Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 2727
CASS
Sentenza 13 dicembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice d'appello, che proceda a riqualificare "in bonam partem" la fattispecie addebitata all'imputato in altra che, a differenza della prima, consenta l'accesso alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è tenuto a motivare in ordine alle ragioni per cui non accede al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quando non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso, neppure come opzione condizionata alla derubricazione nella fattispecie punita meno severamente. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando in bancarotta semplice il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 2727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2727
    Data del deposito : 13 dicembre 2019

    Testo completo