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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9832/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRONE LUISA e avv. CORVINO Parte_1
MARIA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è resa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. prevista per l'udienza del 21.5.25.
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma richiesta inviata dall' in data CP_1 CP_1
16.3.22 sulla base della seguente motivazione “dall'1.09.2010 al 30.04.2012 sono state percepite somme non dovute sulla pensione di categoria INV civ 07033483 per un importo complessivo di euro 5.487,10”.
A sostegno della domanda è stato dedotto:
- che con verbale di visita medica definito in data 25.05.2011, veniva Parte_1 dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% e con decorrenza dalla domanda ovvero dal 01.6.2010, con revisione programmata per il mese di giugno 2012;
- che la ricorrente veniva convocata anticipatamente a visita di verifica per la permanenza dei requisiti sanitari per la data del 4.10.2011.
- che con verbale definito in data 16.04.2012, la Commissione competente non confermava il requisito sanitario, riconoscendo un grado di invalidità nella misura del 67%, con decorrenza dal 09.08.2010, invece che dalla data della visita di revisione;
- che tale ultimo verbale di revisione veniva comunicato alla ricorrente con nota raccomandata del 07.06.2012;
- che l'anticipazione della visita di verifica alla data del 04.10.2011 e la retrodatazione dell'accertamento, rendeva illegittimo il verbale di revisione quanto meno nella parte in cui pur trattandosi di una verifica sanitaria, (anticipata al 4.10.2011) veniva retrodatata “la decorrenza alla data del 9.08.2010, quasi coeva al primo verbale di accertamento di riconoscimento del diritto alla prestazione di assegno di invalidità civile ex art 13 L.118/71”;
2 - che solo con nota del 16 marzo 2022, pervenuto alla ricorrente in data 01.04.2022 ovvero a distanza di oltre 10 anni l'ente erogatore aveva contestato l'indebito;
- che era in ogni caso prescritta la somma richiesta, essendo pervenuta la comunicazione di ripetizione di presunto indebito in data 01.04.2022 e pertanto, oltre il termine di 10 anni;
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che: CP_1
- la ricorrente era stata sottoposta a visita di revisione straordinaria ex art. 20 comma
2 della Legge 3 agosto 2009 n.102 - art. 18 comma 22 Legge 15 luglio 2011 n. 111 del
14.03.2022 e che, con verbale del 16.04.2012, non contestato dalle parti, veniva riconosciuta alla ricorrente l'invalidità del 67% con decorrenza dal 08/2010;
- la prescrizione decennale dell'indebito in questione era stata interrotta con la diffida oggetto di odierno giudizio.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del
16.3.2022, ricevuta dalla ricorrente il 1.4.2022, e relativa alla prestazione in precedenza in godimento (assegno mensile di assistenza) dall'1.09.2010 al 30.04.2012.
Si discute pertanto di indebito assistenziale.
Va preliminarmente osservato che non risulta maturato il termine di prescrizione decennale posto che il verbale relativo alla visita di revisione straordinaria risulta notificato il 7.6.2012 e la richiesta di indebito risulta pervenuta nei successivi 10 anni, ossia in data 1.4.2022.
Passando al merito, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali trova la propria regolamentazione esclusivamente nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella legge n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del
1976; nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; nella L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma
5; nel D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), nella L. 23 dicembre 1998, n.
448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine nel D.L. 30
3 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità CP_1
tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che
"Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
In particolare, la disciplina dettata dall'art. 3, comma 9, del DL 173/1988 (convertito nella
L. 291/1988) prevede che “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte e dall'art. l'art. 37 comma 8 (“Verifiche in materia di invalidità civile”) secondo il quale: “ In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La disciplina richiamata prevede, dunque, esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' CP_1
In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19 dicembre 2016, n. 26162).
Tanto premesso in generale, nella fattispecie in esame va osservato che l' ha CP_1
documentato la sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario rispetto alla prestazione oggetto di indebito depositando copia del verbale di revisione straordinaria notificato alla parte ricorrente il 7.6.2012.
Deve ritenersi che, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, il requisito sia venuto meno dalla data della stessa visita di revisione straordinaria, ossia dal 4.10.2011, non essendoci elementi che consentano di ritenere che in data anteriore alla predetta visita
4 (4.10.2011) non fosse integrata l'invalidità nella misura dell'80% riconosciuta dallo stesso ente previdenziale con il precedente verbale del 25.5.2011. La retrodatazione della decorrenza della minore invalidità nella misura del 67% alla data del 9.8.2010 non risulta legittima, essendo le stesse disposizioni normative richiamate dall' a prevedere che la CP_1
revoca della prestazione sia ancorata alla data della visita di verifica e risultando in contrasto con il precedente e pacifico accertamento.
Per il periodo successivo alla visita di revisione del 4.10.2011, invece, l'insussistenza del requisito sanitario ai fini della prestazione oggetto di recupero non è contestata da parte della parte ricorrente, né può ravvisarsi un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, posto che la parte era a conoscenza del venir meno del requisito sanitario.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato che l' non ha diritto di CP_1 ripetere le somme corrisposta a titolo di assegno mensile di assistenza fino al 4.10.2011.
Il ricorso, per la restante parte, ossia per il periodo compreso tra il 4.10.2011 ed il
30.04.2012 va rigettato.
3. Le spese di lite in considerazione del parziale accoglimento della domanda e dell'esito complessivo del giudizio sono compensate tra le parti nella misura del 50%; la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta che l' non ha diritto di ripetere le somme corrisposta a titolo di assegno CP_1 mensile di assistenza fino al 4.10.2011;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento del 50% spese di lite nei confronti del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
- compensa per il resto le spese di lite.
Si comunichi.
5 Aversa, 22.5.25 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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