Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2017, n. 8827
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Sentenza 5 aprile 2017

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L'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990, conv., con modif., dalla l. n. 21 del 1991, ha inteso perequare i dipendenti che, alla data del 13 luglio 1980, rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base all’art. 1 della l. n. 254 del 1988, in sede di prima applicazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale a coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente al 13 luglio 1980. La norma ha, poi, previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31 dicembre 1990, ed ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente a tale ultima data e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2017, n. 8827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8827
    Data del deposito : 5 aprile 2017

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