TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8295/2024
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Zaccaro C.F. , giusta procura in calce al ricorso, C.F._2 e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ottavio Caiazzo 9; Ricorrente CONTRO
( ), nata il [...] a [...], in Controparte_1 C.F._3 proprio e quale ex titolare della ditta individuale “Tutti scalzi”. cancellata in data 25-02- 2013, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Vincenzo Di Simone, cod. fisc. con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Albana 72; Convenuta E
in liquidazione P.IVA , con sede in Casoria (NA) alla via Controparte_2 P.IVA_1 Nazionale delle Puglie n. 259/C, nella persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, , cod. fisc. , nata a [...] il 06-06- Controparte_1 C.F._3 1954, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Argia Maina, cod. fisc. , con la quale elettivamente C.F._5 domicilia in Santa Maria Capua Vetere al Corso Giuseppe Garibaldi n. 116, Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
OGGETTO: spettanze retributive sua posizione lavorativa con una formale assunzione part-time; che in data 29 Febbraio 2012 era stata licenziata dalla ditta e assunta formalmente in data 7 Marzo 2012 da CP_3
[...
nonostante lo svolgimento della prestazione anche nei primi giorni del mese di marzo. Dichiarava che, anche presso la società, aveva svolto le stesse mansioni, con gli stessi orari, per la stessa datrice di lavoro, in quanto la signora era unica Controparte_1 proprietaria di tale srl. Riferiva, altresì, di essere stata trasferita presso la sede di Casoria, ove aveva svolto la prestazione sino alla data del licenziamento, avvenuto il 3 novembre 2023. Specificava che la ditta e la società si erano occupate della vendita al dettaglio di borse, scarpe, materiali di pelletteria;
di essere stata inquadrata come impiegata, 5° livello, con mansioni di assistente alla vendita;
di avere ricevuto direttive dalla sig. di CP_1 avere sempre svolto l'orario dalle 9 alle 14 (o 13, cfr. capo di prova a pag. 8 e 9 del ricorso) e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato, ad eccezione del periodo dal settembre 2012 al settembre 2016, in cui aveva lavorato o solo di mattina o solo di pomeriggio;
di avere ricevuto una retribuzione mensile di euro 720 e di non avere ricevuto il trattamento di fine rapporto (tfr). Domandava, pertanto, l'emissione ex articolo 423 cpc di ordinanza di pagamento di euro 18.116,00, quale provvisionale di trattamento di fine rapporto, nonché la condanna delle convenute, in solido, al pagamento del tfr per l'intero periodo lavorativo, pari ad euro 41.460,00 oltre accessori ed oltre il pagamento delle differenze retributive pari ad euro 33.600,00. Si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione dei presunti Controparte_1 crediti attorei, atteso che il rapporto di lavoro con la medesima era cessato in data 29 febbraio 2012 e che non vi erano stati atti interruttivi del successivo quinquennio. Dichiarava, inoltre, che tra la ditta individuale e la società non era intercorsa una CP_2 cessione di azienda né una cessione del contratto di lavoro né una trasformazione da impresa individuale in collettiva. Eccepiva, ad ogni modo, che il rapporto di lavoro aveva avuto una durata dal 14 maggio 2010 al 29 febbraio 2012; che era stato attribuito alla ricorrente il 6° livello e che era stato pagato anche il trattamento di fine rapporto, come reso evidente dalla busta paga del febbraio 2012 quietanzata. Eccepiva, infine, che non sussisteva la legittimazione passiva in relazione alla domanda formulata per il periodo successivo al febbraio 2012. Si costituiva la società che, preliminarmente, eccepiva il difetto di Parte_3 legittimazione passiva limitatamente al periodo compreso dal febbraio 2000 al febbraio 2012; eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda, specificando che, dal 7 marzo 2012 al 31 dicembre 2014, la ricorrente aveva lavorato per 40 ore settimanali, mentre, dal 2015 sino al licenziamento del 3 novembre 2023, aveva lavorato con un contratto part-time di 24 ore settimanali;
eccepiva, inoltre, che la lavoratrice aveva ricevuto acconti di trattamento di fine rapporto nei primi anni. Alla prima udienza del 5.12.2024, la difesa attorea deduceva l'esistenza di un unico centro Co d'imputazione di interessi tra la ditta individuale e la e chiedeva emettersi ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 423 c.p.c nei confronti di entrambe le convenute, come risultante dalla C.U. 2024 relativa all'anno 2023, pari all'importo lordo di euro 13.222,35, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice, con ordinanza del 5.12.2024, ai sensi dell'art. 423, I e II comma, c.p.c., ordinava alla sola società il pagamento della somma lorda di € 13.222,35, oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto (03.11.2023) all'effettivo soddisfo, in favore della ricorrente, da imputare a quanto dovuto a titolo di TFR. All'esito del deposito di note difensive, la causa veniva decisa con modalità cartolare ex art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente precisato che la domanda attorea è volta al riconoscimento del tfr maturato alle dipendenze della ditta individuale e della società nel periodo dal 2.2000 al 3.11.2023 nella misura di euro 41.460,00 nonché delle differenze retributive maturate alle dipendenze della ditta individuale nel periodo dal 2.2000 al 5.2010 (allorquando non vi è stato alcun inquadramento) nella misura di euro 33.600,00. In entrambi i casi, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della solidarietà passiva delle Pa convenute, evidenziando nell'atto introduttivo che la denominazione sociale . CP_4 srl corrisponde alle iniziali di che la proprietà delle quote sociali CP_1 appartiene al 100% alla sig. poi nominata liquidatrice della srl;
che la sig. CP_1 le ha sempre dato le direttive in tutto il periodo lavorativo;
che le due aziende CP_1 hanno lo stesso oggetto sociale di commercio al dettaglio di borse, scarpe e materiali di pelletteria;
che, in tutto il periodo, ha svolto le stesse mansioni, osservato gli stessi orari, avuto la stessa datrice e gli stessi colleghi. Alla prima udienza del 5.12.2024 e nelle successive note, la difesa attorea ha poi dedotto Co l'esistenza di un unico centro d'imputazione di interessi tra la ditta individuale e la Tale circostanza è stata, tuttavia, contrastata dalle convenute. Ebbene, è noto che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ricorre un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale. Tale situazione ricorre quando, con accertamento adeguato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente dai soggetti, sia rivelabile l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 18843/2007, 11107/2006, 5496/2006, 20701/2004, 6707/2004, 5808/2004). Nel caso di specie, la ditta “Tutti scalzi di ”, iscritta il 28.6.1978, Controparte_1 ha cessato l'attività il 31.12.2012 ed è stata cancellata il 25.2.2013, ha avuto sede legale dal 7.3.2000 in Napoli Secondigliano alla via Dante 58, dal 1.9.2005 alla via Vittorio Emanuele 29 e dal 7.6.2010 al viale Emanuele III 46bis (cfr. visura camerale). Contr La srl “Ta. In liquidazione, come da visura camerale, è stata costituita in data 23-02- 2012, ha iniziato l'attività in data 23.4.2012 ed è stata sciolta e messa in liquidazione il 15.11.2023; ha, inoltre, avuto sede in Casoria alla via Nazionale delle Puglie 259/C dal 23.4.2012. La sig. è stata, poi, amministratore unico dal 23.2.2012; è divenuta CP_1 socia unica dal 11.4.2023 ed è stata nominata liquidatrice il 15.11.2023. Risulta, inoltre, che il 5.4.2012 vi è stato un affitto/comodato da New San srl in liquidazione a che in CP_3 data 2.10.2015 la sig. ha versato le quote ai figli e CP_1 Parte_5
che in data 3.4.2023 tali figli hanno trasferito le quote alla sig. Persona_1
CP_1 Nei primi mesi in cui risultano svolte le attività da entrambe le aziende (quantomeno da aprile a dicembre 2012), tuttavia, non sono stati allegati elementi volti a configurare un'unicità della struttura organizzativa e produttiva: la stessa ricorrente, invero, ha riferito che ha dapprima cessato il rapporto con la ditta e poi (dal marzo 2012) che ha lavorato (solo) per la srl, senza che sussistesse alcuna commistione tra le aziende. Inoltre, l'allegazione dello svolgimento della prestazione nell' “esclusivo interesse” della sig. non è dirimente per configurare un unico centro di imputazione: nessuna CP_1 allegazione è stata, invero, resa sull'organigramma e sull'organizzazione produttiva delle singole aziende né sono stati individuati elementi volti ad escludere l'autonomia economica, amministrativa, fiscale e finanziaria delle stesse;
parimenti, non è stato invocato un “uso promiscuo” della forza lavoro. Non vi sono, pertanto, elementi per escludere l'autonomia dei due rapporti di lavoro e per sostenere una continuità contrattuale che possa giustificare la solidarietà passiva delle convenute. L'autonomia dei due rapporti di lavoro esclude la solidarietà tra le convenute e, dunque, ciascuna risponde dei propri debiti, se accertati. 3 Quanto al primo rapporto di lavoro instaurato con la ditta “Tutti scalzi di Controparte_1
”, va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta
[...]
in assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla cessazione del CP_1 rapporto, avvenuta il 29.2.2012 (cfr. estratto contributivo, unilav di cessazione, buste paga). Conseguentemente, risultano prescritti tutti i crediti invocati dalla ricorrente a titolo di tfr o di differenze retributive. La domanda proposta contro va, pertanto, rigettata. Controparte_1 4 Quanto al secondo rapporto di lavoro instaurato con la dal Controparte_5
7.3.2012 al 3.11.2023, non vi è contestazione sulla debenza del tfr nella misura lorda di € 13.222,35 (cfr. certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023), già individuata ex art 423 cpc con ordinanza di pagamento, emessa all'udienza del 5.12.2024, avente carattere provvisorio e sommario e destinata ad essere assorbita, ove non revocata, nella sentenza che definisce il giudizio. Nel caso in esame, inoltre, è anche pacifico che, nelle more del processo, la ricorrente non è riuscita ad ottenere il pagamento della somma. Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione, a cura della convenuta
, della somma di € 13.222,35 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione Controparte_5 monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla cessazione del rapporto (3.11.2023) al saldo, con conseguente condanna di tale convenuta al relativo pagamento. Solo per completezza deve rilevarsi che, nonostante in ricorso l'istante abbia chiesto il pagamento di euro 18.116,00 quale tfr per il periodo svolto per la srl, alla prima udienza del 5.12.2024 ha ridotto la domanda a € 13.222,35 (risultante dalla certificazione unica 2024), come confermato anche nelle note del 8.7.2025 nelle quali ha chiesto la condanna delle
“resistenti in solido al pagamento del TFR liquidato dal G.L. come da ordinanza emessa in corso di causa”. 5 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 6 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 7 Le spese di lite con la convenuta vanno interamente compensate Controparte_1 per la complessità della questione sulla esclusività del centro di interessi. Co Per l'accoglimento parziale della domanda nei confronti della convenuta invece, le Co spese di lite, vanno compensate nella misura della metà con condanna della al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
contro
; Controparte_1
- dichiara il diritto della r sione, a cura della convenuta
[...]
della somma di € 13.222,35 a titolo di Tfr, ol Controparte_5 rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla cessazione del rapporto (3.11.2023) al saldo, con conseguente condanna di tale convenuta al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite con;
Controparte_1
- compensa le spese di lite nell ndanna la resistente
[...]
al pagamento del residuo che liquida in complessivi eur Controparte_5 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli 17.11.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 05.04.2024, la ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze delle parti convenute. A tal fine deduceva di aver lavorato alle dipendenze della sig.
in qualità di impiegata addetta alla vendita presso la sede operativa Controparte_1 della ditta individuale, sita in Napoli- Secondigliano alla via Dante;
che, dopo circa 10 anni intorno al 2010, il negozio era stato trasferito in via Vittorio Emanuele in Secondigliano, all'interno della galleria di che, nel mese di maggio 2010, era stata regolarizzata la Pt_2
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8295/2024
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Zaccaro C.F. , giusta procura in calce al ricorso, C.F._2 e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ottavio Caiazzo 9; Ricorrente CONTRO
( ), nata il [...] a [...], in Controparte_1 C.F._3 proprio e quale ex titolare della ditta individuale “Tutti scalzi”. cancellata in data 25-02- 2013, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Vincenzo Di Simone, cod. fisc. con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Albana 72; Convenuta E
in liquidazione P.IVA , con sede in Casoria (NA) alla via Controparte_2 P.IVA_1 Nazionale delle Puglie n. 259/C, nella persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, , cod. fisc. , nata a [...] il 06-06- Controparte_1 C.F._3 1954, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Argia Maina, cod. fisc. , con la quale elettivamente C.F._5 domicilia in Santa Maria Capua Vetere al Corso Giuseppe Garibaldi n. 116, Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
OGGETTO: spettanze retributive sua posizione lavorativa con una formale assunzione part-time; che in data 29 Febbraio 2012 era stata licenziata dalla ditta e assunta formalmente in data 7 Marzo 2012 da CP_3
[...
nonostante lo svolgimento della prestazione anche nei primi giorni del mese di marzo. Dichiarava che, anche presso la società, aveva svolto le stesse mansioni, con gli stessi orari, per la stessa datrice di lavoro, in quanto la signora era unica Controparte_1 proprietaria di tale srl. Riferiva, altresì, di essere stata trasferita presso la sede di Casoria, ove aveva svolto la prestazione sino alla data del licenziamento, avvenuto il 3 novembre 2023. Specificava che la ditta e la società si erano occupate della vendita al dettaglio di borse, scarpe, materiali di pelletteria;
di essere stata inquadrata come impiegata, 5° livello, con mansioni di assistente alla vendita;
di avere ricevuto direttive dalla sig. di CP_1 avere sempre svolto l'orario dalle 9 alle 14 (o 13, cfr. capo di prova a pag. 8 e 9 del ricorso) e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato, ad eccezione del periodo dal settembre 2012 al settembre 2016, in cui aveva lavorato o solo di mattina o solo di pomeriggio;
di avere ricevuto una retribuzione mensile di euro 720 e di non avere ricevuto il trattamento di fine rapporto (tfr). Domandava, pertanto, l'emissione ex articolo 423 cpc di ordinanza di pagamento di euro 18.116,00, quale provvisionale di trattamento di fine rapporto, nonché la condanna delle convenute, in solido, al pagamento del tfr per l'intero periodo lavorativo, pari ad euro 41.460,00 oltre accessori ed oltre il pagamento delle differenze retributive pari ad euro 33.600,00. Si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione dei presunti Controparte_1 crediti attorei, atteso che il rapporto di lavoro con la medesima era cessato in data 29 febbraio 2012 e che non vi erano stati atti interruttivi del successivo quinquennio. Dichiarava, inoltre, che tra la ditta individuale e la società non era intercorsa una CP_2 cessione di azienda né una cessione del contratto di lavoro né una trasformazione da impresa individuale in collettiva. Eccepiva, ad ogni modo, che il rapporto di lavoro aveva avuto una durata dal 14 maggio 2010 al 29 febbraio 2012; che era stato attribuito alla ricorrente il 6° livello e che era stato pagato anche il trattamento di fine rapporto, come reso evidente dalla busta paga del febbraio 2012 quietanzata. Eccepiva, infine, che non sussisteva la legittimazione passiva in relazione alla domanda formulata per il periodo successivo al febbraio 2012. Si costituiva la società che, preliminarmente, eccepiva il difetto di Parte_3 legittimazione passiva limitatamente al periodo compreso dal febbraio 2000 al febbraio 2012; eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda, specificando che, dal 7 marzo 2012 al 31 dicembre 2014, la ricorrente aveva lavorato per 40 ore settimanali, mentre, dal 2015 sino al licenziamento del 3 novembre 2023, aveva lavorato con un contratto part-time di 24 ore settimanali;
eccepiva, inoltre, che la lavoratrice aveva ricevuto acconti di trattamento di fine rapporto nei primi anni. Alla prima udienza del 5.12.2024, la difesa attorea deduceva l'esistenza di un unico centro Co d'imputazione di interessi tra la ditta individuale e la e chiedeva emettersi ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 423 c.p.c nei confronti di entrambe le convenute, come risultante dalla C.U. 2024 relativa all'anno 2023, pari all'importo lordo di euro 13.222,35, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice, con ordinanza del 5.12.2024, ai sensi dell'art. 423, I e II comma, c.p.c., ordinava alla sola società il pagamento della somma lorda di € 13.222,35, oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto (03.11.2023) all'effettivo soddisfo, in favore della ricorrente, da imputare a quanto dovuto a titolo di TFR. All'esito del deposito di note difensive, la causa veniva decisa con modalità cartolare ex art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente precisato che la domanda attorea è volta al riconoscimento del tfr maturato alle dipendenze della ditta individuale e della società nel periodo dal 2.2000 al 3.11.2023 nella misura di euro 41.460,00 nonché delle differenze retributive maturate alle dipendenze della ditta individuale nel periodo dal 2.2000 al 5.2010 (allorquando non vi è stato alcun inquadramento) nella misura di euro 33.600,00. In entrambi i casi, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della solidarietà passiva delle Pa convenute, evidenziando nell'atto introduttivo che la denominazione sociale . CP_4 srl corrisponde alle iniziali di che la proprietà delle quote sociali CP_1 appartiene al 100% alla sig. poi nominata liquidatrice della srl;
che la sig. CP_1 le ha sempre dato le direttive in tutto il periodo lavorativo;
che le due aziende CP_1 hanno lo stesso oggetto sociale di commercio al dettaglio di borse, scarpe e materiali di pelletteria;
che, in tutto il periodo, ha svolto le stesse mansioni, osservato gli stessi orari, avuto la stessa datrice e gli stessi colleghi. Alla prima udienza del 5.12.2024 e nelle successive note, la difesa attorea ha poi dedotto Co l'esistenza di un unico centro d'imputazione di interessi tra la ditta individuale e la Tale circostanza è stata, tuttavia, contrastata dalle convenute. Ebbene, è noto che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ricorre un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale. Tale situazione ricorre quando, con accertamento adeguato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente dai soggetti, sia rivelabile l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 18843/2007, 11107/2006, 5496/2006, 20701/2004, 6707/2004, 5808/2004). Nel caso di specie, la ditta “Tutti scalzi di ”, iscritta il 28.6.1978, Controparte_1 ha cessato l'attività il 31.12.2012 ed è stata cancellata il 25.2.2013, ha avuto sede legale dal 7.3.2000 in Napoli Secondigliano alla via Dante 58, dal 1.9.2005 alla via Vittorio Emanuele 29 e dal 7.6.2010 al viale Emanuele III 46bis (cfr. visura camerale). Contr La srl “Ta. In liquidazione, come da visura camerale, è stata costituita in data 23-02- 2012, ha iniziato l'attività in data 23.4.2012 ed è stata sciolta e messa in liquidazione il 15.11.2023; ha, inoltre, avuto sede in Casoria alla via Nazionale delle Puglie 259/C dal 23.4.2012. La sig. è stata, poi, amministratore unico dal 23.2.2012; è divenuta CP_1 socia unica dal 11.4.2023 ed è stata nominata liquidatrice il 15.11.2023. Risulta, inoltre, che il 5.4.2012 vi è stato un affitto/comodato da New San srl in liquidazione a che in CP_3 data 2.10.2015 la sig. ha versato le quote ai figli e CP_1 Parte_5
che in data 3.4.2023 tali figli hanno trasferito le quote alla sig. Persona_1
CP_1 Nei primi mesi in cui risultano svolte le attività da entrambe le aziende (quantomeno da aprile a dicembre 2012), tuttavia, non sono stati allegati elementi volti a configurare un'unicità della struttura organizzativa e produttiva: la stessa ricorrente, invero, ha riferito che ha dapprima cessato il rapporto con la ditta e poi (dal marzo 2012) che ha lavorato (solo) per la srl, senza che sussistesse alcuna commistione tra le aziende. Inoltre, l'allegazione dello svolgimento della prestazione nell' “esclusivo interesse” della sig. non è dirimente per configurare un unico centro di imputazione: nessuna CP_1 allegazione è stata, invero, resa sull'organigramma e sull'organizzazione produttiva delle singole aziende né sono stati individuati elementi volti ad escludere l'autonomia economica, amministrativa, fiscale e finanziaria delle stesse;
parimenti, non è stato invocato un “uso promiscuo” della forza lavoro. Non vi sono, pertanto, elementi per escludere l'autonomia dei due rapporti di lavoro e per sostenere una continuità contrattuale che possa giustificare la solidarietà passiva delle convenute. L'autonomia dei due rapporti di lavoro esclude la solidarietà tra le convenute e, dunque, ciascuna risponde dei propri debiti, se accertati. 3 Quanto al primo rapporto di lavoro instaurato con la ditta “Tutti scalzi di Controparte_1
”, va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta
[...]
in assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla cessazione del CP_1 rapporto, avvenuta il 29.2.2012 (cfr. estratto contributivo, unilav di cessazione, buste paga). Conseguentemente, risultano prescritti tutti i crediti invocati dalla ricorrente a titolo di tfr o di differenze retributive. La domanda proposta contro va, pertanto, rigettata. Controparte_1 4 Quanto al secondo rapporto di lavoro instaurato con la dal Controparte_5
7.3.2012 al 3.11.2023, non vi è contestazione sulla debenza del tfr nella misura lorda di € 13.222,35 (cfr. certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023), già individuata ex art 423 cpc con ordinanza di pagamento, emessa all'udienza del 5.12.2024, avente carattere provvisorio e sommario e destinata ad essere assorbita, ove non revocata, nella sentenza che definisce il giudizio. Nel caso in esame, inoltre, è anche pacifico che, nelle more del processo, la ricorrente non è riuscita ad ottenere il pagamento della somma. Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione, a cura della convenuta
, della somma di € 13.222,35 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione Controparte_5 monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla cessazione del rapporto (3.11.2023) al saldo, con conseguente condanna di tale convenuta al relativo pagamento. Solo per completezza deve rilevarsi che, nonostante in ricorso l'istante abbia chiesto il pagamento di euro 18.116,00 quale tfr per il periodo svolto per la srl, alla prima udienza del 5.12.2024 ha ridotto la domanda a € 13.222,35 (risultante dalla certificazione unica 2024), come confermato anche nelle note del 8.7.2025 nelle quali ha chiesto la condanna delle
“resistenti in solido al pagamento del TFR liquidato dal G.L. come da ordinanza emessa in corso di causa”. 5 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 6 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 7 Le spese di lite con la convenuta vanno interamente compensate Controparte_1 per la complessità della questione sulla esclusività del centro di interessi. Co Per l'accoglimento parziale della domanda nei confronti della convenuta invece, le Co spese di lite, vanno compensate nella misura della metà con condanna della al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
contro
; Controparte_1
- dichiara il diritto della r sione, a cura della convenuta
[...]
della somma di € 13.222,35 a titolo di Tfr, ol Controparte_5 rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla cessazione del rapporto (3.11.2023) al saldo, con conseguente condanna di tale convenuta al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite con;
Controparte_1
- compensa le spese di lite nell ndanna la resistente
[...]
al pagamento del residuo che liquida in complessivi eur Controparte_5 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli 17.11.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 05.04.2024, la ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze delle parti convenute. A tal fine deduceva di aver lavorato alle dipendenze della sig.
in qualità di impiegata addetta alla vendita presso la sede operativa Controparte_1 della ditta individuale, sita in Napoli- Secondigliano alla via Dante;
che, dopo circa 10 anni intorno al 2010, il negozio era stato trasferito in via Vittorio Emanuele in Secondigliano, all'interno della galleria di che, nel mese di maggio 2010, era stata regolarizzata la Pt_2
1