Sentenza 27 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 11 della legge n. 233 del 1990 - per effetto del quale ai coltivatori diretti compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957 - 1961 è stata attribuita la facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, i periodi totalmente o parzialmente scoperti da contribuzione compresi nel suddetto ambito temporale - deve essere interpretato tenendo conto dei principi propri del sistema di assicurazione in agricoltura (che esso non ha voluto scardinare). Ne consegue che per le fattispecie regolate dalla legge dalla legge n. 1047 del 1957 la citata disposizione deve essere coordinata con l'art. 1, comma secondo, di tale ultima legge (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963) che ammette all'assicurazione i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno complessivo di mano d'opera non inferiore a 30 giornate lavorative all'anno, da intendere - al pari della più restrittiva soglia di 104 giornate successivamente introdotta dall'art. 3, comma primo, della citata legge n. 9 del 1963 - anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2002, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: MO PP, elettivamente domiciliato in ROMA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DI LOLLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO NARDOCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 17.12.1999, rep. n. 32250;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 302/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 15/06/99 - R.G.N. 836/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.10.1996 il sig. TI GI, premesso di avere lavorato come coltivatore diretto negli anni 1957, 1958 e 1959, iscritto nei relativi elenchi anagrafici, fino al 26 novembre di tale ultimo anno, passando poi alla gestione industriale;
che l'Inps aveva accolto la domanda di riscatto dei contributi agricoli per gli anni 1957 e 1958, ma l'aveva respinta per l'anno 1959, perché in tale anno risultava cancellato, alla data del 26 novembre, dalle liste nominative gestite dal Servizio contributi agricoli unificati, ha chiesto al RE di Alessandria, giudice del lavoro, di accertare il suo diritto al riscatto dei contributi agricoli di tale anno, con conseguente ricalcolo della pensione di anzianità, con decorrenza dall'aprile 1992, e non dal gennaio 1996, come riconosciuto dall'Inps. Con sentenza 207/1998 il RE ha respinto la domanda, sul principale rilievo che il TI non aveva provato lo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto nel periodo indicato;
lo ha condannato alle spese processuali.
L'appello del TI è stato respinto con sentenza 26 gennaio/15 giugno 1999 del Tribunale di Alessandria, che l'ha condannato alle spese del grado, per lite temeraria. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione l'assorbente rilievo fattuale che il nucleo aziendale per l'anno 1959, per il quale il TI assumeva di essere iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti come familiare coadiuvante, richiedeva un fabbisogno annuo lavorativo di 69 giornate, per le quali risultavano già assistiti il padre dell'appellante, titolare dell'azienda, nonché la moglie e madre rispettiva, sicché il TI fu cancellato dalla gestione autonoma per i coltivatori diretti senza che gli fosse accreditato alcun contributo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TI, con due motivi.
L'intimato Istituto si è costituito con sola procura. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, aggiunto dalla Legge di conversione 17 gennaio 1993, n. 63, in connessione con l'art. 11 della Legge 2 agosto 1990, n. 233, ed al combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047; nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 152 d.a.c.p.c., censura la sentenza impugnata per la condanna alle spese processuali.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione.
Il primo motivo di ricorso potrebbe apparentemente apparire fondato sul tenore testuale dell'art. 11 Legge 2 agosto 1990, n. 233, il quale ha facultato i coltivatori diretti compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati, senza l'attribuzione di giornate lavorative, o con una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 104 annuali, a riscattare con onere a proprio carico i periodi scoperti da contribuzione, per il periodo 1957/61.
La norma si spiega alla luce del regime precedente di cui alla Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il cui art. 5 comma 7 attribuiva ai coltivatori diretti, presenti in famiglia al 31 dicembre di ogni anno, i contributi giornalieri ripartendo il monte giornate dell'azienda; e poiché a norma dell'art. 5 1^ comma stessa legge i contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare erano accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative con i seguenti criteri: le prime 104 giornate al capofamiglia;
le altre, in ragione di 52 ciascuno, al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, poteva accadere che unità attive fossero iscritte come coltivatori diretti assicurati, ma a zero ore, in quanto le giornate che l'azienda generava venivano consumate da uno o più familiari, lasciando privi i rimanenti componenti del medesimo nucleo familiare.
Tuttavia, come reso palese anche dal richiamo che l'art. 11 L. 233/1990 fa al regime di iscrizione negli elenchi nominativi, tale norma deve essere interpretata nell'ambito del sistema di assicurazione in agricoltura;
con essa il legislatore, se ha inteso attribuire la copertura contributiva, con onere a carico del riscattante, per periodi anche totalmente scoperti da contribuzione assicurativa secondo la previgente legislazione (Cass. 17.2.2000 n. 1778), non ha però voluto scardinare i principi propri di tale forma assicurativa, ed in particolare la disposizione dell'art. 1 comma 2, vigente al tempo dei fatti (poi abrogata dall'art. 33 Legge 9 gennaio 1963, n. 9, secondo cui sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate lavorative. E la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato la disposizione relativa al fabbisogno di mano d'opera per la coltivazione del fondo (successivamente portato dall'art. 3 lo comma Legge 9 gennaio 1963, n. 9 alla più restrittiva soglia di 104 giornate) nel senso di numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore (Cass. 10/4/1993 n. 3022; Cass. 2/5/1995 n. 4810;
Cass 4 febbraio 1997 n. 1047; Cass. 6/7/1998 n. 6566). E poiché la sentenza impugnata, con accertamento di fatto non censurato, ha accertato che il fabbisogno di mano d'opera del fondo condotto dalla famiglia del ricorrente era di 69 giornate, interamente assorbite dal padre e dalla madre del ricorrente, questi era escluso dalla copertura contributiva.
Nè è invocabile l'art 4 ter d.l. 15 gennaio 1963, n. 6, convertito, con modificazioni, in Legge 17 gennaio 1993, n. 63, il quale dispone a sua volta che i contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare;
tale norma infatti riguarda il cumulo dei contributi e non il loro riscatto. Quanto precede impone il rigetto del primo motivo di ricorso ma nello stesso tempo, evidenziando che la pretesa del ricorrente partiva da un problema interpretativo, in sè controvertibile, della successione di leggi in subiecta materia, impone l'accoglimento del secondo motivo.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1^ co. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, escludendo la condanna alle spese processuali pronunciata nei gradi di merito.
Nulle per le spese processuali del presente giudizio, non essendosi l'intimato Istituto costituito e non avendo svolto attività defensionale all'udienza.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese processuali dei gradi di merito. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 13 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2002