei confronti dell' , posto che “Il diritto del CP_1
lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione di emolumenti retributivi inerenti [al TFR e] agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale)”, sicché “il diritto … si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (v. Cass. 17643/2020).
Sebbene, infatti, l'art. 2, comma 1, D. L.vo 80/92, preveda che “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia … è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: … b) la data di inizio dell'esecuzione forzata”
e le ultime tre mensilità oggetto di richiesta (maggio, giugno e luglio 2018) non ricadano nell'anno antecedente al 19.6.2023, è anche vero che per procedere all'esecuzione forzata la ricorrente si è dovuta munire di titolo esecutivo, che ha ottenuto, dopo aver promosso ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, con l'emissione della sentenza n. 5569/2023 del 29.5.2023.
Ne consegue che, nel caso in esame, avuto riguardo alla data di emissione della sentenza
(29.5.2025), a quella di inizio dell'esecuzione forzata (19.6.2023) e a quella di proposizione della domanda all (14.11.2023), non può ritenersi Parte_2
decorso neppure il termine di prescrizione annuale.
pagina 5 di 6 Sulla base di tali considerazioni, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, al pagamento a carico del fondo di garanzia istituito presso l' delle ultime tre CP_1
mensilità di retribuzione, maturate nei confronti della (per Controparte_2
l'importo di euro 5.902,62, così come accertato nel giudizio promosso nei confronti della datrice di lavoro, che l' , rimanendo contumace, neppure ha contestato), CP_1
determinandosi un accollo ex lege da parte dell' del debito del datore di lavoro CP_1
insolvente ed esecutato. Per l'effetto, va condannato l' al pagamento della suddetta CP_1
somma, oltre interessi con decorrenza di legge al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento a carico del fondo di garanzia istituito presso l' delle ultime tre mensilità di CP_1
retribuzione, maturate nei confronti della (per Controparte_2
l'importo di euro 5.902,62);
2. Per l'effetto, condanna l' al pagamento della suddetta somma in CP_1
favore della ricorrente, oltre interessi con decorrenza di legge sino al saldo;
3. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA
e CPA e rimborso CU.
Roma, 11.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 25163, decisa all'udienza dell'11.2.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Fabrizio Bruni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco dell'Anno 10
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: prestazioni a carico fondo di garanzia CP_1
CONCLUSIONI: per la sola parte ricorrente, quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate.
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.6.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che aveva lavorato presso l' dal 14.06.2012 al 30.07.2018, data nella quale aveva Controparte_2
rassegnato le dimissioni, poiché il datore di lavoro, oltre a non regolarizzare la sua posizione di “quadro” a tempo indeterminato full time, non le aveva corrisposto da mesi la retribuzione dovuta;
che aveva lavorato (con mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro) senza formale regolarizzazione fino a gennaio 2015, allorché era stata fittiziamente regolarizzata come lavoratrice part-time; che, dopo le dimissioni, aveva più volte in inutilmente tentato di ottenere in via bonaria quanto spettantele;
che dunque aveva promosso ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Roma, n. R.G. 20101/2022
(doc. 1 – c. , conclusosi con sentenza n. Persona_1 Controparte_2
5569/2023, pubblicata il 29.05.2023, che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro full time con le mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro, e, di conseguenza, aveva quantificato le differenze retributive effettivamente dovutele dalla datrice di lavoro, nonché il T.F.R. (Doc. 2 – sent. Trib. Roma sez. lavoro n. 5569/2023); che, in data 19.6.2023, aveva operato il tentativo di esecuzione forzata presso la sede della Società datrice, mediante un pignoramento mobiliare preceduto da atto di precetto, spirati i termini di cui all'art. 482 c.p.c. (Doc. 3 – c. , precetto, Parte_1 CP_2
pignoramento e notifiche UNEP); che, in data 14.11.2023, aveva presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R., nonché delle ultime tre mensilità (Doc. 4 – domanda Fondo di Garanzia), quantificate in base ai conteggi depositati nel procedimento di primo grado presso il Tribunale e da questo recepiti in sede di sentenza (p. 3 sentenza n. 5569/2023); che, in data 07.02.2024, l'istituto previdenziale aveva accolto la richiesta per il pagamento del T.F.R., ma aveva rigettato la richiesta di intervento relativamente alle ultime tre mensilità con la seguente motivazione: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia
pagina 2 di 6 del fondo (art.2, co. 1, D. LGS 80/92)” (Doc. 5 – risposta rigetto 3 mensilità); che CP_1
aveva impugnato la su citata decisione con ricorso al in Controparte_3
data 07.03.2024, per chiedere l'annullamento del provvedimento di rigetto (Doc. 6 –
Ricorso al , senza alcun riscontro nei termini di legge, Controparte_3
ormai spirati.
Tanto premesso, ritenuto errato il computo da parte dell' dei termini per la richiesta CP_1
della liquidazione da parte del Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità ex art. 2, comma 1, D.lgs. 80/92, sul rilievo della mancata scadenza del termine decadenziale di una anno, previsto per la liquidazione da parte del Fondo delle ultime tre mensilità, in quanto decorrente dalla data dell'apertura delle procedure concorsuali nei confronti del datore di lavoro insolvente, ovvero dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (lett. b) e dunque nel caso in esame dal 19.06.2023, data del pignoramento mobiliare presso la sede legale della società.
Ha concluso, quindi, chiedendo che “l' [fosse] condannato a liquidare le ultime CP_1
3 mensilità retributive in favore della ricorrente per la somma complessiva di €
5.902,62, come accertato dal Tribunale di Roma nella sentenza che costituisce titolo esecutivo, oltre accessori”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l' , di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, la causa
è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Pur essendo rimasto contumace l , appare necessario esaminare se ricorrano in CP_1
concreto i presupposti di legge per la condanna dell'Istituto di Previdenza al versamento, per il tramite del Fondo di Garanzia, al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione richieste dalla ricorrente e dunque se possa escludersi ogni eventuale decadenza o prescrizione, rilevabili anche d'ufficio.
pagina 3 di 6 Quanto alla decadenza, è appena il caso di rilevare che la domanda al Fondo di Garanzia
è stata promossa in data 14.11.2023 (v. doc. 4 della produzione di parte ricorrente); che in data 7.2.2024 l'Istituto previdenziale ha accolto la domanda di pagamento del TFR, rigettando quella di pagamento delle ultime tre mensilità (v. doc. 5); che tale decisione è stata impugnata innanzi al Comitato Provinciale in data 7.3.2024 (v. doc. 6), senza ottenere alcun riscontro nei termini di legge;
che il ricorso giudiziale in esame è stato depositato in data 29.6.2024; sicché non è certo decorso il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 4 D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992, per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee in favore dei lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/1989), tra cui rientrano quelle a carico del Fondo di
Garanzia.
Né alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Non nei confronti della datrice di lavoro
(come implicitamente accertato nella sentenza n. 5569/2023 del 29.5.2023, pronunciata nel giudizio promosso nei confronti della iscritto al N.R.G. Controparte_2
20101/2022).
Non nei confronti dell' CP_1
E' bene precisare che i crediti fatti valere nei confronti del Fondo di Garanzia (a titolo di
TFR e, per quel che interessa nel presente giudizio, a titolo di ultime tre mensilità) sono stati accertati nella predetta sentenza, anche relativamente al loro esatto importo (che per le ultime tre mensilità è risultato essere pari alla somma lorda di euro 5.902,62).
Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente, risultano il tentativo di porre in esecuzione la sentenza: in data 19.6.2023, la ricorrente ha operato il tentativo di esecuzione forzata presso la sede della Società datrice di lavoro, mediante un tentativo di pignoramento mobiliare, preceduto da un atto di precetto, spirati i termini di cui all'art. 482 c.p.c. (v. Doc. 3).
In data 14.11.2023, la ricorrente ha presentato istanza al Fondo di Garanzia dell' CP_1
(Doc. 4).
pagina 4 di 6 Premesso che il termine di prescrizione delle ultime tre mensilità è annuale nei confronti dell' (v. art. 2, comma 5, D. Lgs. 80/1992), avuto riguardo alla suddetta tempistica, CP_1
detto termine non può ritenersi decorso nei confronti dell' , posto che “Il diritto del CP_1
lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione di emolumenti retributivi inerenti [al TFR e] agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale)”, sicché “il diritto … si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (v. Cass. 17643/2020).
Sebbene, infatti, l'art. 2, comma 1, D. L.vo 80/92, preveda che “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia … è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: … b) la data di inizio dell'esecuzione forzata”
e le ultime tre mensilità oggetto di richiesta (maggio, giugno e luglio 2018) non ricadano nell'anno antecedente al 19.6.2023, è anche vero che per procedere all'esecuzione forzata la ricorrente si è dovuta munire di titolo esecutivo, che ha ottenuto, dopo aver promosso ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, con l'emissione della sentenza n. 5569/2023 del 29.5.2023.
Ne consegue che, nel caso in esame, avuto riguardo alla data di emissione della sentenza
(29.5.2025), a quella di inizio dell'esecuzione forzata (19.6.2023) e a quella di proposizione della domanda all (14.11.2023), non può ritenersi Parte_2
decorso neppure il termine di prescrizione annuale.
pagina 5 di 6 Sulla base di tali considerazioni, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, al pagamento a carico del fondo di garanzia istituito presso l' delle ultime tre CP_1
mensilità di retribuzione, maturate nei confronti della (per Controparte_2
l'importo di euro 5.902,62, così come accertato nel giudizio promosso nei confronti della datrice di lavoro, che l' , rimanendo contumace, neppure ha contestato), CP_1
determinandosi un accollo ex lege da parte dell' del debito del datore di lavoro CP_1
insolvente ed esecutato. Per l'effetto, va condannato l' al pagamento della suddetta CP_1
somma, oltre interessi con decorrenza di legge al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento a carico del fondo di garanzia istituito presso l' delle ultime tre mensilità di CP_1
retribuzione, maturate nei confronti della (per Controparte_2
l'importo di euro 5.902,62);
2. Per l'effetto, condanna l' al pagamento della suddetta somma in CP_1
favore della ricorrente, oltre interessi con decorrenza di legge sino al saldo;
3. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA
e CPA e rimborso CU.
Roma, 11.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6