Sentenza 28 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/06/2021, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00852/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2008, proposto da
GA CI e GA CA, rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio Zanchettin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Dolo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della G.C. n.328 del 27.12.2007, con cui è stato approvato il progetto definitivo della "Riqualificazione e sistemazione del Centro della Frazione di Sambruson", nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e/o presupposti, anche non noti alle ricorrenti; risarcimento dei danni subiti in caso di esecuzione dell'opera pubblica di cui a ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono comproprietarie di un immobile censito al mappale 300 costituito da due negozi con sovrastanti appartamenti, sito nella Piazza della Frazione di Sambruson, tra le vie pubbliche Cimitero e Brusatura.
Nel presente giudizio, esse hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della G.C. n.328 del 27.12.2007, che ha approvato il progetto definitivo di "Riqualificazione e sistemazione del Centro della Frazione di Sambruson", deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, oltre al risarcimento dei danni.
Il Comune di Dolo, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Le ricorrenti contestano la delibera comunale che approva il progetto definitivo dei lavori di rifacimento della Piazza della Frazione di Sambruson, nella parte in cui prevede la realizzazione di una rotatoria e di un tratto di fognatura in prossimità dell’immobile di loro proprietà (addossando a detto fabbricato la nuova viabilità principale) e lo spostamento sul lato opposto della piazza dei parcheggi di servizio alle attività commerciali, prima posti nelle vicinanze dei negozi di proprietà delle istanti.
Le censure dedotte sono infondate.
Il Comune non era tenuto a inviare alle ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento, risultando dagli atti che la realizzazione dei lavori di rifacimento della Piazza non comportava l’espropriazione di aree di loro proprietà; il Comune aveva, infatti, previsto lo stralcio dalla progettazione esecutiva dei mappali per i quali non era possibile pervenire alla cessione bonaria.
La relazione geologica non era necessaria poiché i lavori di rifacimento della Piazza consistevano in modesti interventi, che non richiedevano l’espletamento di particolari approfondimenti in merito al rischio geologico.
Non vi sono, infine, concreti elementi per ritenere che i contestati lavori di rifacimento della Piazza siano stati progettati in contrasto con le prescrizioni contenute nel PRG; del resto, le ricorrenti non individuano le previsioni urbanistiche che sarebbero state violate dal contestato progetto di opera pubblica, sicché nessun sindacato da parte di questo G.A. risulta concretamente esercitabile sul punto.
Alla luce delle suesposte osservazioni – rilevato che l’opera pubblica in questione non comporta l’espropriazione di aree di proprietà delle ricorrenti, considerata l’ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell’individuare le modalità di rifacimento della Piazza, la collocazione dei parcheggi, il tracciato stradale e la viabilità – l’azione di annullamento deve essere respinta.
Il mancato accoglimento della domanda di annullamento comporta per tabulas il rigetto della domanda risarcitoria accessoria, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento della illegittimità dell’atto) per il sorgere della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Ente Civico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO