Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2016, n. 20270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20270 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
+ 2027 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 27/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 758 FRANCESCO IPPOLITO -Presidente - REGISTRO GENERALE N.6622/2016 Rel. Consigliere - CARLO CITTERIO - ANNA PETRUZZELLIS DR TRONCI ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN DR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/11/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l rifetto Udit i difensor Avv.; 6622/16 RG RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in data 12.11.15 ha confermato la condanna di DR IN per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011, fatto accertato il 22.3.2012 ma ritenuto dalla Corte distrettuale consumato già il 9.12.2010 (p. 4 sent. app.).
2. Ricorre l'imputato enunciando a mezzo del difensore tre motivi: violazione di legge in relazione al reato ritenuto, per le condizioni di indigenza economica del IN;
violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere applicato dai Giudici d'appello ricorrendone le condizioni di legge;
vizi alternativi della motivazione, eccessivamente sintetica sul punto del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili il primo ed il terzo motivo, il secondo motivo risulta ammissibile, ancorché infondato, il che determina anche l'ammissibilità del ricorso e quindi l'efficacia del tempo decorso dopo la deliberazione d'appello a determinare la prescrizione, in effetti intervenuta prima dell'odierna udienza: da qui il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
2. Invero, primo e terzo motivo si risolvono in mera sollecitazione a rivalutare il merito, oltretutto quanto al primo motivo in termini di assoluta assertività, già rilevata dalla Corte distrettuale per il corrispondente motivo d'appello (p. 5), e quanto al terzo motivo con deduzioni pure generiche, a fronte di specifica motivazione dei Giudici d'appello sui due punti.
3. Il secondo motivo è ammissibile ma infondato. La previsione normativa della nuova causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (art. 1, comma 2, d. lgs. 16 marzo 2015 n. 28) ha posto la questione della sua applicabilità, e con quali eventuali limiti, nel giudizio di legittimità, con particolare riguardo a due distinte possibili situazioni di procedimento: quella (sostanzialmente transitoria) del caso in cui il giudizio di merito si sia già concluso al momento dell'entrata in vigore della nuova norma sostanziale e quella (ordinaria) r 6622/16 RG 2 del caso in cui la deliberazione d'appello è successiva alla efficace vigenza di tale nuova norma.
4. La prima situazione di procedimento è stata compiutamente risolta dalle Sezioni Unite con la recente sentenza 13682 del 25.02.2016. La Corte, nella sua più autorevole composizione, ha ricondotto l'innovazione di diritto penale sostanziale che disciplina l'esclusione della punibilità alla nozione di disciplina più favorevole che sopravviene e deve trovare applicazione retroattiva, secondo le regole sostanziali poste dall'art. 2, comma 4, cod. pen., e secondo le modalità applicative proprie delle regole processuali poste dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: quindi, sia a seguito di deduzione e richiesta specifica, pure tardiva (nell'ambito del contraddittorio scritto o orale che le diverse tipologie di rito nel giudizio di legittimità permettono), sia con rilievo d'ufficio; ciò, anche nel caso di ricorso originariamente inammissibile in relazione ai motivi concretamente enunciati con l'atto di impugnazione. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che, quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella legislativa, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità (ai sensi quindi dell'art. 609, comma 2) va ritenuta, o esclusa, senza provvedere ad alcun giudizio di rinvio al merito: quando ritiene esistenti le condizioni di legge per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di legittimità pronuncia annullamento senza rinvio perché l'imputato non è punibile a causa della particolare tenuità del fatto, esercitando i poteri attribuitile in via ordinaria dagli artt. 620, comma 1, lett./), e 129 cod. proc. pen.. E' vero, hanno osservato le Sezioni Unite, che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, quindi di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito. Esse, in quanto tali, sono necessariamente (esplicitamente o implicitamente) espresse in motivazione. Conseguentemente l'apprezzamento del giudice di legittimità, che riguarda non la valutazione di merito della ricorrenza delle condizioni di legge ma il giudizio di applicazione della legge (quindi l'accertamento se la fattispecie concreta è collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto) è reso possibile attraverso quanto dalla motivazione il giudice del merito risulta avere accertato e valutato in fatto. Pertanto, nei casi in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità è possibile, anche d'ufficio ed pure nel caso di ricorso originariamente inammissibile, quando dalla motivazione ༢ 6622/16 RG 3 della sentenza di merito risultino già apprezzati, espressamente o "in guisa implicita", come esistenti tutti i presupposti di fatto che la norma sostanziale prevede. In definitiva e in termini diversi, la Corte di cassazione non valuta con proprio apprezzamento se quei presupposti sussistono, ma prende atto della loro presenza o della loro esclusione alla luce della motivazione del giudice del merito. Pare in proposito opportuno evidenziare questa ulteriore conseguenza sistematica della ricostruzione in rito operata dalle Sezioni Unite: anche nel caso in cui il giudizio di merito sia stato celebrato prima dell'introduzione della nuova causa di non punibilità non è ammesso alcun annullamento per rinvii di natura sostanzialmente 'esplorativa', finalizzati all'approfondimento di aspetti peculiari in fatto che avrebbero potuto avere poi rilevanza alla luce della sopravvenuta disciplina.
5. Il nostro caso appartiene invece al 'regime ordinario'. Al momento della deliberazione d'appello la nuova causa di non punibilità era infatti già efficace nel sistema normativo vigente. L'imputato e la sua difesa non hanno proposto il tema al Giudice d'appello. Quindi e in particolare non hanno sollecitato quel Giudice a confrontarsi con le peculiarità in fatto (già presenti nel fascicolo o specificamente introdotte nel giudizio di appello) potenzialmente rilevanti per uno specifico positivo apprezzamento relativo alla ricorrenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. Tant'è che l'odierno ricorrente non lamenta vizi della motivazione rispetto a specifiche richieste proposte al Giudice del merito. Lamenta invece che il Giudice d'appello non si sia (d'ufficio par di comprendere) posto il problema dell'applicabilità della norma, che a suo dire emergerebbe in maniera pacifica dal testo impugnato. Il motivo di ricorso svolge poi deduzioni sostanzialmente assertive sulla ricorrenza di tutti i presupposti della causa di non punibilità.
5.1 Quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione 2 di legge. Infatti, ogni questione sull'esistenza delle condizioni in fatto per l'applicabilità della causa di non punibilità che sia proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione è del tutto preclusa, e quindi inammissibile, perché, secondo le regole processuali generali degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, costituisce 6622/16 RG 4 violazione di legge che sarebbe stato possibile dedurre, e quindi avrebbe dovuto essere dedotta a pena appunto di inammissibilità, al giudice d'appello. Né il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. (che la sentenza delle Sezioni Unite argomenta applicabile anche alle cause di non punibilità, al di là delle sole diverse situazioni espressamente considerate dal testo della norma processuale: par. 3) muta la conclusione. Come infatti si evince dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (analisi e considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, negli articolati e peculiari termini di cui trattano i paragrafi 6-9 del 'considerato in diritto' della sentenza 13682/16) sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito;
e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempestivamente proposte per essere poi valutate solo in tale sede. Non si potrebbe, pertanto, con il richiamo alla regola generale dell'applicabilità nel giudizio di legittimità anche delle cause di punibilità (secondo l'insegnamento appena ricordato delle sezioni Unite), pure preesistenti alla deliberazione di merito ("in ogni stato e grado del giudizio"), porre questione che presuppone un apprezzamento di merito che la Corte di legittimità non può svolgere e che invece ben avrebbe potuto essere proposto (con motivi d'appello) o almeno sollecitato (in sede di conclusioni nel giudizio d'appello) al giudice del merito. Ciò, del resto, è affermazione ricorrente della Corte in situazioni di procedimento strutturalmente analoghe, caratterizzate cioè dall'astratta previsione di una rilevabilità senza termini formali e tuttavia contemporaneamente condizionate, in modo assolutamente insuperabile e determinante, dal limite del contenuto della cognizione della Corte: si pensi alla deduzione con il ricorso per la prima volta di questioni sull'inutilizzabilità di prove o mezzi di prova, quando la deduzione sia sorretta da considerazioni in fatto non già proposte, per la necessaria verifica, al giudice del merito (per tutte: Sez. 4 sent. n. 2586 del 17/12/2010, dep. 26/01/2011; Sez.6, sent. 37767 del 21/09/2010).
5.2 Deve invece ritenersi senz'altro ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che tratti il punto della decisione afferente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo del vizio di motivazione. Ciò si verifica quando il tema dell'applicabilità al caso concreto di tale causa di non punibilità sia stato espressamente posto al Giudice di appello e questi abbia 6622/16 RG 5 risposto con motivazione in termini sostanzialmente di mera apparenza ° manifestamente illogica o contraddittoria. Ma, appunto, in questo caso il tema non è introdotto nel processo per la prima volta solo alla Corte di legittimità: a questa viene chiesto di porre rimedio a dedotti specifici vizi nella motivazione che abbia sorretto la risposta negativa alla richiesta tempestivamente devoluta al Giudice del merito.
5.3 Per mera completezza espositiva e ad esemplificazione di alcuni passaggi argomentativi che precedono, si aggiunga che nel caso concreto dalla motivazione del Giudice d'appello si evinceva un apprezzamento in fatto incompatibile con i presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto (p. 5: argomentata determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, motivato diniego delle attenuanti generiche).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27.4.2016 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE - Francesco Ippolice Carlo Citterio АШ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO | Sil a DI PUCCHIO