Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 20911
CASS
Sentenza 19 aprile 2011

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Massime1

Il delitto di bancarotta semplice (art. 217 l. fall.) è reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. Pertanto, la fattispecie incriminatrice - consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) - integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. L'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, anche se manchino passività insolute, ma viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 20911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20911
Data del deposito : 19 aprile 2011

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