Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 363 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
4 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 4/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 363/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: illegittima reiterazione contratti co.co.co. e a termine;
differenze retributive;
risarcimento del danno comunitario;
T R A
(C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. N. Carbone;
Ricorrente
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. G. Morello;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, dirigente biologo del
, da ultimo stabilizzata con contratto a Parte_2 tempo indeterminato, ha lamentato l'illegittimità dei plurimi contratti a termine ad esso antecedenti, assumendo la sussistenza, fin dal principio, di un rapporto di lavoro subordinato con il presidio ospedaliero.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, ha rappresentato di aver – nella prima fase
Contr del rapporto lavorativo con il – sottoscritto una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inizialmente per il periodo 6.12.2001 – 5.12.2003; nonché, successivamente, per quello ulteriore ricompreso tra il 22.2.2008 e il 31.12.2016.
Proseguendo, ha ancóra riferito che alla scadenza del termine suindicato il rapporto era proseguito, senza soluzione di continuità, sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato costantemente rinnovati fino al momento della stabilizzazione, disposta con delibera del Direttore
Generale n. 639 del 23.09.2020 ai sensi del d.lgs. 75/2017.
Rappresentandone altresì la decorrenza giuridica a far data dal 3.09.2020, ha lamentato il mancato riconoscimento della anzianità di servizio afferente alla pregressa attività lavorativa.
Tanto premesso, specificando – sulla base di copiosa documentazione – di aver ab origine disimpegnato le mansioni proprie del dirigente biologo e di essere da sempre stata soggetta a vincoli propri della subordinazione, ha eccepito la natura fittizia dei contratti di collaborazione, asseritamente celanti un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, richiamando gli artt. 7 e 36, co. 2, d.lgs. 165/2001, ed evidenziando la violazione delle clausole da 3 a 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha concluso chiedendo il riconoscimento ex art. 2126 c.c. della sussistenza, nei rapporti di lavoro autonomo, del vincolo della
Contr subordinazione e, di conseguenza, la condanna del al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione della qualifica ricoperta e – previo riconoscimento della stessa – della maturata anzianità di servizio, sulla scorta del CCNL Dirigenti, per un totale di € 154.064,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha inoltre avanzato richiesta di condanna alla corresponsione delle remunerazioni omesse nel periodo 1.01.2013 – 5.02.2013; di risarcimento del danno da illecita reiterazione dei contratti di collaborazione e a termine, nella misura di dodici mensilità parametrate alla retribuzione spettantele per ciascun anno di illegittima remunerazione del lavoro prestato (quantificato in € 47.000,00); CP_ nonché, infine, di accertamento e declaratoria del diritto, anche nei confronti dell' alla ricostruzione della propria posizione assicurativa in relazione a tutta l'attività lavorativa svolta a far
Contr data dall'anno 2002, con contestuale condanna del e dell'ente previdenziale alla ricostruzione CP_ della posizione contributiva mediante accredito, da parte dell' dei contributi omessi.
Si è costituito in giudizio il , il Controparte_1
quale – sottolineando l'avvenuta interruzione del rapporto lavorativo nel periodo intercorso tra la scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione a progetto (31.10.2016) e l'assunzione con contratto a tempo determinato (disposta a seguito della delibera n. 751 del 4.11.2016) – ha preliminarmente rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto azionato con riguardo al periodo antecedente al
31.10.2016.
Ha inoltre osservato come con determina n. 162 dell'8.02.2022, assunta a seguito di apposita istanza della ricorrente, fosse ad ella già stata riconosciuta l'esperienza professionale in relazione al periodo 8.11.2016 – 1.12.2021.
Nel merito, rilevando che gli obblighi a cui la ricorrente sarebbe asseritamente stata soggetta – ove esistenti – andrebbero comunque ricondotti entro il legittimo potere di coordinamento esercitabile dal committente, ha eccepito l'insussistenza e in ogni caso la mancata prova di elementi convergenti verso l'effettiva ricorrenza del vincolo di subordinazione.
Infine, rappresentando di aver fatto ricorso alle forme flessibili di lavoro nel pieno rispetto delle norme di legge e con adeguata motivazione delle ragioni contingenti e temporanee sottese alla stipulazione dei vari contratti, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
CP_ Si è costituito in giudizio altresì l' che ha chiesto la condanna alla corresponsione della contribuzione non prescritta.
Con note di trattazione scritta del 4.10.2023 parte ricorrente, prendendo atto del già avvenuto riconoscimento dell'anzianità di servizio a partire dall'8.11.2016 (disposto a mezzo della richiamata determina n. 162 dell'8.02.2022), ha precisato doversi intendere la relativa domanda come ormai riferita al solo periodo a tale data antecedente. Ha altresì rilevato l'assoluta infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte circa una presunta rinuncia alle spettanze relative agli anni precedenti.
*****
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Come anticipato il thema decidendum attiene, in estrema sintesi, al riconoscimento della sussistenza di un sostanziale rapporto di subordinazione a dispetto del formale inquadramento come co.co.co. e, per l'effetto, del diritto alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. (nonché quale dipendente a tempo determinato) ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale;
oltre alla condanna dell'ente resistente al risarcimento del danno derivante dall'illecita reiterazione dei citati contratti di co.co.co. nonché di quelli successivi stipulati a tempo determinato.
Ciò premesso, ferma restando l'utilizzabilità, in linea generale, di contratti di co.co.co. o a tempo determinato da parte dell'ente pubblico, l'indagine – invocata nel caso di specie – va focalizzata sul versante dell'eventuale degenerazione e/o distorsione, in sede di esecuzione, del negozio rispetto alla causa tipica enunciata, unitamente a tutte le conseguenze che ne derivano.
In tal senso, considerando che nel caso di specie emerge un rapporto contrattuale dipanatosi temporalmente in un periodo sia antecedente all'introduzione della l. 92/2012, sia successivo a quest'ultima, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 05/08/2022, n.24383) che ha statuito: “Occorre premettere che la c.d. Legge Fornero, art.
1, commi 24 e 25, (L. n. 92 del 2012) prevede quanto segue: "24. D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69, comma 1, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
5. In tale contesto, proprio perché la stessa legge circoscrive al futuro l'ambito applicativo della interpretazione stabilita, resta il problema di vedere per il periodo precedente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni come la norma dell'art. 69 venisse applicata e quali fossero le conseguenze dalla prestazione di lavoro resa in assenza di un progetto cui ricollegare formalmente la stessa.
6. Questa Corte (Ordinanza n. 27543 del 2020) ha affermato che, in tema di contratto di lavoro
a progetto, il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte
e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.”
La sussistenza di una reale subordinazione, celata dietro una collaborazione meramente formale, costituisce, dunque, il presupposto per la trasformazione o qualificazione del rapporto negoziale in contratto di lavoro subordinato.
Ed invero è noto che secondo l'orientamento della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, oltre ai vari elementi sussidiari quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, l'inserimento nella organizzazione di questo (Cassazione civile, sez. lav., n. 21194 del 2020). In particolare, tale tipologia contrattuale si differenzia dalla collaborazione coordinata e continuativa per il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, assente nei rapporti co.co.co.
Ebbene se l'eterodirezione può essere al più intesa quale elemento sintomatico della subordinazione, assume rilievo decisivo la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eterodirezione non costituisce un requisito essenziale e neanche utile a differenziare il lavoro subordinato dalle collaborazioni, la caratteristica peculiare del primo risiedendo nella circostanza che il lavoratore subordinato utilizza mezzi altrui per realizzare un prodotto altrui (la c.d. doppia alienità).
Pertanto, allorchè un CO.CO.CO., piuttosto che rendere una prestazione con mezzi e organizzazione propria, si inserisca in un'organizzazione altrui e presti servizio con mezzi altrui, per realizzare finalità che appartengono all'attività istituzionale del datore di lavoro, va inteso in tutto e per tutto come un lavoratore subordinato.
Vale richiamare sul punto quanto affermato dalla Corte Costituzionale che distingue la subordinazione tecnico-funzionale – riscontrabile anche "in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti" (ad esempio in certi rapporti associativi, come quello del socio d'opera di una società lucrativa di persone e dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro) – dalla
"subordinazione in senso stretto", peculiare del rapporto di lavoro subordinato, "la quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso" (Corte Cost.
5.2.1996 n. 30, red. Mengoni). Orbene, integrati i presupposti dell'inserimento pieno nell'organizzazione altrui e della funzionalizzazione dell'attività al raggiungimento di un risultato di cui il titolare del sistema organizzativo si appropria immediatamente, “la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in un'organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale ella non ha alcun interesse A giuridicamente tutelato" (nello stesso senso Cass. n. 820/2007; n.
21646/2006).
Ciò chiarito in ordine al discrimen tra collaborazione e subordinazione, nel caso di specie dall'istruttoria del giudizio è emerso come la ricorrente fosse stabilmente inserita nell'organizzazione del GOM e la sua attività fosse, altresì, funzionale al raggiungimento di scopi propri del resistente.
Parimenti alcun dubbio si staglia sulla sussistenza di una eterodirezione esercitata di volta in volta dai direttori di reparto.
Emblematiche appaiono sul punto le dichiarazioni dei testi tra cui , escusso nel Testimone_1 corso dell'udienza del 14.05.2024, il quale – in qualità di direttore del Centro Trapianti, struttura presso cui era incardinata l'attrice – sostenendo “quanto all'attività svolta, che un biologo fa ricerca clinica nel momento in cui possiede le competenze adatte e indagini cliniche. Questo tipo di attività veniva svolta anche dai biologi collaboratori;
d'altra parte non avrebbero potuto collaborare presso il Centro.”, nonché che l'attività prestata si svolgeva secondo un orario privo di imposizioni datoriali, ha precisato: “per lo svolgimento dell'attività di reparto sarebbero serviti 6 biologi a dispetto dei soli due presenti. Proprio per tale motivo venivano stipulati i contratti di collaborazione con professionisti che erano fondamentali per l'attività del reparto.
ADR Specifico che, essendo un centro accreditato con determinati standard di sicurezza, i collaboratori sottoscrivevano i referti anche perché tutta l'attività di analisi che svolgevano doveva essere tracciata, essendo necessaria una filiera di firme (…).
ADR (…) certamente l'attività dei collaboratori era considerata nell'ambito della complessiva attività di reparto così contribuendo a configurare quella retribuzione da risultato cui avrebbero avuto diritto gli strutturati;
così come avrebbe fruito dei benefici di questa attività l'intera struttura ospedaliera. Preciso comunque che, pur essendo considerata l'attività dei collaboratori nell'ambito di quella complessiva del reparto resa nota ai vertici dell'azienda, la retribuzione da risultato degli strutturati aveva carattere individuale essendo legata all'attività espletata dal singolo strutturato.”
Ancóra, la teste – dirigente medico presso il medesimo Centro Trapianti – ha Testimone_2 ulteriormente riferito che “Quanto all'attività svolta dalla ricorrente presso il laboratorio del centro trapianti del nell'ambito di un vero lavoro di squadra (…) essa consisteva nella biologia CP_1 molecolare per ciò che concerne i pazienti sottoposti a trapianto. Si occupava dell'esecuzione degli esami, della valutazione degli esiti nonché della refertazione. Pertanto si trattava di attività dello stesso tipo di quella svolta dai biologi strutturati”, aggiungendo finanche che “All'epoca c'era, se non erro, un solo biologo strutturato che svolgeva la medesima attività, coordinando tutti gli altri biologi collaboratori”.
Da ultimo, la teste – tecnico di laboratorio presso la struttura de quo sino al 2013 – ha Tes_3
a sua volta ribadito che l'attività della ricorrente “veniva svolta unitamente ad altri biologi collaboratori nonché agli strutturati, dott.ssa e dott.ssa ; la in particolare Per_1 Tes_1 Per_1 coordinava le loro attività. Si trattava di attività in tutto assimilabile a quella dei biologi strutturati.”, precisando altresì che, pur senza obbligo di timbratura, la stessa era in ogni caso soggetta a vincoli orari.
Orbene, dal tenore complessivo delle riportate dichiarazioni emerge un contesto lavorativo nel quale l'attività prestata non poteva comprendersi nel novero della mera collaborazione, dovendosi al contrario includere – a dispetto del formale inquadramento e della stipulazione di contratti co.co.co.
– entro i confini della subordinazione, la cui concreta sussistenza può pertanto dirsi provata a far data dal Febbraio 2008, con esclusione del periodo 2002-2003 alla luce dell'ampia interruzione temporale sino al citato anno 2008.
Una volta individuata sotto il profilo ontologico la reale portata del rapporto di collaborazione protrattosi, attraverso innumerevoli proroghe, dal 2008 al 31.12.2016 con l'ulteriore ingresso di un rapporto a tempo determinato in data 8.11.2016, a sua volta prorogato sino al Settembre 2020, alla luce degli inevitabili riflessi sotto il profilo retributivo, occorre analizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, ancorata ad una asserita cesura negoziale idonea ad interrompere la continuità del rapporto di lavoro.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione del Gom, il rapporto di co.co.co. si sarebbe interrotto il
31.10.2016 con successiva assunzione, a seguito dell'adozione della delibera n. 751/2016, a tempo determinato a far data dall'8.11.2016 (all. 14 GOM).
Invero, ponendo l'attenzione sulla copiosa documentazione depositata in atti, va osservato che dalla lettura della delibera n. 861/2016 (v. pag. 4 punto 2), con la quale era stata disposta la proroga
(senza termine) del precedente contratto in scadenza al 31.12.2016, emerge chiaramente come oggetto di proroga sia stato, tra gli altri, il contratto della ricorrente a sua volta precedentemente prorogato al
31.12.2016 con delibera n. 745/2016. Contrariamente a quanto asserito dal resistente, il richiamo di tale ultimo provvedimento, dispositivo – come detto – della proroga al 31.12.2016 dei contratti in scadenza il 31.10.2016 certifica, senza dubbio, l'inesistenza di un'interruzione del rapporto di lavoro al 31.10.2016.
Peraltro anche dalla menzionata delibera n. 751/2016 (all. 14 GOM), provvista di una data di adozione successiva alla determina 745/2016, si evince la presenza di un contratto vigente sino
31.12.2016.
In definitiva, in disparte la confusione provvedimentale dettata da una successione di delibere adottate in un brevissimo spazio temporale, il dato inconfutabile è costituito dalla continuità del Contr rapporto d'impiego intercorso tra la ricorrente e il .
Se dunque i motivi richiamati dal Gom a sostegno dell'eccezione di prescrizione non trovano fondamento, nondimeno, ferma restando la natura in concreto subordinata del rapporto lavoristico protrattosi per anni e comunque mai connotato dal vincolo della stabilità, appare doveroso richiamare il recente orientamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 28/12/2023, n.36197) secondo cui "La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto
a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, ciò vale anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
In applicazione di tali principi di diritto, nel caso di specie, il termine non può che essere ancorato al quinquennio antecedente al deposito del ricorso.
Non è, infatti, attribuibile valore interruttivo alle lettere di parte ricorrente le quali, tese esclusivamente a sollecitare l'esercizio del potere amministrativo ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, non contengono alcun cenno alla rivendicazione di crediti retributivi.
Per tali ragioni, quanto all'an del diritto, quest'ultimo trova il proprio aggancio temporale nel primo Febbraio 2017, termine a far data dal quale va calcolato il trattamento retributivo differenziale da quantificarsi sino alla data dell'avvenuta stabilizzazione ovvero sino al 23.09.2020.
Sul punto, ai fini dell'esatta definizione del quantum delle differenze retributive, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio il cui elaborato peritale, esente da vizi di carattere logico-giuridico, ha offerto l'esistenza di un credito retributivo pari ad € 40.191,81, calcolato sulla scorta del momento di stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, della prescrizione sopra indicata, nonché dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente in forza dei plurimi contratti di collaborazione seguiti, senza soluzione di continuità, da contratti di lavoro a tempo determinato.
Sul principio della necessaria valutazione dell'anzianità di servizio, in applicazione dei precetti di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE, giova richiamare gli assunti, estensibili anche al caso di specie, esplicati dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232/2020) in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti precari: “L'anzianità di servizio non è uno status
o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990,
n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228;
Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076;
Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass.
17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per
l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass.,
Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr.
Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass.
n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Di analogo tenore risulta un ulteriore arresto (Cass n.4195/2020) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore
a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire
l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto.”
Da tali principi discende, dunque, l'imprescindibile valutazione degli anni di servizio maturati ai fini della quantificazione del trattamento retributivo e contributivo differenziale dovuto.
La domanda, per vero, si concentra altresì sul diverso e sganciato aspetto del pregiudizio patito a seguito dell'illecita reiterazione di contratti di co.co.co. prima, e a tempo determinato poi.
In ordine a tale tematica si è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10951 del
8/5/2018) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare
l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”. Pur non essendo esclusa la facoltà della P.A. di ricorrere a forme contrattuali flessibili, tale potere
– nell'ottica del perseguimento dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa
– è stato circoscritto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/01, alla sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, funzionali ad evitare forme di abuso nell'utilizzo di fattispecie negoziali ontologicamente precarie.
In tema si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità che, secondo un indirizzo ormai granitico (v. ex multis, Cass. Sez. Lav., 13982/2022), ha statuito che “Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 81/2015 (già D.Lgs. n. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato è legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando sia temporanea. Anche se nella legge non vi è un limite temporale alla successione dei contratti di somministrazione, il legislatore, con l'introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee: così ha fatto con l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001(che, nelle varie versioni, al comma 2 ha elencato le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato) e con gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003; in tutte le versioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il ricorso al contratto a termine e più in generale
a quello ai contratti di lavoro flessibile è consentito solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non può riferirsi ad un fabbisogno ordinario.”
In tale prospettiva già il solo dato temporale, coincidente con la proroga pluriennale dei contratti di co.co.co. e a tempo determinato, costituisce un indice sintomatico dell'assenza, di fatto, di esigenze temporanee che avrebbero, al più, importato l'instaurazione di un rapporto di lavoro di breve durata.
I documenti depositati in atti nonché l'esito delle prove testimoniali, come già ampiamente sopra riportato, hanno restituito un quadro fattuale in cui, in sintesi, è apparso chiaro come la prestazione resa, lungi dall'atteggiarsi quale forma di collaborazione autonoma, non solo è risultata equiparabile nei contenuti e nell'articolazione organizzativa a quella dei dirigenti biologi strutturati, ma fosse imprescindibile per l'attività di reparto, così denotando l'assenza di quelle ragioni meramente eccezionali e temporanee sottese all'opzione per rapporti di lavoro precario e, piuttosto, la presenza di una carenza organico-organizzativa la cui risoluzione sarebbe dovuta passare da scelte distinte dalla reiterazione dei contratti di co.co.co e a tempo determinato poi (questi ultimi dall'8 Novembre
2016 sino al momento della stabilizzazione, intervenuta il 23 Settembre 2020). Peraltro, con riguardo al periodo di vigenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, va osservato come, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 27/06/2024,
(ud. 19/06/2024, dep. 27/06/2024), n.17815), “La lettera dell'art.36 comma 5 secondo periodo D.Lgs.
n.165 del 2001 non condiziona affatto il diritto al risarcimento del danno alla reiterazione dei contratti a termine per un lasso di tempo superiore a trentasei mesi. Al contrario, il diritto al risarcimento del danno sorge quale conseguenza immediata e diretta della
"violazione di disposizioni imperative" sempre che non si sia in presenza di un unico contratto e venga in discussione l'applicazione delle misure previste dalla citata clausola 5, che include anche
l'indicazione di ragioni oggettive.”
In definitiva risultano integrati tutti i presupposti dell'abusiva reiterazione di contratti, dotati di forma flessibile, rispetto ai quali, sotto il profilo della risposta sanzionatoria, le Sezioni Unite (Cass.
Sez. U. n. 5072/2016). hanno ritenuto che: "La clausola 5 nulla dice quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative. La prevenzione dell'abuso implica una reazione con connotazioni, in senso lato, sanzionatorie dell'abuso stesso. Ma queste possono essere, in ipotesi, l'attribuzione di una ragione di risarcimento del danno oppure la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato oppure entrambe... Lo spettro
è ampio ed ampia è la discrezionalità del legislatore nazionale vincolato solo al parametro delle
"misure equivalenti": al fine della compatibilità comunitaria la reazione "sanzionatoria" dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste dalla clausola 5 cit... La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 1999/70/CE
e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (sentenze 8 settembre 2011, in causa C-177/10, ; 7 settembre Persona_2
2006, in causa C-53104, e;
4 luglio 2006, in causa C-212/04, . Le Per_3 Per_4 Per_5
pronunce della Corte però contengono anche una sorta di riserva, espressa con riferimento al contesto normativo complessivo in cui si inserisce la preclusione alla conversione del rapporto che sconta l'interpretazione del diritto interno da parte dei giudici nazionali: la compatibilità comunitaria del regime differenziato per i dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni quanto alla preclusione che non consente la conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato deve comunque rispettare il principio dell'equivalenza
e quello dell'effettività e dissuasività della reazione dell'ordinamento interno a situazioni di abuso nel ricorso al contratto a termine e quindi della tutela approntata in favore del dipendente pubblico." In tal senso, fermo restando il divieto di trasformazione di contratti con le P.A., da tempo determinato a tempo indeterminato, i principi di effettività e dissuasività sopra richiamati hanno trovato approdo concreto nella risposta sanzionatoria individuata nell'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010.
Sul punto è consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 24/07/2024, n.20599) secondo cui “la S.C. ha affermato ormai da molti anni che, in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del
2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non
è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua a favore di quest'ultimo soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la cui determinazione trova applicazione, d'ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l'art. 32, commi 5 e
7, della legge n. 183 del 2010, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro
e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine (Cass., Sez. L, n. 19371 del 21 agosto 2013).
Per l'esattezza, ha chiarito che, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016; Cass., Sez. L, n. 2175 del 1 febbraio 2021).”
In forza di tali principi di diritto, nella specie, alla luce della pluriennale reiterazione di contratti flessibili e, dunque, dell'amplissimo lasso di tempo entro il quale si è consumato l'abusivo utilizzo reiterato dei contratti a termine, il pregiudizio patito dalla ricorrente è quantificabile in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto individuabile in quella dovuta per il mese di Agosto 2020 precedente alla stabilizzazione e calcolata, secondo quanto ricostruito dal CTU, in € 4.357,52 da moltiplicarsi per le menzionate 12 mensilità al punto da determinare un ammontare risarcitorio pari ad € 52.290,24.
In definitiva, per le ragioni ampiamente sposte, il ricorso merita accoglimento solo in misura parziale con riferimento al diritto di credito alle differenze retributive maturate a far data dall'1.02.2017.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Lo stesso trova invece totale accoglimento con riguardo alle ulteriori domande afferenti all'accertamento della sussistente subordinazione, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e conseguente ricostruzione del percorso di carriera, al risarcimento del danno comunitario derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine e, infine, al trattamento contributivo dovuto.
Quanto a tale ultimo aspetto, alcuna prescrizione si configura in omaggio alle previsioni contenute nel comma 10, art. 3, l. 335/95, modificato dall'art. 9, d.l. 228/21, per cui “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.”.
Con riguardo alle spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza parziale, esse – liquidate ex DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, come in dispositivo, nell'ambito dello scaglione €
52.001,00 – € 260.000,00 – vanno poste a carico del resistente per la metà e compensate nel resto.
CP_ Appare equa la compensazione delle spese nei confronti dell' stante la novità normativa contenuta nel comma 10, art. 3, l. 335/95.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Contr Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra il ricorrente e il , in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto a far data dal 22.02.2008 al 23.09.2020, corrispondente al ruolo di Dirigente medico
(biologo) di cui CCNL area sanità (dirigenti medici). Contr Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive calcolate, a far data dal 01.02.2017 per le ragioni espresse in parte motiva, in € 40.191,81, oltre la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della maturazione del diritto.
Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente
CP_ condanna del GOM ai relativi adempimenti in favore dell' a far data dal Febbraio 2008. Contr Condanna il , in ragione dell'illegittima reiterazione di contratti di co.co.co. e a tempo determinato, al risarcimento del danno comunitario in favore della ricorrente pari ad € 52.290,24.
Contr Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, che liquidano in € 6.695,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
Iva e CPA come per legge.
Compensa le spese nella misura di 1/2.
CP_ Compensa integralmente le spese nei confronti dell Contr Pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente .
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 4/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo