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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente TO DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1191/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 07.07.1970 (con gli avv.ti Di Bernardo e Meggiorin) e (c.f. Parte_2
), nata alla Spezia il 16.04.1984 (con l'avv. Adami) C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 17.06.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in RE (SP) in data 30.09.2023 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2023, numero 55, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 02.12.2020) e (il 23.05.2022); di essere titolari delle disponibilità Per_1 Per_2 reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin d'ora a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, ex art. 337 ter c.c. e collocati prevalentemente presso la madre, nella casa di Vico Delle Mura n. 23/5 a La Spezia, o dove la stessa si trasferirà, sempre in La Spezia.
3) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di e , nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e Per_1 Per_2 aspirazioni dei minori.
4) Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
5) I genitori avranno comunque l'obbligo di scambiarsi l'un l'altro qualsiasi informazione relativa ai figli, a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno insieme a loro, a garantire l'uno all'altro genitore contatti telefonici con frequenza giornaliera con e Per_1
, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini dei minori. Per_2 6) Con riguardo al calendario di frequentazione padre/figli, salvo migliori accordi fra le parti: a) il padre vedrà e terrà con sé e : Per_1 Per_2 a.1) a fine-settimana alternati dal giovedì all'ora di cena, e sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la casa materna entro le 22.00. Le parti concordano espressamente che per un giovedì, ogni due, di responsabilità paterna, il prelievo dei minori da parte del padre avverrà a MA (località individuata fra il luogo di residenza materno e quello paterno) dove la madre si impegna, dunque, ad accompagnarli un giovedì al mese;
a.2) per quattro ulteriori giorni (2+2) infrasettimanali ogni mese, da concordarsi fra i genitori in forma scritta con congruo preavviso (minimo 10 giorni e massimo 14 giorni), e a condizione che, nei due fine-settimana antecedenti la richiesta, i tempi padre/figli si siano regolarmente svolti in osservanza al calendario di cui al punto a.1) che precede;
a.3) consapevoli entrambi dell'importanza del diritto dei minori a una piena ed effettiva bigenitorialità, le parti concordano sull'obiettivo comune a entrambi dell'ampliamento dei tempi padre/figli, con la prospettiva di giungere a un collocamento paritetico, in conformità e nel rispetto della crescita, delle esigenze e del benessere psico-fisico dei minori, quando ciò diverrà logisticamente possibile (se e quando, cioè, il padre riuscirà a reperire un'attività lavorativa più vicina al luogo ove le parti hanno scelto di radicare la residenza abituale dei minori e/o conseguirà maggiore flessibilità lavorativa o personale); a.4) laddove – a causa di impedimenti del padre o della madre o dei minori stessi – e Per_2
non trascorressero con il padre uno o più giorni di sua spettanza nei weekend di rispettiva Per_1 competenza (vd 6.a.1), o nell'ambito degli ulteriori giorni concordati tra le parti sempre a condizione che, nei due fine-settimana antecedenti la richiesta, i tempi padre/figli si siano regolarmente svolti (vd 6.a.2), o durante le vacanze padre/figli (vd 6.e), questi verranno recuperati in corrispondenti giorni individuati d'intesa fra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi, nonché con le esigenze dei figli, e da concordarsi fra i genitori con congruo preavviso;
b) i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, con l'uno dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 13.00 del 30 dicembre, e con l'altro dalle ore 13.00 del 30 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
c) le vacanze scolastiche di carnevale e Pasqua verranno trascorse ad anni alterni dai figli per l'intero periodo con ciascun genitore, dal termine delle lezioni scolastiche con riaccompagnamento presso la casa materna la sera prima della ripresa delle lezioni scolastiche, entro le 22.00; d) gli ulteriori ponti o periodi di sospensione delle lezioni scolastiche verranno trascorsi da Per_1 e con i genitori in via alternata fra loro;
Per_2 e) durante le vacanze scolastiche estive, i genitori trascorreranno con i figli tre settimane ciascuno, di cui due anche consecutive, che dovranno essere concordate e comunicate preventivamente entro il 30 marzo di ogni anno. Nel restante periodo estivo il calendario di visite con i genitori rimarrà quello ordinario;
f) ove possibile, i minori trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà, e con la madre il giorno della Festa della Mamma, nonché, con ciascun genitore, il giorno del rispettivo compleanno;
g) i genitori concordano che, se possibile, in occasione dei compleanni dei figli, l'un genitore vi trascorrerà il pranzo e l'altro la cena, alternandosi negli anni.
9) I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità dei minori, si impegnano a favorire il rapporto affettivo fra i figli e le rispettive famiglie di origine.
10) Tenuto conto dei tempi che e trascorreranno con ciascun genitore, delle Per_1 Per_2 risorse economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre contribuirà al mantenimento dei minori: a) corrispondendo alla madre collocataria, con bonifico in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 1.200,00 (milleduecento/00), pari a € 600,00 (seicento/00) per ciascun figlio, per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026 – base maggio 2025); b) facendosi carico del 75% delle spese straordinarie relative ai minori da individuarsi e concordarsi secondo lo schema previsto dal Protocollo relativo alle spese straordinarie riferibili ai minori ratificato dal Tribunale della Spezia il 13 dicembre 2018, noto alle parti, distinguendo fra esborsi che necessitano di previo accordo fra i genitori ed esborsi che, invece, devono essere rimborsati in ogni caso. Sul punto, le parti concordano espressamente sin d'ora nel ricomprendere fra le spese straordinarie nell'interesse dei minori (da ripartirsi dunque nella proporzione 75% a carico del padre e 25% a carico della madre) anche lo stipendio della baby-sitter che i genitori individueranno e assumeranno congiuntamente quando le circostanze lo renderanno necessario (indicativamente a settembre 2025). 11) I coniugi dichiarano di essere entrambi percettori di adeguati redditi propri (come attestano le rispettive dichiarazioni fiscali allegate ai docc. 5 e 6) e, pertanto, ciascuno di loro provvederà al proprio personale mantenimento.
13) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori, impegnandosi a sottoscrivere i documenti all'uopo necessari.
14) I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse dei figli.
15) Le parti dichiarano così di non avere null'altro reciprocamente a pretendere e di rinunziare a qualsiasi reciproca pretesa in relazione a tutti i rapporti economico patrimoniali tra loro pendenti e/o sorti a causa del matrimonio e/o in precedenza e/o comunque a qualsiasi titolo e/o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso e di rinunciare a qualsiasi azione in merito a quanto sopra e/o a qualunque titolo e/o ragione, salvo quanto previsto nel presente ricorso.
16) Le spese legali del procedimento di separazione saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (17.09.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1 Parte_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in RE (SP) in data 30.09.2023
[...] (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2023, numero 55, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 30.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
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