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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1398/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
Recchioni e Giovanni Marziali, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), Galleria G. Pieri, n. 3, presso lo studio del primo difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Erminia Fidanza, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via Pompeiana, n. 48, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Marco De Angelis e Daniela Testa, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) - contumace;
Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
la e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta;
accertato e dichiarato che l'incidente di cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di , conducente l'autocarro PEUGEOT BIPPER 206 Tg. EH 384 HG, di Controparte_3
proprietà della ass.to per la RCA con la;
Controparte_4 Controparte_5
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attrice di tutti e di qualsiasi natura
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come descritti in narrativa, ed al rimborso delle spese sostenute, danni e spese che si richiedono nella somma complessiva di € 258.475,50 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o sarà comunque ritenuta equa e giusta, con interessi legali dall'accaduto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria calcolata come per legge;
condannare in convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15 %, Iva e Cap come per legge”.
A fondamento delle proprie domande, la parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. in data 21.02.2019, alle ore 19,00 circa, mentre era alla guida Parte_1
dell'autovettura IA AN, tg. EB603TN, di sua proprietà, assicurata con la
[...]
si trovava all'interno del parcheggio di Borgo Giacomo Leopardi, nel Controparte_6
territorio urbano del Comune di Servigliano allorché, accingendosi ad uscire e ad immettersi sulla S.P. 239–via Garibaldi, per svoltare a destra in direzione mare-monti, si arrestava al segnale di Stop posto all'uscita ovest del parcheggio;
2. mentre la stessa ripartiva, improvvisamente, veniva urtata sulla parte anteriore sinistra della propria autovettura dall'autocarro EU ER 206, tg. EH384HG, di proprietà della condotto da assicurato con la Controparte_2 Controparte_3 [...]
il quale percorreva, ad elevata velocità, la S.P. 239, con direzione monti- Controparte_1
mare, invadendo totalmente la semicarreggiata di pertinenza del senso di marcia impegnato dall'attrice, mentre quest'ultima si trovava ancora a cavallo della linea di Stop;
3. in quel tratto di strada, all'epoca, era presente un cantiere per lavori di manutenzione della sede stradale, localizzato in prossimità del margine destro della carreggiata, nella direzione
2 di marcia del EU ER, in un tratto di strada con limite di velocità di 30 km/h e circolazione obbligatoria a senso unico alternato;
4. peraltro, mentre nell'orario lavorativo la circolazione stradale nella zona del cantiere era regolata da un impianto semaforico, nelle ore notturne, il cantiere veniva chiuso ed il semaforo disattivato, consentendo così la circolazione dei veicoli nel doppio senso di marcia;
5. a causa della violenza dell'urto, il veicolo condotto dall'attrice veniva spinto all'indietro di circa 5 m, con movimento rotatorio, mentre il furgone EU ER proseguiva la sua corsa per oltre 16 mt. Entrambi i veicoli riportavano gravi danni soprattutto nella parte anteriore sinistra;
6. sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Montegiorgio per gli accertamenti di rito;
7. veniva trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
“Murri” di Fermo, ove i sanitari riscontravano un “politrauma (traumatismi multipli): frattura sternale, costali multiple, clavicola sn, frattura di LA, piatto e malleolo tibiale sn.”;
8. la paziente veniva ricoverata nel reparto di chirurgia e sottoposta a due interventi per la riduzione incruenta di frattura della tibia e della fibula, con fissazione interna e riduzione cruenta della frattura tibia prossimale sinistra e sintesi con placca e viti, nonché per la riduzione e sintesi del malleolo mediale sinistro. Veniva, quindi, dimessa in data 08.03.2019 con la seguente diagnosi: “frattura scomposta del piatto tibiale lat ginocchio sx, frattura del malleolo mediale sx, frattura della clavicola sx, frattura da schiacciamento del soma di L4, anemia postoperatoria” … Prognosi gg. 40”;
9. in data 13.04.2019, l'attrice veniva ricoverata presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di Terni per la “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo”
e, successivamente, in data 15.04.2019, sottoposta ad intervento chirurgico di “artrodesi lombare e lombosacrale”. Veniva, infine, dimessa in data 19.04.2019, con prognosi fino al 03.05.2019;
10. i certificati medici del 23.04.2019 e del 09.09.2019, a firma della dott.ssa Per_1
attestavano uno stato patologico persistente della conseguente alle gravi
[...] Parte_1
lesioni subite. Solo in data 16.09.2019, la paziente risultava clinicamente guarita, con postumi da valutare;
11. con relazione del 09.11.2019, il dott. quantificava, nella misura Persona_2
del 35-38%, l'invalidità permanente riportata dalla alla quale doveva aggiungersi un Parte_1
3 periodo di I.T.A. di 40 giorni, di I.T.P. al 75% di 60 giorni, al 50% di 50 giorni e al 25% di 54 giorni;
12. la con lettera del 08.05.2019, comunicava all'attrice Controparte_6
di non poter liquidare alcun risarcimento in favore della danneggiata per l'asserita mancanza di responsabilità, in relazione all'occorso, in capo a Controparte_3
13. l'attrice, alla luce dei gravi errori commessi dagli agenti verbalizzanti, poi, trasfusi nel verbale del sinistro, incaricava un proprio perito dell'accertamento e della ricostruzione della dinamica dell'incidente;
14. con PEC del 05.10.2020, l'attrice diffidava gli odierni convenuti in merito al risarcimento del danno, ma la dopo averla sottoposta a visita Controparte_1
medico-legale da parte del proprio medico fiduciario, comunicava alla di non poter Parte_1
procedere nella pratica di liquidazione del sinistro, in quanto la stessa era ancora in attesa del deposito della perizia di parte;
15. la responsabilità del sinistro doveva essere integralmente ascritta a CP_3
quale conducente dell'autocarro EU ER, per aver proceduto a velocità
[...]
sensibilmente superiore a quella imposta dalla segnaletica stradale e, soprattutto, per aver colposamente invaso la semicarreggiata di spettanza dell'attrice, procedendo contromano e andando ad impattare con la IA AN condotta dall'attrice;
16. in particolare, il c.t.p. nella propria relazione, accertava le Persona_3
seguenti circostanze fattuali: a) il sinistro si verificava alle ore 19.00 circa del 21.02.2019, in orario notturno, nel centro abitato di Servigliano, al km 33+500 della S.P. 239, nel tratto di strada denominato via Garibaldi - e non via Circonvallazione Clementina, come erroneamente indicato nel rapporto dei C.C. di Montegiorgio;
b) in quel tratto di strada, nel senso di marcia monti-mare, vi erano: un cartello indicante la presenza di lavori in corso, un cartello indicante il limite di velocità di 30 km/h, un cartello di dare la precedenza nei sensi unici alternati e un semaforo – non attivo nell'orario in cui avveniva il sinistro;
c) il cantiere stradale risultava regolarmente segnalato secondo la normativa vigente, essendo la zona di lavoro transennata con rete, nastri e cavalletti;
d) la carreggiata stradale della S.P. 239/via Garibaldi era circoscritta per la presenza del cantiere stradale ma, all'ora del sinistro, era consentita la circolazione nel doppio senso di marcia;
e) la semicarreggiata in direzione monti-mare - nel senso di marcia di pertinenza dell'autocarro - risultava pienamente percorribile dai veicoli che vi transitavano,
4 avendo spazio sufficiente per mantenersi del tutto all'interno della carreggiata, senza necessità di invadere la semicarreggiata opposta in direzione mare-monti. La stessa era, infatti, di ampiezza pari a circa 5,60 mt nella parte iniziale e a 6,20 mt nella parte prospiciente alla linea di arresto dello stop;
f) il punto d'urto tra l'autocarro EU ER e la IA AN era situato all'interno del perimetro della semicarreggiata di pertinenza della IA AN;
g) l'urto tra i due veicoli doveva essere inquadrato come urto “frontale/laterale obliquo a sinistra tra veicoli in marcia”, contrariamente a quanto risultava nel verbale del sinistro, ove invece era stato riportato “scontro frontale tra veicoli in marcia”; h) a seguito del violento impatto la IA AN veniva spinta all'indietro con movimento traslatorio antiorario, fino ad urtare un mezzo modello CA in sosta in prossimità dell'intersezione stradale, mentre l'autocarro EU ER, dopo l'urto, proseguiva nella sua traiettoria di marcia, deviando leggermente verso la sua sinistra, per ben 16 mt prima di arrestare la marcia;
i) la velocità tenuta dall'autocarro condotto dal al CP_3
momento dell'impatto veniva quantificata in 54 km/h circa, dunque, sensibilmente oltre il limite di velocità di 30 km/h imposto in quel tratto di strada;
17. le superiori circostanze, allora, deponevano nel senso che, al momento del sinistro, il aveva tenuto una condotta di guida imprudente ed imperita, in violazione CP_3
dell'art. 143 comma 11 C.d.S. (“Divieto di circolazione contromano”), dell'art. 142 comma 8 C.d.S.
(“Superamento limite di velocità di oltre 20 km/h”) e dell'art. 141 comma 3 C.d.S. (“Velocità non prudenziale e non commisurata alla stato dei luoghi ed alle condizioni di tempo”). Tali circostanze erano sufficienti per ritenere vinta la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2
c.c.;
18. diversamente, la conducente della IA AN aveva tenuto, nell'occasione, una condotta di guida prudente. La stessa, infatti, appena giunta all'intersezione con la S.P. 239-via
Garibaldi, si era arrestata al segnale di Stop, accingendosi ad impegnare l'intersezione solo dopo aver verificato che non provenissero veicoli da destra o da sinistra. Nel compiere tale operazione, la stessa era stata costretta a sporgersi lievemente dalla linea orizzontale di arresto, a causa sia della posizione arretrata, rispetto al margine della S.P. 239, in cui era posta la suddetta linea di stop, sia della mancanza di uno specchio parabolico, sia, infine, della presenza di un'abitazione, posta, a destra, a nord-ovest dell'intersezione, a raso del margine della carreggiata, costituente un impedimento visivo. Pertanto, la condotta di guida dell'attrice non aveva avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del sinistro, dal momento che lo stesso
5 non si sarebbe verificato se il non avesse attraversato, in quel momento, la strada CP_3
contromano e con una velocità di guida superiore al limite previsto in quello specifico tratto;
19. d'altro canto, gli agenti verbalizzanti avevano erroneamente rilevato che la vettura condotta da nel frangente del sinistro, si era immessa nella circolazione Parte_1
“senza rispettare la segnaletica sia orizzontale che verticale dello stop”, senza neppure menzionare l'invasione di corsia contromano da parte del veicolo antagonista;
20. ulteriore incongruenza risultante dal verbale era quella per cui, nonostante gli agenti verbalizzanti avessero attribuito la responsabilità del sinistro all'attrice per non aver concesso la precedenza in corrispondenza del segnale di Stop, ciononostante gli stessi non avevano ritenuto di comminare alla medesima alcuna sanzione amministrativa per la violazione della relativa norma del C.d.S.;
21. in merito al quantum risarcibile, lo stesso doveva essere parametrato sulla scorta delle risultanze medico-legali della predetta c.t.p., per un complessivo ammontare di euro
249.775,40;
22. sussistevano, inoltre, i presupposti per la personalizzazione del danno, nella misura del 20%, in virtù dell'alterazione degli aspetti anatomico-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva patite della danneggiata che, allo stato attuale, lamentava episodi di cefalea e vertigini, con sensazione di mancanza di equilibrio, dolore persistente al ginocchio ed alla caviglia con limitazione dei movimenti e difficoltà ad alzarsi dalla posizione seduta. Dovevano, inoltre, essere valutati la difficoltà nel prendere sonno e il maturato stato ansioso-depressivo, con frequenti cambiamenti del tono dell'umore e deficit dell'attenzione;
23. l'attrice, poi, in conseguenza del sinistro, aveva dovuto iniziare ad assumere una terapia farmacologica che aveva limitato i suoi rapporti personali ed inibito la possibilità di utilizzare la propria auto, circostanza quest'ultima particolarmente gravosa in considerazione del fatto che la medesima viveva da sola in un piccolo centro e aveva frequente necessità di utilizzare l'auto per vari spostamenti;
24. sempre in punto di quantum debeatur, l'attrice aveva diritto ad essere indennizzata delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, per un ammontare complessivo di euro 5.700,10, oltre al rimborso delle spese mediche necessarie, in futuro, quale conseguenza del sinistro;
6 25. il danno patrimoniale subito dall'attrice doveva, altresì, ricomprendere il danno subito dalla autovettura, da quantificare in una somma pari al valore ante sinistro del mezzo – la cui riparazione, data la gravità dei danni subiti, risultava antieconomica – oltre ai costi necessari per la reimmatricolazione della nuova autovettura e quelli relativi al periodo residuo di validità del bollo non goduto. Il tutto per un totale di euro 3.000,00;
26. in conclusione, l'ammontare totale del danno subito da doveva Parte_1
essere quantificato nella somma di euro 258.475,50, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejctis
Nel merito: accertare e di conseguenza dichiarare che l'incidente automobilistico per cui è causa si è verificato per responsabilità prevalente dell'attore o, in via subordinata, con pari responsabilità o in ogni caso ex art 2054 c.c. comma secondo e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle sole somme che saranno provate e riconosciute in corso di causa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
A fondamento delle proprie difese, la parte convenuta esponeva che:
1. non vi era alcuna evidenza che al momento dell'urto, fosse ferma Parte_1
sulla linea dello Stop. Tale circostanza, al contrario, era smentita dalle medesime deduzioni dell'attrice, allorché la stessa affermava che, nel momento in cui si accingeva a ripartire dall'intersezione al fine di immettersi nel flusso della circolazione, si spostava in avanti oltrepassando la linea di Stop;
2. gli agenti verbalizzanti, del resto, avevano rilevato come, al momento dello scontro tra i veicoli, la conducente della IA AN avesse già oltrepassato la linea di Stop, immettendosi sulla strada;
3. dalla ricostruzione della dinamica del sinistro risultante dalla relazione tecnica di parte, redatta per conto della compagnia assicurativa convenuta, emergeva come, nella specie, vi fosse una responsabilità prevalente dell'attrice o, in subordine, una responsabilità, quantomeno, paritaria tra i due conducenti;
7 4. sul quantum della domanda attorea, doveva rilevarsi che, in merito alla domanda di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento dell'auto di proprietà dell'attrice, lo stesso doveva essere liquidato tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata;
5. quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute, la stessa appariva all'evidenza sproporzionata e non suffragata da prove che attestassero la loro congruenza con la gravità delle lesioni personali residuate in capo alla Parte_1
6. doveva essere contestata anche la quantificazione oggetto della domanda risarcitoria con riguardo al danno biologico per invalidità temporanea assoluta e parziale, dal momento che il periodo di convalescenza conteggiato era manifestamente eccessivo in relazione al periodo di prognosi refertato alla paziente;
7. infine, anche la liquidazione del danno biologico per invalidità permanente non era coerente con l'effettivo pregiudizio all'integrità psico-fisica dell'attrice e, parimenti, la stessa non aveva diritto all'applicazione, sull'importo liquidato, della personalizzazione del danno.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice in quanto infondata.
Nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, condannare la società di
Assicurazione , che copre il rischio per la r.c.a., al pagamento del danno e tenere Controparte_7
indenne la convenuta da tale pagamento, perché regolarmente assicurata. Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta deduceva che:
1. preliminarmente, doveva rilevarsi come fosse pienamente operativa nel caso in esame la copertura assicurativa derivante dalla polizza n. 1/44818/30/162661406, c.d. bonus malus, sottoscritta con la Controparte_1
2. nel merito, doveva contestarsi la domanda attorea in punto sia di an sia di quantum debeatur. Nello specifico, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva alla condotta di guida di che, nel frangente del sinistro, si immetteva sulla S.P. Parte_1
239 senza rispettare la segnaletica stradale sia orizzontale sia verticale;
3. inoltre, non era condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal consulente tecnico di controparte. Ed invero, da un lato veniva affermato che la circolazione stradale sulla carreggiata ristretta della S.P. 239/via Garibaldi si svolgesse, all'ora del sinistro, a
8 senso unico alternato, dall'altro lato, veniva sostenuto che il veicolo condotto dal CP_3
circolasse contromano. Una simile circostanza era smentita proprio dal senso unico alternato e dalla mancanza di due corsie contrapposte con altrettanti sensi di marcia;
4. allo stesso modo, non erano attendibili le simulazioni volte alla valutazione meramente presuntiva della velocità dei veicoli al momento del sinistro, in quanto fondate non sul reale stato dei luoghi e sulle condizioni dei veicoli coinvolti, quanto, piuttosto, su dati non affidabili e, al più, su reperti fotografici;
5. dall'esame dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, risultava pacificamente che l'attrice, nel frangente del sinistro, non aveva rispettato il segnale di Stop e, conseguentemente, non aveva dato la precedenza ai veicoli provenienti dal lato destro dell'intersezione. Pertanto, la condotta di guida di era stata imprudente ed Parte_1
imperita e si poneva, in via esclusiva, in nesso di causalità efficiente con la verificazione dell'evento sinistroso;
6. d'altra parte, invece, in quel momento, procedeva a velocità Controparte_3
contenuta, non superiore a quella prescritta dalla segnaletica stradale presente, percorrendo l'unica corsia della carreggiata disponibile per il transito;
7. infine, dovevano essere contestate le singole voci di danno oggetto della domanda risarcitoria di parte attrice. non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, assunte le prove orali ammesse, espletata la C.T.U. medico-legale, il Giudice, a mezzo di ordinanza emessa in data
29.09.2023, formulava alle parti, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., proposta conciliativa alla quale aderiva la sola parte attrice.
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 13.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
9 In via preliminare, il Tribunale osserva come la fattispecie in esame si inserisca inequivocabilmente nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c.c. in materia di danni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie.
A tal proposito si rileva, anzitutto, come l'art. 2054 c.c. preveda, al comma 2, una presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti coinvolti nel sinistro nel caso di scontro tra veicoli. Tale norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì configura una presunzione iuris tantum di responsabilità solidale paritaria in capo ai conducenti coinvolti, da cui gli stessi possono liberarsi dimostrando, rispettivamente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sul punto, è necessario specificare, inoltre, come, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorra “non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni" (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. III, n. 26523 del 17/12/2007; Cass. civ., sez. III, n. 9353 del 4/4/2019; Cass. civ., sez. III, n. 15736 del 17/5/2022).
Ancora e calandosi nel merito del sinistro che ci occupa, relativo ad una collisione diretta tra due veicoli, preme osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, in ossequio al principio di regolarità causale, benché siano imputabili alla condotta dell'agente esclusivamente le conseguenze che appaiano sufficientemente prevedibili al momento dell'azione (o omissione), ciononostante sia necessario mantenere una distinzione fra l'accertamento del nesso causale e quello della sussistenza dell'elemento soggettivo del fatto illecito (cfr. Cass. SS. UU. 11/01/2008, n. 584).
A tal fine, per epurare il giudizio di causalità da ogni residuo afferente all'elemento soggettivo dell'illecito, insito nell'immanenza della categoria di colpa a quella di previsione, deve mantenersi netta la distinzione fra causalità ed imputazione, la prima espressione della legge scientifica, la seconda espressione della legge giuridica.
La causalità, nello specifico, attiene al collegamento naturalistico di elementi accertato sulla base delle cognizioni scientifiche o più semplicemente logiche (cfr. Cass. civ. 18/04/2005,
10 n. 7997, la quale rinvia a “criteri: a) di probabilità scientifica, se esaustivi, b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura”).
L'imputazione corrisponde, invece, all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento o fatto sulla base di un criterio di valore. La colpa, quale parametro della condotta, si colloca chiaramente sul versante dell'imputazione.
Deve a tal riguardo rammentarsi, con riferimento alla nozione di causalità, che l'ambito della responsabilità civile ha subìto un progressivo allontanamento dai principi della giurisprudenza penale che ponevano al centro della regola causale gli artt. 40 e 41 c.p., quali disposizioni di applicazione universale.
Dopo la decisione delle S.U. della Corte di Cassazione (cfr. sent. del 11/01/2008, n. 576),
l'illecito civile ha una struttura diversa da quella penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato.
In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno.
Pertanto, occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile.
La prima verifica attiene alla c.d. causalità materiale e trova disciplina negli artt. 40 e 41
c.p., mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'art. 1223 c.c.. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (cfr. Cass. SS.UU. 11/01/2008, n. 581), inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica.
Per la causalità giuridica, che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'art. 1223 c.c., che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Il filtro dell'art. 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, sent. 19/09/2019, n. 23328).
11 Nel caso che ci occupa, sotto il profilo dell'accertamento della c.d. causalità materiale, gli elementi di prova acquisiti consentono, prima facie, di ritenere provata la dinamica dell'incidente per come descritta dalla parte attrice.
Ed invero risulta, ex actis, che, in data 21.02.2019, verso le ore 19:15 circa,
[...]
alla guida dell'autovettura IA AN, tg. EB603TN, di sua proprietà, ripartendo Parte_1
dalla linea orizzontale e trasversale di Stop, posta all'uscita ovest del parcheggio di Borgo
Giacomo Leopardi, nel Comune di Servigliano, ubicata in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 239, al fine di svoltare a destra in direzione mare-monti, veniva urtata sulla parte anteriore del mezzo dall'autovettura EU ER 206, tg. EH384HG, di proprietà della condotta nell'occasione da che in quel momento Controparte_2 Controparte_3
stava percorrendo l'anzidetta strada provinciale, all'altezza del km 33+500 e in direzione monti- mare. Altresì dimostrata è la circostanza che il conducente del veicolo di proprietà della società convenuta occupasse, in quel frangente, la parte sinistra della carreggiata.
La ricostruzione prospettata si fonda, oltre che sui rilievi compiuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro e dalla relativa documentazione fotografica, ritraenti il tratto di strada
“teatro” dell'incidente e la condizione dei mezzi coinvolti, sul contributo fornito dalle testimonianze acquisite.
Dall'esame degli elementi probatori è emerso, in particolare, quanto alla condotta di guida tenuta dalla parte attrice, che l'autovettura condotta da giunta Parte_1
all'intersezione con la S.P. 239-via Garibaldi, si arrestava all'altezza della segnaletica orizzontale relativa allo Stop, sporgendosi in avanti, per accertare che, né da destra, né da sinistra, provenissero veicoli, intendendo la stessa svoltare a destra, in direzione mare-monti.
È altresì dimostrato che la visuale, all'altezza dell'incrocio, fosse parzialmente ostacolata dalla presenza di un edificio ubicato a nord-ovest dell'intersezione (cfr. prova testimoniale di
, contenuta nel verbale d'udienza del 02.02.2023 e, in particolare, la risposta al Testimone_1
capitolo di prova n. 2 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte attrice, ovvero rispettivamente: “Vero che l'attrice, uscita dal parcheggio, appena giunta all'intersezione con la SP
239-via Garibaldi, si arrestava regolarmente al segnale di stop e si accingeva ad impegnare detta intersezione per svoltare a destra, solo dopo aver verificato che non provenissero veicoli né dalla sua sinistra né dalla sua destra?” alla quale il teste rispondeva: “è vero. Posso specificare di aver visto la vettura condotta da
[...]
– che conosco in quanto cliente della mia autoscuola – ferma allo stop in posizione obliqua rispetto Parte_1
12 alla riga trasversale. Posso ancora dire che, per la conformazione dei luoghi ed, in particolare, per la presenza di un edificio posto al confine con la carreggiata, è necessario che le auto che escono dal parcheggio si sporgano un po' in avanti rispetto alla linea trasversale dello stop. Dalla mia posizione non vedevo l'interno dell'abitacolo della vettura condotta dall'attrice”).
Quanto alla valutazione della condotta di nell'ambito della Controparte_3
ricostruzione della dinamica del sinistro, deve ritenersi provato che lo stesso, alla guida dell'autocarro EU ER 206, tg. EH384HG, percorreva la S.P. 239 in direzione monti- mare allorché, giunto in prossimità dell'intersezione con l'uscita ovest del parcheggio di Borgo
Giacomo Leopardi, si allargava, occupando la semicarreggiata sinistra, così, impattando contro la vettura IA AN, tg. EB603TN, condotta dalla (cfr. prova testimoniale di Parte_1 Tes_1
, contenuta nel verbale d'udienza del 02.02.2023 e, in particolare, la risposta al capitolo
[...]
di prova n. 7 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. del fascicolo di parte attrice, ovvero rispettivamente: “Vero che, proprio mentre la si accingeva a ripartire dallo Parte_1
STOP e si trovava a cavallo della linea orizzontale di STOP, l'autocarro EU ER 206 Tg. EH 384
HG, di proprietà della e condotto da , che percorreva la SP 239 con Controparte_8 Controparte_3
direzione monti > mare, invadeva totalmente l'opposta semicarreggiata di spettanza della IA AN ed andava ad impattare contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura della che si trovava ancora a cavallo Parte_1
della linea di STOP-Dare la precedenza?” alla quale il teste rispondeva: “è vero. Ricordo un furgoncino di colore chiaro – non so meglio specificare il modello- che arrivava dalle mie spalle e invadeva la semicarreggiata andando ad impattare contro la vettura della che era ancora ferma allo STOP”). Parte_1
Ancora, sempre in tema di valutazione della condotta di guida di Controparte_3
assume rilievo in questa sede l'accertamento della presenza, all'epoca del sinistro, in quel tratto di strada, di un cantiere per la manutenzione della sede stradale, posto in prossimità del margine destro della carreggiata nella direzione di marcia del EU ER, nonché della previsione di un limite di velocità di 30 km/h. Infine, deve ritenersi, altresì, accertata la vigenza del senso unico alternato per la circolazione (cfr. documentazione fotografica versata in atti e, in particolare, le fotografie allegate sub nn. 22 e 23, ritraenti la segnaletica stradale in questione).
Tanto detto, tenuto conto dei principi di diritto ampiamente sopra richiamati, deve rilevarsi che l'accertata dinamica del sinistro ha consentito di riscontrare in concreto la sussistenza di condotte colpose in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli interessati, eziologicamente incidenti sulla verificazione del sinistro.
13 Più nello specifico, deve ritenersi, in primo luogo che, nella specie, la condotta di guida di sia censurabile, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità Controparte_3
giuridica tra tale condotta e l'evento sinistroso, per la violazione degli artt. 143 e 146 C.d.S., dal momento che il conducente, al momento dell'impatto, non teneva strettamente la destra, al contrario, allargandosi sino ad occupare la semicarreggiata, posta alla sua sinistra, dalla quale proveniva il veicolo condotto dall'attrice.
Sul punto, non possono essere condivise le deduzioni difensive della convenuta
[...]
secondo cui la responsabilità dell'incidente dovrebbe essere ascritta in via Controparte_2
esclusiva alla condotta di guida di consistita nell'essersi immessa nel flusso Parte_1
della circolazione senza rispettare il segnale di Stop. Ed invero, alla luce delle rilevate evidenze fattuali, deve rilevarsi come, nel frangente del sinistro, secondo l'id quod plerumque accidit, la condotta colposa di abbia avuto un'efficienza causale rispetto alla Controparte_3
verificazione dell'evento dannoso, determinando, pertanto, la responsabilità colposa dei convenuti, in solido tra loro, per i danni subiti dalla parte attrice.
D'altro canto, avuto riguardo alla condotta di guida di primaria Parte_1
rilevanza deve essere accordata all'esame della documentazione fotografica ritraente le condizioni del veicolo IA AN condotto dall'attrice successivamente allo scontro per cui è causa (cfr. documentazione fotografica versata in atti e, in particolare, le fotografie sub nn. 5 e
8), nonché ai rilievi effettuati dagli agenti verbalizzanti poi confluiti nel relativo verbale.
Proprio le condizioni dei veicoli, soprattutto, in relazione ai danni riportati dalla vettura di proprietà della parte attrice, consentono di accertare la ricorrenza, nella specie, dell'urto “frontale tra veicoli in marcia”, poi, constatato dagli agenti intervenuti sui luoghi (cfr. pag. 2 del doc. denominato “Rapporto Carabinieri di Montegiorgio”, nel fascicolo di parte attrice).
Da tale evidenza probatoria, allora, se, da un lato, emerge la conferma che il conducente del furgoncino marciasse non tenendo strettamente la destra, dall'altro, può desumersi come la conducente, sebbene si fosse inizialmente fermata in corrispondenza della segnaletica orizzontale di Stop, al momento dell'immissione sulla strada provinciale, nonostante il sopraggiungere del veicolo antagonista, abbia comunque impegnato completamente la carreggiata, senza dare la precedenza, pertanto, non attenendosi alle norme prescritte dal C.d.S., all'art. 145 C.d.S.
14 Sul punto, poi, non coglie nel segno l'argomento della difesa dell'attrice volto ad ascrivere in capo al conducente convenuto una guida “contromano”, dovendosi, piuttosto, ritenere accertata la vigenza, nel tratto di strada interessato, del senso unico alternato e, conseguentemente, l'obbligo in capo al conducente, al più, di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli già in arrivo, nell'opposto senso di marcia, prima di poter proseguire (cfr. foto allegate al rapporto degli agenti).
Anche in questo caso, non trovano conforto le deduzioni difensive della parte attrice, secondo cui la manovra con la quale avrebbe superato la linea di arresto si Parte_1
fosse resa necessaria al fine di verificare che non provenissero veicoli dalla strada principale, dal momento che la visuale era ostruita dalla presenza di un'abitazione ubicata a nord-ovest dell'intersezione.
Sul punto si osserva, infatti, come la stessa conformazione dei danni residuati in capo al veicolo IA AN consente verosimilmente di escludere che lo scontro sia avvenuto in stretta prossimità dell'intersezione, bensì in un momento in cui il predetto veicolo aveva già impegnato completamente la carreggiata, in quanto, diversamente, i segni dell'urto avrebbero coinvolto maggiormente la parte laterale destra del veicolo.
Del resto, la testimonianza resa all'udienza del 02.02.2023, dal teste , Testimone_1
neppure può essere utile ad escludere qualsivoglia responsabilità dell'attrice.
Ed invero, lo stesso ha testualmente dichiarato di aver visto la vettura condotta da
[...]
ferma allo stop “in posizione obliqua rispetto alla riga trasversale”. Confrontando la Parte_1
dichiarazione con il punto d'urto, allora, la circostanza dello scontro frontale tra i veicoli nell'ambito del sinistro per cui è causa depone logicamente nel senso che, in ogni caso, la avesse già compiuto un movimento di curvatura in avanti, tale da occupare un Parte_1
consistente tratto di strada successivo alla linea dello stop. In questi termini, ove si desse accesso alla tesi secondo cui l'attrice al momento dell'impatto si trovasse ferma “in posizione obliqua” non potrebbe che concludersi per un arresto del veicolo allorché lo stesso si trovava già sulla statale e, dunque, in una posizione tale da costituire pericolo o intralcio per la circolazione, in violazione dell'art. 140 C.d.s..
Del resto, deve intendersi violato anche l'art. 154, comma 1, C.d.S. laddove prevede che "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per
15 impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada”.
Nel caso di specie, ancora, la circostanza che lo scontro sia avvenuto frontalmente tra i due veicoli deve ritenersi provata anche in considerazione della fede pubblica privilegiata propria delle dichiarazioni di soggetti verbalizzanti, superabile soltanto dal positivo accertamento risultante all'esito di un procedimento per querela di falso, nella specie, non introdotto.
Infine, deve rammentarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass., Sez. 4, sent. n. 32202 del 15/07/2010), secondo cui “costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili”.
Anche alla luce del superiore principio di diritto, la deve ritenersi Parte_1
corresponsabile, in quanto non è stato dimostrato in causa che, per quanto sin qui rilevato, la stessa abbia ottemperato all'obbligo di prudenza ed attenzione che comprende altresì quello di prevedere le irregolari condotte altrui non idonee ad escludere la responsabilità concorrente dinanzi anche ad una condotta scorretta del conducente dell'auto che, provenendo dal senso opposto di marcia invada la semicarreggiata opposta, condotta che non può considerarsi imprevedibile, tenuto conto della presenza di un incrocio e che, seppure violativa del Codice della Strada, costituisce circostanza non infrequente e, pertanto, tale da ritenersi quale eventualità non estranea alle ricorrenti irregolarità della circolazione stradale.
Deve, quindi, concludersi come anche la condotta di guida di abbia Parte_1
concorso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell'evento dannoso.
Tirando le fila del discorso, allora, l'esame delle evidenze documentali ed istruttorie non consente di individuare profili di colpa esclusiva a carico della condotta di guida del CP_3
come sostenuto dall'attrice, né è tale da indurre ad escludere, in maniera assoluta e con sufficiente margine di certezza, la riconducibilità del sinistro alla concorrente condotta del
Parte_1
A questo punto, accertata in concreto la responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, deve darsi atto in questa sede di come non appaia possibile, alla luce
16 delle concrete modalità di verificazione del sinistro, una valutazione percentuale esatta del contributo causale delle rispettive condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti rispetto alla verificazione del sinistro.
Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, non sia stata superata la presunzione di pari responsabilità prescritta dall'art. 2054, comma 2 c.c..
Tanto specificato, si deve ora procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice.
In corso di causa, è stata espletata C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice che ha consentito di ritenere accertata, secondo il criterio di preponderanza dell'evidenza, la riconducibilità eziologica delle lesioni riportate dall'attrice al sinistro come sopra descritto.
Tenuto conto dell'accertata corresponsabilità di entrambi i veicoli nella causazione dell'evento, allora, la domanda attorea, in punto di an, deve essere parzialmente accolta riconoscendo la concorrente responsabilità solidale di della Controparte_3 Controparte_2
quale proprietaria del veicolo ER 206, tg. EH384HG, e della
[...] Controparte_1
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del suddetto veicolo, rispetto al danno subito
[...]
da Parte_1
L'accertamento della responsabilità colposa delle parti convenute dà luogo al diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
che siano conseguenza immediata e diretta dell'evento sinistroso, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c..
Ciò premesso, va valutata la pretesa risarcitoria della parte attrice.
Quanto ai postumi permanenti, l'ausiliario del giudice ha rilevato che “i postumi invalidanti e permanenti (…), da riscontro obiettivo certo in correlazione all'iter clinico ed accertamenti strumentali effettuati, sono secondari a: - trauma distorsivo-distrattivo cervicale+dorso-lombare con frattura instabile L4 trattata con stabilizzazione vertebrale;
- trauma cranico minore;
- trauma cingolo scapolare sn con frattura al terzo medio della clavicola e corpo-manubrio dello sterno;
- trauma ginocchio sn con frattura tipo 5 del piatto tibiale;
- trauma con frattura del malleolo tibiale sn;
- trauma con fratture costali multiple (non dettagliatamente in grado di stabilire il numero); - esiti cicatriziali e la turbe emotiva”, che, complessivamente, “sono valutabili nella misura del 33%(trentatre per cento)”.
17 Quanto, invece, ai postumi di natura temporanea, gli stessi sono stati quantificati come segue: “ITT gg 30(trenta); - ITP al 75% gg 50(cinquanta); - ITP al 50% gg 50(cinquanta); - ITP al 25% gg 40(quaranta)”.
Ebbene, osserva il Tribunale come sia circostanza nota quella dell'introduzione, con d.p.r.
13.01.2025 n. 12 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 18.02.2025 n. 40) - in vigore dal 05.03.2025, della tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali, e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo.
Peraltro, tenuto conto della esiguità dei precedenti giurisprudenziali di merito e dell'assenza di un'indicazione da parte della Corte di Legittimità, il Tribunale ritiene di continuare a fare riferimento, nel caso di specie, alla luce delle indicazioni offerte dalla
Suprema Corte (cfr. sentenza n. 12408 del 07.06.2011), ai criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e
1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette “Tabelle Milanesi”, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone.
Allo stato dell'arte, invero, non possono che essere evidenziati, quali elementi deponenti nel senso di posticipare l'applicazione della c.d. TUN, in primo luogo, il dato testuale dell'art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 secondo cui “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
In secondo luogo, la tabella è entrata in vigore senza essere accompagnata dal “tabella delle invalidità”, di cui al comma 1 dell'art. 138 cod. Ass. e lo stesso quesito è stato formulato facendo espresso riferimento a barème diversi che rischiano di creare iniquità in considerazione del differente valore attribuito dalle T.U.N. al punto di invalidità.
Tanto chiarito, allora, le suddette tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate all'attualità, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n.
26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti sia anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza
18 soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.
Alla stregua della ormai nota interpretazione giurisprudenziale richiamata, la liquidazione, infatti, può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (cfr., ex multis, Cass. n.
21939/2017).
Ciò premesso, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (66 anni), nonché delle ulteriori circostanze articolate nelle difese della parte attrice, quanto alle conseguenze dei disturbi riportati, alle abitudini di vita anche in relazione alle modalità del sinistro, alla degenza ospedaliera e alla terapia farmacologica cui la paziente ha dovuto sottoporsi, è stato acclarato che ha subito, in conseguenza del sinistro: Parte_1
- un danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente, da individuare nella misura del 33% e da liquidarsi, in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (66 anni)
19 applicando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella somma di euro 178.121,00 già incrementata per la sofferenza soggettiva (119.544,00+58.577,00);
- danno biologico da invalidità temporanea, pari ad un totale di 170 giorni, di cui 30 giorni al 100% (30*115), 50 giorni al 75% (50*86,25), 50 giorni al 50% (50*57,50) e 40 giorni al 25%
(40*28,75): a tale titolo, deve riconoscersi la somma di euro 11.787,50.
Il tutto, per un totale di euro 189.908,50.
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che
“il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (cfr. Cass. n. 23778/2014).
Il Giudice, attraverso una lettura dell'art. 2059 c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione, e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale, intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari.
Quanto alla personalizzazione, richiamati i principi di diritto di cui sopra, deve aggiungersi che quanto alle lesioni macro-permanenti, l'art. 138, comma 3, Codice delle Assicurazioni private prevede che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche".
Se, dunque, non può esservi dubbio, su un piano generale, che la liquidazione del danno non patrimoniale debba unitariamente "attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del
20 pregiudizio complessivamente", compreso dunque "l'aspetto della sofferenza interiore", così come l'eventuale "alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche" (cfr. Cass. civ. 20/04/2016, n. 7766, richiamata e ribadita da Cass. civ. n. 20795/2018), dalle richiamate pronunce della Suprema
Corte emerge, per altro verso, l'impossibilità di farsi ricorso a qualunque automatismo risarcitorio, in quanto la lesione del diritto alla salute, come quella di ogni diritto costituzionalmente protetto, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi, e dunque essi sono autonomamente risarcibili solo se provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. Cass. civ., n. 901/2018).
Lo stesso art. 138, comma 3 summenzionato, oltre a stabilire che alla liquidazione di tali aspetti del danno si proceda con aumento percentuale del risarcimento quantificato secondo la tabella di cui al primo comma sino al 20%, e non in via separata rispetto a tale quantificazione, richiede per l'applicazione dell'aumento e per stabilirne l'entità che la menomazione accertata incida in maniera "rilevante" su specifici aspetti dinamico-relazionali personali "documentati e obiettivamente accertati" e che abbia causato o causi una sofferenza psico-fisica "di particolare intensità", sulla base di un "equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
Nel caso di specie, la parte attrice ha allegato la sostanziale alterazione delle proprie condizioni esistenziali a seguito del sinistro per cui è causa.
L'istruttoria orale, in effetti, ha consentito di ritenere dimostrato un cambiamento nei rapporti relazionali prima intrattenuti dall'attrice, nonché nelle modalità con cui la stessa ha dovuto attendere e sta attendendo alle incombenze quotidiane, tenuto conto dell'angoscia con la quale la si pone alla guida del veicolo e alla diradazione delle uscite, sia durante la Parte_1
convalescenza, sia successivamente (cfr. dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del
16.05.2024 e del 24.10.2024).
Il Giudice, procedendo ad una valutazione nella sua effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dall'attrice (così da tendere ad un risarcimento del danno nella misura più prossima alla sua integralità, puramente tendenziale atteso che trattasi di danno alla persona) ritiene, allora, presuntivamente che, nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari in quanto la fattispecie in esame si differenzia dai casi consimili di invalidità dello stesso grado, proprio alla stregua degli aspetti sopra valorizzati.
21 Pertanto, si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione, che consenta di congruamente risarcire la voce di danno non patrimoniale che comprende anche il profondo turbamento e la sofferenza legate alla condizione di invalidità permanente (e dunque tutte gli aspetti della sofferenza riconducibili all'art. 2059 c.c.) liquidandolo nella complessiva somma di euro 200.000,00 euro.
Passando, poi, alla domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, deve darsi atto di come la parte attrice abbia agito per la restituzione degli esborsi sostenuti a titolo di spese mediche necessarie in conseguenza del sinistro, nonché per gli incarichi svolti dai consulenti di parte, dott. e p.i. e, infine, delle spese Persona_2 Persona_3
conseguenti al danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attrice.
La domanda è fondata e dev'essere accolta, per quanto di ragione, nei termini che seguono.
Quanto alla voce di danno patrimoniale relativa alle spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto
“giustificate tutte le spese mediche per accertamenti e valutazioni specialistiche di cui l'allegata documentazione come da quantificazione del legale di parte”.
Sulla scorta della documentazione versata in atti dalla parte attrice, vale a dire, la fattura per fisioterapia Kinesan n. 512C/2019 del 27.06.2019, di euro 1.002,00, la fattura della dott.ssa n. 1/2019 del 20.05.2019, di euro 300,00 e la fattura del dott. n. Persona_4 Per_5
13/2019 del 05.08.2019, di euro 640,50 (cfr. docc. nn. 13, 14 e 16 del fascicolo di parte attrice), devono ritenersi accertati esborsi, per spese mediche, per euro 1.942,50.
Quanto, invece, alla voce di danno relativa alle spese per le consulenze di parte,
[...]
ha depositato la fattura emessa dal dott. n. 138/2019 del 09.11.2019, Parte_1 Per_2
dell'importo di euro 1.220,00, nonché fatture emesse dal consulente di parte n. Persona_3
267/2019 del 28.10.2019, dell'importo di euro 634,40 e n. 160/2020, del 31.08.2020, dell'importo di euro di 1.903,20 (per un totale di euro 2.537,60).
Osserva il Tribunale che, in materia, la giurisprudenza di legittimità si sia espressa affermando il principio per il quale esse hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, di norma, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, “a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…) nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel presente giudizio” (cfr. Cass. civ. sez. II, 18/05/2015,
22 n.10173), nonché quello per il quale “tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate” (cfr. Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19).
Nella specie, gli importi richiesti, quantificati in complessivi euro 3.757,60, non appaiono né superflui né eccessivi, tenuto conto delle tariffe professionali e degli stessi parametri da applicare ai consulenti tecnici d'ufficio per operazioni peritali del medesimo tipo e, pertanto, devono essere tenuti in considerazione quale voce concorrente alla quantificazione del danno patrimoniale patito dall'attrice.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del danneggiamento dalla propria auto e, nello specifico, di una somma commisurata al valore ante sinistro del mezzo – la cui riparazione risultava antieconomica – oltre ai costi necessari per la reimmatricolazione della nuova autovettura e quelli relativi al periodo residuo di validità del bollo non goduto, deve osservarsi quanto segue.
L'esame della documentazione versata in atti dalla parte attrice consente di valorizzare la valutazione del valore commerciale ante sinistro del veicolo IA AN, tg. EB603TN, di proprietà di eseguita dalla (cfr. pag. 10 dell'all.to 4 del doc. n. Parte_1 Controparte_9
12, nel fascicolo di parte attrice), tenuto conto, altresì, della sostanziale adesione alla valutazione di antieconomicità della riparazione da parte dalla convenuta e Controparte_1
della contestazione generica svolta dalla convenuta Controparte_2
Tanto detto, coerentemente con l'anzidetta valutazione tecnica, può essere liquidato in via equitativa, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali relativi al danneggiamento dell'auto di proprietà dell'attrice, un importo pari ad euro 3.000,00, di cui euro 2.800,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore ante sinistro del mezzo, ed euro
200,00 a titolo di indennizzo per il periodo residuo di validità del bollo non goduto e per l'esborso necessario all'immatricolazione di un'auto sostitutiva.
Tutto quanto premesso, l'ammontare complessivo del risarcimento deve essere quantificato nella somma di euro 208.700,10 a titolo di danno patrimoniale (euro 8.700,10) e non patrimoniale (euro 200.000,00) che, in ragione della ritenuta responsabilità paritaria della danneggiata nella causazione del sinistro, viene riconosciuta decurtata del 50%, ovvero nella misura di euro 104.350,05.
23 Sul totale dei danni liquidati deve riconoscersi alla parte ricorrente anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224, comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U.
17.02.1995 n. 1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato (ad eccezione degli esborsi a titolo di spese mediche, oggetto di sola rivalutazione) all'epoca del fatto (21.02.2019)
e rivalutato anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (BOT, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio, così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo. A quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.
23/01/1995 n. 725, Cass. 16/12/1994 n. 10796, Cass. 14/03/1995 n. 2930, Cass. 16/07/1992,
n. 8663, Cass. 01/03/1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
L'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, la rideterminazione dell'ammontare relativo ai danni conseguenti al sinistro e la parziale reciproca soccombenza delle parti si pongono quali motivi fondanti il rigetto della domanda di risarcimento del danno
24 per lite temeraria, ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., svolta dalla parte attrice e giustificano, parimenti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto, infine, alle spese di C.T.U. deve darsi atto che l'ausiliario del giudice non ha depositato la richiesta della liquidazione delle spese in questione.
Peraltro, con ordinanza a verbale del 20.04.2023, era stato assegnato al C.T.U. un acconto pari ad euro 500,00 oltre accessori di legge.
Pertanto, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da verbale di udienza del 20.04.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1398/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la contumacia di Controparte_3
❖ in parziale accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice, condanna la la e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno subito, Parte_1
dell'importo complessivo di euro 104.350,05, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda, svolta dalla parte attrice, ex art. 96 c.p.c.;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U., liquidate come da verbale di udienza del 20.04.2023;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo il 07.07.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1398/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
Recchioni e Giovanni Marziali, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), Galleria G. Pieri, n. 3, presso lo studio del primo difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Erminia Fidanza, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via Pompeiana, n. 48, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Marco De Angelis e Daniela Testa, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) - contumace;
Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
la e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta;
accertato e dichiarato che l'incidente di cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di , conducente l'autocarro PEUGEOT BIPPER 206 Tg. EH 384 HG, di Controparte_3
proprietà della ass.to per la RCA con la;
Controparte_4 Controparte_5
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attrice di tutti e di qualsiasi natura
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come descritti in narrativa, ed al rimborso delle spese sostenute, danni e spese che si richiedono nella somma complessiva di € 258.475,50 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o sarà comunque ritenuta equa e giusta, con interessi legali dall'accaduto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria calcolata come per legge;
condannare in convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15 %, Iva e Cap come per legge”.
A fondamento delle proprie domande, la parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. in data 21.02.2019, alle ore 19,00 circa, mentre era alla guida Parte_1
dell'autovettura IA AN, tg. EB603TN, di sua proprietà, assicurata con la
[...]
si trovava all'interno del parcheggio di Borgo Giacomo Leopardi, nel Controparte_6
territorio urbano del Comune di Servigliano allorché, accingendosi ad uscire e ad immettersi sulla S.P. 239–via Garibaldi, per svoltare a destra in direzione mare-monti, si arrestava al segnale di Stop posto all'uscita ovest del parcheggio;
2. mentre la stessa ripartiva, improvvisamente, veniva urtata sulla parte anteriore sinistra della propria autovettura dall'autocarro EU ER 206, tg. EH384HG, di proprietà della condotto da assicurato con la Controparte_2 Controparte_3 [...]
il quale percorreva, ad elevata velocità, la S.P. 239, con direzione monti- Controparte_1
mare, invadendo totalmente la semicarreggiata di pertinenza del senso di marcia impegnato dall'attrice, mentre quest'ultima si trovava ancora a cavallo della linea di Stop;
3. in quel tratto di strada, all'epoca, era presente un cantiere per lavori di manutenzione della sede stradale, localizzato in prossimità del margine destro della carreggiata, nella direzione
2 di marcia del EU ER, in un tratto di strada con limite di velocità di 30 km/h e circolazione obbligatoria a senso unico alternato;
4. peraltro, mentre nell'orario lavorativo la circolazione stradale nella zona del cantiere era regolata da un impianto semaforico, nelle ore notturne, il cantiere veniva chiuso ed il semaforo disattivato, consentendo così la circolazione dei veicoli nel doppio senso di marcia;
5. a causa della violenza dell'urto, il veicolo condotto dall'attrice veniva spinto all'indietro di circa 5 m, con movimento rotatorio, mentre il furgone EU ER proseguiva la sua corsa per oltre 16 mt. Entrambi i veicoli riportavano gravi danni soprattutto nella parte anteriore sinistra;
6. sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Montegiorgio per gli accertamenti di rito;
7. veniva trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
“Murri” di Fermo, ove i sanitari riscontravano un “politrauma (traumatismi multipli): frattura sternale, costali multiple, clavicola sn, frattura di LA, piatto e malleolo tibiale sn.”;
8. la paziente veniva ricoverata nel reparto di chirurgia e sottoposta a due interventi per la riduzione incruenta di frattura della tibia e della fibula, con fissazione interna e riduzione cruenta della frattura tibia prossimale sinistra e sintesi con placca e viti, nonché per la riduzione e sintesi del malleolo mediale sinistro. Veniva, quindi, dimessa in data 08.03.2019 con la seguente diagnosi: “frattura scomposta del piatto tibiale lat ginocchio sx, frattura del malleolo mediale sx, frattura della clavicola sx, frattura da schiacciamento del soma di L4, anemia postoperatoria” … Prognosi gg. 40”;
9. in data 13.04.2019, l'attrice veniva ricoverata presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di Terni per la “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo”
e, successivamente, in data 15.04.2019, sottoposta ad intervento chirurgico di “artrodesi lombare e lombosacrale”. Veniva, infine, dimessa in data 19.04.2019, con prognosi fino al 03.05.2019;
10. i certificati medici del 23.04.2019 e del 09.09.2019, a firma della dott.ssa Per_1
attestavano uno stato patologico persistente della conseguente alle gravi
[...] Parte_1
lesioni subite. Solo in data 16.09.2019, la paziente risultava clinicamente guarita, con postumi da valutare;
11. con relazione del 09.11.2019, il dott. quantificava, nella misura Persona_2
del 35-38%, l'invalidità permanente riportata dalla alla quale doveva aggiungersi un Parte_1
3 periodo di I.T.A. di 40 giorni, di I.T.P. al 75% di 60 giorni, al 50% di 50 giorni e al 25% di 54 giorni;
12. la con lettera del 08.05.2019, comunicava all'attrice Controparte_6
di non poter liquidare alcun risarcimento in favore della danneggiata per l'asserita mancanza di responsabilità, in relazione all'occorso, in capo a Controparte_3
13. l'attrice, alla luce dei gravi errori commessi dagli agenti verbalizzanti, poi, trasfusi nel verbale del sinistro, incaricava un proprio perito dell'accertamento e della ricostruzione della dinamica dell'incidente;
14. con PEC del 05.10.2020, l'attrice diffidava gli odierni convenuti in merito al risarcimento del danno, ma la dopo averla sottoposta a visita Controparte_1
medico-legale da parte del proprio medico fiduciario, comunicava alla di non poter Parte_1
procedere nella pratica di liquidazione del sinistro, in quanto la stessa era ancora in attesa del deposito della perizia di parte;
15. la responsabilità del sinistro doveva essere integralmente ascritta a CP_3
quale conducente dell'autocarro EU ER, per aver proceduto a velocità
[...]
sensibilmente superiore a quella imposta dalla segnaletica stradale e, soprattutto, per aver colposamente invaso la semicarreggiata di spettanza dell'attrice, procedendo contromano e andando ad impattare con la IA AN condotta dall'attrice;
16. in particolare, il c.t.p. nella propria relazione, accertava le Persona_3
seguenti circostanze fattuali: a) il sinistro si verificava alle ore 19.00 circa del 21.02.2019, in orario notturno, nel centro abitato di Servigliano, al km 33+500 della S.P. 239, nel tratto di strada denominato via Garibaldi - e non via Circonvallazione Clementina, come erroneamente indicato nel rapporto dei C.C. di Montegiorgio;
b) in quel tratto di strada, nel senso di marcia monti-mare, vi erano: un cartello indicante la presenza di lavori in corso, un cartello indicante il limite di velocità di 30 km/h, un cartello di dare la precedenza nei sensi unici alternati e un semaforo – non attivo nell'orario in cui avveniva il sinistro;
c) il cantiere stradale risultava regolarmente segnalato secondo la normativa vigente, essendo la zona di lavoro transennata con rete, nastri e cavalletti;
d) la carreggiata stradale della S.P. 239/via Garibaldi era circoscritta per la presenza del cantiere stradale ma, all'ora del sinistro, era consentita la circolazione nel doppio senso di marcia;
e) la semicarreggiata in direzione monti-mare - nel senso di marcia di pertinenza dell'autocarro - risultava pienamente percorribile dai veicoli che vi transitavano,
4 avendo spazio sufficiente per mantenersi del tutto all'interno della carreggiata, senza necessità di invadere la semicarreggiata opposta in direzione mare-monti. La stessa era, infatti, di ampiezza pari a circa 5,60 mt nella parte iniziale e a 6,20 mt nella parte prospiciente alla linea di arresto dello stop;
f) il punto d'urto tra l'autocarro EU ER e la IA AN era situato all'interno del perimetro della semicarreggiata di pertinenza della IA AN;
g) l'urto tra i due veicoli doveva essere inquadrato come urto “frontale/laterale obliquo a sinistra tra veicoli in marcia”, contrariamente a quanto risultava nel verbale del sinistro, ove invece era stato riportato “scontro frontale tra veicoli in marcia”; h) a seguito del violento impatto la IA AN veniva spinta all'indietro con movimento traslatorio antiorario, fino ad urtare un mezzo modello CA in sosta in prossimità dell'intersezione stradale, mentre l'autocarro EU ER, dopo l'urto, proseguiva nella sua traiettoria di marcia, deviando leggermente verso la sua sinistra, per ben 16 mt prima di arrestare la marcia;
i) la velocità tenuta dall'autocarro condotto dal al CP_3
momento dell'impatto veniva quantificata in 54 km/h circa, dunque, sensibilmente oltre il limite di velocità di 30 km/h imposto in quel tratto di strada;
17. le superiori circostanze, allora, deponevano nel senso che, al momento del sinistro, il aveva tenuto una condotta di guida imprudente ed imperita, in violazione CP_3
dell'art. 143 comma 11 C.d.S. (“Divieto di circolazione contromano”), dell'art. 142 comma 8 C.d.S.
(“Superamento limite di velocità di oltre 20 km/h”) e dell'art. 141 comma 3 C.d.S. (“Velocità non prudenziale e non commisurata alla stato dei luoghi ed alle condizioni di tempo”). Tali circostanze erano sufficienti per ritenere vinta la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2
c.c.;
18. diversamente, la conducente della IA AN aveva tenuto, nell'occasione, una condotta di guida prudente. La stessa, infatti, appena giunta all'intersezione con la S.P. 239-via
Garibaldi, si era arrestata al segnale di Stop, accingendosi ad impegnare l'intersezione solo dopo aver verificato che non provenissero veicoli da destra o da sinistra. Nel compiere tale operazione, la stessa era stata costretta a sporgersi lievemente dalla linea orizzontale di arresto, a causa sia della posizione arretrata, rispetto al margine della S.P. 239, in cui era posta la suddetta linea di stop, sia della mancanza di uno specchio parabolico, sia, infine, della presenza di un'abitazione, posta, a destra, a nord-ovest dell'intersezione, a raso del margine della carreggiata, costituente un impedimento visivo. Pertanto, la condotta di guida dell'attrice non aveva avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del sinistro, dal momento che lo stesso
5 non si sarebbe verificato se il non avesse attraversato, in quel momento, la strada CP_3
contromano e con una velocità di guida superiore al limite previsto in quello specifico tratto;
19. d'altro canto, gli agenti verbalizzanti avevano erroneamente rilevato che la vettura condotta da nel frangente del sinistro, si era immessa nella circolazione Parte_1
“senza rispettare la segnaletica sia orizzontale che verticale dello stop”, senza neppure menzionare l'invasione di corsia contromano da parte del veicolo antagonista;
20. ulteriore incongruenza risultante dal verbale era quella per cui, nonostante gli agenti verbalizzanti avessero attribuito la responsabilità del sinistro all'attrice per non aver concesso la precedenza in corrispondenza del segnale di Stop, ciononostante gli stessi non avevano ritenuto di comminare alla medesima alcuna sanzione amministrativa per la violazione della relativa norma del C.d.S.;
21. in merito al quantum risarcibile, lo stesso doveva essere parametrato sulla scorta delle risultanze medico-legali della predetta c.t.p., per un complessivo ammontare di euro
249.775,40;
22. sussistevano, inoltre, i presupposti per la personalizzazione del danno, nella misura del 20%, in virtù dell'alterazione degli aspetti anatomico-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva patite della danneggiata che, allo stato attuale, lamentava episodi di cefalea e vertigini, con sensazione di mancanza di equilibrio, dolore persistente al ginocchio ed alla caviglia con limitazione dei movimenti e difficoltà ad alzarsi dalla posizione seduta. Dovevano, inoltre, essere valutati la difficoltà nel prendere sonno e il maturato stato ansioso-depressivo, con frequenti cambiamenti del tono dell'umore e deficit dell'attenzione;
23. l'attrice, poi, in conseguenza del sinistro, aveva dovuto iniziare ad assumere una terapia farmacologica che aveva limitato i suoi rapporti personali ed inibito la possibilità di utilizzare la propria auto, circostanza quest'ultima particolarmente gravosa in considerazione del fatto che la medesima viveva da sola in un piccolo centro e aveva frequente necessità di utilizzare l'auto per vari spostamenti;
24. sempre in punto di quantum debeatur, l'attrice aveva diritto ad essere indennizzata delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, per un ammontare complessivo di euro 5.700,10, oltre al rimborso delle spese mediche necessarie, in futuro, quale conseguenza del sinistro;
6 25. il danno patrimoniale subito dall'attrice doveva, altresì, ricomprendere il danno subito dalla autovettura, da quantificare in una somma pari al valore ante sinistro del mezzo – la cui riparazione, data la gravità dei danni subiti, risultava antieconomica – oltre ai costi necessari per la reimmatricolazione della nuova autovettura e quelli relativi al periodo residuo di validità del bollo non goduto. Il tutto per un totale di euro 3.000,00;
26. in conclusione, l'ammontare totale del danno subito da doveva Parte_1
essere quantificato nella somma di euro 258.475,50, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejctis
Nel merito: accertare e di conseguenza dichiarare che l'incidente automobilistico per cui è causa si è verificato per responsabilità prevalente dell'attore o, in via subordinata, con pari responsabilità o in ogni caso ex art 2054 c.c. comma secondo e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle sole somme che saranno provate e riconosciute in corso di causa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
A fondamento delle proprie difese, la parte convenuta esponeva che:
1. non vi era alcuna evidenza che al momento dell'urto, fosse ferma Parte_1
sulla linea dello Stop. Tale circostanza, al contrario, era smentita dalle medesime deduzioni dell'attrice, allorché la stessa affermava che, nel momento in cui si accingeva a ripartire dall'intersezione al fine di immettersi nel flusso della circolazione, si spostava in avanti oltrepassando la linea di Stop;
2. gli agenti verbalizzanti, del resto, avevano rilevato come, al momento dello scontro tra i veicoli, la conducente della IA AN avesse già oltrepassato la linea di Stop, immettendosi sulla strada;
3. dalla ricostruzione della dinamica del sinistro risultante dalla relazione tecnica di parte, redatta per conto della compagnia assicurativa convenuta, emergeva come, nella specie, vi fosse una responsabilità prevalente dell'attrice o, in subordine, una responsabilità, quantomeno, paritaria tra i due conducenti;
7 4. sul quantum della domanda attorea, doveva rilevarsi che, in merito alla domanda di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento dell'auto di proprietà dell'attrice, lo stesso doveva essere liquidato tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata;
5. quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute, la stessa appariva all'evidenza sproporzionata e non suffragata da prove che attestassero la loro congruenza con la gravità delle lesioni personali residuate in capo alla Parte_1
6. doveva essere contestata anche la quantificazione oggetto della domanda risarcitoria con riguardo al danno biologico per invalidità temporanea assoluta e parziale, dal momento che il periodo di convalescenza conteggiato era manifestamente eccessivo in relazione al periodo di prognosi refertato alla paziente;
7. infine, anche la liquidazione del danno biologico per invalidità permanente non era coerente con l'effettivo pregiudizio all'integrità psico-fisica dell'attrice e, parimenti, la stessa non aveva diritto all'applicazione, sull'importo liquidato, della personalizzazione del danno.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice in quanto infondata.
Nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, condannare la società di
Assicurazione , che copre il rischio per la r.c.a., al pagamento del danno e tenere Controparte_7
indenne la convenuta da tale pagamento, perché regolarmente assicurata. Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta deduceva che:
1. preliminarmente, doveva rilevarsi come fosse pienamente operativa nel caso in esame la copertura assicurativa derivante dalla polizza n. 1/44818/30/162661406, c.d. bonus malus, sottoscritta con la Controparte_1
2. nel merito, doveva contestarsi la domanda attorea in punto sia di an sia di quantum debeatur. Nello specifico, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva alla condotta di guida di che, nel frangente del sinistro, si immetteva sulla S.P. Parte_1
239 senza rispettare la segnaletica stradale sia orizzontale sia verticale;
3. inoltre, non era condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal consulente tecnico di controparte. Ed invero, da un lato veniva affermato che la circolazione stradale sulla carreggiata ristretta della S.P. 239/via Garibaldi si svolgesse, all'ora del sinistro, a
8 senso unico alternato, dall'altro lato, veniva sostenuto che il veicolo condotto dal CP_3
circolasse contromano. Una simile circostanza era smentita proprio dal senso unico alternato e dalla mancanza di due corsie contrapposte con altrettanti sensi di marcia;
4. allo stesso modo, non erano attendibili le simulazioni volte alla valutazione meramente presuntiva della velocità dei veicoli al momento del sinistro, in quanto fondate non sul reale stato dei luoghi e sulle condizioni dei veicoli coinvolti, quanto, piuttosto, su dati non affidabili e, al più, su reperti fotografici;
5. dall'esame dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, risultava pacificamente che l'attrice, nel frangente del sinistro, non aveva rispettato il segnale di Stop e, conseguentemente, non aveva dato la precedenza ai veicoli provenienti dal lato destro dell'intersezione. Pertanto, la condotta di guida di era stata imprudente ed Parte_1
imperita e si poneva, in via esclusiva, in nesso di causalità efficiente con la verificazione dell'evento sinistroso;
6. d'altra parte, invece, in quel momento, procedeva a velocità Controparte_3
contenuta, non superiore a quella prescritta dalla segnaletica stradale presente, percorrendo l'unica corsia della carreggiata disponibile per il transito;
7. infine, dovevano essere contestate le singole voci di danno oggetto della domanda risarcitoria di parte attrice. non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, assunte le prove orali ammesse, espletata la C.T.U. medico-legale, il Giudice, a mezzo di ordinanza emessa in data
29.09.2023, formulava alle parti, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., proposta conciliativa alla quale aderiva la sola parte attrice.
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 13.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
9 In via preliminare, il Tribunale osserva come la fattispecie in esame si inserisca inequivocabilmente nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c.c. in materia di danni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie.
A tal proposito si rileva, anzitutto, come l'art. 2054 c.c. preveda, al comma 2, una presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti coinvolti nel sinistro nel caso di scontro tra veicoli. Tale norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì configura una presunzione iuris tantum di responsabilità solidale paritaria in capo ai conducenti coinvolti, da cui gli stessi possono liberarsi dimostrando, rispettivamente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sul punto, è necessario specificare, inoltre, come, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorra “non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni" (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. III, n. 26523 del 17/12/2007; Cass. civ., sez. III, n. 9353 del 4/4/2019; Cass. civ., sez. III, n. 15736 del 17/5/2022).
Ancora e calandosi nel merito del sinistro che ci occupa, relativo ad una collisione diretta tra due veicoli, preme osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, in ossequio al principio di regolarità causale, benché siano imputabili alla condotta dell'agente esclusivamente le conseguenze che appaiano sufficientemente prevedibili al momento dell'azione (o omissione), ciononostante sia necessario mantenere una distinzione fra l'accertamento del nesso causale e quello della sussistenza dell'elemento soggettivo del fatto illecito (cfr. Cass. SS. UU. 11/01/2008, n. 584).
A tal fine, per epurare il giudizio di causalità da ogni residuo afferente all'elemento soggettivo dell'illecito, insito nell'immanenza della categoria di colpa a quella di previsione, deve mantenersi netta la distinzione fra causalità ed imputazione, la prima espressione della legge scientifica, la seconda espressione della legge giuridica.
La causalità, nello specifico, attiene al collegamento naturalistico di elementi accertato sulla base delle cognizioni scientifiche o più semplicemente logiche (cfr. Cass. civ. 18/04/2005,
10 n. 7997, la quale rinvia a “criteri: a) di probabilità scientifica, se esaustivi, b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura”).
L'imputazione corrisponde, invece, all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento o fatto sulla base di un criterio di valore. La colpa, quale parametro della condotta, si colloca chiaramente sul versante dell'imputazione.
Deve a tal riguardo rammentarsi, con riferimento alla nozione di causalità, che l'ambito della responsabilità civile ha subìto un progressivo allontanamento dai principi della giurisprudenza penale che ponevano al centro della regola causale gli artt. 40 e 41 c.p., quali disposizioni di applicazione universale.
Dopo la decisione delle S.U. della Corte di Cassazione (cfr. sent. del 11/01/2008, n. 576),
l'illecito civile ha una struttura diversa da quella penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato.
In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno.
Pertanto, occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile.
La prima verifica attiene alla c.d. causalità materiale e trova disciplina negli artt. 40 e 41
c.p., mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'art. 1223 c.c.. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (cfr. Cass. SS.UU. 11/01/2008, n. 581), inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica.
Per la causalità giuridica, che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'art. 1223 c.c., che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Il filtro dell'art. 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, sent. 19/09/2019, n. 23328).
11 Nel caso che ci occupa, sotto il profilo dell'accertamento della c.d. causalità materiale, gli elementi di prova acquisiti consentono, prima facie, di ritenere provata la dinamica dell'incidente per come descritta dalla parte attrice.
Ed invero risulta, ex actis, che, in data 21.02.2019, verso le ore 19:15 circa,
[...]
alla guida dell'autovettura IA AN, tg. EB603TN, di sua proprietà, ripartendo Parte_1
dalla linea orizzontale e trasversale di Stop, posta all'uscita ovest del parcheggio di Borgo
Giacomo Leopardi, nel Comune di Servigliano, ubicata in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 239, al fine di svoltare a destra in direzione mare-monti, veniva urtata sulla parte anteriore del mezzo dall'autovettura EU ER 206, tg. EH384HG, di proprietà della condotta nell'occasione da che in quel momento Controparte_2 Controparte_3
stava percorrendo l'anzidetta strada provinciale, all'altezza del km 33+500 e in direzione monti- mare. Altresì dimostrata è la circostanza che il conducente del veicolo di proprietà della società convenuta occupasse, in quel frangente, la parte sinistra della carreggiata.
La ricostruzione prospettata si fonda, oltre che sui rilievi compiuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro e dalla relativa documentazione fotografica, ritraenti il tratto di strada
“teatro” dell'incidente e la condizione dei mezzi coinvolti, sul contributo fornito dalle testimonianze acquisite.
Dall'esame degli elementi probatori è emerso, in particolare, quanto alla condotta di guida tenuta dalla parte attrice, che l'autovettura condotta da giunta Parte_1
all'intersezione con la S.P. 239-via Garibaldi, si arrestava all'altezza della segnaletica orizzontale relativa allo Stop, sporgendosi in avanti, per accertare che, né da destra, né da sinistra, provenissero veicoli, intendendo la stessa svoltare a destra, in direzione mare-monti.
È altresì dimostrato che la visuale, all'altezza dell'incrocio, fosse parzialmente ostacolata dalla presenza di un edificio ubicato a nord-ovest dell'intersezione (cfr. prova testimoniale di
, contenuta nel verbale d'udienza del 02.02.2023 e, in particolare, la risposta al Testimone_1
capitolo di prova n. 2 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte attrice, ovvero rispettivamente: “Vero che l'attrice, uscita dal parcheggio, appena giunta all'intersezione con la SP
239-via Garibaldi, si arrestava regolarmente al segnale di stop e si accingeva ad impegnare detta intersezione per svoltare a destra, solo dopo aver verificato che non provenissero veicoli né dalla sua sinistra né dalla sua destra?” alla quale il teste rispondeva: “è vero. Posso specificare di aver visto la vettura condotta da
[...]
– che conosco in quanto cliente della mia autoscuola – ferma allo stop in posizione obliqua rispetto Parte_1
12 alla riga trasversale. Posso ancora dire che, per la conformazione dei luoghi ed, in particolare, per la presenza di un edificio posto al confine con la carreggiata, è necessario che le auto che escono dal parcheggio si sporgano un po' in avanti rispetto alla linea trasversale dello stop. Dalla mia posizione non vedevo l'interno dell'abitacolo della vettura condotta dall'attrice”).
Quanto alla valutazione della condotta di nell'ambito della Controparte_3
ricostruzione della dinamica del sinistro, deve ritenersi provato che lo stesso, alla guida dell'autocarro EU ER 206, tg. EH384HG, percorreva la S.P. 239 in direzione monti- mare allorché, giunto in prossimità dell'intersezione con l'uscita ovest del parcheggio di Borgo
Giacomo Leopardi, si allargava, occupando la semicarreggiata sinistra, così, impattando contro la vettura IA AN, tg. EB603TN, condotta dalla (cfr. prova testimoniale di Parte_1 Tes_1
, contenuta nel verbale d'udienza del 02.02.2023 e, in particolare, la risposta al capitolo
[...]
di prova n. 7 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. del fascicolo di parte attrice, ovvero rispettivamente: “Vero che, proprio mentre la si accingeva a ripartire dallo Parte_1
STOP e si trovava a cavallo della linea orizzontale di STOP, l'autocarro EU ER 206 Tg. EH 384
HG, di proprietà della e condotto da , che percorreva la SP 239 con Controparte_8 Controparte_3
direzione monti > mare, invadeva totalmente l'opposta semicarreggiata di spettanza della IA AN ed andava ad impattare contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura della che si trovava ancora a cavallo Parte_1
della linea di STOP-Dare la precedenza?” alla quale il teste rispondeva: “è vero. Ricordo un furgoncino di colore chiaro – non so meglio specificare il modello- che arrivava dalle mie spalle e invadeva la semicarreggiata andando ad impattare contro la vettura della che era ancora ferma allo STOP”). Parte_1
Ancora, sempre in tema di valutazione della condotta di guida di Controparte_3
assume rilievo in questa sede l'accertamento della presenza, all'epoca del sinistro, in quel tratto di strada, di un cantiere per la manutenzione della sede stradale, posto in prossimità del margine destro della carreggiata nella direzione di marcia del EU ER, nonché della previsione di un limite di velocità di 30 km/h. Infine, deve ritenersi, altresì, accertata la vigenza del senso unico alternato per la circolazione (cfr. documentazione fotografica versata in atti e, in particolare, le fotografie allegate sub nn. 22 e 23, ritraenti la segnaletica stradale in questione).
Tanto detto, tenuto conto dei principi di diritto ampiamente sopra richiamati, deve rilevarsi che l'accertata dinamica del sinistro ha consentito di riscontrare in concreto la sussistenza di condotte colpose in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli interessati, eziologicamente incidenti sulla verificazione del sinistro.
13 Più nello specifico, deve ritenersi, in primo luogo che, nella specie, la condotta di guida di sia censurabile, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità Controparte_3
giuridica tra tale condotta e l'evento sinistroso, per la violazione degli artt. 143 e 146 C.d.S., dal momento che il conducente, al momento dell'impatto, non teneva strettamente la destra, al contrario, allargandosi sino ad occupare la semicarreggiata, posta alla sua sinistra, dalla quale proveniva il veicolo condotto dall'attrice.
Sul punto, non possono essere condivise le deduzioni difensive della convenuta
[...]
secondo cui la responsabilità dell'incidente dovrebbe essere ascritta in via Controparte_2
esclusiva alla condotta di guida di consistita nell'essersi immessa nel flusso Parte_1
della circolazione senza rispettare il segnale di Stop. Ed invero, alla luce delle rilevate evidenze fattuali, deve rilevarsi come, nel frangente del sinistro, secondo l'id quod plerumque accidit, la condotta colposa di abbia avuto un'efficienza causale rispetto alla Controparte_3
verificazione dell'evento dannoso, determinando, pertanto, la responsabilità colposa dei convenuti, in solido tra loro, per i danni subiti dalla parte attrice.
D'altro canto, avuto riguardo alla condotta di guida di primaria Parte_1
rilevanza deve essere accordata all'esame della documentazione fotografica ritraente le condizioni del veicolo IA AN condotto dall'attrice successivamente allo scontro per cui è causa (cfr. documentazione fotografica versata in atti e, in particolare, le fotografie sub nn. 5 e
8), nonché ai rilievi effettuati dagli agenti verbalizzanti poi confluiti nel relativo verbale.
Proprio le condizioni dei veicoli, soprattutto, in relazione ai danni riportati dalla vettura di proprietà della parte attrice, consentono di accertare la ricorrenza, nella specie, dell'urto “frontale tra veicoli in marcia”, poi, constatato dagli agenti intervenuti sui luoghi (cfr. pag. 2 del doc. denominato “Rapporto Carabinieri di Montegiorgio”, nel fascicolo di parte attrice).
Da tale evidenza probatoria, allora, se, da un lato, emerge la conferma che il conducente del furgoncino marciasse non tenendo strettamente la destra, dall'altro, può desumersi come la conducente, sebbene si fosse inizialmente fermata in corrispondenza della segnaletica orizzontale di Stop, al momento dell'immissione sulla strada provinciale, nonostante il sopraggiungere del veicolo antagonista, abbia comunque impegnato completamente la carreggiata, senza dare la precedenza, pertanto, non attenendosi alle norme prescritte dal C.d.S., all'art. 145 C.d.S.
14 Sul punto, poi, non coglie nel segno l'argomento della difesa dell'attrice volto ad ascrivere in capo al conducente convenuto una guida “contromano”, dovendosi, piuttosto, ritenere accertata la vigenza, nel tratto di strada interessato, del senso unico alternato e, conseguentemente, l'obbligo in capo al conducente, al più, di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli già in arrivo, nell'opposto senso di marcia, prima di poter proseguire (cfr. foto allegate al rapporto degli agenti).
Anche in questo caso, non trovano conforto le deduzioni difensive della parte attrice, secondo cui la manovra con la quale avrebbe superato la linea di arresto si Parte_1
fosse resa necessaria al fine di verificare che non provenissero veicoli dalla strada principale, dal momento che la visuale era ostruita dalla presenza di un'abitazione ubicata a nord-ovest dell'intersezione.
Sul punto si osserva, infatti, come la stessa conformazione dei danni residuati in capo al veicolo IA AN consente verosimilmente di escludere che lo scontro sia avvenuto in stretta prossimità dell'intersezione, bensì in un momento in cui il predetto veicolo aveva già impegnato completamente la carreggiata, in quanto, diversamente, i segni dell'urto avrebbero coinvolto maggiormente la parte laterale destra del veicolo.
Del resto, la testimonianza resa all'udienza del 02.02.2023, dal teste , Testimone_1
neppure può essere utile ad escludere qualsivoglia responsabilità dell'attrice.
Ed invero, lo stesso ha testualmente dichiarato di aver visto la vettura condotta da
[...]
ferma allo stop “in posizione obliqua rispetto alla riga trasversale”. Confrontando la Parte_1
dichiarazione con il punto d'urto, allora, la circostanza dello scontro frontale tra i veicoli nell'ambito del sinistro per cui è causa depone logicamente nel senso che, in ogni caso, la avesse già compiuto un movimento di curvatura in avanti, tale da occupare un Parte_1
consistente tratto di strada successivo alla linea dello stop. In questi termini, ove si desse accesso alla tesi secondo cui l'attrice al momento dell'impatto si trovasse ferma “in posizione obliqua” non potrebbe che concludersi per un arresto del veicolo allorché lo stesso si trovava già sulla statale e, dunque, in una posizione tale da costituire pericolo o intralcio per la circolazione, in violazione dell'art. 140 C.d.s..
Del resto, deve intendersi violato anche l'art. 154, comma 1, C.d.S. laddove prevede che "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per
15 impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada”.
Nel caso di specie, ancora, la circostanza che lo scontro sia avvenuto frontalmente tra i due veicoli deve ritenersi provata anche in considerazione della fede pubblica privilegiata propria delle dichiarazioni di soggetti verbalizzanti, superabile soltanto dal positivo accertamento risultante all'esito di un procedimento per querela di falso, nella specie, non introdotto.
Infine, deve rammentarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass., Sez. 4, sent. n. 32202 del 15/07/2010), secondo cui “costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili”.
Anche alla luce del superiore principio di diritto, la deve ritenersi Parte_1
corresponsabile, in quanto non è stato dimostrato in causa che, per quanto sin qui rilevato, la stessa abbia ottemperato all'obbligo di prudenza ed attenzione che comprende altresì quello di prevedere le irregolari condotte altrui non idonee ad escludere la responsabilità concorrente dinanzi anche ad una condotta scorretta del conducente dell'auto che, provenendo dal senso opposto di marcia invada la semicarreggiata opposta, condotta che non può considerarsi imprevedibile, tenuto conto della presenza di un incrocio e che, seppure violativa del Codice della Strada, costituisce circostanza non infrequente e, pertanto, tale da ritenersi quale eventualità non estranea alle ricorrenti irregolarità della circolazione stradale.
Deve, quindi, concludersi come anche la condotta di guida di abbia Parte_1
concorso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell'evento dannoso.
Tirando le fila del discorso, allora, l'esame delle evidenze documentali ed istruttorie non consente di individuare profili di colpa esclusiva a carico della condotta di guida del CP_3
come sostenuto dall'attrice, né è tale da indurre ad escludere, in maniera assoluta e con sufficiente margine di certezza, la riconducibilità del sinistro alla concorrente condotta del
Parte_1
A questo punto, accertata in concreto la responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, deve darsi atto in questa sede di come non appaia possibile, alla luce
16 delle concrete modalità di verificazione del sinistro, una valutazione percentuale esatta del contributo causale delle rispettive condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti rispetto alla verificazione del sinistro.
Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, non sia stata superata la presunzione di pari responsabilità prescritta dall'art. 2054, comma 2 c.c..
Tanto specificato, si deve ora procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice.
In corso di causa, è stata espletata C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice che ha consentito di ritenere accertata, secondo il criterio di preponderanza dell'evidenza, la riconducibilità eziologica delle lesioni riportate dall'attrice al sinistro come sopra descritto.
Tenuto conto dell'accertata corresponsabilità di entrambi i veicoli nella causazione dell'evento, allora, la domanda attorea, in punto di an, deve essere parzialmente accolta riconoscendo la concorrente responsabilità solidale di della Controparte_3 Controparte_2
quale proprietaria del veicolo ER 206, tg. EH384HG, e della
[...] Controparte_1
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del suddetto veicolo, rispetto al danno subito
[...]
da Parte_1
L'accertamento della responsabilità colposa delle parti convenute dà luogo al diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
che siano conseguenza immediata e diretta dell'evento sinistroso, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c..
Ciò premesso, va valutata la pretesa risarcitoria della parte attrice.
Quanto ai postumi permanenti, l'ausiliario del giudice ha rilevato che “i postumi invalidanti e permanenti (…), da riscontro obiettivo certo in correlazione all'iter clinico ed accertamenti strumentali effettuati, sono secondari a: - trauma distorsivo-distrattivo cervicale+dorso-lombare con frattura instabile L4 trattata con stabilizzazione vertebrale;
- trauma cranico minore;
- trauma cingolo scapolare sn con frattura al terzo medio della clavicola e corpo-manubrio dello sterno;
- trauma ginocchio sn con frattura tipo 5 del piatto tibiale;
- trauma con frattura del malleolo tibiale sn;
- trauma con fratture costali multiple (non dettagliatamente in grado di stabilire il numero); - esiti cicatriziali e la turbe emotiva”, che, complessivamente, “sono valutabili nella misura del 33%(trentatre per cento)”.
17 Quanto, invece, ai postumi di natura temporanea, gli stessi sono stati quantificati come segue: “ITT gg 30(trenta); - ITP al 75% gg 50(cinquanta); - ITP al 50% gg 50(cinquanta); - ITP al 25% gg 40(quaranta)”.
Ebbene, osserva il Tribunale come sia circostanza nota quella dell'introduzione, con d.p.r.
13.01.2025 n. 12 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 18.02.2025 n. 40) - in vigore dal 05.03.2025, della tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali, e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo.
Peraltro, tenuto conto della esiguità dei precedenti giurisprudenziali di merito e dell'assenza di un'indicazione da parte della Corte di Legittimità, il Tribunale ritiene di continuare a fare riferimento, nel caso di specie, alla luce delle indicazioni offerte dalla
Suprema Corte (cfr. sentenza n. 12408 del 07.06.2011), ai criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e
1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette “Tabelle Milanesi”, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone.
Allo stato dell'arte, invero, non possono che essere evidenziati, quali elementi deponenti nel senso di posticipare l'applicazione della c.d. TUN, in primo luogo, il dato testuale dell'art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 secondo cui “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
In secondo luogo, la tabella è entrata in vigore senza essere accompagnata dal “tabella delle invalidità”, di cui al comma 1 dell'art. 138 cod. Ass. e lo stesso quesito è stato formulato facendo espresso riferimento a barème diversi che rischiano di creare iniquità in considerazione del differente valore attribuito dalle T.U.N. al punto di invalidità.
Tanto chiarito, allora, le suddette tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate all'attualità, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n.
26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti sia anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza
18 soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.
Alla stregua della ormai nota interpretazione giurisprudenziale richiamata, la liquidazione, infatti, può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (cfr., ex multis, Cass. n.
21939/2017).
Ciò premesso, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (66 anni), nonché delle ulteriori circostanze articolate nelle difese della parte attrice, quanto alle conseguenze dei disturbi riportati, alle abitudini di vita anche in relazione alle modalità del sinistro, alla degenza ospedaliera e alla terapia farmacologica cui la paziente ha dovuto sottoporsi, è stato acclarato che ha subito, in conseguenza del sinistro: Parte_1
- un danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente, da individuare nella misura del 33% e da liquidarsi, in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (66 anni)
19 applicando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella somma di euro 178.121,00 già incrementata per la sofferenza soggettiva (119.544,00+58.577,00);
- danno biologico da invalidità temporanea, pari ad un totale di 170 giorni, di cui 30 giorni al 100% (30*115), 50 giorni al 75% (50*86,25), 50 giorni al 50% (50*57,50) e 40 giorni al 25%
(40*28,75): a tale titolo, deve riconoscersi la somma di euro 11.787,50.
Il tutto, per un totale di euro 189.908,50.
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che
“il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (cfr. Cass. n. 23778/2014).
Il Giudice, attraverso una lettura dell'art. 2059 c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione, e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale, intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari.
Quanto alla personalizzazione, richiamati i principi di diritto di cui sopra, deve aggiungersi che quanto alle lesioni macro-permanenti, l'art. 138, comma 3, Codice delle Assicurazioni private prevede che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche".
Se, dunque, non può esservi dubbio, su un piano generale, che la liquidazione del danno non patrimoniale debba unitariamente "attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del
20 pregiudizio complessivamente", compreso dunque "l'aspetto della sofferenza interiore", così come l'eventuale "alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche" (cfr. Cass. civ. 20/04/2016, n. 7766, richiamata e ribadita da Cass. civ. n. 20795/2018), dalle richiamate pronunce della Suprema
Corte emerge, per altro verso, l'impossibilità di farsi ricorso a qualunque automatismo risarcitorio, in quanto la lesione del diritto alla salute, come quella di ogni diritto costituzionalmente protetto, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi, e dunque essi sono autonomamente risarcibili solo se provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. Cass. civ., n. 901/2018).
Lo stesso art. 138, comma 3 summenzionato, oltre a stabilire che alla liquidazione di tali aspetti del danno si proceda con aumento percentuale del risarcimento quantificato secondo la tabella di cui al primo comma sino al 20%, e non in via separata rispetto a tale quantificazione, richiede per l'applicazione dell'aumento e per stabilirne l'entità che la menomazione accertata incida in maniera "rilevante" su specifici aspetti dinamico-relazionali personali "documentati e obiettivamente accertati" e che abbia causato o causi una sofferenza psico-fisica "di particolare intensità", sulla base di un "equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
Nel caso di specie, la parte attrice ha allegato la sostanziale alterazione delle proprie condizioni esistenziali a seguito del sinistro per cui è causa.
L'istruttoria orale, in effetti, ha consentito di ritenere dimostrato un cambiamento nei rapporti relazionali prima intrattenuti dall'attrice, nonché nelle modalità con cui la stessa ha dovuto attendere e sta attendendo alle incombenze quotidiane, tenuto conto dell'angoscia con la quale la si pone alla guida del veicolo e alla diradazione delle uscite, sia durante la Parte_1
convalescenza, sia successivamente (cfr. dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del
16.05.2024 e del 24.10.2024).
Il Giudice, procedendo ad una valutazione nella sua effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dall'attrice (così da tendere ad un risarcimento del danno nella misura più prossima alla sua integralità, puramente tendenziale atteso che trattasi di danno alla persona) ritiene, allora, presuntivamente che, nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari in quanto la fattispecie in esame si differenzia dai casi consimili di invalidità dello stesso grado, proprio alla stregua degli aspetti sopra valorizzati.
21 Pertanto, si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione, che consenta di congruamente risarcire la voce di danno non patrimoniale che comprende anche il profondo turbamento e la sofferenza legate alla condizione di invalidità permanente (e dunque tutte gli aspetti della sofferenza riconducibili all'art. 2059 c.c.) liquidandolo nella complessiva somma di euro 200.000,00 euro.
Passando, poi, alla domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, deve darsi atto di come la parte attrice abbia agito per la restituzione degli esborsi sostenuti a titolo di spese mediche necessarie in conseguenza del sinistro, nonché per gli incarichi svolti dai consulenti di parte, dott. e p.i. e, infine, delle spese Persona_2 Persona_3
conseguenti al danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attrice.
La domanda è fondata e dev'essere accolta, per quanto di ragione, nei termini che seguono.
Quanto alla voce di danno patrimoniale relativa alle spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto
“giustificate tutte le spese mediche per accertamenti e valutazioni specialistiche di cui l'allegata documentazione come da quantificazione del legale di parte”.
Sulla scorta della documentazione versata in atti dalla parte attrice, vale a dire, la fattura per fisioterapia Kinesan n. 512C/2019 del 27.06.2019, di euro 1.002,00, la fattura della dott.ssa n. 1/2019 del 20.05.2019, di euro 300,00 e la fattura del dott. n. Persona_4 Per_5
13/2019 del 05.08.2019, di euro 640,50 (cfr. docc. nn. 13, 14 e 16 del fascicolo di parte attrice), devono ritenersi accertati esborsi, per spese mediche, per euro 1.942,50.
Quanto, invece, alla voce di danno relativa alle spese per le consulenze di parte,
[...]
ha depositato la fattura emessa dal dott. n. 138/2019 del 09.11.2019, Parte_1 Per_2
dell'importo di euro 1.220,00, nonché fatture emesse dal consulente di parte n. Persona_3
267/2019 del 28.10.2019, dell'importo di euro 634,40 e n. 160/2020, del 31.08.2020, dell'importo di euro di 1.903,20 (per un totale di euro 2.537,60).
Osserva il Tribunale che, in materia, la giurisprudenza di legittimità si sia espressa affermando il principio per il quale esse hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, di norma, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, “a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…) nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel presente giudizio” (cfr. Cass. civ. sez. II, 18/05/2015,
22 n.10173), nonché quello per il quale “tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate” (cfr. Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19).
Nella specie, gli importi richiesti, quantificati in complessivi euro 3.757,60, non appaiono né superflui né eccessivi, tenuto conto delle tariffe professionali e degli stessi parametri da applicare ai consulenti tecnici d'ufficio per operazioni peritali del medesimo tipo e, pertanto, devono essere tenuti in considerazione quale voce concorrente alla quantificazione del danno patrimoniale patito dall'attrice.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del danneggiamento dalla propria auto e, nello specifico, di una somma commisurata al valore ante sinistro del mezzo – la cui riparazione risultava antieconomica – oltre ai costi necessari per la reimmatricolazione della nuova autovettura e quelli relativi al periodo residuo di validità del bollo non goduto, deve osservarsi quanto segue.
L'esame della documentazione versata in atti dalla parte attrice consente di valorizzare la valutazione del valore commerciale ante sinistro del veicolo IA AN, tg. EB603TN, di proprietà di eseguita dalla (cfr. pag. 10 dell'all.to 4 del doc. n. Parte_1 Controparte_9
12, nel fascicolo di parte attrice), tenuto conto, altresì, della sostanziale adesione alla valutazione di antieconomicità della riparazione da parte dalla convenuta e Controparte_1
della contestazione generica svolta dalla convenuta Controparte_2
Tanto detto, coerentemente con l'anzidetta valutazione tecnica, può essere liquidato in via equitativa, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali relativi al danneggiamento dell'auto di proprietà dell'attrice, un importo pari ad euro 3.000,00, di cui euro 2.800,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore ante sinistro del mezzo, ed euro
200,00 a titolo di indennizzo per il periodo residuo di validità del bollo non goduto e per l'esborso necessario all'immatricolazione di un'auto sostitutiva.
Tutto quanto premesso, l'ammontare complessivo del risarcimento deve essere quantificato nella somma di euro 208.700,10 a titolo di danno patrimoniale (euro 8.700,10) e non patrimoniale (euro 200.000,00) che, in ragione della ritenuta responsabilità paritaria della danneggiata nella causazione del sinistro, viene riconosciuta decurtata del 50%, ovvero nella misura di euro 104.350,05.
23 Sul totale dei danni liquidati deve riconoscersi alla parte ricorrente anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224, comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U.
17.02.1995 n. 1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato (ad eccezione degli esborsi a titolo di spese mediche, oggetto di sola rivalutazione) all'epoca del fatto (21.02.2019)
e rivalutato anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (BOT, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio, così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo. A quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.
23/01/1995 n. 725, Cass. 16/12/1994 n. 10796, Cass. 14/03/1995 n. 2930, Cass. 16/07/1992,
n. 8663, Cass. 01/03/1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
L'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, la rideterminazione dell'ammontare relativo ai danni conseguenti al sinistro e la parziale reciproca soccombenza delle parti si pongono quali motivi fondanti il rigetto della domanda di risarcimento del danno
24 per lite temeraria, ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., svolta dalla parte attrice e giustificano, parimenti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto, infine, alle spese di C.T.U. deve darsi atto che l'ausiliario del giudice non ha depositato la richiesta della liquidazione delle spese in questione.
Peraltro, con ordinanza a verbale del 20.04.2023, era stato assegnato al C.T.U. un acconto pari ad euro 500,00 oltre accessori di legge.
Pertanto, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da verbale di udienza del 20.04.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1398/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la contumacia di Controparte_3
❖ in parziale accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice, condanna la la e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno subito, Parte_1
dell'importo complessivo di euro 104.350,05, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda, svolta dalla parte attrice, ex art. 96 c.p.c.;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U., liquidate come da verbale di udienza del 20.04.2023;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo il 07.07.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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