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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1077 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Pt_1
Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Laurana n.59 appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Baldo Parte_2 elettivamente domiciliato in Palermo via P.pe di Villafranca n.91 presso lo studio legale Liguori appellato all'udienza di discussione del 28.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato in data 27.09.2018 innanzi il Tribunale G.L. di
Termini Imerese, , chiedeva accertarsi il diritto alla Parte_2 corresponsione di un maggior importo a titolo di assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal mese di settembre 2016.
A tal fine deduceva che all'esito della domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità del 15.04.2004, l' gli aveva comunicato Pt_1
l'accoglimento della medesima con nota del 30.3.2018 con la quale era stato
Pag.1 determinato un importo mensile di euro 606,75 a titolo pensionistico e di euro
13.310,60 a titolo di arretrati per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Lamentava che “…sulla base dei contributi versati si” era “visto riconoscere la somma di €.3.033,75 per il 2016, di €.7.887,75 per il 2017 e di €2.453,72 per il 2018” e “che, pur tuttavia, le predette liquidazioni” apparivano “erronee e non rispettose del dato normativo, anche in considerazione degli effettivi contributi versati dall'odierno ricorrente, avendo, di contro, quest'ultimo diritto ad un maggiore somma per arretrati nonché quale importo mensile corrente;
…”; che dunque egli vantava “contributi versati sin dal settembre 1980 e sino al
29.1.2016 e non sino al 31.12.2011” ossia “…un montante contributivo per maggiori anni, rispetto a quello su cui erroneamente ed illegittimamente” aveva “immotivatamente ritenuto di considerare l'ente previdenziale;
…”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e Pt_1 chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio il
Giudice adito con sentenza n.590/2022 emessa in data 12.09.2022, accoglieva la domanda ritenendo “…condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio il quale ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Per i calcoli effettuati dal sottoscritto e che di seguito vengono illustrati, il resistente ( con decorrenza da settembre Pt_1
2016 avrebbe dovuto corrispondere un Assegno ordinario dell'importo lordo mensile di euro
915,81, ricavato dalla somma delle quota A e B (sistema di retributivo) con la quota C
(sistema contributivo) cui di seguito si illustrano le modalità di calcolo;
Per gli anni
2017,2018,2019,2020 e 2021 l' Assegno d'invalidità di cui sopra, avrebbe dovuto essere rivalutato in base agli indici perequativi di cui indicati nella tabella A. Quantificandosi;
in euro 915,18 per l'anno 2017; in euro 925,88 per l'anno 2018; in euro 936,07 per l'anno
2019 e in euro 939,81 per l'anno 2020 e euro 940,47 per l'anno 2021; Tenendo conto di quanto effettivamente erogato dal resistente da settembre 2016 ad ottobre 2021 al Pt_1 ricorrente dovrebbero essere riconosciuti degli arretrati al netto di rivalutazioni e interessi per un ammontare lordo complessivo di euro 19.705,74 Il totale lordo degli arretrati di cui sopra, comprensivo degli interessi legali che della rivalutazione, ammonta euro 20.900,75. Gli Interessi legali Ammontano ad euro 178,37. L'importo dovuto a titolo rivalutazione ammonta a d euro
1.016,64…”.
Per l'effetto, ha dichiarato il diritto del a percepire l'assegno Parte_2 mensile ordinario di invalidità per un importo pari ad euro 915,81 e condannato
Pag.2 l' al pagamento in favore del predetto della somma di €20.900,75 pari al Pt_1 maggior importo dovuto a titolo di arretrati.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' con ricorso Pt_1 depositato il 12/13.10.2022, chiedendone la riforma.
L'appellante ha eccepito, in via preliminare, la nullità della sentenza di primo grado avendo il Tribunale motivato la decisione aderendo esclusivamente alle risultanze di cui alla consulenza tecnica, delegando di fatto al nominato CTU
l'esercizio delle proprie prerogative giurisdizionali.
Nel merito, ha censurato la decisione di primo grado laddove il giudice procedente ha ritenuto fondata la pretesa creditoria del . Parte_2
Osserva che la nota del 30.03.2018 non “…rappresenta la comunicazione dell'originaria liquidazione dell'assegno e quindi dell'accoglimento della domanda del 2004, bensì la comunicazione del ripristino della prestazione medesima che, erogata a far data dal
15.04.2004, era stata oggetto di revoca, comunicata con provvedimento del 19.12.2016, a seguito dell'esito negativo della visita medica del 23 agosto 2016, effettuata in occasione di una revisione reddituale disposta d'ufficio il 25/05/2016…”.
Precisa, ancora, che “… con la nota del 30.03.2018” era stato “comunicato il semplice rispristino della prestazione - prima revocata - e che” la circostanza che non si trattasse “della liquidazione originaria” era “facilmente desumibile dal fatto che l'ammontare del rateo spettante” era “ivi calcolato dal settembre 2016 e così gli arretrati, calcolati per
l'appunto dal settembre 2016…”.
Lamenta, inoltre, l'erroneità della decisione del Tribunale che, aderendo a quanto accertato dal CTU, ha accolto la domanda del senza consider are Parte_2 che per ciò che concerne la contribuzione maturata successivamente alla liquidazione della prestazione originaria in ragione dell'attività svolta da Parte_2
“…questa avrebbe potuto essere valorizzata solo attraverso una domanda di un supplemento di pensione, che è quanto accaduto nelle more…”.
Con rituale memoria depositata il 14 ottobre 2024, ha resistito al gravame eccependo in via preliminare: Parte_2
- l'inesistenza giuridica dell'atto di appello per difetto di procura alle liti atteso che quest'ultima (per come notificatagli) risultava essere stata rilasciata “…in data abbondantemente superiore alla proposizione dell'odierno gravame. Quest'ultimo risulta
Pag.3 depositato in data 12/10/2024 mentre la procura generale alle liti risulta conferita il
22/3/2024…”;
- l'inammissibilità del gravame per violazione degli articoli 434 e 414 c.p.c. poiché l'appellante si sarebbe limitato a prospettare “…generici profili di doglianza senza, tuttavia, minimamente confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice...”, senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata;
- l'inammissibilità dei motivi di appello nonché dei mezzi di prova allegati in quanto fondati su nuove eccezioni e su documentazione non prodotta in primo grado, avuto riguardo al tempo del deposito della memoria di costituzione dell' Pt_1
Nel merito, l'appellato ha contestato tutto quanto eccepito e dedotto da controparte, chiedendo il rigetto del promosso gravame e precisando che la nota del 30.03.2018 non era una comunicazione del “ripristino” della prestazione quanto, piuttosto, la liquidazione dell'assegno di cui trattasi, non avendo, per altro, egli presentato alcuna domanda di supplemento in data 15.07.2020.
Indi, all'odierna udienza - previa acquisizione della domanda di supplemento di pensione del 15.7.2020, del provvedimento di rigetto della conferma della prestazione oggetto di causa del 19.12.2016 e del provvedimento di accoglimento del ricorso amministrativo - la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Occorre, anzitutto, procedere all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'appellato.
Relativamente alla prospettata “inesistenza giuridica dell'atto di appello per assoluto difetto assoluto di procura alle liti”, le argomentazioni addotte dall'appellato sono prive di fondamento.
Dalla disamina del fascicolo telematico di questo grado, infatti, emerge che l' unitamente all'appello del 12/13.10.2022 (e non 12.10.2024 come Pt_1 affermato in memoria dall'appellato), ha depositato la Procura Generale alle liti rep.
80974 rog. 21569 del 21.7.2015 redatta dal Notaio nel cui allegato Persona_1
A risultano presenti gli Avv.ti dell' e Rizzo (cfr. doc. fascicolo di Controparte_1 parte).
La circostanza che, unitamente alla notifica del gravame al , Parte_2
l' abbia allegato la (diversa) procura generale alle liti del 22.3.2024 (redatta Pt_1
Pag.4 dal Notaio non è, dunque, destinata a determinare gli effetti auspicati Per_2 dall'appellato essendo, al contrario, compatibile col fatto che, nelle more
(evidentemente in ragione del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica), la stessa è stata conferita (tra gli altri) ai medesimi Avvocati, senza soluzione di continuità con quella del 2015.
Per come, infatti, osservato da questa Corte in precedente caso analogo - in cui parte era proprio l' (cfr. sent. n. 761/2023) - costituisce orientamento Pt_1 giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui “Il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo (cfr. ex multis, Cass., VI Sez., ord. 17216/17).
Orientamento ulteriormente ribadito con sentenza n.2183/2019 con la quale la
Suprema Corte si è così espressa:
“la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo che l'ha rilasciata, perchè è atto dell'ente e non dell'organo stesso (conf. Cass., 13 settembre 2002, n. 13434; Cass., 22 luglio 1999, n. 7922; Cass., 8 marzo 2007, n. 5319); nel medesimo senso si è espressa questa Corte (Cass. civ., 05 aprile 2017, n. 8821), precisando che "la procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa", è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se
l'amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale"; in sostanza, la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale”.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, avendo l' depositato Pt_1 unitamente al gravame del 12/13.10.2022 la procura generale alle liti del 2015 e incontestata la qualità di legale rappresentante dell' del soggetto che in tale Pt_1 anno l'aveva rilasciata, deve escludersi che i difensori dell'Istituto appellante siano
Pag.5 privi di procura (che al contrario, risulta, viepiù confermata da quella rilasciata nel marzo 2024).
Parimenti infondate devono reputarsi le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'appellato atteso che l' con l'atto di gravame, non ha affatto Pt_1 azionato domande ed eccezioni nuove.
Al riguardo è appena il caso di osservare che già nel corso del giudizio di primo grado l' aveva espressamente dedotto e precisato, sia durante le Pt_1 operazioni peritali (cfr. osservazioni depositate con le note del 18/20.10.2021) sia con le note depositate il 18.11.2021 e il 29.11.2021, che: il era stato Parte_2 titolare di Assegno Ordinario di invalidità n.15042512 con decorrenza 1.5.2004; in data 19.12.2016 tale assegno era stato eliminato con decorrenza 1.9.2016 a seguito di revisione sanitaria;
in seguito a ricorso amministrativo del 14.4.2017, accolto in data 7.12.2017, si era dato luogo al ripristino della prestazione ab origine con il pagamento della stessa dal giorno della revoca, senza necessità di accertare nuovamente il requisito contributivo;
a seguito dell'accoglimento del ricorso non era venuta meno la soluzione di continuità con conseguente inapplicabilità del comma 9 dell'art.1 della legge n.222/84; il ricorso amministrativo non poteva essere considerato una domanda di supplemento.
Analoghe considerazioni valgono per la documentazione prodotta dall'appellante in primo grado unitamente alle osservazioni critiche formulate alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., atteso che tali atti erano a pieno titolo entrati nel contraddittorio delle parti;
ciò è tanto vero che lo stesso c.t.u. ne aveva dato conto nella “relazione di replica” depositata il 3.11.2021 (cfr. doc. in atti).
Né, d'altro canto, l'odierna parte appellata, in primo grado, aveva specificamente eccepito l'inammissibilità di tali atti nei propri successivi atti difensivi.
In ogni caso, si osserva, trattasi di documenti di sicuro rilievo ai fini della decisione (in quanto restituiscono la prova che nel caso di specie si trattava di ripristino della medesima prestazione già concessa nel 2004), sicchè gli stessi possono essere acquisiti anche in questo grado di giudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
Pag.6 smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass n.16358/2024).
Infine, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello “per violazione degli art. 434 e 414 c.p.c.”, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, l' ha censurato puntualmente l'iter argomentativo seguito dal Pt_1 giudice di primo grado.
Tanto premesso, nel merito l'appello, è fondato per quanto di ragione.
L'art. 1 comma 9 della L. n. 222/84 così recita “…I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1982 n. 155…”.
Il soprarichiamato art. 7 della Legge n. 155/1981 prevede che “…per la determinazione del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile…”
Per come emerge evidente dalla normativa sopra richiamata il legislatore ha inteso ancorare il computo dei periodi di contribuzione successivi alla decorrenza originaria dell'assegno ordinario di invalidità ad un'espressa richiesta di supplemento.
In tal senso, si osserva, depone l'insegnamento della più autorevole e recente giurisprudenza di legittimità secondo cui (anche nei casi di “nuova liquidazione”)
“…In applicazione degli artt. 1, comma 9, l. n. 222 del 1984 e 7 l. n. 155 del 1981, il beneficiario di assegno ordinario di invalidità civile - per conseguire la concessione di un supplemento di pensione, relativamente alla contribuzione successiva alla decorrenza originaria dell'assegno - deve presentare una specifica domanda amministrativa all'ente previdenziale, in quanto i supplementi di pensione si configurano come prestazione diversa dal trattamento base, di cui occorre verificare gli autonomi requisiti costitutivi, a tale scopo non essendo sufficiente la mera
Pag.7 richiesta di conferma dell'assegno di invalidità; la mancanza di una previa istanza amministrativa finalizzata ad ottenere i supplementi di pensione rende improponibile la domanda giudiziale volta alla valutazione della contribuzione successiva, stante la temporanea assenza di giurisdizione….” (Cass. n. 7034/2023).
Orbene, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato ed avallato dal primo Giudice, risulta provato che la nota del 30.03.2018 altro non era Pt_1 che il ripristino (dopo la revoca disposta in sede di revisione, all'esito della visita medica del 23.8.2016) della medesima prestazione in favore del , va da sé Parte_2 che la contribuzione da assumere come base di calcolo non poteva che essere quella sussistente alla data dell'originaria liquidazione risalente alla domanda del
2004 non potendo assumere alcun rilievo (in carenza di domanda di supplemento) la contribuzione maturata successivamente.
Ciò è tanto vero che l' ha correttamente proceduto all'integrazione Pt_1 del trattamento pensionistico in data 5.8.2020 ossia dopo la presentazione (in data
15.7.2020), ad opera del , della necessaria domanda di supplemento (cfr, Parte_2 doc. prodotti all'odierna udienza).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere senz'altro riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado nella parte in cui il ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione di Parte_2 Pt_1 un maggior importo pensionistico sulla scorta della contribuzione maturata sino al
29.1.2016.
L'Importo della prestazione, per come liquidato dopo il ripristino della stessa, infatti, doveva e deve ritenersi, per le ragioni svolte in punto di diritto, corretto.
Al contrario al vanno solo riconosciuti, per come richiesto sin dal Parte_2 ricorso di primo grado e ribadito in questa sede, gli interessi legali maturati sugli arretrati corrisposti col provvedimento impugnato del 30.3.2018.
Sicchè, solo per tale residuo capo di domanda deve disporsi la condanna dell' al relativo pagamento. Pt_1
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese del doppio grado, mentre quelle di c.t.u.,
Pag.8 liquidate in primo grado, devono definitivamente porsi a carico dell' ai Pt_1 sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.590/2022 resa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, condanna l' al pagamento in favore di degli interessi legali sugli Pt_1 Parte_2 arretrati corrisposti col provvedimento del 30.3.2018 e rigetta nel resto il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., pone a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in primo Pt_1 grado.
Palermo, 28 novembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente
Maria G. Di Marco
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