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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. LOSANNO ANTONELLA
- APPELLANTE -
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti TARTAGLIONE Controparte_1
PIETRO e FRANCAVILLA FABIO
- APPELLATO –
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.3.2024, l'
[...]
proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 37/2024 del Giudice di Pace di Maddaloni, con la quale veniva accolta l'opposizione alla intimazione di pagamento n. 02820219001157819000 limitatamente alla
1 cartella di pagamento n. 02820130001511268000 relativa a tassa automobilistica della . Controparte_2
Deduce essenzialmente ed in via principale l'erroneità della predetta sentenza laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
Si costituiva in giudizio l'appellato originario opponente, il quale eccepiva essenzialmente l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello.
Non si costituiva in giudizio la della Controparte_2 quale deve essere dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dall'appellato di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio contenendo tutti gli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c. e risultando rispettati i termini per comparire e quello di costituzione del convenuto previsti dalla normativa vigente.
L'appello in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, ritiene questo Giudice che sussista il difetto di giurisdizione.
In proposito, occorre osservare che il credito fatto valere con l'atto impugnato ha natura tributaria (tassa automobilistica), per cui deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla luce di quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
2 esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”, aggiungendo che “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art.
2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (cfr. Cass. S.U. 16986/2022).
Il rilevato difetto di giurisdizione determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione proposta con l'appello de quo.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione pregiudiziale che ha richiesto l'intervento delle
Sezioni Unite della Cassazione nonché della vicenda nella sua complessità ed, in particolare, del fatto che il credito azionato appare effettivamente prescritto, ritiene questo
Giudice che possa disporsi l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia della Controparte_2
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
c) in riforma integrale della sentenza n. 37/2024 del
Giudice di Pace di Maddaloni, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, spettando la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;
d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. LOSANNO ANTONELLA
- APPELLANTE -
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti TARTAGLIONE Controparte_1
PIETRO e FRANCAVILLA FABIO
- APPELLATO –
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.3.2024, l'
[...]
proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 37/2024 del Giudice di Pace di Maddaloni, con la quale veniva accolta l'opposizione alla intimazione di pagamento n. 02820219001157819000 limitatamente alla
1 cartella di pagamento n. 02820130001511268000 relativa a tassa automobilistica della . Controparte_2
Deduce essenzialmente ed in via principale l'erroneità della predetta sentenza laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
Si costituiva in giudizio l'appellato originario opponente, il quale eccepiva essenzialmente l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello.
Non si costituiva in giudizio la della Controparte_2 quale deve essere dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dall'appellato di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio contenendo tutti gli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c. e risultando rispettati i termini per comparire e quello di costituzione del convenuto previsti dalla normativa vigente.
L'appello in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, ritiene questo Giudice che sussista il difetto di giurisdizione.
In proposito, occorre osservare che il credito fatto valere con l'atto impugnato ha natura tributaria (tassa automobilistica), per cui deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla luce di quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
2 esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”, aggiungendo che “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art.
2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (cfr. Cass. S.U. 16986/2022).
Il rilevato difetto di giurisdizione determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione proposta con l'appello de quo.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione pregiudiziale che ha richiesto l'intervento delle
Sezioni Unite della Cassazione nonché della vicenda nella sua complessità ed, in particolare, del fatto che il credito azionato appare effettivamente prescritto, ritiene questo
Giudice che possa disporsi l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia della Controparte_2
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
c) in riforma integrale della sentenza n. 37/2024 del
Giudice di Pace di Maddaloni, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, spettando la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;
d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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