Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' / 02 6 4 4 4 REPUBBLICA T IA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 22489/99 Cron. 18406 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT E N Z A sul ricorso proposto da: AR MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIANNI PELLETTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO ZAMPARDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1104 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato avverso la sentenza n. 16/99 del Tribunale di MARSALA, depositata il 27/01/99 R.G. N. 315/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 14/03/02 dal VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 18/27 gennaio 1999, il Tribunale di Marsala rigettava l'appello proposto dal sig. ON CC nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, in data 19 marzo 1997, che aveva respinto la domanda dell'assicurato per la condanna dell'Istituto a pagargli l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla reiezione dell'istanza di conferma triennale del trattamento. Ha ritenuto il giudice di secondo grado, alla luce della relazione del proprio consulente tecnico, giunto a conclusioni del tutto conformi a quelle del consulente di ufficio nominato in prime cure, che, dall'epoca della mancata conferma triennale dell'assegno, l'CC non presentava un quadro patologico (broncopatia cronica ostruttiva a lieve incidenza funzionale, note di artrosi in soggetto con modesta dismetria agli arti inferiori, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito di tipo II) tale da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro. Il Tribunale ha passato in rassegna l'incidenza di ciascuna di tali patologie ed ha valutato altresì il quadro patologico complessivo, giungendo, come detto, all'esclusione del superamento della soglia pensionabile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'CC con unico motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura. 2248999.doc 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. Con unico motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art.360 n.5 c.p.c. in relazione all'art. 1 della legge 222/1984 e sostiene che il Tribunale non ha motivato in ordine alle controdeduzioni redatte dal dott. Margiotta, incaricato dalla parte, e si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Nella sentenza si erano passate in rassegna le singole infermità senza valutarne l'incidenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato e si era concluso che il quadro patologico complessivo non era di per sé sufficiente al raggiungimento della soglia invalidante. La descrizione clinica delle patologie non concordava con le conclusioni della relazione. La Corte giudica del tutto generiche e perciò inammissibili le censure ora esposte. Il ricorrente, infatti, non enuncia minimamente il contenuto delle controdeduzioni redatte dal dott. Margiotta che per essere tenute presenti dal giudice avrebbero dovuto essere specifiche, secondo la regola di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass.24 gennaio 1987, n.696; 11 gennaio 2001, n.00331) e nemmeno precisa se si fosse trattato di controdeduzioni alla consulenza di ufficio svolta in primo o in secondo grado. In ogni caso, poiché le censure alla sentenza impugnata debbono rispondere ad un interesse della parte, nel senso che debbono riguardare punti decisivi della controversia ed essere quindi rilevanti ai fini della pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto riportare puntualmente nel ricorso il 2248999.doc 4 contenuto dei rilievi del dott. Margiotta, mentre se ne è astenuto totalmente. Se è vero che il Tribunale ha passato in rassegna le singole infermità di cui l'assicurato è portatore e di ciascuna ha posto in rilievo la modesta entità e soprattutto la scarsa O insussistente incidenza funzionale, è anche vero che, al termine della loro rassegna, il giudice di appello ha fatto pure una valutazione complessiva affermando che il quadro patologico complessivo sofferto dall'appellante non è di per sé sufficiente per integrare la situazione invalidante prevista dalla legge. Il ricorrente censura ulteriormente la sentenza del Tribunale dolendosi che, in presenza di un quadro patologico irreversibile, il consulente di ufficio non abbia considerato se e in che misura si fossero modificate le condizioni patologiche del soggetto al termine del triennio. Erroneamente il quadro patologico era stato ritenuto emendabile, mentre si trattava di malattie a lenta e progressiva evoluzione. Anche queste critiche debbono essere disattese. Si rileva, infatti, che il giudizio di irreversibilità o di emendabilità di una determinata patologia e, ancor più se riferito a un intero quadro patologico costituisce apprezzamento di fatto demandato all'esclusiva valutazione del giudice di merito, come tale non censurabile nel giudizio di legittimità se non per vizi di motivazione o errori di diritto che, nel caso di specie, non sono stati posti in luce nemmeno dal ricorrente, in particolare con riferimento al proprio assunto secondo cui non sarebbe emendabile con adeguata terapia l'ipertensione con prova da sforzo negativa, o l'obesità, trattabile con adeguata dieta e con osservanza di uno specifico protocollo 2248999.doc 5 terapeutico, patologia, comunque, non pregiudicata dallo svolgimento di attività lavorativa (come ritenuto dal Tribunale con accertamento immune da vizi logici, metodologici o di diritto). Se è vero poi che l'assegno di invalidità deve essere confermato, dopo i primi tre anni, per eguale periodo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, e sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell'accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale (cfr. Cass. Sez. Unite 7 luglio 1999, n.383; Cass. 22 aprile 1999, n.4032), eguale forza vincolante non può ravvisarsi a fronte di semplici accertamenti medico-legali praticati in sede amministrativa. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di concreta attiv - 5 3 3 M . 3 : 0 7 : 1 1 E G G L E L A L B E . ' 1 L T A R I L E N S D E I S A O I R T T I D O A S A P , S A S R N P O A E , I R G T A S I D E O G R difensiva della parte vittoriosa. O L O B I L O A D A T M S P D E I T N E E S P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 14 marzo 2002. DENTE IL F IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANDER ERE Depositato Cancelleria -6oggi, 6 MAG 2002 IL CANCELLIER 2248999.doc