Articolo 33 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 32
Versione
1 gennaio 1965
Art. 33.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:
articolo 1, secondo comma ;
articolo 2 , dalle parole: "sempre che", sino al la fine dell'articolo;
articolo 3;
articolo 4, secondo comma;
articolo 5, commi dal primo al sesto;
articolo 8, ultimo comma;
articolo 11, penultimo comma;
articolo 16.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:
articolo 1, comma primo , della parola "sempreche'" sino alla fine del comma;
articolo 1, commi secondo e terzo;
articolo 24, comma terzo.
E' altresi' abrogata ogni altra disposizioni in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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