Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Fattispecie relativa ad esercizio in forma ambulante, senza titolo abilitativo, dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi).
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2017, n. 19207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19207 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
19207 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 16/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1003/2017 SILVIO AMORESANO -Presidente - REGISTRO GENERALE DONATELLA GALTERIO N.41792/2016 - Rel. Consigliere - LUCA RAMACCI ELISABETTA ROSI CLAUDIO CERRONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN RL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/04/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 19/4/2016 emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha affermato la responsabilità di LA EN e lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/06, per aver esercitato in forma ambulante, in assenza di titolo abilitativo, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (parti di motore, frizioni, alternatori, dischi freno, dischi frizione, parti di marmitte ed una lavatrice con codice CER 120199) mediante autocarro di sua proprietà (in Villa Carcina 5/11/2013). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito avrebbe travisato la prova, ritenendo significativa,ai fini dell'affermazione di responsabilità, la quantità dei rifiuti, indicata dall'agente che aveva eseguito il controllo, in 335 chilogrammi, mentre da un formulario acquisito agli atti detta quantità sarebbe inferiore e pari a 100 chilogrammi.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione, lamentando, ancora una volta, il travisamento della prova, avendo il giudice preso in considerazione, nelle fotografie in atti, alcune "pale di ferro" utilizzate quale copertura di giacigli per animali, mentre ciò che rilevava era, invece, l'utilizzazione a tale scopo di dischi di frizione e dischi freno di macchine agricole identici a quelli trasportati.
4. Con un terzo motivo di ricorso il vizio di motivazione viene rilevato laddove il Tribunale avrebbe omesso di specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto che il 1 又 trasporto riguardasse rifiuti prodotti da terzi.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta, infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il fatto che il giudice del merito, pur avendo esplicitamente riconosciuto il fatto come "complessivamente modesto", avrebbe omesso di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, senza esplicitarne le ragioni in sentenza. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammisisbile. La vicenda, per quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata, trae origine da un controllo di polizia stradale effettuato su un autocarro, di proprietà e condotto dal ricorrente, che trasportava i rifiuti descritti nel capo di imputazione. Gli agenti operanti accertavano che il conducente del mezzo non era in possesso della documentazione abilitante il trasporto dei rifiuti, quali il formulario identificativo e l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e che il peso complessivo del carico era pari a 355 chilogrammi. L'imputato, in sede di esame, si giustificava sostenendo che quanto trasportato era il risultato dell'attività di sistemazione del luogo ove allevava bestiame e consisteva in materiale accumulato nel tempo - provvedendo egli stesso alla riparazione di 6 o 7 trattori di cui era proprietario - che stava trasportando in discarica e che detto materiale era stato comunque successivamente conferito a ditta regolarmente autorizzata. Il giudice del merito ha escluso la veridicità della tesi difensiva, osservando che quanto trasportato, per quantità e qualità, non era compatibile con l'attività dichiarata, né risultava dimostrato, dalle foto prodotte dalla difesa, l'effettiva titolarità di un impresa agricola per lo svolgimento della quale egli aveva a disposizione una quantità di macchine agricole, indicata, peraltro, solo 2 genericamente nel numero senza ulteriore specificazione.
2. Il ricorrente contesta, nel primo motivo di ricorso, la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza e, in particolare, quanto rilevato dal giudice in ordine alla quantità dei rifiuti trasportati. A tale proposito riporta, estrapolando alcune frasi, il contenuto delle dichiarazioni dell'agente operante, il quale aveva indicato il peso in 335 chilogrammi netti e richiama il diverso contenuto del formulario acquisito agli atti del processo ed allegato in copia al ricorso,che reca indicata come quantità di rifiuti 100 chilogrammi.
3. Ciò posto, va preliminarmente ricordato che, con riferimento al dedotto vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, Nuzzo Piscitelli, Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). E' inoltre onere del ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio provvedendo alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 (dep.2015), Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; 3 Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073).
4. A tale onere il ricorrente ha adempiuto solo in parte, perché, pur producendo in copia il formulario, si è limitato ad una riproduzione parziale delle dichiarazioni testimoniali che assume essere smentite dal contenuto del suddetto documento. Ciò nonostante, è sufficiente osservare che dal semplice confronto tra il formulario, le dichiarazioni riportate ed i contenuti della sentenza impugnata emerge chiaramente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Il giudice del merito si è giustamente basato sulle dichiarazioni del teste sul peso complessivo del carico trasportato, perché è quello accertato il 5/11/2013 all'atto del controllo. Il formulario prodotto reca, invece, una data successiva (7/11/2013) ed una generica descrizione dei rifiuti, indicati come rottami in ferro, per un quantitativo pari a 100 kg, sicché non vi è alcun dato significativo che consenta di stabilire con certezza che il documento riguardi gli stessi rifiuti oggetto di controllo o di escludere che sia riferito ad una parte soltanto degli stessi e, conseguentemente, che le dichiarazioni del teste fossero errate o siano state comunque travisate dal giudice del merito.
5. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, poiché il senso del ragionamento del Tribunale è evidente, affermandosi chiaramente in sentenza che le fotografie prodotte non dimostrano affatto l'esistenza di una azienda agricola tale da richiedere l'impiego di un quantitativo di mezzi meccanici pari a quelli indicati dall'imputato (6 o 7) e, pur volendo considerare che lo stesso, nelle dichiarazioni riportate in sentenza, ha affermato di essere un appassionato di vecchi trattori, resta il dato della genericità dell'affermazione rilevata dal giudice. Inoltre, anche il riferimento fatto dal giudice alle "pale di ferro" che sostengono le coperture dei manufatti riportati nelle fotografie (allegate al ricorso) va considerato alla luce del complessivo discorso, volto evidentemente a specificare che le foto prodotte, secondo il Tribunale, non provavano nulla e la situazione non R 4 muta neppure ponendo l'attenzione, come richiede il ricorrente, su alcuni "dischi di frizione" e "dischi di freno" di macchine agricole utilizzati, pare di capire, come peso per mantenere la precaria copertura dei manufatti fotografati, poiché la loro presenza non giustificherebbe comunque la condotta contestata.
6. Va poi rilevato, con riferimento al terzo motivo di ricorso, che la motivazione della decisione impugnata deve essere presa in considerazione nel suo complesso, potendosi così apprezzare la linearità e congruenza del percorso argomentativo seguito dal giudice, il quale non è pervenuto alla conclusione che i rifiuti trasportati provenissero da terzi sulla base di una mera supposizione, ma dando compiutamente conto delle risultanze istruttorie e delle deduzioni difensive, giungendo, all'esito dell'esame delle stesse, alla logica conclusione che i rifiuti trasportati,per qualità (si parla, tra l'altro, di parti di auto e di una lavatrice) e per quantità, non potevano ricondursi all'attività dichiarata dall'imputato, peraltro con indicazioni talmente generiche da non essere neppure in grado di indicare con esattezza il numero delle macchine agricole di cui sarebbe stato in possesso. Occorre a tale proposito ricordare, per completezza, che, proprio in ipotesi di trasporto illecito di rifiuti in forma ambulante, questa Corte ha avuto modo di precisare come, tra gli altri elementi indicativi della non occasionalità del trasporto, possano rinvenirsi il quantitativo dei rifiuti gestiti e la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale a tale attività (Sez. 3, n. 5716 del 7/1/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 26583601). La sentenza impugnata si presenta dunque, anche sul punto, immune da censure.
7. Per ciò che riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso, va osservato che, per quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, l'imputato ed il suo difensore non hanno prospettato al giudice del merito la questione della particolare tenuità del fatto e, secondo quanto già affermato da questa Corte, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la R 5 prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque.
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 16.3.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Dott. Luca RAMACCI) (Dott.. Silvio AMORESANO) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL CANCELLIER Luana Mariani 6