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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 845/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dagli avv.ti Stefano Manzoli e Giuseppina Verduci, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, via Enrico Cialdini, n. 36 appellante contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Antonio Paparcuri, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Caselle Torinese (TO), via Carlo
Cravero, n. 67 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea n. 48/2023 depositata il 18.01.2023, non notificata
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare cessata la materia del contendere per intercorsa transazione con ogni consequenziale pronuncia in ordine all'estinzione del procedimento.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e oneri di patrocinio del doppio grado di giudizio.
Si producono:1) copia autentica sentenza n 48/2023 del 18.01.2023; 2) fascicolo atti e documenti di primo grado». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1
Contrariis rejectis
Previe le declaratorie di rito e del caso
- accertare e dichiarare la correttezza della sentenza n. 48 emessa dal tribunale Ivrea in data 18.01.[2023], in pari data depositata, la sua coerenza logica e sistematica, peraltro corroborata dall'evidenza documentale e, per l'effetto, confermarla integralmente respingendo in toto le domande di cui all'atto di citazione in appello proposte dalla
[...] in quanto illegittime, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi più sopra esplicati.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averle anticipate».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Ivrea, proponendo opposizione al decreto n. 267/2022 del 18 marzo 2022, con cui gli era stato ingiunto, in quanto fideiussore, il pagamento della somma di euro 6.183,63, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo del contratto di ospitalità del 25 gennaio
2018, sottoscritto dal padre, Persona_1
L'opponente aveva dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore di quello di Torino e aveva contestato la fondatezza della pretesa.
L'opponente aveva chiesto, oltre alla dichiarazione di incompetenza, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto.
2 2. si era costituita in giudizio, deducendo la cessazione Parte_1 della materia del contendere per intercorsa transazione della lite e la carenza di interesse ad agire dell'opponente per rinuncia al decreto ingiuntivo.
L'opposta aveva comunque aderito all'eccezione di incompetenza territoriale e si era difesa nel merito.
3. Con sentenza n. 48/2023 del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Ivrea ha rigettato le eccezioni dell'opposta di cessazione della materia del contendere e di difetto dell'interesse ad agire dell'opponente e ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, condannando l'opposta al rimborso delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 un motivo e ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte in cui non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta transazione della lite e ha quindi insistito perché sia pronunciata.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellata ha allegato l'omessa riassunzione del processo innanzi al giudice competente (p. 2) e la circostanza non è stata contestata in sede di replica (art. 115, co. 1, c.p.c.), né risulta contraddetta altrove.
Ne è conseguita l'estinzione del processo (art. 50, co. 2, c.p.c.), che è esattamente il risultato atteso dall'appellante [«dichiarare cessata la materia del contendere (…) con ogni consequenziale pronuncia in ordine all'estinzione del procedimento»].
Ottenuta l'utilità pretesa, manca l'interesse dell'appellante alla pronuncia richiesta
(art. 100 c.p.c.), condizione dell'azione, rilevabile anche d'ufficio, purché ex actis, senza necessità di provocare apposito contraddittorio (art. 101, co. 2, parte seconda, c.p.c.), perché questione di mero diritto (per tutte, v. Cass. civ., sez. lav., ord. 19 luglio 2023, n.
21314), tra l'altro di natura processuale, rispetto alla quale il confronto delle parti è per definizione costante per l'intera pendenza del rapporto processuale.
Pertanto, l'appello è inammissibile e va rigettato (in rito).
3 L'appello va esaminato solo agli effetti della regolamentazione delle spese processuali
(di ogni grado di giudizio) al fine di verificare la (virtuale) soccombenza.
La pronuncia del giudice di primo grado non merita censura.
In rito, il tribunale ha giustamente scrutinato l'allegazione della transazione, perché fatto sintomatico della soluzione della lite e quindi del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia della sentenza di merito, benché non potesse dichiarare la cessazione della materia del contendere, che presuppone la convergenza delle parti sulla ricorrenza della medesima (per tutte, v. Cass. civ., sez. I^, ord. 30 agosto 2024, n. 23396); a prescindere dalla formula utilizzata, la pretesa dell'appellante era chiaramente volta ad accertare che, già al momento della sua costituzione in primo grado (e non prima del giudizio, come riportato dalla parte nelle difese finali, v. p. 4 mem. rep. app.), non vi fosse più ragione di coltivare il processo, con (implicito) conseguente risparmio delle spese connesse alla prosecuzione.
Nel merito, il tribunale ha negato che fosse intervenuta la transazione della lite: «la parte convenuta non è riuscita a provare che la lite sia stata definita mediante una transazione extra-processuale atteso che la documentazione prodotta a sostegno è consistita in un mero scambio di corrispondenza tra difensori (doc. 2 fasc. convenuto) da cui risulta che i medesimi avevano raggiunto un'intesa preliminare sulla rinegoziazione del debito tra le parti con previsione di un piano rateale, poi non seguita da un accordo scritto di transazione né tantomeno dal pagamento di una sola rata del piano (a cui era stato subordinato l'accordo). || Pertanto, la documentazione scritta non integra un'ipotesi di transazione […] comprovando soltanto l'avvio di trattative tra le parti mediante corrispondenza epistolare per addivenire ad un accordo amichevole, poi non raggiunto» (p.
5 sent.).
Il motivo d'appello è stato articolato in quattro gruppi di argomenti.
I primi due, di cui alle lettere a) e b), riguardano l'interpretazione del contenuto della corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti e l'intervenuta conclusione di un contratto di transazione.
Gli argomenti possono essere esaminati congiuntamente.
Per l'appellante, «[n]on risulta […] da nessuna parte che l'accordo raggiunto fra le parti fosse una semplice “intesa preliminare sulla rinegoziazione del debito”. Né che
l'efficacia dell'accordo fosse subordinata al pagamento della prima rata», considerato che
«- nella mail del 30.7.2022 il legale attoreo formula la proposta di pagamento della somma
4 di € 3.395,63 in 6 rate mensili, chiedendo se tale proposta potesse essere accettata dalla creditrice;
|| - con mail del 4.8.2022 l'esponente comunicava l'accettazione della proposta, riferendo testualmente “se vuoi farmi avere un[a] bozza di accordo la sottopongo alla direzione ai primi di settembre” || - con mail del 11.8.2022 il legale del sig. CP_1 Parte richiedeva il codice iban della in modo tale “da procedere con il versamento della prima rata a settembre, dopo la sottoscrizione dell'accordo, il pagamento delle rimanenti rate”» (pp. 3 s. cit. app.).
Non ricorre la prova della conclusione del contratto.
In continuità con la comunicazione dell'appellato del 30 luglio 2022, ove si legge che la proposta di soluzione della lite comprendeva la redazione di «una breve scrittura privata da far sottoscrivere alle parti così da procedere con il pagamento della prima rata» (doc. n.
2 fasc. primo grado appellante), il 4 agosto 2022, il difensore dell'appellante sollecitava l'invio di una bozza dell'accordo al fine di sottoporla alla direzione dell'assistita all'inizio del mese di settembre.
Quest'ultima circostanza contraddice la deduzione dell'appellante, secondo cui, il 4 agosto 2022, era stata «comunica[ta] l'accettazione della proposta» (p. 1 cit. app.).
La sottoposizione di una bozza di accordo è ragionevolmente strumentale a mettere l'interessato nella condizione di (preliminarmente) valutarla.
Pertanto, la comunicazione in discorso nega l'attualità del consenso alla transazione dell'appellante ed evoca semmai la (necessità della) ricerca del consenso.
Il fatto che «le parti avessero concordato in maniera ben definita e definitiva i termini dell'accordo, determinando importo dovuto, modalità di pagamento ed effetto estintivo dell'obbligazione», come rilevato dall'appellante (p. 4 cit. app.), non dimostra l'intervenuta conclusione del contratto, la quale è sempre preceduta logicamente dalla definizione del
(possibile) regolamento degli interessi;
del resto, una proposta è contrattuale, se conforma gli aspetti quantomeno essenziali del rapporto costituendo.
La conclusione circa la mancata stipulazione della transazione non è contraddetta dal contenuto della comunicazione datata 11 agosto 2022, con la quale, per l'appellante, la controparte «preannunciava l'adempimento della transazione, richiedendo l'iban per il pagamento della prima rata. || La circostanza per cui le parti concordavano di dare poi seguito alla sottoscrizione di un accordo scritto non inficia minimamente la validità della già raggiunta transazione, né tanto meno subordin[a] l'efficacia della stessa a tale incombente
5 (diversamente non si giustificherebbe la disponibilità del debitore a pagare la prima rata anche senza accordo scritto firmato)» (p. 4 cit. app.).
La disponibilità dell'appellato a pagare una rata, prima ancora della redazione della scrittura, va contestualizzata per una corretta intelligenza.
Non si comprende come la comunicazione sia indicativa dell'intervenuta conclusione del contratto, dal momento che alcuna bozza di accordo, da sottoporre a settembre alla direzione dell'appellante, era stata ancora redatta.
Detto altrimenti, l'appellante non ha spiegato come, il 4 agosto 2022, aveva bisogno di valutare la bozza nel mese di settembre, mentre, decorsa una settimana, l'esigenza era venuta meno e, anzi, la transazione era da ritenersi già conclusa;
più in generale, non ha spiegato la sopravvenuta irrilevanza della scrittura per entrambe le parti (per l'appellato,
v. la comunicazione del 30 luglio 2022).
A questo proposito, l'appellante non ha ulteriormente spiegato il senso di redigere per iscritto il contratto, già concluso, se valido ed efficace.
Non sono state infatti allegate circostanze espressive, in modo univoco, dell'impegno delle parti ad una ripetizione (o anche solo ad una ricognizione) del contratto, quando, tra l'altro, vi era già una traccia documentale, costituita dalle comunicazioni dei difensori.
La disponibilità dell'appellato a pagare la prima rata è stata comunicata l'11 agosto, quando, secondo l'accordo invocato dall'appellante, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 10 agosto (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Se fosse stato effettivamente concluso il contratto, non vi sarebbe stata la necessità di comunicare la semplice disponibilità ad eseguire un pagamento, tra l'altro una volta scaduto il termine per l'adempimento.
Ancora, non si comprende perché, se concluso il contratto, il difensore dell'appellato avesse dovuto precisare che il pagamento delle ulteriori rate era subordinato alla
“sottoscrizione dell'accordo” (ibidem).
Va soggiunto che, dopo la comunicazione della disponibilità a pagare la prima rata, non risulta ulteriore corrispondenza, né l'appellante ha allegato alcunché per il periodo successivo: è del tutto singolare che la creditrice non abbia sollecitato il pagamento della prima rata e, prima ancora, non abbia fornito gli estremi sollecitati dalla controparte per consentirle di provvedervi.
Pertanto, non si può con adeguata certezza concludere che la disponibilità a pagare una porzione dell'importo fosse manifestazione della volontà di adempiere la transazione.
6 Le comunicazioni, lette tra loro congiuntamente (arg. ex art. 1363 c.c.) e unitamente alla condotta delle parti (arg. ex art. 1362, co. 2, c.c.), provano che le parti non avevano effettivamente concluso alcuna transazione, ma soltanto che i rispettivi difensori avevano svolto le trattative per pervenire alla definizione stragiudiziale della lite, nel corso delle quali la dichiarata disponibilità dell'appellato ad eseguire un primo pagamento, non seguita dal benché minimo tentativo di concretizzazione, spontaneo o sollecitato, appare dimostrazione della serietà di intenti e misura del grado di progressione delle trattative.
Nel paragrafo sub c), l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado ha ignorato «le modalità e le tempistiche con cui si è giunti allo scambio di corrispondenza ad effetto transattivo» (p. 5 cit. app.).
L'appellante ha qui riportato la cronologia degli eventi che hanno connotato la lite, dalla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, all'ultima comunicazione datata
8 agosto 2022.
L'esposizione non è rilevante nell'economia della decisione.
Incontestata l'insorgenza di una lite, già a fare data dal ricorso per ingiunzione che l'appellante aveva proposto, ciò che conta è se la corrispondenza dei difensori dimostri che le parti erano addivenute alla transazione.
Nel paragrafo sub d), l'appellante ha infine dedotto che «il Tribunale di Torino [rectius
Ivrea] ha completamente ignorato che, a fronte dell'eccezione afferente la cessata materia del contendere, […], il sig. on ha mai preso la benché minima posizione, omettendo CP_1 qualsivoglia contestazione in proposito. Né nella prima difesa successiva alla costituzione della convenuta (udienza del 4.11.2022), né successivamente, l'attore in opposizione ha Parte mai in alcun modo contestato di non avere raggiunto un accordo con per definizione della lite» (p. 5 cit. app.).
L'eccezione non convince.
Va rilevato che, in primo grado, l'appellato aveva formulato conclusioni incompatibili con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, in un'ottica sì formale, ma non formalistica, si deve ritenere che l'appellato avesse escluso l'intervenuta transazione: contestare (anche indirettamente) la cessazione della materia del contendere significa negare la ricorrenza della causa ad essa sottesa.
In ogni caso, si rammenta che l'omessa specifica contestazione di una circostanza ex art. 115, co. 1, c.p.c. non comporta di per sé la formazione della prova del fatto, o meglio l'insorgenza di un vincolo per il giudice circa la prova positiva del fatto.
7 Ancora di recente, in dottrina, nel riportare l'opinione “largamente” maggioritaria in tema di regola (o principio) di non contestazione, si è scritto che «il fatto non contestato non è propriamente fatto pacifico. In altri termini, il fatto non “deve” essere ritenuto esistente;
piuttosto, il giudice non è necessitato a ritenerlo inesistente».
L'esistenza del fatto (o meglio la veridicità dell'enunciato) non contestato può essere smentita altrove: «Deve ribadirsi, […], che il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento... a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; (Cass.
SU n. 11377 del 2015), per cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”» (Cass. civ., sez.
II^, ord. 31 maggio 2023, n. 15288).
Già si è motivato circa la mancata prova – quindi l'inesistenza – della transazione.
Va quindi condivisa la decisione di primo grado.
2. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (virtuale).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma pretesa dall'appellante in origine
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
8 c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e sono distratte ex art. 93, co. 1, c.p.c. in favore del difensore dell'appellato.
3. L'inammissibilità dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e distrae in favore dell'avv.
Antonio Paparcuri;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 845/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dagli avv.ti Stefano Manzoli e Giuseppina Verduci, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, via Enrico Cialdini, n. 36 appellante contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Antonio Paparcuri, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Caselle Torinese (TO), via Carlo
Cravero, n. 67 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea n. 48/2023 depositata il 18.01.2023, non notificata
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare cessata la materia del contendere per intercorsa transazione con ogni consequenziale pronuncia in ordine all'estinzione del procedimento.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e oneri di patrocinio del doppio grado di giudizio.
Si producono:1) copia autentica sentenza n 48/2023 del 18.01.2023; 2) fascicolo atti e documenti di primo grado». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1
Contrariis rejectis
Previe le declaratorie di rito e del caso
- accertare e dichiarare la correttezza della sentenza n. 48 emessa dal tribunale Ivrea in data 18.01.[2023], in pari data depositata, la sua coerenza logica e sistematica, peraltro corroborata dall'evidenza documentale e, per l'effetto, confermarla integralmente respingendo in toto le domande di cui all'atto di citazione in appello proposte dalla
[...] in quanto illegittime, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi più sopra esplicati.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averle anticipate».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Ivrea, proponendo opposizione al decreto n. 267/2022 del 18 marzo 2022, con cui gli era stato ingiunto, in quanto fideiussore, il pagamento della somma di euro 6.183,63, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo del contratto di ospitalità del 25 gennaio
2018, sottoscritto dal padre, Persona_1
L'opponente aveva dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore di quello di Torino e aveva contestato la fondatezza della pretesa.
L'opponente aveva chiesto, oltre alla dichiarazione di incompetenza, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto.
2 2. si era costituita in giudizio, deducendo la cessazione Parte_1 della materia del contendere per intercorsa transazione della lite e la carenza di interesse ad agire dell'opponente per rinuncia al decreto ingiuntivo.
L'opposta aveva comunque aderito all'eccezione di incompetenza territoriale e si era difesa nel merito.
3. Con sentenza n. 48/2023 del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Ivrea ha rigettato le eccezioni dell'opposta di cessazione della materia del contendere e di difetto dell'interesse ad agire dell'opponente e ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, condannando l'opposta al rimborso delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 un motivo e ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte in cui non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta transazione della lite e ha quindi insistito perché sia pronunciata.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellata ha allegato l'omessa riassunzione del processo innanzi al giudice competente (p. 2) e la circostanza non è stata contestata in sede di replica (art. 115, co. 1, c.p.c.), né risulta contraddetta altrove.
Ne è conseguita l'estinzione del processo (art. 50, co. 2, c.p.c.), che è esattamente il risultato atteso dall'appellante [«dichiarare cessata la materia del contendere (…) con ogni consequenziale pronuncia in ordine all'estinzione del procedimento»].
Ottenuta l'utilità pretesa, manca l'interesse dell'appellante alla pronuncia richiesta
(art. 100 c.p.c.), condizione dell'azione, rilevabile anche d'ufficio, purché ex actis, senza necessità di provocare apposito contraddittorio (art. 101, co. 2, parte seconda, c.p.c.), perché questione di mero diritto (per tutte, v. Cass. civ., sez. lav., ord. 19 luglio 2023, n.
21314), tra l'altro di natura processuale, rispetto alla quale il confronto delle parti è per definizione costante per l'intera pendenza del rapporto processuale.
Pertanto, l'appello è inammissibile e va rigettato (in rito).
3 L'appello va esaminato solo agli effetti della regolamentazione delle spese processuali
(di ogni grado di giudizio) al fine di verificare la (virtuale) soccombenza.
La pronuncia del giudice di primo grado non merita censura.
In rito, il tribunale ha giustamente scrutinato l'allegazione della transazione, perché fatto sintomatico della soluzione della lite e quindi del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia della sentenza di merito, benché non potesse dichiarare la cessazione della materia del contendere, che presuppone la convergenza delle parti sulla ricorrenza della medesima (per tutte, v. Cass. civ., sez. I^, ord. 30 agosto 2024, n. 23396); a prescindere dalla formula utilizzata, la pretesa dell'appellante era chiaramente volta ad accertare che, già al momento della sua costituzione in primo grado (e non prima del giudizio, come riportato dalla parte nelle difese finali, v. p. 4 mem. rep. app.), non vi fosse più ragione di coltivare il processo, con (implicito) conseguente risparmio delle spese connesse alla prosecuzione.
Nel merito, il tribunale ha negato che fosse intervenuta la transazione della lite: «la parte convenuta non è riuscita a provare che la lite sia stata definita mediante una transazione extra-processuale atteso che la documentazione prodotta a sostegno è consistita in un mero scambio di corrispondenza tra difensori (doc. 2 fasc. convenuto) da cui risulta che i medesimi avevano raggiunto un'intesa preliminare sulla rinegoziazione del debito tra le parti con previsione di un piano rateale, poi non seguita da un accordo scritto di transazione né tantomeno dal pagamento di una sola rata del piano (a cui era stato subordinato l'accordo). || Pertanto, la documentazione scritta non integra un'ipotesi di transazione […] comprovando soltanto l'avvio di trattative tra le parti mediante corrispondenza epistolare per addivenire ad un accordo amichevole, poi non raggiunto» (p.
5 sent.).
Il motivo d'appello è stato articolato in quattro gruppi di argomenti.
I primi due, di cui alle lettere a) e b), riguardano l'interpretazione del contenuto della corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti e l'intervenuta conclusione di un contratto di transazione.
Gli argomenti possono essere esaminati congiuntamente.
Per l'appellante, «[n]on risulta […] da nessuna parte che l'accordo raggiunto fra le parti fosse una semplice “intesa preliminare sulla rinegoziazione del debito”. Né che
l'efficacia dell'accordo fosse subordinata al pagamento della prima rata», considerato che
«- nella mail del 30.7.2022 il legale attoreo formula la proposta di pagamento della somma
4 di € 3.395,63 in 6 rate mensili, chiedendo se tale proposta potesse essere accettata dalla creditrice;
|| - con mail del 4.8.2022 l'esponente comunicava l'accettazione della proposta, riferendo testualmente “se vuoi farmi avere un[a] bozza di accordo la sottopongo alla direzione ai primi di settembre” || - con mail del 11.8.2022 il legale del sig. CP_1 Parte richiedeva il codice iban della in modo tale “da procedere con il versamento della prima rata a settembre, dopo la sottoscrizione dell'accordo, il pagamento delle rimanenti rate”» (pp. 3 s. cit. app.).
Non ricorre la prova della conclusione del contratto.
In continuità con la comunicazione dell'appellato del 30 luglio 2022, ove si legge che la proposta di soluzione della lite comprendeva la redazione di «una breve scrittura privata da far sottoscrivere alle parti così da procedere con il pagamento della prima rata» (doc. n.
2 fasc. primo grado appellante), il 4 agosto 2022, il difensore dell'appellante sollecitava l'invio di una bozza dell'accordo al fine di sottoporla alla direzione dell'assistita all'inizio del mese di settembre.
Quest'ultima circostanza contraddice la deduzione dell'appellante, secondo cui, il 4 agosto 2022, era stata «comunica[ta] l'accettazione della proposta» (p. 1 cit. app.).
La sottoposizione di una bozza di accordo è ragionevolmente strumentale a mettere l'interessato nella condizione di (preliminarmente) valutarla.
Pertanto, la comunicazione in discorso nega l'attualità del consenso alla transazione dell'appellante ed evoca semmai la (necessità della) ricerca del consenso.
Il fatto che «le parti avessero concordato in maniera ben definita e definitiva i termini dell'accordo, determinando importo dovuto, modalità di pagamento ed effetto estintivo dell'obbligazione», come rilevato dall'appellante (p. 4 cit. app.), non dimostra l'intervenuta conclusione del contratto, la quale è sempre preceduta logicamente dalla definizione del
(possibile) regolamento degli interessi;
del resto, una proposta è contrattuale, se conforma gli aspetti quantomeno essenziali del rapporto costituendo.
La conclusione circa la mancata stipulazione della transazione non è contraddetta dal contenuto della comunicazione datata 11 agosto 2022, con la quale, per l'appellante, la controparte «preannunciava l'adempimento della transazione, richiedendo l'iban per il pagamento della prima rata. || La circostanza per cui le parti concordavano di dare poi seguito alla sottoscrizione di un accordo scritto non inficia minimamente la validità della già raggiunta transazione, né tanto meno subordin[a] l'efficacia della stessa a tale incombente
5 (diversamente non si giustificherebbe la disponibilità del debitore a pagare la prima rata anche senza accordo scritto firmato)» (p. 4 cit. app.).
La disponibilità dell'appellato a pagare una rata, prima ancora della redazione della scrittura, va contestualizzata per una corretta intelligenza.
Non si comprende come la comunicazione sia indicativa dell'intervenuta conclusione del contratto, dal momento che alcuna bozza di accordo, da sottoporre a settembre alla direzione dell'appellante, era stata ancora redatta.
Detto altrimenti, l'appellante non ha spiegato come, il 4 agosto 2022, aveva bisogno di valutare la bozza nel mese di settembre, mentre, decorsa una settimana, l'esigenza era venuta meno e, anzi, la transazione era da ritenersi già conclusa;
più in generale, non ha spiegato la sopravvenuta irrilevanza della scrittura per entrambe le parti (per l'appellato,
v. la comunicazione del 30 luglio 2022).
A questo proposito, l'appellante non ha ulteriormente spiegato il senso di redigere per iscritto il contratto, già concluso, se valido ed efficace.
Non sono state infatti allegate circostanze espressive, in modo univoco, dell'impegno delle parti ad una ripetizione (o anche solo ad una ricognizione) del contratto, quando, tra l'altro, vi era già una traccia documentale, costituita dalle comunicazioni dei difensori.
La disponibilità dell'appellato a pagare la prima rata è stata comunicata l'11 agosto, quando, secondo l'accordo invocato dall'appellante, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 10 agosto (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Se fosse stato effettivamente concluso il contratto, non vi sarebbe stata la necessità di comunicare la semplice disponibilità ad eseguire un pagamento, tra l'altro una volta scaduto il termine per l'adempimento.
Ancora, non si comprende perché, se concluso il contratto, il difensore dell'appellato avesse dovuto precisare che il pagamento delle ulteriori rate era subordinato alla
“sottoscrizione dell'accordo” (ibidem).
Va soggiunto che, dopo la comunicazione della disponibilità a pagare la prima rata, non risulta ulteriore corrispondenza, né l'appellante ha allegato alcunché per il periodo successivo: è del tutto singolare che la creditrice non abbia sollecitato il pagamento della prima rata e, prima ancora, non abbia fornito gli estremi sollecitati dalla controparte per consentirle di provvedervi.
Pertanto, non si può con adeguata certezza concludere che la disponibilità a pagare una porzione dell'importo fosse manifestazione della volontà di adempiere la transazione.
6 Le comunicazioni, lette tra loro congiuntamente (arg. ex art. 1363 c.c.) e unitamente alla condotta delle parti (arg. ex art. 1362, co. 2, c.c.), provano che le parti non avevano effettivamente concluso alcuna transazione, ma soltanto che i rispettivi difensori avevano svolto le trattative per pervenire alla definizione stragiudiziale della lite, nel corso delle quali la dichiarata disponibilità dell'appellato ad eseguire un primo pagamento, non seguita dal benché minimo tentativo di concretizzazione, spontaneo o sollecitato, appare dimostrazione della serietà di intenti e misura del grado di progressione delle trattative.
Nel paragrafo sub c), l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado ha ignorato «le modalità e le tempistiche con cui si è giunti allo scambio di corrispondenza ad effetto transattivo» (p. 5 cit. app.).
L'appellante ha qui riportato la cronologia degli eventi che hanno connotato la lite, dalla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, all'ultima comunicazione datata
8 agosto 2022.
L'esposizione non è rilevante nell'economia della decisione.
Incontestata l'insorgenza di una lite, già a fare data dal ricorso per ingiunzione che l'appellante aveva proposto, ciò che conta è se la corrispondenza dei difensori dimostri che le parti erano addivenute alla transazione.
Nel paragrafo sub d), l'appellante ha infine dedotto che «il Tribunale di Torino [rectius
Ivrea] ha completamente ignorato che, a fronte dell'eccezione afferente la cessata materia del contendere, […], il sig. on ha mai preso la benché minima posizione, omettendo CP_1 qualsivoglia contestazione in proposito. Né nella prima difesa successiva alla costituzione della convenuta (udienza del 4.11.2022), né successivamente, l'attore in opposizione ha Parte mai in alcun modo contestato di non avere raggiunto un accordo con per definizione della lite» (p. 5 cit. app.).
L'eccezione non convince.
Va rilevato che, in primo grado, l'appellato aveva formulato conclusioni incompatibili con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, in un'ottica sì formale, ma non formalistica, si deve ritenere che l'appellato avesse escluso l'intervenuta transazione: contestare (anche indirettamente) la cessazione della materia del contendere significa negare la ricorrenza della causa ad essa sottesa.
In ogni caso, si rammenta che l'omessa specifica contestazione di una circostanza ex art. 115, co. 1, c.p.c. non comporta di per sé la formazione della prova del fatto, o meglio l'insorgenza di un vincolo per il giudice circa la prova positiva del fatto.
7 Ancora di recente, in dottrina, nel riportare l'opinione “largamente” maggioritaria in tema di regola (o principio) di non contestazione, si è scritto che «il fatto non contestato non è propriamente fatto pacifico. In altri termini, il fatto non “deve” essere ritenuto esistente;
piuttosto, il giudice non è necessitato a ritenerlo inesistente».
L'esistenza del fatto (o meglio la veridicità dell'enunciato) non contestato può essere smentita altrove: «Deve ribadirsi, […], che il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento... a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; (Cass.
SU n. 11377 del 2015), per cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”» (Cass. civ., sez.
II^, ord. 31 maggio 2023, n. 15288).
Già si è motivato circa la mancata prova – quindi l'inesistenza – della transazione.
Va quindi condivisa la decisione di primo grado.
2. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (virtuale).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma pretesa dall'appellante in origine
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
8 c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e sono distratte ex art. 93, co. 1, c.p.c. in favore del difensore dell'appellato.
3. L'inammissibilità dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e distrae in favore dell'avv.
Antonio Paparcuri;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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