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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
n. 115/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 17.01.2020, al n. 115 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2437/2019 del Tribunale di
Firenze, emessa il 09.08.2019 e pubblicata in data 13.08.2019, nell'ambito del procedimento n. 6585/2012 R.G., promossa da
(c.f. e P.IVA ), quale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 conferitaria del Ramo di e successore a titolo Controparte_1 particolare dal 01/07/2013, in persona del legale rappresentante Dott. Parte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti (c.f. C.F._1
) e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mariotti, sito C.F._2 in Firenze, Viale Milton n. 71, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Gabbriellini (c.f. P.IVA_3
) e Sergio Gualco (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio del primo, sito in Firenze Via J. Nardi, n. 71;
APPELLATA nonché contro
1 Controparte_3
(c.f. e P.IVA ), rappresentato
[...] C.F._5 P.IVA_4
e difeso dall'Avv. Vincenzo Curia ( ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliato presso il suo studio, sito in Firenze Via Masaccio, n. 175;
APPELLATO nonché contro
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n.
2437/2019, emessa nel Giudizio Civile R.G. 6585/2012, depositata in Cancelleria in data 09/08/2019 e pubblicata il 13/08/2019: - Nel Merito: accogliere i motivi di appello proposti da e riformare integralmente la sentenza n. Parte_1
2437/2019 Tribunale di Firenze: - In tesi: rigettando qualsivoglia domanda dedotta avverso e disponendo la restituzione da parte di della Parte_1 P_ somma di euro 150.000,00= versata ex art. 1917 II c. c.c. da in Parte_1 favore di in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado P_
e da parte dell'Avv. Vincenzo Curia, difensore distrattario di e/o di Controparte_5
della somma di euro 19596,98 versata per compulsum da CP_4 Parte_1 all'Avv. Curia in data 04/08/2022; revocando altresì la condanna alle spese di
[...] lite di primo grado in favore di e/o disponendo la Controparte_4 restituzione delle stesse ove corrisposte per compulsum nel corso del Giudizio di appello;
- In ipotesi di accoglimento della domanda di nei confronti di P_
: rigettando comunque qualsivoglia domanda dedotta da Controparte_4
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti Controparte_4 di disponendo la restituzione da parte di della somma Parte_1 P_ di euro 150.000,00= versata ex art. 1917 II c. c.c. da in favore di Parte_1 in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e da P_ parte dell'Avv. Vincenzo Curia, difensore distrattario di e/o di Controparte_5 CP_4
della somma di euro 19596,98 versata per compulsum da
[...] Parte_1 all'Avv. Curia in data 04/08/2022; revocando altresì la condanna alle spese di lite di primo grado in favore di e/o disponendo la restituzione Controparte_4 delle stesse ove corrisposte per compulsum nel corso del Giudizio di appello;
- In subordinata ipotesi di accoglimento della domanda dedotta da Controparte_4
2 liquidazione avverso detraendo dall'importo che dovesse esser Parte_1 ritenuto dovuto da all'esito del Giudizio di appello in forza della Parte_1 invocata copertura assicurativa, la franchigia fissa di polizza (euro 260,00=) e lo scoperto del 10% dell'importo del danno, disponendo la restituzione da parte di
[...] della somma versata per compulsum ex art. 1917 II c. c.c. da parte di P_ [...] in favore di e dell'Avv. Vincenzo Curia in eccesso rispetto a Parte_1 P_ quella ritenuta come dovuta;
- In ogni caso : accogliendo le eccezioni e conclusioni tutte rassegnate dalla stessa nel Giudizio di primo grado Parte_3
R.G. 6585/2012, Tribunale di Firenze, che di seguito si trascrivono e vengono riproposte espressamente anche ex art. 346 c.p.c., e per l'effetto: “In Via Preliminare: accertare e dichiarare, per quanto di interesse processuale di , Parte_1
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da in surroga dei diritti di P_ _6 nei confronti di e di , anche ex artt.
[...] Controparte_4 Parte_1
2934 — 2951 c.c., per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
In Via
Preliminare: stante il mancato pagamento, da parte di ed in favore di Controparte_4
, del premio assicurativo relativo alla polizza n. Controparte_1
273653590, già polizza n. 00/10498, con riferimento al periodo dei fatti oggetto di causa, respingere e rigettare tutte le domande dedotte da e/o da Controparte_4 qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di per tutti i Parte_1 motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel merito: respingere tutte le domande dedotte in Giudizio da e/o comunque CP_4 da qualsivoglia parte processuale nei confronti di , perché Parte_1 inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel merito in ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte da alcuna delle altre parti processuali nei confronti della e di quelle da Controparte_4 questa proposte nei confronti di , applicare i limiti risarcitori ex art. Parte_1
1696 c.c. - art. 23 III co. CMR, ed accogliere comunque la domanda nei limiti del massimale pattuito in polizza, per la sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile a con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale, applicando Controparte_4 la franchigia e gli scoperti ivi previsti, e rendendo tutti i consequenziali provvedimenti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di eventuali CTU e
CTP"; - in ogni caso: con vittoria di spese, anche di eventuali C.T.U. e C.T.P., e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio”;
3 per l'appellata : “chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di FIRENZE, respinta ogni P_ contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere: - dare atto che non avendo impugnato tempestivamente la sentenza quest'ultima è passata in CP_4 giudicato nella parte in cui è stata chiamata a risarcire la . - dichiarare CP_4 P_ inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ei confronti di Pt_1 P_ per le ragioni di fatto e diritto esposte con la comparsa di costituzione e risposta;
- respingere l'appello proposto da ei confronti della per le ragioni Pt_1 P_ di fatto e diritto esposte con la comparsa di costituzione e risposta e quindi confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata in caso di accoglimento dell'impugnazione sul punto relativo alla inoperatività della polizza di assicurazione Pt_1 respingere la richiesta di rimborso delle somme versate da n favore di Pt_1 P_ per le ragioni di fatto e diritto esposte con la comparsa di costituzione e risposta;
- respingere e dichiarare infondata/inammissibile la richiesta formulata dalla CP_7 di accertare e dichiarare la prescrizione ex 2951 cc dei diritti derivanti dal contratto di trasporto intercorso tra e per essa e la In via incidentale, _6 P_ CP_4 in riforma della sentenza impugnata chiede che giusto l'art. 27 della CMR la convenuta
venga condannata a pagare in favore della la somma di € 153.000 CP_4 P_ oltre interessi legali al 5% a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato inviato per iscritto al vettore. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere anche parzialmente i motivi di impugnazione della appellante, al fine di provare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, chiede in via istruttoria a) che venga ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la il 29 Luglio 2010 CP_4 _6 affidava a il mandato di eseguire il trasporto di n. 712 colli di calzature Controparte_4 dall alla Francia, per un valore complessivo della merce di € 315.000,00# (cfr. Pt_1 borderò di carico doc. 1, cfr. ddt di trasporto e ordine di trasporto allegati come _6 numero 5 e 6 alla relazione di perizia STCR prodotta come documento 11). 2) Vero che la a sua volta affidava ad un suo preposto ( ) l'esecuzione del trasporto CP_4 CP_7 di cui sopra (cfr. ordine di trasporto allegati come numero 5 alla relazione di perizia
STCR prodotta come documento 11); 3) Vero che il preposto di si recava presso CP_4
i magazzini della di Campi Bisenzio e caricava la merce a bordo del mezzo tg. _6
AC28082 (cfr CMR doc. 8 e cfr. ddt trasporto indicato come allegato 6 alla relazione di perizia STCR ); 4) Vero che in data 3 agosto 2010, la informava della CP_4 _6 perdita per furto del carico ed il giorno successivo, l'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di presentava formale esposto-denuncia presso la CP_4
Legione Carabinieri Lazio, dalla quale si evince che la mancata consegna era dovuta
4 ad una appropriazione indebita del Sig. , preposto che la aveva CP_5 CP_4 incaricato del trasporto (cfr. doc. 3 denuncia Carabinieri). 5) Vero che con lettera inviata dalla il 23 Agosto 2010 la veniva responsabilizzata per il _6 CP_4 furto/appropriazione indebita delle merci trasportate come da documento n. 9 che si rammostra;
6) Vero che la , successivamente alla liquidazione dell'indennizzo P_ assicurativo, ha informato la dell'intenzione di agire per il risarcimento del danno CP_4 mediante la raccomandata/fax inviata dall'Avv. Gualco l'8/2/2012 (cfr. doc. 10); 7)
Vero che le merci caricate a bordo del mezzo tg. AC28082 sono quelle rappresentate dai ddt riportati all'allegato n. 6 della relazione di perizia;
8) Vero che le merci indicate nei ddt riportati all'allegato n. 6 della relazione di perizia, corrispondono a quelle di cui alle fatture prodotte come documento n. 7; 9) Vero che gli importi indicati nelle fatture di cui al documento 7, corrispondono al valore delle merci ivi indicate;
b) che venga ammessa la prova testimoniale sui capitoli 7, 8 e 9 di cui sopra, indicando come teste i
Sig.ri e domiciliati presso la STCR in Via al Molo Giano Testimone_1 Testimone_2
16128 Genova, per i quali si chiede per ovvie ragioni di economia processuale, la prova delegata presso il Tribunale di Genova. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre IVA,
CPA e 15% di spese generali per il giudizio di appello sia nei confronti di che Pt_1 di ”; CP_7 per l'appellato “In via principale: rigettare la Controparte_3 domanda avanzata da nei confronti della CP_4 Controparte_3 in quanto infondata e non provata e per essere il fatto ad essa totalmente estraneo e non imputabile in alcun modo;
Respingere tutte le domande dedotte in giudizio da
e/o comunque da qualsivoglia parte processuale nei confronti di CP_4 [...]
perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque Controparte_3 non provate per tutti motivi dedotti. In ipotesi: Accertare e dichiarare ai sensi dell'art.
2951 c.c. l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto intercorso tra la e per essa la e la in data _6 P_ CP_4
29.07.2010. Il tutto con vittoria delle spese diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CAP da attribuire al concludente procuratore”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
), surrogatasi nei diritti della propria assicurata
[...] _6
(d'ora innanzai , conveniva in giudizio (d'ora _6 Controparte_4 innanzi ), domandando la condanna della convenuta al pagamento in suo CP_4 favore, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della somma di euro 153.000,00.
5 A sostegno della domanda deduceva che: in data 29 luglio 2010 la IT IN conferiva a mandato di eseguire il trasporto di n. 712 colli di calzature
_6 dall' alla Francia, per un valore complessivo della merce di € 315.000,00; Pt_1 incaricava a sua volta del trasporto la quale, tramite un proprio
_6 CP_4 incaricato, si recava presso i magazzini della società e caricava la merce a
_6 bordo del mezzo tg. AC28082; poiché l'autista incaricato, preso in consegna il carico, si sarebbe appropriato indebitamente di tutta la merce, presentava formale CP_4 esposto-denuncia presso la Legione Carabinieri Lazio, nel quale dava atto che la mancata consegna della merce era riconducibile ad una appropriazione indebita della persona alla quale si era rivolto per l'esecuzione del trasporto;
IN inviava richiesta di risarcimento a la quale, a sua volta, denunciava il sinistro alla società
_6
- con la quale aveva stipulato Polizza di assicurazione merci trasportate - e P_ inviava lettera raccomandata a , responsabilizzandola della mancata consegna CP_4 delle merci e invitandola a provvedere al rimborso del danno subito;
IN conveniva dinnanzi al Tribunale di Prato chiedendo la condanna della stessa al _6 risarcimento del danno per inadempimento al contratto di trasporto nella misura di
€ 315.000,00; il giudizio si chiudeva con un accordo transattivo in virtù del quale avrebbe dovuto corrispondere alla IT IN l'importo di € 185.000,00; _6
, in qualità di assicuratrice della merce trasportata, in data 18.10.2011, come P_ previsto dall'art. 1917 c.c., liquidava a titolo di indennizzo a IN l'importo complessivo di € 153.500,00, surrogandosi nei diritti della società dalla _6 quale si faceva cedere altresì i diritti spettanti verso terzi;
quindi, inviava lettera P_ raccomandata a con la quale dava atto di essersi surrogata nei diritti della CP_4
e chiedeva, senza successo, il pagamento dell'importo di € 153.500,00, _6 vedendosi dunque costretta ad adire il Tribunale di Firenze per chiedere il risarcimento del danno sia in via di surroga, sia in base alla cessione dei diritti del contratto di trasporto, sia in via extra contrattuale.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo, CP_4 in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento ex artt. 2951 c.c. e 32
Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), decorrente dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna al luogo di destinazione (03.08.10). Deduceva, nel merito, l'ascrivibilità dell'evento a caso fortuito, costituito dal fatto illecito del terzo, e la non imputabilità a suo carico della mancata consegna della merce, avendo essa usato la massima diligenza esigibile nel servirsi dell'opera di altro vettore;
eccepiva, inoltre, la violazione, da parte dell'attrice, del combinato disposto degli artt. 1683 c.c. e 6, §§ 1, 2 lett. d) e) CMR, avendo il
6 mittente omesso di comunicare gli estremi identificativi della merce consegnata e contestava nel quantum l'avversa pretesa risarcitoria;
chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa
[...]
, nonché alla chiamata a manleva della Controparte_1 Controparte_8 ritenuta unica responsabile per la mancata consegna della merce.
Si costituiva la IT chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 spiegata nei suoi confronti dal convenuto, eccependo la prescrizione del diritto ex adverso vantato, e, nel merito, negando di avere mai effettuato il trasporto per conto della , nonché deducendo di avere subito il furto dei propri dati da soggetti CP_4 terzi a lei sostituitisi per appropriarsi del carico.
, quale conferitaria del ramo di azienda di Parte_1 Controparte_1
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia per mancanza di
[...] copertura al momento dei fatti per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurata e, comunque, per estraneità dell'asserito danno da quelli espressamente coperti dalle garanzie prestate;
invocava, in ogni caso, i limiti di massimale e franchigia e l'esclusione del vincolo di solidarietà e, infine, si associava a tutte le difese e le argomentazioni di merito già spese dalla convenuta.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2437/2019, così statuiva: “condanna GE.
al pagamento, in favore di RO Parte_4
, della somma di euro 153.000,00, oltre interessi al tasso legale
[...] sulle somme via via rivalutate a far data dal 18/10/11; - condanna Parte_1
a tenere indenne la GE. nei limiti del massimale di euro 150.000,00; - rigetta CP_9 Con la domanda spiegata da avverso la terza chiamata IT CP_9 Controparte_3
- condanna GE. alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_9
e di IT che liquida, per ciascuno, in euro P_ Controparte_3
13.430,00 oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie, con distrazione in favore del procuratore antistatario per la terza chiamata Controparte_3 Con
- condanna alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1 CP_9 delle spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie”.
II. impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1) “Sulla domanda di garanzia di GE.V.I.S.: errata e/o omessa valutazione dell'onere probatorio, delle difese di primo grado e delle risultanze istruttorie”.
7 Rilevava, anzitutto, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto operativa la polizza assicurativa invocata dalla società in liquidazione a copertura dei fatti di causa. CP_4
Criticava, in particolare, che il primo giudice avesse escluso la valida conclusione di un contratto di sub-vezione tra la e il terzo che si sarebbe appropriato della CP_4 merce, con conseguente impossibilità di richiamare l'art. 8 della polizza – secondo cui l'assicuratore non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti, o con il concorso degli stessi - per far valere la scopertura assicurativa.
L'appellante sottolineava che non aveva mai contestato la subvezione, anzi, CP_4 dalla lettura degli atti di primo grado della società era possibile evincere che la stessa riteneva valida la conclusione del contratto di sub-vezione con la
[...]
la circostanza doveva quindi ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. CP_3
Alla luce di quanto esposto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello riformasse la sentenza, statuendo l'assenza e/o inoperatività della invocata copertura assicurativa con riferimento alle pattuizioni di polizza accogliendo, per l'effetto, le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta di primo grado da Parte_1
e rendendo ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alla la
[...] restituzione da parte di delle somme già corrisposte in forza della P_ provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
b) “Sul massimale di polizza applicabile: errata e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie e delle difese ed eccezioni di parte”.
Parte appellante riteneva altresì che il Giudice di primo grado avesse errato a non considerare i limiti di operatività della copertura assicurativa, detratti scoperti e franchigie previsti in contratto.
In particolare, deduceva che dalla polizza si evinceva che vi era una franchigia fissa di euro 260,00 e uno scoperto del 10% ex art. 10 della Garanzia C relativa a
“Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci”, che non erano stati considerati e scorporati dal Giudice di prime cure.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello adita Parte_1 avesse ritenuto operante la garanzia assicurativa, rigettando il primo motivo di appello, chiedeva comunque la riforma della sentenza impugnata, riducendo l'importo eventualmente dovuto alla per effetto dell'applicazione degli scoperti P_
(10%) e delle franchigie (euro 260,00) di polizza, disponendo per l'effetto la restituzione da parte di delle somme già corrisposte ed eccedenti quanto P_ ritenuto come spettante a termini di polizza.
8 c) “sulle difese di primo grado di Parte_1
Parte appellante riproponeva, inoltre, le seguenti difese già svolte in primo grado:
- insisteva sulla carenza di legittimazione attiva della ad agire in P_ giudizio;
- riteneva intervenuta la prescrizione del diritto azionato da parte attrice di primo grado ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2951 c.c. e 32 della
Convenzione di Ginevra sul trasporto di merci su strada;
- insisteva per l'esclusione sia della responsabilità contrattuale del vettore convenuto, sussistendo l'esimente del caso fortuito, sia di quella extracontrattuale, atteso che, in base all'art. 2043 c.c., non era emerso alcun profilo di colpa della e non era stato provato né il danno ingiusto che CP_4 sarebbe derivato né il nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa del vettore e l'evento dannoso;
CP_4
- ribadiva che nel giudizio di primo grado la non aveva compiutamente CP_4 provato l'operatività della invocata garanzia assicurativa la quale, comunque, avrebbe potuto operare soltanto nei limiti di garanzia e massimale pattuiti nel contratto stipulato, e con gli scoperti e le franchigie contrattualmente indicati;
- ricordava anche le contestazioni formulate a proposito della quantificazione del danno, in particolare sulla carenza di documentazione giustificativa dello stesso e del suo ammontare, ritenendo peraltro operativo il limite risarcitorio di legge in materia di trasporto, pari a 8,3 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante;
- deduceva infine che non potevano in ogni caso essere accordate cumulativamente la rivalutazione della somma eventualmente dovuta e gli interessi legali sulla stessa.
III. Si costituiva in giudizio la quale, anzitutto, deduceva che la non P_ CP_4 aveva tempestivamente impugnato la sentenza, con conseguente passaggio in giudicato della stessa nella parte in cui era stata condannata a risarcire la CP_4
. P_
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'atto di appello non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto.
Riteneva inoltre inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto la motivazione non conteneva l'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado né l'indicazione delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
9 Nel merito, circa le questioni relative alla operatività della copertura assicurativa emessa da ed all'applicazione di scoperti e franchigie, deduceva la Pt_1 P_ di non avere titolo per intervenire in quanto terza rispetto al rapporto assicurativo tra
(assicurato) e assicuratore). CP_4 Pt_1
Sulla questione assicurativa contestava la richiesta formulata da i P_ Pt_1 restituzione da parte di delle somme corrisposte in forza della provvisoria P_ esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento del motivo relativo alla inoperatività della copertura assicurativa. Rilevava infatti che l'importo di €
150.000,00 versato da n favore di era stato corrisposto per conto di Pt_1 P_
in base ad una libera scelta dell'assicuratore e non in quanto obbligato dal CP_4 dispositivo della sentenza impugnata;
sosteneva che, essendo il pagamento stato effettuato da er conto della ed in sostituzione della stessa, era a Pt_1 CP_4 quest'ultima, e non alla , che la appellante avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere P_ la restituzione delle somme erogate nel caso di accoglimento del motivo relativo alla inoperatività della copertura assicurativa.
Quanto alle riproposte difese di primo grado di l'appellata deduceva, in Pt_1 primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di . P_
riteneva altresì infondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte P_ attrice ai sensi del combinato disposto del degli art. 2951 cc e 32 Convenzione di
Ginevra sul Trasporto di merci su strada (CMR), esponendo quanto già affermato in primo grado.
Anche a proposito della responsabilità della per la mancata consegna delle CP_4 merci, deduceva quanto già dedotto in primo grado, ossia che, posto che la causa della mancata consegna delle merci a destino era riconducibile ad un comportamento gravemente colposo, anzi doloso, del preposto incaricato dalla , non potevano CP_4 sorgere dubbi sulla responsabilità (per dolo/colpa grave) di quest'ultima, con conseguente inapplicabilità del limite di risarcimento di cui all'art. 23 della CMR;
riteneva altresì infondate le contestazioni concernenti il quantum risarcitorio per come commisurato alle fatture relative alle merci caricate, aggiungendo che qualora
l'Ill.mo Tribunale non ritenesse sufficientemente provato il valore delle merci trafugate, si chiede che vengano ammesse la testimonianza del perito e Testimone_1 Tes_2 sui capitoli n. 7. 8 e 9 di cui alla memoria 183 cpc n. 2”.
[...]
In via incidentale criticava che il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, aveva condannato la a corrispondere la somma di € 153.000 oltre interessi legali, CP_4 quando la nelle conclusioni aveva espressamente chiesto la liquidazione degli P_ interessi legali al 5% come previsto dall'art. ex art. 27 CMR.
10 Deducendo che la fattispecie è disciplinata dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva con legge 6 Dicembre 1960 n. 1621, in riforma della sentenza impugnata chiedeva che, ai sensi dell'art. 27 della CMR, la convenuta venisse CP_4 condannata a pagare in favore della la somma di € 153.000 oltre interessi P_ legali al 5% a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato inviato per iscritto al vettore
(doc.
9 - Lettera raccomandata del 23 Agosto 2010). _6
VI. Si costituiva altresì , quale titolare della Controparte_3 [...]
(d'ora innanzi ), deducendo la sua Controparte_3 CP_3 assoluta estraneità al fatto illecito perpetrato ai danni di non avendo mai _6 effettuato per conto della il trasporto in questione. CP_4
Spiegava, infatti, che la era stata vittima di furto dei propri dati CP_3 da soggetti terzi che si erano sostituiti ad essa per accaparrarsi il carico.
Richiamava a conferma di ciò: la querela presentata dalla il CP_3
06.08.2010; la dichiarazione del Dott. - responsabile della Divisione Persona_1
Sistemi Satellitari – secondo cui la non aveva Controparte_11 Controparte_5 mai visionato sul sito la richiesta di carico della;
i macroscopici errori CP_4 contenuti nell'ordine di trasporto n. 45 del 29.07.2010, quali indirizzo e-mail errato, utenza telefonica errata, vecchio indirizzo della sede legale della CP_3 ed indicazione dell'autoarticolato che avrebbe eseguito il trasporto, non di proprietà della . CP_3
Deduceva, in ogni caso, che la domanda avanzata nei confronti della
[...] era prescritta. CP_3
In relazione all'appello di , deduceva che poteva ritenersi pacifica Parte_1
l'estraneità della alla controversia. CP_3
Infatti, l'appellante non contestava le motivazioni del primo giudice e sosteneva, pertanto, che il capo della sentenza di primo grado in tema esclusione di qualsivoglia responsabilità nell'accaduto da parte della terza chiamata Controparte_3 doveva ritenersi passata in giudicato.
VII. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, non si costituiva e, con CP_4 ordinanza del 13.04.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
VIII. Rigettate le istanze istruttorie con provvedimento del 13.05.2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in forma cartolare il
18.02.2025, la Corte, con ordinanza del 19.02.2025, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, il termine
11 ridotto di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
IX. In sede di comparsa conclusionale, parte appellante, circa la posizione della deduceva che, poiché né né avevano proposto CP_3 CP_4 P_ appello avverso i capi della sentenza con i quali il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto di nei confronti di e aveva condannato CP_4 CP_3 CP_4 al pagamento delle spese di lite di su tali punti si era Controparte_3 formato il giudicato.
Ritenendo, dunque, che la non aveva alcun residuo interesse CP_3 nell'esito del presente giudizio e che non era legittimata a contraddire con le altre parti circa le questioni dedotte negli appelli, principale ed incidentale, proposti, rilevava di non poter esser in alcun modo tenuta a rifondere alla CP_3 le spese di lite per il secondo grado di Giudizio.
L'appellata deduceva sul punto che, sebbene la domanda nei suoi CP_3 confronti fosse stata effettuata come mera denunciatio litis, Parte_1 domandava comunque al procuratore di la restituzione delle somme CP_3 dovute a titolo di spese di lite dalla , già versate dalla seguito di CP_4 Pt_1 esecuzione mobiliare presso terzi. Deducendo che il provvedimento di assegnazione in pagamento era divenuto definitivo poiché non impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi e che tale definitività era equiparabile al giudicato - atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato-, riteneva più che legittima la scelta della di costituirsi in giudizio, specificando che eventualmente, all'esito dell'appello, Parte_1 avrebbe potuto rivolgere tale domanda al suo unico diretto “interlocutore” ovvero alla parte contumace . Controparte_4
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello; seppure lo stesso appaia puntualmente circostanziato solo rispetto alle contestazioni sub a) e b), sostanziandosi nel resto in una riproposizione delle difese di cui al primo grado, tuttavia lo stesso permette in ogni caso di individuare in modo esauriente gli specifici capi della sentenza impugnata ponendo argomentazioni da contrapporre alla motivazione della decisione, così da rendere possibile alle controparti la difesa e a questa Corte la cognizione.
I profili di doglianza rappresentati attengono a contestazioni sia in ordine all'obbligo di manleva da parte della sia in ordine alla fondatezza della domanda Pt_1 principale contro la , in questo grado risultata contumace. CP_4
12 Tanto detto, occorre allora precisare, prima di valutare il merito delle contestazioni riferite alla domanda principale, che non coglie nel segno la difesa di parte appellate che ritiene che in assenza di impugnazione da parte della delle statuizioni di CP_4 primo grado, queste non possano essere impugnate dalla perché coperte da Pt_1 giudicato.
Sul punto vale la pena evidenziare che, facendo buon governo dei principi in materia di litisconsorzio e di giudicato, non appare revocabile in dubbio la possibilità da parte di di contestare il merito della decisione con riferimento alla domanda Pt_1 principale, ancorchè non vi sia stata impugnazione da parte della . CP_4
Soccorre sul punto quanto statuito dalla Cass., S.U. n. 24707/2015, secondo cui, "in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile,
l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione" (conforme Cass. n.
5876/2018).
Ne discende pertanto la possibilità per la di impugnare la decisione Pt_1 concernente l'accoglimento della domanda principale che riverbera nella statuizione in ordine all'obbligo di manleva a lei imposto.
Fatte queste premesse di ordine metodologico, si procede di seguito alla valutazione dei motivi di appello prendendo posizione prima sulle contestazioni concernenti la fondatezza delle statuizioni di primo grado relative alla domanda principale, per poi passare alle contestazioni concernenti l'obbligo di manleva.
Le contestazioni concernenti la fondatezza della domanda principale avanzata in primo grado da risultano tutte infondate. P_
Con riferimento alla lamentata carenza di legittimazione attiva di , così come P_ correttamente dedotto nella sentenza di primo grado, essa deve ritenersi viceversa
13 sussistente avendo la stessa assunto di essere subentrata nei diritti della propria assicurata ai sensi dell'art. 1916 cc, fornendo peraltro prova dell'avvenuto _6 pagamento dell'indennizzo in favore del mittente originario IN.
Altrettanto destituita di fondamento è la contestazione concernente la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione. Sul punto, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, anche a prescindere dalla sussistenza di un'ipotesi di colpa grave -da cui conseguirebbe un termine prescrizionale triennale-, in ogni caso non sarebbe maturato la prescrizione del credito tenuto conto della sussistenza di eventi interruttivi. Pacifica l'applicazione dell'art. 32 CMR -l'azione risarcitoria soggiace, salvo, come detto, dolo o colpa grave del vettore, al termine prescrizionale annuale, decorrente dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di consegna convenuto, ovvero, in difetto di convenzione, dal sessantesimo giorno successivo alla presa in carico della merce- va evidenziato che nel caso concreto risultano dagli atti due tempestive interruzioni del termine prescrizionale annuale. Il termine iniziale di decorrenza, individuabile nel 3 agosto 2010 (trentesimo giorno successivo alla data prevista per la consegna, come da ordini di trasporto nn.
45 e 111 del 29/07/2010), risulta sospeso da una prima diffida del 14 marzo 2011, inviata da e da una seconda comunicazione dell'8 febbraio 2012, inviata da _6
in prossimità della notifica dell'atto di citazione. Come correttamente evidenziato P_ dal giudice di primo grado tali atti, contenendo l'indicazione del debitore, la richiesta di adempimento e la manifestazione inequivoca di voler far valere il diritto, sono pienamente idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord. n. 15714/2018); mentre è irrilevante che il primo atto interruttivo provenga direttamente da e non dalla atteso _6 P_ che quest'ultima è subentrata ex art. 1916 cc nella medesima posizione giuridica dell'assicurato verso il terzo responsabile, con possibilità di avvalersi anche degli atti interruttivi anteriormente posti in essere dalla L'eccezione di prescrizione è _6 dunque infondata.
Vanno altresì disattese le contestazioni concernenti l'asserita insussistenza di una responsabilità vettoriale di ex art. 1693 cc, artt. 17-18 CMR. Come rilevato CP_4 nella sentenza di primo grado, la disciplina applicabile configura una responsabilità ex recepto, fondata sul solo fatto della presa in carico della merce, comportando la presunzione di responsabilità del vettore per ogni perdita o danno verificatisi nel corso del trasporto, anche ove la causa sia ignota o non accertabile.
Tale presunzione può essere superata esclusivamente mediante prova specifica che il danno derivi da un evento identificabile e non imputabile al vettore, rientrante nella
14 nozione di caso fortuito o forza maggiore – cioè un fatto estraneo, imprevedibile e inevitabile anche con l'impiego della diligenza del buon padre di famiglia – oppure da uno degli eventi tipizzati dall'art. 17 CMR come cause di esonero.
Ne consegue che, in presenza di azione per responsabilità, spetta al creditore
(mittente o destinatario) dimostrare l'inadempimento, mentre al vettore incombe l'onere di provare l'assenza di colpa, tramite la dimostrazione di aver adottato tutte le misure diligenti e idonee a impedire il danno, anche nei casi in cui l'evento sia legato a fatto illecito di terzo.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado non ha dato dimostrazione di CP_4 aver adottato tutte le cautele per impedire il verificarsi dell'evento appropriativo. In merito il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che pur risultando documentato che , prima di affidare il trasporto, abbia richiesto all'offerente CP_4
l'invio di una serie di documenti (tra cui autorizzazione ministeriale, certificato anagrafico, recapiti, credenziali e assicurazione), risultava evidente una discrepanza tra il nominativo del soggetto indicato nell'ordine di trasporto (sig. ) e Controparte_3 quello indicato nella lettera di vettura internazionale del giorno successivo (
[...]
), pur riferendosi entrambi agli stessi mezzi di trasporto;
tale discordanza, Per_2 unita al fatto – incontestato – che il vero sig. abbia avuto un primo contatto CP_5 con solo il giorno successivo alla sottrazione della merce (03/08/2010), CP_4 evidenzia la mancanza da parte di di ogni verifica preliminare (quale, ad CP_4 esempio, la semplice ricerca telefonica incrociata dei dati dell'offerente), che avrebbe potuto consentire di accertare la reale identità del sub-vettore.
In sostanza, la condotta omissiva di non appare conforme alla diligenza CP_4 esigibile, considerata la totale assenza di precedenti rapporti con il soggetto incaricato e la disponibilità di strumenti minimi di controllo, né risulta che vi fosse una situazione di inevitabilità tale da integrare l'esimente prevista dalla CMR;
vieppiù la condotta della appare connotata da profili di colpa grave, con ciò che ne CP_4 consegue anche in termini di quantum risarcitorio.
Proprio tale circostanza spinge a ritenere destituito di fondamento l'ulteriore motivo di impugnazione concernente il limite risarcitorio di legge in materia di trasporto, pari a 8,3 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, previsto dall'art. 23 co. 2 CMR. In merito alla quantificazione del danno risarcibile il giudice di prime cure ha correttamente ragionato. In sentenza risulta infatti evidenziato che ai fini della determinazione dell'importo risarcibile, l'art. 23 della Convenzione CMR prevede che, in caso di perdita totale o parziale della merce, l'indennizzo dovuto dal vettore debba essere calcolato in base al valore della merce nel luogo e al momento in cui
15 essa è stata presa in carico. Tale valore si determina facendo riferimento al corso in borsa, o in mancanza, al prezzo di mercato, o, se anche questo manca, al valore ordinario di merci simili per natura e qualità, ammettendosi la possibilità di fare riferimento alle fatture emesse dal mittente al destinatario. Nel caso di specie, la somma richiesta dalla (153.000 € pari all'indennizzo versato all'esito della P_ transazione), risulta essere la metà del valore commerciale dei beni andati perduti
(stimato in 315.000 € dalle fatture prodotte), di talchè è da ritenersi certamente congrua. Fatta questa ricostruzione correttamente è stata esclusa in sentenza l'applicazione della limitazione risarcitoria prevista dal comma 3 dell'art. 23 CMR
(pari a 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante), in quanto, secondo l'art. 29 della stessa Convenzione, tale limitazione è esclusa qualora il danno derivi da dolo o colpa grave imputabile al vettore. E, come già riportato supra, nel caso in esame, la condotta del vettore nella scelta del sub-vettore — avvenuta senza alcuna verifica dell'affidabilità del soggetto incaricato — appare integrare una forma di colpa grave.
Venendo ai profili di doglianza strettamente concernenti la domanda di garanzia spiegata da verso va osservato quanto segue. CP_4 Pt_1
Con riferimento al primo motivo di appello, la contesta la correttezza della Pt_1 statuizione in ordine all'operatività della polizza invocata dalla società in liquidazione a copertura dei fatti di causa, tenuto conto del disposto dell'art. 8 Garanzia C CP_4 relativa a “Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci ” della Polizza prodotta in primo grado quale documento n. 4, che prevede
“[l'Assicuratore] non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti, o con il concorso degli stessi”.
La doglianza è infondata.
Sul punto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter escludere la copertura assicurativa in base al richiamo all'art. 8 delle condizioni generali di polizza, atteso che il fatto di appropriazione indebita ai danni della non può CP_4 essere ricondotto alla condotta di un soggetto qualificabile come sub-vettore, né come dipendente di quest'ultimo, tenuto conto che tale appropriazione è stata operata da un soggetto che ha truffaldinamente preso in consegna materiale il carico mai giunto a destinazione senza che con costui vi sia stata stipula di contratto di sub-trasporto
(che, di contro, voleva essere effettivamente stipulato con la IT ), non CP_7 potendosi ritenere tale (terzo) soggetto appartenente ad una delle categorie indicate dalla clausola invocata dalla Né può ritenersi, sulla scorta Pt_1
16 dell'interpretazione letterale della clausola, che la garanzia sia in ogni caso esclusa in ragione della stipula di un contratto di sub trasporto come parrebbe ritenersi nell'atto di appello (v. pag 15 memoria conclusionale di parte “ ha inteso CP_4 avvalersi di un sub-vettore conferendo incarico ad un soggetto terzo, e, a prescindere da chi fosse in concreto tale subvettore ( o un terzo che truffaldinamente le si CP_5
è sostituito), è del tutto evidente che il trasporto si è realizzato (fino alla perpetrazione del reato di appropriazione indebita) mediante affidamento della merce, da parte dell'assicurata, ad un sub-vettore dalla stessa incaricato. Questo solo rileva ai fini dell'esame della copertura assicurativa”): invero, con riferimento all'effettivo perimetro di tale condizione contrattuale, deve ritenersi che la stessa escluda l'operatività della polizza non già per il solo fatto che vi sia stato incarico a sub vettore, ma esclusivamente per i fatti perpetrati dal subvettore o da suoi dipendenti (così come dall'assicurato e suoi dipendenti); nel caso concreto, a prescindere dalla valida instaurazione di un rapporto di subvezione con (l'ignara) IT , non vi è CP_5 prova che l'appropriazione sia stata perpetrata dai soggetti indicati dalla clausola che esclude l'operatività. In sostanza, la copertura assicurativa è esclusa per atti dolosi
(furto, sottrazione, appropriazione indebita) commessi dal vettore o subvettore o loro dipendenti;
l'uso del subvettore non è rilevante in sé, ma se il subvettore ruba o partecipa a un furto, la compagnia non risarcisce, e, come detto, non è questo il caso verificatosi nei fatti in contestazione.
Con riferimento al secondo motivo di appello si rileva quanto segue.
La contestazione attiene alla mancata considerazione dei limiti di operatività dati dalla presenza nel contratto di una franchigia fissa di euro 260,00 e di uno scoperto del 10% ex art. 10 della garanzia C relativa a “Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci”, che non sono stati detratti dal Giudice di primo grado. La doglianza appare effettivamente fondata, non ravvisandosi circostanze concrete che spingano ad escludere l'operatività delle già menzionate limitazioni. Tuttavia il riconoscimento di tale motivo di appello non può comportare un obbligo di restituzione della maggior somma versata da direttamente a Pt_1
, atteso che la modifica della statuizione concerne il solo rapporto tra la P_ Pt_1
e la , comportando un obbligo per la prima di tenere indenne la seconda nei CP_4 limiti della copertura assicurativa decurtata dalla franchigia e dallo scoperto, mentre nulla rileva rispetto alle ragioni di credito della che attengono al rapporto con la P_
e che sono state soddisfatte direttamente da per saltum sulla base di CP_4 Pt_1 una libera determinazione dell'assicurazione; in sostanza dunque va modificato l'obbligo di manleva limitandolo a euro 150.000 detratto il 10% di scoperto e detratta
17 la somma di euro 260,00 euro di franchigia, ma va rigettata la domanda di CP_ restituzione avanzata verso dovendo, di contro, agire la nei confronti di Pt_1
per ottenere la restituzione di quanto in sovrappiù pagato. CP_4
Con riferimento alla posizione di non risultano contestate da nessuna delle CP_5 parti in causa le statuizioni di primo grado che hanno condotto a ritenere prescritta la domanda di rivalsa nei suoi confronti e comunque a ritenerla infondata nel merito
(tenuto conto della comprovata estraneità della stessa alla vicenda e della mancanza di profili di colpa attribuibili nell'asserito furto di dati subito).
La vocazione in giudizio, per come sin da subito evidenziato da è avvenuta Pt_1 come mera litis denuntiatio; tuttavia, nel corso del giudizio l'assicurazione ha avanzato domanda di restituzione delle somme corrisposte al difensore distrattario di
Avv. Vincenzo Curia. Controparte_3
Pur ritenendo ammissibile tale domanda (cfr Cass sez.
1 - Ordinanza n. 7144 del
15/03/2021 (Rv. 660998 - 01) La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.), la stessa deve in ogni caso ritenersi infondata.
Invero, a tacer d'altro, deve rilevarsi che il pagamento è avvenuto sulla base del pignoramento avvenuto in ragione dell'esecutività del capo di condanna alle spese disposto a carico di , capo di condanna che non risulta impugnato da , CP_4 CP_4 peraltro in questo grado contumace;
eventuali doglianze concernenti il pignoramento verso terzi avrebbero dovuto essere in ogni caso svolte in sede di opposizione ex artt.
615 cpc e SS.; la domanda della per come formulata va dunque disattesa. Pt_1
In ultimo va valutato l'appello incidentale proposto dalla nei confronti di P_ CP_4 con cui si chiede, in riforma della sentenza impugnata, che ai sensi dell'art. 27 della
CMR, la venga condannata a pagare in favore della la somma di € CP_4 P_
153.000 oltre interessi legali al 5% a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato inviato per iscritto al vettore. La domanda appare fondata: come a più riprese affermato, è pacifica l'applicazione alla vicenda de quo della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), di talchè non sussistono ragione per escludere l'applicazione dell'art. 27 che prevede la commisurazione nel 5% degli interessi e la decorrenza degli stessi dalla data di invio del reclamo;
in tal senso va dunque emendata la condanna a carico di resa in primo grado. CP_4
18 Con riferimento alle spese di giudizio, ferme le statuizioni di primo grado, la Pt_1 CP_ va condannata alla refusione delle spese di secondo grado in favore di che si liquidano ai parametri medi, secondo lo scaglione di riferimento, escludendo la fase istruttoria perché non svoltasi, nella misura di euro 9.991,00; vanno invece compensate le spese con (tenuto conto della preminente natura di litis CP_5 denutiatio della citazione di quest'ultima da parte di e con (non Pt_1 CP_4 rilevando ai fini della condanna di quest'ultima alle spese la dichiarazione di riduzione -di minima portata- dell'obbligo di manleva).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza 2437/19 del Parte_1
Tribunale di Firenze e sull'appello incidentale proposto da
[...]
così provvede: Controparte_12
rigetta l'appello formulato da nei confronti di , Parte_1 P_ nonché la domanda restitutoria avanzata in corso di causa verso Controparte_3 titolare della IT;
Controparte_3
dichiara la obbligata a tenere indenne nei Parte_1 Controparte_4 limiti del massimale di euro 150.000 detratta la somma di euro 260 euro di franchigia e euro 15.000 di scoperto;
accoglie l'appello incidentale di contro e, a P_ Controparte_4 modifica della statuizione di primo grado, determina il tasso di interesse nella misura del 5% previsto dall'art. 27 Cmr, sulla somma oggetto di condanna, con decorrenza dalla data del reclamo;
fermo il resto;
condanna la alla refusione delle spese di secondo grado in Parte_1 favore di che si liquidano in euro 9.991,00 oltre iva e cpa;
P_
compensa le spese di secondo grado tra e Parte_1 CP_4 liquidazione;
compensa le spese di secondo grado tra e Parte_1 Controparte_3 titolare della IT;
Controparte_3
dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
19 Firenze, lì 16.5.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 17.01.2020, al n. 115 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2437/2019 del Tribunale di
Firenze, emessa il 09.08.2019 e pubblicata in data 13.08.2019, nell'ambito del procedimento n. 6585/2012 R.G., promossa da
(c.f. e P.IVA ), quale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 conferitaria del Ramo di e successore a titolo Controparte_1 particolare dal 01/07/2013, in persona del legale rappresentante Dott. Parte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti (c.f. C.F._1
) e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mariotti, sito C.F._2 in Firenze, Viale Milton n. 71, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Gabbriellini (c.f. P.IVA_3
) e Sergio Gualco (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio del primo, sito in Firenze Via J. Nardi, n. 71;
APPELLATA nonché contro
1 Controparte_3
(c.f. e P.IVA ), rappresentato
[...] C.F._5 P.IVA_4
e difeso dall'Avv. Vincenzo Curia ( ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliato presso il suo studio, sito in Firenze Via Masaccio, n. 175;
APPELLATO nonché contro
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n.
2437/2019, emessa nel Giudizio Civile R.G. 6585/2012, depositata in Cancelleria in data 09/08/2019 e pubblicata il 13/08/2019: - Nel Merito: accogliere i motivi di appello proposti da e riformare integralmente la sentenza n. Parte_1
2437/2019 Tribunale di Firenze: - In tesi: rigettando qualsivoglia domanda dedotta avverso e disponendo la restituzione da parte di della Parte_1 P_ somma di euro 150.000,00= versata ex art. 1917 II c. c.c. da in Parte_1 favore di in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado P_
e da parte dell'Avv. Vincenzo Curia, difensore distrattario di e/o di Controparte_5
della somma di euro 19596,98 versata per compulsum da CP_4 Parte_1 all'Avv. Curia in data 04/08/2022; revocando altresì la condanna alle spese di
[...] lite di primo grado in favore di e/o disponendo la Controparte_4 restituzione delle stesse ove corrisposte per compulsum nel corso del Giudizio di appello;
- In ipotesi di accoglimento della domanda di nei confronti di P_
: rigettando comunque qualsivoglia domanda dedotta da Controparte_4
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti Controparte_4 di disponendo la restituzione da parte di della somma Parte_1 P_ di euro 150.000,00= versata ex art. 1917 II c. c.c. da in favore di Parte_1 in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e da P_ parte dell'Avv. Vincenzo Curia, difensore distrattario di e/o di Controparte_5 CP_4
della somma di euro 19596,98 versata per compulsum da
[...] Parte_1 all'Avv. Curia in data 04/08/2022; revocando altresì la condanna alle spese di lite di primo grado in favore di e/o disponendo la restituzione Controparte_4 delle stesse ove corrisposte per compulsum nel corso del Giudizio di appello;
- In subordinata ipotesi di accoglimento della domanda dedotta da Controparte_4
2 liquidazione avverso detraendo dall'importo che dovesse esser Parte_1 ritenuto dovuto da all'esito del Giudizio di appello in forza della Parte_1 invocata copertura assicurativa, la franchigia fissa di polizza (euro 260,00=) e lo scoperto del 10% dell'importo del danno, disponendo la restituzione da parte di
[...] della somma versata per compulsum ex art. 1917 II c. c.c. da parte di P_ [...] in favore di e dell'Avv. Vincenzo Curia in eccesso rispetto a Parte_1 P_ quella ritenuta come dovuta;
- In ogni caso : accogliendo le eccezioni e conclusioni tutte rassegnate dalla stessa nel Giudizio di primo grado Parte_3
R.G. 6585/2012, Tribunale di Firenze, che di seguito si trascrivono e vengono riproposte espressamente anche ex art. 346 c.p.c., e per l'effetto: “In Via Preliminare: accertare e dichiarare, per quanto di interesse processuale di , Parte_1
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da in surroga dei diritti di P_ _6 nei confronti di e di , anche ex artt.
[...] Controparte_4 Parte_1
2934 — 2951 c.c., per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
In Via
Preliminare: stante il mancato pagamento, da parte di ed in favore di Controparte_4
, del premio assicurativo relativo alla polizza n. Controparte_1
273653590, già polizza n. 00/10498, con riferimento al periodo dei fatti oggetto di causa, respingere e rigettare tutte le domande dedotte da e/o da Controparte_4 qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di per tutti i Parte_1 motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel merito: respingere tutte le domande dedotte in Giudizio da e/o comunque CP_4 da qualsivoglia parte processuale nei confronti di , perché Parte_1 inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel merito in ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte da alcuna delle altre parti processuali nei confronti della e di quelle da Controparte_4 questa proposte nei confronti di , applicare i limiti risarcitori ex art. Parte_1
1696 c.c. - art. 23 III co. CMR, ed accogliere comunque la domanda nei limiti del massimale pattuito in polizza, per la sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile a con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale, applicando Controparte_4 la franchigia e gli scoperti ivi previsti, e rendendo tutti i consequenziali provvedimenti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di eventuali CTU e
CTP"; - in ogni caso: con vittoria di spese, anche di eventuali C.T.U. e C.T.P., e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio”;
3 per l'appellata : “chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di FIRENZE, respinta ogni P_ contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere: - dare atto che non avendo impugnato tempestivamente la sentenza quest'ultima è passata in CP_4 giudicato nella parte in cui è stata chiamata a risarcire la . - dichiarare CP_4 P_ inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ei confronti di Pt_1 P_ per le ragioni di fatto e diritto esposte con la comparsa di costituzione e risposta;
- respingere l'appello proposto da ei confronti della per le ragioni Pt_1 P_ di fatto e diritto esposte con la comparsa di costituzione e risposta e quindi confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata in caso di accoglimento dell'impugnazione sul punto relativo alla inoperatività della polizza di assicurazione Pt_1 respingere la richiesta di rimborso delle somme versate da n favore di Pt_1 P_ per le ragioni di fatto e diritto esposte con la comparsa di costituzione e risposta;
- respingere e dichiarare infondata/inammissibile la richiesta formulata dalla CP_7 di accertare e dichiarare la prescrizione ex 2951 cc dei diritti derivanti dal contratto di trasporto intercorso tra e per essa e la In via incidentale, _6 P_ CP_4 in riforma della sentenza impugnata chiede che giusto l'art. 27 della CMR la convenuta
venga condannata a pagare in favore della la somma di € 153.000 CP_4 P_ oltre interessi legali al 5% a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato inviato per iscritto al vettore. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere anche parzialmente i motivi di impugnazione della appellante, al fine di provare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, chiede in via istruttoria a) che venga ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la il 29 Luglio 2010 CP_4 _6 affidava a il mandato di eseguire il trasporto di n. 712 colli di calzature Controparte_4 dall alla Francia, per un valore complessivo della merce di € 315.000,00# (cfr. Pt_1 borderò di carico doc. 1, cfr. ddt di trasporto e ordine di trasporto allegati come _6 numero 5 e 6 alla relazione di perizia STCR prodotta come documento 11). 2) Vero che la a sua volta affidava ad un suo preposto ( ) l'esecuzione del trasporto CP_4 CP_7 di cui sopra (cfr. ordine di trasporto allegati come numero 5 alla relazione di perizia
STCR prodotta come documento 11); 3) Vero che il preposto di si recava presso CP_4
i magazzini della di Campi Bisenzio e caricava la merce a bordo del mezzo tg. _6
AC28082 (cfr CMR doc. 8 e cfr. ddt trasporto indicato come allegato 6 alla relazione di perizia STCR ); 4) Vero che in data 3 agosto 2010, la informava della CP_4 _6 perdita per furto del carico ed il giorno successivo, l'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di presentava formale esposto-denuncia presso la CP_4
Legione Carabinieri Lazio, dalla quale si evince che la mancata consegna era dovuta
4 ad una appropriazione indebita del Sig. , preposto che la aveva CP_5 CP_4 incaricato del trasporto (cfr. doc. 3 denuncia Carabinieri). 5) Vero che con lettera inviata dalla il 23 Agosto 2010 la veniva responsabilizzata per il _6 CP_4 furto/appropriazione indebita delle merci trasportate come da documento n. 9 che si rammostra;
6) Vero che la , successivamente alla liquidazione dell'indennizzo P_ assicurativo, ha informato la dell'intenzione di agire per il risarcimento del danno CP_4 mediante la raccomandata/fax inviata dall'Avv. Gualco l'8/2/2012 (cfr. doc. 10); 7)
Vero che le merci caricate a bordo del mezzo tg. AC28082 sono quelle rappresentate dai ddt riportati all'allegato n. 6 della relazione di perizia;
8) Vero che le merci indicate nei ddt riportati all'allegato n. 6 della relazione di perizia, corrispondono a quelle di cui alle fatture prodotte come documento n. 7; 9) Vero che gli importi indicati nelle fatture di cui al documento 7, corrispondono al valore delle merci ivi indicate;
b) che venga ammessa la prova testimoniale sui capitoli 7, 8 e 9 di cui sopra, indicando come teste i
Sig.ri e domiciliati presso la STCR in Via al Molo Giano Testimone_1 Testimone_2
16128 Genova, per i quali si chiede per ovvie ragioni di economia processuale, la prova delegata presso il Tribunale di Genova. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre IVA,
CPA e 15% di spese generali per il giudizio di appello sia nei confronti di che Pt_1 di ”; CP_7 per l'appellato “In via principale: rigettare la Controparte_3 domanda avanzata da nei confronti della CP_4 Controparte_3 in quanto infondata e non provata e per essere il fatto ad essa totalmente estraneo e non imputabile in alcun modo;
Respingere tutte le domande dedotte in giudizio da
e/o comunque da qualsivoglia parte processuale nei confronti di CP_4 [...]
perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque Controparte_3 non provate per tutti motivi dedotti. In ipotesi: Accertare e dichiarare ai sensi dell'art.
2951 c.c. l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto intercorso tra la e per essa la e la in data _6 P_ CP_4
29.07.2010. Il tutto con vittoria delle spese diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CAP da attribuire al concludente procuratore”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
), surrogatasi nei diritti della propria assicurata
[...] _6
(d'ora innanzai , conveniva in giudizio (d'ora _6 Controparte_4 innanzi ), domandando la condanna della convenuta al pagamento in suo CP_4 favore, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della somma di euro 153.000,00.
5 A sostegno della domanda deduceva che: in data 29 luglio 2010 la IT IN conferiva a mandato di eseguire il trasporto di n. 712 colli di calzature
_6 dall' alla Francia, per un valore complessivo della merce di € 315.000,00; Pt_1 incaricava a sua volta del trasporto la quale, tramite un proprio
_6 CP_4 incaricato, si recava presso i magazzini della società e caricava la merce a
_6 bordo del mezzo tg. AC28082; poiché l'autista incaricato, preso in consegna il carico, si sarebbe appropriato indebitamente di tutta la merce, presentava formale CP_4 esposto-denuncia presso la Legione Carabinieri Lazio, nel quale dava atto che la mancata consegna della merce era riconducibile ad una appropriazione indebita della persona alla quale si era rivolto per l'esecuzione del trasporto;
IN inviava richiesta di risarcimento a la quale, a sua volta, denunciava il sinistro alla società
_6
- con la quale aveva stipulato Polizza di assicurazione merci trasportate - e P_ inviava lettera raccomandata a , responsabilizzandola della mancata consegna CP_4 delle merci e invitandola a provvedere al rimborso del danno subito;
IN conveniva dinnanzi al Tribunale di Prato chiedendo la condanna della stessa al _6 risarcimento del danno per inadempimento al contratto di trasporto nella misura di
€ 315.000,00; il giudizio si chiudeva con un accordo transattivo in virtù del quale avrebbe dovuto corrispondere alla IT IN l'importo di € 185.000,00; _6
, in qualità di assicuratrice della merce trasportata, in data 18.10.2011, come P_ previsto dall'art. 1917 c.c., liquidava a titolo di indennizzo a IN l'importo complessivo di € 153.500,00, surrogandosi nei diritti della società dalla _6 quale si faceva cedere altresì i diritti spettanti verso terzi;
quindi, inviava lettera P_ raccomandata a con la quale dava atto di essersi surrogata nei diritti della CP_4
e chiedeva, senza successo, il pagamento dell'importo di € 153.500,00, _6 vedendosi dunque costretta ad adire il Tribunale di Firenze per chiedere il risarcimento del danno sia in via di surroga, sia in base alla cessione dei diritti del contratto di trasporto, sia in via extra contrattuale.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo, CP_4 in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento ex artt. 2951 c.c. e 32
Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), decorrente dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna al luogo di destinazione (03.08.10). Deduceva, nel merito, l'ascrivibilità dell'evento a caso fortuito, costituito dal fatto illecito del terzo, e la non imputabilità a suo carico della mancata consegna della merce, avendo essa usato la massima diligenza esigibile nel servirsi dell'opera di altro vettore;
eccepiva, inoltre, la violazione, da parte dell'attrice, del combinato disposto degli artt. 1683 c.c. e 6, §§ 1, 2 lett. d) e) CMR, avendo il
6 mittente omesso di comunicare gli estremi identificativi della merce consegnata e contestava nel quantum l'avversa pretesa risarcitoria;
chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa
[...]
, nonché alla chiamata a manleva della Controparte_1 Controparte_8 ritenuta unica responsabile per la mancata consegna della merce.
Si costituiva la IT chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 spiegata nei suoi confronti dal convenuto, eccependo la prescrizione del diritto ex adverso vantato, e, nel merito, negando di avere mai effettuato il trasporto per conto della , nonché deducendo di avere subito il furto dei propri dati da soggetti CP_4 terzi a lei sostituitisi per appropriarsi del carico.
, quale conferitaria del ramo di azienda di Parte_1 Controparte_1
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia per mancanza di
[...] copertura al momento dei fatti per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurata e, comunque, per estraneità dell'asserito danno da quelli espressamente coperti dalle garanzie prestate;
invocava, in ogni caso, i limiti di massimale e franchigia e l'esclusione del vincolo di solidarietà e, infine, si associava a tutte le difese e le argomentazioni di merito già spese dalla convenuta.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2437/2019, così statuiva: “condanna GE.
al pagamento, in favore di RO Parte_4
, della somma di euro 153.000,00, oltre interessi al tasso legale
[...] sulle somme via via rivalutate a far data dal 18/10/11; - condanna Parte_1
a tenere indenne la GE. nei limiti del massimale di euro 150.000,00; - rigetta CP_9 Con la domanda spiegata da avverso la terza chiamata IT CP_9 Controparte_3
- condanna GE. alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_9
e di IT che liquida, per ciascuno, in euro P_ Controparte_3
13.430,00 oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie, con distrazione in favore del procuratore antistatario per la terza chiamata Controparte_3 Con
- condanna alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1 CP_9 delle spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie”.
II. impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1) “Sulla domanda di garanzia di GE.V.I.S.: errata e/o omessa valutazione dell'onere probatorio, delle difese di primo grado e delle risultanze istruttorie”.
7 Rilevava, anzitutto, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto operativa la polizza assicurativa invocata dalla società in liquidazione a copertura dei fatti di causa. CP_4
Criticava, in particolare, che il primo giudice avesse escluso la valida conclusione di un contratto di sub-vezione tra la e il terzo che si sarebbe appropriato della CP_4 merce, con conseguente impossibilità di richiamare l'art. 8 della polizza – secondo cui l'assicuratore non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti, o con il concorso degli stessi - per far valere la scopertura assicurativa.
L'appellante sottolineava che non aveva mai contestato la subvezione, anzi, CP_4 dalla lettura degli atti di primo grado della società era possibile evincere che la stessa riteneva valida la conclusione del contratto di sub-vezione con la
[...]
la circostanza doveva quindi ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. CP_3
Alla luce di quanto esposto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello riformasse la sentenza, statuendo l'assenza e/o inoperatività della invocata copertura assicurativa con riferimento alle pattuizioni di polizza accogliendo, per l'effetto, le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta di primo grado da Parte_1
e rendendo ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alla la
[...] restituzione da parte di delle somme già corrisposte in forza della P_ provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
b) “Sul massimale di polizza applicabile: errata e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie e delle difese ed eccezioni di parte”.
Parte appellante riteneva altresì che il Giudice di primo grado avesse errato a non considerare i limiti di operatività della copertura assicurativa, detratti scoperti e franchigie previsti in contratto.
In particolare, deduceva che dalla polizza si evinceva che vi era una franchigia fissa di euro 260,00 e uno scoperto del 10% ex art. 10 della Garanzia C relativa a
“Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci”, che non erano stati considerati e scorporati dal Giudice di prime cure.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello adita Parte_1 avesse ritenuto operante la garanzia assicurativa, rigettando il primo motivo di appello, chiedeva comunque la riforma della sentenza impugnata, riducendo l'importo eventualmente dovuto alla per effetto dell'applicazione degli scoperti P_
(10%) e delle franchigie (euro 260,00) di polizza, disponendo per l'effetto la restituzione da parte di delle somme già corrisposte ed eccedenti quanto P_ ritenuto come spettante a termini di polizza.
8 c) “sulle difese di primo grado di Parte_1
Parte appellante riproponeva, inoltre, le seguenti difese già svolte in primo grado:
- insisteva sulla carenza di legittimazione attiva della ad agire in P_ giudizio;
- riteneva intervenuta la prescrizione del diritto azionato da parte attrice di primo grado ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2951 c.c. e 32 della
Convenzione di Ginevra sul trasporto di merci su strada;
- insisteva per l'esclusione sia della responsabilità contrattuale del vettore convenuto, sussistendo l'esimente del caso fortuito, sia di quella extracontrattuale, atteso che, in base all'art. 2043 c.c., non era emerso alcun profilo di colpa della e non era stato provato né il danno ingiusto che CP_4 sarebbe derivato né il nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa del vettore e l'evento dannoso;
CP_4
- ribadiva che nel giudizio di primo grado la non aveva compiutamente CP_4 provato l'operatività della invocata garanzia assicurativa la quale, comunque, avrebbe potuto operare soltanto nei limiti di garanzia e massimale pattuiti nel contratto stipulato, e con gli scoperti e le franchigie contrattualmente indicati;
- ricordava anche le contestazioni formulate a proposito della quantificazione del danno, in particolare sulla carenza di documentazione giustificativa dello stesso e del suo ammontare, ritenendo peraltro operativo il limite risarcitorio di legge in materia di trasporto, pari a 8,3 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante;
- deduceva infine che non potevano in ogni caso essere accordate cumulativamente la rivalutazione della somma eventualmente dovuta e gli interessi legali sulla stessa.
III. Si costituiva in giudizio la quale, anzitutto, deduceva che la non P_ CP_4 aveva tempestivamente impugnato la sentenza, con conseguente passaggio in giudicato della stessa nella parte in cui era stata condannata a risarcire la CP_4
. P_
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'atto di appello non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto.
Riteneva inoltre inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto la motivazione non conteneva l'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado né l'indicazione delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
9 Nel merito, circa le questioni relative alla operatività della copertura assicurativa emessa da ed all'applicazione di scoperti e franchigie, deduceva la Pt_1 P_ di non avere titolo per intervenire in quanto terza rispetto al rapporto assicurativo tra
(assicurato) e assicuratore). CP_4 Pt_1
Sulla questione assicurativa contestava la richiesta formulata da i P_ Pt_1 restituzione da parte di delle somme corrisposte in forza della provvisoria P_ esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento del motivo relativo alla inoperatività della copertura assicurativa. Rilevava infatti che l'importo di €
150.000,00 versato da n favore di era stato corrisposto per conto di Pt_1 P_
in base ad una libera scelta dell'assicuratore e non in quanto obbligato dal CP_4 dispositivo della sentenza impugnata;
sosteneva che, essendo il pagamento stato effettuato da er conto della ed in sostituzione della stessa, era a Pt_1 CP_4 quest'ultima, e non alla , che la appellante avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere P_ la restituzione delle somme erogate nel caso di accoglimento del motivo relativo alla inoperatività della copertura assicurativa.
Quanto alle riproposte difese di primo grado di l'appellata deduceva, in Pt_1 primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di . P_
riteneva altresì infondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte P_ attrice ai sensi del combinato disposto del degli art. 2951 cc e 32 Convenzione di
Ginevra sul Trasporto di merci su strada (CMR), esponendo quanto già affermato in primo grado.
Anche a proposito della responsabilità della per la mancata consegna delle CP_4 merci, deduceva quanto già dedotto in primo grado, ossia che, posto che la causa della mancata consegna delle merci a destino era riconducibile ad un comportamento gravemente colposo, anzi doloso, del preposto incaricato dalla , non potevano CP_4 sorgere dubbi sulla responsabilità (per dolo/colpa grave) di quest'ultima, con conseguente inapplicabilità del limite di risarcimento di cui all'art. 23 della CMR;
riteneva altresì infondate le contestazioni concernenti il quantum risarcitorio per come commisurato alle fatture relative alle merci caricate, aggiungendo che qualora
l'Ill.mo Tribunale non ritenesse sufficientemente provato il valore delle merci trafugate, si chiede che vengano ammesse la testimonianza del perito e Testimone_1 Tes_2 sui capitoli n. 7. 8 e 9 di cui alla memoria 183 cpc n. 2”.
[...]
In via incidentale criticava che il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, aveva condannato la a corrispondere la somma di € 153.000 oltre interessi legali, CP_4 quando la nelle conclusioni aveva espressamente chiesto la liquidazione degli P_ interessi legali al 5% come previsto dall'art. ex art. 27 CMR.
10 Deducendo che la fattispecie è disciplinata dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva con legge 6 Dicembre 1960 n. 1621, in riforma della sentenza impugnata chiedeva che, ai sensi dell'art. 27 della CMR, la convenuta venisse CP_4 condannata a pagare in favore della la somma di € 153.000 oltre interessi P_ legali al 5% a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato inviato per iscritto al vettore
(doc.
9 - Lettera raccomandata del 23 Agosto 2010). _6
VI. Si costituiva altresì , quale titolare della Controparte_3 [...]
(d'ora innanzi ), deducendo la sua Controparte_3 CP_3 assoluta estraneità al fatto illecito perpetrato ai danni di non avendo mai _6 effettuato per conto della il trasporto in questione. CP_4
Spiegava, infatti, che la era stata vittima di furto dei propri dati CP_3 da soggetti terzi che si erano sostituiti ad essa per accaparrarsi il carico.
Richiamava a conferma di ciò: la querela presentata dalla il CP_3
06.08.2010; la dichiarazione del Dott. - responsabile della Divisione Persona_1
Sistemi Satellitari – secondo cui la non aveva Controparte_11 Controparte_5 mai visionato sul sito la richiesta di carico della;
i macroscopici errori CP_4 contenuti nell'ordine di trasporto n. 45 del 29.07.2010, quali indirizzo e-mail errato, utenza telefonica errata, vecchio indirizzo della sede legale della CP_3 ed indicazione dell'autoarticolato che avrebbe eseguito il trasporto, non di proprietà della . CP_3
Deduceva, in ogni caso, che la domanda avanzata nei confronti della
[...] era prescritta. CP_3
In relazione all'appello di , deduceva che poteva ritenersi pacifica Parte_1
l'estraneità della alla controversia. CP_3
Infatti, l'appellante non contestava le motivazioni del primo giudice e sosteneva, pertanto, che il capo della sentenza di primo grado in tema esclusione di qualsivoglia responsabilità nell'accaduto da parte della terza chiamata Controparte_3 doveva ritenersi passata in giudicato.
VII. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, non si costituiva e, con CP_4 ordinanza del 13.04.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
VIII. Rigettate le istanze istruttorie con provvedimento del 13.05.2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in forma cartolare il
18.02.2025, la Corte, con ordinanza del 19.02.2025, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, il termine
11 ridotto di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
IX. In sede di comparsa conclusionale, parte appellante, circa la posizione della deduceva che, poiché né né avevano proposto CP_3 CP_4 P_ appello avverso i capi della sentenza con i quali il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto di nei confronti di e aveva condannato CP_4 CP_3 CP_4 al pagamento delle spese di lite di su tali punti si era Controparte_3 formato il giudicato.
Ritenendo, dunque, che la non aveva alcun residuo interesse CP_3 nell'esito del presente giudizio e che non era legittimata a contraddire con le altre parti circa le questioni dedotte negli appelli, principale ed incidentale, proposti, rilevava di non poter esser in alcun modo tenuta a rifondere alla CP_3 le spese di lite per il secondo grado di Giudizio.
L'appellata deduceva sul punto che, sebbene la domanda nei suoi CP_3 confronti fosse stata effettuata come mera denunciatio litis, Parte_1 domandava comunque al procuratore di la restituzione delle somme CP_3 dovute a titolo di spese di lite dalla , già versate dalla seguito di CP_4 Pt_1 esecuzione mobiliare presso terzi. Deducendo che il provvedimento di assegnazione in pagamento era divenuto definitivo poiché non impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi e che tale definitività era equiparabile al giudicato - atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato-, riteneva più che legittima la scelta della di costituirsi in giudizio, specificando che eventualmente, all'esito dell'appello, Parte_1 avrebbe potuto rivolgere tale domanda al suo unico diretto “interlocutore” ovvero alla parte contumace . Controparte_4
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello; seppure lo stesso appaia puntualmente circostanziato solo rispetto alle contestazioni sub a) e b), sostanziandosi nel resto in una riproposizione delle difese di cui al primo grado, tuttavia lo stesso permette in ogni caso di individuare in modo esauriente gli specifici capi della sentenza impugnata ponendo argomentazioni da contrapporre alla motivazione della decisione, così da rendere possibile alle controparti la difesa e a questa Corte la cognizione.
I profili di doglianza rappresentati attengono a contestazioni sia in ordine all'obbligo di manleva da parte della sia in ordine alla fondatezza della domanda Pt_1 principale contro la , in questo grado risultata contumace. CP_4
12 Tanto detto, occorre allora precisare, prima di valutare il merito delle contestazioni riferite alla domanda principale, che non coglie nel segno la difesa di parte appellate che ritiene che in assenza di impugnazione da parte della delle statuizioni di CP_4 primo grado, queste non possano essere impugnate dalla perché coperte da Pt_1 giudicato.
Sul punto vale la pena evidenziare che, facendo buon governo dei principi in materia di litisconsorzio e di giudicato, non appare revocabile in dubbio la possibilità da parte di di contestare il merito della decisione con riferimento alla domanda Pt_1 principale, ancorchè non vi sia stata impugnazione da parte della . CP_4
Soccorre sul punto quanto statuito dalla Cass., S.U. n. 24707/2015, secondo cui, "in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile,
l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione" (conforme Cass. n.
5876/2018).
Ne discende pertanto la possibilità per la di impugnare la decisione Pt_1 concernente l'accoglimento della domanda principale che riverbera nella statuizione in ordine all'obbligo di manleva a lei imposto.
Fatte queste premesse di ordine metodologico, si procede di seguito alla valutazione dei motivi di appello prendendo posizione prima sulle contestazioni concernenti la fondatezza delle statuizioni di primo grado relative alla domanda principale, per poi passare alle contestazioni concernenti l'obbligo di manleva.
Le contestazioni concernenti la fondatezza della domanda principale avanzata in primo grado da risultano tutte infondate. P_
Con riferimento alla lamentata carenza di legittimazione attiva di , così come P_ correttamente dedotto nella sentenza di primo grado, essa deve ritenersi viceversa
13 sussistente avendo la stessa assunto di essere subentrata nei diritti della propria assicurata ai sensi dell'art. 1916 cc, fornendo peraltro prova dell'avvenuto _6 pagamento dell'indennizzo in favore del mittente originario IN.
Altrettanto destituita di fondamento è la contestazione concernente la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione. Sul punto, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, anche a prescindere dalla sussistenza di un'ipotesi di colpa grave -da cui conseguirebbe un termine prescrizionale triennale-, in ogni caso non sarebbe maturato la prescrizione del credito tenuto conto della sussistenza di eventi interruttivi. Pacifica l'applicazione dell'art. 32 CMR -l'azione risarcitoria soggiace, salvo, come detto, dolo o colpa grave del vettore, al termine prescrizionale annuale, decorrente dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di consegna convenuto, ovvero, in difetto di convenzione, dal sessantesimo giorno successivo alla presa in carico della merce- va evidenziato che nel caso concreto risultano dagli atti due tempestive interruzioni del termine prescrizionale annuale. Il termine iniziale di decorrenza, individuabile nel 3 agosto 2010 (trentesimo giorno successivo alla data prevista per la consegna, come da ordini di trasporto nn.
45 e 111 del 29/07/2010), risulta sospeso da una prima diffida del 14 marzo 2011, inviata da e da una seconda comunicazione dell'8 febbraio 2012, inviata da _6
in prossimità della notifica dell'atto di citazione. Come correttamente evidenziato P_ dal giudice di primo grado tali atti, contenendo l'indicazione del debitore, la richiesta di adempimento e la manifestazione inequivoca di voler far valere il diritto, sono pienamente idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord. n. 15714/2018); mentre è irrilevante che il primo atto interruttivo provenga direttamente da e non dalla atteso _6 P_ che quest'ultima è subentrata ex art. 1916 cc nella medesima posizione giuridica dell'assicurato verso il terzo responsabile, con possibilità di avvalersi anche degli atti interruttivi anteriormente posti in essere dalla L'eccezione di prescrizione è _6 dunque infondata.
Vanno altresì disattese le contestazioni concernenti l'asserita insussistenza di una responsabilità vettoriale di ex art. 1693 cc, artt. 17-18 CMR. Come rilevato CP_4 nella sentenza di primo grado, la disciplina applicabile configura una responsabilità ex recepto, fondata sul solo fatto della presa in carico della merce, comportando la presunzione di responsabilità del vettore per ogni perdita o danno verificatisi nel corso del trasporto, anche ove la causa sia ignota o non accertabile.
Tale presunzione può essere superata esclusivamente mediante prova specifica che il danno derivi da un evento identificabile e non imputabile al vettore, rientrante nella
14 nozione di caso fortuito o forza maggiore – cioè un fatto estraneo, imprevedibile e inevitabile anche con l'impiego della diligenza del buon padre di famiglia – oppure da uno degli eventi tipizzati dall'art. 17 CMR come cause di esonero.
Ne consegue che, in presenza di azione per responsabilità, spetta al creditore
(mittente o destinatario) dimostrare l'inadempimento, mentre al vettore incombe l'onere di provare l'assenza di colpa, tramite la dimostrazione di aver adottato tutte le misure diligenti e idonee a impedire il danno, anche nei casi in cui l'evento sia legato a fatto illecito di terzo.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado non ha dato dimostrazione di CP_4 aver adottato tutte le cautele per impedire il verificarsi dell'evento appropriativo. In merito il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che pur risultando documentato che , prima di affidare il trasporto, abbia richiesto all'offerente CP_4
l'invio di una serie di documenti (tra cui autorizzazione ministeriale, certificato anagrafico, recapiti, credenziali e assicurazione), risultava evidente una discrepanza tra il nominativo del soggetto indicato nell'ordine di trasporto (sig. ) e Controparte_3 quello indicato nella lettera di vettura internazionale del giorno successivo (
[...]
), pur riferendosi entrambi agli stessi mezzi di trasporto;
tale discordanza, Per_2 unita al fatto – incontestato – che il vero sig. abbia avuto un primo contatto CP_5 con solo il giorno successivo alla sottrazione della merce (03/08/2010), CP_4 evidenzia la mancanza da parte di di ogni verifica preliminare (quale, ad CP_4 esempio, la semplice ricerca telefonica incrociata dei dati dell'offerente), che avrebbe potuto consentire di accertare la reale identità del sub-vettore.
In sostanza, la condotta omissiva di non appare conforme alla diligenza CP_4 esigibile, considerata la totale assenza di precedenti rapporti con il soggetto incaricato e la disponibilità di strumenti minimi di controllo, né risulta che vi fosse una situazione di inevitabilità tale da integrare l'esimente prevista dalla CMR;
vieppiù la condotta della appare connotata da profili di colpa grave, con ciò che ne CP_4 consegue anche in termini di quantum risarcitorio.
Proprio tale circostanza spinge a ritenere destituito di fondamento l'ulteriore motivo di impugnazione concernente il limite risarcitorio di legge in materia di trasporto, pari a 8,3 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, previsto dall'art. 23 co. 2 CMR. In merito alla quantificazione del danno risarcibile il giudice di prime cure ha correttamente ragionato. In sentenza risulta infatti evidenziato che ai fini della determinazione dell'importo risarcibile, l'art. 23 della Convenzione CMR prevede che, in caso di perdita totale o parziale della merce, l'indennizzo dovuto dal vettore debba essere calcolato in base al valore della merce nel luogo e al momento in cui
15 essa è stata presa in carico. Tale valore si determina facendo riferimento al corso in borsa, o in mancanza, al prezzo di mercato, o, se anche questo manca, al valore ordinario di merci simili per natura e qualità, ammettendosi la possibilità di fare riferimento alle fatture emesse dal mittente al destinatario. Nel caso di specie, la somma richiesta dalla (153.000 € pari all'indennizzo versato all'esito della P_ transazione), risulta essere la metà del valore commerciale dei beni andati perduti
(stimato in 315.000 € dalle fatture prodotte), di talchè è da ritenersi certamente congrua. Fatta questa ricostruzione correttamente è stata esclusa in sentenza l'applicazione della limitazione risarcitoria prevista dal comma 3 dell'art. 23 CMR
(pari a 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante), in quanto, secondo l'art. 29 della stessa Convenzione, tale limitazione è esclusa qualora il danno derivi da dolo o colpa grave imputabile al vettore. E, come già riportato supra, nel caso in esame, la condotta del vettore nella scelta del sub-vettore — avvenuta senza alcuna verifica dell'affidabilità del soggetto incaricato — appare integrare una forma di colpa grave.
Venendo ai profili di doglianza strettamente concernenti la domanda di garanzia spiegata da verso va osservato quanto segue. CP_4 Pt_1
Con riferimento al primo motivo di appello, la contesta la correttezza della Pt_1 statuizione in ordine all'operatività della polizza invocata dalla società in liquidazione a copertura dei fatti di causa, tenuto conto del disposto dell'art. 8 Garanzia C CP_4 relativa a “Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci ” della Polizza prodotta in primo grado quale documento n. 4, che prevede
“[l'Assicuratore] non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti, o con il concorso degli stessi”.
La doglianza è infondata.
Sul punto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter escludere la copertura assicurativa in base al richiamo all'art. 8 delle condizioni generali di polizza, atteso che il fatto di appropriazione indebita ai danni della non può CP_4 essere ricondotto alla condotta di un soggetto qualificabile come sub-vettore, né come dipendente di quest'ultimo, tenuto conto che tale appropriazione è stata operata da un soggetto che ha truffaldinamente preso in consegna materiale il carico mai giunto a destinazione senza che con costui vi sia stata stipula di contratto di sub-trasporto
(che, di contro, voleva essere effettivamente stipulato con la IT ), non CP_7 potendosi ritenere tale (terzo) soggetto appartenente ad una delle categorie indicate dalla clausola invocata dalla Né può ritenersi, sulla scorta Pt_1
16 dell'interpretazione letterale della clausola, che la garanzia sia in ogni caso esclusa in ragione della stipula di un contratto di sub trasporto come parrebbe ritenersi nell'atto di appello (v. pag 15 memoria conclusionale di parte “ ha inteso CP_4 avvalersi di un sub-vettore conferendo incarico ad un soggetto terzo, e, a prescindere da chi fosse in concreto tale subvettore ( o un terzo che truffaldinamente le si CP_5
è sostituito), è del tutto evidente che il trasporto si è realizzato (fino alla perpetrazione del reato di appropriazione indebita) mediante affidamento della merce, da parte dell'assicurata, ad un sub-vettore dalla stessa incaricato. Questo solo rileva ai fini dell'esame della copertura assicurativa”): invero, con riferimento all'effettivo perimetro di tale condizione contrattuale, deve ritenersi che la stessa escluda l'operatività della polizza non già per il solo fatto che vi sia stato incarico a sub vettore, ma esclusivamente per i fatti perpetrati dal subvettore o da suoi dipendenti (così come dall'assicurato e suoi dipendenti); nel caso concreto, a prescindere dalla valida instaurazione di un rapporto di subvezione con (l'ignara) IT , non vi è CP_5 prova che l'appropriazione sia stata perpetrata dai soggetti indicati dalla clausola che esclude l'operatività. In sostanza, la copertura assicurativa è esclusa per atti dolosi
(furto, sottrazione, appropriazione indebita) commessi dal vettore o subvettore o loro dipendenti;
l'uso del subvettore non è rilevante in sé, ma se il subvettore ruba o partecipa a un furto, la compagnia non risarcisce, e, come detto, non è questo il caso verificatosi nei fatti in contestazione.
Con riferimento al secondo motivo di appello si rileva quanto segue.
La contestazione attiene alla mancata considerazione dei limiti di operatività dati dalla presenza nel contratto di una franchigia fissa di euro 260,00 e di uno scoperto del 10% ex art. 10 della garanzia C relativa a “Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci”, che non sono stati detratti dal Giudice di primo grado. La doglianza appare effettivamente fondata, non ravvisandosi circostanze concrete che spingano ad escludere l'operatività delle già menzionate limitazioni. Tuttavia il riconoscimento di tale motivo di appello non può comportare un obbligo di restituzione della maggior somma versata da direttamente a Pt_1
, atteso che la modifica della statuizione concerne il solo rapporto tra la P_ Pt_1
e la , comportando un obbligo per la prima di tenere indenne la seconda nei CP_4 limiti della copertura assicurativa decurtata dalla franchigia e dallo scoperto, mentre nulla rileva rispetto alle ragioni di credito della che attengono al rapporto con la P_
e che sono state soddisfatte direttamente da per saltum sulla base di CP_4 Pt_1 una libera determinazione dell'assicurazione; in sostanza dunque va modificato l'obbligo di manleva limitandolo a euro 150.000 detratto il 10% di scoperto e detratta
17 la somma di euro 260,00 euro di franchigia, ma va rigettata la domanda di CP_ restituzione avanzata verso dovendo, di contro, agire la nei confronti di Pt_1
per ottenere la restituzione di quanto in sovrappiù pagato. CP_4
Con riferimento alla posizione di non risultano contestate da nessuna delle CP_5 parti in causa le statuizioni di primo grado che hanno condotto a ritenere prescritta la domanda di rivalsa nei suoi confronti e comunque a ritenerla infondata nel merito
(tenuto conto della comprovata estraneità della stessa alla vicenda e della mancanza di profili di colpa attribuibili nell'asserito furto di dati subito).
La vocazione in giudizio, per come sin da subito evidenziato da è avvenuta Pt_1 come mera litis denuntiatio; tuttavia, nel corso del giudizio l'assicurazione ha avanzato domanda di restituzione delle somme corrisposte al difensore distrattario di
Avv. Vincenzo Curia. Controparte_3
Pur ritenendo ammissibile tale domanda (cfr Cass sez.
1 - Ordinanza n. 7144 del
15/03/2021 (Rv. 660998 - 01) La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.), la stessa deve in ogni caso ritenersi infondata.
Invero, a tacer d'altro, deve rilevarsi che il pagamento è avvenuto sulla base del pignoramento avvenuto in ragione dell'esecutività del capo di condanna alle spese disposto a carico di , capo di condanna che non risulta impugnato da , CP_4 CP_4 peraltro in questo grado contumace;
eventuali doglianze concernenti il pignoramento verso terzi avrebbero dovuto essere in ogni caso svolte in sede di opposizione ex artt.
615 cpc e SS.; la domanda della per come formulata va dunque disattesa. Pt_1
In ultimo va valutato l'appello incidentale proposto dalla nei confronti di P_ CP_4 con cui si chiede, in riforma della sentenza impugnata, che ai sensi dell'art. 27 della
CMR, la venga condannata a pagare in favore della la somma di € CP_4 P_
153.000 oltre interessi legali al 5% a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato inviato per iscritto al vettore. La domanda appare fondata: come a più riprese affermato, è pacifica l'applicazione alla vicenda de quo della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), di talchè non sussistono ragione per escludere l'applicazione dell'art. 27 che prevede la commisurazione nel 5% degli interessi e la decorrenza degli stessi dalla data di invio del reclamo;
in tal senso va dunque emendata la condanna a carico di resa in primo grado. CP_4
18 Con riferimento alle spese di giudizio, ferme le statuizioni di primo grado, la Pt_1 CP_ va condannata alla refusione delle spese di secondo grado in favore di che si liquidano ai parametri medi, secondo lo scaglione di riferimento, escludendo la fase istruttoria perché non svoltasi, nella misura di euro 9.991,00; vanno invece compensate le spese con (tenuto conto della preminente natura di litis CP_5 denutiatio della citazione di quest'ultima da parte di e con (non Pt_1 CP_4 rilevando ai fini della condanna di quest'ultima alle spese la dichiarazione di riduzione -di minima portata- dell'obbligo di manleva).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza 2437/19 del Parte_1
Tribunale di Firenze e sull'appello incidentale proposto da
[...]
così provvede: Controparte_12
rigetta l'appello formulato da nei confronti di , Parte_1 P_ nonché la domanda restitutoria avanzata in corso di causa verso Controparte_3 titolare della IT;
Controparte_3
dichiara la obbligata a tenere indenne nei Parte_1 Controparte_4 limiti del massimale di euro 150.000 detratta la somma di euro 260 euro di franchigia e euro 15.000 di scoperto;
accoglie l'appello incidentale di contro e, a P_ Controparte_4 modifica della statuizione di primo grado, determina il tasso di interesse nella misura del 5% previsto dall'art. 27 Cmr, sulla somma oggetto di condanna, con decorrenza dalla data del reclamo;
fermo il resto;
condanna la alla refusione delle spese di secondo grado in Parte_1 favore di che si liquidano in euro 9.991,00 oltre iva e cpa;
P_
compensa le spese di secondo grado tra e Parte_1 CP_4 liquidazione;
compensa le spese di secondo grado tra e Parte_1 Controparte_3 titolare della IT;
Controparte_3
dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
19 Firenze, lì 16.5.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
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