Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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E' reato mentire sulla propria identità per comprare beni poi non pagati. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE sentenza (ud. 19/10/2021) 28/10/2021, n. 38842 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIOTALLEVI G. - Presidente - Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere - Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere - Dott. BELTRANI S. - Consigliere - Dott. COSCIONI G. - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.D., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE COSCIONI; lette le …
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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La massima Integra il reato di diffamazione l'esposizione da parte del dipendente di un centro commerciale di un manifesto con il quale si attribuisce alla direzione il mancato rispetto delle "più elementari norme di sicurezza", in modo generico e senza alcun riferimento determinato, tale da trasmettere la rappresentazione di una condotta di generalizzata negligenza, suscettibile di qualificazione anche in termini di illecito penale, della quale sia, invece, accertata l'insussistenza nel giudizio di merito. (In motivazione la S.C. ha altresì escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, attesa la genericità, ambiguità ed allusività della …
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Sussiste il reato di interruzzoine di pubblico serevizio anche nel caso in cui c'è solo un turbamento nella regolarità del servizio, nel senso di una condotta che ne impedisce l'ordinato e regolare svolgimento, posto a tutela della collettività. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 29/01/2020) 27-02-2020, n. 7845 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGO Geppino - Presidente - Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere - Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere - Dott. SGADARI Giuseppe - est. Consigliere - Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: G.G., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2017, n. 57491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57491 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
57491 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.2654 Dott. Stefano PALLA - Consigliere Relatore - UP Dott. Luca PISTORELLI 23/11/2017 Dott. Giuseppe DE MARZO R.G.N. 35986/2017 - Consigliere - Dott. Andrea FIDANZIA - Consigliere - Dott. Giuseppe RICCARDI - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: MO IC NT, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 28/2/2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di MO IC NT per il reato di emissione di assegni in violazione del relativo divieto di cui agli artt. 1, 5 e 7 l. n. 386/1990. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo inosservanza della legge penale in merito al mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., pur ricorrendo tutti i presupposti per l'applicazione di tale ultima disposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Dagli atti risulta che nel giudizio di secondo grado l'imputato non ha in alcun modo sollecitato l'applicazione della menzionata causa di esclusione della punibilità, nonostante l'art. 131-bis c.p. fosse stato introdotto in epoca antecedente alla sua celebrazione.
2.1 Escluso dunque che il ricorrente possa fondatamente lamentare la mancata applicazione dell'istituto o il difetto di motivazione in proposito, nemmeno può riconoscersi d'ufficio la suddetta causa di non punibilità in questa sede.
2.2 Infatti, l'orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità cui il collegio intende aderire - è nel senso per cui la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, c.p.p., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16 marzo 2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678).
2.3 Non ignora il collegio che recentemente si è manifestato nella giurisprudenza di questa Corte anche un indirizzo di segno contrario, secondo cui la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606/17 del 16 dicembre 2016, Curia e altro, Rv. 269164), ma deve osservarsi come lo stesso si fondi su una lettura parziale di quanto affermato da Sez. Un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266594 e da Sez. Un., n. 13682 del 25 febbraio 2016, Coccimiglio, in motivazione, le quali hanno concordemente ed espressamente vincolato la rilevabilità d'ufficio della causa di esclusione della punibilità nel giudizio di legittimità all'obbligo di applicazione della /ex mitior sopravvenuta e, dunque, all'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Sapan Jame Stefano Palla Luca Pistorelli. Depositato in Cancelleria Roma, li 122 DIC 201 MA 1 CANCELLERE Rossano Cob