Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2002, n. 6155
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Sentenza 27 aprile 2002

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L'art. 11 della legge n. 233 del 1990 - per effetto del quale ai coltivatori diretti compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957 - 1961 è stata attribuita la facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, i periodi totalmente o parzialmente scoperti da contribuzione compresi nel suddetto ambito temporale - deve essere interpretato tenendo conto dei principi propri del sistema di assicurazione in agricoltura (che esso non ha voluto scardinare). Ne consegue che per le fattispecie regolate dalla legge dalla legge n. 1047 del 1957 la citata disposizione deve essere coordinata con l'art. 1, comma secondo, di tale ultima legge (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963) che ammette all'assicurazione i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno complessivo di mano d'opera non inferiore a 30 giornate lavorative all'anno, da intendere - al pari della più restrittiva soglia di 104 giornate successivamente introdotta dall'art. 3, comma primo, della citata legge n. 9 del 1963 - anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2002, n. 6155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6155
    Data del deposito : 27 aprile 2002

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