Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 1
Il giudice d'appello, che proceda a riqualificare "in bonam partem" la fattispecie addebitata all'imputato in altra che, a differenza della prima, consenta l'accesso alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è tenuto a motivare in ordine alle ragioni per cui non accede al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quando non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso, neppure come opzione condizionata alla derubricazione nella fattispecie punita meno severamente. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando in bancarotta semplice il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
02727-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ZI OL -Presidente Sent. n. sez. 3701/2019 UP 13/12/2019- MICHELE ROMANO R.G.N. 38867/2019 RENATA SESSA ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MI BR nato a [...] il [...] MI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore Avvocato CARMINE GIOVINE, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il 13 giugno 2019, la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza pronunziata dal Tribunale della stessa città a carico di ST e NO MI per bancarotta fraudolenta La riforma è consistita nella documentale. derubricazione della fattispecie in quella di cui all'art. 217 legge fall. e nella riduzione della durata delle pene accessorie interdittive fallimentari a mesi otto. I fatti riguardano il fallimento della società Supermercati Super SI s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Salerno il 19 aprile 2012, di cui erano legale rappresentante ST MI e amministratore di fatto NO MI.
2. Ricorrono avverso detta sentenza i due imputati a mezzo del comune difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità. Assumono i ricorrenti che le dichiarazioni del curatore erano state smentite quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, tanto che gli imputati erano stati assolti, sicché la palesata inattendibilità del teste andava valutata anche in relazione alla bancarotta documentale. Aggiungono gli impugnanti che l'affermazione del curatore circa la totale mancanza di documentazione utile alla ricostruzione della contabilità sociale era stata smentita dalle dichiarazioni del commercialista e consulente contabile della fallita dott. IN (e della di lui collaboratrice Anelli), che aveva affermato che detta contabilità poteva essere ricostruita grazie alle fatture ed alle bolle di consegna, che egli aveva fornito alla curatela insieme al libro dei cespiti ammortizzabili. Proseguono le parti segnalando che, ad onta della contestazione che concerneva solo la "Supermercati Super SI" s.r.l. la sentenza di primo grado e quella di appello che l'aveva recepita facevano riferimento anche alla "Vega Alimentari", a questo proposito adombrando la violazione degli artt. 429, lett. c), cod. proc. pen., 516, 518 e 604 cod. proc. pen.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che era stato giustificato sulla base delle dimensioni dell'impresa e della lunghezza del periodo in cui la condotta illecita era stata perpetrata, mentre si trattava di una piccola realtà, che aveva avuto vita per circa un anno.
2.4 Il quarto motivo di ricorso proposto con esclusivo riferimento a NO MI deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché non era _ stata accertata l'effettiva condotta gestoria del medesimo. La Corte di appello aveva richiamato la sentenza di primo grado senza rispondere alle doglianze dell'appellante. La presenza di un amministratore di diritto con poteri effettivi escludeva la possibilità della coeva presenza di un amministratore di fatto e comunque il processo non aveva dato prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di compiti gestori nell'ambito della fallita. La doglianza era tanto più fondata in quanto la giurisprudenza di questa Corte attribuisce il dovere di tenuta della documentazione contabile all'amministratore di diritto, a prescindere dall'affidamento di detto compito ad altri. 2 3. Il 27 novembre 2019, la difesa dei ricorrenti ha eccepito la maturazione del termine prescrizionale massimo al 23 novembre 2019, dal momento che il rinvio del 20 giugno 2016 non poteva essere considerato quale causa di sospensione in quanto, ancorché disposto in accoglimento di istanza difensiva fondata su concomitante impegno professionale, in realtà era stato disposto anche in forza dell'assenza di due testi del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo dei ricorsi affronta tre temi, l'inattendibilità del curatore, il conflitto tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle del commercialista di fiducia della società fallita e la possibile violazione processuale legata alla considerazione, da parte della Corte di merito, anche delle vicende di società diversa dalla fallita (la "Vega Alimentari").
2.1. La denunzia di omessa motivazione sull'inattendibilità del curatore dott. Antonio RD è ininfluente rispetto alla decisione, dal momento che fonda su un'impostazione assertiva e generica, che pretenderebbe di ricavare dall'assoluzione per la bancarotta fraudolenta distrattiva un incondizionato giudizio di generale inaffidabilità del contributo probatorio del curatore, sì da spendere detta, presunta, inaffidabilità sul diverso versante della bancarotta documentale. Tale impostazione pare infatti trascurare gli insegnamenti di questa Corte secondo cui l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena e altri, Rv. 256097; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita e altri, Rv. 256917). Al di là della necessità di misurarsi con detta impostazione metodologica nel ragionamento probatorio cui le parti non sembrano essersi adeguati, - affidandosi ad argomentazioni tranchant sull'inattendibilità generale del curatore va poi considerato che, dalla lettura della sentenza di primo grado, non emerge che il Tribunale avesse attribuito al dott. RD detta patente di inaffidabilità, viste le articolate considerazioni che hanno condotto a reputare non dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati per la bancarotta patrimoniale, data la non univocità del quadro probatorio. Né i ricorsi chiariscono quale sia il percorso logico inferenziale che dovrebbe condurre a reputare che le dichiarazioni del dott. RD quanto al quadro documentale siano inficiate dalla mancata validazione dell'assunto accusatorio in ordine alla diversa ipotesi bancarottiera, anche tenuto conto delle considerazioni che si andranno a svolgere circa la reale portata scagionante delle dichiarazioni del commercialista della società. Deve pertanto ritenersi che la mancanza, nella sentenza impugnata, di una risposta specifica sul tema in discorso non possa condurre all'auspicato annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale i ricorrenti sono privi di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157) 2.2. In ordine alla questione della documentazione consegnata dal commercialista della società dott. IN al curatore su cui pure fonda il motivo di ricorso non pare che le argomentazioni sviluppate dalle parti smentiscano quanto si legge in sentenza, sicché la doglianza va reputata manifestamente infondata. Ed invero, il curatore aveva riferito della tenuta della contabilità solo da maggio a dicembre 2007 e per i primi mesi del 2008, aggiungendo che nessun libro sociale obbligatorio o documento fiscale successivo a queste date era stato acquisito grazie al commercialista della società. A queste argomentazioni, il ricorrente oppone che il commercialista IN aveva riferito che detta ricostruzione era possibile utilizzando fatture, bolle di consegna e pagamenti e che aveva consegnato il libro dei cespiti ammortizzabili. Orbene, al di là della contrapposizione tra due opposte ricostruzioni in fatto forse ― neanche tanto inconciliabili su cui questa Corte non può esprimersi se non - debordando rispetto ai confini del giudizio di legittimità, anche la prospettazione difensiva comunque non sarebbe idonea a smentire quantomeno la tenuta incompleta della contabilità, che rappresenta una delle possibili condotte costitutive del reato. A ciò si aggiunga che la documentazione in possesso del IN non poteva essere relativa a periodo successivo al 2008 visto che, come si legge nella sentenza del Tribunale di Salerno, in tale anno il rapporto professionale si era interrotto ed era stato lo stesso IN ad ammettere che mancava la documentazione per una parte della vita della società, mancanza che ricade sull'amministratore della società, che è obbligato alla tenuta della contabilità, cessando tale obbligo solo alla formalizzazione della cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro, Rv. 250407).
2.3. Quanto alla questione della Vega, non si comprende a quale proposizione della Corte di appello si riferiscano i ricorrenti, sicché il ricorso è, in parte qua, del tutto generico.
3. Anche il secondo motivo di ricorso che lamenta l'omesso proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen è inammissibile siccome inedito, perché, nel giudizio di appello, la questione non era stata posta, mentre la parte avrebbe dovuto invocare il beneficio quale conseguenza dell'auspicata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, reato in relazione al quale - tenuto conto del massimo edittale è possibile _ l'applicazione della formula di proscioglimento in parola. A tale riguardo va, infatti, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che detta causa di esclusione della punibilità, laddove la norma fosse già in vigore al momento della presentazione dell'appello o delle conclusioni di secondo grado, non può essere posta per la prima volta in cassazione se la parte non l'ha invocata prima, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Né questa regola patisce deroghe in ragione del fatto che il reato originariamente contestato, la bancarotta fraudolenta documentale, non consentisse detta formula definitoria perché punito con pena superiore nel massimo a quella richiesta dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. Anche in questo caso, infatti, la parte avrebbe avuto l'onere di invocare la causa di esclusione della punibilità laddove, negli appelli, tra le richieste subordinate vi era anche quella della riqualificazione del reato addebitato agli imputati in bancarotta semplice, reato la cui cornice edittale lascia spazio al proscioglimento di cui si discute. Diversamente ragionando, infatti, si imporrebbe al Giudice di merito un dovere motivazionale sostanzialmente illimitato, laddove il decidente dovrebbe affrontare, di ufficio e senza alcuno stimolo di parte, tutte le alternative decisorie 5 che possano prospettarsi sulla scorta di una riqualificazione in melius avvenuta in sentenza.
4. Il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, dal momento che la commisurazione della pena è giustificata dalle dimensioni dell'impresa che i ricorrenti contestano solo apoditticamente e dalla durata della condotta che, a dispetto di quanto dedotto dai ricorrenti, va dal 2008 al 2012, data del fallimento. D'altronde i giudici di merito sono andati anche oltre il dovere argomentativo che era loro imposto giacché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
5. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso proposto con esclusivo riferimento a NO MI ed all'effettività della sua condotta gestoria è aspecifico quanto agli indicatori della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente. L'impugnativa, infatti, pare ignorare i dati valorizzati dalla Corte di appello, con particolare riferimento alle dichiarazioni di due ex dipendenti, del proprietario del locale che ospitava l'attività commerciale della fallita e del curatore, che evidenziavano come la figura di primo piano nell'ambito della "Supermercati Super SI s.r.l." fosse quella di NO MI, che, appunto, gestiva i rapporti con i dipendenti e con il locatore. Questi dati, logicamente composti tra di loro e con quello della precedente esperienza commerciale dell'imputato nel settore, non appaiono scalfiti dalle proposizioni critiche del ricorrente, che si limita ad una posizione negatoria, senza evidenziare falle, logiche o giuridiche, nel costrutto della Corte salernitana. Quanto alla riferibilità all'amministratore di fatto dei doveri di tenuta della contabilità, il ricorso del pari non coglie nel segno, giacché sembra trascurare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sull'amministratore di fatto gravano tutti i doveri incombenti su quello di diritto (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844, che ha affermato il principio, già noto in materia di bancarotta per distrazione, secondo cui «In tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove 6 concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili». Tale principio può essere calato nel caso di specie, reputando che il dovere di tenuta della contabilità che la Corte territoriale ha ritenuto violato con ― gravasse anche conseguente addebito per bancarotta semplice documentale sull'amministratore di fatto.
6. Com'è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'inammissibilità dei ricorsi esime dal soffermarsi sul tema dell'estinzione del reato in data anteriore alla presente decisione, che i ricorrenti hanno agitato con la memoria del 27 novembre 2019. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Paola Borrelli всех выче DUPON TA CONSELLERIA aa 23 GEN 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO C ala Lunzuice lin