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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2708/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4670/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172; APPELLANTIE
E
lettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina n. 45, presso l'Avv. Laura Cortelli, che CP_1 la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, “Con ricorso depositato in data 26.7.2023, il ricorrente indicato in epigrafe si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione al loro rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL on il relativo trattamento economico e Controparte_2 normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000” Premesso di essere dipendente di , con mansioni di “addetto ai parcheggi di CP_1 scambio” ed assegnazione presso l'Unità Organizzativa ”, Controparte_3 che gestisce i servizi di sosta, ha lamentato l'applicazione nei suoi confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del R.D. 148/1931 e dal CCNL Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del Controparte_2 CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto. In sede di note conclusionali, la difesa di parte ricorrente, evidenziando di aver proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale che aveva rigettato l'impugnativa del provvedimento di licenziamento proposta dal ricorrente Pt_2
(sentenza in cui era stata decisa in senso sfavorevole al ricorrente la questione dell'applicabilità al rapporto del citato R.D.), ha formulato, tra l'altro, istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c..”. il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituita l insistendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
L'appello è infondato. Si richiama, al riguardo, ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza di questa Corte n. 3279/2024 che si condivide appieno:
“Il presente appello risulta articolato in due motivi. “Con i primi due - che, per loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto - gli appellanti [l'appellante ndr] richiamando precedenti giudiziari (di legittimità e di merito) favorevoli, invocano l'applicazione, nei loro confronti, del r.d. n. 148/1931, per un verso, perché facevano “parte di un'unità organizzativa interna” di (nella specie, “Divisione servizi per la CP_1 mobilità”), e, per altro verso, perché l'attività espletata era, in concreto, “strettamente connessa e funzionale al servizio di trasporto pubblico” e non “sussidiaria” a quest'ultimo (segnatamente, attività di vendita/verifica/informazioni e attività di sosta/regolazione/rimozione). Tali tesi non appaiono fondate, aderendo all'interpretazione offerta da questa Corte con la recente sentenza n. 1529 del 7/6/2024, la quale, dovendo giudicare circa la legittimità del licenziamento intimato al (uno degli odierni Pt_2 appellanti), ha ritenuto che, nella specie, non si debba applicare il suddetto regio decreto. Le considerazioni ivi esposte - qui pienamente condivise - vengono appresso riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ciò in consapevole contrasto con alcune pronunce del Tribunale capitolino, avallate anche da questo giudice distrettuale con la sentenza n. 3404 del 5/10/2023). In buona sostanza, si tratta di verificare se, riguardo al rapporto dei suddetti lavoratori, si applichino le disposizioni di cui al r.d. n. 148/1931, in luogo della disciplina contenuta nell'allegato A al CCNL del 27/11/2000 (come opinato dagli odierni appellanti), oppure se operi la clausola di esclusione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), dello stesso regio decreto (come sostenuto dalla Società e dal Tribunale). Orbene, il citato art. 7 prevede espressamente che “le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130; b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte sul punto - v., soprattutto, Cass., sez. lav., 17/5/1999, n. 4780 (riportata nella gravata sentenza e richiamata dagli stessi lavoratori) - ha precisato, ormai da tempo, quanto segue: “I servizi contemplati dall'art. 7, lett. b), non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale (v. Cass. n. 1819/1989). verso una tale CP_4 soluzione sia la formulazione letterale, sia la ratio della disposizione. Sotto il primo profilo, alle tre occorrenze del termine 'servizio' non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione 'servizio dei trasporti', la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di un'unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa. Sotto il secondo profilo, la norma, riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti, sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/1926, n. 563) ad una categoria professionale. Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale. I servizi sussidiari di cui all'art. 7, lett. b), non sono, quindi, quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità, ecc.), ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni, e quindi attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”. Questa è esattamente la situazione che ricorre nella presente fattispecie: com'è noto, è l'azienda che gestisce il CP_1 trasporto pubblico a Roma;
oltre a tale servizio, tale Società ha sottoscritto anche un contratto di servizio con per l'affidamento dei servizi complementari al Parte_3 servizio pubblico per la gestione dei parcheggi di scambio, della sosta tariffaria su strada e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su impianti e superfici di o di terzi, di competenza di . La Parte_3 Parte_3 descrizione dei servizi di cui allo stralcio del contratto di servizio in atti menziona i servizi di gestione dei parcheggi di scambio (art. 4), il servizio di gestione della sosta tariffata (art. 5), il servizio di gestione dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale aggiuntivi alla sosta su strada su impianti e superfici di o di terzi (art. 6), i servizi di Parte_3 commercializzazione di titoli, esazione delle tariffe e relativa attività di controllo (art. 7), i servizi di supporto tecnico-amministrativo. Si tratta, all'evidenza - per ripetere le parole della citata sentenza di legittimità - di “attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”; attività, peraltro, molto consistente, strutturata, economicamente distinta dal trasporto pubblico e rivolta a terzi, in forza della quale percepiva da CP_1 [...]
specifici corrispettivi anche a copertura dell'attività di esazione, svolgendo Pt_3 un'attività assolutamente distinta da quella afferente all'esercizio del trasporto, distintamente organizzata e remunerata e appetibile sul libero mercato (tra l'altro, gli ausiliari del traffico non possono elevare contravvenzioni correlate alla circolazione pubblica su strada, ma limitarsi al controllo di fermate/soste dei veicoli privati). In proposito, gli appellanti citano una recente sentenza della Cassazione (v. Cass., sez. lav., 25/2/2022, n. 6297) - dalla quale il Tribunale ha dissentito - che avrebbe riguardato altri lavoratori in posizione analoga alla propria, transitati in dalla Sta Spa, che precedentemente CP_1 aveva gestito le attività relative alla sosta ed era stata assorbita dalla prima Società nel 2005. A ben leggere la sentenza, però, la fondamentale giurisprudenza sopra citata (v. Cass. n. 4780/1999; cui adde Cass., sez. lav., 29/3/2007, n. 7731) resta ancora la pietra angolare della motivazione, precisandosi ulteriormente un punto che, nella presente fattispecie, non è stato neppure ritenuto decisivo, e cioè che, nel caso affrontato dalla Cassazione, la provenienza dei dipendenti da altra Società (Sta Spa) non era sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi: invero, nella presente fattispecie, non è la provenienza del lavoratore dalla Sta Spa ad essere stata determinante nel giudizio del Tribunale, e non è ritenuta tale da questa Corte. In ordine, poi, alla “sussidiarietà” del servizio, si apprezza quanto ritenuto da una recente pronuncia di merito la quale, in caso analogo riguardante l , ha osservato: “È innegabile, dunque, Parte_4 che tanto l'attività di rimozione dei veicoli, quanto l'attività di elevazione di multe, la gestione del parcheggio nelle zone di interscambio o l'accesso nella ZTL siano attività che sono rivolte all'utenza, che possono essere svolte in regime imprenditoriale e che avrebbero potuto essere attribuite ad una società del tutto diversa da ATM o, in generale, da qualunque azienda di trasporti. È solo indiretta la connessione con lo svolgimento dell'attività di trasporto ed è il precipitato di un concetto moderno di servizio integrato volto a rendere più efficiente il funzionamento del servizio di trasporto pubblico attraverso una migliore gestione del traffico urbano. Il che non sposta, tuttavia, il rilievo che i servizi in oggetto potrebbero essere ben svolti da un'azienda del tutto distinta da quella concessionaria del trasporto pubblico. Non solo i servizi in questione non sono qualificabili come essenziali al funzionamento del servizio di trasporto - e ciò basterebbe per escludere l'applicazione del regio decreto - ma, addirittura, presentano una connessione talmente indiretta che possono essere qualificati come sussidiari solo ove la sussidiarietà venga intesa in senso molto ampio, stante il legame del tutto indiretto con l'attività di trasporto. Va ricordato che il regio decreto introduce una disciplina derogatoria: trattasi dunque di norma eccezionale che, secondo i principi previsti dalle disposizioni sulle leggi in generale, non può essere applicata oltre i casi e i limiti in esso considerati. La lettura restrittiva, già imposta dalla natura eccezionale della disciplina, è inoltre sottolineata dal disposto dell'art. 7 che circoscrive ulteriormente la portata applicativa della norma, escludendo espressamente i servizi che siano soltanto sussidiari al trasporto. Ben chiarisce, dunque, il legislatore che la norma deve trovare applicazione soltanto ai soggetti adibiti al servizio di trasporto in senso stretto, precludendo l'applicazione di tale regime a chi sia addetto a un servizio soltanto sussidiario al trasporto” (così Trib. Milano 2/10/2023, n. 2934). Dunque, rilevato, da un lato, l'effettiva valenza del concetto di “sussidiarietà”, e l'elemento discretivo consolidato a partire dalla citata giurisprudenza, secondo cui “i servizi sussidiari di cui all'art. 7, lett. b), non sono quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità, ecc.) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale” (v. Cass. n. 4780/1999, cit.), e pacifiche, dall'altro, le mansioni dagli odierni appellanti di operatori della mobilità, addetti alla sosta con il compito di effettuare il controllo della sosta tariffata, nonché la sicura finalizzazione di tale attività all'esecuzione del contratto di servizi stipulato tra e , va CP_1 Parte_3 esclusa l'applicabilità, al caso di specie, del r.d. n. 148/1931 ai fini dell'inquadramento invocato con il ricorso introduttivo del presente giudizio … “. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado, stante l'opinabilità delle questioni giuridiche trattate e la diversa lettura offerta dalla giurisprudenza di merito. In considerazione del tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2708/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4670/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172; APPELLANTIE
E
lettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina n. 45, presso l'Avv. Laura Cortelli, che CP_1 la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, “Con ricorso depositato in data 26.7.2023, il ricorrente indicato in epigrafe si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione al loro rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL on il relativo trattamento economico e Controparte_2 normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000” Premesso di essere dipendente di , con mansioni di “addetto ai parcheggi di CP_1 scambio” ed assegnazione presso l'Unità Organizzativa ”, Controparte_3 che gestisce i servizi di sosta, ha lamentato l'applicazione nei suoi confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del R.D. 148/1931 e dal CCNL Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del Controparte_2 CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto. In sede di note conclusionali, la difesa di parte ricorrente, evidenziando di aver proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale che aveva rigettato l'impugnativa del provvedimento di licenziamento proposta dal ricorrente Pt_2
(sentenza in cui era stata decisa in senso sfavorevole al ricorrente la questione dell'applicabilità al rapporto del citato R.D.), ha formulato, tra l'altro, istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c..”. il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituita l insistendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
L'appello è infondato. Si richiama, al riguardo, ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza di questa Corte n. 3279/2024 che si condivide appieno:
“Il presente appello risulta articolato in due motivi. “Con i primi due - che, per loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto - gli appellanti [l'appellante ndr] richiamando precedenti giudiziari (di legittimità e di merito) favorevoli, invocano l'applicazione, nei loro confronti, del r.d. n. 148/1931, per un verso, perché facevano “parte di un'unità organizzativa interna” di (nella specie, “Divisione servizi per la CP_1 mobilità”), e, per altro verso, perché l'attività espletata era, in concreto, “strettamente connessa e funzionale al servizio di trasporto pubblico” e non “sussidiaria” a quest'ultimo (segnatamente, attività di vendita/verifica/informazioni e attività di sosta/regolazione/rimozione). Tali tesi non appaiono fondate, aderendo all'interpretazione offerta da questa Corte con la recente sentenza n. 1529 del 7/6/2024, la quale, dovendo giudicare circa la legittimità del licenziamento intimato al (uno degli odierni Pt_2 appellanti), ha ritenuto che, nella specie, non si debba applicare il suddetto regio decreto. Le considerazioni ivi esposte - qui pienamente condivise - vengono appresso riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ciò in consapevole contrasto con alcune pronunce del Tribunale capitolino, avallate anche da questo giudice distrettuale con la sentenza n. 3404 del 5/10/2023). In buona sostanza, si tratta di verificare se, riguardo al rapporto dei suddetti lavoratori, si applichino le disposizioni di cui al r.d. n. 148/1931, in luogo della disciplina contenuta nell'allegato A al CCNL del 27/11/2000 (come opinato dagli odierni appellanti), oppure se operi la clausola di esclusione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), dello stesso regio decreto (come sostenuto dalla Società e dal Tribunale). Orbene, il citato art. 7 prevede espressamente che “le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130; b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte sul punto - v., soprattutto, Cass., sez. lav., 17/5/1999, n. 4780 (riportata nella gravata sentenza e richiamata dagli stessi lavoratori) - ha precisato, ormai da tempo, quanto segue: “I servizi contemplati dall'art. 7, lett. b), non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale (v. Cass. n. 1819/1989). verso una tale CP_4 soluzione sia la formulazione letterale, sia la ratio della disposizione. Sotto il primo profilo, alle tre occorrenze del termine 'servizio' non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione 'servizio dei trasporti', la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di un'unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa. Sotto il secondo profilo, la norma, riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti, sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/1926, n. 563) ad una categoria professionale. Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale. I servizi sussidiari di cui all'art. 7, lett. b), non sono, quindi, quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità, ecc.), ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni, e quindi attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”. Questa è esattamente la situazione che ricorre nella presente fattispecie: com'è noto, è l'azienda che gestisce il CP_1 trasporto pubblico a Roma;
oltre a tale servizio, tale Società ha sottoscritto anche un contratto di servizio con per l'affidamento dei servizi complementari al Parte_3 servizio pubblico per la gestione dei parcheggi di scambio, della sosta tariffaria su strada e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su impianti e superfici di o di terzi, di competenza di . La Parte_3 Parte_3 descrizione dei servizi di cui allo stralcio del contratto di servizio in atti menziona i servizi di gestione dei parcheggi di scambio (art. 4), il servizio di gestione della sosta tariffata (art. 5), il servizio di gestione dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale aggiuntivi alla sosta su strada su impianti e superfici di o di terzi (art. 6), i servizi di Parte_3 commercializzazione di titoli, esazione delle tariffe e relativa attività di controllo (art. 7), i servizi di supporto tecnico-amministrativo. Si tratta, all'evidenza - per ripetere le parole della citata sentenza di legittimità - di “attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”; attività, peraltro, molto consistente, strutturata, economicamente distinta dal trasporto pubblico e rivolta a terzi, in forza della quale percepiva da CP_1 [...]
specifici corrispettivi anche a copertura dell'attività di esazione, svolgendo Pt_3 un'attività assolutamente distinta da quella afferente all'esercizio del trasporto, distintamente organizzata e remunerata e appetibile sul libero mercato (tra l'altro, gli ausiliari del traffico non possono elevare contravvenzioni correlate alla circolazione pubblica su strada, ma limitarsi al controllo di fermate/soste dei veicoli privati). In proposito, gli appellanti citano una recente sentenza della Cassazione (v. Cass., sez. lav., 25/2/2022, n. 6297) - dalla quale il Tribunale ha dissentito - che avrebbe riguardato altri lavoratori in posizione analoga alla propria, transitati in dalla Sta Spa, che precedentemente CP_1 aveva gestito le attività relative alla sosta ed era stata assorbita dalla prima Società nel 2005. A ben leggere la sentenza, però, la fondamentale giurisprudenza sopra citata (v. Cass. n. 4780/1999; cui adde Cass., sez. lav., 29/3/2007, n. 7731) resta ancora la pietra angolare della motivazione, precisandosi ulteriormente un punto che, nella presente fattispecie, non è stato neppure ritenuto decisivo, e cioè che, nel caso affrontato dalla Cassazione, la provenienza dei dipendenti da altra Società (Sta Spa) non era sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi: invero, nella presente fattispecie, non è la provenienza del lavoratore dalla Sta Spa ad essere stata determinante nel giudizio del Tribunale, e non è ritenuta tale da questa Corte. In ordine, poi, alla “sussidiarietà” del servizio, si apprezza quanto ritenuto da una recente pronuncia di merito la quale, in caso analogo riguardante l , ha osservato: “È innegabile, dunque, Parte_4 che tanto l'attività di rimozione dei veicoli, quanto l'attività di elevazione di multe, la gestione del parcheggio nelle zone di interscambio o l'accesso nella ZTL siano attività che sono rivolte all'utenza, che possono essere svolte in regime imprenditoriale e che avrebbero potuto essere attribuite ad una società del tutto diversa da ATM o, in generale, da qualunque azienda di trasporti. È solo indiretta la connessione con lo svolgimento dell'attività di trasporto ed è il precipitato di un concetto moderno di servizio integrato volto a rendere più efficiente il funzionamento del servizio di trasporto pubblico attraverso una migliore gestione del traffico urbano. Il che non sposta, tuttavia, il rilievo che i servizi in oggetto potrebbero essere ben svolti da un'azienda del tutto distinta da quella concessionaria del trasporto pubblico. Non solo i servizi in questione non sono qualificabili come essenziali al funzionamento del servizio di trasporto - e ciò basterebbe per escludere l'applicazione del regio decreto - ma, addirittura, presentano una connessione talmente indiretta che possono essere qualificati come sussidiari solo ove la sussidiarietà venga intesa in senso molto ampio, stante il legame del tutto indiretto con l'attività di trasporto. Va ricordato che il regio decreto introduce una disciplina derogatoria: trattasi dunque di norma eccezionale che, secondo i principi previsti dalle disposizioni sulle leggi in generale, non può essere applicata oltre i casi e i limiti in esso considerati. La lettura restrittiva, già imposta dalla natura eccezionale della disciplina, è inoltre sottolineata dal disposto dell'art. 7 che circoscrive ulteriormente la portata applicativa della norma, escludendo espressamente i servizi che siano soltanto sussidiari al trasporto. Ben chiarisce, dunque, il legislatore che la norma deve trovare applicazione soltanto ai soggetti adibiti al servizio di trasporto in senso stretto, precludendo l'applicazione di tale regime a chi sia addetto a un servizio soltanto sussidiario al trasporto” (così Trib. Milano 2/10/2023, n. 2934). Dunque, rilevato, da un lato, l'effettiva valenza del concetto di “sussidiarietà”, e l'elemento discretivo consolidato a partire dalla citata giurisprudenza, secondo cui “i servizi sussidiari di cui all'art. 7, lett. b), non sono quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità, ecc.) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale” (v. Cass. n. 4780/1999, cit.), e pacifiche, dall'altro, le mansioni dagli odierni appellanti di operatori della mobilità, addetti alla sosta con il compito di effettuare il controllo della sosta tariffata, nonché la sicura finalizzazione di tale attività all'esecuzione del contratto di servizi stipulato tra e , va CP_1 Parte_3 esclusa l'applicabilità, al caso di specie, del r.d. n. 148/1931 ai fini dell'inquadramento invocato con il ricorso introduttivo del presente giudizio … “. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado, stante l'opinabilità delle questioni giuridiche trattate e la diversa lettura offerta dalla giurisprudenza di merito. In considerazione del tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste