Versione
9 febbraio 1957
9 febbraio 1957
>
Versione
3 febbraio 1994
3 febbraio 1994
>
Versione
11 novembre 2003
11 novembre 2003
Art. 132. (Riammissione)
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. (56)
Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. ((69b)) ---------------- AGGIORNAMENTO (56) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3 (in G.U. 02/02/1994, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute". ---------------- AGGIORNAMENTO (69b) Il D.L. 10 settembre 2003, n. 253 , convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2003, n. 300 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell' articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma del presente articolo, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. (56)
Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. ((69b)) ---------------- AGGIORNAMENTO (56) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3 (in G.U. 02/02/1994, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute". ---------------- AGGIORNAMENTO (69b) Il D.L. 10 settembre 2003, n. 253 , convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2003, n. 300 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell' articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma del presente articolo, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Commentari • 7
- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 1
Il Comune di XXX non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, conseguentemente è nell'impossibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate 2016 di parte variabile con eventuali incrementi ex art 15 c. 2 e art 15 c. 5 del CCNL del 01.04.1999. Poiché tutte le risorse del fondo preventivamente individuate sono allocate agli istituti contrattuali di parte fissa o di parte variabile, questo Ente, provvisto di Avvocatura interna, in caso di sentenze favorevoli con spese compensate è obbligato ad inserirle nelle voci variabili soggette a limite di spesa (tetto 2015) ai sensi della normativa vigente? Nelle nostre tariffe abbiamo lasciato l'aliquota allo 0,76 …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 361
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 22/03/2016, n. 3524Provvedimento: […] Così, in data 13.12.2012, il ricorrente decideva di presentare le proprie dimissioni dal Corpo Forestale dello Stato; tuttavia, poco tempo dopo, e precisamente in data 26.8.2013, egli presentava istanza di riammissione ex art. 132 del DPR n. 3/1957. […] Da qui il provvedimento negativo che viene impugnato nell'odierno ricorso, affidato ad articolati motivi di censura con i quali si deduce: (I) violazione dell'art. 132 del DPR 3 del 10 gennaio 1957, (II) violazione di legge, degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/90, dei principi regolatori dell'autotutela, l'eccesso di potere sotto diversi profili, (III e IV) violazione dell'art. 132 del DPR 3/1957 sotto altri profili, inclusi i criteri di massimaLeggi di più...
- diniego di riammissione in servizio·
- violazione di legge·
- autotutela amministrativa·
- criteri di massima per la riammissione in servizio·
- valutazione dei requisiti soggettivi·
- spese di lite·
- riammissione in servizio·
- eccesso di potere·
- art. 132 del DPR 3/1957·
- parere favorevole condizionato