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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1401/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
, nata in [...], il [...], C.F. PA
residente in Arquata Scrivia (AL), Frazione Varinella, Via Principale n. 16, C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Giulia Marchioni del
Foro di Milano (C.F. – presso lo studio della quale C.F._2 Email_1
è elettivamente domiciliata in 20122 – Milano (MI), Via della Guastalla n. 1.
- ricorrente -
contro
, nato in [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in Arquata Scrivia (AL), Frazione Varinella, Via Principale n. C.F._3
16
- resistente contumace- Conclusioni della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa, deliberare in ordine al ricorso, disponendo le modalità di visita, affidamento e mantenimento del figlio minore alle seguenti Persona_1
CONDIZIONI
1. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla IGnora Persona_1 PA
con collocamento abitativo dello stesso presso l'abitazione materna attualmente
[...]
ubicata in Arquata Scrivia (AL), Via Marconi n. 2;
2. Disporre che i IGnori e siano tenuti a comunicare, reciprocamente, PA CP_1
tutti i mutamenti della propria dimora e/o residenza nel supremo interesse della prole;
3. Disporre che le visite al minore da parte del padre siano, ove possibile, libere e comunque stabilite, con congruo preavviso, di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle eIGenze di questi ultimi e del minore;
4. Disporre che il IG. potrà tenere con sé a settimane alterne, una CP_1 Persona_1
giornata nel corso del fine settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra all'inizio di ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere PA
il bambino a casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
5. Disporre che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno. Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro;
6. Disporre che, per quanto concerne le vacanze estive, il IG. possa trascorrere con il CP_1 figlio una settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse prevalente del figlio Persona_1
e tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
7. Disporre che, qualora le parti intraprendano relazioni affettive con terzi estranei, si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori
– figlio e l'inserimento di queste nuove figure dovrà avvenire gradualmente e non prima che il rapporto sentimentale abbia assunto un carattere di stabilità; 8. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore un importo mensile di € 300,00 (trecento/00), Persona_1
da rivalutarsi annualmente secondo il vigente indice Istat, da versarsi, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra PA
, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
[...]
9. Disporre che le spese scolastiche (tra cui l'iscrizione, materiale didattico, contributi per gite), extrascolastiche (quali iscrizioni a corsi pomeridiani), mediche straordinarie (quali visite pediatriche specialistiche, visite odontoiatriche ed oculistiche ed altre eventuali che dovessero risultare necessarie, nonché i medicinali non convenzionati con il sistema sanitario nazionale) e comunque, in ogni caso, tutte le spese straordinarie – ove preventivamente concordate e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza – siano ripartite pro quota al
50% tra i genitori;
10. Disporre che l'Assegno Unico e Universale e/o gli assegni familiari comunque denominati siano assegnati alla IGnora , presso la quale il figlio è collocato, PA nell'interesse esclusivo del minore;
11. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, eccepire, integrare le domande e/o indicare mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge anche alla luce delle avversarie difese.
Con salvezza di tutte le facoltà e di tutti i diritti processuali previsti per legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. datato 11.06.2024, ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 17.06.2024, nella causa iscritta al ruolo n. R.G.
1401/2024, la IG.ra chiedeva al Tribunale di Alessandria – disposta PA
la comparizione personale delle parti ed assunti tutti i provvedimenti, anche provvisori ed urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari – di accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa, deliberare in ordine al ricorso, disponendo le modalità di visita, affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1 alle seguenti CONDIZIONI:
1. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore
[...] Per_1
alla IGnora con collocamento abitativo dello stesso presso
[...] PA
l'abitazione materna attualmente ubicata in Arquata Scrivia (AL), Frazione Varinella, Via
Principale n. 16; 2. Disporre che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente e che, comunque, i IGnori e siano tenuti a comunicare, reciprocamente, tutti i mutamenti PA CP_1 della propria dimora e/o residenza nel supremo interesse della prole;
3. Disporre che le visite al minore da parte del padre siano, ove possibile, libere e comunque stabilite, con congruo preavviso, di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle eIGenze di questi ultimi e del minore;
4.
Disporre che il IG. potrà tenere con sé a settimane alterne, una CP_1 Persona_1
giornata nel corso del fine settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra all'inizio di ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere il PA
bambino a casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00; 5. Disporre che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno.
Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro;
6. Disporre che, per quanto concerne le vacanze estive, il IG. possa CP_1
trascorrere con il figlio una settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse Persona_1
prevalente del figlio e tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
7. Disporre che, qualora le parti intraprendano relazioni affettive con terzi estranei, si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori – figlio e l'inserimento di queste nuove figure dovrà avvenire gradualmente e non prima che il rapporto sentimentale abbia assunto un carattere di stabilità;
8. Porre a carico del IG. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore un importo Persona_1 mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo il vigente indice Istat, da versarsi, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , fino a quando il figlio non sarà economicamente PA
autosufficiente;
9. Disporre che le spese scolastiche (tra cui l'iscrizione, materiale didattico, contributi per gite), extrascolastiche (quali iscrizioni a corsi pomeridiani), mediche straordinarie
(quali visite pediatriche specialistiche, visite odontoiatriche ed oculistiche ed altre eventuali che dovessero risultare necessarie, nonché i medicinali non convenzionati con il sistema sanitario nazionale) e comunque, in ogni caso, tutte le spese straordinarie – ove preventivamente concordate
e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza – siano ripartite pro quota al
50% tra i genitori;
10. Disporre che l'Assegno Unico e Universale e/o gli assegni familiari comunque denominati siano assegnati alla IGnora , presso la quale PA il figlio è collocato, nell'interesse esclusivo del minore;
11. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria si chiede, sin d'ora, ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze tutte esposte in narrativa dal n. 1 al n. 23, da intendersi precedute dalla formula “Vero che”, espunte eventuali espressioni valutative e/o comunque incompatibili con la testimonianza, indicando, sin d'ora come testimoni, con riserva di integrare la lista, i IGg.ri: , residente in [...]
(AL), la IG.ra , residente in [...]
IG. , residente in Serravalle Scrivia (AL). Con ogni riserva di ulteriormente CP_4
dedurre, produrre, capitolare, eccepire, integrare le domande e/o indicare mezzi istruttori nei modi
e nei termini di legge anche alla luce delle avversarie difese”;
La parte resistente pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio né compariva personalmente all'udienza svoltasi, a seguito di rinvio d'ufficio, in data 28.11.2024.
Il Giudice deIGnato, pertanto, dichiarava la contumacia del IG. e si riservava sulle CP_1
istanze istruttorie formulate da parte ricorrente;
A scioglimento della riserva assunta in data 28.11.2024, con provvedimento del 23.01.2025, il
Giudice deIGnato decidendo sulle istanze istruttorie di parte ricorrente, ammetteva la prova per testi indicata sui capitoli di cui al ricorso e fissava l'udienza per l'audizione dei testi al 11.03.2025;
In tale udienza si procedeva, dunque, all'esame delle testimoni di parte ricorrente IG.ra CP_2
e . All'esito dell'escussione, la difesa rinunciava al teste
[...] Controparte_3
non comparso e chiedeva disporsi accertamenti d'ufficio sull'attività Testimone_1
lavorativa svolta dal resistente.
Veniva pertanto disposta l'acquisizione, entro il 30.04.2025, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del IG. presso Agenzia delle Entrate di Alessandria nonché dell'estratto CP_1 contributivo INPS, rinviando per l'esame della predetta documentazione all'udienza del 13 maggio
2025;
All'udienza del 13.05.2025, posto che risultavano pervenute le richieste informazioni da parte Cont dell'INPS e dell' , il procuratore di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza per il trattenimento della causa in decisione.
Il Giudice deIGnato, dato atto di quanto sopra, rinviava la causa all'udienza del 10.07.2025 ore
11:00, con termine fino al 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e fino al 28.06.2025 per il deposito di comparsa conclusionale;
All'udienza del 10 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve – pertanto – trovare integrale accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie risulta provato che il resistente IG. si è allontanato, da tempo, dall'abitazione CP_1
familiare senza farvi più ritorno e del tutto disinteressandosi di ogni questione inerente la prole così come di instaurare un fattivo dialogo con la ricorrente volto a trovare soluzioni condivise nell'interesse del figlio minore.
Risulta provato che nel corso degli anni solo la ricorrente si è fatta carico della gestione di ogni aspetto della vita di senza la benché minima collaborazione da parte del IG. Persona_1 [...]
il quale, a tutt'oggi, si disinteressa completamente di qualsiasi adempimento, anche di CP_1
carattere pratico e materiale, relativo alla crescita ed all'educazione del minore, mostrando una totale noncuranza rispetto alle scelte che concernono il figlio.
Risulta inoltre provato che il IG. ha mostrato una sostanziale indifferenza anche CP_1
nei confronti delle eIGenze materiali di avendo sempre omesso di versare qualsivoglia Persona_1
contribuzione economica al suo mantenimento, circostanza di fatto dimostrata anche in sede istruttoria. In tal senso sono le deposizioni dei testi escussi, IG.re e CP_2 Controparte_3
le quali hanno confermato, infatti, come sia sempre stata la IG.ra , nonostante le PA
proprie modeste entrate, a fare fronte da sola alle eIGenze del figlio.
Si ritiene, dunque, alla luce di quanto sopra - che nel prevalente interesse del minore - deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Persona_1
COLLOCAZIONE PREVALENTE DEL FIGLIO MINORE Persona_1
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n.
18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconIGliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010,
n. 13619).
Nel caso di specie, deve essere disposto il collocamento del minore presso la madre ove, peraltro, ha fino ad ora vissuto.
FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Al fine di consentire l'esercizio della bigenitorialità deve essere previsto un regime di frequentazione del minore con il genitore non collocatario prevalente.
La cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eIGenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli IGnificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013).
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, Neulinger c. Svizzera e CEDU
12.7.2011, Sneersone e Kampanella c. Italia).
Nel caso di specie, anche in considerazione delle istanze di parte ricorrente, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto-dovere alla bigenitorialità, si dispone quanto segue: il padre IG.
[...]
potrà tenere con sé a settimane alterne, una giornata nel corso del fine CP_1 Persona_1 settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra all'inizio di PA
ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere il bambino a casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00; si prevede – inoltre che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno. Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro; relativamente alle vacanze estive, si dispone che il resistente IG. possa trascorrere con il figlio una CP_1 Persona_1 settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse prevalente del figlio e tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento da parte del resistente in favore del figlio minore
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Dalla documentazione acquisita dall' e dall'Agenzia Controparte_6
delle Entrate, risulta provato che il IG. ha potuto disporre negli ultimi anni di CP_1
redditi da lavoro, prestando la propria attività alle dipendenze di varie cooperative e/o società o, comunque, avendo percepito per i brevi periodi di disoccupazione involontaria, l'indennità NaSPI.
Non vi è, dunque, ragione per cui il IG. debba sottrarsi all'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio Persona_1
Ad avviso del Tribunale appare adeguata al reddito del resistente ed a quello della ricorrente un contributo al mantenimento del minore a carico del padre quantificato in euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), vengono liquidate in complessivi Euro 4.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, e devono essere poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dispone
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla IGnora Persona_1 PA con collocamento abitativo dello stesso presso l'abitazione materna attualmente ubicata in Arquata
Scrivia (AL), Via Marconi n. 2;
Dispone
che il IG. possa tenere con sé a settimane alterne, una giornata nel CP_1 Persona_1
corso del fine settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra Pt_1
all'inizio di ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere il bambino a
[...]
casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
Dispone
che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno. Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro;
Dispone che, per quanto concerne le vacanze estive, il IG. possa trascorrere con il figlio CP_1 una settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse prevalente del figlio e Persona_1
tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore un importo mensile di € 250,00 ( da rivalutarsi Persona_1
annualmente secondo il vigente indice Istat, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , fino a PA
quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 22 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1401/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
, nata in [...], il [...], C.F. PA
residente in Arquata Scrivia (AL), Frazione Varinella, Via Principale n. 16, C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Giulia Marchioni del
Foro di Milano (C.F. – presso lo studio della quale C.F._2 Email_1
è elettivamente domiciliata in 20122 – Milano (MI), Via della Guastalla n. 1.
- ricorrente -
contro
, nato in [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in Arquata Scrivia (AL), Frazione Varinella, Via Principale n. C.F._3
16
- resistente contumace- Conclusioni della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa, deliberare in ordine al ricorso, disponendo le modalità di visita, affidamento e mantenimento del figlio minore alle seguenti Persona_1
CONDIZIONI
1. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla IGnora Persona_1 PA
con collocamento abitativo dello stesso presso l'abitazione materna attualmente
[...]
ubicata in Arquata Scrivia (AL), Via Marconi n. 2;
2. Disporre che i IGnori e siano tenuti a comunicare, reciprocamente, PA CP_1
tutti i mutamenti della propria dimora e/o residenza nel supremo interesse della prole;
3. Disporre che le visite al minore da parte del padre siano, ove possibile, libere e comunque stabilite, con congruo preavviso, di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle eIGenze di questi ultimi e del minore;
4. Disporre che il IG. potrà tenere con sé a settimane alterne, una CP_1 Persona_1
giornata nel corso del fine settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra all'inizio di ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere PA
il bambino a casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
5. Disporre che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno. Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro;
6. Disporre che, per quanto concerne le vacanze estive, il IG. possa trascorrere con il CP_1 figlio una settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse prevalente del figlio Persona_1
e tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
7. Disporre che, qualora le parti intraprendano relazioni affettive con terzi estranei, si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori
– figlio e l'inserimento di queste nuove figure dovrà avvenire gradualmente e non prima che il rapporto sentimentale abbia assunto un carattere di stabilità; 8. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore un importo mensile di € 300,00 (trecento/00), Persona_1
da rivalutarsi annualmente secondo il vigente indice Istat, da versarsi, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra PA
, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
[...]
9. Disporre che le spese scolastiche (tra cui l'iscrizione, materiale didattico, contributi per gite), extrascolastiche (quali iscrizioni a corsi pomeridiani), mediche straordinarie (quali visite pediatriche specialistiche, visite odontoiatriche ed oculistiche ed altre eventuali che dovessero risultare necessarie, nonché i medicinali non convenzionati con il sistema sanitario nazionale) e comunque, in ogni caso, tutte le spese straordinarie – ove preventivamente concordate e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza – siano ripartite pro quota al
50% tra i genitori;
10. Disporre che l'Assegno Unico e Universale e/o gli assegni familiari comunque denominati siano assegnati alla IGnora , presso la quale il figlio è collocato, PA nell'interesse esclusivo del minore;
11. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, eccepire, integrare le domande e/o indicare mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge anche alla luce delle avversarie difese.
Con salvezza di tutte le facoltà e di tutti i diritti processuali previsti per legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. datato 11.06.2024, ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 17.06.2024, nella causa iscritta al ruolo n. R.G.
1401/2024, la IG.ra chiedeva al Tribunale di Alessandria – disposta PA
la comparizione personale delle parti ed assunti tutti i provvedimenti, anche provvisori ed urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari – di accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa, deliberare in ordine al ricorso, disponendo le modalità di visita, affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1 alle seguenti CONDIZIONI:
1. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore
[...] Per_1
alla IGnora con collocamento abitativo dello stesso presso
[...] PA
l'abitazione materna attualmente ubicata in Arquata Scrivia (AL), Frazione Varinella, Via
Principale n. 16; 2. Disporre che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente e che, comunque, i IGnori e siano tenuti a comunicare, reciprocamente, tutti i mutamenti PA CP_1 della propria dimora e/o residenza nel supremo interesse della prole;
3. Disporre che le visite al minore da parte del padre siano, ove possibile, libere e comunque stabilite, con congruo preavviso, di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle eIGenze di questi ultimi e del minore;
4.
Disporre che il IG. potrà tenere con sé a settimane alterne, una CP_1 Persona_1
giornata nel corso del fine settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra all'inizio di ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere il PA
bambino a casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00; 5. Disporre che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno.
Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro;
6. Disporre che, per quanto concerne le vacanze estive, il IG. possa CP_1
trascorrere con il figlio una settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse Persona_1
prevalente del figlio e tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
7. Disporre che, qualora le parti intraprendano relazioni affettive con terzi estranei, si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori – figlio e l'inserimento di queste nuove figure dovrà avvenire gradualmente e non prima che il rapporto sentimentale abbia assunto un carattere di stabilità;
8. Porre a carico del IG. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore un importo Persona_1 mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo il vigente indice Istat, da versarsi, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , fino a quando il figlio non sarà economicamente PA
autosufficiente;
9. Disporre che le spese scolastiche (tra cui l'iscrizione, materiale didattico, contributi per gite), extrascolastiche (quali iscrizioni a corsi pomeridiani), mediche straordinarie
(quali visite pediatriche specialistiche, visite odontoiatriche ed oculistiche ed altre eventuali che dovessero risultare necessarie, nonché i medicinali non convenzionati con il sistema sanitario nazionale) e comunque, in ogni caso, tutte le spese straordinarie – ove preventivamente concordate
e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza – siano ripartite pro quota al
50% tra i genitori;
10. Disporre che l'Assegno Unico e Universale e/o gli assegni familiari comunque denominati siano assegnati alla IGnora , presso la quale PA il figlio è collocato, nell'interesse esclusivo del minore;
11. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria si chiede, sin d'ora, ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze tutte esposte in narrativa dal n. 1 al n. 23, da intendersi precedute dalla formula “Vero che”, espunte eventuali espressioni valutative e/o comunque incompatibili con la testimonianza, indicando, sin d'ora come testimoni, con riserva di integrare la lista, i IGg.ri: , residente in [...]
(AL), la IG.ra , residente in [...]
IG. , residente in Serravalle Scrivia (AL). Con ogni riserva di ulteriormente CP_4
dedurre, produrre, capitolare, eccepire, integrare le domande e/o indicare mezzi istruttori nei modi
e nei termini di legge anche alla luce delle avversarie difese”;
La parte resistente pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio né compariva personalmente all'udienza svoltasi, a seguito di rinvio d'ufficio, in data 28.11.2024.
Il Giudice deIGnato, pertanto, dichiarava la contumacia del IG. e si riservava sulle CP_1
istanze istruttorie formulate da parte ricorrente;
A scioglimento della riserva assunta in data 28.11.2024, con provvedimento del 23.01.2025, il
Giudice deIGnato decidendo sulle istanze istruttorie di parte ricorrente, ammetteva la prova per testi indicata sui capitoli di cui al ricorso e fissava l'udienza per l'audizione dei testi al 11.03.2025;
In tale udienza si procedeva, dunque, all'esame delle testimoni di parte ricorrente IG.ra CP_2
e . All'esito dell'escussione, la difesa rinunciava al teste
[...] Controparte_3
non comparso e chiedeva disporsi accertamenti d'ufficio sull'attività Testimone_1
lavorativa svolta dal resistente.
Veniva pertanto disposta l'acquisizione, entro il 30.04.2025, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del IG. presso Agenzia delle Entrate di Alessandria nonché dell'estratto CP_1 contributivo INPS, rinviando per l'esame della predetta documentazione all'udienza del 13 maggio
2025;
All'udienza del 13.05.2025, posto che risultavano pervenute le richieste informazioni da parte Cont dell'INPS e dell' , il procuratore di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza per il trattenimento della causa in decisione.
Il Giudice deIGnato, dato atto di quanto sopra, rinviava la causa all'udienza del 10.07.2025 ore
11:00, con termine fino al 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e fino al 28.06.2025 per il deposito di comparsa conclusionale;
All'udienza del 10 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve – pertanto – trovare integrale accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie risulta provato che il resistente IG. si è allontanato, da tempo, dall'abitazione CP_1
familiare senza farvi più ritorno e del tutto disinteressandosi di ogni questione inerente la prole così come di instaurare un fattivo dialogo con la ricorrente volto a trovare soluzioni condivise nell'interesse del figlio minore.
Risulta provato che nel corso degli anni solo la ricorrente si è fatta carico della gestione di ogni aspetto della vita di senza la benché minima collaborazione da parte del IG. Persona_1 [...]
il quale, a tutt'oggi, si disinteressa completamente di qualsiasi adempimento, anche di CP_1
carattere pratico e materiale, relativo alla crescita ed all'educazione del minore, mostrando una totale noncuranza rispetto alle scelte che concernono il figlio.
Risulta inoltre provato che il IG. ha mostrato una sostanziale indifferenza anche CP_1
nei confronti delle eIGenze materiali di avendo sempre omesso di versare qualsivoglia Persona_1
contribuzione economica al suo mantenimento, circostanza di fatto dimostrata anche in sede istruttoria. In tal senso sono le deposizioni dei testi escussi, IG.re e CP_2 Controparte_3
le quali hanno confermato, infatti, come sia sempre stata la IG.ra , nonostante le PA
proprie modeste entrate, a fare fronte da sola alle eIGenze del figlio.
Si ritiene, dunque, alla luce di quanto sopra - che nel prevalente interesse del minore - deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Persona_1
COLLOCAZIONE PREVALENTE DEL FIGLIO MINORE Persona_1
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n.
18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconIGliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010,
n. 13619).
Nel caso di specie, deve essere disposto il collocamento del minore presso la madre ove, peraltro, ha fino ad ora vissuto.
FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Al fine di consentire l'esercizio della bigenitorialità deve essere previsto un regime di frequentazione del minore con il genitore non collocatario prevalente.
La cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eIGenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli IGnificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013).
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, Neulinger c. Svizzera e CEDU
12.7.2011, Sneersone e Kampanella c. Italia).
Nel caso di specie, anche in considerazione delle istanze di parte ricorrente, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto-dovere alla bigenitorialità, si dispone quanto segue: il padre IG.
[...]
potrà tenere con sé a settimane alterne, una giornata nel corso del fine CP_1 Persona_1 settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra all'inizio di PA
ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere il bambino a casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00; si prevede – inoltre che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno. Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro; relativamente alle vacanze estive, si dispone che il resistente IG. possa trascorrere con il figlio una CP_1 Persona_1 settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse prevalente del figlio e tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento da parte del resistente in favore del figlio minore
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Dalla documentazione acquisita dall' e dall'Agenzia Controparte_6
delle Entrate, risulta provato che il IG. ha potuto disporre negli ultimi anni di CP_1
redditi da lavoro, prestando la propria attività alle dipendenze di varie cooperative e/o società o, comunque, avendo percepito per i brevi periodi di disoccupazione involontaria, l'indennità NaSPI.
Non vi è, dunque, ragione per cui il IG. debba sottrarsi all'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio Persona_1
Ad avviso del Tribunale appare adeguata al reddito del resistente ed a quello della ricorrente un contributo al mantenimento del minore a carico del padre quantificato in euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), vengono liquidate in complessivi Euro 4.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, e devono essere poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dispone
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla IGnora Persona_1 PA con collocamento abitativo dello stesso presso l'abitazione materna attualmente ubicata in Arquata
Scrivia (AL), Via Marconi n. 2;
Dispone
che il IG. possa tenere con sé a settimane alterne, una giornata nel CP_1 Persona_1
corso del fine settimana, il sabato o la domenica, in giorno da concordarsi con la IG.ra Pt_1
all'inizio di ogni mese e nel quale il padre si occuperà di andare a prendere il bambino a
[...]
casa della mamma alla mattina alle ore 09:00 e lo riaccompagnerà, per il pernottamento, presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
Dispone
che le festività siano organizzate, nell'interesse prevalente del figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per ciò che riguarda le festività natalizie, dunque, il minore trascorrerà, a titolo esemplificativo, un anno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno con l'altro e così via alternativamente di anno in anno. Le rimanenti festività nel corso dell'anno ed i compleanni il figlio li passerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per tutta la giornata ovvero a pranzo del giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro;
Dispone che, per quanto concerne le vacanze estive, il IG. possa trascorrere con il figlio CP_1 una settimana di vacanza da meglio stabilirsi, nell'interesse prevalente del figlio e Persona_1
tenuto conto delle eIGenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore un importo mensile di € 250,00 ( da rivalutarsi Persona_1
annualmente secondo il vigente indice Istat, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , fino a PA
quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 22 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)