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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7991/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MONDINI
attore opponente nei confronti di:
(c.f. ), in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. SIMONE MIGLIAZZI Controparte_2
convenuta opposta
Conclusioni dell'attore opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/11/2024
Conclusioni della convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2644/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/9/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 7.242,27, Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, a favore di in qualità di Controparte_1
mandataria di cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato dalla Controparte_3
derivante dal saldo passivo di un conto corrente accesso dalla
[...]
società Edil Peg s.a.s., società della quale l'ingiunto era socio accomandatario.
La convenuta opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 5/4/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 14/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 155, V comma c.p.c..
Ciò premesso, posto che la rinuncia al mandato del difensore dell'opposta (v. nota depositata telematicamente in data 26/2/2025), oltre ad essere successiva pagina 2 di 7 allo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, non è in ogni caso ostativa alla definizione del giudizio, in virtù sia del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio del difensore sancito dall'art. 85 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n.
17649/2010), sia del disposto dell'art. 301, ultimo comma c.p.c. (a mente del quale la rinuncia al mandato del difensore non determina l'interruzione del processo), l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova evidenziare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n.
17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito prova alcuna che nel perimetro della cessione indicata nel ricorso rientri pagina 3 di 7 specificamente il credito ingiunto in via monitoria (v. pagg.
6-9 atto di citazione), ma tale eccezione è infondata.
Anzitutto, deve rilevarsi che sarebbe stato onere dell'opponente contestare in modo specifico la circostanza fattuale della cessione dei crediti azionati, essendo irrilevante la generica contestazione circa la prova che ne è stata offerta.
Sicché la cessione dei crediti azionati deve ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di una “chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti” (v. Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, quanto alla prova della titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della
L. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
È stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (v., ex multis, Cass. n. 4277/2023).
L'opposta ha versato in atti l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, contenente sia i criteri di pagina 4 di 7 individuazione dei crediti ceduti, sia la specifica indicazione del CAG (Codice
Anagrafe Generale) della società debitrice n. 33550 (v. doc. 4 fasc. monit.), e il contratto di cessione unitamente ad un estratto dell'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti (v. doc. 3 fasc. monit. e doc. 3 opposta).
Non rilevano le generiche doglianze svolte dall'opponente con riferimento a tale documento, in assenza di un disconoscimento di conformità all'originale effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c. e con le modalità puntualizzate dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 24634/2021).
L'opposta ha altresì integrato le predette produzioni documentali con la dichiarazione specifica della banca cedente BC RG e IC attestante l'inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro della predetta cessione a favore di (v. doc. 4 opposta): tale dichiarazione Controparte_2
invero (valorizzata anche dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n.
10200/2021), “rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (…), non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, C. App. Milano, sent.
n. 220/2023).
A tale stregua, deve ritenersi provata la titolarità del credito monitoriamente azionato in capo all'opposta.
4. Ciò posto, il credito azionato in via monitoria risulta documentalmente fondato sui seguenti documenti:
i) contratto di conto corrente n. 04/402627 (v. doc. 5 fasc. monit.), sottoscritto con la banca cedente dalla società Edil Peg s.a.s., di cui l'opponente era pacificamente – in assenza di contestazioni – socio illimitatamente responsabile (così come documentato anche dalla visura versata in atti sub doc. 10 fasc. monit.);
pagina 5 di 7 ii) serie completa degli estratti conto relativi a tutta la durata del predetto rapporto (v. doc. 10 opposta), che smentiscono le generiche contestazioni dell'opponente circa la correttezza della somma ingiunta in via monitoria, rendendo altresì superfluo disporre un accertamento peritale di natura contabile.
5. Le ragioni di opposizione spiegate da devono essere Parte_1
respinte per i seguenti motivi.
Da un lato, l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente (specificamente contestata dall'opposta) è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Dall'altro lato, pure infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente alla luce degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'opposta (v., in particolare, docc. 7, 8, e 9 fasc. monit.), tutti corredati della prova dell'avvenuta consegna presso l'indirizzo dell'opponente (v. doc. 9 opposta) – rispettivamente il 29/5/2012, il 4/4/2022 e il 14/6/2022 – e dunque con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., non avendo l'opponente medesimo assolto all'onere della prova negativa gravante sullo stesso (v. Cass. n. 26708/2013), e ciò anche a voler tacere dell'applicabilità al caso che occupa del disposto dell'art. 1310 c.c. alla luce delle risultanze di cui ai docc. 5, 6 e 7 dell'opposta.
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione non può trovare accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da pagina 6 di 7 ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2644/2022 emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/9/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7991/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MONDINI
attore opponente nei confronti di:
(c.f. ), in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. SIMONE MIGLIAZZI Controparte_2
convenuta opposta
Conclusioni dell'attore opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/11/2024
Conclusioni della convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2644/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/9/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 7.242,27, Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, a favore di in qualità di Controparte_1
mandataria di cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato dalla Controparte_3
derivante dal saldo passivo di un conto corrente accesso dalla
[...]
società Edil Peg s.a.s., società della quale l'ingiunto era socio accomandatario.
La convenuta opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 5/4/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 14/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 155, V comma c.p.c..
Ciò premesso, posto che la rinuncia al mandato del difensore dell'opposta (v. nota depositata telematicamente in data 26/2/2025), oltre ad essere successiva pagina 2 di 7 allo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, non è in ogni caso ostativa alla definizione del giudizio, in virtù sia del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio del difensore sancito dall'art. 85 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n.
17649/2010), sia del disposto dell'art. 301, ultimo comma c.p.c. (a mente del quale la rinuncia al mandato del difensore non determina l'interruzione del processo), l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova evidenziare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n.
17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito prova alcuna che nel perimetro della cessione indicata nel ricorso rientri pagina 3 di 7 specificamente il credito ingiunto in via monitoria (v. pagg.
6-9 atto di citazione), ma tale eccezione è infondata.
Anzitutto, deve rilevarsi che sarebbe stato onere dell'opponente contestare in modo specifico la circostanza fattuale della cessione dei crediti azionati, essendo irrilevante la generica contestazione circa la prova che ne è stata offerta.
Sicché la cessione dei crediti azionati deve ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di una “chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti” (v. Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, quanto alla prova della titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della
L. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
È stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (v., ex multis, Cass. n. 4277/2023).
L'opposta ha versato in atti l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, contenente sia i criteri di pagina 4 di 7 individuazione dei crediti ceduti, sia la specifica indicazione del CAG (Codice
Anagrafe Generale) della società debitrice n. 33550 (v. doc. 4 fasc. monit.), e il contratto di cessione unitamente ad un estratto dell'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti (v. doc. 3 fasc. monit. e doc. 3 opposta).
Non rilevano le generiche doglianze svolte dall'opponente con riferimento a tale documento, in assenza di un disconoscimento di conformità all'originale effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c. e con le modalità puntualizzate dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 24634/2021).
L'opposta ha altresì integrato le predette produzioni documentali con la dichiarazione specifica della banca cedente BC RG e IC attestante l'inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro della predetta cessione a favore di (v. doc. 4 opposta): tale dichiarazione Controparte_2
invero (valorizzata anche dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n.
10200/2021), “rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (…), non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, C. App. Milano, sent.
n. 220/2023).
A tale stregua, deve ritenersi provata la titolarità del credito monitoriamente azionato in capo all'opposta.
4. Ciò posto, il credito azionato in via monitoria risulta documentalmente fondato sui seguenti documenti:
i) contratto di conto corrente n. 04/402627 (v. doc. 5 fasc. monit.), sottoscritto con la banca cedente dalla società Edil Peg s.a.s., di cui l'opponente era pacificamente – in assenza di contestazioni – socio illimitatamente responsabile (così come documentato anche dalla visura versata in atti sub doc. 10 fasc. monit.);
pagina 5 di 7 ii) serie completa degli estratti conto relativi a tutta la durata del predetto rapporto (v. doc. 10 opposta), che smentiscono le generiche contestazioni dell'opponente circa la correttezza della somma ingiunta in via monitoria, rendendo altresì superfluo disporre un accertamento peritale di natura contabile.
5. Le ragioni di opposizione spiegate da devono essere Parte_1
respinte per i seguenti motivi.
Da un lato, l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente (specificamente contestata dall'opposta) è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Dall'altro lato, pure infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente alla luce degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'opposta (v., in particolare, docc. 7, 8, e 9 fasc. monit.), tutti corredati della prova dell'avvenuta consegna presso l'indirizzo dell'opponente (v. doc. 9 opposta) – rispettivamente il 29/5/2012, il 4/4/2022 e il 14/6/2022 – e dunque con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., non avendo l'opponente medesimo assolto all'onere della prova negativa gravante sullo stesso (v. Cass. n. 26708/2013), e ciò anche a voler tacere dell'applicabilità al caso che occupa del disposto dell'art. 1310 c.c. alla luce delle risultanze di cui ai docc. 5, 6 e 7 dell'opposta.
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione non può trovare accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da pagina 6 di 7 ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2644/2022 emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/9/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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