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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 178 anno
2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto: appello avverso la sentenza n. In nome del popolo italiano 150/2024 del
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Parte_1
[...]
- S E Z I O N E L A V O R O - liquidazione spese processuali composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All' udienza del giorno 6 novembre 2024 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 89 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, (CF ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
25/11/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Domenico Naso (CF: ; Fax n.:0642005658; C.F._2
PEC: ), con studio in 00187 ROMA, via Email_1
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale conferita su foglio cartaceo separato di cui il nominato difensore ha formato copia digitale per immagine, sottoscritta digitalmente per autentica ed allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. all'interno della busta di deposito telematico del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, GIÀ Controparte_1 [...]
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma in Controparte_1 CP_2 viale Trastevere n. 76 A (00153)-
[...]
Controparte_3
- a p p e l l a t o c o n t u m a c e –
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 1 | 5 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni - giudice del lavoro n. 150/2024, pubblicata in data 23.03.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.05.2024 l'appellante in epigrafe, vittorioso in primo grado, ha impugnato la sentenza in oggetto nel solo capo contenente la liquidazione delle spese processuali a favore della stessa parte, in misura inferiore al minimo parametrico di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55. Nella sentenza gravata era infatti detto: “Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, al di sotto dei minimi, in ragione della serialità della controversia, che appartiene a un filone di cause con identiche questioni di diritto, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario liquidate in
€ 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”. L'appellante denuncia come erronea la ragione sulla quale il primo giudice ha liquidato le spese, in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, ai sensi del quale “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” . L'appellante contesta anche l'insufficienza della motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la riduzione del compenso rispetto al parametro mediano, riferita al concetto di “lite seriale”, non avendo il giudice valorizzato, viceversa, l'esito favorevole del giudizio in rapporto alle tesi di controparte e l'utilità conseguita dal proprio assistito. Ha chiesto, in conclusione, la riliquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio in proprio favore, secondo gli importi medi dello scaglione di valore della controversia, con vittoria di spese del secondo grado. Nonostante la provata notifica dell'impugnazione tramite PEC all'indirizzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, nessuno si è costituito per il CP_1 appellato di cui in udienza è stata pertanto dichiarata la contumacia. Sentite le conclusioni dell'appellante questa Corte ha definito il giudizio depositando in PCT- nell'assenza dell'appellante al momento della sua lettura- il dispositivo qui riprodotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 2 | 5 La liquidazione delle spese del primo grado non appare rispettosa dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificati dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, infine, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
A questo proposito la Corte di cassazione (Sez. II, ord. 13 aprile 2023, n. 9815) ha osservato che, dopo la modifica apportata all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, da cui è stata espunta l'espressione “di regola”, riferita alla possibilità riconosciuta al giudice di ridurre fino al cinquanta per cento i parametri medi indicati per i compensi professionali, non è oggi più sostenibile il carattere non vincolante dei parametri stessi, com'era stato invece ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sotto il vigore del testo originario dell'art. 4.
“A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Alla stregua di codesto principio, tenuto conto del valore della controversia- avente ad oggetto il risarcimento del danno preteso dalla lavoratrice, quale insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica, per illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine, danno liquidato dal Tribunale in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata nel corso dei rapporti a tempo determinato dedotti in giudizio, i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 ( per lo scaglione di valore compreso tra €. 5.200,000 e 26 mila euro) inducevano a quantificare l'importo medio del compenso di difesa, in ragione delle distinte fasi di prestazione professionale svolta, in € 1.822,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.617,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi € 4.216,00. La facoltà di riduzione non avrebbe potuto superare il 50% di tale importo.
La liquidazione inferiore, delibata dal Tribunale è pertanto errata ed in tal senso va accolto l'appello.
Si deve, tuttavia, considerare la indubitabile serialità della tipologia di controversia introdotta dalla ricorrente tramite il suo difensore, a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla pretesa risarcitoria azionata.
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 3 | 5 Sia pure imponendosi al difensore una valutazione critica del caso di specie, ovverosia della posizione della singola lavoratrice alla luce della giurisprudenza, l'effettivo impegno profuso dal difensore nella causa non può non considerarsi ridotto, soprattutto in termini di spesa di argomentazioni giuridiche, ormai ampiamente vagliate in termini uniformi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ciò giustifica, a parere del collegio, una riduzione prossima a quella massima del 50% dei parametri medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022.
Appare pertanto equo liquidare all'appellante, per il compenso professionale del primo grado di giudizio, l'importo complessivo di € 2.200,00.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellato dev'essere condannato a rifondere all'appellante le spese sostenute CP_1 per il primo grado di giudizio, nell'importo indicato, su cui competono IVA e il contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 576/1980, oltre che il rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso professionale. Le spese liquidate dovranno essere distratte in favore dell'avvocato Domenico Naso, dichiaratosene anticipatario. La sentenza resta confermata nelle restanti statuizioni.
L'appellato , pur contumace, dev'essere, inoltre, condannato a CP_1 rifondere all'appellante le spese di questo grado, determinate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo riconosciuto all'esito dell'appello, pari alla differenza tra quanto liquidato dalla Corte e quanto liquidato dal Tribunale, ossia, € 1.500,00, rientrante nello scaglione di valore compreso tra €. 1100,00 e 5.200,00. Va applicata, anche in questo grado, la riduzione del 50% ai parametri medi stabiliti e tanto in ragione della evidente semplicità degli argomenti trattati con l'impugnazione, oltre che dell'assenza di attività defensionale della controparte, rimasta contumace. In favore dell'appellante appare quindi equo liquidare per il presente grado, a titolo di compenso professionale, € 272,00 per ciascuna delle fasi di studio e di introduzione ed €. 426,00 per la fase di decisione, oltre agli accessori di legge e al rimborso delle spese generali, il tutto da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Pronunciando nella contumacia dell'appellato Controparte_1
, in parziale riforma della sentenza n. 150/2024 del giudice del lavoro di
[...]
Terni, liquida diversamente le spese processuali per il primo grado d giudizio in €. 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA di legge e condanna l'appellato a rifonderne CP_1
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 4 | 5 l'importo all'appellante con distrazione in favore del difensore, Avv. Pt_2
Naso, dichiaratosi anticipatario. Liquida le spese processuali del presente grado in €. 970,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge e condanna l'appellato a rifonderne l'importo all'appellante , con CP_1 Pt_2 distrazione in favore del medesimo difensore, Avv. Naso, dichiaratosi anticipatario. Così deciso a Perugia il 6 novembre 2024
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 5 | 5
2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto: appello avverso la sentenza n. In nome del popolo italiano 150/2024 del
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Parte_1
[...]
- S E Z I O N E L A V O R O - liquidazione spese processuali composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All' udienza del giorno 6 novembre 2024 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 89 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, (CF ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
25/11/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Domenico Naso (CF: ; Fax n.:0642005658; C.F._2
PEC: ), con studio in 00187 ROMA, via Email_1
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale conferita su foglio cartaceo separato di cui il nominato difensore ha formato copia digitale per immagine, sottoscritta digitalmente per autentica ed allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. all'interno della busta di deposito telematico del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, GIÀ Controparte_1 [...]
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma in Controparte_1 CP_2 viale Trastevere n. 76 A (00153)-
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Controparte_3
- a p p e l l a t o c o n t u m a c e –
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 1 | 5 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni - giudice del lavoro n. 150/2024, pubblicata in data 23.03.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.05.2024 l'appellante in epigrafe, vittorioso in primo grado, ha impugnato la sentenza in oggetto nel solo capo contenente la liquidazione delle spese processuali a favore della stessa parte, in misura inferiore al minimo parametrico di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55. Nella sentenza gravata era infatti detto: “Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, al di sotto dei minimi, in ragione della serialità della controversia, che appartiene a un filone di cause con identiche questioni di diritto, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario liquidate in
€ 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”. L'appellante denuncia come erronea la ragione sulla quale il primo giudice ha liquidato le spese, in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, ai sensi del quale “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” . L'appellante contesta anche l'insufficienza della motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la riduzione del compenso rispetto al parametro mediano, riferita al concetto di “lite seriale”, non avendo il giudice valorizzato, viceversa, l'esito favorevole del giudizio in rapporto alle tesi di controparte e l'utilità conseguita dal proprio assistito. Ha chiesto, in conclusione, la riliquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio in proprio favore, secondo gli importi medi dello scaglione di valore della controversia, con vittoria di spese del secondo grado. Nonostante la provata notifica dell'impugnazione tramite PEC all'indirizzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, nessuno si è costituito per il CP_1 appellato di cui in udienza è stata pertanto dichiarata la contumacia. Sentite le conclusioni dell'appellante questa Corte ha definito il giudizio depositando in PCT- nell'assenza dell'appellante al momento della sua lettura- il dispositivo qui riprodotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 2 | 5 La liquidazione delle spese del primo grado non appare rispettosa dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificati dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, infine, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
A questo proposito la Corte di cassazione (Sez. II, ord. 13 aprile 2023, n. 9815) ha osservato che, dopo la modifica apportata all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, da cui è stata espunta l'espressione “di regola”, riferita alla possibilità riconosciuta al giudice di ridurre fino al cinquanta per cento i parametri medi indicati per i compensi professionali, non è oggi più sostenibile il carattere non vincolante dei parametri stessi, com'era stato invece ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sotto il vigore del testo originario dell'art. 4.
“A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Alla stregua di codesto principio, tenuto conto del valore della controversia- avente ad oggetto il risarcimento del danno preteso dalla lavoratrice, quale insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica, per illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine, danno liquidato dal Tribunale in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata nel corso dei rapporti a tempo determinato dedotti in giudizio, i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 ( per lo scaglione di valore compreso tra €. 5.200,000 e 26 mila euro) inducevano a quantificare l'importo medio del compenso di difesa, in ragione delle distinte fasi di prestazione professionale svolta, in € 1.822,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.617,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi € 4.216,00. La facoltà di riduzione non avrebbe potuto superare il 50% di tale importo.
La liquidazione inferiore, delibata dal Tribunale è pertanto errata ed in tal senso va accolto l'appello.
Si deve, tuttavia, considerare la indubitabile serialità della tipologia di controversia introdotta dalla ricorrente tramite il suo difensore, a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla pretesa risarcitoria azionata.
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 3 | 5 Sia pure imponendosi al difensore una valutazione critica del caso di specie, ovverosia della posizione della singola lavoratrice alla luce della giurisprudenza, l'effettivo impegno profuso dal difensore nella causa non può non considerarsi ridotto, soprattutto in termini di spesa di argomentazioni giuridiche, ormai ampiamente vagliate in termini uniformi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ciò giustifica, a parere del collegio, una riduzione prossima a quella massima del 50% dei parametri medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022.
Appare pertanto equo liquidare all'appellante, per il compenso professionale del primo grado di giudizio, l'importo complessivo di € 2.200,00.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellato dev'essere condannato a rifondere all'appellante le spese sostenute CP_1 per il primo grado di giudizio, nell'importo indicato, su cui competono IVA e il contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 576/1980, oltre che il rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso professionale. Le spese liquidate dovranno essere distratte in favore dell'avvocato Domenico Naso, dichiaratosene anticipatario. La sentenza resta confermata nelle restanti statuizioni.
L'appellato , pur contumace, dev'essere, inoltre, condannato a CP_1 rifondere all'appellante le spese di questo grado, determinate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo riconosciuto all'esito dell'appello, pari alla differenza tra quanto liquidato dalla Corte e quanto liquidato dal Tribunale, ossia, € 1.500,00, rientrante nello scaglione di valore compreso tra €. 1100,00 e 5.200,00. Va applicata, anche in questo grado, la riduzione del 50% ai parametri medi stabiliti e tanto in ragione della evidente semplicità degli argomenti trattati con l'impugnazione, oltre che dell'assenza di attività defensionale della controparte, rimasta contumace. In favore dell'appellante appare quindi equo liquidare per il presente grado, a titolo di compenso professionale, € 272,00 per ciascuna delle fasi di studio e di introduzione ed €. 426,00 per la fase di decisione, oltre agli accessori di legge e al rimborso delle spese generali, il tutto da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Pronunciando nella contumacia dell'appellato Controparte_1
, in parziale riforma della sentenza n. 150/2024 del giudice del lavoro di
[...]
Terni, liquida diversamente le spese processuali per il primo grado d giudizio in €. 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA di legge e condanna l'appellato a rifonderne CP_1
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 4 | 5 l'importo all'appellante con distrazione in favore del difensore, Avv. Pt_2
Naso, dichiaratosi anticipatario. Liquida le spese processuali del presente grado in €. 970,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge e condanna l'appellato a rifonderne l'importo all'appellante , con CP_1 Pt_2 distrazione in favore del medesimo difensore, Avv. Naso, dichiaratosi anticipatario. Così deciso a Perugia il 6 novembre 2024
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o e p r e v i d e n z a - s e n t e n z a n . 1 7 8 a n n o 2 0 2 4 P a g . 5 | 5