Decreto presidenziale 23 aprile 2021
Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/07/2021, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00871/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ID CC, Artigiana Edili Snc di RI CO & C., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Gavino Spiga, Adriana Romagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
Regione del Veneto, Commissione di Salvaguardia per la Citta' di Venezia e La Sua Laguna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ecohouse Garda S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del permesso di costruire n. 350 del 18 dicembre 2009 richiesto con istanza prot. 38950/1 del 14/07/2008, nonché del permesso di costruire in variante al permesso medesimo, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.6.18:
del permesso di costruire in variante 222/12 e del parere della Commissione di Salvaguardia ivi richiamato del 9.7.2012 prot. 315692; del parere della Commissione di Salvaguardia del 13 giugno 2013 prot. 252582; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 14.11.18:
del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione del “Complesso Residenziale; della DGR 44/2007 nella parte in cui ha avocato ed approvato il P.I.R.U.E.A. denominato “Adria Docks” con gli allegati di cui è composto; della Valutazione Tecnica Regionale n. 17 del 10.01.2007 nella parte in cui concorda con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 27 L. 11/2004; del parere del Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 27 L.R. 11/2004 (argomento n. 17 del 10.01.2007); di ogni atto connesso presupposto e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di Ecohouse Garda S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale notificato nel febbraio 2018, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti notificati nei mesi di giugno e novembre 2018, le odierne ricorrenti, proprietarie di immobili confinanti con l’area oggetto del contestato intervento edificatorio, hanno impugnato una pluralità di atti risalenti al periodo 2007-2017 (in particolare i permessi di costruire rilasciati nel 2009 e 2012 e gli atti ad essi prodromici e successivi all’edificazione), con i quali la ditta controinteressata è stata autorizzata a realizzare un intervento di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale di un‘area edificata degradata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chioggia e la ditta controinteressata chiedendo dichiararsi la tardività o infondatezza delle ’impugnative ex adverso proposta.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76 c.p.a. occorre previamente scrutinare l'eccezione di irricevibilità del ricorso principale sollevata dal Comune di Chioggia e dalla controinteressata.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, l’art. 29, comma 1, c.p.a. stabilisce che “l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”.
Il successivo art. 41, comma 2, del c.p.a. precisa che il termine di decadenza decorre “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (del provvedimento impugnato), ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Nel caso specifico dell'impugnazione dei permessi di costruire rilasciati a terzi, rispetto ai quali non è prevista alcuna comunicazione o notificazione a coloro che potrebbero essere potenzialmente pregiudicati dal rilascio degli stessi, rileva la "piena conoscenza" dell'atto.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in primo luogo, che, ai fini della corretta individuazione della intervenuta piena conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, e dunque del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, la piena conoscenza dell'atto lesivo non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" dei provvedimenti che si intendono impugnare. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di "piena conoscenza" è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4756 e 28 maggio 2012 n. 3159).
La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un titolo abilitativo rilasciato a terzi, l'effettiva, piena conoscenza dell'atto viene collegata in linea di massima al momento in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “la piena conoscenza, ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di un titolo edilizio viene individuata nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza, etc.) al completamento dei lavori o, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, nel momento in cui si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, del manufatto in costruzione; mentre la vicinitas di un soggetto rispetto all'area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull'interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e comunque chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l'onere di esercitare sollecitamente l'accesso documentale” (Consiglio di Stato, sez. II, 24 dicembre 2020, n. 8327).
Anche l’intestato Tribunale ha affermato che “l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente” (T.A.R. Veneto, sez. II, 19 luglio 2018, n. 766).
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che: «il vicino che intenda avversare in intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali; e ciò, tenuto conto anche del fatto che resta in ogni caso salva la possibilità per il ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti, a seguito di una successiva e più approfondita analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini della causa» (in termini, Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 2015, n. 4909; T.A.R. Campania - Napoli, Sezione II, 12/01/2017, n. 120; Tar Puglia-Lecce, Sez. III, 25/06/2019, nr. 1438); Tar Veneto n. 93/2021).
Facendo applicazione dei richiamati principi, i ricorsi all’esame - con i quali si contestano decine di atti e provvedimenti molto risalenti nel tempo (il più recente è stato emesso nel febbraio 2017, un anno e mezzo prima dell’impugnazione, il più risalente è stato emesso nel gennaio 2007, dodici anni prima dell’impugnazione) - devono essere dichiarati irricevibili, poiché tardivi, risultando dalla documentazione deposita in giudizio che:
- l’intervento edilizio contestato dalle parti ricorrenti consiste nella realizzazione di un complesso immobiliare con destinazione residenziale, commerciale e direzionale e con ampi spazi da riservare ad uso pubblico;
- l’attività edificatoria è iniziata nell’anno 2009 con esposizione della cartellonistica di cantiere e del rendering dei costruendi fabbricati;
- il verbale di sopralluogo congiunto dei tecnici comunali e del Comando Polizia Locale di Chioggia del 2012 ha accertato la consistenza dei lavori e attestato che, nel marzo 2012, erano già stati edificati tre/quattro piani fuori terra dei vari condomini;
- la sig.ra CC in data 12.10.2012 ha presentato un’istanza di accesso, che è stata riscontrata dal Comune di Chioggia in data 16.11.2012, consegnando all’odierna ricorrente i permessi di costruire n. 350/2009, n. 222/2012, l’autorizzazione paesaggistica n. 91/2012 e la Delibera di Giunta Comunale n. 213/2012;
- i lavori oggetto della contestata e imponente edificazione sono, infine, terminati nel mese di giugno 2017.
Sono questi elementi gravi, precisi e concordanti che denotano la piena conoscenza dei provvedimenti lesivi in capo alle ricorrenti in epoca di gran lunga anteriore rispetto ai sessanti giorni antecedenti alla notificazione del ricorso introduttivo.
E invero, anche a voler considerare solo il termine ultimo della fine lavori (sebbene già a marzo 2012 l’attività edificatoria intrapresa dalla controinteressata era già in uno stato di avanzamento tale da rendere visibili posizione, altezza, distanze, dimensioni dei fabbricati), l’azione di annullamento proposta dalle parti ricorrenti si appalesa tardiva in quanto la comunicazione di avvenuta realizzazione delle opere assentite nei vari permessi edilizi e nelle successive S.C.I.A. è del 19.06.2017, mentre il ricorso principale è stato notificato al Comune di Chioggia il giorno 16.02.2018., quando era ormai ampiamente decorso il termine di decadenza previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a..
La nuova richiesta di accesso agli atti formulata dalla signora CC in data 30 ottobre 2017 e riscontrata dal Comune in data 15 dicembre 2017 (doc. 19 ric.) non è idonea a riaprire o differire i termini di proposizione del ricorso (all’epoca già inesorabilmente spirati), perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico contraria ai principi ordinamentali (Cons. Stato Sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3067; 28 ottobre 2015, n. 4909).
Consentire alle parti ricorrenti di impugnare titoli edilizi a distanza di anni dal momento in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le caratteristiche essenziali dell'opera e comunque a distanza di circa otto mesi dalla fine dei lavori significherebbe eludere il termine di decadenza previsto dalla legge per assicurare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara irricevibile.
Condanna le ricorrenti a rifondere al Comune resistente e alla controinteressata le spese di lite, liquidate in € 6000 (euro tremila/00 in favore di ciascuna parte vittoriosa), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO