Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 4 del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 4 del Protocollo stesso.